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Acquisizione degli ulteriori dati ai fini degli isa e del concordato preventivo biennale - modalità
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Il calcolo del punteggio ISA e del reddito e del valore della produzione netta ai fini del concordato preventivo biennale (CPB) necessita di dati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, che la medesima rende disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari.
All’acquisizione di questi dati (c.d. “precalcolati”) può provvedere:
· il contribuente accedendo al proprio cassetto fiscale;
· o l’intermediario abilitato in modo puntuale per singolo soggetto, oppure in modo massivo secondo le procedure definite dal provv. Agenzia delle Entrate 13.4.2026 n. 115744.
Le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati definite nel provv. 115744/2026 tengono conto delle novità introdotte dalle disposizioni in materia di delega unica contenute nell’art. 21 del DLgs. 1/2024.
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1.1
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intermediari con delega al servizio di consultazione del cassetto fiscale delegato
Gli intermediari, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati ISA per i contribuenti per i quali risultano delegati attraverso la delega al cassetto fiscale o la delega unica all’utilizzo del servizio di consultazione del cassetto fiscale delegato, trasmettono all’Agen-zia delle Entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.
Nel file è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione di possesso della delega al cassetto fiscale o della delega unica all’utilizzo dei servizi on line di consultazione del cassetto fiscale delegato.
L’attivazione della fornitura degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica dell’attivazione della delega al cassetto fiscale o della delega unica all’utilizzo dei servizi on line di consultazione del cassetto fiscale delegato.
In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, non sono resi disponibili gli ulteriori dati ISA per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file contenente i dati corretti.
La data a partire dalla quale gli intermediari possono inviare i file e la data a partire dalla quale è possibile prelevare i file contenenti gli ulteriori dati ISA sono indicate dall’Agenzia delle Entrate, la quale rende disponibili nell’area riservata per 20 giorni lavorativi i file contenenti gli ulteriori dati.
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1.2
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Intermediari delegati al servizio di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di CPB
Anche gli intermediari che provvedono all’acquisizione massiva o puntuale degli ulteriori dati per i contribuenti per i quali risultano delegati attraverso la delega unica all’utilizzo del servizio on line di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale trasmettono all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione di possesso della delega unica all’utilizzo del servizio on line di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.
I passaggi procedurali per la messa a disposizione dei dati sono i medesimi riepilogati in precedenza.
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Concordato preventivo biennale - Cause di esclusione e cessazione - ulteriori chiarimenti
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L’Agenzia delle Entrate, con alcune risposte a interpello, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a diverse fattispecie di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB).
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2.1
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Blocco dell’attività dell’unico committente
Con la risposta a interpello 1.4.2026 n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tra le ipotesi di cessazione del CPB di cui all’art. 19 co. 2 del DLgs. 13/2024, può rientrare anche il blocco dell’attività edilizia, derivante da provvedimenti giudiziari, presso il cantiere dell’unico committente dell’agente immobiliare, a condizione che il blocco dell’attività sia causato dall’impossibilità di accedere al cantiere da parte dell’impresa di costruzioni committente.
La cessazione del CPB nel caso oggetto di interpello non è quindi automatica, ricorrendo solo con la dimostrazione del nesso di causalità tra il blocco dell’attività edilizia e:
· l’impossibilità di accedere al cantiere da parte dell’unico committente;
· la riduzione del reddito effettivo o del valore della produzione netta oltre il 30% rispetto al reddito concordato.
A tal fine, è inoltre necessario verificare in concreto che l’agente immobiliare abbia svolto l’attività, nel biennio oggetto di concordato e nell’anno precedente (vale a dire, nel 2023, nel 2024 e nel 2025), esclusivamente per conto di un solo committente.
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2.2
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Partecipazione ad associazione professionale o società tra professionisti
Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 100, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adesione al CPB per i professionisti che partecipano a studi associati e società tra professionisti/società tra avvocati è ammessa anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB.
