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Tasse e fisco: novità aprile 2026

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. obbligo di collegamento tra pos e registratori telematici - chiarimenti operativi
  2. Fatturazione elettronica - aggiornamento delle specifiche tecniche
  3. Fatturazione elettronica - Indicazione del codice identificativo dei prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali per le filiere agricole
  4. Payback sui dispositivi medici - Calcolo dell’IVA sulla quota versata - Recupero dell’imposta
  5. regime forfetario - Limite di ricavi e compensi - Somme restituite - Effetti
  6. Correzione di errori contabili - Errore commesso da società successivamente incorporata - Modalità di riconoscimento fiscale della correzione
  7. FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2026
  8. ENTI NON COMMERCIALI - RECUPERO DELL’ICI RIFERITA AL PERIODO 2006-2011 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO
  9. Enti del Terzo settore - PRATICHE RELATIVE al RUNTS - Modalità DI EFFETTUAZIONE - Novità
  10. Enti del Terzo settore - rendiconto per cassa in forma aggregata - Adozione del modello
  11. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Accreditamento al cinque per mille dell’irpef per il 2026 - presentazione delle domande
  12. spese di telefonia costituenti costi di commessa - Deducibilità
  13. Trasformazione di un’associazione professionale in una società tra professionisti - Riattribuzione delle ritenute eccedenti da parte dei soci
  14. OBBLIGHI di verifica delle ritenute negli APPALTI E SUBAPPALTI - DISAPPLICAZIONE in presenza del durf - chiarimenti sul CONTEGGIO DEI VERSAMENTI
  15. disciplina delle imprese estere controllate (CFC) - Regime opzio-nale di calcolo semplificato - NUOVO PROVVEDIMENTO attuativo
  16. Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito IRPEF o IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - aggiornamento
  17. Credito d’imposta a favore di incubatori certifICATI per investi-menti in start up innovative - modalità e termini di presentazione delle domande
  18. RIQUALIFICAZIONE DELLE “STAFF HOUSE” - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
  19. registro delle imprese - OBBLIGO di COMUNICAZIONE della pec degli AMMINISTRATORI - imposta di BOLLO
  20. corrispettivi incassati da un terzo - modalità di certificazione
  21. cessioni intracomunitarie con lavorazioni - prova di uscita dei beni - decorrenza del termine
  22. gruppo IVA - modalità di utilizzo del credito annuale
  23. riduzione dei termini di accertamento - tracciabilità di incassi e pagamenti
  24. Servizio di lavanderia di una Residenza sanitaria assistenziale - Imponibilità IVA
  25. massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici - divieto di fatturazione elettronica - modalità

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1

obbligo di collegamento tra pos e registratori telematici - chiarimenti operativi

Con un avviso pubblicato il 5.3.2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile, all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, il servizio web che consente di effettuare il collegamento tra i POS e i registratori telematici o la procedura web Documento commerciale on line.

Al fine di supportare gli operatori nel nuovo adempimento, l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ che sono state aggiornate, da ultimo, il 25.3.2026.

1.1

Quadro normativo

L’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi è previsto dall’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 ed è efficace dall’1.1.2026.

Esso impone agli esercenti che certificano i corrispettivi mediante documento commerciale di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’abbinamento tra i dati dei POS e i dati degli strumenti di certificazione (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).

1.2

Termini di comunicazione

Per i POS già attivi all’1.1.2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, la comunicazione deve essere effettuata entro il 20.4.2026.

Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, invece, la comunicazione dell’abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

1.3

Chiarimenti operativi

Di seguito si riportano gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di alcune FAQ pubblicate sul proprio sito.

Errata esclusione di un POS dall’elenco

Nell’ambito del servizio web per il collegamento, è possibile visualizzare l’elenco dei POS collegabili. Laddove l’esercente non riconosca la titolarità del POS ovvero intenda escluderlo dall’elenco perché non soggetto a collegamento, può farlo mediante un’apposita funzione (chiusura del POS). In caso di erronea esclusione, è possibile reinserire i dati identificativi tramite la funzione di inserimento manuale.

Franchising

Nell’ipotesi di un punto vendita in franchising in cui il POS è intestato al franchisor mentre il registratore telematico è intestato alla partita IVA dell’affiliato, il collegamento deve essere ugualmente effettuato. Tuttavia, poiché il POS non è visualizzabile in automatico nel servizio per il collegamento, l’esercente dovrà aggiungerlo con la funzionalità di inserimento manuale.

Pagamento tramite assegno o bonifico

Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.

Invece, in caso di bonifico, il documento dovrà riportare l’indicazione “pagamento elettro-nico”. Ciò vale anche nel caso in cui il pagamento del corrispettivo non venga effettuato direttamente dal cliente ma tramite successivo bonifico da parte della società che eroga il credito al consumo.

Mancato accreditamento

L’esercente che nel portale Fatture e Corrispettivi non trova il link al servizio “Collegamento dispositivi POS” deve verificare di essere accreditato come esercente sul portale e, in caso negativo, provvedere tramite il servizio “Accreditamento”.

Pagamento elettronico successivo alla consegna dei beni

Se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avviene in un momento successivo rispetto alla consegna dei beni stessi, l’esercente deve emettere un documento commerciale con l’indicazione “NonPagato”.

Dispositivi ambulanti

La classificazione “Dispositivo ambulante” presente nel servizio web va utilizzata esclusivamente nei casi in cui il registratore di cassa telematico sia utilizzato sempre in modalità itinerante e non censibile presso una specifica unità locale.

Non va utilizzata, invece, se l’esercente, pur eseguendo prestazioni direttamente presso l’abitazione dei clienti e incassando i corrispettivi tramite vari POS, possieda un solo registratore di cassa telematico ubicato presso la sede dell’azienda. In tal caso, andrà indicato l’indirizzo dell’unità locale dove è collocato il registratore.

2

Fatturazione elettronica - aggiornamento delle specifiche tecniche

In data 31.3.2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9.1), specificando che le nuove regole sono utilizzabili dal 15.5.2026.

2.1

CONTROLLI SUL CODICE FISCALE PER I GRUPPI IVA

Fra i motivi dell’aggiornamento viene segnalata l’introduzione di un nuovo controllo sul campo “Codice fiscale” del cessionario o committente nella fattura elettronica, nel caso in cui questo dato sia riferito a un Gruppo IVA.

In particolare, in assenza dell’indicazione della partita IVA, il sistema verifica che il codice fiscale appartenga a uno dei partecipanti al Gruppo. Se il codice è presente ma appartiene al Gruppo IVA e non a uno dei partecipanti, il file viene scartato con codice errore “327”.

