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Tasse e fisco: novità giugno 2026

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022 - prospetto “aiuti di stato” - comunicazioni di irregolarità
  2. credito d’imposta per il gasolio utilizzato dagli autotrasportatori
  3. credito d’imposta per i carburanti utilizzati dalle imprese ittiche
  4. credito d’imposta per i fertilizzanti agricoli
  5. soggetti che percepiscono contributi pubblici significativi - controlli - Provvedimento attuativo
  6. Fatture elettroniche emesse dal debitore iscritto a ruolo - Utilizzo strumentale al pignoramento presso terzi
  7. Credito d’imposta AGGIUNTIVO PER INVESTIMENTI DEl 2025 NELLA zes unica per il MEZZOGIORNO - utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo
  8. esonero contributivo per le assunzioni nella zes unica per il mezzogiorno (c.d. “Bonus zes 2026”) - Istruzioni dell’INPS
  9. esonero contributivo per l’assunzione di giovani (c.d. “Bonus giovani 2026”) - Istruzioni dell’INPS
  10. esonero contributivo per l’assunzione di donne (c.d. “Bonus donne 2026”) - Istruzioni dell’INPS
  11. DEBITI NEI CONFRONTI DI INPS e INAIL - pagamento rateale - NUOVA DIsciPLINA - ISTRUZIONI OPERATIVE
  12. CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2026 - CHIARIMENTI
  13. TERRITORI COLPITI DAL “CICLONE HARRY” - Indennità una tantum per i lavoratori autonomi - istruzioni dell’INps
  14. Enti del terzo settore esercenti attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale - iscrizione al registro imprese - chiarimenti
  15. Banche - Versamento del contributo straordinario per l’affrancamento della riserva per l’imposta sugli extra-profitti - Utilizzo in compensazione dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari
  16. cessioni intracomunitarie “a catena” - acquisti nel territorio italiano - rilevanza ai fini Iva
  17. SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DELLE LISTE degli Stati partecipanti

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1

dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022 - prospetto “aiuti di stato” - comunicazioni di irregolarità

Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.5.2026 n. 143075, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione, nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura), degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014.

1.1

contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni in esame contengono:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta;
  • la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2022;
  • i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022, per i quali non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA, per erroneità o non coerenza con la relativa disciplina agevolativa;
  • le modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.

1.2

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

La comunicazione in esame è trasmessa dall’Agenzia delle Entrate al domicilio digitale dei singoli contribuenti.

La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”.

1.3

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

  • richiedere informazioni;
  • ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

1.4

regolarizzazione dell’anomalia

In merito alle modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia, sono previste diverse ipotesi.

Posto che il codice residuale “999” nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, per le prossime dichiarazioni occorre verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con il codice “999”;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice “999” con lo specifico codice aiuto, con conseguente iscrizione nei Registri.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Ravvedimento operoso

Per le violazioni commesse che possono essere regolarizzate con la presentazione di una dichiarazione integrativa sono dovute le sanzioni, in relazione alle quali è possibile beneficiare di una riduzione applicando il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal DLgs. 14.6.2024 n. 87 (trattandosi di violazioni commesse prima dell’1.9.2024).

2

credito d’imposta per il gasolio utilizzato dagli autotrasportatori

L’art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, come modificato dall’art. 2 co. 1 del DL 22.5.2026 n. 89, ha previsto un credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dalle imprese esercenti attività di trasporto merci, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Provvedimento attuativo

Il credito d’imposta è attribuito alle condizioni e con le modalità che saranno definite da un successivo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2.1

soggetti beneficiari

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95 (quindi sia per conto di terzi che per conto proprio).

2.2

misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
  • è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2026.

2.3

modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • entro il 31.12.2026.

Il credito d’imposta in esame non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).

2.4

irrilevanza fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

2.5

cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

2.6

aiuti di stato

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3

credito d’imposta per i carburanti utilizzati dalle imprese ittiche

L’art. 4 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, riconosce un credito d’imposta alle imprese esercenti l’attività di pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio della predetta attività, derivanti dalle recenti crisi internazionali.

Provvedimento attuativo

Il credito d’imposta è attribuito alle condizioni e con le modalità che saranno definite da un successivo decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

3.1

misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA;
  • nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

3.2

modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • entro il 31.12.2026.

Il credito d’imposta in esame non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).

3.3

irrilevanza fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

3.4

cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

3.5

aiuti di stato

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4

credito d’imposta per i fertilizzanti agricoli

L’art. 2 co. 3 - 6 del DL 22.5.2026 n. 89 ha previsto il riconoscimento alle imprese agricole di un credito d’imposta al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali.

