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APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025 - CHIARIMENTI
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Con la circ. 6.7.2026 n. 4, l'Agenzia delle Entrate riepiloga gli aspetti di maggior interesse in relazione all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025 (modelli REDDITI 2026), fornendo anche alcuni chiarimenti innovativi.
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1.1
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Adeguamento ISA In caso di rinnovo del CPB
In caso di rinnovo per il biennio 2026-2027 del concordato preventivo 2024-2025, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024, relativi all'ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui è effettuata la valutazione economica finalizzata all'individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordati per il biennio 2026-2027.
Ricorrendo tale ipotesi, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all'anno d'imposta 2025.
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1.2
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vERIDICITà DEI DATI ISA PER IL REGIME PREMIALE e il cpb
L'Agenzia delle Entrate evidenzia la necessità che i dati riportati nei modelli ISA siano veritieri, corretti e completi ai fini della fruizione dei benefici del regime premiale. La medesima necessità si pone anche con riguardo al concordato preventivo biennale, la cui proposta si fonda anche sulle risultanze degli ISA.
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COMUNICAZIONI DI ANOMALIE AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2022-2024
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Il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2026 n. 208057 ha individuato diverse tipologie di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2022-2024.
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2.1
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TIPOLOGIE DI ANOMALIA
In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 25 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l'altro, l'anomala indicazione delle cause di esclusione, l'omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni Uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino.
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2.2
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INOLTRO NEL CASSETTO FISCALE
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
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2.3
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CHIARIMENTI MEDIANTE IL SOFTWARE APPOSITO
Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate “Software Comunicazioni anomalie ISA 2026”.
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2.4
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REGOLARIZZAZIONE
Ove si ritenga fondata l'anomalia, gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) per la riduzione delle sanzioni, in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.
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3
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credito d'imposta transizione 5.0 - indicazione nel modello REDDITI 2026 - Rilevanza della comunicazione del GSE
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In risposta ad una FAQ, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell'indicazione in dichiarazione del credito d'imposta transizione 5.0, sia quello “originario” ex art. 38 del DL 19/2024, sia quello riconosciuto per effetto delle nuove risorse ex art. 8 del DL 38/2026, rileva il momento in cui il gse comunica all'operatore economico il credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.
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3.1
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credito d'imposta “originario”
Con riferimento al credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, viene considerata la seguente fattispecie:
- gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025;
- la comunicazione preventiva di cui all'art. 12 co. 1 del DM 24.7.2024 è stata trasmessa nell'anno 2025;
- la comunicazione di completamento del progetto agevolabile di cui all'art. 12 co. 6 del DM 24.7.2024 è stata trasmessa nell'anno 2026;
- la comunicazione del GSE all'operatore economico dell'importo effettivamente utilizzabile in compensazione, di cui all'art. 12 co. 7 del citato DM, è stata ricevuta nell'anno 2026.
In tal caso, secondo l'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta deve essere indicato nel modello REDDITI 2027, e non nel modello REDDITI 2026.
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3.2
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credito d'imposta con nuove risorse
Con riferimento al credito d'imposta di cui all'art. 8 del DL 38/2026, viene considerata la seguente fattispecie:
- investimenti completati nel 2025;
- comunicazione preventiva trasmessa nel 2025;
- comunicazione di completamento trasmessa nel 2026;
- conseguente comunicazione di concessione ricevuta dal GSE nel 2026.
In tal caso, il credito d'imposta, utilizzabile in compensazione in F24 con codice tributo “7079”, deve essere indicato nel modello REDDITI 2027.
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imprese di autotrasporto - deduzione forfetaria per trasferte dei dipendenti - rilevanza dell'effettivo sostenimento dei costi
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Con la risposta a interpello 8.7.2026 n. 136, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'art. 95 co. 4 del TUIR concede alle imprese di autotrasporto la possibilità di beneficiare della deduzione ivi prevista solo nell'ipotesi di effettivo sostenimento delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti.
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4.1
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misura della deduzione forfetaria
Ai sensi dell'art 95 co. 4 del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno, elevate a 95,80 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
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4.2
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spese di trasferta effettivamente sostenute
La citata disposizione fa esplicito riferimento alle “spese sostenute” in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell'impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il co. 4 dell'art. 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti.
Pertanto, la deduzione non spetta se il contribuente non provvede, in concreto, a sostenere l'onere della trasferta.
