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EX ONLUS - IMPRESE SOCIALI - REGIME IVA APPLICABILE DAL 2026
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In occasione della Videoconferenza del 5.2.2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alla disciplina IVA applicabile da alcuni enti a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017.
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1.1
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ESENZIONE IVA PER LE EX ONLUS
Con riguardo alle ONLUS che al 31.12.2025 risultavano ancora iscritte alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate e che intendono presentare istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31.3.2026, è stato chiarito che tali enti possono continuare ad applicare il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 co. 1 n. 15, 19, 20 e 27-ter del DPR 633/72 (per alcune prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali) anche dall’1.1.2026, in attesa della presentazione dell’istanza.
Dall’1.1.2026 il riferimento alle ONLUS contenuto nelle citate norme di esenzione è stato infatti sostituito con il riferimento agli enti del Terzo settore. Considerato, quindi, che in caso di accoglimento della domanda di iscrizione al RUNTS la ex ONLUS acquisisce la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente qualifica, viene riconosciuta la possibilità di continuare a fruire dell’agevolazione.
In caso di diniego, però, viene specificato che la ex ONLUS dovrà provvedere a rettificare le fatture già emesse ove l’esenzione non spetti in ragione della sussistenza di altri requisiti soggettivi.
Si segnala che il chiarimento in esame è stato poi recepito nella circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2026 n. 1, relativa alla fiscalità degli enti del Terzo settore.
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1.2
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IMPRESE SOCIALI NON SOCIETARIE
Con un’altra risposta resa in occasione della Videoconferenza del 5.2.2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese sociali costituite in forma diversa da quella societaria (si tratta in larga parte di fondazioni) non possono optare per l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% in luogo dell’esenzione per le prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali di cui ai n. 19, 20 e 27-ter dell’art. 10 del DPR 633/72.
Infatti, dall’1.1.2026, le imprese sociali costituite in forme diverse da quelle societarie di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile rientrano nell’ambito soggettivo delle citate norme di esenzione IVA, mentre l’aliquota IVA ridotta del 5%, ai sensi del n. 1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72, è riferita alle sole prestazioni rese da:
· imprese sociali societarie, costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, c.c.;
· cooperative sociali e loro consorzi.
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aliquota IRAP delle imprese del comparto energetico - Aumento per il biennio 2026-2027
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L’art. 3 co. 1 e 2 del DL 20.2.2026 n. 21 (c.d. DL “bollette” in vigore dal 21.2.2026 e in corso di conversione in legge) ha stabilito un aumento temporaneo, pari al 2%, dell’aliquota IRAP a carico di alcune imprese del comparto energetico.
Decorrenza
L’incremento si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per quello successivo (si tratta del 2026 e del 2027, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
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2.1
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Soggetti interessati
L’aumento di aliquota interessa i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata allo stesso DL, di seguito riepilogati.
Attività estrattive (sezione B della classificazione ATECO 2025)
Nell’ambito delle attività estrattive, sono soggette all’incremento di aliquota:
· l’estrazione di petrolio greggio e gas naturale (codice 06);
· l’attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale (codice 09.1).
Attività manifatturiere (sezione C della classificazione ATECO 2025)
Con riferimento alle attività manifatturiere, interessata all’aumento di aliquota è la fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili (codice 19.2).
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (sezione D della classificazione ATECO 2025)
Riguardo alla fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, l’incremento di aliquota riguarda:
· la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica (codice 35.1);
· la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (codice 35.2);
· l’attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale (codice 35.4).
Trasporto e magazzinaggio (sezione H della classificazione ATECO 2025)
Per il trasporto e il magazzinaggio, l’aumento dell’aliquota interessa il trasporto mediante condotte di gas (codice 49.50.1).
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2.2
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Esercizio di più attività
Come chiarito dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del DL 21/2026, se l’impresa esercita più attività, l’aliquota maggiorata si applica qualora, tra le attività sopra elencate, ricada quella esercitata in via prevalente.
Nozione di attività esercitata in via prevalente
Per attività prevalente si intende quella dalla quale deriva, nel corso di ogni periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi.
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2.3
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Effetti ai fini del calcolo dell’acconto IRAP 2026
Nella determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (si tratta del 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota IRAP aumentata del 2%.
In pratica, ipotizzando l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9%, ai soli fini del calcolo dell’acconto relativo al 2026, l’IRAP dovuta per il 2025 (indicata nel rigo IR21 del modello IRAP 2026) andrà ricalcolata applicando l’aliquota del 5,9%.
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Regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale - Versamento dell’imposta sostitutiva - rateizzazione
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Con la FAQ 5.2.2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta definizione dei piani rateali in caso di adesione al regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale.
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3.1
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Regime del ravvedimento 2019-2023
Il relazione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato all’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 avvenuta entro il 30.9.2025, nel caso in cui la prima rata sia versata ad esempio il 20.1.2026, viene precisato che il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima sia da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. In altre parole, la seconda rata scade il 15.4.2026, la terza il 15.5.2026 e così via, fino alla decima e ultima rata scadente il 15.12.2026.
Dal 15.3.2026 iniziano a maturare gli interessi legali, nella misura dell’1,6% prevista per l’anno 2026, da corrispondere sulle rate successive alla prima.
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3.2
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Regime del ravvedimento 2018-2022
Il relazione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato all’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 avvenuta entro il 12.12.2024, il pagamento rateale delle imposte sostitutive dovute può invece avvenire in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025, ossia dalla data di scadenza della prima rata.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le rate successive alla prima scadono il 30.4.2025, il 31.5.2025 e così via.
Pertanto, a partire dalla seconda rata scaduta il 30.4.2025, dovevano essere applicati gli interessi legali al tasso del 2%, in vigore nel 2025.
Qualora il versamento della prima rata fosse avvenuto a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 – e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31.3.2025) – i pagamenti sono considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31 marzo il contribuente abbia rispettato la cadenza mensile (terza rata entro il 31.5.2025, quarta rata entro il 30.6.2025, ecc.).
Variazione del tasso d’interesse legale
Con riguardo alla sanatoria 2018-2022, l’Agenzia delle Entrate affronta anche il tema della misura del tasso di interesse legale per le rate in scadenza nel 2026, in considerazione della variazione dello stesso dal 2025 (2%) al 2026 (1,6%).
Nella FAQ si precisa che “il saggio di interesse legale nella misura del 1,6% dovrà essere applicato a tutte le rate con scadenza nel 2026”.
L’Agenzia non precisa la modalità di applicazione del nuovo tasso dell’1,6%, ma sembra corretto ritenere che, in analogia con il ravvedimento “ordinario”, in relazione alle rate scadenti nel 2026 il nuovo tasso dell’1,6% sia applicabile a partire dall’1.1.2026, mentre dal 31.3.2025 al 31.12.2025 rimanga applicabile il tasso del 2% in vigore nel 2025.
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concordato preventivo biennale - Regime premiale - Esonero dal visto di conformità - Periodi d’imposta interessati
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Con la risposta a interpello 11.2.2026 n. 36, l’Agenzia delle Entrate, in merito all’esonero dal visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione di crediti IRPEF/IRES fino al limite di 50.000,00 euro annui, ha chiarito che il regime premiale ISA si applica ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale, esclusivamente per i periodi d’imposta oggetto di concordato.
Per gli anni non coperti dal concordato preventivo si applicano le regole generali di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, che subordinano la fruibilità dei benefici premiali al raggiungimento di un punteggio ISA determinato anno per anno dall’Agenzia delle Entrate.
