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Spese di trasferta e rappresentanza - Disciplina e obblighi di tracciabilità - Chiarimenti
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Con la circ. 22.12.2025 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità sulla disciplina delle trasferte dei dipendenti, sia con riferimento alle modifiche introdotte dal DLgs. 192/2024 di riforma IRPEF e IRES, sia in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa.
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1.1
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trasferte nel territorio comunale
Con particolare riferimento alle trasferte all’interno del Comune, la cui disciplina è recata dall’art. 51 co. 5 quarto periodo del TUIR, come modificato dall’art. 3 del DLgs. 192/2024, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte all’interno del territorio comunale “comprovate e documentate” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.
Sono esclusi dal reddito imponibile, ove documentate, anche i rimborsi delle spese di:
· pedaggio;
· parcheggio.
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1.2
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Tracciabilità dei pagamenti per le trasferte dei dipendenti e soggetti assimilati
In linea generale, a partire dall’1.1.2025 è richiesto il sostenimento delle spese mediante mezzi di pagamento tracciabile, in occasione delle trasferte o missioni dei dipendenti (e soggetti assimilati), per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e noleggio con conducente (NCC), sostenute nel territorio dello Stato, ai fini della non concorrenza dei relativi rimborsi alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i rimborsi erogati dall’1.1.2025 a fronte di spese sostenute nel periodo precedente la condizione di tracciabilità dei pagamenti non è invece richiesta.
L’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 51 co. 5 del TUIR (e dall’art. 95 co. 3-bis del TUIR ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa) si applica:
· alle trasferte sia all’interno che fuori dal Comune;
· nel caso in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di piattaforme di mobilità;
· sulla spesa per l’imposta di soggiorno, sostenuta dal dipendente in trasferta.
Sono invece esclusi dal vincolo di tracciabilità:
· i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC, quali, ad esempio, biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi;
· i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.
Prova del pagamento tracciato
Il metodo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione, ovvero tramite:
· ricevuta della carta di debito o della carta di credito;
· copia del bollettino postale, Mav;
· copia dei pagamenti con PagoPa.
Può essere utilizzato anche l’estratto conto in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.
Pagamento in contanti del taxi
Con la precedente risposta a interpello 4.12.2025 n. 302, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, nel caso in cui l’utilizzo da parte del dipendente del taxi sia avvenuto nel territorio dello Stato con pagamento effettuato in contanti, il rimborso di tale spesa concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
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1.3
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SPESE DI RAPPRESENTANZA
Riguardo alle spese di rappresentanza, la circ. 15/2025 conferma che gli obblighi di tracciabilità:
· a differenza delle trasferte, si applicano anche agli oneri sostenuti all’estero;
· con riferimento alle spese sostenute nell’ambito del lavoro autonomo professionale, operano soltanto con riferimento alle spese sostenute dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025).
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concordato preventivo 2025-2026 - Regime del ravvedimento 2019-2023 - Versamento delle imposte sostitutive - codici tributo e compilazione del modello F24
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Con la ris. 18.12.2025 n. 72, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2025-2026 e adottano il regime del ravvedimento per gli anni 2019-2023, ai sensi dell’art. 12-ter del DL 17.6.2025 n. 84, conv. L. 30.7.2025 n. 108.
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2.1
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Termini di versamento delle imposte sostitutive
Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate:
· a partire dall’1.1.2026;
· entro il 15.3.2026, in unica soluzione, o mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale (1,6%) con decorrenza dal 15.3.2026.
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
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2.2
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CODICI TRIBUTO
Per il versamento delle imposte sostitutive dovute devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
· “4089”, denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
· “4090”, denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
· “4091”, denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva dell’IRAP - Soggetti che hanno aderito al CPB”.
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2.3
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COmpilazione del modello f24
In sede di compilazione del modello F24:
· i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
· in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel campo “rateazione/regione/prov./ mese rif.” deve essere indicato “0101”.
Il codice tributo “4091” deve invece essere indicato nella sezione “Regioni”, unitamente al codice regione, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con “0101”.
Versamento rateale
In caso di versamento rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” (sezione “Erario”) o “rateazione/mese rif.” (sezione “Regioni”) del modello F24 è valorizzato nel formato “NNRR”, dove:
· “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento;
· “RR” indica il numero complessivo delle rate.
Il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è effettuato con i seguenti codici tributo già esistenti:
· “1668”, in relazione ai codici tributo “4089” e “4090”;
· “3805”, in relazione al codice tributo “4091”.
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2.4
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Soggetti in regime di trasparenza fiscale
Per i soggetti in regime di trasparenza fiscale, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali può essere eseguito dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.
Se il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali viene effettuato direttamente dalla società o dall’associazione trasparente, la ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 72 ha stabilito che occorre utilizzare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale.
Nel caso in cui l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali venga invece versata pro quota dai singoli soci, l’Agenzia delle Entrate richiede l’indicazione nel modello F24:
· nella sezione “Contribuente”, del codice fiscale e dei dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento (socio o associato);
· nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, del codice fiscale della società o associazione;
· nel campo “Codice identificativo”, del codice “73”, denominato “Contribuente - Società”;
· del codice tributo “4089”.
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emanazione del “codice degli incentivi” - principali aspetti
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Con il DLgs. 27.11.2025 n. 184, pubblicato sulla G.U. 10.12.2025 n. 286, è stato emanato il c.d. “Codice degli incentivi”, in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 160/2023.
