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Il modello 730 precompilato: cosa cambia nel 2021

 

A partire da lunedì 10 maggio i lavoratori dipendenti e i pensionati possono visualizzare i dati presenti nel proprio modello 730 precompilato.

Il calendario fiscale è stato rivisto dal Decreto Sostegno approvato lo scorso 19 marzo a causa del protrarsi della particolare fase in cui ci troviamo, per dare sollievo alle imprese in crisi e per diluire i pagamenti.

Tra le novità c’era appunto il nuovo termine concesso per avere la disponibilità del modello 730 precompilato, slittato dal 30 aprile al 10 maggio 2021. Resta invece invariata la data del 30 settembre 2021 come termine ultimo per l’invio.

Vediamo nel dettaglio cos’è il modello 730, come si ottiene e chi può beneficiarne.

Il modello 730: cos’è

Il modello 730 è il modulo fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati per provvedere al versamento o al rimborso delle imposte a credito.

A partire dal 2020 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso dell’anno di imposta o entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.

Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, è possibile presentare esclusivamente il modello Redditi PF (persona fisica).

Utilizzare il modello 730 rispetto al modello Redditi PF presenta alcuni vantaggi perché i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga, sulla rata di pensione o, in assenza di sostituto, tramite accredito sul conto corrente.

Il modello 730 precompilato

Per semplificare il lavoro ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha pensato a un modello 730 precompilato, la cui versione finale è stata definita con il provvedimento del 15 gennaio 2021.

All’interno della dichiarazione sono già inseriti molti dati, come redditi, deduzioni e detrazioni.

Per predisporre il modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica che viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta. Ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate, come le spese sanitarie e i relativi rimborsi, gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese per l’istruzione scolastica e i relativi rimborsi, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di onlus, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per interventi di “sistemazione a verde”;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, ad esempio i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti all’Anagrafe tributaria, come le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), le compensazioni e i pagamenti effettuati con il modello F24.

 

Modello 730 precompilato: chi può presentarlo

Possono presentare il modello 730 precompilato per il 2021 i lavoratori dipendenti e i pensionati che anche l’anno precedente hanno presentato il modello 730 e che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2021 (che sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2020.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2021, che per l’anno 2019 hanno presentato il modello Unico persone fisiche 2020 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico PF 2020.

A beneficiare del modello precompilato sono anche i produttori agricoli che nel 2020 hanno avuto un volume d’affari inferiore ai 7.000 euro, cioè i titolari di partita IVA appartenenti alla sezione A del codice Ateco 2007 che nel 2020 hanno presentato il modello 730 o modello Unico compilando il quadro dei terreni e non hanno presentato la dichiarazione IVA.

Come accedere

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 10 maggio, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline), o di un’identità SPID, della Carta di identità elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, oppure ci si può rivolgere a un intermediario conferendo apposita delega o anche al proprio sostituto d’imposta se presta assistenza fiscale.

I lavoratori dipendenti e pensionati interessati, dopo aver visualizzato il modello 730 precompilato, possono accettarlo così come proposto oppure modificarlo e/o integrarlo prima dell’invio inserendo, per esempio, ulteriori spese detraibili o altri redditi, versare le somme dovute e indicare l’IBAN per i rimborsi fiscali.

Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione precompilata. Può presentarla con le modalità ordinarie.

Per avere informazioni è sempre attivo il call center dell’Agenzia delle Entrate: 0696668907 (solo da cellulare). Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, mentre il sabato dalle 9 alle 13.

Modello 730 precompilato: le novità

Tra le novità introdotte nel modello 730 per il 2021 ci sono:

il superbonus 110% per i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico;

la detrazione del 90% per le spese di ristrutturazione delle facciate di edifici situati nelle zone A e B;

la detrazione IRPEF del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili (l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme);

la detrazione IRPEF del 30% fino a un massimo di 30 mila euro per le donazioni fatte a sostegno di associazioni e attività a contrasto dell’emergenza Coronavirus;

il bonus per l'acquisto di biciclette elettriche e monopattini;

il credito d’imposta “bonus vacanze” (se il bonus è stato usato entro il 31 dicembre 2020 si ha una detrazione del 20% sulla spesa sostenuta).

Un’altra novità a partire dall’anno di imposta 2020 riguarda il limite dei 120mila euro di reddito: oltre questa soglia non spettano per intero le detrazioni per alcune spese da riportare nel quadro E del modello 730. Sopra questo limite, l’ammontare del credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240mila euro.

Il calendario delle scadenze 2021

Per consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per svolgere gli adempimenti fiscali, sono stati apportati dei cambiamenti nelle scadenze per i pagamenti:

- dal 10 maggio (non più 30 aprile) i contribuenti potranno trovare, ma solo in modalità visualizzazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la propria dichiarazione precompilata;

- dal 14 maggio i contribuenti potranno eventualmente modificare e trasmettere la dichiarazione precompilata.

Per quanto riguarda i tempi di trasmissione restano confermate le date e le modalità dello scorso anno:

- 15 giugno 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2021;

- 29 giugno 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2021;

- 23 luglio 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno al 15 luglio 2021;

- 15 settembre 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio al 31 agosto 2021;

- 30 settembre 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2021.

Restano inoltre confermate al:

- 25 ottobre 2021, la data ultima di presentazione, da parte del contribuente, al CAF/professionista, della dichiarazione integrativa;

- 10 novembre 2021, la data ultima di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del CAF/professionista, della dichiarazione integrativa.

- 30 novembre la data ultima di trasmissione del modello Redditi PF precompilato.

Modello 730 precompilato: controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza apportare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, non vengono effettuati i controlli sui documenti relativi agli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti obbligati (banche, assicurazioni, enti previdenziali...) previsti dall’articolo 36-bis del DPR n. 600/73.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se si modifica la residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio o se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista abilitato, i controlli documentali vengono effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate può comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni.
 

 

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