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La fattura elettronica cambia di nuovo

LA FATTURA ELETTRONICA CAMBIA DA GENNAIO 2021

Già da ottobre sono in vigore i cambiamenti nella fatturazione elettronica XML

La fattura elettronica è una delle più grandi rivoluzioni in ambito fiscale introdotte in Italia negli ultimi anni: è uno strumento utilizzabile da tutti, si compila e si archivia in modo molto semplice e il controllo da remoto è accessibile da qualunque piattaforma elettronica. Inoltre consente una completa automazione e integrazione dei processi tra le varie parti e una riduzione dei costi.

L'ingresso della fatturazione elettronica è legato alla digitalizzazione delle imprese e allo sviluppo del mercato digitale.

Questo utilissimo strumento dal 1° gennaio 2021 diventa ancora più evoluto. Lo scorso aprile, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un aggiornamento delle specifiche tecniche del tracciato XML della fattura elettronica per far fronte alle richieste degli operatori e delle associazioni di categoria. A cambiare sono le regole di predisposizione delle fatture elettroniche, che raccolgono informazioni più specifiche e dettagliate.

In questo modo l’Agenzia delle Entrate può predisporre delle bozze di dichiarazioni precompilate per professionisti e imprese.

Con le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica sono notevolmente maggiori le tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di interscambio.

Per consentire alle partite IVA di adeguarsi alle novità e capire al meglio cosa cambia, le nuove specifiche tecniche diventeranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema che con quello ancora in vigore: tale periodo transitorio è stato previsto per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche.

I cambiamenti riguardano un'estensione dei campi legati alle ritenute (per esempio Enasarco e Inps) e un ampliamento dei decimali gestibili nello sconto.
Inoltre ci sono molti interventi sui campi che descrivono il documento e le tipologie di non imponibilità e di reversibilità.
 

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 Ci sono novità anche per quanto concerne le tipologie di fatture con la scomparsa di alcuni codici TD, con l'introduzione di nuovi e con le variazioni per i campi NATURA delle aliquote IVA (con una maggiore differenziazione a seconda delle esenzioni).

Anche il valore del bollo diventerà fisso e non più modificabile.
  
Elenco dei tipi di documenti che saranno validi a partire dal 1 Gennaio 2021 per i documenti "ordinari". Per le fatture e le note credito/debito semplificate non sono invece previste variazioni:

  • TD01  Fattura        
  • TD02  Acconto/anticipo su fattura        
  • TD03  Acconto/anticipo su parcella        
  • TD04  Nota di credito        
  • TD05  Nota di debito        
  • TD06  Parcella        
  • TD16  Integrazione fattura reverse charge interno        
  • TD17  Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero        
  • TD18  Integrazione per acquisto di beni intracomunitari        
  • TD19  Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72        
  • TD20  Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97  o  art.46 c.5 D.L. 331/93)    
  • TD21  Autofattura per splafonamento        
  • TD22  Estrazione beni da Deposito IVA        
  • TD23  Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA        
  • TD24  Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)        
  • TD25  Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)        
  • TD26  Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)        
  • TD27  Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

 

Elenco dei codici utilizzabili per il campo natura:

  • N1  Escluse ex art. 15
  • N2.1  Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72        
  • N2.2  Non soggette - altri casi        
  • N3.1  Non imponibili - esportazioni        
  • N3.2  Non imponibili - cessioni intracomunitarie        
  • N3.3  Non imponibili - cessioni verso San Marino        
  • N3.4  Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione        
  • N3.5  Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento        
  • N3.6  Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond     
  • N4  Esenti        
  • N5  Regime del margine / IVA non esposta in fattura        
  • N6.1  Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero        
  • N6.2  Inversione contabile - cessione di oro e argento puro        
  • N6.3  Inversione contabile - subappalto nel settore edile        
  • N6.4  Inversione contabile - cessione di fabbricati        
  • N6.5  Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari        
  • N6.6  Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici        
  • N6.7  Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi        
  • N6.8  Inversione contabile - operazioni settore energetico        
  • N6.9  Inversione contabile - altri casi        
  • N7  IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b,  DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)  

Elenco dei valori ammessi per le ritenute:

  • RT01  Ritenuta persone fisiche        
  • RT02  Ritenuta persone giuridiche        
  • RT03  Contributo INPS        
  • RT04  Contributo ENASARCO        
  • RT05  Contributo ENPAM        
  • RT06  Altro contributo previdenziale

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