Si ricorda, infatti, che in caso di fatturazione di cessioni o prestazioni nei confronti di un Gruppo IVA, il fornitore deve indicare il codice fiscale del singolo acquirente comunicato dal rappresentante di gruppo o dai partecipanti (art. 3 co. 2 del DM 6.4.2018).

2.2

COMPENSI ESENTI NEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Un altro aggiornamento riguarda l’introduzione di una nuova codifica da inserire nel blocco “AltriDatiGestionali” per identificare il reddito esente dei lavoratori sportivi.

In sostanza, per riportare in fattura il riferimento ai compensi relativi all’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, che godono dell’esenzione fino a 15.000,00 euro annui, l’elemento “Tipo dato” può essere valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”.

2.3

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E CODICI DESTINATARIO

Ulteriori modifiche alle regole tecniche riguardano, infine:

·          le procedure di accreditamento ai canali web service e SFTP;

·          il numero massimo di codici destinatario disponibili (che passa da 100 a 300).

3

Fatturazione elettronica - Indicazione del codice identificativo dei prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali per le filiere agricole

Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.3.2026 n. 93628 è stata data attuazione all’obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali per le filiere agricole, il relativo codice identificativo.

3.1

obbligo di INDICAre iL “CODICE CUN”

Fino al 31.12.2028 (termine così prorogato dall’art. 15 co. 3-ter del DL 200/2025), le fatture elettroniche relative ai prodotti della filiera agricola-alimentare, per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali (CUN) di cui all’art. 6-bis del DL 51/2015, devono riportare un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione (art. 3 co. 7-bis del DL 63/2024, introdotto dall’art. 33 della L. 182/2025).

Si tratta, in particolare, di prodotti della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro.

L’obbligo di riportare il suddetto codice identificativo è previsto al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera.

3.2

modalità di INDICAZIONE DEL “CODICE CUN”

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.3.2026 n. 93628, che dà attuazione a tale obbligo, prevede che nella fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI) sia compilato il blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, riportando:

·          nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato”, la dicitura “CUN”;

·          nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto”, il codice identificativo del prodotto (c.d. “codice CUN”).

Il “codice CUN” è reperibile nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it).

3.3

comunicazione dei dati alla competente commissione unica

I dati riportati nel tracciato xml della fattura elettronica, relativi al “codice CUN” del prodotto, all’unità di misura, alla quantità e al prezzo totale sono trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (B.M.T.I. S.c.p.A.).

La trasmissione avverrà con frequenza settimanale, in forma anonima, mediante la “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”.

Sulla base dei dati ricevuti, le Commissioni uniche nazionali predispongono appositi report informativi (art. 6 co. 2 del DM 31.3.2017 n. 72).

Si ricorda, infatti, che dette Commissioni hanno il compito di determinare le quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti.

4

Payback sui dispositivi medici - Calcolo dell’IVA sulla quota versata - Recupero dell’imposta

Con la consulenza giuridica 31.3.2026 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative per procedere al recupero dell’IVA compresa nell’importo versato a titolo di payback dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Queste ultime hanno potuto assolvere agli obblighi dettati dalla normativa relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 versando entro il 9.9.2025 una quota pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, potendo così recuperare l’IVA compresa nelle somme versate.

4.1

DIRITTO AL RECUPERO DELL’IVA COMPRESA NEL PAYBACK

Ai sensi dell’art. 9-ter del DL 19.6.2015 n. 78, le imprese che cedono dispositivi medici agli enti del Servizio Sanitario Nazionale Regionale devono farsi carico di parte del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di tali dispositivi.

Alle Regioni e alle Province autonome spetta il compito di “comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l’ammontare dell’IVA sull’importo oggetto di versamento, computando l’IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell’IVA applicabili ai beni acquistati” (art. 9 co. 1-bis del DL 34/2023).

L’art. 9 del DL 34/2023:

·          consente di portare in detrazione l’IVA compresa nella quota di payback, mediante scorporo della stessa;

·          stabilisce che il diritto al recupero dell’imposta sorge al momento del versamento e deve avvenire tramite l’emissione di “un apposito documento contabile” (da conservare ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72), in cui sono indicati gli estremi dei provvedimenti da cui deriva l’obbligo del ripiano.

Grazie all’art. 7 del DL 95/2025, le aziende di dispositivi medici hanno potuto adempiere ai suddetti obblighi versando entro il 9.9.2025 una quota pari al 25% degli importi originariamente dovuti con preclusione di “ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi” riferiti alle annualità interessate.

4.2

CALCOLO DELL’IVA RECUPERABILE

Un’associazione rappresentativa di imprese tenute all’adempimento ha fatto rilevare all’Amministrazione finanziaria che in molti casi le Regioni e le Province autonome hanno fornito solamente le quote di payback al lordo dell’IVA, diversamente da quanto previsto dall’art. 9 co. 1-bis del DL 34/2023.

Considerato che le fatture originarie erano state emesse con applicazione di aliquote differenti, nelle circostanze sopra descritte risultava pressoché impossibile individuare quali specifiche fatture avessero concorso al superamento del tetto di spesa e fossero effettivamente riconducibili alla misura del payback.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea come nel caso di specie le imprese, avendo proceduto al versamento nel settembre 2025, “verosimilmente all’esito di un preventivo riscontro di quanto richiesto”, dovrebbero avere conservato le fatture di vendita interessate.

Nelle more di una specifica comunicazione da parte delle Regioni e/o Province autonome, ciò consentirebbe di determinare l’imposta in maniera analitica con un criterio di riparto percentuale per aliquote.

Operativamente, per determinare l’IVA recuperabile è preliminarmente necessario calcolare per ogni aliquota IVA l’incidenza del relativo fatturato rispetto a quello totale. Se, ad esempio, nel 2015 l’azienda X ha ceduto dispositivi nei confronti della Regione Y per un fatturato complessivo pari a 1.000,00 euro di cui 200,00 con aliquota IVA al 4% e 800,00 con IVA al 22%, ne discende che “il 20 per cento del fatturato totale è stato ottenuto applicando l’IVA al 4 per cento mentre l’80 per cento è stato ottenuto con aliquota IVA al 22 per cento”.

Immaginando che il payback ammonti a 100,00 euro, 20,00 euro sono imputabili all’aliquota del 4%, mentre 80,00 all’aliquota del 22%. Scorporando dagli importi di 20,00 e 80,00 euro la relativa imposta (rispettivamente pari a 0,77 euro e a 14,43 euro), si ottiene che l’IVA da portare in detrazione è pari a 15,20 euro per l’anno 2015.

