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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - CONTRIBUTO ESONERATIVO - ADEGUAMENTO DELL’IMPORTO
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Con il DM 3.8.2026 n. 100, il Ministero del Lavoro ha adeguato l’importo del contributo esonerativo, nell’ambito della disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità.
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1.1
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importo e decorrenza
Il contributo previsto per la fruizione dell’esonero parziale autorizzato e di quello autocertificato, disciplinati rispettivamente ai co. 3 e 3-bis dell’art. 5 della L. 68/99, è stato elevato da 39,21 a 44,32 euro.
In particolare, l’esonero di cui all’art. 5 co. 3 della L. 68/99 (c.d. “esonero parziale autorizzato”) è riconosciuto ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, in ragione delle speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale di lavoratori con disabilità.
Invece, l’art. 5 co. 3-bis della L. 68/99 (c.d. “esonero autocertificato”) consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille di autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione, limitatamente ai medesimi addetti.
Il contributo è dovuto per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Il nuovo importo si applicherà a decorrere dall’1.1.2027.
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1.2
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effetti sulle sanzioni
Per effetto dell’adeguamento, il decreto determina in 221,60 euro (cinque volte 44,32 euro) la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 co. 4 della L. 68/99, per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
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Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole - modalità e termini di presentazione delle domande
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Con il DM 27.7.2026 n. 365846 sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta a favore delle imprese agricole per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, disciplinato dall’art. 8-ter del DL 38/2026.
Le modalità operative dell’agevolazione sono state inoltre definite con:
- la circ. AGEA 31.7.2026 n. 64702;
- le istruzioni operative AGEA 5.8.2026 n. 72 e 7.8.2026 n. 73.
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2.1
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procedura di accesso
Per accedere al credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole 2026, i soggetti interessati devono presentare domanda all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
In particolare, è stato previsto che le domande possono essere presentate:
- dal 6.8.2026 al 30.9.2026;
- utilizzando lo specifico modello approvato;
- esclusivamente tramite l’apposita piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale dell’AGEA.
L’importo dell’agevolazione concessa non può comunque superare i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Eventuali domande di importo superiore saranno considerate ammissibili solo fino a tale limite.
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2.2
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determinazione del credito d’imposta spettante
Decorso il termine per l’invio delle domande, l’AGEA:
- determina l’ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di credito d’imposta dalle domande ammissibili;
- individua, entro il 20.10.2026 con provvedimento di concessione, l’aliquota di calcolo del beneficio e l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.
Nel caso in cui l’importo complessivo determinato sia inferiore allo stanziamento, l’aliquota è pari al limite di legge, fissato nel 20%.
Qualora l’importo complessivo determinato sia superiore allo stanziamento, l’aliquota sarà determinata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti ammissibili.
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2.3
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modalità di utilizzo
Il credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole è utilizzabile:
- dal giorno successivo al provvedimento di concessione;
- entro il 31.12.2026;
- esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni.
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regime di Adempimento collaborativo - chiarimenti
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti con la circ. 6.8.2026 n. 6, in relazione al regime di adempimento collaborativo. In particolare, la parte speciale della circolare (§ 1 - 5) ha ad oggetto chiarimenti su taluni dubbi interpretativi o applicativi, secondo lo schema “domanda e risposta”, in materia di:
- requisiti soggettivi e oggettivi;
- certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale;
- previsioni del codice di condotta;
- effetti premiali;
- meccanismi applicativi e la fuoriuscita dal regime.
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4
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ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (SIISL) DEI CITTADINI STRANIERI - MODALITÀ OPERATIVE
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In attuazione dell’art. 14 co. 6 del DL 31.10.2025 n. 159, con il DM 22.6.2026 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro il 6.8.2026) sono state disciplinate le modalità di iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) dei cittadini stranieri che hanno completato i percorsi di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
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4.1
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trasmissione dei dati al siisl
L’elenco dei cittadini stranieri formati all’estero è inviato direttamente al SIISL mediante un sistema di cooperazione applicativa con la Piattaforma Ingressi Formati all’Estero (PIF) del Ministero del Lavoro.
