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LA RATEAZIONE DEL DEBITO
NON INTERROMPE LA PRESCRIZIONE
DI 5 ANNI DEI TRIBUTI ERARIALI

 

Contrariamente a quanto si riteneva, la richiesta di rateazione del debito erariale (iva, ritenute alla fonte, irap) non è un atto interruttivo della prescrizione.

Partiamo da una premessa: la legge stabilisce che un debito, se non richiesto con atti interruttivi come per esempio le ingiunzioni di pagamento, dopo un certo numero di anni (a seconda della natura del debito) si prescrive e pertanto non è più esigibile.

I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, avevano già stabilito che in assenza di una sentenza o di un decreto ingiuntivo, gli atti amministrativi della Pubblica Amministrazione come le cartelle si prescrivevano in 5 anni e non in 10 anni, proprio per avere una scadenza certa dei debiti fiscali.

La sentenza n. 1416/2019 della Commissione regionale Tributaria del Lazio, depositata il 12 marzo, con riferimento all'Ordinanza n. 18/2018 della Cassazione, ribadisce che:

- uno o più pagamenti parziali di una cartella (quindi nel caso della rateizzazione) non rappresentano automaticamente il riconoscimento del debito in essa indicato e pertanto non sono un atto interruttivo della prescrizione.

- Restano i termini dei 5 anni per la prescrizione del debito tributario, e non i 10 anni indicati dall'ente di riscossione


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