Il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra studio e soci) non costituisce infatti causa di esclusione dal CPB.
Nel caso oggetto di interpello, uno studio professionale associato formato da due soci ha aderito al CPB 2025-2026; il socio di maggioranza ha aderito al CPB 2025-2026, mentre il socio di minoranza non ha aderito al CPB e ha receduto dalla società a decorrere dall’1.1.2025.
A partire dalla medesima data è subentrato nello studio professionale un nuovo socio, con CPB in essere per il biennio 2024-2025.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, avendo aderito al CPB sia lo studio, sia il socio di maggioranza, sia il nuovo socio di minoranza, il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra studio e soci) non costituisce causa di esclusione dal CPB; l’eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio (2026-2027), da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, costituirà in ogni caso causa di cessazione dal CPB per l’anno 2026.
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2.3
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Operazioni straordinarie di imprenditore individuale
Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 103, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di un’azienda operante nel settore dell’elaborazione elettronica dati da parte di un agente di commercio che ha aderito al CPB 2025-2026 non comporta la cessazione del CPB, non applicandosi in questo caso l’art. 11 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024.
La causa di cessazione in commento non si applica infatti agli imprenditori individuali, facendo espresso riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato.
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3
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CERTIFICAZIONI UNICHE 2026 - ACCESSO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DE-LEGATI ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEI CONTRIBUENTI - MODALITÀ ATTUATIVE
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Con il provv. 20.4.2026 n. 121321, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche 2026, relative all’anno d’imposta 2025, dei contribuenti che li hanno delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale.
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Il provv. 121321/2026 integra il precedente provv. 20.10.2025 n. 390142, che era applicabile esclusivamente in relazione alle Certificazioni Uniche 2025, relative all’anno d’imposta 2024.
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3.1
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Richiesta di acquisizione delle Certificazioni Uniche
Gli intermediari (professionisti abilitati, CAF o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98) possono quindi trasmettere all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente la richiesta dei dati delle Certificazioni Uniche dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del cassetto fiscale, in cui sono indicati:
· il codice fiscale dell’intermediario che effettua la richiesta;
· l’elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delle Certificazioni Uniche e l’anno di riferimento delle stesse.
Il file di richiesta:
· è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, oppure con altri strumenti purché sia conforme alle previste specifiche tecniche (allegato A al provv. 121321/2026, in relazione alle CU 2026);
· deve essere verificato utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, e successivamente trasmesso.
A fronte della ricezione di un file di richiesta il sistema telematico assegna allo stesso un identificativo (protocollo telematico) e fornisce un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione.
Entro 3 giorni dalla ricezione dell’esito di avvenuta acquisizione del file di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata, un file di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del file di richiesta, con l’esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute.
Controlli
I dati di ciascuna Certificazione Unica richiesta sono infatti forniti all’intermediario solo a fronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale del soggetto titolare della Certificazione sia attiva alla data di acquisizione del file di richiesta.
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3.2
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File di risposta contenente le Certificazioni uniche
Per ciascun file di richiesta acquisito viene predisposto un file di risposta:
· contenente i dati delle Certificazioni Uniche richieste e relativi alle posizioni che abbiano superato i controlli;
· redatto in base alle previste specifiche tecniche (allegato B al provv. 121321/2026, in relazione alle CU 2026);
· che è reso disponibile nell’area riservata entro 5 giorni dalla data della richiesta;
· che rimane disponibile per i successivi 10 giorni.
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3.3
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Misure di sicurezza
L’acquisizione, anche massiva, delle Certificazioni Uniche dei contribuenti deleganti è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico dei dati.
L’Agenzia delle Entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi.
Il contribuente:
· consultando il proprio cassetto fiscale, può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati delle Certificazioni Uniche;
· è informato che è stata effettuata una richiesta di acquisizione dei dati delle Certificazioni Uniche anche attraverso una notifica tramite la “App IO”.