Provvedimento attuativo

Il credito d’imposta è attribuito alle condizioni e con le modalità che saranno definite da un successivo decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

4.1

misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al 30% della spesa effettuata per l’acquisto dei suddetti fertilizzanti, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA;
  • nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2026.

4.2

modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • entro il 31.12.2026.

Il credito d’imposta in esame non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
  • al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).

4.3

irrilevanza fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

4.4

cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

4.5

aiuti di stato

Il credito d’imposta per i fertilizzanti agricoli è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29.4.2026, recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente”.

5

soggetti che percepiscono contributi pubblici significativi - controlli - Provvedimento attuativo

Con il DPCM 26.3.2026 n. 84, pubblicato sulla G.U. 20.5.2026 n. 115, è stata data attuazione alle disposizioni della legge di bilancio 2025 che hanno introdotto obblighi di verifica e di relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in capo agli organi di controllo di società ed enti che percepiscano contributi di entità significativa a carico dello Stato (art. 1 co. 857 e 858 della L. 207/2024).

In particolare, il DPCM contiene disposizioni riguardanti:

  • la definizione di “contributi pubblici significativi” ai fini della disciplina in questione;
  • la nomina dell’organo di controllo;
  • le attività richieste e i relativi termini;
  • le sanzioni in caso di inosservanza delle nuove disposizioni.

5.1

definizione di contributi pubblici di entità significativa

Sono definiti contributi di entità significativa, rilevanti ai fini della disciplina in esame, quelli:

  • erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse direttamente possedute in misura maggioritaria (escluse le società quotate ai sensi del DLgs. 175/2016 e le loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali;
  • destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;
  • di importo superiore a un milione di euro annui o, se di importo fino ad un milione di euro, pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario (considerando i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta).

Il requisito della destinazione e quello relativo all’importo devono sussistere cumulativamente.

Decorrenza

Sotto il profilo temporale, ai fini della disciplina in questione, occorre considerare i contributi percepiti a partire dall’1.1.2025, ferma la possibilità di rinunciarvi.

Esclusioni

Sono espressamente esclusi dal novero dei contributi rilevanti ai fini in esame quelli:

  • destinati a una generalità di soggetti;
  • aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
  • concessi sotto forma di credito d’imposta;
  • erogati alle società quotate di cui al DLgs. 175/2016 o alle loro controllate, agli enti del Terzo settore (ETS), alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti riconosciuti delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato.

5.2

nomina dell’organo di controllo

L’art. 1 co. 857 della L. 207/2024 dispone che, nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, sono tenuti a:

  • effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;
  • inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

È stata introdotta, quindi, una circostanza che rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo.

Le società, enti, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici significativi, ove non ne siano già provvisti, dovranno quindi nominare un organo di controllo (anche in forma monocratica) ai fini del rispetto dei suddetti obblighi (art. 2 co. 2 del DPCM 84/2026).

Non è chiaro, tuttavia, se nel caso della srl possa essere sufficiente, ai fini della disciplina in questione, la nomina del solo revisore legale.

Permangono, inoltre, incertezze con riguardo al momento in cui dovrebbe essere adempiuto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (ove non sia già presente).

A questo proposito, i primi commentatori hanno evidenziato la possibilità di nomina:

  • in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il contributo significativo è stato o è da considerare ricevuto;
  • entro i 30 giorni successivi all’erogazione del contributo significativo (analogamente a quanto avviene per le srl che acquisiscano la partecipazione di controllo in società obbligate alla revisione).

5.3

attività demandate all’organo di controllo e relativi termini

Gli organi di controllo di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano contributi pubblici significativi sono tenuti a:

  • svolgere apposite attività di verifica volte ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per cui sono stati concessi o abbia dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti;
  • inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati.

La prima applicazione della nuova disciplina appare problematica in considerazione del fatto che la relazione riguardante le verifiche da effettuare con riferimento ai contributi percepiti nel 2025 avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 30.4.2026, ma:

  • il DPCM attuativo è stato pubblicato solo sulla Gazzetta Ufficiale del 20.5.2026;
  • ad oggi mancano le indicazioni sulle modalità per la trasmissione della relazione in via telematica, nonché le ulteriori disposizioni applicative ed operative del DPCM, che dovranno essere stabilite con un ulteriore atto del MEF, da emanare entro l’inizio del mese di settembre 2026.