4.3

NOTA DI VARIAZIONE A USO INTERNO

Rispondendo all’associazione istante, che chiedeva conferma circa il fatto che il documento contabile dove essere emesso internamente e non dovesse transitare via SdI, l’Agenzia delle Entrate risponde che per poter recuperare l’IVA, è necessario emettere una nota di variazione in diminuzione “destinata esclusivamente ad uso interno”, considerato che non vi è corrispondenza tra l’originario ente acquirente e la Regione o Provincia autonoma alla quale è dovuto il versamento del payback.

Il documento, se emesso nel 2025, va annotato a norma dell’art. 25 del DPR 633/72, dovendo concorrere a determinare l’IVA recuperata nella liquidazione periodica di riferimento. L’importo va indicato nel rigo VP4 della LIPE con segno negativo, per poi confluire nel rigo VE25 della dichiarazione IVA riferita al 2025. Tuttavia, se l’emissione avvenisse nei primi 4 mesi del 2026 (ovvero entro il termine per la presentazione del modello IVA 2026 per il 2025), il documento dovrebbe essere riportato nella relativa liquidazione periodica e computato nella dichiarazione IVA 2027 per il 2026, secondo le medesime regole previste per le ordinarie note di variazione.

5

regime forfetario - Limite di ricavi e compensi - Somme restituite - Effetti

I compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall’imprenditore non concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000,00 euro ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e in seguito restituite al committente, anche nel caso in cui la restituzione avvenga nel periodo d’imposta successivo; il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta a interpello 6.3.2026 n. 68, ribalta l’interpretazione diffusa dalla medesima Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 26.

5.1

precedente orientamento

Con la suddetta risposta a interpello 26/2026, infatti, veniva sostenuto che nel limite di 85.000,00 euro rientrasse, in assenza di indicazioni di segno opposto, “ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione)”.

Di conseguenza, l’incasso di compensi in misura superiore a quella spettante, determinando per il 2024 il superamento della soglia di 85.000,00 euro, avrebbe comportato la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall’anno successivo (vale a dire il 2025), a prescindere dalla restituzione di parte dei compensi nel corso dell’anno successivo a causa dell’errore commesso da un soggetto terzo.

5.2

nuovo orientamento

Con la risposta a interpello 68/2026, l’Agenzia delle Entrate rettifica l’interpretazione diffusa con la citata risposta a interpello 26/2026; in particolare, viene ora chiarito che in presenza di compensi indebitamente percepiti per effetto dell’errore commesso da parte del committente, nell’erogare somme in parte non spettanti, è necessario considerare, ai fini del rispetto della soglia di 85.000,00 euro, “i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio”.

In altre parole, le somme erroneamente percepite dal contribuente a seguito di un suo inquadramento giuridico ed economico operato dal committente e poi risultato errato, ed effettivamente restituite in toto nell’anno successivo, non rilevano ai fini della verifica del rispetto della soglia di 85.000,00 euro di ricavi e compensi; di conseguenza, se il superamento di tale soglia è dovuto esclusivamente alle somme erroneamente percepite e successivamente restituite dal contribuente, non si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario.

6

Correzione di errori contabili - Errore commesso da società successivamente incorporata - Modalità di riconoscimento fiscale della correzione

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.3.2026 n. 89 ha chiarito che, in conseguenza di quanto previsto dall’art. 2504-bis co. 1 c.c. e dall’art. 172 co. 4 del TUIR con riferimento agli effetti della fusione, ove una società abbia commesso un errore contabile in un esercizio e venga successivamente incorporata, la società incorporante deve essere considerata legittimata a procedere alla correzione dell’errore.

6.1

Novità del DLgs. 192/2025

Nel caso di specie, in cui l’errore (consistente nella mancata rilevazione di un costo) era stato commesso dall’incorporata nel 2024 e corretto dall’incorporante nel 2025, trova applicazione la nuova (e più restrittiva) disciplina fiscale della correzione degli errori contabili introdotta (ai fini IRES, nell’art. 83 co. 1-ter del TUIR e, ai fini IRAP, nell’art. 5 co. 5-bis del DLgs. 446/97) dal DLgs. 192/2025, con decorrenza dalle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1.1.2025.

Pertanto, posto che, nel caso esaminato, l’errore è qualificato come “rilevante” in base alle indicazioni del documento OIC 29 (§ 46), non sussistono le condizioni per l’applicazione della c.d. “procedura semplificata di correzione”, che determina il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

6.2

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA CORREZIONE

In mancanza dei presupposti per l’applicazione della procedura semplificata, l’incorporante potrà procedere alla correzione dell’errore soltanto tramite la presentazione, in nome e per conto dell’incorporata, di una dichiarazione integrativa (nel caso di specie, a favore del contribuente) relativa al periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso (2024), in applicazione dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro i termini di decadenza del potere di accertamento (coerentemente con quanto previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31, § 4).

Al ricorrere delle condizioni, l’eventuale eccedenza d’imposta versata potrà essere usata nella dichiarazione riferibile al periodo d’imposta in cui l’errore viene corretto (nel caso di specie, il 2025) ex art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98.

Tale modalità di correzione (e di utilizzo dell’eccedenza di imposta versata) risulta applicabile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

6.3

Regime sanzionatorio

Qualora l’infedeltà della dichiarazione presentata ai fini IRES e IRAP sia esclusivamente conseguenza dell’errore contabile rappresentato, “solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione” (ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2020 n. 82, ripresa, tra le altre, dalle risposte a interpello 18.10.2022 n. 518 e 28.11.2023 n. 469).

Altrimenti, sarà applicabile la sanzione di cui all’art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97.

Resta inteso, che, come indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 82/2020, qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito, in applicazione dell’art. 8 del DLgs. 471/97 è, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro.

È fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97 in materia di ravvedimento operoso, al ricorrere dei relativi presupposti.