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3.4
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Attivazione della procedura
La data a partire dalla quale potranno essere richieste e acquisite, anche in modalità massiva, le Certificazioni Uniche 2026 sarà resa nota con un successivo avviso dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul relativo sito Internet.
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Cassa di previdenza dei dottori commercialisti - Versamento dei contributi mediante il modello F24 e compensazione degli oneri contributivi con crediti d’imposta
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Con la ris. 1.4.2026 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo “E150”, denominata “Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti - adempimenti CNPADC”, per consentire il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi dovuti dagli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti, in attuazione del DM 10.1.2014 e della convenzione stipulata il 15.10.2025.
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4.1
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Aspetti operativi
La causale “E150” deve essere esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) del modello F24, nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
In particolare, occorre riportare:
· nel campo “codice ente”, il codice “0015”;
· nel campo “codice sede”, nessun valore;
· nel campo “codice posizione”, un codice univoco e personale, composto da caratteri numerici fino a 9 cifre, generato dalla Cassa, per ogni scadenza contributiva, e reso disponibile dalla stessa all’interno dei servizi on line;
· nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, il mese di gennaio (01) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”;
· nel campo “periodo di riferimento: a mm/aaaa”, il mese di dicembre (12) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”.
La nuova modalità di pagamento con il modello F24 è accessibile attraverso i servizi on line della Cassa, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per PagoPA e MAV.
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4.2
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Decorrenza
La causale “E150” è operativamente efficace a decorrere dal 4.5.2026.
In particolare, la nuova possibilità di effettuare il versamento mediante il modello F24 decorre dai contributi relativi al 2026:
· prima rata del contributo minimo dell’1.6.2026;
· seconda rata del contributo minimo del 2.11.2026;
· eccedenze contributive del prossimo PCE 2026.
Le rate delle eccedenze contributive 2025 in scadenza il 30.6.2026 (terza rata) e 30.9.2026 (quarta rata) dovranno continuare ad essere versate con la modalità già scelta in sede di PCE 2025 (SDD, PagoPA o MAV).
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IMU - ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI IN AREE MONTANE O COLLINARI - CHIARIMENTI
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Con la ris. 1.4.2026 n. 1/DF, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcune precisazioni in merito all’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, ai sensi dell’art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019.
In particolare, viene ribadito che, per l’individuazione dei Comuni (o delle porzioni di Comuni) montani o collinari all’interno dei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, occorre continuare a fare riferimento all’elenco allegato alla circ. Min. Finanze 14.6.93 n. 9 (ed integrato dalla circ. Min. Economia e Finanze 3.1.2024 n. 1/DF).
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5.1
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IRRILEVANZA AI FINI IMU DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. 131/2025
Per contro, come specificato dall’art. 2 co. 3 della L. 131/2025, ai fini dell’esenzione dall’IMU non rileva la classificazione dei Comuni montani disposta ai sensi della medesima L. 131/2025.
Con riferimento a quest’ultima classificazione, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato invece che la delibera del Consiglio dei Ministri del 18.2.2026 ha autorizzato l’adozione dello schema di regolamento (non ancora emanato) per l’individuazione dell’elenco dei Comuni montani a norma dell’art. 2 co. 1 della L. 131/2025.
Il successivo co. 2 dell’art. 2 della L. 131/2025 precisa comunque che, una volta adottato il predetto regolamento, con il relativo elenco dei Comuni montani, competerà ad un successivo regolamento la definizione dei criteri per individuare, nell’ambito di tale elenco, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della medesima L. 131/2025 (tra le quali sono compresi i crediti d’imposta di cui agli artt. 6, 7,19, 25 e 27 della L. 131/2025).