In caso di contributi significativi percepiti nel 2025, quindi, appaiono ipotizzabili due soluzioni:

  • l’invio della relazione non appena possibile (e, quindi, quanto meno, dopo l’emanazione dell’atto del MEF recante le indicazioni sulle modalità di trasmissione della relazione stessa);
  • l’invio di un’unica relazione, riferita sia ai contributi significativi percepiti nel 2025 che a quelli percepiti nel 2026 (sempre che la percezione di tali contributi si verifichi anche nel 2026), entro la prossima scadenza del 30.4.2027.

5.4

sanzioni

Il mancato invio della relazione, così come la comunicazione di mancata esecuzione del progetto (o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso), sono valutate per l’eventuale ammissione all’erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità (art. 2 co. 3 del DPCM 84/2026).

In ogni caso, appare possibile ritenere che, in sede di eventuali valutazioni ai fini della concessione di ulteriori contributi pubblici, occorrerà tenere in considerazione le oggettive difficoltà di applicazione della nuova disciplina nella sua prima fase.

6

Fatture elettroniche emesse dal debitore iscritto a ruolo - Utilizzo strumentale al pignoramento presso terzi

Con il provv. 22.5.2026 n. 153611, l’Agenzia delle Entrate ha attuato le disposizioni contenute nell’art. 1 co. 5-bis lett. b-ter) del DLgs. 127/2015 in materia di scambio di dati derivanti dalla fatturazione elettronica, scambio strumentale a rendere più efficiente il pignoramento presso terzi.

6.1

Quadro normativo

L’art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015 attribuisce all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la facoltà di utilizzare, per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, i file delle fatture elettroniche acquisiti, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.

L’art. 1 co. 117 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), introducendo la nuova lett. b-ter), ha attribuito le medesime facoltà anche all’Agenzia delle Entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei 6 mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi.

6.2

Modalità di messa a disposizione dei dati

La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della

Riscossione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Modalità nella prima fase di avvio

Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati:

  • la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC;
  • le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso.

L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.

Modalità a regime

Per la soluzione a regime, verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati.

6.3

pignoramento presso terzi

Tramite questo scambio di informazioni, l’agente della riscossione potrà celermente conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei 6 mesi precedenti verso uno stesso soggetto.

Per “terzi pignorabili” si intendono infatti i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura elettronica.

Sarà così possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi, nella forma semplificata prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.

La procedura prevede la possibilità per l’agente della riscossione di sostituire la citazione in giudizio del terzo con l’ordine al medesimo di pagare direttamente nelle sue mani, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  • le somme il cui diritto alla percezione sia già maturato, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento;
  • le restanti somme alle rispettive scadenze.

Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, l’Agente della Riscossione cita in giudizio il terzo creditore e il debitore nei modi ordinari.

7

Credito d’imposta AGGIUNTIVO PER INVESTIMENTI DEl 2025 NELLA zes unica per il MEZZOGIORNO - utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo

Con la ris. 15.5.2026 n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno aggiuntivo per il 2025, previsto dall’art. 1 co. 448 - 452 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

7.1

Condizioni per la spettanza del credito d’imposta AGGIUNTIVO

L’ulteriore credito d’imposta, pari al 14,6189%, è riconosciuto alle imprese che:

  • hanno validamente presentato, nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, effettuati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023 e dell’art. 1 co. 488 della L. 207/2024;
  • non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024;
  • hanno presentato un’apposita comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 15.4.2026 al 15.5.2026, ai sensi del relativo provv. 16.2.2026 n. 56564.

Il credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% va ad aggiungersi al credito d’imposta riconosciuto nella misura del 60,3811% ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570046, per un totale quindi del 75%.

7.2

modalità e termini di utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo

Il credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • dal 26.5.2026 al 31.12.2026, comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione di cui al citato provv. 56564/2026, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Codice tributo

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta aggiuntivo in esame occorre indicare nel modello F24 il codice tributo “7041”, denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica - articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2026 n. 18.

7.3

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo “7041” va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

8

esonero contributivo per le assunzioni nella zes unica per il mezzogiorno (c.d. “Bonus zes 2026”) - Istruzioni dell’INPS

Con la circ. 14.5.2026 n. 56, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’esonero contributivo per le assunzioni nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 3 del DL 30.4.2026 n. 62 (c.d. “bonus ZES 2026”).

8.1

SOGGETTI DESTINATARI

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dall’1.1.2026 al 31.12.2026:

  • assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria);
  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

L’assunzione incentivata deve essere effettuata a tempo indeterminato e deve riguardare lavoratori che, congiuntamente:

  • hanno compiuto 35 anni di età;
  • sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L’incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici, apprendisti e dirigenti.