Per ogni cittadino straniero sono disponibili le seguenti informazioni:
- codice identificativo;
- Paese di origine;
- codice fiscale del soggetto proponente il programma di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica;
- dati anagrafici del cittadino straniero formato all’estero;
- percorso formativo svolto e settori di impiego di destinazione;
- attestazione di frequenza recante indicazione delle conoscenze maturate e raggiungimento del livello di lingua italiana.
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4.2
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ruolo dei soggetti proponenti
I soggetti proponenti, attraverso l’accesso alla piattaforma con SPID o CIE, secondo le modalità individuate nell’allegato tecnico al decreto, possono visualizzare l’elenco dei cittadini stranieri che hanno completato con esito positivo il percorso formativo da essi promosso. Inoltre, gli stessi soggetti devono completare il corredo informativo associato a ciascun lavoratore mediante l’inserimento dei dati di contatto in loro possesso.
Una volta completata la formazione, il soggetto proponente deve informare il cittadino straniero dell’avvenuta registrazione del profilo sul SIISL.
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4.3
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perfezionamento dell’iscrizione
Una volta che il soggetto proponente abbia inserito i dati necessari, il cittadino straniero riceve una notifica in modalità telematica finalizzata a perfezionare l’iscrizione al SIISL e, contestualmente, ad attivare il proprio profilo.
In caso di mancata attivazione, il soggetto proponente è tenuto a verificare con il cittadino straniero la correttezza dei dati di contatto e, qualora risultino errati, a provvedere alla relativa rettifica sulla piattaforma. Decorsi 15 giorni dalla notifica, in assenza di attivazione del profilo, il soggetto proponente segnala al cittadino straniero formato all’estero la necessità di completare la procedura di iscrizione alla piattaforma.
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4.4
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funzionalità
In seguito all’attivazione, il cittadino straniero formato all’estero accede al SIISL e dispone delle medesime funzionalità previste per i cittadini volontariamente iscritti alla piattaforma.
Il SIISL genera automaticamente un curriculum vitae precompilato, nel quale confluiscono le informazioni relative al percorso formativo completato all’estero. Il curriculum è reso visibile ai datori di lavoro operanti nei settori coerenti con il percorso formativo svolto.
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SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA MANCATA ATTRIBUZIONE DI BUONI PASTO - QUALIFICAZIONE COME DANNO EMERGENTE - NON IMPONIBILITÀ
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Con la risposta a interpello 7.8.2026 n. 156, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non assumono rilevanza reddituale le somme corrisposte a titolo di “risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di “risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo”, integrando la fattispecie del risarcimento di un danno emergente ai sensi dell’art. 6 co. 2 del TUIR.
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5.1
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finalità delle somme corrisposte
Nel caso di specie, le suddette somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno sono finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno.
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5.2
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interessi liquidati
In considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’art. 6 co. 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche C.M. 326/97, § 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.
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DISCIPLINA FISCALE PER GLI enti sportivi dilettantistici - Chiarimenti
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Con la circ. 7.8.2026 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina fiscale applicabile agli enti sportivi dilettantistici, a seguito della riforma operata con il DLgs. 36/2021.
Di seguito sono riepilogati i chiarimenti più rilevanti.
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6.1
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agevolazioni fiscali e distribuzione parziale di utili per le ssd
La possibilità per le società sportive dilettantistiche (SSD) di usufruire della non imponibilità ai fini IRES (art. 148 co. 3 del TUIR) e della non rilevanza agli effetti dell’IVA (art. 4 co. 4 del DPR 633/72) di talune prestazioni rese in attuazione degli scopi istituzionali è subordinata al recepimento statutario delle clausole previste dai medesimi articoli, tra cui quella sul divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Nonostante la normativa civilistica consenta una parziale distribuzione degli utili per le SSD, l’applicabilità delle disposizioni agevolative rimane subordinata al recepimento delle clausole statutarie previste dalla normativa fiscale, a integrazione di quelle individuate dal DLgs. 36/2021.