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5.2
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INDIVIDUAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI O COLLINARI ESENTI DALL’IMU
L’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, ai sensi dell’art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019, opera:
· sull’intero territorio comunale, se nell’elenco allegato alla circ. Min. Finanze n. 9/93 (e integrato dalla circ. Min. Economia e Finanze 3.1.2024 n. 1/DF), in corrispondenza del Comune interessato, non è riportata alcuna annotazione;
· limitatamente ad una parte del territorio comunale, se nell’elenco allegato alle predette circolari ministeriali, accanto al Comune interessato, è indicata la sigla “PD”, ossia “parzialmente delimitato” (in tal caso, per l’esatta individuazione delle zone in cui si applica l’esenzione occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti).
Fusione di Comuni
Alcune precisazioni per l’individuazione delle aree montane o di collina in cui trova applicazione l’esenzione dall’IMU vengono recate anche dalla circ. Min. Economia e Finanze 14.7.2016 n. 4/DF, con riguardo all’ipotesi in cui i Comuni indicati nell’elenco della circ. Min. Finanze n. 9/93 siano oggetto di fusione.
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Costo dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati all’estero - Deducibilità ai fini IRAP - Condizioni
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 95, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità, ai fini IRAP, dei costi relativi al personale dipendente di una società di capitali, assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero senza il supporto di sedi o di stabili organizzazioni.
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6.1
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Deducibilità del costo dei dipendenti a tempo indeterminato
Dalla base imponibile IRAP è deducibile il costo complessivo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (ex art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97). Il beneficio spetta ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:
· alle società di persone e di capitali, incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni (dal 2022 gli imprenditori individuali sono esclusi ex lege dall’IRAP);
· agli studi associati e alle associazioni professionali (dal 2022 i professionisti individuali sono esclusi ex lege dall’IRAP);
· ai produttori agricoli in forma societaria, ove ancora soggetti all’IRAP.
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6.2
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Valore della produzione netta realizzata all’estero
Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all’estero, la quota di valore della produzione a queste attribuibili è scomputata dalla base imponibile secondo i criteri per la ripartizione della base imponibile tra le varie Regioni (art. 12 co. 1 del DLgs. 446/97).
Dal momento che l’art. 12 co. 2 del DLgs. 446/97 attrae alla base imponibile delle imprese non residenti il solo valore della produzione realizzato in Italia per mezzo di stabili organizzazioni, per i soggetti residenti l’esercizio di attività produttive all’estero sussiste solo in presenza di una stabile organizzazione (cfr. C.M. 16.7.98 n. 188, risposta 3 in materia di IRAP, e C.M. 12.11.98 n. 263, § 2.1). Pertanto, l’eventuale insediamento all’estero, ad esempio, di un mero ufficio di rappresentanza, da parte di un’impresa residente in Italia, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria non attribuisce il diritto ad escludere dalla base imponibile la quota del valore della produzione astrattamente riferibile ai dipendenti o ai collaboratori eventualmente addetti a tale ufficio.
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6.3
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personale impiegato all’estero senza stabile organizzazione
Nel caso oggetto di interpello, la società istante offre ai propri clienti una serie di servizi informatici avvalendosi di personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato stabilmente all’estero, senza però il supporto di alcuna stabile organizzazione al di fuori dell’Italia.
Sulla base dell’orientamento ministeriale sopra esposto, ad avviso dell’Agenzia l’intero valore della produzione netta risulta imponibile in Italia. Ne deriva la deducibilità del costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all’estero senza una stabile organizzazione, sempre nel rispetto del principio di inerenza “civilistico-contabile” applicabile ai fini IRAP.
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SUPERBONUS - General contractor - Margine addebitato al committente - Chiarimenti
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Con la ris. 29.4.2026 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito dei quali si è fruito del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
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7.1
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Individuazione del tipo di “general contractor”
Per capire come trattare i costi riaddebitati ai committenti dei lavori con superbonus, è importante preliminarmente verificare se l’impresa si configura come general contractor “puro” o come general contractor “appaltatore”, tenendo presente che:
· il general contractor superbonus “puro” svolge soltanto attività di coordinamento e funge da intermediario nella ri-fatturazione delle spese dei professionisti e/o delle imprese esecutrici dei lavori allo scopo di consentire l’applicazione dello sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020;
· il general contractor superbonus “appaltatore” si assume l’obbligo di eseguire i lavori e non solo di coordinarli.