8.2

MISURA E REQUISITI RICHIESTI

L’incentivo:

  • consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL);
  • può essere riconosciuto per un massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’INPS ha chiarito che:

  • ai fini del riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle Regioni della ZES unica, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro;
  • per quanto riguarda invece il limite dimensionale dei 10 dipendenti, tale requisito deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, non assumendo rilevanza per la spettanza dell’esonero contributivo le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato;
  • in merito ai rapporti di lavoro incentivabili, l’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine già in essere, oppure in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente;
  • l’agevolazione in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (ad esempio, la “Decontribuzione Sud”, l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili e quello all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI).

8.3

Condizioni

L’accesso all’incentivo è subordinato alla presenza di precise condizioni, tra cui quelle relative:

  • all’incremento occupazionale netto;
  • all’assenza di licenziamenti individuali e collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nei 6 mesi successivi (del medesimo lavoratore assunto o di uno con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva);
  • al rispetto del c.d. “salario giusto” ai sensi dell’art. 7 dello stesso DL 62/2026, del regolamento UE 651/2014, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015 e di quanto previsto dall’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006;
  • alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL (in questo caso l’obbligo scatterà una volta pubblicato il relativo decreto attuativo).

8.4

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, tramite il modulo di istanza on line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus ZES 2026”.

9

esonero contributivo per l’assunzione di giovani (c.d. “Bonus giovani 2026”) - Istruzioni dell’INPS

Con la circ. 14.5.2026 n. 55, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’esonero contributivo per l’assunzione di giovani, di cui all’art. 2 del DL 30.4.2026 n. 62 (c.d. “bonus giovani 2026”).

9.1

Ambito applicativo

I lavoratori da assumere devono non aver compiuto i 35 anni di età e risultare, alternativamente:

  • privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (l’incentivo ha una durata massima di 24 mesi);
  • privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’art. 2 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651 (l’incentivo ha una durata massima di 24 mesi);
  • appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’art. 2 del suddetto regolamento UE 651/2014 (l’incentivo ha una durata massima di 12 mesi).

L’incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici, apprendisti e dirigenti.

9.2

Assetto e misura dell’incentivo

Il bonus giovani 2026 consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dall’1.1.2026 al 31.12.2026.

L’esonero contributivo è riconoscibile nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro su base mensile, che viene incrementato a 650,00 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

9.3

Condizioni

L’accesso all’incentivo è subordinato alla presenza di precise condizioni, tra cui quelle relative:

  • all’incremento occupazionale netto;
  • all’assenza di licenziamenti individuali e collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nei 6 mesi successivi (del medesimo lavoratore assunto o di uno con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva);
  • al rispetto del c.d. “salario giusto” ai sensi dell’art. 7 dello stesso DL 62/2026, del regolamento UE 651/2014, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015 e di quanto previsto dall’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006;
  • alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL (in questo caso l’obbligo scatterà una volta pubblicato il relativo decreto attuativo).

9.4

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus giovani 2026”.

10

esonero contributivo per l’assunzione di donne (c.d. “Bonus donne 2026”) - Istruzioni dell’INPS

Con la circ. 14.5.2026 n. 57, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’esonero contributivo per l’assunzione di donne, di cui all’art. 1 del DL 30.4.2026 n. 62 (c.d. “bonus donne 2026”).

10.1

Ambito applicativo

L’assunzione deve riguardare donne che, alternativamente, alla data dell’assunzione:

  • siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (l’incentivo ha una durata massima di 24 mesi);
  • siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartengano a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’art. 2 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651 (l’incentivo ha una durata massima di 24 mesi);
  • appartengano a una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del suddetto regolamento UE 651/2014 (la durata massima dell’incentivo è di 12 mesi).

L’incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratrici domestiche e apprendiste.

10.2

Assetto e misura dell’incentivo

Il bonus donne 2026 consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dall’1.1.2026 al 31.12.2026.

L’esonero contributivo è riconoscibile nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile, che viene incrementato a 800,00 euro qualora la lavoratrice sia residente nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).

10.3

Condizioni

L’accesso all’incentivo è subordinato alla presenza di precise condizioni, tra cui quelle relative:

  • all’incremento occupazionale netto;
  • all’assenza di licenziamenti individuali e collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nei 6 mesi successivi (della medesima lavoratrice assunta o di un lavoratore con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva);
  • al rispetto del c.d. “salario giusto” ai sensi dell’art. 7 dello stesso DL 62/2026, del regolamento UE 651/2014, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015 e di quanto previsto dall’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006;
  • alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL (in questo caso l’obbligo scatterà una volta pubblicato il relativo decreto attuativo).