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nuovo credito d'imposta autotrasporto - proroga per il mese di luglio 2026 - disposizioni attuative
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Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 del DL 27.7.2026 n. 133, il credito d'imposta di per il gasolio utilizzato come carburante dalle imprese di autotrasporto di cui all'art. 3 del DL 33/2026 viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2026.
Di conseguenza, il credito d'imposta per l'autotrasporto:
- è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a luglio dell'anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
- è concesso nel limite massimo di 322 milioni di euro per l'anno 2026.
Le modalità di attuazione della disciplina del credito d'imposta in commento sono state fissate dal DM 23.5.2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.7.2026 n. 167; i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese interessate saranno tuttavia determinati con un successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Superbonus - spese sostenute nel 2026 nelle zone del cratere del centro italia - approvazione del modello per la comunicazione di opzione
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Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 17.7.2026 n. 211701 è stato approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni, per trasmettere la comunicazione di opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo” e la prima cessione del credito relativo alla detrazione spettante, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2026 che danno diritto al superbonus, di cui al precedente art. 119, per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 e art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023).
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6.1
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Termine entro cui trasmettere la comunicazione di opzione
Il modello di comunicazione approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 211701/2026:
- può essere utilizzato dal 23.7.2026;
- deve essere inviato entro il termine perentorio del 16.3.2027 (senza possibilità di aderire alla remissione in bonis).
Per quanto non disposto dal provv. 211701/2026, sono applicabili, poiché compatibili, le disposizioni del provv. 321370/2025.
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OIC BILANCI DI LIQUIDAZIONE - NUOVA VERSIONE
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7.1
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decorrenza
Il nuovo standard si applica ai bilanci in liquidazione con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2027 o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare il principio in via anticipata ai bilanci relativi all'esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2026.
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7.2
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schemi di bilancio
Con riferimento agli schemi di bilancio, si è scelto di adottare una struttura maggiormente compatibile con la finalità di liquidazione, con una classificazione delle voci dell'attivo esclusivamente per natura, senza distinguere tra attivo immobilizzato e attivo circolante. È da rilevare come, qualora sia prevista la continuazione, anche parziale, dell'attività dell'impresa, gli schemi da adottare siano quelli ordinari.
Inoltre:
- nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono state aggiunte specifiche voci che accolgono le attività destinate alla liquidazione in modo da distinguere, come prevede l'art. 2490 c.c., le attività in continuità da quelle in liquidazione;
- nel Conto economico sono state introdotte alcune delle voci ad hoc relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione e alle eventuali rivalutazioni operate nel caso in cui si ricorra al criterio valutativo alternativo descritto nel principio.
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7.3
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principi di valutazione
Sotto il profilo valutativo nel nuovo principio si è previsto:
- per la valutazione delle poste dell'attivo, l'utilizzo del criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato;
- nella valutazione delle poste del passivo, l'utilizzo del criterio del valore di presumibile estinzione;
nel caso degli oneri della liquidazione, l'iscrizione di fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un'obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.
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attività agricole connesse - Individuazione dall'apposito DM
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Nella risposta a interpello 23.7.2026 n. 151, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- per poter rientrare tra le attività agricole connesse produttive di reddito agrario determinato catastalmente ai sensi dell'art. 32 co. 2 lett. c) del TUIR, posto il soddisfacimento del requisito della prevalenza, l'attività deve rientrare tra quelle individuate dal DM 13.2.2015;
- alle attività che non sono contemplate dal DM 13.2.2015, posto il soddisfacimento del requisito della prevalenza, si applica il regime di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa di cui all'art. 56-bis co. 2 del TUIR.
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Imposta di bollo su registri contabili tenuti in modalità informatica
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Per i registri contabili tenuti in modalità informatica, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nelle misure di 16,00 oppure di 32,00 euro.
Con la risposta a interpello 13.7.2026 n. 144, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della determinazione dell'imposta di bollo, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo d'imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. Conseguentemente, se nel corso dell'esercizio, ad esempio, il libro giornale è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo è comunque soddisfatto e il relativo importo è dovuto per l'esercizio di riferimento.
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ACQUISIZIONE DI DATI, ATTI E COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE API
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Con il provv. 6.7.2026 n. 200918, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali i contribuenti e gli intermediari da loro delegati (registrati ai servizi telematici Entratel e Fisconline) possono:
- utilizzare i propri sistemi informatici per comunicare con i sistemi dell'Agenzia delle Entrate;
- acquisire, anche in modalità massiva e in forma strutturata, dati, atti e comunicazioni, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.
