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Tasse e fisco: novità luglio 2026

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. concordato preventivo biennale - CAUSE DI ESCLUSIONE E ACCONTI - ULTERIORI CHIARIMENTI
  2. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2025 O MANCATA COMPILAZIONE DEi QUADRi VE e VJ - AVVISI DI ANOMALIA
  3. split payment - proposta di proroga sino al 30.6.2029 - continuità applicativa
  4. autotrasportatori - deduzione forfettaria per spese non documentate - misura per il periodo d’imposta 2025
  5. Controlli preventivi sui modelli 730/2026 con rimborsi - approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza
  6. Lavoro dipendente prestato all’estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2026
  7. lavoro dipendente - Detassazione degli incrementi dei rinnovi contrattuali, delle indennità e maggiorazioni - Chiarimenti
  8. premi di risultato - applicazione dell’imposta sostitutiva fino a 5.000,00 euro per gli anni 2026 e 2027 - Applicabilità del limite al premio erogato in forma di benefit aziendale
  9. Qualifica di “frontaliere” ai fini dell’Accordo Italia-svizzera del 23.12.2020 - chiarimenti
  10. Certificazioni Uniche - Compensi corrisposti ai PRODUTTORI assicurativi DI QUARTO GRUPPO in regime forfettario - Permanenza dell’obbligo di rilascio e di trasmissione
  11. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni - Trasformazione da associazione professionale a Società tra professionisti - Neutralità fiscale
  12. aggiornamento catastale in seguito ad interventi “edilizi” - presupposti
  13. fusione tra due società rappresentanti di distinti gruppi IVA -  ingresso nel gruppo IVA dell’incorporante - termini di efficacia
  14. regata “America’s Cup - Napoli 2027” - agevolazioni fiscali per enti e persone fisiche - modifiche ed integrazioni
  15. SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - ESTENSIONE ALLE CRIPTO-ATTIVITà DAL 2026

 

 

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1

concordato preventivo biennale - CAUSE DI ESCLUSIONE E ACCONTI - ULTERIORI CHIARIMENTI

In relazione al concordato preventivo biennale (CPB), l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con alcune FAQ del 3.6.2026 e dell’8.6.2026, ulteriori chiarimenti in ordine alle cause di esclusione e alla determinazione degli acconti.

1.1

INAPPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE DAL CPB PER SOCI E ASSOCIATI

Alcune cause di esclusione dal CPB mirano a vincolare l’adesione e la permanenza nell’accordo con il Fisco, da un lato, i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e, dall’altro, le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo.

L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la sussistenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA in capo all’associazione o alla società, che determina l’impossibilità di aderire al CPB, non impedisce il ricorso al concordato da parte degli associati o dei soci professionisti.

Con la FAQ 3.6.2026 n. 3 viene ulteriormente precisato che in tale situazione (ossia nel caso in cui l’ente collettivo non possa aderire al CPB in quanto escluso dagli ISA) il singolo associato o socio professionista può aderire al CPB, a prescindere dalle scelte adottate in merito dagli altri componenti della compagine sociale, che potranno decidere se aderire o meno a loro volta, senza che ciò abbia effetti sulle adesioni degli altri soggetti.

1.2

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D’IMPOSTA

In relazione agli acconti d’imposta, è stato precisato che:

  • nella determinazione degli acconti nessun rilievo assume il reddito effettivamente conseguito nei periodi d’imposta oggetto di concordato (FAQ 8.6.2026 n. 1); pertanto, per i soggetti che avevano aderito al CPB 2024-2025, l’unica imposta da cui partire per il calcolo degli acconti 2026 con metodo storico è quella determinata sul reddito 2025 concordato, risultante dagli appositi righi della dichiarazione;
  • il ricalcolo dell’acconto 2026 dovuto in presenza di plusvalenze realizzate nel 2025 e rateizzate ha effetti anche nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB, poiché i valori relativi alle plusvalenze non sono compresi nel reddito concordato proposto nel quadro P (FAQ 3.6.2026 n. 1);
  • la maggiorazione degli acconti per il primo periodo di adesione al CPB non è dovuta nel caso in cui il contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025 aderisca anche al CPB 2026-2027, senza soluzione di continuità (FAQ 3.6.2026 n. 2).