10.4

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus donne 2026”.

11

DEBITI NEI CONFRONTI DI INPS e INAIL - pagamento rateale - NUOVA DIsciPLINA - ISTRUZIONI OPERATIVE

Con la circ. INPS 21.5.2026 n. 60 e la circ. INAIL 8.5.2026 n. 19, sono state fornite le istruzioni operative in relazione alla nuova disciplina del pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, a seguito della riforma operata con la L. 13.12.2024 n. 203.

11.1

Quadro normativo

L’art. 23 della L. 13.12.2024 n. 203 ha introdotto il co. 11-bis all’art. 2 del DL 9.10.89 n. 338, che prevede la possibilità per l’INPS e l’INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto dal Ministro del Lavoro e secondo i requisiti, i criteri e le modalità disciplinati dal Consiglio di Amministrazione di ciascuno dei predetti enti.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 24.10.2025, con il quale sono state individuate due tipologie di rateazione, aventi entrambe quale unico presupposto la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal debitore:

  • per importi fino a 500.000,00 euro, può essere accordato un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
  • per importi pari o superiori a 500.001,00 euro, è possibile accedere a un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.

In presenza di un piano di dilazione in corso gli Istituti possono concedere una seconda dilazione.

11.2

istruzioni operative dell’inps

Con la circ. 21.5.2026 n. 60, l’INPS ha diffuso le istruzioni operative relative alla disciplina di cui all’art. 23 della L. 203/2024, illustrando il contenuto del “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 25.2.2026 n. 20.

Ambito applicativo e disciplina

La dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti contributivi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali, alla data di presentazione della domanda di dilazione, non è stato ancora formato l’avviso di addebito di cui all’art. 30 del DL 78/2010.

La nuova disciplina si applica alle domande di dilazione:

  • presentate a partire dal 21.5.2026 (data di pubblicazione della circ. 60/2026);
  • presentate a partire dal 12.1.2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024) e ancora pendenti alla suddetta data del 21.5.2026, per le quali il debitore può chiedere la rideterminazione del numero delle rate (ex art. 3 co. 2 del DM 24.10.2025).

In tale ultima ipotesi, il debitore deve produrre un’apposita “istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso”, entro il 20.6.2026 (30 giorni dalla data di pubblicazione della circ. 60/2026).

A tal fine, l’istanza deve essere inviata mediante i servizi disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Nella richiesta devono essere specificati:

  • la data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate;
  • il nuovo numero di rate in cui rideterminare il piano;
  • le Gestioni coinvolte.

Presentazione della domanda e definizione del procedimento

La domanda di dilazione deve essere presentata dal debitore, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, mediante i servizi presenti nel “Cassetto previdenziale del Contribuente”, accedendo dal portale dell’istituto.

La domanda, al cui interno deve essere indicato il numero di rate richieste, deve comprendere tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS e riportando in dettaglio i relativi importi.

Il debitore è tenuto a riconoscere esplicitamente e incondizionatamente il credito dell’INPS per contributi e accessori di legge, impegnandosi a rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso.

La domanda di dilazione, al termine dell’istruttoria, è definita con provvedimento motivato di accoglimento o di reiezione.

In caso di accoglimento, il provvedimento, con il piano di ammortamento che ne costituisce parte integrante, si perfeziona mediante il pagamento, da parte del debitore, della prima rata accordata relativamente a tutte le posizioni contributive riconducibili al proprio codice fiscale, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla data di emissione del piano di ammortamento.

Il mancato o parziale pagamento della prima rata entro il termine indicato comporta l’annullamento del provvedimento di accoglimento.

Revoca della dilazione

La dilazione è revocata:

  • in caso di omesso o parziale pagamento di 3 rate mensili successive alla prima, anche non consecutive;
  • laddove, decorso il termine di 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento, risulti ancora omesso o parzialmente versato un numero di rate inferiore a 3.

11.3

ISTRUZIONI OPERATIVE dell’INAIL

Con la circ. 8.5.2026 n. 19, l’INAIL ha diffuso le proprie istruzioni operative per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 23 della L. 203/2024, alla luce della delibera del Consiglio di amministrazione 15.1.2026 n. 2, come modificata dalla delibera 30.4.2026 n. 57.

Ambito applicativo e disciplina

La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione purché non iscritti a ruolo, sia scaduti sia correnti.

Per la presentazione della domanda, è possibile presentare istanza, anche per mezzo di un intermediario autorizzato, utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione”, disponibile sul sito www.inail.it.

