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Tasse e fisco: novità ottobre 2025

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - ulteriori chiarimenti
  2. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - Cause di cessazione - Variazione dell’attività - Modifica del codice ATECO 2025
  3. lavoro sportivo - riforma dello sport - Disciplina fiscale - chiarimenti
  4. CESSIONI DI LEGNO - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA - INNALZAMENTO
  5. bonus edilizi” - Spese sostenute dal 2025 - Aliquota “maggiorata” - Irrilevanza della residenza
  6. IRES PREMIALE - CAUSE DI DECADENZA - PRESUNzIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE
  7. fringe benefit per veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - Optional a carico dei dipendenti e ricariche elettriche presso colonnine pubbliche con card
  8. Enti del Terzo settore - Spese sostenute nel 2025 con superbonus - Opzione per la cessione e lo sconto sul corrispettivo
  9. interventi “edilizi” - Opzione per la Cessione della detrazione e lo sconto sul corrispettivo - Blocco dal 17.2.2023 - Applicabilità alla prima comunicazione di opzione
  10. Reti di imprese - compensazione tra debiti e crediti dei partecipanti alla rete - esclusione
  11. Provvigioni su noleggio di prodotti on line - Esclusione della ritenuta d’acconto
  12. Regime degli impatriati - Somme percepite a titolo di NASpI - Esclusione
  13. Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - presentazione delle domande
  14. sostituzione di veicoli termici con veicoli elettrici ad emissioni zero - incentivi
  15. CARTE RICARICABILI PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE - BUONI CORRISPETTIVO MULTIUSO
  16. Liquidazione volontaria - Fase liquidatoria - Detrazione IVA
  17. concordato preventivo in continuità - consecuzione tra procedure - momento di emissione della nota di credito
  18. Pignoramento immobiliare - Decesso dell’imprenditore esecutato - Trattamento ai fini IVA
  19. detrazione iva - pro rata - beni ammortizzabili - esclusione
  20. VISITE A MINIERA O A PARCO SPELEOLOGICO - ESENZIONE IVA - CARATTERE EDUCATIVO E CULTURALE
  21. VENDITA DI TITOLI DI ACCESSO TRAMITE RETI ELETTRONICHE - NUOVE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI
  22. Prodotti finiti in oro sottoposti ad attività di montaggio - reverse charge - inapplicabilità

 

 

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1

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - ulteriori chiarimenti

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale (CPB), in occasione di un incontro con la stampa specializzata tenutosi il 18.9.2025 e in risposta ad alcune FAQ del 25.9.2025.

1.1

nuove cause di esclusione

Le nuove cause di esclusione/cessazione dal CPB introdotte dal DLgs. 81/2025, relative ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR e che partecipano al contempo ad associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati prevedono che l’adesione al CPB è concessa solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

In merito, nella circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2025 n. 9 era stato indicato che la causa di esclusione non opera se per l’attività svolta da uno dei due soggetti coinvolti (professionista da un lato, soggetto collettivo dall’altro) “non risultano approvati gli ISA”. Questo inciso è stato ulteriormente precisato nel corso della suddetta videoconferenza.

Con questa espressione l’Agenzia delle Entrate non intendeva far riferimento alle casistiche in cui non vi sono ISA approvati per il codice ATECO dell’attività esercitata, ma alla diversa fattispecie in cui “la società tra professionisti dichiara il reddito d’impresa, mentre l’ISA previsto per l’attività esercitata da detta società è stato approvato esclusivamente con riferimento all’esercizio di arti e professioni” (fattispecie trattata nella FAQ 17.10.2024 n. 2). In tal caso, la società tra professionisti non può aderire al CPB, svolgendo un’attività “per la quale non risultano approvati gli ISA”.

Presenza di cause di esclusione da ISA

In una delle FAQ del 25.9.2025, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la causa di esclusione in commento non viene attivata nemmeno nei casi in cui si sia in “presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfettario”.

Periodi d’imposta non coincidenti

In risposta ad una FAQ del 25.9.2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adesione al CPB è possibile anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB; tale precisazione si è resa necessaria considerati i possibili disallineamenti tra il CPB dell’associazione, che potrebbe aver optato, ad esempio, per il biennio 2024-2025, e il CPB degli associati partecipanti, che intendono aderire per il biennio 2025-2026.

1.2

cessione d’azienda

Nel corso della videoconferenza del 18.9.2025 è stato chiarito che la disapplicazione del CPB in caso di cessione d’azienda interviene sia nel caso in cui l’azienda venga ceduta, sia nel caso in cui venga acquistata. Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche in tal caso viene infatti meno il diretto collegamento tra la proposta di CPB predisposta nei confronti del contribuente avente determinate caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico.