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4.1
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REGIME PREMIALE in caso di adesione al Concordato preventivo biennale
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per espressa disposizione normativa, in caso di adesione al concordato preventivo biennale il regime premiale ISA è applicabile, a prescindere dal punteggio ISA, “per i periodi d’imposta oggetto di concordato” (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).
Pertanto, con l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025, l’esonero dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP, fino a 50.000,00 euro annui, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni presentate per i periodi di imposta oggetto di concordato (modelli REDDITI/IRAP 2025 relativi al 2024 e modelli REDDITI/IRAP 2026 relativi al 2025) da cui emergono i crediti.
Analogamente, in caso di adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, l’esonero dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP, fino a 50.000,00 euro annui, trova applicazione con riferimento ai crediti emergenti dai modelli REDDITI/IRAP 2026 relativi al 2025 e dai modelli REDDITI/IRAP 2027 relativi al 2026.
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4.2
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obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità in base al regime premiale per il concordato preventivo non si estende all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale, ai fini della compensazione di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97; tale adempimento è infatti necessario anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.
Analogamente, in caso di compensazione di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, rimane ferma la disposizione che consente la compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
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concordato preventivo biennale - CAUSE DI CESSAZIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI
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Con le risposte a interpello 24.2.2026 n. 45, 46 e 47, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cause di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB).
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5.1
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professionisti che partecipano ad associazioni professionali
Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 45, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la causa di esclusione o di cessazione del CPB di cui agli artt. 11 e 21 co. 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024, rivolta agli studi associati e alle società tra professionisti/società tra avvocati (STP/STA) e relativi professionisti, non si applica nel caso in cui l’attività svolta dal professionista non sia riconducibile a quella che il medesimo soggetto svolge, in qualità di associato, per l’associazione professionale.
La non riconducibilità ricorre quando le attività:
· non applicano il medesimo ISA;
· presentano parametri di affidabilità fiscale autonomi;
· fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili.
La questione oggetto di interpello riguarda un dottore commercialista che, contestualmente all’esercizio della professione (con applicazione dell’ISA DK05U), partecipa in qualità di associato ad un’associazione tra professionisti che svolge attività di insegnamento dello sci e delle discipline invernali (con applicazione dell’ISA DG10U).
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5.2
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Affitto d’azienda
Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un’operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata dall’art. 21 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.
Le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, a soddisfare la causa di cessazione del CPB, sono “solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili)”.
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5.3
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sospensione dell’attività professionale
Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’art. 19 co. 2 del DLgs. 13/2024, il CPB cessa di produrre effetti al ricorrere di circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito o del valore della produzione netta in misura superiore al 30% rispetto a quelli concordati.
Di conseguenza, la sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine di appartenenza, di cui all’art. 4 co. 1 lett. f) del DM 14.6.2024, comporta la cessazione del CPB a prescindere dalla sua durata (a patto che si verifichi una diminuzione del reddito superiore alla citata soglia).
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concordato preventivo biennale - determinazione del reddito nei periodi d’imposta concordati
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Con le risposte a interpello 24.2.2026 n. 48 e 49, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato alcuni aspetti legati alla determinazione del reddito durante i periodi d’imposta in cui è efficace il concordato preventivo biennale (CPB).
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6.1
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acquisto di crediti edilizi
Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in linea con la risposta 26.6.2025 n. 171, che l’acquisto di un credito d’imposta originato dall’esecuzione di interventi edilizi a un corrispettivo inferiore al valore nominale, utilizzabile in compensazione nel modello F24, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo in applicazione del principio di “onnicomprensività”, previsto dall’art. 54 co. 1 del TUIR.
Ai fini del CPB, attesa la formulazione dell’art. 15 del DLgs. 13/2024 e l’elencazione tassativa delle voci in esso contenuta, viene precisato che il costo di acquisto del credito e l’importo nominale utilizzato in compensazione (che, sostanzialmente, determinano l’emersione del differenziale positivo) “non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie richiamate nell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024” e, pertanto, non comportano alcuna variazione del reddito di lavoro autonomo concordato e del valore della produzione netta proposto ai fini del CPB (trattandosi, nel caso di specie, di un’associazione professionale).
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6.2
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transazione novativa
Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trattamento delle somme ricevute in esecuzione di una transazione novativa conclusa tra società per porre fine a una controversia sorta a seguito dell’inadempimento di un contratto di acquisto di partecipazioni.
A giudizio dell’Agenzia, trattandosi di somme ricevute per ristorare un danno diverso dalla mancata cessione delle partecipazioni a causa dell’inadempimento, le stesse andrebbero inquadrate tra le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 co. 3 lett. a) del TUIR, come tali idonee a determinare una variazione del reddito d’impresa e del valore della produzione netta concordati.
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Documenti IVA precompilati - Estensione del programma sperimentale di assistenza on line per il 2026
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 3.2.2026 n. 42054, ha confermato anche per le operazioni effettuate nel 2026 l’applicazione, in via sperimentale, del programma di assistenza on line che prevede la predisposizione, per alcune categorie di soggetti passivi, delle bozze dei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/73, delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA.
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7.1
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FINALITà DELL’ESTENSIONE del periodo sperimentale
I documenti IVA precompilati sono predisposti dall’Amministrazione finanziaria grazie ai dati acquisiti tramite le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e i corrispettivi giornalieri acquisiti telematicamente.
Scopo dell’estensione anche per il 2026 è quella di “stimolare ulteriormente e consolidare l’utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti IVA (registri IVA, Lipe e dichiarazione annuale) tramite i servizi in cooperazione applicativa”.
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7.2
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AMBITO SOGGETTIVO
Non viene modificato l’ambito dei soggetti che possono accedere al servizio rispetto a quanto previsto per i periodi precedenti.
Nell’anno in corso sarà però verificata la possibilità che, a partire dal periodo d’imposta 2027, possa essere ampliata “la platea di riferimento per quanto riguarda l’elaborazione della dichiarazione annuale IVA precompilata e di incrementare i dati precompilati, acquisendo le informazioni relative alle bollette doganali”.
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OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI - AMBITO APPLICATIVO - GESTIONE DI UN CENTRO RICREATIVO
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Con risposta a interpello 20.2.2026 n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi da parte di una società che gestisce centri ricreativi comprensivi di bowling, sale giochi e servizio di bar e ristorante.
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8.1
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quadro normativo
L’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi è previsto dall’art. 2 co. 3 del DLgs.127/2015.
L’obbligo è efficace dall’1.1.2026 ma, non essendo ancora disponibile il servizio web che consente l’associazione “logica” tra POS e registratori, è stato previsto un regime transitorio (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).
Il medesimo art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevede anche l’obbligo, per gli esercenti, di memorizzare e trasmettere, unitamente ai corrispettivi, i dati dei pagamenti elettronici giornalieri, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.
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8.2
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ATTIVITÀ DI BOWLING E SALE GIOCHI
Nella risposta 44/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
· per l’attività di bowling non è obbligatorio collegare il POS alla biglietteria automatizzata, in quanto i relativi corrispettivi sono esclusi dall’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, essendo i dati dei titoli di accesso già oggetto di separata trasmissione alla SIAE;
· per le attività della sala giochi gestite mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, valendo l’esonero dalla trasmissione dei corrispettivi, non è obbligatorio attivare un POS dedicato e associato a un registratore telematico.