Entrata in vigore
Il DLgs. 184/2025 è entrato in vigore l’1.1.2026.
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3.1
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oggetto del codice degli incentivi
Il Codice degli incentivi:
· armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese (inclusi i lavoratori autonomi);
· definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni;
· fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
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3.2
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Ambito applicativo
Sono soggette alla disciplina del Codice degli incentivi le agevolazioni riconosciute sotto forma di:
· contributo a fondo perduto;
· garanzie su operazioni finanziarie;
· finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
· interventi nel capitale di rischio;
· agevolazioni fiscali e contributive;
· altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.
Le disposizioni del Codice non si applicano però:
· agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali vige l’applicazione della disciplina di settore, fermo restando però quanto disposto per gli incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta;
· agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore;
· agli incentivi contributivi, salvo le disposizioni relative al contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi (l’attuazione degli incentivi contributivi resta soggetta alla disciplina di settore).
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3.3
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Incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta
L’art. 19 del DLgs. 184/2025 prevede un regime specifico per gli incentivi fiscali (e per gli incentivi contributivi), che si applica agli incentivi istituiti dall’1.1.2026 (“istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice”, come stabilito dal successivo art. 25).
Con particolare riferimento agli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, viene stabilito che la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione, da parte del richiedente, al soggetto competente dell’ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.
Aiuti di Stato
Nel caso in cui gli incentivi fiscali costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, essi sono attivati solo dopo che l’Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA.
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3.4
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CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE
L’art. 16 del DLgs. 184/2025 disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l’attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti.
Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni fruite se, congiuntamente:
· gli incentivi erano diretti a una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell’area ammissibile all’incentivo;
· l’operazione di delocalizzazione avviene prima di 5 anni dalla data di completamento dell’investimento.
Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti a una specifica zona del territorio nazionale, se l’operazione di delocalizzazione avviene prima dei 5 anni dalla data del completamento dell’investimento agevolato (10 anni per le grandi imprese). In tal caso, le imprese per le quali sia accertata la decadenza non possono accedere ad altri incentivi per i successivi 5 anni dalla data dell’operazione di delocalizzazione (10 anni per le grandi imprese).
Comunicazione al Ministero delle Imprese e al Ministero del Lavoro
Le imprese devono comunque presentare un’apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) e al Ministero del Lavoro almeno 90 giorni prima dell’avvio dell’operazione di delocalizzazione (180 giorni per le grandi imprese).
In mancanza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all’unità produttiva interessata dall’operazione di delocalizzazione.
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3.5
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Previsioni in tema di polizze catastrofali
L’art. 9 co. 1 lett. f) del DLgs. 184/2025 dispone che l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali, di cui all’art. 1 co. 101 della L. 213/2023, costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni. L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi”.
Pertanto, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione. La stipula della polizza catastrofale, invece, non costituisce requisito di accesso per:
· gli incentivi fiscali erogati senza istruttoria (c.d. “incentivi a erogazione automatica”);
· gli incentivi contributivi.
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REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI COLTURALI PRESENTATE ALL’AGEA NEL 2025
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Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 12.12.2025 n. 288, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:
· relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli;
· presentate nel 2025 all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
L’aggiornamento riguarda 6.509 Comuni.
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4.1
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pubblicazione delle nuove rendite
Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:
· presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul relativo sito internet (www.agenziaentrate.gov.it);
· fino al 10.2.2026.
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4.2
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Efficacia delle nuove rendite
I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all’uso dei suoli presentate all’AGEA nel 2025, producono effetti fiscali dall’1.1.2025.
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4.3
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Ricorso contro le nuove rendite
Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:
· innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;
· entro il 10.4.2026 (120° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato in esame).
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4.4
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Istanza di autotutela
Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell’attribuzione delle nuove rendite può anche presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito internet.
Nell’istanza dovrà essere indicata:
· la qualità catastale ritenuta corretta;
· la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2025.
Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.
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REGIME opzionALe iva per le prestazioni in appalto e subappalto verso imprese di trasporto o di logistica - chiarimenti
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La circ. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 14 ha fornito i primi chiarimenti in merito al regime opzionale che consente l’assolvimento dell’IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, con riferimento alle prestazioni, dipendenti da contratti di appalto e subappalto, rese nei confronti degli operatori che svolgono attività di trasporto, di movimentazione merci o di logistica.
Tale regime è disciplinato dall’art. 1 co. 59 - 63 della L. 207/2024 ed è divenuto operativo dal 30.7.2025, mediante l’emanazione del provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 309107, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione alla stessa Agenzia dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione.
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5.1
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individuazione dell’ambito soggettivo del committente
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per individuare puntualmente le imprese committenti ai fini del regime opzionale, può farsi riferimento alla sezione H della classificazione ATECO 2025 (“Trasporto e magazzinaggio”).
La circolare, peraltro, richiama, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti codici attività:
· 49.20 Trasporto ferroviario di merci;
· 49.41 Trasporto di merci su strada;
· 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci;
· 51.21 Trasporto aereo di merci;
· 52.1 Magazzinaggio e deposito;
· 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci;
· 52.24 Movimentazione merci;
· 52.25 Servizi di logistica;
· 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale.
