
NUOVI CHIARIMENTI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
L'agenzia delle Entrate con la circolare n. 14 ha chiarito alcuni punti controversi riguardanti la fatturazione elettronica. Vediamo insieme:
ESTEROMETRO
L'invio dell'Esterometro mensile non è dovuto da parte dei soggetti con regime forfettario e da parte delle associazioni sportive dilettantistiche con ricavi inferiori a 65.000 euro.
DATA DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE
La fattura elettronica a partire dal 1^ luglio deve essere emessa entro 10 giorni e non più entro le 24 ore come originariamente previsto.
La data di emissione dovrà essere quella in cui si è effettuata l'operazione o si è incassato il corrispettivo, mentre la data di trasmissione sarà apposta automaticamente dallo SDI.
Nella registrazione in contabilità dovrà essere indicata la data di emissione e non di trasmissione.
Vediamo l'esempio riportato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate:
a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
− emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione "Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
− generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
− generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
BOLLO VIRTUALE
Il calcolo del bollo virtale dovrà essere effettuato solo sulle fatture regolarmente transitate sullo SDI, senza contare quindi quelle scartate.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che il calcolo viene effettuato automaticamente sul portale Fatture e Corrispettivi.
OPERATORI SANITARI
Per il 2019, a prescindere dall'invio o meno al sistema Tessera Sanitaria, gli operatori sanitari non dovranno emettere fattura elettronica. Lo potranno eventualmente fare solo se il documento non contiene informazioni sullo stato di salute dei pazienti.
Vi ricordiamo che tutti i software Finson in commercio gestiscono la fatturazione elettronica e si possono interfacciare con FINSON EXPRESS, il portale per la firma, l'invio, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche.
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Lo staff di Finson.com