1.3

riduzione dei termini di accertamento

L’Agenzia delle Entrate, nella videoconferenza del 18.9.2025, ha esaminato il rapporto tra la riduzione di un anno dei termini di accertamento previsto dal regime premiale ISA, applicabile dai contribuenti che aderiscono al CPB, e le cause di decadenza dal concordato. È stato chiarito che tali cause possono essere accertate anche oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento come ridotti in applicazione del regime premiale ISA, fermo restando il limite imposto dai termini ordinari, laddove si riscontri la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.

Anche ai fini del CPB vengono richiamati i principi individuati da prassi e giurisprudenza in merito al disconoscimento del regime premiale per gli studi di settore e gli ISA, in presenza di infedeltà dichiarative.

In tema di studi di settore, la Corte di Cassazione (ordinanza 5.11.2024 n. 28457) ha chiarito che la riduzione di un anno dei termini di decadenza dei poteri di accertamento, prevista dall’art. 10 co. 9 del DL 201/2011, non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente, presupponendo tale beneficio la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

1.4

operazioni straordinarie

Una FAQ del 25.9.2025 chiarisce che la causa di cessazione di cui all’art. 21 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, relativa ai casi in cui la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o di un suo ramo o, per le società di persone e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, da modifiche della compagine sociale in aumento, non è rivolta alle imprese individuali.

Le società e l’impresa individuale sono infatti soggetti giuridici distinti e il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato.

2

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - Cause di cessazione - Variazione dell’attività - Modifica del codice ATECO 2025

 

Con la risposta a interpello 10.9.2025 n. 236, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concordato preventivo biennale non cessa per una variazione solo formale del codice ATECO per effetto delle modifiche apportate alla classificazione nel 2025, anche se tale cambiamento comporta l’applicazione di un ISA diverso.

La problematica non si pone rispetto al CPB 2025-2026 poiché nei modelli REDDITI 2025 è necessario indicare il nuovo codice ATECO e applicare l’ISA relativo; di conseguenza, nell’ipotesi in cui non vi siano mutamenti sostanziali dell’attività esercitata, è garantita continuità tra codice ATECO e ISA applicato.

2.1

CESSAZIONE PER MODIFICA DELL’ATTIVITà

Secondo quanto previsto dall’art. 21 co. 1 lett. a) del DLgs. 13/2024, il concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente modifichi l’attività svolta nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente; tuttavia, il concordato mantiene efficacia se la nuova attività è soggetta all’ap-plicazione del medesimo ISA.

Una situazione particolare si è verificata nel 2025 in cui, a seguito della modifica della classificazione ATECO 2025, le attività possono aver subito un mutamento del codice identificativo, accompagnato o meno dalla modifica dell’ISA applicabile; ciò anche se l’attività non ha subito alcuna variazione sostanziale.

2.2

VARIAZIONE ATECO 2025 - EFFETTI SUL concordato preventivo 2024-2025

In risposta a una FAQ del 28.5.2025, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, se per effetto della nuova classificazione ATECO 2025 il codice dell’attività esercitata nel 2023 è mutato solo a livello formale, la causa di cessazione del concordato preventivo per il biennio 2024-2025 non si verifica:

·         sia nell’ipotesi in cui l’ISA applicabile resti il medesimo;

·         sia nell’ipotesi in cui l’ISA 2025 applicabile muti rispetto a quello applicato per il periodo d’imposta precedente.

Ciò che interessa, affinché il concordato preventivo biennale continui a mantenere i propri effetti, è che l’attività interessata dalla modifica resti invariata nella sostanza.

2.3

VARIAZIONE ATECO 2025 - EFFETTI SUL Concordato preventivo 2025-2026

La casistica esaminata nella risposta a interpello 10.9.2025 n. 236 riguarda un agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli che, per effetto della nuova classificazione, passa dal codice 45.11.02 con ISA DM09U al codice 77.51.00 con ISA EG61U. Il contribuente si domanda se tale variazione possa compromettere l’adesione espressa nel modello REDDITI 2025.

Nel ribadire i chiarimenti in precedenza forniti, l’Agenzia delle Entrate precisa che rispetto al concordato preventivo 2025-2026 non si pone il problema di valutare la causa di cessazione del concordato per effetto della nuova classificazione ATECO 2025, naturalmente nell’ipotesi in cui l’attività rimanga in concreto invariata.

Secondo quanto chiarito dalla ris. 24/2025, nella dichiarazione dei redditi per il 2024 (modello REDDITI 2025), così come nelle successive per i periodi d’imposta oggetto di concordato 2025-2026, deve essere utilizzato il “‘nuovo” codice ATECO 77.51.00, cui è associato l’ISA EG61U. Non si verifica quindi alcuna variazione, anche solo formale, dei codici identificativi dell’attività e dell’ISA applicabile, che rimangono costanti nei periodi d’imposta 2024, 2025 e 2026.