Viene altresì precisato che, in presenza di una catena di subfornitura, anche i subappaltanti, nella veste di committenti, per aderire al regime opzionale devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori interessati dalla disciplina.
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5.2
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modalità di esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime in argomento, esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente, ha durata triennale ed è comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito modello.
Essa riguarda le prestazioni rese in esecuzione dei contratti o dei rapporti negoziali specificamente comunicati nel modello e non si intende genericamente riferita a tutti i rapporti intercorrenti tra committente e prestatore.
L’opzione si considera esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione. Da tale momento, dunque, il committente versa in nome e per conto del prestatore l’IVA gravante sui servizi resi da quest’ultimo.
L’opzione per il regime transitorio non è revocabile, essendo vincolante per un triennio.
È possibile inviare comunicazioni correttive per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni già trasmesse, ma ciò non muta la decorrenza triennale dell’opzione.
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5.3
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emissione della fattura
La fattura è emessa dal prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, e deve indicare, oltre all’imponibile, all’aliquota e all’imposta, anche l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1 comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto previsto per le operazioni con il meccanismo dello split payment).
L’Agenzia delle Entrate ha specificato, però, che le modalità di compilazione della fattura elettronica e le annotazioni nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione, la quale si considera esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione.
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5.4
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modalità di recupero dell’IVA
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la fattispecie in commento, nel caso in cui sia stata applicata un’IVA non dovuta, il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore, può chiedere all’Erario la restituzione della maggiore imposta detratta, disconosciuta e versata a seguito di un accertamento divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72.
Il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’IVA.
Considerato che il prestatore non incassa né versa l’imposta all’Erario, la domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.
Note di variazione
L’Agenzia precisa che resta ferma, per le fatture emesse nell’ambito del regime opzionale, l’applicabilità della procedura per la variazione dell’imponibile o dell’imposta di cui all’art. 26 del DPR 633/72, ricorrendone i presupposti.
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5.5
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rapporto con il regime speciale iva per gli autotrasportatori
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime opzionale in argomento non è incompatibile con le semplificazioni previste dall’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 per gli autotrasportatori, potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
Qualora un trasportatore, che opera nell’ambito del regime di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72, abbia aderito al regime opzionale in qualità di committente, è tenuto a:
· annotare le fatture ricevute, nel registro IVA degli acquisti, facendole confluire ordinariamente nella propria liquidazione IVA trimestrale;
· versare l’IVA in nome e per conto del prestatore, mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, anche laddove detta fattura sia stata emessa da un trasportatore che, a sua volta, ha aderito al regime speciale ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72.
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Fringe benefit - Uso promiscuo dei VEICOLi aziendali - ApproVAzione delle tabelle ACI per il 2026
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Sono state pubblicate, sul S.O. n. 40 della G.U. 23.12.2025 n. 297, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (fringe benefit) per il 2026 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.
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6.1
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CONTRATTI STIPULATI DALL’1.1.2025
Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore.
La predetta percentuale è ridotta:
· al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
· al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 3.7.2025 n. 10, ha precisato che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:
· siano stati immatricolati dall’1.1.2025;
· siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025; a tal fine, rileva il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente (conformemente a quanto chiarito dalla ris. 46/2020);
· siano stati assegnati, ossia consegnati, ai lavoratori dipendenti dall’1.1.2025.
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6.2
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DISCIPLINA PREVIGENTE
Secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria, la modalità di determinazione del fringe benefit vigente al 31.12.2024 continua a trovare applicazione per:
· i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 al 31.12.2024;
· i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall’1.1.2025 al 30.6.2025.
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6.3
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TABELLE ACI
Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2026 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali.
Le tabelle sono disponibili anche sul sito internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit.
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7
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società tra professionisti - REQUISITI - modifiche
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Con l’art. 1 co. 24 della L. 18.12.2025 n. 190 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), pubblicata sulla G.U. 19.12.2025 n. 294, sono state apportate modifiche alla disciplina in materia di Società tra professionisti (STP), di cui all’art. 10 della L. 12.11.2011 n. 183.
Entrata in vigore
La L. 190/2025 è entrata in vigore il 3.1.2026 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.).
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7.1
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requisiti della Società tra professionisti
Viene parzialmente modificato l’art. 10 co. 4 della L. 183/2011, il quale indica i requisiti che una Società tra professionisti deve possedere per poter assumere tale qualifica.
Il nuovo testo dell’art. 10 co. 4 lett. b) della L. 183/2011, in particolare, prevede che, nella STP, “In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette”.
Si chiarisce, quindi, che, in presenza di soci “non professionisti”, il requisito del numero dei soci professionisti e quello della loro quota di partecipazione al capitale sociale – che devono comunque essere tali da consentire, agli stessi professionisti, l’espressione di una maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci – devono sussistere in via alternativa (e non cumulativa) tra loro.
È stato così superato l’orientamento, riferito al precedente testo della norma, che riteneva necessaria, ai fini della qualifica di una società come STP, la ricorrenza contemporanea di entrambi i requisiti, numerico e di capitale.
