Dal 1 gennaio 2021 cambia la fatturazione elettronica
come compilare le fatture elettroniche con i nuovi campi
Lo scorso 20 aprile l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche del tracciato XML delle fatture elettroniche, che saranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021. Si tratta di nuovi schemi che rendono più puntuali le codifiche dei campi “Tipo Documento” e “Natura” per indicare in maniera puntuale le diverse tipologie di operazioni IVA nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere.
Per aiutare i contribuenti nella corretta compilazione di questi campi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nuova guida scaricabile dall’area “Fattura elettronica e corrispettivi telematici”.
La guida illustra le modalità di compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro e comprende una tabella riepilogativa dei codici tipo-documento e una tabella dei codici natura IVA.
Fatture elettroniche ed esterometro: i nuovi tipi di documenti
I codici previsti dal nuovo tracciato XML per indicare la tipologia dei documenti sono i seguenti.
Codice |
Descrizione |
Flusso |
TD01 |
Fattura |
FE/Esterometro |
TD02 |
acconto/anticipo su fattura |
FE |
TD03 |
acconto/anticipo su parcella |
FE |
TD04 |
nota di credito |
FE/Esterometro |
TD05 |
nota di debito |
FE/Esterometro |
TD06 |
Parcella |
FE |
TD07 |
fattura semplificata |
FES |
TD08 |
nota di credito semplificata |
FES |
TD09 |
nota di debito semplificata |
FES |
TD10 |
fattura di acquisto intracomunitario beni |
Esterometro |
TD11 |
fattura di acquisto intracomunitario servizi |
Esterometro |
TD12 |
documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) |
Esterometro |
TD16 |
integrazione fattura reverse charge interno |
FE |
TD17 |
integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
FE |
TD18 |
integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
FE |
TD19 |
integrazione/autofattura acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 |
FE |
TD20 |
autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) |
FE |
TD21 |
autofattura per splafonamento |
FE |
TD22 |
estrazione beni da Deposito IVA |
FE |
TD23 |
estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
FE |
TD24 |
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
FE |
TD25 |
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
FE |
TD26 |
cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) |
FE |
TD27 |
fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
FE |
La guida dell’Agenzia delle Entrate si sofferma in particolare sui tipi di documenti TD16, TD17, TD18 e TD19.
Grazie a questi documenti, gli operatori IVA potranno trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni sugli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero, attraverso il Sistema di interscambio.
In particolare, i codici TD17, TD18 e TD19 consentono di emettere un documento in formato elettronico anche per quanto riguarda le fatture ricevute nell’ipotesi di reverse charge “esterno”, ottenendo l’esonero dalla presentazione della comunicazione esterometro (per queste operazioni).
Il documento TD16, invece, potrà essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni relative agli acquisti in reverse charge interno, sempre attraverso il Sistema di interscambio.
In questo caso, il Cessionario/Committente può integrare la fattura ricevuta con il documento TD16, che sarà poi utilizzato durante la fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia.
In alternativa alla trasmissione del TD16 tramite il Sistema di interscambio, il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta, ma in questo caso l’operazione non apparirà nelle bozze di registri IVA elaborati dall’Agenzia.
Fatture elettroniche ed esterometro: natura del documento
All’interno della guida, vengono inoltre spiegate le implementazioni del campo “natura”. Questo campo consente di associare il tipo di operazione tracciata dal documento elettronico ai campi della dichiarazione annuale IVA. I codici previsti dal nuovo tracciato sono:
N2.1 |
non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 |
N2.2 |
non soggette – altri casi |
N3.1 |
non imponibili – esportazioni |
N3.2 |
non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 |
non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 |
non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 |
non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 |
non imponibili – altre operazioni |
N6.1 |
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 |
inversione contabile cessione di oro e argento puro |
N6.3 |
inversione contabile subappalto nel settore edile |
N6.4 |
inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 |
inversione contabile cessione di telefoni cellulari |
N6.6 |
inversione contabile cessione di prodotti elettronici |
N6.7 |
inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 |
inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 |
inversione contabile altri casi |
La possibilità di trasmettere attraverso un unico flusso telematico tutte le informazioni relative alle operazioni B2B e B2C in maniera dettagliata e puntuale permetterà ai contribuenti di limitare gli errori di compilazione delle fatture elettroniche e di allineare sempre più il flusso di trasmissione dei dati IVA ai processi automatici contabili e fiscali dei propri applicativi gestionali.
L’utilizzo di tali procedure permetterà inoltre di elaborare i documenti precompilati IVA con i dati presenti nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, per una semplificazione degli adempimenti tributari e dichiarativi.
Codici errore: alcune novità
Tra le novità del tracciato XML 1.6 della fattura elettronica che entrerà in vigore dal 2021 ci sono anche due nuovi codici errore:
- Codice 00445 (File XML della Fattura elettronica): dal 2021 non sono più ammessi i valori generici N2, N3 o N6 in caso di fatture ordinarie e N2 o N3 in caso di fatture semplificate;
- Codice 00448 (File XML dell’esterometro): dal prossimo anno non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione.
Guida dell’Agenzia delle entrate: le fatture differite
Molto utili anche le indicazioni che riguardano le fatture differite. Queste possono essere comunicate utilizzando il tipo documento TD24 e TD25, mentre la gestione delle autofattura-denuncia si comunica con il tipo documento TD20.