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10.1
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Modalità di richiesta e acquisizione dei dati
L'acquisizione dei dati contenuti nei documenti avviene utilizzando i servizi erogati secondo il modello Application Programming Interface (API), disponibili all'interno della Piattaforma API management, attivata con il precedente provv. 4.4.2023 n. 118366.
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10.2
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Modalità di utilizzo dei servizi di interoperabilità
Ogni utente, all'interno dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, in funzione del proprio profilo autorizzativo (tipologia di utenza), consulta il catalogo dei servizi di interoperabilità, erogati tramite la Piattaforma.
Per l'utilizzo dei servizi, occorre:
- aderire alle condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio API;
- richiedere l'attivazione.
Ogni servizio di interoperabilità reso disponibile è utilizzabile in base a quanto descritto nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Eventuali aggiornamenti delle citate specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
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10.3
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Messa a Disposizione dei servizi di interoperabilità
Con avviso pubblicato il 22.7.2026 sul proprio sito Internet l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la disponibilità nella Piattaforma del servizio API per l'acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche relative agli anni d'imposta 2025 e 2024.
La disponibilità di nuovi servizi di interoperabilità sarà resa nota tramite appositi avvisi pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
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Cassetto fiscale - Consultazione degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”
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Con il provv. 16.7.2026 n. 210791, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso e di utilizzo di nuove funzioni di consultazione nell'ambito del cassetto fiscale, dando attuazione a quanto disposto dall'art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).
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11.1
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ambito applicativo
Una volta effettuato l'accesso all'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, si potrà visualizzare, all'interno della sezione “L'Agenzia scrive” del cassetto fiscale:
- gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale;
- gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati” di cui all'art. 41-bis del DPR 600/73 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.
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11.2
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soggetti interessati
In sede di prima applicazione, la consultazione degli avvisi è riservata esclusivamente ai destinatari degli avvisi e dei provvedimenti medesimi, oltre che ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente abilitate secondo le modalità di cui al provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332731.
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11.3
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INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'ATTO
Per ciascun avviso verranno rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:
- “notificato”;
- “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”;
- “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”;
- “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”;
- “mancata opposizione alla notifica”;
- “definito con pagamento (pace fiscale)”;
- “definito con pagamento (tregua fiscale)”;
- “definito con pagamento (adesione)”;
- “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
- “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
- “presenza ricorso”;
- “definito da ricorso”.
Nell'ipotesi di autotutela parziale, nel cassetto viene esposto lo stato “presenza del provvedimento di autotutela parziale”. Si tratta, tuttavia, di uno stato non definitivo, che permane visibile soltanto fino a un'ulteriore evoluzione della vicenda dell'atto.
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11.4
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TEMPISTICHE
Gli avvisi e i provvedimenti verranno resi disponibili nel cassetto fiscale a partire dal giorno successivo a quello di trasmissione, negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici, della relativa data di notifica ai contribuenti.
Le informazioni relative all'iter procedimentale saranno rese disponibili dal giorno successivo a quello in cui risulteranno trasmesse nei medesimi applicativi.
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11.5
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irrilevanza sul piano notificatorio
La messa a disposizione dell'atto nel cassetto fiscale non equivale in alcun modo a una notifica e non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione, assolvendo solo una funzione conoscitiva.
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11.6
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provvedimenti attuativi
L'attivazione del servizio è stata comunicata con un avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 28.7.2026.
Con provvedimenti successivi saranno inoltre introdotte ulteriori tipologie di atti consultabili.
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12
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Istruzioni UIF su segnalazioni di operazioni sospette - Chiarimenti del CNDCEC
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Il CNDCEC, con l'informativa 21.7.2026 n. 100, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione del referente per le segnalazioni di operazioni sospette (c.d. “referente SOS”) negli studi associati e nelle società tra professionisti.
Si ricorda che dall'1.7.2026 sono entrate in vigore le nuove istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospette emanate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.
A tal proposto nel documento del Consiglio nazionale si evidenzia come le nuove disposizioni abbiano sollevato alcuni dubbi interpretativi con particolare riguardo alla relativa applicazione agli studi associati e alle società tra professionisti.