Entro il 7.6.2026 (30 giorni dalla data di pubblicazione della circ. 19/2026), per le istanze di rateazione presentate nel periodo intercorrente tra il 12.1.2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024) e l’8.5.2026 (data di pubblicazione della circ. 19/2026), i debitori possono chiedere la rideterminazione del numero delle rate precedentemente accordate (ex art. 3 co. 2 del DM 24.10.2025).

Presentazione della domanda e definizione del procedimento

Nell’istanza deve essere indicato, in particolare, l’importo da rateizzare e il numero delle rate uguali e consecutive con cui si intende procedere al pagamento del debito, specificando se si fa riferimento a debiti scaduti o correnti.

La singola rata comprensiva di interessi non può essere inferiore a 150,00 euro.

Nell’istanza il debitore deve:

  • riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione;
  • rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L’istanza è definita con provvedimento motivato, di rigetto o di accoglimento. In quest’ultima ipotesi, la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’INAIL, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.

L’omesso o il parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa.

Revoca della dilazione

La dilazione è revocata:

  • in caso di omesso o parziale pagamento di 3 rate, anche non consecutive, successive alla prima;
  • qualora, decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata accordata, risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a 3.

12

CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2026 - CHIARIMENTI

La circ. INPS 27.5.2026 n. 62 ha riepilogato i criteri per la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2026, che serve agli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS per determinare i contributi previdenziali a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026.

12.1

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Indicazioni particolari sono state rese rispetto ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Come regola generale, infatti, l’adesione al CPB comporta la determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali sulla base degli importi concordati. Tuttavia, se il reddito effettivo risulta superiore a quello concordato, è in facoltà del contribuente determinare e versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo.

La scelta del contribuente influenza le modalità di compilazione del quadro. Specifici campi devono essere compilati in caso di opzione per la determinazione dei contributi sulla base del reddito effettivo.

In caso di determinazione dei contributi sul reddito concordato, occorre comprendere nella base imponibile contributiva anche l’eventuale quota di reddito soggetta a imposta sostitutiva CPB (anche nel caso di partecipazioni in società aderenti al concordato).

12.2

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - PROROGA DEI TERMINI

La circ. 62/2026 riepiloga anche i termini di versamento dei contributi previdenziali a saldo per il 2025 e come primo acconto per il 2026, che scadono:

  • il 30.6.2026;
  • oppure il 30.7.2026, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per effetto dell’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89, tuttavia, in favore dei soggetti ISA e dei contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, questi termini sono prorogati:

  • al 20.7.2026;
  • oppure al 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8%.

Possono beneficiare della proroga anche:

  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che svolgono attività con ISA, i quali devono dichiarare redditi “per trasparenza”;
  • i soci di srl artigiane o commerciali che svolgono attività con ISA, anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173).

Il secondo acconto per il 2026 deve essere versato entro il 30.11.2026.

13

TERRITORI COLPITI DAL “CICLONE HARRY” - Indennità una tantum per i lavoratori autonomi - istruzioni dell’INPS

Con la circ. 7.5.2026 n. 53, l’INPS ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di cui all’art. 6 del DL 27.2.2026 n. 25, conv. L. 27.4.2026 n. 59, in relazione ai lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna a partire dal 18.1.2026, in particolare il c.d. “ciclone Harry”.

13.1

Ambito applicativo

L’indennità riguarda collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 18.1.2026, risiedevano o erano domiciliati od operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni delle Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati dal 18.1.2026 (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza) e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dei predetti eventi.

In particolare, rientrano:

  • i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409 c.p.c., iscritti alla Gestione separata INPS, alla Gestione separata INPGI e alla Gestione separata dell’ENPAPI, nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 o le gestioni dell’INPS (sono, inoltre, destinatari dell’indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica);
  • gli artigiani, i commercianti e i lavoratori agricoli autonomi iscritti all’apposita gestione INPS (compresi gli iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori);
  • i pescatori autonomi di cui alla L. 250/58;
  • i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici);
  • i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96;
  • i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la Gestione speciale ex ENPALS.

13.2

Importo dell’indennità

L’indennità:

  • è riconosciuta per il periodo dal 18.1.2026 al 30.4.2026;
  • è pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore è di 3.000,00 euro);
  • non concorre a formare il reddito.