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7.2
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detraibilità delle spese
In relazione alla detraibilità o meno dei corrispettivi addebitati dal general contractor al committente, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
· in presenza di un general contractor superbonus “puro”, i costi non sono detraibili;
· in presenza di un general contractor superbonus “appaltatore”, i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori possono beneficiare della detrazione fiscale in quanto costituiscono integralmente spese di appalto. Rimane fermo che anche in questa ipotesi i corrispettivi addebitati al committente per il mero coordinamento amministrativo nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al superbonus, in quanto non direttamente riferibile alla realizzazione dell’intervento.
In presenza del general contractor superbonus “appaltatore”, nell’ipotesi in cui nella fattura del general contractor non venga riportata alcuna voce di costo che distingue l’attività di mero coordinamento o di applicazione dello sconto in fattura, il corrispettivo non può essere riqualificato “automaticamente” dai soggetti verificatori “da compensi per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto”.
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ONLUS - ISCRIZIONE NEL RUNTS DOPO IL 31.3.2026 - chiarimenti
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Con la nota 28.4.2026 n. 6665, il Ministero del Lavoro ha diffuso alcune indicazioni operative in merito alla gestione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte di ONLUS, presentate dopo la scadenza del 31.3.2026.
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8.1
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enti senza personalità giuridica
Preliminarmente, il Ministero osserva che gli enti che non hanno presentato la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31.3.2026 hanno perso la qualifica di ONLUS; tali soggetti sono quindi tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. f) del DLgs. 460/97, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero del Lavoro.
Tuttavia, per tali enti l’adempimento dell’obbligo devolutivo non è prescritto dalle norme, né di fonte primaria né di fonte subordinata, quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS, né i relativi Uffici sono onerati di tale verifica; di conseguenza, le istanze di iscrizione presentate a partire dall’1.4.2026 da parte di enti ex ONLUS privi di personalità giuridica o che non intendano acquisirla mediante l’iscrizione al RUNTS verranno istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze da parte di enti privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli artt. 8 e 9 del DM 106/2020.
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8.2
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enti con personalità giuridica
In caso di richieste di iscrizione nel RUNTS da parte di ex ONLUS già in possesso di personalità giuridica, o che intendano conseguirla con l’iscrizione, è cura del notaio incaricato della presentazione dell’istanza di iscrizione verificare che la sussistenza del patrimonio minimo non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione.
Nel caso in cui dall’attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici del RUNTS invieranno al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale.
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8.3
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perentorietà del termine del 31.3.2026
Il Ministero del Lavoro chiarisce che si considerano tardive tutte le istanze presentate successivamente al 31.3.2026, compresi i casi in cui il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione prima di tale data, e abbia provveduto a depositarla entro i 20 giorni successivi; la scadenza del 31.3.2026 è infatti da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto per tutte le domande di iscrizione di ex ONLUS, incluse quelle degli enti già dotati di personalità giuridica.
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8.4
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utilizzo dell’acronimo “onlus”
L’indebita spendita dell’acronimo “ONLUS” non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, di cui agli abrogati artt. 27 e 28 co. 1 lett. c) del DLgs. 460/97.
Tuttavia, gli Uffici del Ministero del Lavoro, qualora riscontrino sia in sede di iscrizione, sia nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, il perdurare dell’acronimo ONLUS nella denominazione degli enti, inviteranno espressamente l’ente ad apportare alla prima occasione utile le opportune modifiche alla denominazione, senza che tale verifica abbia implicazioni ulteriori ai fini dell’iscrizione e/o permanenza di tali soggetti nel RUNTS.