La norma in questione, nella sua nuova formulazione, dispone, inoltre, che non assumono alcuna rilevanza eventuali pattuizioni sociali o parasociali che deroghino a tali regole, impedendo in tal modo l’aggiramento della previsione normativa con l’inserimento, nello statuto o in patti parasociali, di clausole che – pur in presenza di un numero di soci professionisti superiore ai due terzi e/o di un capitale sociale detenuto per i due terzi dai medesimi soci professionisti – consentano che le decisioni siano assunte dai soci “non professionisti”, anche se in minoranza numerica o titolari di una percentuale minoritaria del capitale sociale.
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7.2
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conseguenze del venir meno del requisito della maggioranza di due terzi
Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 190/2025, restano ferme le conseguenze del venir meno del requisito, in capo ai soci professionisti, della maggioranza dei due terzi nelle decisioni, consistenti nello scioglimento della società e nella sua cancellazione dall’albo, salvo che tale requisito sia stato ripristinato nel termine perentorio di sei mesi.
L’art. 10 co. 4 lett. b) della L. 183/2011, infatti – nella nuova formulazione, leggermente modificata rispetto alla precedente – dispone che “Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi”.
Infine, il nuovo testo normativo fa espressamente salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.
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ONLUS - ACCESSO AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF DAL 2026 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUNTS E DI RIACCREDITAMENTO
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L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 18.12.2025 n. 69, ha reso nota la disponibilità sul proprio sito degli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse dal contributo del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2025.
Si tratta dell’ultima pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle ONLUS, in attuazione del regime transitorio di cui all’art. 9 co. 6 del DL 228/2021 e successive proroghe.
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8.1
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Obbligo di iscrizione al RUNTS
A partire dal 2026, infatti, a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, la disciplina sulle ONLUS è stata abrogata e viene soppressa la relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
Gli enti interessati a mantenere il diritto al contributo del 5 per mille dall’1.1.2026 dovranno quindi iscriversi al RUNTS entro il 31.3.2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS).
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8.2
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ACCREDITAMENTO MEDIANTE IL PORTALE DEL RUNTS
Per le ex ONLUS che si iscrivono al RUNTS l’accreditamento al contributo del 5 per mille deve avvenire con le nuove modalità, cioè tramite il portale del RUNTS.
L’Agenzia delle Entrate, con il suddetto comunicato, ha precisato che:
· la richiesta di iscrizione al RUNTS e di accredito per il 5 per mille deve essere presentata anche dagli enti già accreditati in qualità di ONLUS e inseriti negli elenchi relativi all’anno finanziario 2025 pubblicati dalla stessa Agenzia il 18.12.2025;
· questi stessi enti, dall’1.1.2026, devono inoltre far riferimento alle indicazioni disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per comunicare eventuali informazioni necessarie ai fini della percezione del contributo (IBAN, richieste di revoca, ecc.).
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crediti d’imposta per investimenti nella zes unica mezzogiorno e nelle zls - determinazione della percentuale effettivamente fruibile
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L’Agenzia delle Entrate, con diversi provvedimenti datati 12.12.2025, ha definito le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, per:
· gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno;
· gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno da parte delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura;
· gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) e nelle Regioni Marche e Umbria.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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9.1
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Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Con il provv. 12.12.2025 n. 570046, l’Agenzia delle Entrate ha definito al 60,3811% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023 e dell’art. 1 co. 488 della L. 207/2024.
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9.2
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Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore agricolo
Con il provv. 12.12.2025 n. 570047, l’Agenzia delle Entrate ha definito le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo, ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023 come modificato dall’art. 1 co. 544 della L. 207/2024.
In particolare, la percentuale è stata fissata in misura pari al:
· 15,2538% dell’importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da micro, piccole e medie imprese;
· 18,4805% dell’importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
· 100% dell’importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura.
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9.3
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Credito d’imposta per investimenti NELLE ZLS e nelle marche e umbria
Con il provv. 12.12.2025 n. 570036, l’Agenzia delle Entrate ha definito al 100% la percentuale del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 e dell’art. 3 co. 14-octies del DL 202/2024, effettivamente fruibile per gli investimenti nelle:
· zone logistiche semplificate (ZLS);
· zone delle Regioni Marche e Umbria ammissibili per effetto dell’art. 3 della L. 171/2025.
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Cessione della clientela dello studio professionale - Imponibilità IVA - Qualificazione ai fini reddituali - Esclusione dagli ISA
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Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 311 sono stati forniti chiarimenti in merito trattamento da applicare ai fini dell’IVA, dell’imposta di registro, delle imposte dirette e degli ISA, nel caso di cessione della clientela da parte di un dottore commercialista.
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10.1
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imponibilità iva e imposta di registro
L’operazione in esame è imponibile IVA e soggetta all’imposta di registro in misura fissa, in quanto si tratta della mera cessione di un “portafoglio clienti” il quale non può, da solo, rappresentare un complesso unitario di attività organizzato per l’esercizio di un’attività professionale, la cui cessione sarebbe fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. c) del DPR 633/72.
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10.2
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natura di reddito di lavoro autonomo
I corrispettivi percepiti dal contribuente costituiscono redditi di lavoro autonomo da assoggettare a tassazione ordinaria nel periodo d’imposta in cui sono percepiti.
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10.3
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cause di esclusione dagli isa
Nei periodi d’imposta durante i quali si incassano i corrispettivi per la cessione della clientela senza svolgere alcuna attività, sussiste la causa di esclusione dagli ISA riconducibile al non normale svolgimento dell’attività, mentre nell’anno in cui il contribuente chiuderà la partita IVA si configura la causa di esclusione per cessazione dell’attività.