2

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2025 O MANCATA COMPILAZIONE DEi QUADRi VE e VJ - AVVISI DI ANOMALIA

Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.6.2026 n. 172588, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano:

    • la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025 (modello IVA 2026);
    • oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE, o con operazioni attive dichiarate per un ammontare fino a 1.000,00 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta;
    • oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VJ, in relazione agli obblighi dichiarativi da parte del cessionario/committente connessi al regime di inversione contabile (reverse charge).

A tali scopi, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, nonché quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA.

2.1

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2025;
  • data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
  • modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle relative sanzioni mediante il ravvedimento operoso.

2.2

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le suddette comunicazioni:

  • sono trasmesse al contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso;
  • unitamente alle relative informazioni di dettaglio, sono consultabili, da parte del contribuente stesso, accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” presente all’interno del “Cassetto fiscale” e del portale “Fatture e Corrispettivi”.

2.3

richiesta di informazioni e regolarizzazione

A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:

  • richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata;
  • regolarizzare gli errori o le omissioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, come modificato dal DLgs. 14.6.2024 n. 87 (trattandosi di violazioni commesse dall’1.9.2024).

3

split payment - proposta di proroga sino al 30.6.2029 - continuità applicativa

Con il comunicato stampa 30.6.2026 n. 77, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment sino al 30.6.2029 è all’esame del Consiglio dell’Unione europea, con conclusione prevista il 10.7.2026.

L’autorizzazione produrrà effetti dall’1.7.2026, pertanto la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il termine del 30.6.2026 attualmente previsto.

4

autotrasportatori - deduzione forfettaria per spese non documentate - misura per il periodo d’imposta 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 23.6.2026 n. 73, ha definito la misura delle deduzioni forfettarie per spese non documentate previste, a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2025 (modelli REDDITI 2026).

4.1

MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2025

Anche per il periodo d’imposta 2025, gli importi delle deduzioni forfettarie sono fissati nella misura di:

  • 48,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • 16,80 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

4.2

INDICAZIONE NEi MODELLi REDDITI 2026

In merito all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 23.6.2026 n. 33, ha ricordato che le deduzioni forfettarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2026, come indicato nelle relative istruzioni, utilizzando:

  • nel rigo RF55, i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22, i codici 16 e 17.

I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.

5

Controlli preventivi sui modelli 730/2026 con rimborsi - approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza

Con il provv. 17.6.2026 n. 182408, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto negli anni precedenti (a partire dai modelli 730/2017).

5.1

ipotesi che comportano Controlli preventivi sui modelli 730

Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

  • presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.

5.2

CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA

Con il provv. 17.6.2026 n. 182408, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso, stabilendo che occorre individuare:

  • lo scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

Ai fini in esame si considera inoltre la presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.

5.3

svolgimento dell’attività di Controllo

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730/2026, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

5.4

erogazione del rimborso al contribuente

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730/2026, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

5.5

modelli 730 presentati mediante CAF e professionisti

Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730/2026 presentati:

  • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
  • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta

Ai fini dei controlli preventivi in esame, le suddette procedure si applicano anche ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta.

5.6

effetti ai fini dei conguagli

Se il modello 730/2026 è stato incluso nei controlli preventivi:

  • l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
  • il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2026, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

6

Lavoro dipendente prestato all’estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2026

Con il DM 29.5.2026, pubblicato sulla G.U. 11.6.2026 n. 133, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2026 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.

6.1

Rilevanza ai fini fiscali

Ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 51 co. 8-bis del TUIR, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:

  • siano fiscalmente residenti in Italia;
  • prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri;
  • soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, ancorchè “a cavallo” di 2 anni solari, anche se ritornano in Italia al proprio domicilio fiscale una volta alla settimana (art. 1 co. 98 della L. 207/2024).

La disciplina in esame non si applica, invece:

  • ai dipendenti in trasferta;
  • qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;
  • ai dipendenti pubblici;
  • ai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi;
  • ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.

Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 29.5.2026

In considerazione del ritardo con cui è stato pubblicato il DM 29.5.2026, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all’anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l’anno precedente (DM 16.1.2025, relativo al 2025), salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7, § 7.4).