7

FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2026

Con il DM 6.3.2026, pubblicato sulla G.U. 16.3.2026 n. 62, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2026, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi), che risultano al contempo:

·          non iscritti in Catasto;

·          interamente posseduti da imprese;

·          distintamente contabilizzati (art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

7.1

COEFFICIENTI PER IL 2026

Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.

anno

COEFFICIENTE

2026

1,01

2025

1,03

2024

1,02

2023

1,00

2022

1,15

2021

1,25

2020

1,25

2019

1,25

2018

1,28

2017

1,31

2016

1,29

2015

1,28

2014

1,27

2013

1,27

2012

1,29

2011

1,35

2010

1,37

2009

1,38

2008

1,44

2007

1,48

2006

1,52

2005

1,57

2004

1,66

2003

1,72

2002

1,78

2001

1,82

2000

1,88

1999

1,91

1998

1,93

1997

1,98

1996

2,05

1995

2,11

1994

2,17

1993

2,22

1992

2,24

1991

2,28

1990

2,39

1989

2,50

1988

2,61

1987

2,83

1986

3,04

1985

3,26

1984

3,48

1983

3,70

1982

3,91

7.2

Determinazione della BASE IMPONIBILE

Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile IMU dei fabbricati in esame viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili (art. 1 co. 746 della L. 160/2019). Detti costi devono:

·          essere considerati al lordo delle quote di ammortamento;

·          ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 6/DF).

Coefficienti ministeriali

Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” i predetti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per l’anno 2026 è stato appunto adottato il DM 6.3.2026). In particolare:

·          per i costi di acquisto o di costruzione occorre fare riferimento all’anno di sostenimento, in base al quale individuare il coefficiente ministeriale da applicare;

·          per i costi incrementativi occorre invece fare riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rilevano nell’esercizio successivo, e proprio con riferimento all’esercizio successivo va individuato il coefficiente ministeriale da applicare.

Fabbricati in leasing

I predetti criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche se gli immobili con le caratteristiche sopra illustrate sono concessi in leasing.

In questa ipotesi, il co. 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ai sensi dell’art. 1 co. 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.

7.3

Richiesta di attribuzione della rendita catastale

A seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare:

·          prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%;

·          moltiplicando detta rendita rivalutata per i coefficienti stabiliti dall’art. 1 co. 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

7.4

Rilevanza ai fini dell’IMPi

I coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) di cui all’art. 38 co. 2 del DL 124/2019 (tale disposizione rinvia al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dal citato art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

8

ENTI NON COMMERCIALI - RECUPERO DELL’ICI RIFERITA AL PERIODO 2006-2011 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO

L’art. 16-bis del DL 131/2024 ha definito la disciplina per il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo correlato all’esenzione dall’ICI fruita, nel periodo dal 2006 al 2011, dagli enti non commerciali (ENC) che hanno esercitato le attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (come quelle didattiche, ricettive, ecc.) con modalità tuttavia commerciali.

Il DPCM 26.3.2026, pubblicato sulla G.U. 31.3.2026 n. 75, ha posticipato i termini per gli adempimenti prescritti dalla procedura di recupero, fissando:

·          al 30.9.2026 (in luogo del 31.3.2026) il termine per la presentazione della dichiarazione di recupero dell’ICI 2006-2011;

·          al 30.10.2026 (in luogo del 30.4.2026) il termine per il versamento dell’ICI oggetto di recupero.

Inoltre, la ris. Agenzia delle Entrate 24.3.2026 n. 12 ha definito le modalità di versamento dell’ICI oggetto di recupero e istituito i relativi codici tributo.

8.1

SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI

Sono tenuti a presentare la dichiarazione gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013:

·          hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000,00 euro annui;

·          o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità.

Enti esonerati dal versamento

Gli enti non commerciali che presentano i requisiti sopra riportati sono inoltre chiamati a versare l’ICI oggetto di recupero, salvo che sussistano le condizioni di esonero individuate dall’art. 16-bis co. 2 del DL 131/2024 (da indicare in dichiarazione), come, ad esempio, il rispetto delle soglie “de minimis” di aiuto in vigore nell’anno cui si riferisce l’ICI da recuperare.

8.2

determinazione dell’ici oggetto di recupero

Nella dichiarazione vanno indicate le somme oggetto di recupero dell’ICI (che corrispondono all’esenzione dall’ICI fruita dall’ente non commerciale in violazione della disciplina sugli aiuti di Stato).

Tale importo va determinato adottando una regola “ibrida”, in quanto:

·          per un verso, la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota da applicare sono quelli relativi all’anno cui si riferisce l’ICI recuperata (se non è individuabile l’aliquota stabilita per tale anno, si applica l’aliquota media del 5,5 per mille);

·          tuttavia, con riguardo a tutti gli altri elementi, va applicata la disciplina dell’IMU vigente nell’anno 2013 (va pertanto tenuto conto dell’art. 91-bis del DL 1/2012 e del DM 200/2012, che hanno circoscritto l’esenzione in esame agli immobili dove gli ENC svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali, prevedendo, in caso di utilizzo “misto” dell’immobile, la determinazione della base imponibile con i criteri proporzionali di cui all’art. 5 del DM 200/2012).

Dalla somma così determinata va detratta l’ICI eventualmente già versata dall’ENC, con riferimento allo stesso Comune e anno oggetto di recupero.

Calcolo degli interessi

All’importo così ottenuto devono poi essere applicati gli interessi, da calcolare utilizzando esclusivamente l’applicazione web disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze. Gli interessi decorrono:

·          fino alla data di presentazione della dichiarazione;

·          oppure, in caso di rateazione del versamento, fino al termine di presentazione della dichiarazione (o alla successiva data di presentazione della dichiarazione tardiva).

8.3

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione per il recupero dell’ICI per il 2006-2011:

·          va presentata entro il 30.9.2026;

·          va compilata facendo riferimento al modello dichiarativo ed alle istruzioni di cui al DM 4.2.2026;

·          va trasmessa con i servizi telematici Entratel o Fisconline (anche tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98);

·          è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011.

8.4

VERSAMENTO DELL’ICI OGGETTO DI RECUPERO

Entro il 30.10.2026 (30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione), se non sussistono fattispecie di esonero dal versamento di cui all’art. 16-bis co. 2 del DL 131/2024, gli ENC tenuti a presentare la dichiarazione devono inoltre versare l’ICI oggetto di recupero (integrata dei correlati interessi):

·          a favore dei Comuni dove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero;

·          secondo le disposizioni dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24 (o F24 “Enti pubblici” - F24EP), utilizzando i codici tributo e rispettando le modalità di compilazione di cui alla ris. Agenzia delle Entrate 24.3.2026 n. 12.

Rateizzazione

Se le somme oggetto di recupero (comprensive di interessi) sono superiori a 100.000,00 euro, l’ENC può chiedere la rateizzazione del versamento in quattro quote trimestrali di pari importo (tale scelta va indicata compilando il quadro D della dichiarazione).