3

lavoro sportivo - riforma dello sport - Disciplina fiscale - chiarimenti

 

Con la consulenza giuridica 30.9.2025 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito diversi aspetti legati agli effetti della Riforma dello sport, di cui al DLgs. 36/2021, sulla disciplina fiscale del lavoro sportivo.

3.1

contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014

L’Agenzia delle Entrate chiarisce esplicitamente che per i lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo, in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014, rilevano, “quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro”.

La soglia di non imponibilità non rileva, tuttavia, ai fini della verifica del limite per la permanenza nel regime forfetario, fissata a 85.000,00 euro; in tal caso, infatti, è necessario considerare i compensi percepiti nell’anno precedente, compresi quelli sotto la soglia di 15.000,00 euro.

3.2

PREMI sportivi

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la ritenuta a titolo d’imposta del 20% sui premi sportivi, di cui all’art. 6 co. 6-quater del DLgs. 36/2021, non si applica:

·         alle somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi; tali somme costituiscono infatti parti variabili della retribuzione fissata nel contratto, venendo quindi assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono;

·         ai premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all’ente sportivo di cui questi ultimi fanno parte.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la disciplina di cui all’art. 6 co. 6-quater del DLgs. 36/2021 è applicabile anche alle somme corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali (a titolo di premio, o per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali) ad atleti e tecnici che, pur ordinariamente lavorando nel settore del professionismo, vengono convocati a far parte delle squadre nazionali.

L’attività sportiva svolta da atleti e tecnici nell’ambito delle squadre nazionali si configura infatti in ogni caso come attività di tesserato federale che opera nell’ambito del dilettantismo.

3.3

agevolazioni irap

Secondo quanto previsto dall’art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogatore.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale disposizione non introduce una franchigia da applicare ai singoli compensi di importo pari o superiore agli 85.000,00 euro; ai fini IRAP non rilevano infatti i singoli compensi di importo inferiore a 85.000,00 euro, mentre ciascun compenso di ammontare pari o superiore a tale limite rileva per intero.

4

CESSIONI DI LEGNO - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA - INNALZAMENTO

 

Con il DM 6.8.2025, pubblicato sulla G.U. 16.9.2025 n. 215, sono state fissate al 6,4% le percentuali di compensazione IVA applicabili per gli anni 2024 e 2025 alle cessioni di:

·         legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

·         legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

Si tratta dei prodotti individuati dai nn. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72.

4.1

Applicazione delle percentuali

Si ricorda che le percentuali di compensazione sono utilizzate dai produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 per calcolare l’ammontare forfetario di IVA detraibile riferito alle cessioni di prodotti agricoli individuati dalla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72.

Inoltre, le suddette percentuali fungono da aliquota IVA per le seguenti operazioni:

·         cessioni di prodotti agricoli da parte dei produttori “minori” che applicano il regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;

·         passaggi di beni dagli agricoltori soci nei confronti delle cooperative ed altri organismi associativi, di cui all’art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, che applicano il regime speciale.

4.2

Evoluzione normativa

A regime, la misura delle percentuali di compensazione applicabile per i suddetti prodotti legnosi è pari al 2% (cfr. DM 12.5.92).

Tuttavia, l’art. 1 co. 662 della L. 145/2018 ha previsto la possibilità di innalzare detta percentuale, mediante decreto ministeriale, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro annui.

L’innalzamento è stato disposto al 6,4% già per gli anni dal 2020 al 2022 (DM 5.2.2021, DM 19.12.2021 e DM 10.10.2022). Per l’anno 2023, invece, non è stato emanato alcun decreto, per cui si ritiene che, con riferimento a detta annualità, fosse applicabile la percentuale del 2%.

Il nuovo DM 6.8.2025 ha nuovamente innalzato le percentuali al 6,4%, con efficacia non soltanto per l’annualità in corso, ma anche per l’annualità precedente, ossia dall’1.1.2024 al 31.12.2025.

4.3

RETTIFICHE PER IL 2024 E IL 2025 DELL’IVA DETRAIBILE

L’innalzamento delle percentuali di compensazione determina un aumento della quota forfetaria di IVA detraibile per i produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72.

In considerazione della decorrenza retroattiva dall’1.1.2024, occorre quindi procedere alle eventuali rettifiche.

Presentazione dichiarazione integrativa per il 2024

Tali soggetti, qualora abbiano applicato la percentuale del 2% nel 2024, potranno rideterminare in dichiarazione l’imposta dovuta per detta annualità, ricalcolando la quota detraibile in base alla percentuale di compensazione del 6,4%. Al fine di recuperare tale importo, sarà necessario presentare una dichiarazione IVA integrativa, essendo ormai spirato il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2024 (30.4.2025).