6.2

Rilevanza ai fini contributivi

Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero:

  • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
  • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale

Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, in quanto non è applicabile l’equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto:

  • tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di “residenza fiscale” delle persone fisiche ai sensi dell’art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “residenza” non rileva;
  • ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.

Regolarizzazioni contributive

In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 29.5.2026, la circ. INPS 18.6.2026 n. 66 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2026:

  • entro il 16.9.2026;
  • senza aggravio di oneri aggiuntivi.

7

lavoro dipendente - Detassazione degli incrementi dei rinnovi contrattuali, delle indennità e maggiorazioni - Chiarimenti

Con la circ. 24.6.2026 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti:

  • sull’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, pari al 5%, sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, di cui all’art. 1 co. 7 della L. 199/2025;
  • sull’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, pari al 15%, sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni, di cui all’art. 1 co. 10 e 11 della L. 199/2025.

7.1

Chiarimenti validi per entrambe le imposte sostitutive

Le due imposte sostitutive:

  • non si applicano se al rapporto di lavoro non sia stato applicato un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL);
  • si applica sull’intero ammontare dell’incremento contrattuale o dell’indennità o maggiorazione per i lavoratori che fruiscono del regime agevolato degli impatriati, docenti o ricercatori (in caso di rinuncia all’imposta sostitutiva, le somme concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta prevista dalla norma agevolativa).

7.2

Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali

L’imposta sostitutiva può applicarsi:

  • all’indennità di cassa;
  • agli incrementi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, delle festività soppresse e dei permessi (come i ROL), alla gratifica feriale prevista dal CCNL e al trattamento aggiuntivo per la festività soppressa del 4 novembre;
  • nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano il superminimo riconosciuto sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.

7.3

Imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità

L’imposta sostitutiva può applicarsi:

  • alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente;
  • per i lavoratori in part-time verticale, solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti (l’imposta non si applica nel caso in cui il lavoratore svolge lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche);
  • all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo;
  • all’indennità di reperibilità e all’indennità di pernottamento.

8

premi di risultato - applicazione dell’imposta sostitutiva fino a 5.000,00 euro per gli anni 2026 e 2027 - Applicabilità del limite al premio erogato in forma di benefit aziendale

Con la ris. 9.6.2026 n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità apportate dall’art. 1 co. 9 della L. 199/2025 alla detassazione dei premi di risultato disciplinata dall’art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015.

8.1

Novità della L. 199/2025 sull’aliquota e importo massimo agevolabile

L’art. 1 co. 8 e 9 della L. 199/2025 ha:

  • previsto la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva all’1% e l’incremento del limite massimo agevolabile a 5.000,00 euro per gli anni 2026 e 2027;
  • limitato al solo 2025 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (riduzione prevista dall’art. 1 co. 385 della L. 207/2024 inizialmente per il triennio 2025-2027).

8.2

Applicabilità del nuovo limite al premio convertito in benefit

Sono stati sollevati dubbi interpretativi circa l’applicabilità del nuovo limite di 5.000,00 euro in caso di opzione, da parte del lavoratore, per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale (la possibilità di conversione del premio in benefit è prevista dall’art. 1 co. 184 della L. 208/2015).

In particolare, il dubbio riguarda il mancato riferimento proprio al co. 184 dell’art. 1 della L. 208/2015 da parte dell’art. 1 co. 9 della L. 199/2025. Il citato co. 9, nel modificare temporaneamente per il 2026 e 2027 l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo ammesso al regime di tassazione sostitutiva, cita infatti esclusivamente il co. 182.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che il co. 184, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i co. 182 ss. Pertanto, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, l’Agenzia ha ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trovi applicazione il nuovo limite di 5.000,00 euro previsto dalla L. 199/2025.

9

Qualifica di “frontaliere” ai fini dell’Accordo Italia-svizzera del 23.12.2020 - chiarimenti

Con la risposta a interpello 22.6.2026 n. 126, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020 al fine di qualificare un lavoratore dipendente come “frontaliere”.