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Acquisto di veicoli stradali a motore e spese connesse - Limiti alla detrazione IVA - Proroga al 31.12.2028
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Con la decisione (UE) 8.12.2025 n. 2529 è stata prorogata, sino al 31.12.2028, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione Europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali” (si veda l’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72).
Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31.3.2028, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA.
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RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - INVIO DEI DATI DEI CORRISPETTivi dal 2026 - approvazione delle specifiche TECNICHe
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Con il provv. 12.12.2025 n. 570041, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento UE 13.9.2023 n. 1804, dando attuazione all’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015.
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12.1
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Quadro normativo
L’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015, inserito dall’art. 3 del DLgs. 81/2025 a partire dal 13.6.2025, prevede l’introduzione di regole ad hoc per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici, tenendo conto delle peculiarità di tali operazioni.
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12.2
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Accreditamento e censimento dei dispositivi
In base a quanto stabilito dal provvedimento in esame, i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015 dovranno:
· effettuare la procedura di accreditamento (come “esercenti”) mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate;
· dotarsi di un Server Energia, ossia di un dispositivo, univocamente identificato e collegato alle singole prese di ricarica, che sia in grado di memorizzare i dati delle operazioni di ricarica, di consolidarli, nonché di inviarli all’Agenzia delle Entrate in modo autenticato e sicuro, nel rispetto di un apposito tracciato.
Ciascun Server Energia dovrà essere registrato al Sistema dell’Agenzia delle Entrate, mentre non è richiesto il censimento delle stazioni di ricarica.
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12.3
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Dati da memorizzare e trasmettere
La memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente (si vedano le specifiche tecniche approvate con il provvedimento in esame).
È previsto in particolare che, per ciascuna presa di ricarica, il Server Energia riceva e memorizzi una serie di dati (es. identificativo della presa di ricarica, data e ora di inizio e fine della ricarica, quantità di energia erogata, corrispettivo addebitato, comprensivo di IVA, con la relativa aliquota, dati di pagamento). Dopodiché, il Server determinerà l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri di tutte le operazioni effettuate nella data di riferimento per ciascuna presa di ricarica, escludendo i corrispettivi per i quali è prodotta la fattura.
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12.4
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Termini di invio dei dati
L’invio dei dati dovrà avvenire, tramite il Server Energia, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
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12.5
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Decorrenza e regime transitorio
Per la trasmissione dei dati delle operazioni di ricarica occorrerà attendere l’attivazione dell’apposito canale telematico. La data di tale attivazione sarà resa nota con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In via transitoria, i dati delle operazioni effettuate dall’1.1.2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico saranno trasmessi entro 45 giorni dalla data di attivazione del canale.
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12.6
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Conservazione elettronica dei dati
I soggetti che effettuano le operazioni di ricarica di cui all’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015 sono tenuti a conservare elettronicamente (ai sensi del DM 17.6.2014) le informazioni previste dalle specifiche tecniche.
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Acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive - Integrazione della fattura elettronica con il Codice unico di progetto - Modalità
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 10.12.2025 n. 563301, ha definito le modalità di integrazione delle fatture elettroniche, relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, con il codice unico di progetto (CUP).
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13.1
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servizio web per l’inserimento del cup nella fattura elettronica
Le fatture relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive erogati dalla Pubblica Amministrazione devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della L. 3/2003, riportato nell’atto di concessione o comunicato in sede di assegnazione o al momento della richiesta dell’incentivo.
Qualora la fattura elettronica originaria non contenga la suddetta informazione (o la contenga in maniera errata), il cessionario/committente potrà integrare il documento avvalendosi di uno specifico servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
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13.2
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ambito temporale
L’integrazione delle fatture elettroniche con il CUP, mediante il nuovo servizio, è consentita per le fatture la cui data operazione è successiva al 31.5.2023.
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13.3
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attivazione del servizio
La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - Termine per l’attribuzione del suffisso “EX” - CONTROLLI
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In relazione al regime transfrontaliero di franchigia IVA introdotto dall’1.1.2025 dal DLgs. 13.11.2024 n. 180 (nuovi artt. 70-terdecies - 70-duovicies del DPR 633/72), l’Agenzia delle Entrate con:
· il provv. 4.12.2025 n. 551770, ha modificato il precedente provv. 30.12.2024 n. 460166, precisando meglio i termini per l’attribuzione del suffisso “EX” in seguito alla presentazione della comunicazione preventiva;
· il successivo provv. 10.12.2025 n. 560356, ha definito i controlli da eseguire; le verifiche riguardano, tra l’altro, la comunicazione preventiva che va presentata ai fini dell’accesso al regime e le successive comunicazioni trimestrali per dar conto delle operazioni effettuate nel periodo.
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14.1
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ATTRIBUZIONE DEL SUFFISSO “ex”
Nel provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166, che stabilisce le modalità e i termini per la presentazione della comunicazione preventiva, a cui sono tenuti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che intendono adottare il regime transfrontaliero di franchigia in altri Stati membri dell’Unione europea, era specificato che i termini per l’attribuzione del suffisso “EX” decorressero dalla data di trasmissione della comunicazione preventiva agli Stati membri di esenzione.