L’obbligo di collegamento del POS al registratore telematico viene confermato, invece, per l’attività di bar e ristorazione. Al riguardo, viene chiarito che il collegamento mediante il protocollo di “Scambio importo” utilizzato per semplificare l’attività dell’esercente ed evitare errori di digitazione, non è precluso, ma non rileva ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015.
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8.3
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Utilizzo di un unico POS per diverse attività
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che è possibile utilizzare un unico POS per gli incassi derivanti dalle diverse attività sopra individuate (alcune esonerate dalla trasmissione dei corrispettivi), essendo necessario e sufficiente, da parte dell’esercente:
· adempiere all’obbligo di collegamento tra POS e strumento di certificazione fiscale (nel caso specifico, l’esercente dovrà collegare il POS al registratore telematico utilizzato per l’attività di bar e ristorante);
· registrare correttamente, in fase di vendita e di emissione del documento commerciale, le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.
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8.4
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Strumenti di pagamento elettronico utilizzabili
In merito alla possibilità di collegare ai registratori anche strumenti di pagamento elettronico diversi dai POS (es. dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone), l’Agenzia delle Entrate osserva che non vi è una preclusione normativa al loro utilizzo, fermo restando l’obbligo di censimento e di collegamento previsto dall’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015.
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RICEVUTE CARTACEE PER PAGAMENTI DIGITALI - SEMPLIFICAZIONI - SOSTITUZIONE MEDIANTE DOCUMENTAZIONE BANCARIA
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L’art. 8 co. 1 del DL 19.2.2026 n. 19 (c.d. DL “PNRR” in vigore dal 20.2.2026 e in corso di conversione in legge) prevede una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili di cui all’art. 2220 c.c., stabilendo che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 119 del DLgs. 385/93 (TUB) possono essere utilizzate:
· in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali (c.d. POS) abilitati al pagamento con carta di credito, carta di debito, carta prepagata o altra modalità digitale;
· a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.
In tal caso, la documentazione deve essere conservata con le modalità di cui all’art. 2220 c.c.
In sostanza, viene meno l’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee (diverse da fatture, scontrini e ricevute fiscali) generate dai terminali abilitati ai pagamenti mediante carta di credito, debito, prepagata o altra modalità digitale (es. wallet digitali e mobile payments).
Per effetto della novità normativa, in luogo di tali ricevute è possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita da banche e intermediari finanziari ai sensi dell’art. 119 del TUB (es. estratti conto per i rapporti di conto corrente), a condizione che queste:
· contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere;
· siano conservate secondo le modalità previste dall’art. 2220 c.c.
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provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo - Rinvio all’1.5.2026 del termine iniziale di applicazione della ritenuta
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L’art. 1 co. 140 - 142 della L. 199/2025 ha previsto l’abrogazione del regime di esonero dall’applicazione della ritenuta (ex art. 25-bis co. 5 del DPR 600/73) per le provvigioni percepite:
· dalle agenzie di viaggio e turismo;
· dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
· dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Decorrenza
L’abolizione del regime di esonero e il conseguente obbligo di applicazione della ritenuta avrebbero dovuto applicarsi dall’1.3.2026.
Tuttavia, considerata la complessità dell’adeguamento dei sistemi informatici, il Min. Economia e Finanze, con il comunicato stampa 27.2.2026 n. 25, ha annunciato che un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà il regime di esonero fino al 30.4.2026, con la conseguenza che saranno soggette a ritenuta d’acconto le provvigioni pagate ai citati soggetti dall’1.5.2026, anche se maturate anteriormente.
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Credito d’imposta AGGIUNTIVO PER INVESTIMENTI NELLA zes unica MEZZOGIORNO DEl 2025 - Novità della legge di bilancio 2026 - approvazione del modello di comunicazione
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Con il provv. 16.2.2026 n. 56564, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione ai fini del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno aggiuntivo per il 2025, previsto dall’art. 1 co. 448 - 452 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
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11.1
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Condizioni per la spettanza del credito d’imposta AGGIUNTIVO
L’ulteriore credito d’imposta, pari al 14,6189%, è riconosciuto alle imprese che:
· hanno validamente presentato, nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, effettuati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023 e dell’art. 1 co. 488 della L. 207/2024;
· non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
Il credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% va ad aggiungersi al credito d’imposta riconosciuto nella misura del 60,3811% ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570046, per un totale quindi del 75%.
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11.2
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Contenuto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Per accedere al credito d’imposta aggiuntivo, l’impresa beneficiaria deve presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione contenente la dichiarazione di non aver ottenuto il riconoscimento del suddetto credito d’imposta transizione 5.0.
Nel caso in cui il beneficiario, successivamente all’invio della suddetta comunicazione integrativa, abbia ottenuto, con riferimento ai medesimi investimenti, altre agevolazioni che comportino la riduzione del credito d’imposta spettante, nella comunicazione deve essere indicato l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, rideterminato in diminuzione.
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11.3
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modalità e termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta aggiuntivo va presentata all’Agenzia delle Entrate:
· dal 15.4.2026 al 15.5.2026;
· in via telematica, utilizzando lo specifico modello approvato e il software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia;
· direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:
· inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
· annullare la comunicazione precedentemente trasmessa.
L’annullamento:
· riguarda esclusivamente la comunicazione relativa al credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla legge di bilancio 2026, con conseguente decadenza dall’agevolazione;
· non riguarda la comunicazione integrativa trasmessa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025.
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11.4
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modalità e termini di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta aggiuntivo è utilizzabile:
· esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
· dal 26.5.2026 al 31.12.2026, comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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12
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TERRITORI COLPITI DAL “CICLONE HARRY” - SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI
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Con il DL 27.2.2026 n. 25, entrato in vigore il giorno stesso e in corso di conversione in legge, sono stati previsti numerosi interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18.1.2026, hanno colpito il territorio della Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna, in particolare il c.d. “ciclone Harry”.
Tra le varie misure contenute nel DL 25/2026, è stata prevista:
· la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi (art. 2);
· la sospensione dei termini in materia societaria e di registro delle imprese (art. 8).
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12.1
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ambito applicativo
La sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti/pagamenti tributari e contributivi si applica ai soggetti che, alla data del 18.1.2026, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio, in immobili, ubicati nei territori dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26.1.2026:
· danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 27.2.2026, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici;
· danneggiati per i quali, alla data del 27.2.2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei citati eventi e, all’esito delle verifiche svolte, sia disposto lo sgombero per inagibilità.
I soggetti interessati saranno individuati con un’apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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12.2
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sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi
Nei confronti dei suddetti soggetti, sono sospesi, per il periodo dal 18.1.2026 al 30.4.2026:
· i termini dei versamenti tributari in scadenza nel suddetto periodo (ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise);
· i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/73), nonché delle trattenute relative alle addizionali IRPEF regionale e comunale, operate dai soggetti interessati in qualità di sostituti d’imposta;
· i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
· i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel suddetto periodo (ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise) e i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei suddetti immobili, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Effettuazione degli adempimenti e versamenti sospesi
Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10.10.2026.
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12.3
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sospensione degli ADEMPIMENTI E Versamenti da atti impositivi ed esattivi
Sono sospesi i termini di pagamento in scadenza nel periodo dal 18.1.2026 al 30.4.2026 derivanti:
· dalle cartelle di pagamento;
· dagli accertamenti esecutivi;
· dagli avvisi di addebito INPS;
· dagli atti degli enti locali, quali ingiunzioni di pagamento (RD 639/1910) e accertamenti esecutivi (art. 1 co. 792 - 804 della L. 160/2019) non ancora affidati all’Agente della Riscossione;
· dagli altri atti emessi dagli enti impositori.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
I termini sospesi riprendono a decorrere dall’1.5.2026.