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12.1
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soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
Il DLgs. 231/2007, all'art. 3 co.1, individua tassativamente i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, mentre al successivo co. 4 ricomprende nella categoria i professionisti gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano l'attività professionale in forma individuale, associata o societaria. Nel documento del CNDCEC si sottolinea come il riferimento alla forma associata o societaria riguardi la modalità organizzativa di svolgimento dell'attività professionale, senza modificare il soggetto destinatario della disciplina, che continua a essere il professionista effettivamente incaricato della prestazione professionale.
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12.2
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referente sos negli studi associati e nelle SOCIETà tra professionisti
Sulla base di quanto previsto nella normativa primaria, nel documento si esclude la possibilità di individuare negli studi associati e nelle società tra professionisti un unico referente SOS coincidente con il legale rappresentante della struttura o con un soggetto da questi delegato per tutte le segnalazioni riferibili ai professionisti che vi operano. Con tale impostazione, infatti, si attribuirebbe alla struttura associativa o societaria una qualifica soggettiva che la normativa primaria riconosce, invece, al singolo professionista.
Si sottolinea, peraltro, come rimangano ferme le indicazioni contenute nelle istruzioni dell'UIF:
- relative alle procedure interne comuni per la rilevazione delle SOS, il coordinamento delle attività, la conservazione della documentazione, la gestione delle interlocuzioni organizzative e la tutela della riservatezza, le quali “non alterano la titolarità degli obblighi gravanti sul singolo professionista né determinano fenomeni di deresponsabilizzazione nell'assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva”;
- secondo cui quando il destinatario della disciplina è, per espressa previsione normativa, una persona giuridica o un ente distinto dalla persona fisica del professionista, il referente SOS debba essere individuato nel legale rappresentante o in un suo delegato.
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13
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Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro - Novità del dl 62/2026 - istruzioni
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Con la circ. 3.7.2026 n. 72, l'INPS ha fornito indicazioni e istruzioni operative in merito all'agevolazione contributiva di cui all'art. 4 del DL 62/2026, finalizzata a rafforzare l'occupazione giovanile stabile e destinata ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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13.1
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DISCIPLINA GENERALE
L'incentivo in questione si concretizza in un esonero contributivo:
- riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi;
- collegato a ciascun lavoratore under 35 stabilizzato;
- concesso nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato – anche in regime di part time – di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi ed effettuate tra l'1.8.2026 e il 31.12.2026. Le trasformazioni in questione devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30.4.2026.
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13.2
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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
L'esonero contributivo in argomento è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli appartenenti al settore agricolo.
Inoltre, la trasformazione incentivata del rapporto di lavoro deve riguardare giovani lavoratori che alla data dell'evento incentivato:
- non hanno compiuto 35 anni di età (ossia un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Inoltre, la misura incentivante riguarda il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
La norma in esame precisa poi che l'esonero contributivo non si applica:
- ai lavoratori domestici;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori intermittenti o a chiamata.
Viceversa, l'esonero contributivo in argomento può essere riconosciuto per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
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13.3
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CONDIZIONALITÀ
Anche per questo esonero contributivo valgono i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del DLgs. 150/2015 (ad esempio, l'assunzione non deve costituire l'attuazione di un obbligo preesistente o violare un diritto di precedenza, ovvero non devono esserci sospensioni lavorative in atto, e così via) e il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, ossia:
- il possesso di regolarità contributiva (DURC);
- l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
In aggiunta, per beneficiare dell'esonero contributivo, i datori di lavoro non devono avere proceduto:
- nei 6 mesi precedenti la trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex L. 223/91, nella stessa unità produttiva;
- nei 6 mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L'INPS ricorda poi che le trasformazioni devono conseguire un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
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13.4
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cumulabilità con altri incentivi
Nella circolare in commento si ricorda che l'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti per legge, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 1 co. 399 e 400 della L. 207/2024 (c.d. “superdeduzione per nuove assunzioni”).
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13.5
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Istruzioni operative
Operativamente, l'INPS rende noto che, per conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro intenzionato a richiedere l'esonero contributivo in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex Di-ResCo) - Incentivi decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla stabilizzazione”.
Qualora risulti sufficiente capienza di risorse e i controlli in seno all'istruttoria abbiano dato esito positivo, l'INPS darà un riscontro in merito all'accoglimento della domanda.