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Enti del Terzo settore - RENDICONTO PER CASSA IN FORMA AGGREGATA - CHIARIMENTI
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Con la circ. 17.4.2026 n. 6, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, adottato con il DM 18.2.2026; in particolare, il Ministero osserva che gli enti del Terzo settore anche dotati di personalità giuridica, ma con entrate complessive non superiori a 60.000,00 euro, potranno utilizzare per il 2026 sia il rendiconto di cassa ordinario, sia il rendiconto per cassa aggregato.
Il rendiconto di cassa ordinario potrà essere utilizzato dai micro-enti personificati anche per il bilancio 2025.
Il nuovo modello per cassa in forma aggregata costituisce una mera sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario”, senza apportare alcuna innovazione né ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né al sistema di rilevazione, costituendo una facoltà per l’ETS legittimato al suo impiego.
Pertanto, gli ETS, con entrate complessive pari o inferiori a 60.000,00 euro, potranno optare:
· per il rendiconto per cassa aggregato;
· per il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
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TERRITORI COLPITI DAL “CICLONE HARRY” - Sospensione degli adempimenti e dei versamenti CONTRIBUTIVI - istruzioni dell’INps
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Con la circ. 22.4.2026 n. 49, l’INPS ha diffuso le istruzioni sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposta dall’art. 2 co. 3 del DL 27.2.2026 n. 25 in seguito agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna a partire dal 18.1.2026, in particolare il c.d. “ciclone Harry”.
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10.1
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ambito applicativo
La sospensione riguarda i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza tra il 18.1.2026 e il 30.4.2026, nei confronti dei soggetti che, alla data del 18.1.2026, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio, in immobili, ubicati nei territori dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26.1.2026:
· danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 27.2.2026, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici;
· danneggiati per i quali, alla data del 27.2.2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei citati eventi e, all’esito delle verifiche svolte, sia disposto lo sgombero per inagibilità.
La sospensione è applicabile agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati; difatti:
· i datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della sospensione solo per i lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei suddetti immobili;
· i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi possono sospendere i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei suddetti immobili (permane l’obbligo di trasmissione del flusso UniEmens).
Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10.10.2026 (non è previsto il rimborso dei contributi già versati).
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10.2
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istruzioni operative dell’inps
L’INPS ha precisato che:
· i datori di lavoro devono presentare specifica richiesta tramite il “Cassetto previdenziale (Sezione Aziende con dipendenti)”, chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “6M”, e utilizzare nei flussi UniEmens il nuovo codice causale “N983”;
· i datori di lavoro domestico devono presentare apposita richiesta;
· per i datori di lavoro agricolo la sospensione riguarda solo i contributi del terzo trimestre 2025 (oltre che i flussi UniEmens ricadenti nel periodo di sospensione); tali soggetti dovranno utilizzare le medesime causali del versamento ordinario e l’apposita codeline che sarà resa disponibile nella sezione “Dati complementari”, “Stampa lettera F24” del “Cassetto previdenziale del contribuente”;
· i committenti dovranno riportare in UniEmens il valore “42”;
· gli artigiani e commercianti dovranno chiedere la sospensione attraverso il Cassetto previdenziale del contribuente ed effettuare il versamento (quarta rata dei contributi 2025 dovuti sul minimale) utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione del lavoratore.
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11
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Responsabilità solidale negli appalti - versamenti contributivi - divieto di utilizzo di Crediti in compensazione
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Con una FAQ del 29.4.2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile l’utilizzo in compensazione di crediti in relazione ai versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi effettuati in caso di inadempimento dell’affidatario, stante il divieto stabilito dall’art. 1 del DL 124/2019.
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11.1
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Responsabilità solidale o intervento sostitutivo e divieto di compensazione
L’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 e l’art. 11 co. 6 del DLgs. 36/2023 prevedono infatti, rispettivamente, una responsabilità solidale del committente o un intervento sostitutivo della stazione appaltante per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto, in caso di inadempimento del soggetto affidatario.