Sospensione dell’invio delle cartelle di pagamento
Per il periodo dal 18.1.2026 al 30.4.2026 viene sospeso l’invio delle cartelle di pagamento e degli atti emessi dagli enti locali e dagli agenti della riscossione affidatari ai sensi dell’art. 53 del DLgs. 446/97.
Ciò pare potersi desumere dal co. 9 dell’art. 2 del DL 25/2026 che richiama la disciplina dell’art. 12 co. 3 del DLgs. 159/2015.
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12.4
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sospensione degli adempimenti e dei versamenti da istituti di definizione agevolata
Sono sospesi i termini per pagare le rate derivanti da una delle definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022, in scadenza dal 18.1.2026 al 30.4.2026.
È inoltre prevista una proroga di tre mesi per i termini e le scadenze relativi alla nuova rottamazione dei ruoli di cui alla L. 199/2025 (c.d. “rottamazione-quinquies”).
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12.5
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sospensione dei termini in materia societaria e di registro delle imprese
Per le società e le imprese che, alla data del 18.1.2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18.1.2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26.1.2026, sono sospesi nel periodo dal 18.1.2026 al 31.3.2026, senza applicazione di sanzioni e interessi:
· i versamenti riferiti al diritto annuale alle Camere di commercio; i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro l’1.4.2026;
· gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31.3.2026.
Per le società e le imprese aventi sede operativa nei suddetti territori, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 18.1.2026 e fino al 30.4.2026, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
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13
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI - SUCCESSIVE PROROGHE - CHIARIMENTI
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Con la risposta a interpello 11.2.2026 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione commerciale di negozi o botteghe.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) aveva introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca del 21%, a determinate condizioni, per i contratti di locazione:
· riguardanti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi o botteghe) e le relative pertinenze;
· di superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze);
· stipulati nel 2019, tra soggetti che al 15.10.2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, ma interrotto in anticipo.
Si trattava di una disciplina particolare che non è stata più riproposta ed è rimasta limitata ai soli contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019.
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13.1
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caso di specie
La risposta 34/2026 riguarda un contratto di locazione avente ad oggetto un locale commerciale classificato C/1, stipulato nel 2013 e prorogato alla prima scadenza (2019) per ulteriori 6 anni. In sede di proroga, nel 2019, il proprietario aveva potuto approfittare della novità introdotta dalla legge di bilancio 2019, optando per la cedolare secca sulla locazione commerciale (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 297).
Nel 2025, il contratto (stipulato nel 2013 e prorogato nel 2019 con opzione per la ce-dolare secca) è giunto ad una nuova scadenza e, in occasione dell’ulteriore proroga di 6 anni, il contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate se potesse continuare ad applicare la tassa piatta esprimendo nuovamente l’opzione in sede di proroga.
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13.2
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OPZIONE SULLA SECONDA PROROGA
L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente, rilevando che la possibilità di optare per la cedolare secca sulle locazioni commerciali, in sede di proroga contrattuale è circoscritta ai:
· contratti stipulati ex novo nel 2019;
· contratti prorogati nel 2019.
Nel 2025, possono quindi esprimere validamente l’opzione per la cedolare secca di cui all’art. 1 co. 59 della L. 145/2018, in presenza delle condizioni di legge:
· in sede di prima proroga, solo i contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019;
· e non, invece, quelli, stipulati prima del 2019, per i quali la tassa piatta è stata già fruita esprimendo l’opzione in sede di proroga nel 2019.
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14
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SISMABONUS “ACQUISTI” - ROGITI STIPULATI NEL 2024 - PARTE DI SPESE SOSTENUTE NEL 2025 - ESERCIZIO DELLE OPZIONI
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Nelle risposte a interpello Agenzia delle Entrate 10.2.2026 n. 30 e 11.2.2026 n. 31 sono stati forniti chiarimenti in merito al c.d. sismabonus “acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013.
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14.1
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Alternatività tra sismabonus “interventi” e “acquisti”
Nella risposta 30/2026, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la detrazione sismabonus “interventi” (di cui al co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013) e la detrazione sismabonus “acquisti” (di cui al successivo co. 1-septies del medesimo art. 16) sono alternative.
Quindi, se l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che ha demolito e ricostruito l’intero edificio, beneficia del sismabonus di cui al co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 sulle spese che ha sostenuto per realizzare l’intervento, gli acquirenti delle singole unità immobiliari site nell’edificio non possono beneficiare del “sismabonus acquisti”, di cui al co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, sulle spese che hanno sostenuto per acquistare l’unità immobiliare.
Viceversa, se anche uno soltanto degli acquirenti delle singole unità immobiliari site nell’edificio ha beneficiato del sismabonus “acquisti” di cui al co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 sulle spese che ha sostenuto per acquistare l’unità immobiliare, l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare non può beneficiare del sismabonus di cui al co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 neppure su una parte delle spese che ha sostenuto per realizzare l’intervento proporzionale al “peso edilizio” (volumetrico o superficiario) delle unità immobiliari acquistate senza sismabonus “acquisti” sul totale delle unità immobiliari in cui l’edificio risulta porzionato.
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14.2
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Spese sostenute dall’1.1.2025 - Opzione non esercitabile
Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo delle spese che danno diritto alla generalità delle detrazioni “edilizie”, compreso il sismabonus “acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, sono possibili solo per le spese sostenute dal 2020 al 2024 (sempreché non si rientri nel “blocco delle opzioni” introdotto dall’art. 2 del DL 11/2023 a decorrere dal 17.2.2023 ed esteso da successivi provvedimenti normativi).
Di conseguenza, come confermato dalla risposta a interpello 30/2026 (ma anche dalla risposta 31/2026), per gli acquirenti degli immobili con i requisiti per beneficiare del sismabonus “acquisti” che hanno stipulato il rogito di compravendita nell’anno 2025 e che hanno sostenuto nel 2025 le relative spese, non è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo.
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14.3
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Rogiti effettuati nel 2024 con spesa pagata in parte nel 2024 e in parte nel 2025
Nella risposta a interpello 11.2.2026 n. 31, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dei rogiti di unità immobiliari che sono stati stipulati alla fine del 2024, relativamente alle quali gli acquirenti potevano beneficiare del sismabonus “acquisti” di cui al co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, con la previsione del pagamento del prezzo solo in parte contestualmente alla stipula e in parte nel corso del 2025.
Posto che la detrazione IRPEF/IRES sismabonus “acquisti” può essere fruita all’avvenuta ultimazione dell’intervento “presupposto”, che è costituito dalla demolizione dell’intero edificio e dalla sua ricostruzione con passaggio a una classe di rischio sismico inferiore rispetto alla classe di rischio sismico dell’edificio preesistente, la risposta 31/2026 ribadisce un principio generale che riguarda tutti i bonus “edilizi”, ossia che, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa che seguono il principio di cassa, ai fini dell’imputazione delle spese occorre riferirsi a quelle sostenute ed effettivamente pagate.
Quindi, dato che la spesa detraibile con il sismabonus “acquisti” non può superare il tetto massimo di 96.000,00 euro, per poter godere dello sconto in fattura “integrale” (di 81.600,00 euro nel caso in cui la detrazione spetti con l’aliquota dell’85% o di 72.000,00 euro nel caso dell’aliquota al 75%) è necessario aver pagato per intero la parte di spesa che concorre ad arrivare al limite di 96.000,00 euro (14.400,00 euro nel caso di detrazione all’85% o 24.000,00 euro con l’aliquota del 75%).