9.1

Requisiti previsti dall’accordo Italia-svizzera

Ai sensi dell’art. 2 lett. b) del citato Accordo, l’espressione “lavoratore frontaliere” designa un residente di uno Stato contraente che:

  • è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
  • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  • ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

9.2

Irrilevanza della localizzazione della sede legale del datore di lavoro

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini della qualifica di “frontaliere”, come definito dal suddetto Accordo Italia-Svizzera, non rileva la circostanza che la sede legale del datore di lavoro sia localizzata al di fuori dell’“area di frontiera”, a condizione che il datore stesso sia residente nell’altro Stato; ciò nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 lett. b) dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente, per quanto riguarda l’Italia, in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.

10

Certificazioni Uniche - Compensi corrisposti ai PRODUTTORI assicurativi DI QUARTO GRUPPO in regime forfettario - Permanenza dell’obbligo di rilascio e di trasmissione

Con la risposta a interpello 22.6.2026 n. 127, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai Produttori di quarto gruppo, i quali applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 e svolgono operazioni esenti dall’IVA, permane l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica al percettore e di trasmetterla in via telematica all’Agenzia stessa, in quanto non può trovare applicazione l’esonero di cui all’art. 4 co. 6-septies del DPR 322/98.

10.1

Esonero dalla Certificazione Unica dal periodo d’imposta 2024

L’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), inserendo il co. 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/98, ha stabilito che i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Tali esoneri si applicano a partire dalle Certificazioni Uniche 2025, relative ai compensi corrisposti nel 2024.

10.2

Esonero dalla fatturazione elettronica e dalla certificazione dei corrispettivi

In relazione ai Produttori di quarto gruppo, ossia quei professionisti del settore assicurativo che non hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia, né di acquisire un determinato minimo di produzione, le prestazioni rese nell’ambito dell’attività di intermediazione assicurativa rientrano tra le operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 9 del DPR 633/72, per le quali il successivo art. 22 co. 1 n. 6 dispone che l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo che venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, i soggetti in esame, che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, per effetto di quanto stabilito dal DM 10.5.2019.

10.3

Rapporto tra esonero dalla Certificazione Unica e fatturazione elettronica

L’esonero dalla Certificazione Unica introdotto dal DLgs. 1/2024 è giustificato dal fatto che, dall’1.1.2024, tutti i contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio (diversi da quelli tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria) sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico e l’Agenzia delle Entrate può quindi ricavare da esse le relative informazioni reddituali (cfr. circ. 11.4.2024 n. 8, § 3.1).

Pertanto, come affermato nella risposta a interpello 127/2026:

  • in assenza di fatturazione elettronica e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non è applicabile l’esonero dalla Certificazione Unica, in quanto viene meno la possibilità di acquisire i dati reddituali relativi alle prestazioni svolte;
  • i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai Produttori di quarto gruppo in regime forfettario, i quali svolgono operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 9 del DPR 633/72, devono quindi continuare ad assolvere gli obblighi relativi al rilascio e all’invio delle Certificazioni Uniche, sia per l’anno d’imposta 2024 che per gli anni successivi.

10.4

Modalità di compilazione delle Certificazioni Uniche

Con riferimento alla compilazione della Certificazione Unica 2025 in relazione ai compensi corrisposti ai suddetti Produttori di quarto gruppo nel 2024, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretta l’esposizione degli stessi al punto 7 della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, con l’indicazione al punto 6 del codice 25, anche se istituito per indicare indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto corrisposte ai soggetti in regime forfettario, che non richiedono il rilascio della fattura elettronica, come ad esempio le indennità di maternità.

In relazione alle Certificazioni Uniche 2026 relative ai compensi corrisposti nel 2025, invece, occorre utilizzare il nuovo codice 24, istituito per attestare la corresponsione di compensi non soggetti a ritenuta d’acconto ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in regime forfettario, nei cui confronti non può trovare applicazione il citato co. 6-septies, come chiarito dalla precedente risposta a interpello 13.5.2025 n. 132.

10.5

Invio tardivo o correttivo delle Certificazioni Uniche 2025 e 2026

In considerazione dell’obiettiva incertezza interpretativa e del fatto che i termini sono ormai scaduti, in attuazione dell’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), l’Agenzia delle Entrate ha previsto la disapplicazione delle sanzioni nel caso di:

  • invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d’imposta 2024 (CU 2025) e al periodo d’imposta 2025 (CU 2026);
  • ovvero invio di Certificazioni Uniche 2025 o 2026 a rettifica di quelle già inviate, laddove destinate a fornire i dati sopra indicati.