9

Enti del Terzo settore - PRATICHE RELATIVE al RUNTS - Modalità DI EFFETTUAZIONE - Novità

Il DM 13.1.2026 n. 2, pubblicato sulla G.U. 20.3.2026 n. 66, modificando il DM 15.9.2020 n. 106, ha introdotto diverse novità in merito al procedimento di iscrizione nel RUNTS e alla gestione delle successive pratiche.

Con il successivo DM 31.3.2026 n. 36 sono stati conseguentemente aggiornati i contenuti tecnici e i tracciati informativi allegati al DM 106/2020.

9.1

introduzione della delega

La modifica più rilevante consiste nella possibilità per il rappresentante legale dell’ente di delegare una persona di fiducia alla gestione delle pratiche relative al RUNTS.

La delega può essere limitata alla compilazione e all’invio delle istanze al RUNTS, o estendersi anche alla relativa sottoscrizione.

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione, cancellazione, accreditamento al cinque per mille e deposito dei bilanci.

9.2

altre novità

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le altre novità introdotte dal DM 13.1.2026 n. 2 riguardano, in particolare:

·          la modifica del termine per il deposito dei bilanci;

·          l’aggiornamento annuale dei dati sociali;

·          le procedure di acquisto della personalità giuridica;

·          la cancellazione dal RUNTS;

·          la devoluzione del patrimonio;

·          i canali di comunicazione con il RUNTS;

·          i comitati;

·          i modelli standard di statuto.

9.3

decorrenza

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le nuove funzionalità del RUNTS legate al DM 13.1.2026 n. 2 diventano operative a partire dal 9.4.2026, a causa del necessario adeguamento del sistema informatico.

10

Enti del Terzo settore - rendiconto per cassa in forma aggregata - Adozione del modello

Con il DM 18.2.2026, pubblicato sulla G.U. 21.3.2026 n. 67, il Ministero del Lavoro ha adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000,00 euro, secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 2-bis del DLgs. 117/2017.

10.1

STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello in oggetto ricalca l’impostazione adottata nel rendiconto per cassa, mediante l’indicazione:

·          di uscite ed entrate a sezioni contrapposte:

·          del dato comparativo riferito al precedente esercizio;

·          della suddivisione degli importi in classi di attività

·          del calcolo dei risultati sezionali in termini di avanzo/disavanzo.

A differenza del rendiconto di cassa, sono tuttavia indicate solo le macro voci, senza il dettaglio delle loro componenti.

10.2

decorrenza

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del DM 18.2.2026, il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata è utilizzabile “a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione”, vale a dire dall’esercizio in corso al 21.3.2026.

11

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Accreditamento al cinque per mille dell’irpef per il 2026 - presentazione delle domande

Con il comunicato stampa 10.3.2026 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:

·          per accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2026;

·          da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

11.1

associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti, di nuova costituzione o che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

·          al CONI, mediante l’applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

·          entro il 10.4.2026.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 30.4.2026, il legale rappresentante dell’associazione potrà chiedere all’ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2026.

Pubblicazione dell’elenco definitivo

L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2026.

11.2

enti iscritti al RUNTS

Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.

Accreditamento entro il 10.4.2026

Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l’ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dall’anno in corso.

La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro il 10.4.2026.

11.3

iscrizione tardiva

Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti in possesso dei previsti requisiti potranno accreditarsi al cinque per mille per l’anno finanziario 2026 anche dopo la scadenza del 10.4.2026, beneficiando dell’apposita procedura di regolarizzazione di cui all’art. 2 co. 2 del DL 16/2012 (c.d. remissione in bonis):

·          presentando la richiesta entro il 30.9.2026, purché in possesso dei requisiti alla data del 10.4.2026;

·          versando un importo pari a 250,00 euro a titolo di sanzione, tramite il modello F24 ELIDE, con il codice tributo “8115”, senza poterlo compensare con eventuali crediti d’imposta o contributivi disponibili.

12

spese di telefonia costituenti costi di commessa - Deducibilità

Con la risposta a interpello 9.3.2026 n. 71, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i costi relativi ai servizi di telefonia e di trasmissione dati riaddebitati ai clienti nell’ambito di un servizio complesso sono interamente deducibili dal reddito d’impresa della società, concorrendo interamente alla formazione dei ricavi d’impresa, in presenza di un adeguato sistema analitico che consenta una corretta distinzione degli stessi (costi con “finalità imprenditoriale”) rispetto a quelli ad uso promiscuo.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, in tal caso, le spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, costituenti costi per commessa da integrare nel complesso servizio reso ai clienti, non soggiacciano alla limitazione di deducibilità prevista dall’art. 102 co. 9 del TUIR (80%), qualora non suscettibili di uso promiscuo e direttamente afferenti ai ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate valgono anche in relazione ai costi sostenuti dalle singole stabili organizzazioni.

13

Trasformazione di un’associazione professionale in una società tra professionisti - Riattribuzione delle ritenute eccedenti da parte dei soci

Nel caso in cui le ritenute imputate per trasparenza dalla società di persone o dall’associazione professionale eccedano le necessità del socio o associato, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.12.2009 n. 56, ha stabilito che il socio o associato può riattribuire all’ente collettivo le ritenute eccedenti, che residuano dopo lo scomputo dalla propria IRPEF dovuta.

In relazione alla trasformazione di un’associazione professionale in una società tra professionisti (STP) nella forma di srl, a decorrere dall’1.1.2026, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 26.3.2026 n. 85, ha chiarito che:

·          la facoltà per il socio di ritrasferire le ritenute eccedenti prescinde dalla trasformazione da associazione professionale a STP decorrente dall’inizio del periodo d’imposta successivo;

·          i soci dell’associazione professionale, una volta utilizzate le ritenute all’interno del modello REDDITI PF 2026 relativo al periodo d’imposta 2025, potranno quindi ritrasferire all’associazione la quota che eventualmente residua;

·          tale quota dovrà, a sua volta, essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta anteriore alla trasformazione, ovvero nell’ultima dichiarazione cui l’associazione professionale è tenuta (nel caso di specie il modello REDDITI SP 2026, relativo al periodo d’imposta 2025);

·          se una parte delle ritenute ritrasferite all’associazione professionale dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione medesima, queste ritenute, sotto forma di credito d’imposta, potranno essere utilizzate in compensazione dalla STP risultante dalla trasformazione.