Con il provv. 4.12.2025 n. 551770, in aderenza al dettato dell’art. 70-noviesdecies del DPR 633/72, viene chiarito che il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso “EX” decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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14.2
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CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
L’Agenzia delle Entrate procede a controlli sulla conformità fra le informazioni contenute nella comunicazione preventiva per l’accesso al regime in altri Stati UE e quelle in proprio possesso.
Viene verificata, in particolare, la congruenza del volume d’affari indicato rispetto ai dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. Se gli importi riportati nella comunicazione preventiva differiscono da quelli riscontrati, il soggetto passivo riceverà un messaggio di scarto che riporta, quale motivazione, la “Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”, ma potrà presentare una nuova comunicazione preventiva già dal giorno successivo alla produzione del messaggio.
Sono inoltre eseguiti altri controlli per verificare che, in base ai dati in possesso dell’Agenzia, le soglie di accesso al regime non risultino superate; anche in tale circostanza i soggetti passivi riceveranno un messaggio di scarto. La presentazione della nuova comunicazione di accesso sarà possibile secondo tempistiche differenti in relazione alle diverse fattispecie (superamento della soglia del volume d’affari nell’UE nell’anno precedente, nel periodo dell’anno civile in corso che precede la presentazione della comunicazione, ecc.).
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14.3
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CONTROLLI RELATIVI AL SUFFISSO “EX”
È prevista l’assegnazione del suffisso “EX” laddove, trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva, uno o più Stati di esenzione in cui è chiesta l’applicazione della franchigia non abbiano trasmesso alcuna risposta; si fa eccezione per il caso in cui detti Stati abbiano richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d’imposta.
Il suffisso “EX” viene disattivato dall’Amministrazione finanziaria se il soggetto passivo ha cessato l’attività, quando è possibile presumerne la cessazione, nonché nei casi previsti per la cessazione d’ufficio della partita IVA.
La cessazione dell’attività si presume qualora siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono trasmesse comunicazioni trimestrali a zero in uno o più Stati di esenzione e contestualmente non risultino inviati dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere verso soggetti stabiliti nei suddetti Stati membri (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015).
Qualora sia stata disposta la cessazione d’ufficio della partita IVA in presenza delle circostanze previste dall’art. 35 co. 15-quinquies del DPR 633/72, viene cessato anche il suffisso “EX”.
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14.4
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CONTROLLI SULLE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI
Con riguardo alle comunicazioni trimestrali, l’Agenzia delle Entrate esegue controlli sui termini di presentazione e sulla congruenza dei dati dichiarati, del volume d’affari indicato, nonché del rispetto delle soglie previste dalla normativa nazionale e unionale.
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15
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Regime transfrontaliero di franchigia iva - chiarimenti
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L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.12.2025 n. 13, ha fornito numerosi chiarimenti sul regime transfrontaliero di franchigia IVA, di cui ai nuovi artt. 70-terdecies - 70-duovicies del DPR 633/72.
Dall’1.1.2025 i soggetti passivi di piccole dimensioni possono infatti beneficiare dell’agevolazione, che permette di non addebitare l’IVA sulle operazioni attive effettuate nel territorio degli Stati membri in cui il soggetto passivo, in possesso dei requisiti, ha richiesto l’esenzione.
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15.1
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VALIDITà DEL NUMERO IDENTIFICATIVO “EX”
I soggetti aderenti al regime transfrontaliero di franchigia IVA:
· non esercitano la rivalsa dell’IVA relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dell’Unione europea (“operazioni output”);
· non detraggono l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi che afferiscono alle operazioni attive in franchigia (“operazioni input”).
Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che “il regime in esame riguarda le sole operazioni attive (c.d. output), mentre non sono interessate dal regime le operazioni passive (c.d. input); ciò implica, tra l’altro, che il soggetto passivo potrebbe doversi identificare, ai fini IVA, anche nello Stato di esenzione qualora si trovi a essere debitore d’imposta”.
In altre parole, il soggetto passivo stabilito in Italia che avesse chiesto e ottenuto il numero di identificazione “EX” (composto dal numero di partita IVA seguito dal suffisso “EX”) attribuito ai fini dell’applicazione del regime nello Stato membro di esenzione, potrebbe dover chiedere in detto Stato membro un ulteriore identificativo IVA nel caso avesse ivi effettuato, ad esempio, acquisti intracomunitari o acquisti che richiedono l’applicazione dell’inversione contabile.
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15.2
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vOLUME D’AFFARI
Ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime transfrontaliero di franchigia IVA risulta essenziale la determinazione del volume d’affari realizzato dal soggetto passivo in ciascuno Stato membro. L’Agenzia delle Entrate ricorda che nel computo di tale volume d’affari non vanno comprese:
· le cessioni di beni di investimento materiali o immateriali;
· le operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR 633/72 ad esclusione di quelle di cui al co. 1 numeri da 1) a 4), 8), 8-bis) e 9), salvo che non abbiano carattere accessorio, e quelle di cui al n. 11) dello stesso art. 10.
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15.3
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REGIME DI FRANCHIGIA APPLICATO IN ALTRI STATI MEMBRI UE DA PARTE DI SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA
Ambito soggettivo
Con riguardo all’ambito soggettivo, viene precisato che, qualora consentito dalla disciplina di ciascuno Stato membro, possono applicare il regime anche i soggetti che in Italia non applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 ss. L. 190/2014), “o per opzione (avendo deciso di operare in regime ordinario) ovvero in quanto soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui tale regime è precluso”.