11

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni - Trasformazione da associazione professionale a Società tra professionisti - Neutralità fiscale

Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123, applicando il principio di neutralità fiscale sancito dall’art. 177-bis del TUIR, il valore delle quote di uno studio associato, rideterminato ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, può essere assunto come nuovo costo fiscalmente riconosciuto dai soci anche a seguito della trasformazione in società tra professionisti (STP).

11.1

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Il regime opzionale previsto dall’art. 5 della L. 448/2001 consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto di una partecipazione detenuta al 1° gennaio, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre del medesimo anno.

Con riferimento alle partecipazioni, si ricorda che l’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% ha efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

L’ambito di applicazione dell’agevolazione è quello indicato dall’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR e, pertanto, riguarda i redditi diversi, cioè quelli derivanti dalla “cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73”.

Infatti, per effetto della modifica apportata alla norma dal DL 84/2025 convertito, rientrano tra i redditi diversi anche le plusvalenze/minusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di quote detenute in associazioni professionali.

11.2

Neutralità fiscale del passaggio da associazione professionale a società tra professionisti

L’art. 177-bis del TUIR (rubricato “Operazioni straordinarie e attività professionali”) è stato introdotto in attuazione dell’art. 5 co. 1 lett. f) n. 2.4 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), con l’obiettivo di estendere il principio della “neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”.

Pertanto, il principio della neutralità fiscale si applica anche alle trasformazioni che comportano il passaggio dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo a reddito di impresa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che transitano da un regime all’altro.

Per ragioni di ordine logico-sistematico, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123 precisa che “il principio di «neutralità fiscale» previsto sui beni di primo grado si estende anche al costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci della STP, le quali, a seguito della trasformazione, conserveranno il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute nella trasformanda associazione professionale”.

Ne consegue che i soci della STP (già membri dell’associazione professionale) possono tenere conto della rideterminazione del costo fiscale della quota, ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, con riferimento all’1.1.2026 anche se tale data è anteriore alla trasformazione.

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aggiornamento catastale in seguito ad interventi “edilizi” - presupposti

Con la ris. 5.6.2026 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni in merito agli obblighi di aggiornamento catastale che sussistono in capo agli intestatari catastali (proprietari o titolari di diritti reali di godimento), in relazione agli immobili oggetto di interventi “edilizi”.

12.1

Validità dei chiarimenti per tutti gli interventi “edilizi”

La ris. Agenzia delle Entrate 21/2026 precisa che la portata applicativa dei chiarimenti ivi recati sugli obblighi di aggiornamento catastale sono validi per tutti gli interventi “edilizi”.

Infatti, come per gli immobili oggetto di interventi superbonus, anche per i fabbricati interessati da interventi agevolati con altre detrazioni “edilizie” o non agevolati con alcuna detrazione sono previsti gli stessi obblighi di aggiornamento catastale (se ne ricorrono i presupposti), così come uguali sono i criteri di classamento e di conseguente determinazione della rendita catastale degli immobili oggetto di intervento.

12.2

presupposti dell’obbligo di aggiornamento catastale

Secondo la ris. 21/2026, l’obbligo di aggiornamento catastale, ai sensi degli artt. 17 e 20 del RDL 652/39:

    • sorge senz’altro se, a seguito degli interventi edilizi, per l’unità immobiliare si verifica la variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché della conformazione e della sagoma;
    • al di fuori delle predette circostanze, può comunque sorgere l’obbligo di aggiornamento catastale per gli interventi che determinano un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla capacità reddituale dello stesso (come, ad esempio, per gli interventi di efficientamento energetico sull’involucro dell’edificio o di installazione dell’ascensore).

In particolare, la risoluzione ricorda che, per individuare la categoria, la classe e la consistenza del fabbricato (c.d. “classamento”), occorre comparare le caratteristiche dello stesso con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili, come previsto dagli artt. 8 del RDL 652/39 e 61 del DPR 1142/49.