Modifica delle liquidazioni periodiche del 2025

Per quanto riguarda le liquidazioni periodiche effettuate nell’anno in corso, sarà possibile recuperare l’importo detraibile nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2025.

Di conseguenza, dovranno essere rettificate anche le comunicazioni “LIPE” (eventualmente in sede di dichiarazione annuale).

4.4

RETTIFICHE PER IL 2024 E IL 2025 DELL’ALIQUOTA IVA

Sempre in considerazione della decorrenza retroattiva dall’1.1.2024, con riguardo invece alle operazioni in relazione alle quali la percentuale di compensazione funge da aliquota IVA, appare necessaria l’emissione di una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, per la sola imposta, laddove nel 2024 e nel 2025 sia stata applicata la percentuale del 2%.

L’Amministrazione finanziaria non ha fornito chiarimenti circa le conseguenze dal punto di vista sanzionatorio. Tuttavia, nel caso in esame dovrebbe valere il principio del legittimo affidamento e della buona fede previsto dallo Statuto del contribuente (art. 10 della L. 212/2000), secondo cui “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

5

bonus edilizi” - Spese sostenute dal 2025 - Aliquota “maggiorata” - Irrilevanza della residenza

 

Con l’art. 1 co. 54 - 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state rimodulate le aliquote delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute dal 2025 al 2027 per l’esecuzione di interventi “edilizi”.

La citata legge ha sostanzialmente allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”), prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

5.1

Aliquota “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come le detrazioni IRPEF/IRES “sismabonus” ed “ecobonus”, sono fissate:

·         al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;

·         al 30%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

5.2

Aliquota “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027

Sempre in relazione alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la stessa norma ha elevato l’aliquota delle detrazioni ove gli interventi “edilizi” riguardino l’abitazione principale dei contribuenti.

Il citato art. 16 co. 1 del DL 63/2013 ha quindi stabilito che la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come quella del sismabonus e dell’ecobonus, sono fissate:

·         al 50%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

·         al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Destinazione ad abitazione principale

Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.

L’aliquota “maggiorata” compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.

Al riguardo, nella risposta a interpello 16.9.2025 n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” del 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è irrilevante l’aver trasferito la residenza nell’immobile oggetto dei lavori.

Per capire cosa si intende per abitazione principale, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8, occorre fare riferimento all’art. 10 co. 3-bis del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”. Si considerano familiari ai fini delle imposte sui redditi (ex art. 5 co. 5 del TUIR) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Titolarità dell’immobile

L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale.

Il requisito della titolarità dell’immobile deve essere verificato all’inizio dei lavori e l’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).

Soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine

La risposta a interpello 244/2025 ha peraltro evidenziato che i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale) devono essere soddisfatti anche dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto non sono previste deroghe, ed è irrilevante l’aver trasferito la residenza anagrafica nell’immobile oggetto degli interventi.

6

IRES PREMIALE - CAUSE DI DECADENZA - PRESUNzIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE

 

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita in occasione della videoconferenza del 18.9.2025, ha fornito nuove indicazioni con riferimento alla causa di decadenza dell’IRES premiale di cui all’art. 7 co. 1 lett. a) del DM 8.8.2025.

6.1

DISTRIBUZIONE DELL’UTILE ACCANTONATO

La decadenza opera nel caso in cui la quota dell’utile 2024 accantonata ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. a) del DM 8.8.2025 (almeno l’80% dell’utile dell’esercizio), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi fino al 31.12.2026 per i soggetti “solari”).

6.2

PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza, opera una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato a riserva.

Pertanto, l’importo distribuito dovrà essere imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale.

6.3

esempio

Si supponga che la riserva straordinaria al 31.12.2024 sia pari a 1.000 e l’utile d’esercizio 2024 sia pari a 300, di cui 60 distribuito e 240 (80%) accantonato alla riserva straordinaria ai sensi dell’art. 4 del DM 8.8.2025 (iscritto nel prospetto della dichiarazione dei redditi).

Nel caso in cui nel 2026 si distribuisca la riserva straordinaria per 800, non si realizza alcuna causa di decadenza.

7

fringe benefit per veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - Optional a carico dei dipendenti e ricariche elettriche presso colonnine pubbliche con card “aziendale”

 

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 9.9.2025 n. 233 e 10.9.2025 n. 237, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla determinazione del fringe benefit relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

7.1

optional a carico dei dipendenti

Con la risposta a interpello 9.9.2025 n. 233, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme eventualmente trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per optional aggiuntivi, richiesti dagli stessi, sui veicoli concessi in uso promiscuo, non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, non essendo compresi nella valorizzazione delle tabelle ACI.