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6.2
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rimborsi ai volontari sportivi
I rimborsi forfetari (fino a 400 euro mensili) erogati ai volontari sportivi concorrono al superamento del limite di compensi pari a 15.000 euro, entro il quale i compensi di lavoro sportivo nel settore del dilettantismo non sono imponibili.
Nell’ipotesi in cui il volontario abbia percepito nel medesimo periodo d’imposta compensi da lavoro sportivo che, cumulati con i rimborsi forfetari per il volontariato, determinano il superamento del predetto limite, l’importo eccedente assume rilevanza reddituale quale reddito di lavoro autonomo.
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6.3
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esclusione da irap dei compensi per i collaboratori amministrativo-gestionali
Non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro. La circolare precisa che sono esclusi da imposizione, al ricorrere delle suddette condizioni, anche i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.
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6.4
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opzione per la dispensa dagli adempimenti IVA
Con riguardo all’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti sportivi dilettantistici senza fini di lucro che effettuano prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese a persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, esenti da IVA ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023, possono avvalersi, per tali prestazioni, della dispensa dagli adempimenti IVA che consente di fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti.
Sempre ai fini IVA, è stato chiarito che la cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD o SSD senza fini di lucro a favore di una società professionistica non rientra tra le prestazioni di servizi esenti, in quanto:
- la cessione non è funzionale o strettamente connessa alla pratica sportiva, né appare indispensabile al suo svolgimento;
- il beneficiario ultimo o effettivo della prestazione non è tanto la persona che esercita la pratica sportiva, quanto piuttosto la società che, acquisendo il contratto, si avvarrà delle prestazioni dell’atleta.
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Welfare aziendale - RIMBORSO DELLE SPESE DI ISTRUZIONE NELL’INTERESSE DEI FAMILIARI SOSTENUTE DAL CONIUGE - IMPONIBILITÀ - ESCLUSIONE
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Con la risposta a interpello 10.8.2026 n. 159, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.
Non essendo difatti prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni indicati nella lett. f-bis), la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente può essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente (ris. Agenzia delle Entrate 55/2020).
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7.1
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Documentazione
Per la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è necessaria la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme rimborsate, dalla quale risulti:
- il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione (per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell’art. 12 del TUIR);
- la tipologia di servizio o prestazione erogata (per verificare che l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma).
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7.2
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Fruizione di ulteriori agevolazioni fiscali
Per le spese di istruzione rimborsate, il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale. Infatti, la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda non spettano se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, sia presso di lui che presso un altro datore di lavoro.
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PLUSVALENZE IMMOBILIARI - CESSIONE DELLA PERTINENZA NEL QUINQUENNIO
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Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.8.2026 n. 157, il quinquennio relativo alla tassazione delle plusvalenze realizzate in caso di vendita di beni immobili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR deve essere tenuto in separata considerazione per ciascuna unità immobiliare che viene ceduta, anche se si tratta della vendita di un bene principale e delle sue pertinenze che siano oggetto di un unico contratto di compravendita.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la creazione del vincolo pertinenziale a servizio di un immobile abitativo non escluda, di per sé, l’intento speculativo, qualora dette pertinenze siano vendute prima del decorso del quinquennio dal loro acquisto, a nulla rilevando che la vendita in questione sia effettuata unitamente all’immobile principale relativamente al quale, invece, sia già trascorso detto termine.
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8.1
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Plusvalenze sulla cessione dei fabbricati dei soggetti non imprenditori
In merito alla cessione di fabbricati non appartenenti alla sfera imprenditoriale o professionale, l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR ricomprende tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In questo caso, la plusvalenza imponibile si individua come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto.
Lo scopo della norma è quello di assoggettare a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili posta in essere con finalità speculative.