13.3

presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in via telematica all’INPS:

  • entro il 20.6.2026;
  • direttamente, tramite il sito Internet dell’Istituto, oppure può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center;
  • oppure attraverso gli Istituti di patronato.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare il periodo o i periodi in cui l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

I lavoratori possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione, una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

14

Enti del terzo settore esercenti attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale - iscrizione al registro imprese - chiarimenti

Con la nota 15.5.2026 n. 7741, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al rapporto tra l’iscrizione al RUNTS e al Registro delle imprese, per gli enti del Terzo settore (ETS) che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

14.1

DOPPIA ISCRIZIONE AL RUNTS E AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con l’esclusione degli enti aventi la qualifica di impresa sociale, gli altri ETS possono svolgere la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il che comporta una “doppia iscrizione” tanto nel RUNTS quanto nel Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 11 co. 2 del DLgs. 117/2017.

L’iscrizione nel Registro delle imprese dà visibilità della loro natura imprenditoriale, mentre l’iscrizione al RUNTS consente ai terzi di conoscere la loro qualificazione giuridica di ETS.

Tra le diverse tipologie di ETS, ve ne sono alcune che per natura non sono, in via di principio, compatibili con un modello organizzativo imprenditoriale (ad esempio, organizzazioni di volontariato ed enti filantropici).

14.2

Mancata coincidenza della Nozione di impresa ai fini civilistici e fiscali

Nella nota viene precisato che non vi è coincidenza tra la natura imprenditoriale dell’ETS ai fini civilistici e la sua eventuale qualifica fiscale come ente commerciale.

La qualifica fiscale dell’ETS come ente commerciale è delineata dall’art. 79 del DLgs. 117/2017 attraverso due passaggi principali. In primo luogo, occorre verificare se le attività di interesse generale hanno natura commerciale sulla base del superamento dei ricavi sui costi, circostanza che presuppone una gestione tendenzialmente ispirata ad un modello economico. In secondo luogo, occorre verificare se i proventi delle attività di interesse generale commerciali e delle attività diverse risultano superiori alle entrate da attività non commerciali.

Invece, la qualifica di impresa rilevante ai fini civilistici presuppone, oltre al metodo economico, anche un’organizzazione strutturale dei fattori di produzione e un esercizio abituale dell’attività economica, non essendo sufficiente il conseguimento, anche sporadico e limitato a un solo esercizio, di un certo utile.

Il Ministero del Lavoro rileva quindi che l’iscrizione al Registro delle imprese diventa obbligatoria non per tutti gli ETS aventi la qualifica fiscale di ente commerciale in ragione del mero superamento dei limiti “quantitativi” di non commercialità indicati all’art. 79 del DLgs. 117/2017, ma soltanto per quanti, fra essi, integrino altresì i requisiti “qualitativi” di impresa.

15

Banche - Versamento del contributo straordinario per l’affrancamento della riserva per l’imposta sugli extra-profitti - Utilizzo in compensazione dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari

Con la ris. 15.5.2026 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo e stabilito le modalità di compilazione del modello F24 per:

  • il versamento del contributo straordinario per l’affrancamento della riserva relativa all’imposta sugli extra-profitti delle banche;
  • l’utilizzo in compensazione, con il suddetto contributo straordinario, del rimborso dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari.

15.1

Imposta sugli extra-profitti - Presunzione di prioritaria distribuzione della riserva e facoltà di affrancamento

In relazione all’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse delle banche di cui all’art. 26 del DL 10.8.2023 n. 104, conv. L. 9.10.2023 n. 136 (c.d. “imposta straordinaria sugli extra-profitti”), il relativo versamento poteva essere evitato accantonando ad una apposita riserva un importo pari a 2,5 volte l’imposta altrimenti dovuta.

Al riguardo, l’art. 1 co. 68 - 73 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto che, a decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente all’1.1.2028, le eventuali distribuzioni di utili (inclusi gli acconti sui dividendi) o di riserve si presumono in ogni caso effettuate attingendo, ove presente, alla suddetta riserva.

L’effetto pratico di questa presunzione è che qualsiasi delibera di distribuzione di utili o di altre riserve fa “rivivere” l’obbligo di versamento dell’imposta straordinaria a suo tempo “neutralizzata”, maggiorata di interessi, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di distribuzione.

Al fine di evitare tale effetto è stata prevista una disciplina transitoria, fino all’esercizio in corso al 31.12.2028, che consente di affrancare la predetta riserva, mediante assoggettamento ad un contributo straordinario nella misura:

  • del 27,5% della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (esercizio 2025, per i soggetti “solari”);
  • ovvero del 33% della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2025 (esercizio 2026, per i soggetti “solari”).

Il suddetto contributo straordinario:

  • deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è applicato;
  • è indeducibile.