La citata disposizione, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, va infatti riferita non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

7.2

RICARICA ELETTRICA PRESSO COLONNINE PUBBLICHE CON CARD “AZIENDALE”

Con la risposta a interpello 10.9.2025 n. 237, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la ricarica elettrica delle autovetture in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una card con addebito del costo a carico della società, non costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

In linea generale, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

8

Enti del Terzo settore - Spese sostenute nel 2025 con superbonus - Opzione per la cessione e lo sconto sul corrispettivo

 

Affinché competa il superbonus nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2025 da parte delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS), di cui all’art. 119 co. 9 lett. d-bis) del DL 34/2020, è necessario che alla data del 15.10.2024 risulti presentato il titolo abilitativo dei lavori (CILA-S di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 o permesso di costruire) e sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori se gli interventi sono effettuati da condomìni.

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2025 n. 241 è stato ribadito che i citati soggetti, con riguardo alle spese sostenute nel 2025, possono optare per la cessione della detrazione o lo “sconto sul corrispettivo”, di cui al successivo art. 121, se la CILA-S o la richiesta di titolo abilitativo (oltre all’eventuale delibera assembleare del condominio) sono stati presentati prima del 30.3.2024.

9

interventi “edilizi” - Opzione per la Cessione della detrazione e lo sconto sul corrispettivo - Blocco dal 17.2.2023 - Applicabilità alla prima comunicazione di opzione

 

Il “blocco” delle opzioni per la cessione della detrazione e lo “sconto sul corrispettivo” introdotto dall’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ed ampliato da successivi provvedimenti (DL 212/2023 e DL 39/2024), al netto delle norme di disciplina transitoria, riguarda esclusivamente le opzioni di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020 (ossia le opzioni di sconto e di cessioni esercitate dal soggetto altrimenti beneficiario della detrazione), mentre non riguarda le cessioni effettuate dai fornitori e dai precedenti cessionari di crediti d’imposta già “generati” ex art. 121 del DL 34/2020 che, ai sensi delle medesime disposizioni, possono essere effettuate successivamente alle opzioni di sconto o cessione esercitate dal beneficiario.

Come ribadito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2025 n. 240, pertanto, i cessionari del credito, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020, potranno continuare a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.

10

Reti di imprese - compensazione tra debiti e crediti dei partecipanti alla rete - esclusione

 

Con la risposta a interpello 17.9.2025 n. 246, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di compensazione in caso di accollo di debiti si applica anche nell’ambito dei soggetti che partecipano ad una rete di imprese.

10.1

Divieto di compensazione in caso di accollo di debiti d’imposta altrui

L’art. 1 del DL 124/2019 stabilisce che, in caso di accollo del debito d’imposta altrui, ai sensi dell’art. 8 co. 2 della L. 212/2000, è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta nella disponibilità dell’accollante.

La compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, può infatti avvenire solo nell’ambito del medesimo soggetto.

10.2

Compensazione nell’ambito delle reti di imprese

Nella risposta a interpello 246/2025, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il modello operativo che intende adottare una rete di imprese con soggettività giuridica, con lo scopo di fornire servizi centralizzati di gestione tributaria e amministrativa alle imprese retiste aderenti, in cui il “retista A” provvederà ad estinguere i debiti tributari del “retista B” utilizzando in compensazione propri crediti d’imposta, nell’ambito di un sistema interconnesso di appalti associati a contratti di comando e distacco.

Secondo l’Agenza, tale modello operativo, prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi – a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari – configura un illegittimo accollo di debiti fiscali con l’utilizzo in compensazione di crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.

10.3

Effetti

I versamenti effettuati in violazione del suddetto divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge ed espongono all’applicazione delle previste sanzioni amministrative tributarie (ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97) ed eventualmente anche penali (ai sensi del DLgs. 74/2000).

11

Provvigioni su noleggio di prodotti on line - Esclusione della ritenuta d’acconto

 

Con la risposta a interpello 18.9.2025 n. 250, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’ambito applicativo della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73 in relazione a un contratto con il quale una società si obbliga nei confronti dei propri partner, tra l’altro, a:

·         realizzare un sito web, secondo il layout e la personalizzazione da loro richiesta, finalizzato al noleggio online ed alla vendita di seconda mano dei prodotti;

·         concludere con i clienti, in nome proprio ma per conto del partner, contratti di noleggio dei prodotti attraverso la piattaforma.

Mensilmente, i partner emettono fattura nei confronti della società per il totale dei corrispettivi derivanti dai noleggi effettuati nel mese solare precedente, al netto di quanto dovuto alla società stessa.