Poiché in tali eventualità colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto, non può utilizzare in compensazione propri crediti, in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell’art. 1 del DL 124/2019, che ha disposto il divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti propri.
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11.2
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Modalità di compilazione del modello F24
Nell’effettuare tali versamenti con il modello F24, allo scopo di individuare i soggetti coinvolti nell’operazione, occorre rispettare le indicazioni fornite dalla precedente ris. Agenzia delle Entrate 11.4.2012 n. 34, vale a dire:
· come codice fiscale del contribuente (c.d. “primo codice fiscale”) deve essere indicato quello del soggetto inadempiente;
· nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. “secondo codice fiscale”) deve essere indicato quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento;
· nel campo “codice identificativo” occorre indicare il codice “50” in caso di obbligato solidale ai sensi dell’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003, ovvero il codice “51” in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all’art. 11 co. 6 del DLgs. 36/2023.
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Credito d’imposta transizione 5.0 - Nuovo credito d’imposta per comunicazioni presentate con esaurimento dei fondi - utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo
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Con la ris. 16.4.2026 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del nuovo credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 8 del DL 38/2026.
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12.1
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nuovo credito d’imposta per esaurimento delle risorse
L’art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall’art. 1 del DL 42/2026, ha previsto il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:
· hanno presentato le comunicazioni richieste dall’art. 38 co. 10 primo periodo del DL 19/2024;
· hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnica-mente ai requisiti di ammissibilità previsti, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Il “nuovo” credito d’imposta è previsto:
· in misura pari all’89,77% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale;
· nel limite di spesa di 1.302,30 milioni di euro per l’anno 2026.
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12.2
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comunicazioni da parte del gse
Il GSE:
· ha comunicato ai soggetti interessati, entro il 30.4.2026, il nuovo credito d’imposta utilizzabile;
· trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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12.3
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modalità e termini di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
· esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando lo specifico codice tributo “7079”;
· presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi 5 giorni dalla comunicazione ai soggetti interessati del credito utilizzabile;
· senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni.
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12.4
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COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· il suddetto codice tributo “7079” va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale.
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13
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Nuovo “patent box” - Restituzione del credito d’imposta ricerca e sviluppo
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Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 102, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che ove l’impresa abbia già fruito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e intenda, in relazione ai medesimi costi, beneficiare nel modello REDDITI SC 2026 del nuovo Patent Box di cui all’art. 6 co. 10-bis del DL 146/2021, trova applicazione il meccanismo di “recapture” del credito d’imposta già fruito come chiarito dalla circ. 24.2.2023 n. 5 (§ 4.5).
Ai fini della restituzione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, il soggetto beneficiario sarà tenuto a effettuare la nettizzazione della base di calcolo del credito d’imposta alla luce dell’agevolazione ottenuta a valere sul nuovo Patent Box.
Viene inoltre precisato che la restituzione del credito d’imposta ricerca e sviluppo deve avvenire:
· da quando viene applicato il meccanismo premiale del nuovo Patent Box, ossia dal periodo d’imposta in cui il software è registrato presso il Pubblico Registro software della SIAE che, nel caso in esame, corrisponde al periodo d’imposta 2025;
· in relazione al periodo d’imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal meccanismo premiale del nuovo Patent Box (sia IRES che IRAP), a nulla rilevando il risultato fiscale del periodo di riferimento.
La restituzione tramite il modello F24 del credito d’imposta ricerca e sviluppo dovrà essere effettuata entro il 30.6.2026, termine entro cui effettuare il pagamento del saldo IRES 2025.
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Credito d’imposta per le zone logistiche semplificate - Investimenti agevolabili - Ammodernamento di mezzi marittiMi - Esclusione
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Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 99, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non rientra nell’ambito applicativo del credito d’imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 del DL 60/2024, l’ammodernamento dei mezzi marittimi di cui la società è proprietaria.
Ciò in considerazione del fatto che risulta agevolabile, con il credito d’imposta ZLS, esclusivamente l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DM 30.8.2024.