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15
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RINNOVI CONTRATTUALI - INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI SU LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE E A TURNI - IMPOSTE SOSTITUTIVE - CHIARIMENTI
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Con la circ. 24.2.2026 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle seguenti imposte sostitutive dell’IRPEF e addizionali (regionale e comunale), introdotte dalla legge di bilancio 2026:
· imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026 e corrisposti nel 2026 (art. 1 co. 7 della L. 199/2025);
· imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità inerenti al lavoro a turni (art. 1 co. 10 e 11 della L. 199/2025).
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15.1
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imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali
L’imposta sostitutiva del 5% si applica agli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026 e corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026 (con reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000,00 euro).
Chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta sostitutiva si applica:
· agli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL);
· agli importi corrisposti nel 2026 (non si applica agli importi corrisposti prima dell’1.1.2026);
· alle tranche di incremento corrisposte nel 2026 anche se la loro erogazione sia iniziata precedentemente.
Circa gli elementi retributivi, l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione:
· si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta e agli istituti retributivi indiretti interessati dagli incrementi retributivi (come le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro);
· non si applica sugli scatti di anzianità, sulle somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività, sugli importi una tantum per coprire il periodo di carenza contrattuale, sul TFR.
Inoltre, è stato chiarito che, se gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbono l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione sugli incrementi retributivi.
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15.2
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imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e a turni
L’imposta sostitutiva del 15% si applica, entro il limite di 1.500,00 euro, sulle somme corrisposte nel 2026 dal datore di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti (con reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000,00 euro) a titolo di:
· maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
· maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL (a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica);
· indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Sono esclusi i settori interessati dal trattamento integrativo speciale.
Chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta sostitutiva:
· si applica alle indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle suddette tipologie di lavoro;
· si applica agli importi “aggiuntivi” collegati ai suddetti istituti, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori;
· non si applica alle somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, agli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro, al TFR, alle voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria, alle somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario (eccetto che festivo o notturno), ai compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Inoltre, viene chiarito che il limite di 1.500,00 euro rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.
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15.3
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Adempimenti
Le imposte sostitutive sono applicate dal datore di lavoro (sostituto di imposta), senza che il lavoratore presenti un’apposita istanza (deve invece presentare une richiesta scritta qualora intenda rinunciare all’agevolazione).
Il dipendente è tenuto a informare il proprio datore di lavoro circa:
· i redditi prodotti nel 2025 con diversi datori di lavoro; tale comunicazione può avvenire tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 oppure attraverso la consegna delle Certificazioni Uniche;
· il superamento del limite di 1.500,00 euro.
Per i soggetti privi di sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), è possibile fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026, quindi nel modello 730/2027 o REDDITI PF 2027.
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16
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WELFARE AZIENDALE - ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI DI E-BIKE ACQUISTATE IN LEASING DAL DATORE DI LAVORO - TRATTAMENTO FISCALE
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Con la risposta a interpello 16.2.2026 n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP di un piano di welfare aziendale con assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing dal datore di lavoro.
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16.1
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ESCLUSIONE DAL reddito di lavoro dipendente - condizioni
Il servizio di mobilità sostenibile che la società intende offrire ai propri dipendenti, mettendo a loro disposizione una e-bike per uso personale, monitorando, fra l’altro, che la stessa sia utilizzata per coprire almeno il 30% dello spostamento casa-lavoro, risponde alle finalità di “utilità sociale” individuate dal co. 1 dell’art. 100 del TUIR e può applicarsi il regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR, a condizione che i dipendenti aderiscano all’offerta così come proposta dalla società, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit.
Diversamente, nell’ipotesi in cui i dipendenti pattuiscano altri aspetti relativi alla fruizione del servizio, in ragione di specifiche esigenze personali o familiari, il valore del benefit dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il criterio del valore normale, in forza delle disposizioni contenute negli artt. 51 co. 1 e 3 del TUIR.
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16.2
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DEDUCIBILITà AI FINI IRES
Ai fini IRES:
· il costo relativo alle e-bike destinate ad uso aziendale (es. utilizzate per gli spostamenti all’interno dello stabilimento aziendale) è, in linea di principio, totalmente deducibile (senza le limitazioni dell’art. 164 del TUIR), fermo restando il rispetto del generale principio di inerenza di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR;
· i costi sostenuti dalla società relativi alle e-bike concesse in uso personale ai dipendenti, rispondendo nel caso di specie il servizio di mobilità sostenibile che il datore di lavoro intende offrire ai propri dipendenti a finalità di “utilità sociale”, sono deducibili nei limiti di quanto indicato nell’art. 100 del TUIR laddove lo stesso sia offerto volontariamente dal datore di lavoro; nel caso in cui, invece, tale servizio sia reso ai dipendenti in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, i relativi costi saranno deducibili integralmente ai sensi dell’art. 95 del TUIR.
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16.3
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detraibilità ai fini iva
Ai fini IVA, è detraibile l’imposta assolta sull’acquisizione in leasing delle e-bike soltanto se destinate all’utilizzo esclusivo dei dipendenti nell’ambito dell’attività d’impresa svolta dal datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, esaminando il quadro normativo dei mezzi di trasporto in parola, esclude che essi possano configurarsi come “veicoli stradali a motore”, per i quali la detrazione dell’imposta risulta limitata nella misura del 40% ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, compresi i beni in leasing.
È, invece, indetraibile l’IVA assolta sull’acquisizione delle e-bike destinate a essere date in uso personale ai dipendenti, in quanto riferite ad operazioni escluse da imposta ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 633/72.
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Comunità energetiche rinnovabili - Quote a copertura dei costi di gestione - Trattamento fiscale
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Con la risposta a interpello 9.2.2026 n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trattenuta operata da parte di una comunità energetica rinnovabile (c.d. “CER”), al fine di coprire la quota dei maggiori costi di gestione, sugli importi erogati dal GSE da riversare agli associati, non comporta l’attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo, né di particolari privilegi; di conseguenza, tali importi, non costituendo corrispettivi specifici, né secondo quanto previsto dall’art. 148 co. 2 del TUIR, né secondo quanto previsto dall’art. 79 co. 6 del DLgs. 117/2017, non sono qualificabili come ricavi derivanti da attività commerciale.
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17.1
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integrazione della quota associativa
Il caso oggetto di interpello riguarda una CER che intende applicare una trattenuta sugli incentivi erogati dal GSE; i relativi importi sarebbero destinati esclusivamente alla copertura dei costi operativi essenziali per la gestione della comunità energetica rinnovabile.
La CER sostiene la propria attività attraverso il versamento della quota associativa annuale, prevedendo un’integrazione a conguaglio della quota associativa solo per gli associati che assumono la qualifica di “autoconsumatore”, al fine di sostenere le maggiori spese di gestione necessarie per mantenere tale qualifica specifica.
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali somme non rivestono la natura di corrispettivi ai sensi dell’art. 148 co. 2 del TUIR e dell’art. 79 co. 6 del DLgs. 117/2017, non potendo quindi essere qualificate come ricavi derivanti da attività commerciale; la trattenuta in esame, infatti:
· viene effettuata solo nell’ipotesi in cui le quote associative annuali, di per sé, oppure altre eventuali entrate istituzionali non consentano di mantenere l’equilibrio economico-finanziario della CER;
· sotto il profilo finanziario produce effetti analoghi a quelli che si avrebbero se gli importi erogati dal GSE fossero integralmente riversati agli associati, con successivo conguaglio della quota annuale;
· non comporta per gli associati l’attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo, né di particolari privilegi.