11.1

Ambito applicativo della ritenuta

Ai sensi dell’art. 25-bis co. 1 del DPR 600/73, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

L’elenco di tali rapporti deve considerarsi tassativo e, pertanto, anche se altri rapporti presentano affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta d’acconto in esame non può ritenersi ad essi applicabile (cfr. C.M. 10.6.83 n. 24/8/845).

11.2

Inapplicabilità della ritenuta

L’Amministrazione finanziaria esclude quindi l’applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti alla società istante per l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma, tenuto conto che la suddetta attività di noleggio non rientra in nessuno dei rapporti elencati dall’art. 25-bis co. 1 del DPR 600/73.

12

Regime degli impatriati - Somme percepite a titolo di NASpI - Esclusione

 

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 1.9.2025 n. 228, non sono agevolabili in virtù del vecchio regime degli impatriati, di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, le somme corrisposte a titolo di NASPI, le quali devono quindi essere assoggettate a tassazione per l’intero importo.

12.1

Redditi conseguiti in sostituzione di altri redditi

L’Agenzia delle Entrate ricorda che sono ammessi al beneficio di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo e i redditi di impresa. Al riguardo, la circ. 23.5.2017 n. 17 ha precisato che “sono altresì agevolabili le somme conseguite in sostituzione dei suddetti redditi, le quali, ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

In base a quanto chiarito dalla C.M. 23.12.97 n. 326 (§ 1.5) e dalla circ. 14.5.2014 n. 9 (§ 1.3), le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente (erogate dall’INPS o da altri enti, sostituti d’imposta), agli effetti dell’IRPEF, costituiscono redditi di tale categoria, imponibili secondo le regole proprie stabilite per i redditi sostituiti.

12.2

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego

La “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASPI), di cui all’art. 1 del DLgs. 22/2015, costituisce un’indennità mensile di disoccupazione, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Si tratta quindi di somme non corrisposte a fronte dello svolgimento di un’attività lavorativa, ma a fronte della cessazione del rapporto di lavoro; pertanto, ad avviso dell’Agenzia, le stesse non sono agevolabili in base al regime degli impatriati, diretto a incentivare lo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia.

13

Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - presentazione delle domande

 

Con il DM 4.8.2025, pubblicato sulla G.U. 29.9.2025 n. 226:

·         è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2025;

·         sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.

13.1

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti (compresi i dirigenti) o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:

·         all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuove tecnologie;

·         allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

13.2

Iniziative formative agevolabili

Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l’attività formativa sia:

·         avviata dal 12.1.2026;

·         completata entro il 30.6.2026.

Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 12.1.2026, purché successivi al 29.9.2025.

Esclusioni

Sono invece esclusi:

·         i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto;

·         la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Formazione a distanza

Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che sono svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:

·         l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;

·         l’intero corso deve essere videoregistrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;

·         i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza;

·         le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione;

·         al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

13.3

Ammontare dei contributi

I contributi sono concessi:

·         entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall’art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;

·         nel limite del previsto stanziamento, pari a 5 milioni di euro;

·         sulla base dei previsti massimali.

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:

·         15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);

·         50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);

·         100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);

·         150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.

Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:

·         ore di formazione: 30 ore per ciascun partecipante con la qualifica di autista, ovvero 40 ore per ciascun partecipante con la qualifica di impiegato;

·         compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;

·         compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;

·         servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l’attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

Inoltre, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla misura in esame, il totale dei costi ottenuti sommando i preventivi di spesa allegati alle istanze presentate da imprese, consorzi o cooperative che abbiano individuato quale soggetto attuatore un ente di formazione espressione di una stessa associazione di categoria, non potrà superare la somma di 2,5 milioni di euro.

13.4

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate:

·         esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’oggetto “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 16”;

·         al soggetto gestore “RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.”, all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it;

·         utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (www.ramspa.it/formazione-xvi-edizione), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;

·         a partire dal 20.10.2025 ed entro il 24.11.2025.

Dati da indicare nella domanda

In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare:

·         i dati identificativi del richiedente;

·         il soggetto attuatore delle azioni formative;

·         il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento;

·         il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora ed eventuale sede del corso; codice di accesso se svolto in videoconferenza);

·         il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei tutor, altri costi per l’erogazione della formazione, spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato).

13.5

Relazione di fine attività e rendicontazione dei costi sostenuti

Entro il 18.9.2026 dovrà essere presentata:

·         una relazione di fine attività;

·         una rendicontazione dei costi sostenuti.

Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:

·         l’elenco dei partecipanti;

·         la documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

·         la documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa;

·         se la formazione è svolta a distanza, l’indicazione di un apposito link che consenta l’accesso alla cartella contenente le registrazioni dei corsi, nonché i tracciati FAD convalidati dall’ente attuatore dai quali risulti la presenza dei partecipanti indicati nella rendicontazione e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

·         i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

·         il dettaglio dei costi per singole voci.