La domanda di riconoscimento della misura potrà essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dall'1.8.2026 sia per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.
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14
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Attività per imposte anticipate (DTA) - Trasformazione in crediti d'imposta e Cessione dei crediti
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Secondo la risposta all'istanza di consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate 3.7.2026 n. 8, i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) non sono liberamente cedibili, ma devono sottostare alle formalità previste:
- in termini generali, dall'art. 43-bis del DPR 602/73 (quindi, con notifica dell'atto di cessione all'Agenzia delle Entrate);
- per i trasferimenti infragruppo, dall'art. 43-ter del DPR 602/73 (quindi, previa compilazione del quadro RK della dichiarazione dei redditi).
Questo principio vale sia per le trasformazioni delle DTA effettuate secondo la disciplina generale dell'art. 2 co. 55 ss. del DL 225/2010, sia per le trasformazioni effettuate ai sensi dell'art. 44-bis del DL 34/2019.
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iva - DISTACCO DEL PERSONALE - Emolumenti sostenuti da una struttura commissariale per il personale in posizione di comando
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Con la risposta a interpello 13.7.2026 n. 142, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle somme erogate da una struttura commissariale a una società a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando.
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15.1
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QUADRO NORMATIVO
Il caso esaminato nella risposta a interpello concerne una struttura commissariale priva di personale proprio ma che, per effetto di specifici provvedimenti normativi, opera esclusivamente con personale, posto in posizione di comando, il quale proviene da altre Amministrazioni dello Stato, previo rimborso della retribuzione principale ai vari enti di appartenenza.
Nel caso di specie, la retribuzione principale continua a essere erogata ai dipendenti dall'Amministrazione di appartenenza che, periodicamente, chiede il rimborso di quanto corrisposto, ossia della retribuzione unitamente agli ulteriori oneri sostenuti (es. indennità di responsabilità, straordinari, oneri contributivi a carico dell'ente e IRAP).
È possibile che l'Amministrazione titolare del rapporto di lavoro corrisponda ai dipendenti anche la retribuzione accessoria, la quale viene, a sua volta, rimborsata dalla struttura commissariale.
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15.2
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Quadro normativo
La disciplina relativa all'istituto del comando, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, è contenuta nell'art. 56 del DPR 10.1.1957 n. 3.
Secondo tale disposizione, l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso Enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando viene disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Sul piano IVA, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16-ter del DL 131/2024, è venuto meno il generalizzato regime di esclusione dall'imposta per il distacco di personale (che era previsto dall'abrogato art. 8 co. 35 della L. 67/88), con riferimento ai contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2025.
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15.3
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rilevanza ai fini IVA del distacco di personale
Esaminando le caratteristiche dei contratti nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che l'operazione di “distacco” del personale posto in posizione di comando assume rilevanza ai fini IVA, poiché:
- sussiste il presupposto soggettivo, in quanto l'ente che ha distaccato il personale è costituito in forma di una società di capitali;
- sussiste il presupposto oggettivo, in quanto le somme erogate dalla struttura commissariale alla società pubblica sono configurabili come autentici corrispettivi di una prestazione di servizi, in quanto appaiono legate da un “nesso diretto” con il comando di personale posto in essere.
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Agevolazioni per i trasferimenti immobiliari a favore di Enti del Terzo Settore - Condizioni agevolative
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L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 6.7.2026 n. 134, si è pronunciata in merito alle agevolazioni previste dall'art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS), che consentono di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro ciascuna) ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso a favore degli enti del Terzo settore.
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16.1
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Agevolazioni per l'acquisto immobiliare previste dal CTS
L'art. 82 co. 4 del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) prevede la tassazione agevolata (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200,00 euro ciascuna) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili (nonché per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento) a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui all'art. 82 co. 1, incluse le imprese sociali.
Il beneficio si applica a condizione che “i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso”.
La norma precisa poi che la dichiarazione mendace o il mancato effettivo utilizzo del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali comportano la decadenza dal beneficio (con applicazione dell'imposta in misura ordinaria e della sanzione ammnistrativa pari al 30% della maggiore imposta dovuta oltre che degli interessi di mora).
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16.2
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Rivendita nel quinquennio
Le agevolazioni ex art. 82 co. 4 spettano sul presupposto che, nei 5 anni, venga realizzato l'utilizzo del bene in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, mentre la norma non richiede che l'ETS acquirente conservi la titolarità dell'immobile agevolato.