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8.2
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Pertinenze e termine quinquennale per l’imponibilità della plusvalenza
Nella risposta 157/2026, l’Agenzia delle Entrate osserva come la creazione del vincolo pertinenziale a servizio di un immobile abitativo non escluda, di per sé, l’intento speculativo, qualora dette pertinenze siano vendute prima del decorso del quinquennio dal loro acquisto, a nulla rilevando che la vendita in questione sia effettuata unitamente all’immobile principale relativamente al quale, invece, sia già trascorso detto termine.
Analizzando la norma, infatti, il decorso del termine quinquennale deve essere verificato separatamente per ciascun cespite oggetto di cessione.
Al riguardo, si richiama quanto già chiarito nella risposta a interpello 22.11.2018 n. 83, secondo cui “la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale”. Di conseguenza, “la cessione della pertinenza unitamente all’abitazione principale, entro cinque anni dall’acquisto non genera plusvalenza e quindi non è imponibile, sempreché per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, l’unità immobiliare urbana sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”.
Tuttavia, sempre la medesima risposta precisa che “a diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, nel caso in cui la pertinenza venga ceduta separatamente dall’abitazione principale. In tale ipotesi, infatti, si elide il vincolo di strumentalità funzionale della pertinenza rispetto al bene principale, per cui l’operazione posta in essere assume una diversa connotazione, avendo ad oggetto un immobile che non può essere assimilato all’abitazione principale”, con la conseguenza che la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale della pertinenza separatamente dall’abitazione principale costituisca reddito diverso.
Questo passaggio viene interpretato nel senso che la sussistenza del vincolo pertinenziale attribuisce al bene servente esclusivamente la medesima “natura” del bene principale, ossia la sua qualità di immobile adibito ad abitazione principale.
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PLUSVALENZE IMMOBILIARI - CESSIONI DI FABBRICATI - INTERVENTI CON SUPERBONUS - QUOTA DI IMMOBILE ACQUISITA PER SUCCESSIONE
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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.8.2026 n. 158 ha analizzato il caso della cessione di quote immobiliari tra comproprietari in presenza di interventi edilizi rientranti nel superbonus 110% sostenuti da un altro comproprietario (figlio/fratello).
Nel caso di specie, tale comproprietà derivava in parte dalla successione originata dalla morte di un familiare (padre/marito) e i comproprietari che non avevano beneficiato del superbonus intendevano cedere le proprie quote dell’immobile al comproprietario che aveva sostenuto le spese agevolate.
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9.1
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Plusvalenze su immobili che hanno beneficiato del “Superbonus”
Per i rogiti stipulati a partire dall’1.1.2024, l’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR stabilisce che si genera una plusvalenza tassata come reddito diverso se sugli immobili ceduti sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020.
Sono esplicitamente esclusi da questa norma “gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo”.
Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile viene stabilito che (art. 68 co. 1 del TUIR):
- se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”;
- se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
Per queste plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%.
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9.2
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Immobili pervenuti per successione
Con riferimento all’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2024 n. 208 ha chiarito che, per gli immobili ereditati, l’eventuale plusvalenza non è imponibile “anche nell’ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l’esclusione dall’ambito applicativo della citata lettera b-bis) riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità pro quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare”.
Tale impostazione è stata adottata anche dalla risposta 158/2026. Pertanto, non risulta tassabile la quota di immobile pervenuta per successione anche se il fabbricato ha beneficiato del superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020.
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9.3
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Impossibilità di individuare il costo di acquisto o di costruzione del fabbricato
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 158/2026 ha, inoltre, chiarito che, qualora il contribuente non sia in grado di individuare il “prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene ceduto”, è possibile ai fini della determinazione della plusvalenza, utilizzare il valore risultante da un’apposita perizia giurata redatta da un professionista abilitato, applicando a tale valore la rivalutazione calcolata in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per adeguare i valori storici ai prezzi attuali.
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controlli sugli Enti del Terzo settore - modelli di verbale approvati dal Ministero del Lavoro
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Gli enti del Terzo settore sono sottoposti a controlli finalizzati ad accertare, tra l’altro:
- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS.
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10.1
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tipologie di controllo
Le disposizioni attuative dei controlli sono state individuate con il DM 7.8.2025, il quale ha previsto che i controlli possano essere ordinari o straordinari.
