
Decreto agosto: la sintesi per la cassa integrazione e le altre agevolazioni
Cassa integrazione, licenziamenti, decontribuzioni, date versamento tributi e contributi
Il Decreto Agosto ha introdotto la concessione di ulteriori 18 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga fruibili nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Tale periodo di 18 settimane sarà suddiviso in due tranche: la prima tranche di 9 settimane la quale non è sottoposta a particolari requisiti di accesso. Per la seconda tranche, invece, è previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
• Se il calo del fatturato è pari o inferiore al 20%, l’azienda è tenuta al versamento del 9% di contributi calcolati sulla retribuzione non erogata;
• Se non vi è stato alcun calo di fatturato, l’azienda è tenuta al versamento del 18% di contributi calcolati sulla retribuzione non erogata;
• Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavori che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019.
N.B. qualora i datori di lavoro abbiano già richiesto periodi di integrazione salariale per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime 9 settimane in argomento dovrà tenere conto di tali richieste ai fini del rispetto del citato
limite. Pertanto, in alcune situazioni, i periodi di integrazione potrebbero essere concessi per un numero di settimane inferiori a 9.
Ai datori di lavoro del settore privato che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti da precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che successivamente al 15 agosto 2020 assumono a tempo indeterminato, con l’esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. La decontribuzione è concessa nel limite di € 4.030 per l’intero semestre, importo da riparametrare su base mensile, ad esclusione dei contributi e dei premi dovuti all’Inail.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un
contratto a termine.
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo. Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attiva d’impresa, in caso di fallimento, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In favore dei datori di lavoro privati del Sud è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, con
esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 previa autorizzazione della Commissione Europea nel rispetto delle misure di “aiuto di Stato” a sostegno dell’economia.
Vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza. In particolare, sono rateizzati ulteriormente, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio:
• Il 50% del totale potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione (fino a 4 rate mensili) a partire dal 16 settembre 2020;
• Il restante 50% può essere corrisposto con una rateazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.
Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali. Viene inoltre abrogato il comma 1-bis dell’art. 93 del DL Rilancio che imponeva ai datori di lavoro di prorogare il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato di una durata pari alla sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.