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17.2
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trattamento in capo agli associati
In merito al trattamento fiscale in capo agli associati, l’Agenzia delle Entrate precisa che se la trattenuta operata dal CER riguarda i corrispettivi per la vendita dell’energia prodotta e immessa in rete la base imponibile in capo all’associato è costituita dall’intero importo erogato dal GSE, e non dalla somma residua corrisposta dal CER al netto della trattenuta destinata alla copertura delle spese generali.
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18
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Credito d’imposta per investimenti nel 2024 in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive - presentazione delle domande
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Con l’avviso del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17.2.2026, è stata comunicata l’apertura dei termini per inviare le domande per fruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel periodo compreso tra il 10.8.2024 e il 15.11.2024 (ai sensi dell’art. 81 del DL 104/2020 e dell’art. 4 del DL 113/2024).
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18.1
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soggetti beneficiari
I destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei riguardi di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI), in presenza dei seguenti requisiti:
· i beneficiari degli investimenti siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici;
· i beneficiari degli investimenti svolgano attività sportiva giovanile;
· i beneficiari degli investimenti abbiano ricavi (di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2023 e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
· l’investimento in campagne pubblicitarie sia di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa).
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18.2
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misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati dal 10.8.2024 al 15.11.2024.
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18.3
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modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande relative al suddetto periodo del 2024 devono essere inviate:
· dalle ore 12.00 del 17.2.2026 e fino alle ore 23.59 del 18.4.2026;
· tramite l’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo sportgov.it /sponsorizzazioni2024/it/home/.
Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diverse da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
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credito d’imposta per investimenti 4.0 - utilizzo con Comunicazioni irregolari - Modalità di regolarizzazione e sanzioni
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Con la risposta a interpello 16.2.2026 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni errate.
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19.1
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rilevanza delle comunicazioni per la fruizione
La presentazione, nell’ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta infatti un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti d’imposta 4.0 sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.
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19.2
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rimedi per l’avvenuto utilizzo con comunicazioni errate
Nel caso di specie, un’impresa ha utilizzato in compensazione due quote del credito d’imposta 4.0, una nel 2024 e una nel 2025, non avendo però presentato la comunicazione preventiva richiesta e avendo compilato erroneamente la comunicazione di completamento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
· la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito a gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 co. 4-ter del DLgs. 471/97, “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione” (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025), presentando, nell’ordine, la comunicazione preventiva e quella di completamento e pagando la sanzione di 250,00 euro;
· in relazione all’utilizzo in compensazione della prima quota del credito a dicembre 2024, invece, poiché il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024 è già decorso, si configura invece un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante, ai sensi dell’art. 13 co. 4-bis del DLgs. 471/97, con applicazione della sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione e riversamento della quota compensata maggiorata degli interessi.
Resta ferma la possibilità di applicare la riduzione delle sanzioni in base al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, con corresponsione degli interessi al tasso legale.
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credito d’imposta PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO - Immobile realizzato mediante leasing in costruendo
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Con la risposta a interpello 11.2.2026 n. 32, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, spetta anche per la componente immobiliare realizzata mediante un contratto di leasing in costruendo, ferme rimanendo le altre condizioni previste.
In base a quanto previsto dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, gli oneri derivanti dai canoni di prelocazione nell’ambito di un leasing in costruendo assumono rilevanza fiscale nei confronti dell’utilizzatore del bene immobile a partire dal momento della consegna dello stesso. Pertanto, solo a decorrere da tale momento potrà ritenersi soddisfatto il requisito dell’effettuazione dell’investimento ai fini del credito d’imposta.
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credito d’imposta PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA mezzogiorno per il settore agricolo - Soggetti che determinano il reddito su base catastale e in contabilità semplificata - Ammissibilità
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Con la risposta a interpello 9.2.2026 n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che possono beneficiare del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo, ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, anche i soggetti che determinano il reddito catastalmente (quali, ad esempio, i titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR), anche se adottano un regime di contabilità semplificata, sempreché rientrino tra le imprese individuate dall’art. 2 co. 1 del DM 18.9.2024.
In relazione al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il citato art. 2 del DM 18.9.2024 non fa alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito ai fini della spettanza del credito d’imposta in oggetto, prevedendo che possono accedere al beneficio le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato e sempre che rientrino tra i soggetti elencati nel co. 1 dello stesso art. 2.
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Soggetti in regime forfettario - SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI
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Con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall’imprenditore in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000,00 euro anche nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e successivamente restituite al committente.
Nel caso oggetto di interpello, nell’anno 2024 era stato superato il limite di 85.000,00 euro per effetto dell’incasso di somme non dovute e la restituzione delle stesse era avvenuta nell’anno 2025. Sulla base del chiarimento, il superamento della soglia nel 2024 ha determinato la fuoriuscita dal regime forfettario nel 2025.
Resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso della maggior imposta versata sulle somme oggetto di restituzione.
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regime forfettario e contratto di rete - compatibilità
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Con la risposta a interpello 9.2.2026 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la partecipazione di un professionista in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 ad un contratto di rete nella forma della c.d. “rete-contratto” non integra i presupposti della causa di esclusione inerente alla qualità di socio di società di persone o di srl, oppure di associato in associazione professionale.
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23.1
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IMPUTAZIONE DEI COMPENSI AL PROFESSIONISTA
In caso di partecipazione alla rete-contratto non è configurabile la causa di esclusione in quanto tali entità non hanno soggettività giuridica e il risultato dell’attività è direttamente imputato ai soggetti aderenti.
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23.2
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SOCIETÀ DI FATTO
Nell’eventualità in cui l’attività svolta tramite la rete-contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto sarebbe, invece, integrata la causa di esclusione poiché tale tipologia di società è equiparata alla snc.
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24
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detrazione per investimenti in start up innovative in “de minimis” - credito d’imposta sull’eccedenza - Soggetti in regime forfettario
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Con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014, in caso di incapienza dell’IRPEF lorda dovuta, possono utilizzare il credito d’imposta ex art. 2 della L. 162/2024, relativo all’eccedenza di detrazione “de minimis” per investimenti in start up e PMI innovative (art. 29-bis del DL 179/2012 e art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015), nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, anche ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per il regime forfettario.
La possibilità di trasformare l’eventuale detrazione spettante in un credito d’imposta per l’eccedenza non utilizzata è subordinata alla condizione che il contribuente (che ha effettuato gli investimenti in start up e PMI innovative ammissibili ai fini della detrazione) risulti incapiente rispetto all’imposta (IRPEF) lorda dovuta per la quale la detrazione può essere utilizzata, cioè “qualora la detrazione spettante risulti superiore all’imposta IRPEF lorda dovuta” (la detrazione, infatti, “non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva”).
La disposizione di cui all’art. 2 della L. 162/2024 non contiene alcuna limitazione al suo ambito soggettivo e, di conseguenza, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 che, in linea di principio, soddisfino il sopra rappresentato presupposto oggettivo di incapienza.
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25
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ATTIVITà DI COSTRUZIONE DI EDIFICI - applicazione degli isa e adesione al concordato preventivo biennale
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Con la risposta a interpello 12.2.2026 n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’applicabilità degli ISA a una società esercente attività di costruzione e sviluppo di edifici, riconducibile al codice ATECO 2025 41.00.00, in un periodo d’imposta in cui non sono stati conseguiti ricavi, ma risulta solo la variazione delle rimanenze per effetto dell’attività di costruzione svolta. L’applicabilità dell’ISA DG69U segue infatti regole specifiche rispetto alla generalità degli indici sintetici di affidabilità fiscale, dovendo considerare, oltre ai ricavi, anche la variazione delle rimanenze.