I controlli ordinari vengono effettuati con cadenza triennale.
I controlli straordinari vengono disposti dall’ufficio del RUNTS sulla base delle esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, oppure quando sia ritenuto opportuno, per atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
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10.2
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approvazione dei modelli di verbale
In attuazione dell’art. 5 del DM 7.8.2025, il DM 10.8.2026 n. 198 ha approvato i modelli di verbale di cui si avvarranno gli uffici del RUNTS, le reti associative e i centri di servizio per il volontariato per porre in essere i controlli sugli enti del Terzo settore. In particolare, sono stati approvati:
- il modello di verbale per il controllo ordinario;
- il modello di verbale per il controllo straordinario;
- il modello di verbale nel caso in cui non si possa procedere al controllo per irreperibilità dell’ente.
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welfare aziendale - Rimborso delle spese relative a ricovero e assistenza in RSA di familiare non convivente - Non imponibilità
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Con la risposta a interpello 14.8.2026 n. 163, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute nel 2025 in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. f-ter) del TUIR.
La citata lett. f-ter) fa riferimento alla “fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12”.
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11.1
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Evoluzione normativa
Il co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR, che reca la definizione di “familiari” e di “familiari a carico”, era stato modificato dall’art. 1 del DLgs. 18.12.2025 n. 192, introducendo il requisito della convivenza per gli “altri familiari” in caso di richiamo generale alle persone di cui al citato art. 12.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in esame, ha tuttavia rilevato che il co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR è stato successivamente modificato, con decorrenza retroattiva dal periodo d’imposta 2025, dall’art. 1 del DLgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. “correttivo Omnibus”), ripristinando, sostanzialmente, le condizioni previgenti le modifiche del citato DLgs. 192/2025.
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11.2
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nuova Nozione di familiari a carico
A norma dell’art. 12 co 4-ter del TUIR, come modificato dall’art. 1 del DLgs. 148/2026 con decorrenza retroattiva dal periodo d’imposta 2025:
- quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. (c.d. “altri familiari”);
- qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal co. 2 dell’art. 12 del TUIR, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i suddetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti reddituali indicati nello stesso co. 2 dell’art. 12 del TUIR e, limitatamente alle altre persone elencate nell’art. 433 c.c. (c.d. “altri familiari”) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Pertanto, il requisito della convivenza con il contribuente, o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, non rileva più in generale per individuare gli “altri familiari”, ma solo qualora le altre disposizioni (ad es. in materia di welfare aziendale) facciano riferimento alla condizione di familiare fiscalmente a carico, in aggiunta al limite reddituale previsto dall’art. 12 co. 2 del TUIR.
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Ordini, collegi professionali e soggetti controllati esclusi dal terzo settore
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Con la nota 14.8.2026 n. 13041, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali non possono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore, trattandosi di un ente controllato da un soggetto escluso dall’ambito del Terzo settore. Gli ordini e i collegi professionali, infatti, rappresentano enti pubblici non economici, rientranti nella più generale categoria delle Amministrazioni pubbliche, alle quali è preclusa l’iscrizione al RUNTS.
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canone unico - inserimento delle delibere nel portale del federalismo fiscale
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Alla luce della qualifica di “tributo locale” riconosciuta per il canone unico ex art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019 dalla sentenza Cass. SS.UU. 1.5.2026 n. 12225, con riguardo all’inserimento delle delibere nel Portale del federalismo fiscale da parte del Comune ed alla successiva pubblicazione delle stesse sul sito del Dipartimento delle Finanze l’art. 30 del DLgs. 147/2026 ha individuato:
- gli adempimenti che si applicano “a regime” dal 2026;
- una “sanatoria” per le delibere già adottate per gli anni dal 2021 al 2025.
Con comunicato del 18.8.2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, in ottemperanza all’art. 30 del DLgs. 147/2026, nel Portale del federalismo fiscale sono state attivate apposite funzionalità per consentire ai Comuni di trasmettere le delibere relative al canone unico già adottate per gli anni dal 2021 al 2025.