Certificazione della documentazione contabile

La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali.

Il relativo costo:

·         potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza;

·         non concorrerà però a determinare le previste soglie.

Modalità di presentazione

La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire:

·         esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’oggetto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 16”;

·         al soggetto gestore, all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

13.6

Valutazione delle domande e delle rendicontazioni presentate

Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall’apposita Commissione, la quale, all’esito dell’istruttoria, redige l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione.

13.7

Erogazione dei contributi

L’erogazione dei contributi avverrà:

·         al termine della realizzazione del progetto formativo;

·         previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ove l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.

13.8

Revoca dei contributi

I contributi sono revocati in caso di:

·         accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;

·         mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;

·         dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero;

·         controllo sul corso conclusosi con esito negativo.

Restituzione del contributo già erogato

Qualora il contributo fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

14

sostituzione di veicoli termici con veicoli elettrici ad emissioni zero - incentivi

 

Con il DM 8.8.2025 n. 236 (pubblicato sulla G.U. 8.9.2025 n. 208), il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha disciplinato gli incentivi a fondo perduto riconosciuti per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero.

Alcuni chiarimenti in merito alla misura sono stati resi dal MASE con le FAQ del 25.9.2025 (aggiornate il 26.9.2025).

14.1

soggetti beneficiari

I contributi spettano, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a favore di persone fisiche e microimprese, in presenza di determinati requisiti.

Requisiti di accesso ai contributi per le persone fisiche

L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico ad emissioni zero compete alle persone fisiche:

·         che hanno un ISEE pari o inferiore a 40.000,00 euro;

·         con riferimento all’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 (ossia un veicolo destinato al trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a 35.000,00 euro (IVA e optional esclusi).

Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:

·         la persona fisica richiedente abbia residenza in una c.d. “area urbana funzionale” (ossia l’area composta da un centro urbano di almeno 50.000 abitanti e dalla circostante “area del pendolarismo”, come individuata dall’ISTAT);

·         contestualmente alla consegna del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore, per destinarlo alla rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare da almeno sei mesi primo intestatario del veicolo da rottamare);

·         nel documento comprovante l’acquisto del nuovo veicolo elettrico sia dichiarato il veicolo da rottamare, oltre alla misura dello sconto applicato in forza dell’incentivo;

·         il beneficiario del contributo risulti intestatario del veicolo elettrico acquistato, e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi (come precisato dalle FAQ del 26.9.2025, per fruire degli incentivi il veicolo acquistato non può essere cointestato).

Requisiti di accesso ai contributi per le microimprese

L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico può spettare anche alle microimprese (ossia alle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).

Per accedere ai contributi, le microimprese devono:

·         essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;

·         essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;

·         non rientrare nelle imprese escluse dal regime “de minimis” in materia di aiuti di Stato;

·         essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le microimprese beneficiano dell’incentivo con riferimento all’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).

Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:

·         la microimpresa abbia sede legale in una c.d. “area urbana funzionale”;

·         contestualmente alla consegna del nuovo veicolo, venga consegnato al venditore, ai fini della rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi alla microimpresa);

·         il nuovo veicolo acquistato risulti intestato alla microimpresa (beneficiaria del contributo) e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi.

14.2

misura del contributo

L’incentivo è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con un importo che varia in base alla tipologia di beneficiario.

Misura del contributo per le persone fisiche

Con riferimento alle persone fisiche, l’incentivo compete ad un solo soggetto per nucleo familiare: l’agevolazione può essere richiesta a beneficio proprio o di un altro componente maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare.

Per le persone fisiche il contributo è pari a:

·         11.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE inferiore o pari a 30.000,00 euro;

·         9.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE superiore a 30.000,00 euro, ma inferiore o pari a 40.000,00 euro.

I contributi corrisposti alle persone fisiche non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.

Misura del contributo per le microimprese

Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus per la sostituzione dei veicoli termici con quelli elettrici.

L’importo di ciascun incentivo:

·         copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000,00 euro;

·         spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” ad un’unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal Regolamento europeo “de minimis” e dal Regolamento europeo “de minimis” per il settore agricolo nell’arco di tre anni.

I contributi corrisposti alle microimprese:

·         sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi dei Regolamenti europei “de minimis” e “de minimis” per il settore agricolo;

·         non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all’acquisto dei medesimi veicoli oggetto dei contributi di cui al DM 8.8.2025 n. 236.

14.3

modalità di riconoscimento del contributo

Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (in altre parole, il venditore degli autoveicoli incentivati applica uno sconto sul prezzo).