Non possono, invece, accedere al regime le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri, nonché i soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato che siano identificati ai fini IVA ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72.
Comunicazione preventiva
Quanto alla comunicazione preventiva per la richiesta di accesso al regime, il suffisso “EX” viene assegnato, aggiungendolo al numero di partita IVA, entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza. In caso di mancata risposta da parte di uno o più Stati di esenzione entro i suddetti 35 giorni il suffisso “EX” viene comunque assegnato, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d’imposta.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che nel computo dei “giorni lavorativi” si intende compreso “qualsiasi giorno con l’eccezione del sabato, della domenica e dei giorni festivi sia dello Stato di stabilimento sia dello Stato di esenzione”.
Entro cinque giorni dall’invio è possibile rettificare la comunicazione preventiva presentata, trasmettendone una “sostitutiva”. Decorsi i cinque giorni, la rettifica sarà inibita sino alla ricezione del riscontro, da parte degli Stati membri di esenzione, alla comunicazione inviata.
La comunicazione preventiva va aggiornata se:
· è intervenuta una variazione delle informazioni precedentemente fornite;
· il soggetto passivo intende avvalersi del regime agevolato in Stati membri differenti da quelli già indicati;
· il soggetto passivo intende cessare l’applicazione del regime in uno o più Stati membri di esenzione.
Comunicazione trimestrale
I soggetti stabiliti in Italia che adottano il regime transfrontaliero di franchigia IVA sono tenuti a presentare la comunicazione trimestrale, la quale deve contenere, per ogni trimestre, l’ammontare delle operazioni effettuate in Italia e in ognuno degli altri Stati membri (o l’indicazione dell’assenza di operazioni).
Se l’ammissione al regime di franchigia è avvenuta nello stesso trimestre civile di quello di presentazione della comunicazione preventiva, nella comunicazione trimestrale va riportato “l’ammontare di tutte le operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione preventiva e la fine del trimestre”. Se, invece, l’ammissione al regime è avvenuta nel trimestre civile successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva, devono essere compilate e presentate, entro il termine relativo al trimestre civile di ammissione, due distinte comunicazioni trimestrali:
· nella prima, relativa al trimestre nel corso del quale il soggetto passivo è stato autorizzato ad avvalersi del regime agevolato, vanno indicate tutte le operazioni effettuate nel periodo, ivi incluse quelle effettuate tra il primo giorno del trimestre e la data di ammissione al regime;
· nella seconda, relativa al trimestre precedente rispetto a quello di ammissione, vanno riportate (mediante la colonna 3 del modello) “le sole operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione preventiva e l’ultimo giorno del trimestre”.
L’Agenzia delle Entrate precisa che il termine per la presentazione della comunicazione (ultimo giorno del mese successivo al trimestre) “non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo”.
In caso di presentazione di una comunicazione al fine di emendare errori od omissioni contenuti nel modello originario o nel caso in cui siano venute meno (in tutto o in parte) alcune delle operazioni effettuate nel periodo, il soggetto passivo può inviare la “correttiva” entro “tre anni dalla scadenza relativa al trimestre civile di riferimento”.
Entro 15 giorni dal verificarsi del superamento della soglia annua di 100.000,00 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto deve presentare un’apposita comunicazione utilizzando il modello per la comunicazione trimestrale; l’Agenzia sottolinea come in questo caso non sia consentito trasmettere una comunicazione correttiva.
Cessazione
Con riferimento alla cessazione volontaria dell’adozione del regime in uno o più Stati membri, viene precisato che:
· ai sensi dell’art. 70-duovicies del DPR 633/72, essa ha effetto “a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo”;
· nel periodo che intercorre tra l’aggiornamento della comunicazione e il giorno antecedente l’effettiva cessazione, “il soggetto passivo può continuare a effettuare in esenzione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in tali Stati membri”;
· il soggetto passivo che continua ad avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero in Stati membri diversi da quelli per i quali ha comunicato la volontà di fuoriuscire dal regime, “deve continuare a inviare le comunicazioni trimestrali, indicando anche le operazioni effettuate (in esenzione e successivamente in regime ordinario) nello Stato o negli Stati membri nei quali non si avvale più del regime”.
Nel caso in cui si verifichi una delle cause di fuoriuscita obbligatoria dal regime (ad esempio perché è stata superata la soglia nazionale di volume d’affari annuo prevista nello Stato di esenzione), la cessazione ha effetto a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato membro.
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15.4
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REGIME DI FRANCHIGIA APPLICATO IN ITALIA DA PARTE DI SOGGETTI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI UE
I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea che richiedono l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia in Italia non devono avere realizzato nel territorio dello Stato nell’anno civile precedente alla richiesta, né nel periodo dell’anno civile in corso sino al momento dell’invio, un volume d’affari superiore a 85.000,00 euro.
La comunicazione preventiva va presentata all’Amministrazione finanziaria del proprio Stato di stabilimento. Ai fini dell’applicazione del regime di franchigia transfrontaliero, il soggetto passivo è identificato con il suffisso “EX” esclusivamente nel proprio Stato di stabilimento. Solo nel caso in cui si trovi a essere “debitore d’imposta in Italia (ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, come acquisti intracomunitari, acquisti in reverse charge, ecc.), lo stesso è tenuto a identificarsi ai fini IVA nel territorio dello Stato”.