Il riferimento ai 5 anni – secondo l'Agenzia delle Entrate – definisce il periodo temporale entro il quale l'ente deve destinare l'immobile all'attività istituzionale, ma non integra un divieto di rivendita nel quinquennio.
Pertanto, se, come avvenuto nel caso oggetto di interpello, l'ETS acquirente, immediatamente dopo l'acquisto agevolato, utilizza direttamente l'immobile per l'attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è irrilevante che, poi, nel quinquennio lo alieni.
In conclusione, l'ente che alieni l'immobile agevolato ex art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017 entro 5 anni non perde il beneficio sulle imposte d'atto, ma la rivendita potrebbe generare plusvalenze tassabili ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR.
Anche la concessione in locazione a terzi dell'immobile acquistato con le agevolazioni di cui all'art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017, entro 5 anni dall'acquisto, non comporta la decadenza dal beneficio applicato in relazione alle imposte indirette.
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Fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti - Trattamento fiscale
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L'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 7.7.2026 n. 1, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile, ai fini delle imposte dirette e indirette, a un'operazione di fusione per incorporazione tra un ente religioso civilmente riconosciuto e altri due enti religiosi appartenenti alla medesima struttura organizzativa.
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17.1
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Effetti civilistici della fusione
Sul piano civilistico, la fusione per incorporazione comporta il subentro, a titolo universale, dell'ente religioso incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti religiosi incorporati e, quindi, l'acquisizione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare.
Inoltre, i beni immobili già ricompresi nella sfera patrimoniale dell'ente incorporante, transitano dalla sfera istituzionale alla sfera commerciale dell'ente medesimo.
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17.2
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IVA, IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI
Il principio di diritto 1/2026 afferma che i passaggi di beni mobili e immobili realizzati nell'ambito dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. f) del DPR 633/72.
Di conseguenza, tali trasferimenti scontano l'imposta di registro in base al principio di alternatività IVA-registro di cui all'art. 40 del DPR 131/86.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale cui assoggettare gli atti traslativi di beni effettuati nell'ambito della fusione si applicano nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna, in forza dell'art. 1 co. 737 della L. 147/2013.
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17.3
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imposte sui redditi
Quanto alle imposte dirette, la fusione tra enti non commerciali comporta che:
- per i beni in regime di impresa che confluiscono nel novero dei beni dell'ente ecclesiastico incorporante in regime d'impresa vale la neutralità fiscale della fusione ex art. 172 del TUIR;
- per i beni non relativi all'attività d'impresa esercitata dall'ente incorporato che confluiscono nell'attività d'impresa dell'ente incorporante, si applica, in via analogica, l'art. 171 co. 2 del TUIR, sicché, tali beni, qualora confluiscano nella sfera dell'ente incorporante, devono intendersi realizzati in base al valore normale, generando in capo all'ente incorporato, sempre che ne sussistano i presupposti, una plusvalenza imponibile ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR.
Il passaggio di un bene dalla sfera istituzionale a quella commerciale del medesimo ente costituisce un evento realizzativo (eventualmente imponibile ex artt. 67 e 68 del TUIR).
Per i beni relativi all'impresa per gli enti non commerciali, la risposta in commento segnala, inoltre, che, qualora il passaggio dalla sfera istituzionale a quella commerciale dello stesso ente riguardi beni immobili:
- strumentali ammortizzabili, l'immissione nel regime d'impresa avviene al costo di acquisto, senza emersione di plusvalenze imponibili, ai sensi degli artt. 65 co. 3-bis del TUIR e 4 del DPR 689/74;
- non strumentali, l'immissione nella sfera commerciale del medesimo ente determina un evento realizzativo, con valorizzazione al valore normale e possibile emersione di una plusvalenza ex artt. 67 e 68 del TUIR in caso di possesso inferiore ai 5 anni.
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18
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interventi su immobili di una aps - ristrutturazione edilizia - aliquota iva del 10%
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Con la risposta a interpello 22.7.2026 n. 150, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA da riservare alle prestazioni di servizi rese nell'ambito di un intervento di demolizione di edifici e di successiva ricostruzione dell'immobile, come sede di un'associazione di promozione sociale.