14

OBBLIGHI di verifica delle ritenute negli APPALTI E SUBAPPALTI - DISAPPLICAZIONE in presenza del durf - chiarimenti sul CONTEGGIO DEI VERSAMENTI

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2026 n. 63 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla determinazione dei versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi, ai fini della disapplicazione degli obblighi di verifica del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nell’ambito degli appalti e subappalti, stabiliti dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97.

14.1

requisiti per la DISAPPLICAZIONE

L’art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 prevede la disapplicazione dei suddetti obblighi di verifica qualora l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice comunichi al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

·        risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;

·        non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione. Non rilevano, ai fini del requisito in esame, i ruoli, gli accertamenti esecutivi o gli avvisi di addebito in relazione ai quali il contribuente abbia chiesto ed ottenuto piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

I suddetti requisiti di affidabilità devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dal relativo provv. 6.2.2020 n. 54730, mediante il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).

14.2

Versamenti derivanti da avviso bonario

Con la risposta a interpello 3.3.2026 n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti effettuati a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, possono rientrare nei complessivi versamenti registrati nel conto fiscale ai fini del calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi ai fini del rilascio del DURF.

I versamenti devono essere effettuati nel triennio rilevante, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui si riferiscono gli ultimi tre modelli dichiarativi presentati.

15

disciplina delle imprese estere controllate (CFC) - Regime opzio-nale di calcolo semplificato - NUOVO PROVVEDIMENTO attuativo

Con il provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2026 n. 106520 sono state stabilite le nuove modalità applicative per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 167 co. 4-ter del TUIR in materia di regime CFC, che sostituiscono quelle del precedente provv. 30.4.2024 n. 213637, al fine di tener conto delle modifiche apportate all’art. 167 del TUIR dall’art. 4 del DL 17.6.2025 n. 84 (conv. L. 30.7.2025 n. 108).

15.1

Regime opzionale per la verifica del livello di tassazione effettiva

Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell’art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai co. 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli artt. 7 e 8 della direttiva 2016/1164/UE, un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.

In sostanza, si tratta di un regime facoltativo che prevede una semplificazione ai fini della determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero sia dal lato della base imponibile sia dal lato dell’aliquota impositiva. Inoltre, l’opzione in esame consente di evitare l’imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera.

Secondo la formulazione del co. 4-ter dell’art. 167 del TUIR introdotta dal DL 84/2025, l’importo in argomento:

·        è sempre calcolato avendo riguardo all’utile contabile netto dell’esercizio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante, determinato con le modalità disciplinate nel medesimo art. 167 del TUIR;

·        viene considerato esplicitamente non deducibile dalle imposte sui redditi e dall’IRAP;

·        integra la condizione richiesta dalla lett. a) del co. 4 dell’art. 167 del TUIR (tassazione effettiva congrua), anche ai fini dell’imposizione dei dividendi percepiti dai soci.

15.2

NUOVA NOZIONE DI opzione

Rispetto al precedente provvedimento, si segnala la diversa nozione di “opzione”: mentre, infatti, l’art. 1 n. 4 del “vecchio” provvedimento definiva la stessa come facoltà di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, “a prescindere dalla verifica del livello di tassazione effettiva estera della controllata ai fini della disciplina CFC”, l’art. 1 n. 5 del nuovo provvedimento qualifica l’opzione come facoltà di “adottare una modalità semplificata di calcolo della tassazione effettiva della controllata”, mediante il versamento di un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio.

15.3

esercizio dell’opzione

L’opzione per la semplificazione in argomento è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

·        realizzano per oltre un terzo proventi classificabili come “passive income”, secondo le categorie previste dalla lett. b) del co. 4 dell’art. 167 del TUIR;

·        redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Tale opzione può essere esercitata dal soggetto controllante “di ultimo livello” all’interno nel quadro FC del modello REDDITI e ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

15.4

durata dell’opzione

Permanendo il requisito del controllo, l’opzione per la modalità semplificata di calcolo in esame ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile.

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

La revoca è possibile al termine di ciascun triennio.

15.5

Utili delle controllate

Con riferimento agli utili delle controllate per le quali è stata esercitata l’opzione, il regime degli utili distribuiti dalla controllata viene completamente rivisitato. Infatti:

·        le previgenti disposizioni attuative evidenziavano, all’art. 6, che l’utile contabile netto assoggettato all’imposta sostitutiva era escluso dal reddito del soggetto controllante in sede di distribuzione (con conseguente esclusione del credito per le imposte pagate dalla controllata);

·        l’art. 7 del nuovo provvedimento stabilisce invece che l’utile distribuito ha natura di utile non privilegiato ed è quindi tassato ai sensi degli artt. 47 e 89 del TUIR (nel più comune caso di controllanti società di capitali, nel limite del 5% del relativo ammontare), con conseguente spettanza del credito per le imposte estere, pur se nei limiti previsti dall’art. 165 co. 10 del TUIR.

15.6

MONITORAGGIO DEI VALORI FISCALI

Attraverso l’opzione del monitoraggio dei valori fiscali, è consentito riportare i c.d. “tax attributes” (le perdite fiscali, le eccedenze di ROL, ecc.) già consuntivati dal soggetto non residente per un futuro utilizzo in diminuzione dei redditi prodotti dalla stessa entità in caso di applicazione del regime CFC ex art. 167 del TUIR.

Rispetto al provv. 213637/2024, il nuovo provvedimento coordina in modo diverso il monitoraggio dei valori fiscali e l’esercizio dell’opzione: risulta, infatti, eliminata la previsione secondo cui viene meno l’obbligo di tracciare i valori fiscali per il soggetto controllante che abbia esercitato l’opzione. Si conferma invece che, laddove in vigenza dell’opzione il soggetto controllante non abbia tracciato i valori fiscali, lo stesso potrà optare nuovamente per il monitoraggio alla revoca o cessazione dell’opzione: in tal caso, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all’esercizio dell’opzione, assumendo, quali valori di partenza, valori pari a zero.

16

Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito IRPEF o IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - aggiornamento

L’art. 14 co. 1 - 6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, come modificato dall’art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:

·        aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

·        individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 8.1.2026 (pubblicato sulla G.U. 19.3.2026 n. 65) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.

Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:

·        sostituisce quello approvato dal DPCM 9.10.2023 (pubblicato sulla G.U. 17.11.2023 n. 269);

·        contiene 192 soggetti rispetto ai precedenti 247.

Abrogazione dell’agevolazione dal periodo d’imposta 2026

L’art. 14 co. 1 - 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (periodo d’imposta 2025, per i soggetti “solari”).

