
Le novità relative al Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)
Cassa integrazione, decontribuzione, smartworking e congedi per quarantena dei figli minori
CASSA INTEGRAZIONE
Il Decreto Agosto ha introdotto la concessione di ulteriori 18 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga fruibili nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Mentre il ricorso alle prime 9 settimane (o minore periodo rideterminato dal 13 luglio) di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro che hanno già usufruito della prima tranche di cui al D.L. Agosto.
Inoltre, tale ulteriore periodo di 9 settimane è sottoposto al versamento di un contributo addizionale secondo le regole di seguito riportate:
- se il calo del fatturato nel primo semestre è pari o inferiore al 20%, l'azienda è tenuta al versamento del 9% di contributi calcolati sulla retribuzione non erogata;
- se non vi è stato alcun calo di fatturato, l'azienda è tenuta al versamento del 18% di contributi calcolati sulla retribuzione non erogata;
- il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavori che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019.
DECONTRIBUZIONE
Ai datori di lavoro del settore privato che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti da precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.
Possono accedere all'esonero contributivo i datori di lavoro che:
- abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti secondo la disciplina dell’emergenza Covid19;
- abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. Cura Italia, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020;
- non abbiano fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale di cui al D.L. Agosto, per periodi collocati in data successiva al 12 luglio 2020.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro) e della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assicurativa (DURC regolare).
Il beneficio contributivo si configura quale “aiuto di Stato” e, pertanto, è sottoposto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea; di conseguenza, ad oggi, non è ancora possibile richiedere tale beneficio da parte dei datori di lavoro.
LAVORO AGILE
Per lo smartworking viene prorogata la gestione semplificata attuale, che non prevede accordo con il singolo lavoratore o con le rappresentanze sindacali.
CONGEDO PER QUARANTENA DEI FIGLI MINORI
Viene introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per tutto o parte del periodo di durata della quarantena disposta dall'ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico del proprio figlio.
Qualora l’attività lavorativa non fosse compatibile con il lavoro agile, ovvero in alternativa ad esso, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per la durata della quarantena del figlio attraverso un congedo straordinario.
Per il periodo di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione del lavoratore a patto che l’altro genitore non usufruisca di uno dei seguenti benefici in seguito della quarantena del figlio:
- svolge attività di lavoro in modalità agile;
- non svolge alcuna attività lavorativa o percepisce indennità di disoccupazione;
- risulta beneficiario di uno strumento di sostegno al reddito a titolo di cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale per emergenza Covid19.