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13.1
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delibere del canone unico - adempimenti a decorrere dal 2026
L’art. 30 del DLgs. 147/2026 conferma che, a decorrere dall’anno 2026, alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al canone unico si applicano le prescrizioni di cui all’art. 13 co. 15, 15-bis e 15-ter del DL 201/2011.
Pertanto, a decorrere dal 2026:
- i Comuni devono inserire le delibere in materia di canone unico nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento della delibera;
- le predette delibere devono essere poi pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno.
Rilevanza per i contribuenti
Gli adempimenti prescritti assumono rilevanza anche per i contribuenti, tenuto conto che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano le delibere adottate per l’anno precedente, ai sensi dell’art. 13 co. 15-ter del DL 201/2011.
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13.2
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delibere del canone unico già adottate per gli anni dal 2021 al 2025
In deroga ai termini dell’art. 13 co. 15-ter del DL 201/2011, l’art. 30 del DLgs. 147/2026 introduce una sorta di “sanatoria” per le delibere regolamentari e tariffarie in materia di canone unico già adottate per gli anni di imposta dal 2021 al 2025, in quanto è prescritto che tali delibere:
- sono efficaci, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite dai Comuni nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31.10.2026;
- per acquisire efficacia, le delibere così inserite devono poi essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze entro il 30.11.2026.
Delibere già inserite nel Portale del federalismo fiscale
Se i Comuni hanno già provveduto ad inserire le delibere in materia di canone unico relative agli anni 2021-2025 prima dell’attivazione delle funzionalità appositamente previste sul Portale del federalismo fiscale, tali delibere non devono essere nuovamente trasmesse, in quanto il Dipartimento delle Finanze provvederà d’ufficio all’inserimento delle medesime nei rispettivi anni d’imposta (così il comunicato Min. Economia e Finanze 18.8.2026).
Rilevanza per i contribuenti
Gli adempimenti prescritti assumono rilevanza anche per i contribuenti, tenuto conto che, in loro mancanza, le delibere per gli anni indicati (da 2021 a 2025) risulterebbero prive di efficacia.
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PENSIONI PRIVATE EROGATE IN REGIME DI SICUREZZA SOCIALE - CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA-GERMANIA - ESENZIONE PARZIALE IN ITALIA
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 24.8.2026 n. 164, esamina le modalità di assoggettamento a imposizione in Italia delle pensioni tedesche di sicurezza sociale percepite da cittadini italiani residenti in Italia e in precedenza residenti in Germania, confermando la possibilità di fare valere, nella dichiarazione da presentare in Italia, una base imponibile ridotta rispetto a quanto effettivamente percepito.
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14.1
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Normativa convenzionale
Stando al Trattato Italia-Germania, le pensioni sono disciplinate, in generale, dall’art. 18 (rubricato “Pensioni”), fatte salve le disposizioni dei § 2, 3 e 4 dell’art. 19 (rubricato “Funzioni pubbliche”).
L’art. 18 stabilisce che le pensioni private (collegate alla natura “privata” del rapporto di lavoro che ha dato diritto alla pensione) sono tassate in via esclusiva nello Stato di residenza.
Tuttavia, se la pensione stessa rientra tra quelle erogate in base alla legislazione sulla sicurezza sociale, si applica l’art. 19, § 4, del Trattato, il quale dispone la tassazione esclusiva di tali pensioni nello Stato della fonte, nel caso in cui il beneficiario abbia unicamente la nazionalità di tale Stato senza possedere la cittadinanza dello Stato di residenza.
Pertanto, nell’ipotesi di una pensione di sicurezza sociale erogata da un ente pubblico tedesco a un cittadino tedesco, privo di cittadinanza italiana, residente in Italia, l’emolumento sarebbe assoggettato a imposizione esclusiva in Germania (cfr. risposta a interrogazione parlamentare 28.5.2025 n. 5-03917).
