
Il regime forfettario 2021
Cos'è e come funziona
L’obiettivo di riforma fiscale del nuovo governo è sicuramente ridurre il peso fiscale e ridisegnare l’assetto del sistema. Una delle ipotesi vagliate è quella di rimodulare le aliquote IRPEF, eliminando l’aliquota unica e elaborando un sistema progressivo senza l’aggiunta di nuove imposte.
Al momento, però, non ci sono novità relativamente ai requisiti e ai limiti per accedere alla tassazione ridotta del 15% e del 5% per le nuove attività.
La Legge di Bilancio 2021 (n. 178 del 30 dicembre 2020), infatti, non ha previsto alcun cambiamento per il regime forfettario che si conferma come il più vantaggioso per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione.
Regime forfettario: che cos’è
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 1° gennaio 2015 con la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015). Può essere applicato da tutte le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari.
Ha come obiettivo quello di incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di piccole dimensioni, per questo prevede minori adempimenti e oneri da sostenere.
Nel regime agevolato la tassazione è normalmente inferiore a quella ordinaria, l’imposta sostitutiva del reddito imponibile da versare è del 15% e può essere ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.
Il reddito viene calcolato esclusivamente in base al criterio di cassa, cioè sulla base dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta. A questo reddito è applicato un coefficiente di redditività, che tiene conto delle spese conteggiate in modo forfettario.
La norma prevede, tuttavia, una serie di requisiti da rispettare, relativi all’anno di imposta precedente a quello in cui si applicherà il regime agevolato.
Con l’entrata in vigore del regime forfettario, tutti i regimi fiscali agevolati precedentemente in vigore sono stati abrogati. In particolare:
il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità c.d. regime dei minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).
Il regime forfettario è divenuto quindi l’unico regime fiscale agevolato per le partite IVA che vogliono intraprendere una nuova attività o per i professionisti e gli imprenditori individuali che rispettano i requisiti.
Il regime forfettario: chi può adottarlo
Possono applicare il regime forfettario le partite IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2020, rispettano i seguenti requisiti:
- avere ricavi o compensi che non superino i 65.000 euro all’anno. In caso si svolgano più lavori corrispondenti a diversi codici ATECO, bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
- non aver percepito oltre 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione. Questa soglia non si applica ai lavoratori licenziati o che si sono dimessi, che quindi hanno libero accesso al regime agevolato.
Non ci sono limiti di spesa per i beni strumentali.
Regime forfettario: cause di esclusione
Non possono applicare il regime forfettario:
- coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir che superano l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali per l’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti in Italia, a eccezione di chi è residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che produca in Italia almeno il 75% del suo reddito complessivo;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- le persone fisiche che emettono prevalentemente fatture (per più del 50% di quelle totali) nei confronti del proprio datore di lavoro o di quello avuto nei due anni precedenti l’apertura della partita IVA;
- coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni che contemporaneamente all’attività in partita IVA partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Regime forfettario: i vantaggi
L’accesso al regime forfettario consente non solo di beneficiare di una tassazione ridotta pari al 15%, ma anche di ridurre i contributi INPS e di semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Chi usufruisce del regime forfettario, infatti, non è obbligato a emettere la fattura elettronica, anche se la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, per coloro che lo fanno, un regime premiale che prevede di ridurre di un anno il termine per l’accertamento, che passa così a quattro anni invece dei cinque previsti.
Chi applica il regime forfettario, inoltre, non addebita l’IVA in fattura ai clienti, non è tenuto a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti, non liquida l’imposta ed è quindi esonerato dagli adempimenti collegati (presentazione della dichiarazione IVA, liquidazione e versamento dell’IVA, versamento delle ritenute d’acconto, tenuta e conservazione di registri e documenti, comunicazione dello spesometro, applicazione degli indici sintetici di affidabilità…).
Obblighi per i forfettari
Dispensati da tanti oneri, anche i forfettari hanno degli obblighi da rispettare. Innanzitutto, devono numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali e poi devono certificare i corrispettivi, attraverso la fattura o, per i soggetti esonerati, lo scontrino elettronico.
La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate può avvenire con l’acquisto di un nuovo registratore telematico o adeguando, se tecnicamente possibile, il proprio registratore di cassa altrimenti si possono utilizzare i servizi online gratuiti del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di emissione di fattura, essendo un regime in franchigia dell’IVA, dovrà essere indicata l’annotazione “operazione senza l’applicazione dell’IVA” con l’indicazione del riferimento normativo “art. 1 commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018”.
Come avveniva per i contribuenti minimi, le fatture emesse devono scontare l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo è superiore a 77,47 euro.
Infine, i forfettari devono presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le scadenze previste dal DPR n. 322/98. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.
Il regime forfettario per le start up
La normativa del regime forfettario comporta anche importanti vantaggi fiscali per chi avvia una nuova attività. L’aliquota dell’imposta sostitutiva, normalmente al 15%, viene ridotta al 5% in presenza dei seguenti requisiti:
il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.