Al riguardo, è esaminata la possibile configurazione dell'intervento come intervento relativo a un'opera di urbanizzazione e, in seguito, la possibile applicabilità dell'aliquota IVA ridotta per interventi edilizi di ripristino dell'immobile.
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18.1
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oneri di urbanizzazione
L'Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile l'aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, in quanto riservata alle sole opere di urbanizzazione tassativamente previste dall'art. 16 co. 7 e 8 del DPR 380/2001.
Nel caso di specie, l'immobile oggetto di interventi non è qualificabile come “delegazione comunale”, né come un'altra opera di “urbanizzazione secondaria”.
In particolare, per “delegazioni comunali” s'intendono le strutture dirette ad agevolare, attraverso il decentramento dei servizi, gli utenti che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio anziché quelli della sede centrale del Comune. Rientrano in tale nozione le sedi decentrate degli uffici comunali, nelle quali viene svolta “una funzione istituzionale e tipica dell'ente locale a servizio dei residenti del territorio”.
Sulla base delle risultanze di fatto, emerge, quindi, che la nuova sede dell'associazione non appare funzionalmente destinata, nella sua interezza, a costituire una struttura amministrativa decentrata o una sede decentrata degli uffici comunali al servizio diretto della collettività.
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18.2
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ristrutturazione edilizia
Secondo l'Agenzia delle Entrate, alle opere di demolizione e ricostruzione, previste nel caso di specie, è possibile applicare l'aliquota del 10% di cui al n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, nella misura in cui le prestazioni, dipendenti da appalto, per la realizzazione degli interventi sono qualificate come ristrutturazione edilizia ex art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001, come sembra emergere dal “Permesso di costruire in deroga”, rilasciato dal Comune.
Stando al titolo edilizio presentato, non appare, invece, possibile configurare le opere come interventi di nuova costruzione, ai sensi della successiva lett. e) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001.
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Elenchi Intrastat - Applicativo Intr@web - Nuova evoluzione
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Con un avviso pubblicato il 22.7.2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che dal prossimo 14.10.2026 sarà disponibile, in ambiente di produzione, l'ultima evoluzione dell'applicativo “Intr@web”, che consente la compilazione e trasmissione manuale degli elenchi INTRASTAT (funzioni “User to System” o “U2S”).
Qualora lo strumento dovesse presentare anomalie o essere momentaneamente non disponibile, gli utenti “U2S” potranno ancora usufruire dei pacchetti “Intr@web versione 27000 e “Intra Online”.
Quanto alla presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell'anno 2027, “Intr@web” costituirà l'unico strumento per la relativa compilazione e trasmissione.
Dal 4.11.2026 saranno attivi, nello stesso ambiente di produzione, i nuovi servizi informatici “System to System” (“S2S”), destinati agli utenti in possesso di propri applicativi gestionali.
L'Agenzia delle Dogane ricorda, infine, che per accedere ai servizi “U2S” e “S2S” occorre autenticarsi nell'area riservata del proprio sito istituzionale con le procedure pubblicate e allegate all'avviso.
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Ritardi nei pagamenti - individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2026
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Con la decisione di politica monetaria dell'11.6.2026 la Banca Centrale Europea (BCE) ha innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, dal 2,15% al 2,40%, a decorrere dal 17.6.2026.
Ai fini dell'individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 2,40% rileva per il secondo semestre 2026, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 16.7.2026 n. 163.
In relazione al periodo dall'1.7.2026 al 31.12.2026, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:
- 14,40% (2,40% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
- 10,40% (2,40% + 8%), per le altre transazioni commerciali.
lavoratori autonomi e imprese
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.
In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.
Deroghe contrattuali
Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:
- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
Tuttavia, occorre considerare che:
- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
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CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 - INVESTIMENTI ULTIMATI AL 31.12.2025 E AL 30.6.2026 - COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO - PROROGA AL 15.9.2026
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Con il Decreto direttoriale del 31.7.2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha differito i termini per la presentazione, tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito Internet del GSE, delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0. di cui all'art. 2 co. 4 del decreto direttoriale 15.5.2025, al fine di consentire il perfezionamento della procedura per la comunicazione del credito d'imposta anche alle imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse.
In particolare, è differito al 15.9.2026 il termine per la trasmissione del modello di comunicazione di completamento dei lavori relativi agli investimenti ultimati rispettivamente al 30.6.2026 e, in deroga rispetto all'originario termine del 31.3.2026, al 31.12.2025.
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