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti “solari”), a seguito dell’entrata a regime della riforma del Terzo settore, l’agevolazione in esame viene infatti abrogata (artt. 102 co. 2 lett. h) e 104 co. 2 del DLgs. 117/2017, come modificato dall’art. 8 co. 1 lett. b) del DL 84/2025).

Il nuovo elenco di cui al DPCM 8.1.2026 è quindi applicabile fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, vale a dire:

·        periodo d’imposta 2025, per i soggetti “solari”;

·        periodo d’imposta 2025-2026, per i soggetti “non solari”.

17

Credito d’imposta a favore di incubatori certifICATI per investi-menti in start up innovative - modalità e termini di presentazione delle domande

Con il DM 13.3.2026, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta riservato agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di start up innovative in forma diretta o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in start up innovative (art. 32 della L. 193/2024 e DM 26.5.2025).

17.1

determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari all’8% dell’investimento agevolabile.

L’importo massimo dell’investimento agevolabile è pari a 500.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta, a decorrere dal 2025.

Inoltre, gli investimenti dovranno essere mantenuti per almeno 3 anni, pena la decadenza.

17.2

modalità e termini di presentazione della comunicazione

L’istanza di accesso al credito d’imposta deve essere presentata a Invitalia:

·          dalle ore 10.00 del 30.3.2026, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (pari a 1,8 milioni di euro annui);

·          via PEC, all’indirizzo creditoimpostaincubatori @postacert.invitalia.it;

·          compilando l’apposito modulo di domanda approvato, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.

18

RIQUALIFICAZIONE DELLE “STAFF HOUSE” - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Ministero del Turismo, con il DM 23.3.2026 n. 41452, ha fissato i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in conto capitale volti a sostenere gli investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione, per garantire loro una sistemazione adeguata durante il periodo lavorativo (c.d. “staff house”), disciplinati dall’art. 14 del DL 30.6.2025 n. 95 (conv. L. 8.8.2025 n. 118), dal Titolo II del DM 18.9.2025 e dal DM 30.1.2026 n. 11768.

Le domande di accesso alle agevolazioni in esame devono essere presentate dai potenziali beneficiari:

·          a partire dalle ore 12.00 del 2.4.2026;

·          e fino alle ore 17.00 del 5.5.2026.

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del soggetto gestore (www.invitalia.it), con le modalità indicate dall’art. 7 del DM 30.1.2026 n. 11768.

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registro delle imprese - OBBLIGO di COMUNICAZIONE della pec degli AMMINISTRATORI - imposta di BOLLO

Con la risposta a interpello 6.3.2026 n. 67, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione della PEC al Registro delle imprese, operata dall’amministratore di società, è esente dall’imposta di bollo.

19.1

QUADRO NORMATIVO - Obbligo di comunicare il domicilio digitale

L’art. 5 co. 1 del DL 179/2012 (come da ultimo modificato dall’art. 13 co. 3 del DL 159/2025) ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o meglio, un domicilio digitale (di cui all’art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005), anche “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria”.

L’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del CdA di imprese costituite in forma societaria sono obbligati a comunicare al Registro delle imprese una propria PEC, che non può coincidere con quella della società.

19.2

Istanza di interpello

Facendo riferimento a questa disciplina, l’istante si rivolge all’Amministrazione finanziaria per chiedere se l’esenzione dall’imposta di bollo, prevista dall’art. 16 co. 6 del DL 185/2008 per le comunicazioni di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (e le sue successive eventuali variazioni) presentate dalle società possa applicarsi anche alla comunicazione dell’indirizzo PEC effettuata dagli amministratori ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DL 179/2012.

19.3

estensione dell’esenzione dall’imposta di bollo

Con la risposta 67/2026, l’Agenzia delle Entrate, in forza di un’interpretazione logico-sistematica, estende l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 16 co. 6 del DL 185/2008 per la comunicazione della PEC societaria, anche alla comunicazione della propria PEC effettuata dagli amministratori ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DL 179/2012, in ragione dell’identità di ratio dei citati obblighi e dell’identità dell’iscrizione posta in essere nei due casi.

L’Agenzia rileva, però, che l’esenzione dall’imposta di bollo opera con esclusivo riferimento alle comunicazioni dei domicili digitali operate dagli amministratori puntualmente individuati nell’art. 5 co. 1 del DL 179/2012, mentre essa non è applicabile alle comunicazioni effettuate da altri soggetti, oppure alle comunicazioni che, oltre all’indicazione del domicilio digitale, abbiano anche ulteriori contenuti.

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corrispettivi incassati da un terzo - modalità di certificazione

Con la risposta a interpello 23.3.2026 n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi nel particolare caso in cui una società metta a disposizione di un partner commerciale un’area del proprio punto vendita, in modo che quest’ultimo possa svolgere i propri servizi a favore della clientela.

20.1

caso di specie

Nel caso specifico, il partner forniva trattamenti estetici e il gestore del punto vendita avrebbe incassato i corrispettivi per suo conto, riversandoli poi al netto di una commissione. La società ospitante ipotizzava, quindi, di rilevare i corrispettivi incassati mediante i propri registratori telematici, emettendo il relativo documento commerciale.

Tuttavia, considerato che il partner in questione, pur operando all’interno del punto vendita della società ospitante, svolgeva l’attività in proprio, con propri dipendenti e sotto la propria responsabilità, l’Agenzia esclude che i corrispettivi possano essere certificati da un altro soggetto.

20.2

obbligo di certificazione

L’obbligo di certificazione fiscale, infatti, ricade su colui che pone in essere le attività di cui all’art. 22 del DPR 633/72, quindi è tale soggetto che deve dotarsi di un registratore telematico, emettendo documenti commerciali che riportino la propria partita IVA, e non l’esercente che, pur incassando i corrispettivi, risulta estraneo all’operazione.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di documentare le operazioni mediante fattura, incaricando un terzo per l’emissione ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72.

21

cessioni intracomunitarie con lavorazioni - prova di uscita dei beni - decorrenza del termine

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2026 n. 65 ha esaminato le condizioni per fornire la prova del trasporto all’estero entro 90 giorni nel caso di una cessione intracomunitaria, con trasporto a carico dell’acquirente, laddove i beni sono stati oggetto di lavorazione prima di essere spediti nell’altro Stato membro dell’Unione europea.

21.1

regime sanzionatorio

L’art. 2 del DLgs. 87/2024, a decorrere dall’1.9.2024, ha esteso il regime sanzionatorio, già previsto per le cessioni all’esportazione con trasporto o spedizione a carico dell’acquirente, anche alle cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA.

Ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97, pertanto, è attualmente applicabile una sanzione pari al 50% dell’IVA, per le cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 i cui beni, trasportati a cura del cessionario, non risultino pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

21.2

fattispecie in esame

Nel caso di specie, prima dell’invio all’estero, la società cedente italiana ha compiuto un lungo processo di lavorazione, tale per cui è determinante comprendere a decorrere da quale momento debba essere computato il termine di 90 giorni previsto, ai fini sanzionatori, dall’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 per fornire la prova del trasporto o spedizione dei beni in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il termine decorre dalla data di consegna della merce al trasportatore, ultimate le lavorazioni e gli assemblaggi, al fine del suo “definitivo invio” nell’altro Stato membro dell’UE.

Più precisamente, il termine di 90 giorni in esame decorre dalla data in cui la merce è consegnata al terzo per il relativo trasporto o spedizione nell’altro Stato membro, documentata mediante DDT o CMR o dagli ulteriori mezzi di prova individuati dalle disposizioni nazionali e unionali e dalla prassi in materia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.5.2020 n. 12).

21.3

modalità di recupero dell’imposta da regolarizzazione

La sanzione di cui all’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 non si applica se, nei 30 giorni successivi al decorso del descritto termine di 90 giorni, la condizione del trasporto dei beni in un altro Stato dell’UE non si verifica e l’IVA viene versata, regolarizzando la fattura che era stata emessa in regime di non imponibilità (mediante l’emissione di una nota di variazione in aumento).

L’Agenzia delle Entrate precisa che resta salva la facoltà per il cedente di recuperare l’IVA versata in sede di regolarizzazione, qualora sopraggiunga la prova della fuoriuscita del bene dal territorio nazionale, anche successivamente al termine dei 90 giorni.

Il recupero dell’imposta può avvenire mediante una nota di variazione in diminuzione ovvero presentando istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.

22

gruppo IVA - modalità di utilizzo del credito annuale

Con la risposta a interpello 30.3.2026 n. 88, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo del credito evidenziato in dichiarazione annuale da un Gruppo IVA.

Nel caso specifico, l’istante era il rappresentante di Gruppo e aveva anche il ruolo di società consolidante ai fini IRES.

Prospettando per il Gruppo IVA una posizione marcatamente a credito nella dichiarazione annuale per il 2025, il rappresentante ipotizzava di cedere al consolidato fiscale almeno una parte di tale credito IVA, indicandone l’importo nell’apposito rigo VX6 del modello dichiarativo.

L’Agenzia delle Entrate, però, non ha condiviso la soluzione ipotizzata dall’istante, osservando che la struttura del Gruppo IVA, il quale costituisce un soggetto passivo autonomo ai fini del tributo, impedisce la compensazione “orizzontale” del suo credito con debiti maturati in capo a uno dei suoi partecipanti, ancorché si tratti del rappresentante di gruppo (art. 4 co. 4 del DM 6.4.2018). Infatti, la compensazione può realizzarsi solo per i debiti e i contrapposti crediti, in essere tra i medesimi soggetti, mentre nel caso specifico vi sarebbe un’alterità soggettiva tra il soggetto che matura il credito (gruppo) e il soggetto che matura il debito verso l’Erario (singolo partecipante).

In definitiva, l’Agenzia afferma che il credito annuale del Gruppo IVA può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti (art. 30 del DPR 633/72), oppure essere ceduto a terzi (compresi i singoli partecipanti al gruppo) ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DM 6.4.2018.

23

riduzione dei termini di accertamento - tracciabilità di incassi e pagamenti

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.3.2026 n. 77 ha escluso la possibilità di avvalersi del regime di riduzione di 2 anni dei termini di accertamento, per un soggetto passivo IVA che ha effettuato l’acquisto di valori bollati, per un importo superiore a 500,00 euro, mediante pagamento con denaro contante.

23.1

condizioni per il regime agevolativo

L’art. 3 co. 1 del DLgs. 127/2015 dispone che i termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA, possono essere ridotti di 2 anni per i contribuenti:

·          individuati, dall’art. 1 dello stesso decreto, nei “soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto [...] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”;

·          i quali garantiscono, nei modi definiti dal DM 4.8.2016, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.

La riduzione dei termini di decadenza, per i soli redditi d’impresa e di lavoro autonomo, non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciati, individuati dal suddetto DM.

La disciplina agevolativa può essere riconosciuta solo ai soggetti passivi IVA che documentino tutte le operazioni attive mediante l’emissione di fatture elettroniche via SdI e/o mediante la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

23.2

esclusione dei pagamenti in contanti

Come affermato dall’Agenzia delle Entrate, il regime di riduzione dei termini di accertamento in esame richiede che, tra le operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro da compiersi mediante mezzi di pagamento tracciabili, rientri “la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo”.

A prescindere dalla sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, nel caso di specie è stata, pertanto, esclusa la possibilità di beneficiare della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento poiché il soggetto passivo ha effettuato pagamenti per l’acquisto di valori bollati avvalendosi del denaro contante (e, dunque, attraverso strumenti “non tracciabili”) per un importo superiore a 500,00 euro.

24

Servizio di lavanderia di una Residenza sanitaria assistenziale - Imponibilità IVA

Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 3.3.2026 n. 4 sono stati forniti i seguenti chiarimenti, in merito al trattamento IVA da applicare al servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale (RSA).

24.1

esenzione iva per le case di riposo

In termini generali, l’esenzione IVA si applica, fra l’altro, alle prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali.

24.2

gestione “globale” della rsa

Le prestazioni riconducibili alla gestione “globale” di una RSA beneficiano dell’esenzione IVA. Tuttavia, questa circostanza non ricorre per il servizio di lavanderia in esame, considerato che l’ospite della struttura può acquistarlo in via opzionale, qualora non decida di provvedere in altro modo. Di conseguenza, la prestazione è imponibile IVA con l’aliquota ordinaria.

25

massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici - divieto di fatturazione elettronica - modalità

Nella FAQ Agenzia delle Entrate 11.3.2026 è stato precisato che, allo stato attuale, per le prestazioni rese nell’ambito dell’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici non risulta ancora possibile l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, nonostante tale obbligo sia stato indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2026 n. 9.

Pertanto, nelle more dell’iter procedurale necessario all’emanazione di uno specifico decreto ministeriale che includa anche tali soggetti, gli stessi devono continuare a certificare i corrispettivi emettendo fatture in modalità analogica o elettronica al di fuori del Sistema di Interscambio (SdI).

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