Diversamente, nell’ipotesi, come quella esaminata dalla risposta 164/2026, in cui gli emolumenti di sicurezza sociale di fonte tedesca siano corrisposti a cittadini italiani, residenti in Italia, ma precedentemente residenti in Germania, si applica il § 14, lett. e), del Protocollo alla Convenzione Italia-Germania (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-03917), il quale dispone che, in relazione alle pensioni pagate in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente a persone che sono residenti dell’altro Stato contraente e che ne possiedono la nazionalità: “a) se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca”. Vi sarebbe, secondo l’Agenzia, imposizione esclusiva in Italia.
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14.2
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Certificazione dell’Autorità tedesca
L’Agenzia conferma quindi che, laddove la pensione tedesca si qualifichi come pensione di sicurezza sociale e sia percepita da un soggetto avente cittadinanza e residenza italiana, la determinazione della base imponibile italiana avviene in sostanza sulla base delle regole della legislazione tedesca, con conseguente spettanza delle relative quote di esenzione.
Ai fini in esame, l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg in Germania (una sorta di Centro operativo per i non residenti) rilascia una certificazione “a valenza unica” (“one time certificate”) a tutti i pensionati residenti in Italia in possesso della cittadinanza italiana, contenente l’indicazione della quota della pensione di sicurezza sociale che risulta esente in base alla vigente legislazione tedesca, di cui al § 14, lett. (e) del Protocollo alla Convenzione. Tale certificazione può essere presentata alle Autorità fiscali italiane.
In conclusione, la quota di pensione di sicurezza sociale certificata come esente da imposizione in Germania dal competente ufficio di Neubrandenburg, erogata a beneficiari di trattamenti pensionistici in possesso della cittadinanza italiana e residenti in Italia, che prima sono stati fiscalmente residenti in Germania, non è soggetta alla potestà impositiva italiana.
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LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA dichiarazione IVA OMESSA - disposizioni attuative
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Con il provv. 28.8.2026 n. 239129, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative per la liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, ai sensi dell’art. 54-bis.1 del DPR 633/72.
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15.1
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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Ai fini della liquidazione dell’imposta occorre tener conto dei dati emergenti dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute che si trovano nella sezione “Fatture e corrispettivi” del portale), dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. “LIPE”).
Il provvedimento chiarisce che dall’imposta a debito viene detratta in automatico l’imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle c.d. “LIPE” presentate, nonché i versamenti IVA eseguiti dal contribuente.
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15.2
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MODALITÀ OPERATIVE
L’esito della liquidazione è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri o dall’elezione di domicilio digitale.
Nel caso di mancato recapito della PEC viene utilizzata la raccomandata A/R.
Resta salva la competenza delle DRE per i contribuenti di grandi dimensioni.
L’assistenza al contribuente è fornita dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del medesimo.
Quanto alle modalità di pagamento le somme vanno pagate in unica soluzione e senza possibilità di compensazione.
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credito d’imposta per il carburante degli autotrasportatori - modalità e termini di presentazione delle domande
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Con il comunicato 28.8.2026, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato l’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande relative al credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026.
Con il DM 28.8.2026 sono stati ulteriormente definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti con FAQ del 31.8.2026.
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16.1
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soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono le imprese esercenti, con veicoli aventi classe ambientale euro V ed euro VI:
- le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter co. 2 lett. a), punti 1 e 3, e lett. b) del DLgs. 504/95;
- le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. 218 (noleggio autobus con conducente).
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16.2
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misurA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto:
- è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi da marzo ad agosto 2026, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026;
- è concesso nel limite massimo, per l’anno 2026, di 386,2 milioni di euro.
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16.3
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procedura di accesso
Per accedere al credito d’imposta in esame, le imprese devono presentare l’istanza:
- dall’1.9.2026 alle ore 23:59 del 15.9.2026;
- esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’indirizzo www .creditocarburantetrasporto .adm .gov .it;
- allegando il file_fatture redatto nel formato.xlsx, secondo il modello pubblicato.
Qualora il totale dell’importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento.
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16.4
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utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- dal decimo giorno successivo alla trasmissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e del relativo credito concesso;
- entro il 31.12.2026;
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
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