Non essendo ravvisabili cause di esclusione dagli ISA, la società è tenuta all’applicazione degli ISA e, conseguentemente, è possibile l’adesione al concordato preventivo biennale.
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26
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Contributi INPS artigiani e commercianti - aliquote contributive per il 2026
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Con la circ. 9.2.2026 n. 14, l’INPS ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2026 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che non subisce più ulteriori incrementi avendo raggiunto per tutti dal 2025 la misura ordinaria a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
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26.1
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Aliquote contributive artigiani
Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2026 rimane quindi pari al 24%.
Tale aliquota del 24% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, come nel 2025.
Per il reddito eccedente l’importo di 56.224,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.448,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25%.
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26.2
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Aliquote contributive commercianti
Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).
L’aliquota contributiva per il 2026 rimane quindi pari al 24,48%.
Tale aliquota del 24,48% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, come nel 2025.
Per il reddito eccedente l’importo di 56.224,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.448,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25,48%.
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26.3
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RiduzionE per i soggetti già pensionati
Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, resta fermo che i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
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26.4
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RiduzionE per i soggetti che HANNO iniziato l’attività NEL 2025
L’art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva del 50% anche a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni artigiani e commercianti.
Soggetti interessati
Possono beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti:
· gli imprenditori individuali (inclusi quelli in regime forfettario di cui alla L. 190/2014);
· i soci di società di persone e di srl;
· i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.
Condizione per usufruire della riduzione è che questi soggetti:
· abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
· si siano iscritti per la prima volta a una delle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.
Per i coadiutori e coadiuvanti familiari l’attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive.
Riduzione contributiva
La riduzione del 50% riguarda sia i contributi minimi, sia i contributi a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
Il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS; resta dovuto in misura piena il contributo di maternità e quello per la cessazione dell’attività commerciale.
Durata
L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.
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26.5
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Contributo di maternità
Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
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26.6
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Minimale di reddito per il 2026
Il minimale di reddito per il 2026, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.808,00 euro (18.555,00 euro per il 2025).
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26.7
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Massimale di reddito per il 2026
Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
· a 93.707,00 euro (92.413,00 euro per il 2025), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
· ovvero a 122.295,00 euro (120.607,00 euro per il 2025), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.
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26.8
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adesione al concordato preventivo biennale
L’adesione al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 del citato DLgs. 13/2024.
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26.9
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Modalità e termini di versamento dei contributi
I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:
· il 18.5.2026, il 20.8.2026, il 16.11.2026 e il 16.2.2027, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
· i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2026 e saldo 2026.
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27
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SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026
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Con la circ. 3.2.2026 n. 8, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
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27.1
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Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati
Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.
A tale valore vanno sommate:
· l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
· l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31%.
Pertanto, le aliquote contributive per il 2026 confermano quelle del 2025 e sono pari al:
· 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
· 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (es. per i venditori porta a porta e i lavoratori autonomi occasionali).
Collaboratori del settore sportivo dilettantistico
L’iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).
Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l’aliquota contributiva ai fini previdenziali:
· è pari al 25%;
· si applica al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.
Inoltre, ai sensi dell’art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.
Si applicano altresì l’aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e la malattia) e dell’1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
Il suddetto regime contributivo per i collaboratori del settore sportivo dilettantistico è applicabile anche agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, per i quali l’art. 1 co. 553 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 a decorrere dall’1.1.2025.
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2026 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell’ambito sportivo dilettantistico o addetti al controllo delle corse ippiche, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell’imponibile contributivo).
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27.2
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Aliquote per i professionisti
Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono confermate:
· l’aliquota previdenziale del 25%;
· l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
· l’aliquota aggiuntiva dello 0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), come stabilito dall’art. 1 co. 154 della L. 213/2023.
L’aliquota complessiva dovuta per il 2026 è quindi pari al 26,07%, come nel 2025.
Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Con riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta:
· l’aliquota contributiva previdenziale è fissata al 25%, calcolata sul 50% dei compensi (fino al 2027) al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui;
· si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2026 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
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27.3
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Massimale di reddito per il 2026
Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 122.295,00 euro (120.607,00 euro per il 2025).
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27.4
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Minimale di reddito per il 2026
Il minimale di reddito valido per il 2026, ai fini dell’accredito dell’intero anno di contribuzione, è invece pari a 18.808,00 euro (18.555,00 euro per il 2025).
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28
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QUOTE DI TFR - OBBLIGO DI VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA - NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 - CHIARIMENTI DELL’INPS
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Con la circ. 5.2.2026 n. 12, l’INPS ha fornito le prime indicazioni di carattere operativo riguardo all’obbligo per le aziende di versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, tenuto conto delle novità introdotte in materia dalla L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026).
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8.1
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Nuovi requisiti dimensionali
L’art. 1 co. 203 della L. 199/2025, modificando l’art. 1 co. 756 della L. 296/2006, ha infatti stabilito che l’obbligo di versamento delle quote del TFR al Fondo di Tesoreria, ove non destinate al finanziamento della previdenza complementare, sia dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunga i seguenti limiti dimensionali:
· 60 addetti per il biennio 2026-2027;
· 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
· 40 addetti dall’1.1.2032.
Al riguardo, l’INPS chiarisce che:
· il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre) rispetto all’anno del periodo di paga considerato;
· la media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale.
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28.2
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Istruzioni operative
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente procedurali, l’INPS precisa che i datori di lavoro interessati sono tenuti a richiedere, per le posizioni afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”.
Sul punto viene precisato che i datori di lavoro già in possesso di tale codice di autorizzazione, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale.
Inoltre, il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve:
· essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
· avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
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29
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Prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti - regime iva - divieto di fatturazione elettronica
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Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2026 n. 9 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al regime IVA e all’operatività o meno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti).
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29.1
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regime iva da applicare
L’esenzione IVA si applica alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti), poiché questa figura rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Tale regime non si applica, invece, alle prestazioni effettuate da osteopati, chiropratici e chinesiologi.
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29.2
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modalità di documentazione delle operazioni
Per l’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sussiste l’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e, pertanto, opera il divieto di fatturazione elettronica.
Al contrario, osteopati, chiropratici e chinesiologi devono emettere la fattura elettronica, in quanto le loro prestazioni non sono qualificabili come sanitarie.
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30
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RECUPERO DELLE RITENUTE d’acconto A SEGUITO DI VERSAMENTO PER VERIFICA FISCALE - MODALITÀ
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Con la risposta a interpello 27.2.2026 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di recupero delle ritenute d’acconto versate sulle provvigioni, di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73, a seguito di una verifica fiscale nella quale si riqualificavano da “consulenza e ricerca di mercato” a “procacciamento d’affari” i servizi forniti da una società in accomandita semplice (sas), in relazione agli anni 2022 e 2023.
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30.1
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RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE
La società che ha subito la verifica fiscale e che ha versato le ritenute a seguito del processo verbale di constatazione (PVC) deve emettere le Certificazioni Uniche relative agli anni in cui sono state erogate le provvigioni (2022 e 2023).