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15
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SOMME OTTENUTE A SEGUITO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO E DESTINATE AI CREDITORI CONCORDATARI - Trattamento fiscale
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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 96 ha ritenuto che le somme ottenute a seguito di un accordo transattivo novativo, mediante il quale viene definita un’azione giudiziale di responsabilità (volta al risarcimento di un danno) nei confronti dei componenti dei precedenti organi sociali e vengono estinte tutte le pretese fatte valere nell’ambito del procedimento giudiziario, sono imponibili ai fini IRES come sopravvenienza attiva ex art. 88 del TUIR, anche laddove la società contribuente sia sottoposta a concordato preventivo e la proposta di concordato preveda che gli importi recuperati attraverso l’azione di responsabilità siano destinati a soddisfare i creditori concordatari (per consentire un miglior soddisfacimento delle loro ragioni creditorie).
Trattamento IRAP
Ai fini IRAP, tali importi assumono piena rilevanza, in quanto iscrivibili tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del Conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).
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Mandato - territorialità iva - organizzazione di eventi in italia
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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 94 ha esaminato il trattamento IVA del mandato senza rappresentanza affidato da un cliente extra-UE ad una società italiana per l’organizzazione di eventi che si terranno in Italia.
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16.1
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prestazioni accessorie ai servizi di accesso
L’Agenzia delle Entrate ha approfondito i criteri al ricorrere dei quali è possibile ritenere che determinate prestazioni di servizi siano “accessorie” rispetto ai servizi di accesso alla manifestazione.
Sia i servizi di accesso che le relative prestazioni accessorie “connesse con l’accesso” si caratterizzano per una deroga alle regole ordinarie di territorialità ai fini IVA, ai sensi dell’art. 7-quinquies lett. b) del DPR 633/72.
Detti servizi sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui sono materialmente eseguiti, sia nel caso in cui sono resi a soggetti passivi (B2B) sia nel caso in cui sono resi a privati consumatori (B2C).
La disposizione menzionata si riferisce alle “prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni”, nonché alle “prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso”.
L’art. 33 del regolamento UE 15.3.2011 n. 282 ha stabilito che i servizi accessori comprendono i soli servizi “in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo”. Inoltre, è sancito che non sono compresi “i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti”.
Nel caso di specie, sono state escluse dalla deroga di territorialità IVA, in quanto non ritenute “connesse con l’accesso” a una manifestazione spettacolistica, prestazioni necessarie per la partecipazione all’evento (es. alloggio, catering, servizio di biglietteria).
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16.2
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mandato senza rappresentanza - territorialità iva
Sussistendo un rapporto di mandato senza rappresentanza, i servizi acquistati presso fornitori italiani devono essere “ribaltati” al mandante stabilito al di fuori dell’Unione europea, secondo i criteri di territorialità IVA propri di ciascun servizio.
Anche ai fini della territorialità dei servizi, vige il principio di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 633/72, per il mandato senza rappresentanza, tale per cui le prestazioni tra mandante e mandatario assumono il medesimo trattamento IVA delle prestazioni che intercorrono tra il mandatario e il terzo.
Nel caso di specie, ad esempio per i servizi di alloggio e catering, il servizio assume rilevanza territoriale ai fini IVA nel luogo in cui la prestazione è materialmente svolta, ai sensi dell’art. 7-quater del DPR 633/72.
Per le prestazioni “generiche” B2B, invece, l’IVA si applicherà nello Stato in cui è stabilito il committente, ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
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16.3
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trattamento iva della provvigione
L’Agenzia delle Entrate afferma che il mark-up applicato dalla società mandataria e addebitato al proprio cliente soggetto passivo extra-UE deve seguire il criterio delle prestazioni generiche B2B, qualificandosi come una fee o commissione, considerata la finalità di remunerare l’attività di natura organizzativa e di coordinamento svolta a favore del cliente stesso.
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