
La fatturazione elettronica differita per i professionisti
Ecco come funziona
Fattura differita: a usarla sono anche i professionisti
L’avvento della fatturazione elettronica ha rivoluzionato il sistema fiscale portando con sé tante novità. Tra queste una riguarda la fattura differita e soprattutto la possibilità del suo utilizzo da parte dei titolari di lavoro autonomo.
La fattura differita: cos’è
La fattura differita è una particolare tipologia di fatturazione che ha valenza fiscale come la fattura immediata ma che, al contrario di questa, può essere emessa o spedita al cliente in un momento successivo a quello in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi.
È detta anche riepilogativa perché consente di riepilogare e fatturare, all’interno di un unico documento fiscale, più operazioni effettuate con lo stesso cliente, purché siano avvenute nell’arco di un unico mese.
Fattura differita: i tempi
L’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972 stabilisce che la fattura venga emessa entro dodici giorni dall’effettuazione di un’operazione. Però stabilisce anche che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un unico soggetto, possa essere emessa una sola fattura, con il dettaglio di tutte le operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
Il dubbio che può sorgere è quello relativo alla data di emissione da riportare al momento della compilazione della fattura elettronica differita, dato che al suo interno fa riferimento a operazioni compiute in date diverse.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un interpello n. 389 del 2019, ha precisato che nel campo “Data del documento” del file della fattura elettronica possono essere inserite:
- la data dell’ultimo Documento di trasporto e quindi dell’ultima operazione effettuata;
- la data di fine mese (il mese a cui si riferiscono le operazioni);
- la data di trasmissione della fattura al SdI
L’Agenzia ha chiarito anche che:
- il cedente/prestatore deve annotare la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- il cessionario/committente deve annotare la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.
Fattura differita: i documenti necessari
Dal momento che la fattura differita riepiloga più operazioni, è indispensabile indicare i vari documenti che hanno accompagnato l’erogazione della prestazione. In particolare, se si tratta di cessione di beni materiali, occorre indicare i Documenti di trasporto (DDT) conseguenti alla vendita o al trasporto dei beni stessi; se riguarda la prestazione di servizi, si inserirà il documento che riporta l’effettiva erogazione del servizio come ad esempio un contratto, una ricevuta fiscale, ecc...
Anche la fattura proforma è considerata un documento idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica. Ed è proprio questa la grande novità.
Fattura differita: buone notizie per i professionisti
Generalmente, si tende ad associare la norma sulla fatturazione differita alle imprese, soprattutto a quei casi in cui la spedizione della merce è accompagnata da DDT.
In realtà, anche i professionisti possono differire l’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo, purché abbiano in precedenza emesso e trasmesso al cliente una nota proforma, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti.
Quando, infatti, più prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione vengono effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, i professionisti, anziché comunicare al SdI la fattura entro i dodici giorni dall’operazione, possono emettere una sola parcella con il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni.
In questo caso, nella fattura si indicherà come data quella dell’incasso, specificando il riferimento alla nota proforma emessa in precedenza.