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30.2
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA SAS
La sas che ha percepito le provvigioni, una volta ricevute le Certificazioni Uniche per gli anni 2022 e 2023, potrà presentare le corrispondenti dichiarazioni dei redditi integrative “a favore” (modelli REDDITI SP 2023 e 2024, integrativi dei periodi d’imposta 2022 e 2023):
· riportando le ritenute certificate nella colonna 2 del rigo RN2;
· ripartendo le stesse tra i singoli soci in base alla relativa quota di partecipazione.
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30.3
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEI SOCI DELLA SAS
Ciascun socio della sas dovrà poi provvedere a:
· riportare le ritenute attribuite nei quadri RH dei propri modelli REDDITI PF 2023 e 2024, integrativi “a favore” per i medesimi periodi d’imposta 2022 e 2023, evidenziando il relativo credito;
· riportare tali crediti nel quadro DI (colonna 4) della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state presentate le dichiarazioni integrative (modello REDDITI PF 2027 relativo al periodo d’imposta 2026, se le dichiarazioni integrative vengono presentate nel 2026).
Utilizzo dei crediti
I crediti indicati nel quadro DI del modello REDDITI PF 2027 che non saranno utilizzati in compensazione “interna” con l’imposta dovuta per l’anno 2026 potranno essere utilizzati in compensazione “esterna” nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state presentate le dichiarazioni integrative.
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31
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proroga del regime degli impatriati e degli incentivi per docenti e ricercatori - chiarimenti
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L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 23.2.2026 n. 8, ha fornito chiarimenti in merito all’estensione dei regimi agevolativi legati al rientro delle persone fisiche, e in più in particolare del regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, nonché degli incentivi per i docenti e i ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010.
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31.1
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REGIME DEGLI IMPATRIATI TRASFERITISI IN ITALIA DAL 30.4.2019 AL 2.7.2019
Viene confermata l’ammissibilità al beneficio della proroga del regime degli impatriati anche per i soggetti entrati in Italia dal 30.4.2019 e fino al 2.7.2019, a prescindere dalla mancata approvazione del decreto ministeriale di attivazione del c.d. “fondo controesodo”.
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31.2
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incentivi per docenti e ricercatori trasferitisi in italia dal 2020
Con riferimento alla proroga degli incentivi per i docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia dal periodo d’imposta 2020, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il requisito legato alla presenza dei figli minorenni o a carico deve sussistere entro il termine del periodo agevolato, non essendo necessario che lo stesso sia verificato al momento del trasferimento in Italia, e ha ammesso l’allungamento progressivo del periodo agevolabile ove il numero dei figli aumenti nel corso di tale periodo.
Progressivo allungamento del periodo agevolato
In altri termini, precisa l’Agenzia delle Entrate, un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d’imposta (durata ordinaria del regime), può estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici periodi d’imposta se, prima dei predetti sei periodi d’imposta, abbia un figlio, due o tre figli.
Analogamente, prosegue l’Agenzia, il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro i primi sei periodi d’imposta abbia un figlio) ed entro il termine di otto periodi d’imposta ha un secondo figlio, può allungare il periodo agevolabile fino a undici periodi d’imposta.
Inoltre, lo stesso contribuente che, entro il termine degli undici periodi d’imposta, ha un terzo figlio, può applicare gli incentivi complessivamente per tredici periodi d’imposta.
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32
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SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE - REGIME OPZIONALE - modalità di adesione
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Con il DM 9.7.2025, pubblicato sulla G.U. 17.7.2025 n. 164, sono state emanate le disposizioni attuative del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tax control framework, TCF), di cui all’art. 7-bis del DLgs. 5.8.2015 n. 128 (inserito dal DLgs. 221/2023 e modificato dal DLgs. 108/2024).
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 3.2.2026 n. 42022:
· ha approvato il modello di adesione al suddetto regime opzionale, con le relative istruzioni di compilazione;
· ha definito le ulteriori modalità applicative del regime, con particolare riguardo alla competenza degli uffici, alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata, nonché all’attività istruttoria finalizzata a verificare i requisiti di validità dell’opzione per l’accesso e la permanenza nel regime opzionale.
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32.1
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SOGGETTI INTERESSATI
L’opzione per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 128/2015:
· può essere esercitata dai contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui ai precedenti artt. 3 - 7;
· consente di ottenere ai fini sanzionatori benefici analoghi a quelli dell’adempimento collaborativo.
Limite di volume di affari o di ricavi
Nel 2026 e 2027 possono quindi esercitare la suddetta opzione i contribuenti che hanno conseguito, in uno dei tre anni precedenti, un volume di affari o di ricavi inferiore a 500 milioni di euro, limite che si ridurrà a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
Possesso della prevista documentazione
L’esercizio dell’opzione è inoltre subordinato al possesso della seguente documentazione:
· documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
· strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
· documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
· mappa dei processi aziendali;
· mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
· certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
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32.2
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REQUISITI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE
L’esercizio dell’opzione comporta l’impegno a istituire e mantenere un sistema di rileva-zione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale:
· redatto in coerenza alle previste linee guida;
· certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
Il sistema di controllo del rischio fiscale deve essere predisposto e certificato, con data certa, anteriormente alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
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32.3
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COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’esercizio dell’opzione deve essere effettuato mediante una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate:
· utilizzando il modello approvato con il provv. 3.2.2026 n. 42022;
· allegando la suddetta documentazione;
· da inviare alla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dc.acc.cooperative @pec.agenziaentrate.it.
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32.4
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verifica DELL’OPZIONE
Il suddetto ufficio, ricevuta la comunicazione di opzione:
· verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le previste linee guida e che sia stato oggetto della prevista certificazione;
· può richiedere ulteriore documentazione o l’effettuazione di misure correttive; la mancata presentazione della documentazione ovvero la mancata implementazione delle misure correttive entro sei mesi dalla richiesta comportano la rinuncia del contribuente all’esercizio dell’opzione;
· al termine dell’attività istruttoria svolta, comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata, l’esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell’opzione.
L’ufficio invia la comunicazione degli esiti della verifica anche:
· alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali nella cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente;
· al Comando Generale-III Reparto del Corpo della Guardia di finanza.
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32.5
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PRESENTAZIONE DEGLI INTERPELLI
I contribuenti aderenti al regime opzionale presentano agli uffici competenti le istanze di interpello.
Gli uffici territoriali competenti per il controllo (uffici Grandi Contribuenti delle Direzioni Regionali ovvero gli uffici Controlli delle Direzioni Provinciali) si occuperanno di verificare la corretta applicazione delle risposte rese, che sono monitorate dalla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, al fine di garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo.
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32.6
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DURATA E REVOCA DALL’OPZIONE
Il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale ha una durata di due periodi d’imposta, a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dopo i quali si proroga tacitamente per altri due periodi d’imposta.
Per impedire il suddetto tacito rinnovo occorre effettuare una revoca espressa:
· da comunicare all’Agenzia delle Entrate mediante lo stesso modello previsto per l’opzione;
· prima della scadenza del termine di durata biennale.
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32.7
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EFFETTI DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE
In caso di esercizio dell’opzione per l’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale:
· fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello ai competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello;
· fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un’istanza di interpello, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello, non si applicano le disposizioni penali in materia di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000.
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32.8
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AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO
Ove nel periodo di vigenza dell’opzione si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.
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32.9
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo della posizione fiscale del contribuente, verifica il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’opzione.
Il riscontro della mancanza o del venir meno dei requisiti di esercizio dell’opzione, ovvero dell’inosservanza dei previsti doveri, comporta la decadenza dai suddetti benefici sanzionatori, sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui sono venuti meno i requisiti.
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