Codici tributo

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, del contributo straordinario in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “2718”, denominato “Contributo straordinario sulla riserva - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1948”, denominato “Contributo straordinario sulla riserva - INTERESSI da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “8956”, denominato “Contributo straordinario sulla riserva - SANZIONE da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

15.2

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DELL’IRAP VERSATA IN ECCESSO SUI DIVIDENDI COMUNITARI

L’art. 1 co. 47 - 50 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha stabilito che gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione possono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per richiedere il rimborso della quota dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura superiore al 5%:

  • in relazione ai periodi d’imposta anteriori al 2025;
  • qualora il termine di 48 mesi dal versamento del saldo sia ancora pendente all’1.1.2026;
  • utilizzando l’apposito modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2026 n. 123184, da presentare con le modalità dallo stesso stabilite.

Mediante indicazione nel suddetto modello, le somme rimborsabili (comprensive degli interessi) possono essere destinate, anche in parte, all’utilizzo in compensazione nel modello F24:

  • con il contributo straordinario dovuto per l’affrancamento della riserva relativa all’imposta sugli extra-profitti delle banche;
  • a decorrere dal 10° giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Codice tributo

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, della quota IRAP in argomento, è stato istituito il codice tributo “3886”, denominato “Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE - art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Il credito di cui al codice tributo “3886” può essere utilizzato in compensazione esclusivamente in relazione al versamento del suddetto contributo straordinario di cui al codice tributo “2718”, pena lo scarto del modello F24.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo “3886” è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato, in corrispondenza del credito compensato, l’anno indicato nel cassetto fiscale nel formato “AAAA”.

16

cessioni intracomunitarie “a catena” - acquisti nel territorio italiano - rilevanza ai fini Iva

Con la risposta a interpello 29.5.2026 n. 111, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento di alcune cessioni “a catena” di beni ceduti da una società polacca a una tedesca, la quale, a sua volta, li vende a cessionari soggetti passivi in vari Stati dell’Unione europea, tra cui l’Italia.

Con riferimento alle cessioni in argomento, si pone la questione se la società tedesca sia tenuta a identificarsi ai fini IVA in Italia.

16.1

QUADRO NORMATIVO

Nella fattispecie descritta, si rende applicabile l’art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE, recepito a livello nazionale dall’art. 41-ter del DL 331/93.

In base a quest’ultima disposizione, per i beni ceduti e spediti da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, “la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio”.

Quest’ultimo soggetto è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto.

Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.

L’art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

  • almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione “a catena”;
  • i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
  • i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

16.2

rilevanza ai fini in italia e obbligo di identificazione

Nel caso di specie, sulla base delle informazioni fornite in sede di istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate rileva che:

  • i beni sono stati trasportati dalla Polonia all’Italia;
  • il trasporto è stato curato dalla società tedesca che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
  • la società intermedia (tedesca) ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Pertanto, nella fattispecie descritta si ritiene applicabile l’art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE, come recepito nell’ordinamento dall’art. 41-ter del DL 331/93.

Ne consegue che l’operazione di acquisto tra la società tedesca e l’acquirente italiano è un’operazione interna e che la società tedesca intermediaria era tenuta a identificarsi ai fini IVA in Italia.

17

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DELLE LISTE degli Stati partecipanti

Il provv. Min. Economia e Finanze e Agenzia delle Entrate 12.5.2026 ha aggiornato le liste degli Stati e territori con i quali l’Italia procede allo scambio automatico dei dati dei conti finanziari (conti correnti, conti titoli, partecipazioni, obbligazioni, ecc.), sia “in uscita” che “in entrata”.

Tali obblighi seguono lo strumento del Common Reporting Standard (CRS), previsto al fine di regolare le procedure di acquisizione dei dati da parte degli intermediari coinvolti (banche, altre società finanziarie, ecc.) e di trasmissione degli stessi alle Amministrazioni degli altri Stati.

17.1

inserimento di nuovi stati

Le liste degli Stati che procedono allo scambio automatico sono contenute negli Allegati al DM 28.12.2015. In particolare:

  • l’Allegato C contiene la lista degli Stati e territori nei confronti dei quali l’Amministrazione italiana si obbliga a fornire i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti;
  • l’Allegato D contiene la lista degli Stati e territori dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani.

Per effetto delle modifiche apportate dal provv. 12.5.2026:

  • l’Allegato C vede gli ingressi di Belize, Ruanda e Senegal;
  • per l’Allegato D fanno il loro ingresso Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago.

Nessuno degli Stati facenti parte delle precedenti liste vi è stato espunto.

17.2

comunicazione dei dati

Le scadenze per lo scambio automatico sono le seguenti:

  • gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell’anno successivo (30.6.2026, per i dati dei conti riferiti al 2025);
  • l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati alle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo.

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