12.3

incremento della dotazione impiantistica

Alcune precisazioni vengono rese dal documento di prassi in merito agli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica a servizio dell’unità immobiliare. Per verificare se sussiste l’obbligo di aggiornamento catastale con tali interventi, occorre confrontare il valore catastale ante intervento con quello che l’unità immobiliare assumerebbe dopo l’intervento (da determinare secondo le indicazioni tecniche riportate nel documento di prassi).

Dunque, in caso di interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, occorre rideterminare il classamento e la rendita catastale se detti interventi comportano un incremento della redditività apprezzabile nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale.

In presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, per l’Agenzia delle Entrate resta comunque ferma la necessità di una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività.

12.4

contenuto della dichiarazione di aggiornamento catastale

La ris. Agenzia delle Entrate 21/2026 fornisce alcune indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte mediante la procedura informatica DOCFA ex DM 701/94, inerenti agli interventi “edilizi”.

In particolare, nella relazione tecnica relativa alla dichiarazione di aggiornamento catastale occorre riportare in modo esaustivo:

  • la descrizione degli interventi “edilizi” eseguiti;
  • l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche significative (ad esempio, la potenza nominale degli impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo).

13

fusione tra due società rappresentanti di distinti gruppi IVA - ingresso nel gruppo IVA dell’incorporante - termini di efficacia

Con la risposta a interpello 25.6.2026 n. 128, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la particolare operazione in cui la rappresentante di un Gruppo IVA (Alfa), nel 2025, acquisiva una partecipazione di controllo nella società Beta, a sua volta rappresentante di un altro Gruppo IVA, con successiva fusione per incorporazione della seconda nella prima nel corso del 2026.

Dato che la partecipazione era stata acquisita successivamente all’1.7.2025, Beta e le sue controllate, in base alle regole fissate dagli artt. 70-ter co. 1 e 70-quater co. 5 del DPR 633/72, avrebbero potuto entrare a far parte del Gruppo IVA di Alfa soltanto a decorrere dall’1.1.2027.

Nel caso specifico, tuttavia, ci si chiedeva se la fusione di Beta in Alfa, perfezionatasi il 20.4.2026, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio dello stesso anno, potesse avere l’effetto di anticipare la data di ingresso delle controllate di Beta nel Gruppo IVA di Alfa rispetto al termine ordinario.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, contemperando il principio di prosecuzione dei rapporti che governa le operazioni di fusione (art. 2504-bis c.c.) con le caratteristiche peculiari del Gruppo IVA (consistenti nell’unitarietà del soggetto passivo e nell’inclusione di tutti i soggetti per i quali ricorrano vincoli finanziari, economici e organizzativi), deve ritenersi che l’incorporante subentri ipso iure e senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici dell’incorporata, ivi inclusi i poteri di controllo e le relazioni funzionali e organizzative di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72 (ossia i vincoli “finanziario”, “economico” ed “organizzativo”) che già operavano tra l’incorporata e le proprie controllate.

Ne deriva, nel caso specifico, che le controllate di Beta entrano a far parte del Gruppo IVA di Alfa dalla data di efficacia giuridica della fusione, senza che ciò leda le ragioni antielusive che impongono, per la costituzione di un Gruppo IVA, un periodo minimo di controllo.

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regata “America’s Cup - Napoli 2027” - agevolazioni fiscali per enti e persone fisiche - modifiche ed integrazioni

In relazione alla regata “America’s Cup - Napoli 2027”, con i co. 4-novies e 4-decies dell’art. 8 del DL 27.3.2026 n. 38, conv. L. 22.5.2026 n. 88, sono state previste agevolazioni fiscali, sia per gli enti che per le persone fisiche.

Con l’art. 3 del DL 26.6.2026 n. 108:

  • è stata modificata la disciplina di tali agevolazioni;
  • è stato introdotto uno specifico rimborso IVA per i non residenti.

