
Esterometro 2021: scadenze e novità
L’esterometro, cioè la comunicazione dei dati relativi alle operazioni con clienti e fornitori non residenti in Italia, vedrà nel 2021 il suo ultimo anno di vita: così ha deciso la Legge di Bilancio 2021, approvata il 30 dicembre 2020.
Il comma 1103 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2022 i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio italiano dovranno trasmettere i dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando lo stesso formato della fattura elettronica.
Questa nuova disposizione ha come finalità quella di ridurre gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo un canale unico di comunicazione, il Sistema di Interscambio, per trasmettere le fatture elettroniche e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni con l’estero, consentendo a quest’ultima di predisporre in maniera più accurata le bozze delle dichiarazioni IVA precompilate.
In attesa che arrivi il 2022, i soggetti passivi IVA potranno scegliere se continuare a comunicare i dati con la tradizionale modalità analogica a cui far seguire trimestralmente la trasmissione dell’esterometro o passare direttamente alla fattura elettronica con esonero dall’esterometro.
Cosa cambia: i tempi per la trasmissione dei dati
I tempi per inviare i dati delle operazioni effettuate verso soggetti esteri saranno gli stessi fissati per l’emissione delle fatture elettroniche. I titolari di partita IVA avranno 12 giorni di tempo dalla data di effettuazione dell’operazione per inviare i dati al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Per le operazioni ricevute da cedenti o prestatori esteri, l’invio telematico dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Cambiano anche le sanzioni
Ci sono delle novità anche per quanto riguarda le sanzioni. In caso di omessa o errata trasmissione dei dati è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite di 400 euro mensili.
La sanzione viene ridotta al limite massimo di 200 euro al mese se la trasmissione corretta dei dati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Esterometro: cos’è e a cosa serve
L’esterometro consiste nella comunicazione telematica di tutte le operazioni effettuate con soggetti che non sono stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, è una diretta conseguenza dell’obbligo di emissione della fatturazione elettronica, obbligo che riguarda solo le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti nel territorio italiano. L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha previsto questa misura per monitorare le operazioni estere.
L’esterometro interessa sia la vendita di merce e prodotti sia le prestazioni di servizi erogate da società, ditte, persone fisiche e giuridiche titolari di partita IVA sia effettuate che ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono obbligati a trasmetterlo tutti i contribuenti titolari di partita IVA residenti fiscalmente in Italia o che in Italia hanno una stabile organizzazione.
Sono esclusi, invece, i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, il regime forfettario dei minimi e il regime speciale degli agricoltori.
Sono escluse anche le operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse e ricevute le fatture elettroniche.
L’esterometro si trasmette telematicamente creando un file in formato XML. Affinché questo sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file, il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica.
La trasmissione può avvenire anche tramite l’area Fatture e corrispettivi disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il responsabile della trasmissione deve apporre il sigillo elettronico dell’Agenzia.
La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre.
Esterometro: quali dati inserire
I dati da indicare nella compilazione del modello di comunicazione sono i seguenti:
- identificativi cedente/prestatore;
- identificativi cessionario/committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per documenti ricevuti e note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota IVA e imposta, oppure la tipologia dell’operazione (codice natura).
Fanno eccezione i registri previsti dall’articolo 18, comma 2 del DPR n. 600/1973 per le imprese minori in contabilità semplificata. Allo stesso modo, resterà l’obbligo di tenuta dei registri IVA per i soggetti che esercitano l’opzione triennale prevista dal comma 5 dello stesso articolo 18.