Qualora l’operatore economico stabilito in altri Stati membri sia già identificato in Italia ai fini IVA, il numero di partita IVA:
· viene cessato “esclusivamente per quanto concerne le operazioni attive (output) effettuate in Italia, in regime di franchigia”;
· deve essere utilizzato per l’adempimento, in Italia, degli obblighi derivanti da operazioni per le quali sia debitore d’imposta (es. per acquisti in reverse charge).
In quest’ultima circostanza, laddove non fosse già identificato, il soggetto non stabilito è tenuto a provvedere in tal senso.
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15.5
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CHIARIMENTI in ordine all’esercizio della detrazione iva
Considerato che anche i soggetti passivi che applicano il regime ordinario in Italia possono adottare il regime transfrontaliero di franchigia IVA in altri Stati membri, ai sensi del novellato art. 19 del DPR 633/72, occorre che tali operatori:
· adottino preliminarmente il criterio di indetraibilità specifica da applicare all’imposta gravante su acquisti e importazioni di beni e servizi esclusivamente riferiti al regime di franchigia;
· determinino la quota percentuale di imposta non detraibile relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi promiscuamente utilizzati per l’effettuazione di operazioni soggette al regime transfrontaliero di franchigia IVA e quelle assoggettate ad imposta.
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cessione di case prefabbricate - trattamento ai fini iva
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.12.2025 n. 304, è stato esaminato il trattamento IVA applicabile alla fornitura, da parte di un soggetto passivo non residente in Italia, di case prefabbricate modulari, nei confronti di “privati consumatori” residenti nel territorio dello Stato italiano.
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16.1
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regime iva applicabile
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le case “modulari” posseggono la natura di beni immobili.
Lo si evince dall’art. 13-ter lett. b) del Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, in virtù del quale si considera come bene immobile “qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile”.
Inoltre, deve essere considerata la richiesta del cessionario finale di richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%. Tale elemento presuppone che il cessionario sia in possesso dei requisiti per la c.d. agevolazione “prima casa” e, quindi, che egli abbia l’intenzione di utilizzare la casa modulare come sede permanente della propria abitazione.
In quanto beni immobili, le cessioni di case prefabbricate “modulari” sono da ricondurre al regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 8-bis) del DPR 633/72, salvo che l’impresa cedente possa essere qualificata come “impresa costruttrice” del bene.
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16.2
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aliquote iva applicabili
Qualora il bene immobile sia ceduto dall’impresa di costruzione, entro il termine di 5 anni dall’ultimazione dei lavori, sussistono le condizioni per assolvere l’IVA con le aliquote ridotte.
Si applica quindi l’aliquota del 10% per la cessione della generalità dei fabbricati a destinazione abitativa non “di lusso” (n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), ovvero l’aliquota del 4% per le medesime cessioni, se il cessionario è in possesso dei requisiti “prima casa” (n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72).
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16.3
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dichiarazione ai fini del possesso dei requisiti “prima casa”
Nel caso di dichiarazione mendace dell’acquirente, non sono previste sanzioni in capo alla società cedente il bene.
Si fa infatti riferimento al disposto di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, il cui co. 4 specifica che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a recuperare in capo agli acquirenti la maggiore IVA, corrispondente alla differenza tra l’aliquota dovuta e quella applicata in forza dell’agevolazione “prima casa” e a irrogare la sanzione pari al 30% della suddetta differenza, oltre agli interessi di mora.
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16.4
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inapplicabilità del regime “oss”
Con riferimento alla cessione di un bene immobile, un soggetto passivo non residente non può avvalersi del sistema “One stop shop” (OSS), in quanto riservato alle sole vendite a distanza di beni mobili, ai sensi dell’art. 74-sexies del DPR 633/72.
Per assolvere agli obblighi impositivi tale soggetto è, dunque, tenuto a identificarsi ai fini IVA in Italia o a nominare un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.
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17
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Trasformazione in crediti d’imposta delle Attività per imposte anticipate (DTA) - DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER IL CESSIONARIO
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L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 29.12.2025 n. 73, ha espressamente rettificato il contenuto della precedente ris. 15.5.2025 n. 32, al fine di chiarire che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019, ceduto a un terzo, non può essere utilizzato in compensazione dal cessionario; l’Agenzia fa però salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data della ris. 73/2025.
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17.1
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utilizzo del credito d’imposta “dta”
In merito all’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti avvenuta entro il 31.12.2021, l’art. 44-bis del DL 34/2019 ammette, alternativamente:
· l’utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
· la cessione a terzi, ai sensi dell’art. 43-bis del DPR 602/73;
· la cessione a soggetti appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73;
· la richiesta di rimborso.
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17.2
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Cessione a terzi e divieto di compensazione da parte del cessionario
Nei confronti dei soggetti che non appartengono al medesimo gruppo, i crediti d’imposta in esame possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’art. 43-bis del DPR 602/73; in particolare, tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente.
Poiché la cessione a terzi presuppone che il credito d’imposta sia stato chiesto a rimborso, secondo l’Agenzia delle Entrate il cessionario non può utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24.
Pertanto, stante il divieto di ulteriore cessione stabilito dall’art. 43-bis del DPR 602/73 e la suddetta impossibilità di utilizzo in compensazione, il cessionario può solo monetizzare il credito acquistato mediante incasso delle somme oggetto della richiesta di rimborso.
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