14.1

Esenzione IRES e IRAP per le persone giuridiche e le stabili organizzazioni

In considerazione dell’avvio della trentottesima edizione della “America’s Cup - Napoli 2027”, che ha avuto luogo a Cagliari dal 21 al 24.5.2026, è stata prevista l’esenzione IRES e IRAP per le persone giuridiche:

  • aventi sede legale in Italia;
  • costituite dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti (per effetto delle modifiche apportate dal DL 108/2026, non è più necessario che la costituzione avvenga nel 2026);
  • per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra l’1.1.2026 e il 31.12.2027;
  • a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all’evento.

In relazione a tali attività il DL 108/2026 ha stabilito che debba essere tenuta un’apposita contabilità separata.

Esenzione per le stabili organizzazioni

Le suddette disposizioni si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia, in occasione dell’evento, dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 108/2026, non è più necessario che l’istituzione della stabile organizzazione in Italia avvenga nel 2026.

14.2

Esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente e autonomo

In relazione alla regata “America’s Cup” sono state previste anche esenzioni ai fini IRPEF.

Lavoratori non residenti in Italia

I redditi di lavoro dipendente, i redditi ad essi assimilati e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti in Italia per le prestazioni rese all’ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della “America’s Cup - Napoli 2027” e direttamente correlate alla loro partecipazione all’evento, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute a titolo di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive.

Pertanto, l’esenzione spetta a prescindere dalla presentazione della documentazione che sarebbe invece richiesta per l’accesso all’esenzione convenzionale.

Lavoratori residenti in Italia

I redditi di lavoro dipendente, i redditi ad essi assimilati e i redditi di lavoro autonomo, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35% del loro ammontare.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 108/2026, la suddetta agevolazione è applicabile anche ai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Il beneficio in esame non è invece cumulabile con:

  • l’agevolazione relativa ai lavoratori impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023 e art. 16 del DLgs. 147/2015);
  • gli incentivi per docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010);
  • l’imposizione sostitutiva per i neo-residenti (art. 24-bis del TUIR);
  • l’imposizione sostitutiva per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o in Comuni terremotati (art. 24-ter del TUIR).

14.3

rimborsi IVA per i soggetti extra-ue

In relazione ai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE, anche in assenza di reciprocità, viene prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia per acquisti e importazioni di beni e servizi necessari per realizzare operazioni direttamente inerenti alla trentottesima edizione della “America’s Cup - Napoli 2027”.

15

SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - ESTENSIONE ALLE CRIPTO-ATTIVITà DAL 2026

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2026 n. 186865 ha dettato ulteriori norme attuative della direttiva 2023/2226/UE (DAC 8).

La direttiva estende le procedure di scambio automatico ai dati delle cripto-attività, in ragione della larga diffusione di tali strumenti su scala mondiale e dei rischi di un loro utilizzo improprio nel contesto del riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo.

15.1

AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate i service provider in cripto-attività individuati dall’art. 7 del DLgs. 194/2025, e tra questi in primo luogo i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi in Italia.

Analoghi obblighi sono previsti negli altri Stati (trattasi degli Stati dell’Unione europea e di alcuni Stati terzi che hanno aderito ad un sistema di scambio di dati su base mondiale), e avranno ad oggetto i dati delle cripto-attività detenute presso exchange esteri da contribuenti residenti in Italia.

15.2

DATI OGGETTO DI SCAMBIO

Oltre ai dati dell’intermediario che trasmette le informazioni, sono oggetto di inoltro all’Agenzia delle Entrate i dati anagrafici dell’investitore, il nome completo delle cripto-attività detenute, i dati degli acquisti e delle cessioni di cripto-attività contro valute fiat (euro, dollaro, ecc.) o contro altre cripto-attività, ecc.

15.3

Termini per la trasmissione all’agenzia delle entrate e per lo scambio automatico

Il primo anno in cui è operativo il “monitoraggio” dei dati delle cripto-attività è il 2026.

Gli intermediari comunicano all’Agenzia delle Entrate le informazioni rilevanti per il periodo oggetto di comunicazione (rappresentato dall’anno solare) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione stessa: per il 2026, le informazioni verranno quindi comunicate entro il 30.6.2027.

L’Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati delle cripto-attività detenute presso exchange italiani alle altre Amministrazioni interessate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; il primo scambio avverrà quindi entro il 30.9.2027 in relazione ai dati del 2026 (entro la medesima data l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati dalle altre Amministrazioni).

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