Il MASE provvede poi a rimborsare al venditore del veicolo elettrico l’importo dei contributi (in ragione dei quali ha applicato gli sconti sul prezzo dei veicoli).

Richieste di contributo

Per il riconoscimento delle agevolazioni, occorre presentare una richiesta tramite l’apposita piattaforma informatica.

In particolare, è necessario che alla piattaforma si registrino, rispettando gli adempimenti prescritti dal DM 8.8.2025 n. 236:

·         sia i venditori dei veicoli (per tali soggetti l’accesso alla piattaforma risulta abilitato dal 23.9.2025);

·         sia gli acquirenti dei veicoli (per tali soggetti la data di apertura della piattaforma dovrà essere comunicata con un avviso del MASE).

Adempimenti del venditore

A pena di decadenza dal contributo viene richiesto al venditore di:

·         validare l’incentivo richiesto dall’acquirente, entro i successivi 30 giorni dalla “generazione” del bonus presso la piattaforma informatica;

·         consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo (il venditore deve inoltre provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista di cui al DPR 358/2000).

15

CARTE RICARICABILI PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE - BUONI CORRISPETTIVO MULTIUSO

 

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2025 n. 235 sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione dell’IVA alle cessioni di carburante effettuate nei confronti dei titolari di una carta prepagata che permette di acquistare il tipo di carburante prescelto (gasolio, benzina e GPL) presso un’unica stazione di servizio.

15.1

buoni-corrispettivo

Un buono-corrispettivo è da qualificare come monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto. In caso contrario, si tratta di un buono multiuso.

Affinché sussista un buono-corrispettivo monouso devono essere conosciuti, al momento della sua emissione, tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione, ossia natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.

15.2

carte carburante prepagate

Nel caso di specie, quando viene emessa la carta prepagata non è conosciuta la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata con l’utilizzo della ricaricabile.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato le carte prepagate in esame come buoni-corrispettivo multiuso. Di conseguenza, l’operazione è rilevante ai fini IVA all’atto dell’acquisto del carburante con l’utilizzo della carta e non anche quando si ricarica quest’ultima.

16

Liquidazione volontaria - Fase liquidatoria - Detrazione IVA

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 22.9.2025 n. 251, ha confermato che la liquidazione volontaria costituisce l’ultima fase della vita di una società, che “resta pur sempre parte dell’attività di impresa”; si assiste, pertanto, ad un mutamento delle finalità delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo, che non riguardano più la gestione corrente, ma quella liquidatoria. Ne discende la possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, anche nell’ipotesi in cui l’attività ordinariamente esercitata fosse stata riconducibile a quelle esenti ex art. 10 del DPR 633/72.

16.1

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA NON PRECLUSO NELLA FASE LIQUIDATORIA

Il diritto alla detrazione dell’IVA non è, in linea di principio, precluso nella fase liquidatoria, che resta pur sempre una parte dell’attività dell’impresa (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.12.2021 n. 851).

Come rilevato dalla Corte di Giustizia UE, pur nel contesto di una procedura concorsuale, il semplice fatto che l’avvio di tale procedura modifichi la finalità delle operazioni del soggetto passivo – che non comprendono più la gestione corrente, ma riguardano esclusivamente la sua liquidazione – “non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell’ambito di tale impresa” (Corte di Giustizia UE 3.6.2021 causa C-182/20).

Nel presupposto che le operazioni poste in essere nella fase di liquidazione possano rientrare nel perimetro delle attività imprenditoriali non può non riconoscersi il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti effettuati nell’ambito della fase liquidatoria, ove inerenti.

16.2

ORDINARIO REGIME IMPOSITIVO NELLA LIQUIDAZIONE

Con riguardo alla circostanza che la società, prima della messa in liquidazione, esercitasse un’attività rientrante nell’ambito dell’esenzione di cui all’art. 10 del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur se riferito alle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

La Cassazione ricorda che tale procedura comporta “la cessazione dell’attività (esente) esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis”; torna, pertanto, “ad essere applicabile l’ordinario regime impositivo” che permette la detraibilità dell’imposta (Cass. 8.6.2011 n. 12444, Cass. 18.4.2018 n. 9464 e Cass. 15.2.2025 n. 3875).

16.3

presupposto dell’inerenza

Premesso quanto sopra, anche nella fase liquidatoria la detrazione dell’IVA spetta solo in presenza dei requisiti di inerenza e afferenza dei beni e servizi acquistati rispetto all’attività.

Nel caso oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate riconosce che le prestazioni professionali volte al recupero dei crediti e all’assistenza legale nel contenzioso tributario che interessava la società istante posseggono tali requisiti.

Sebbene si riferiscano, in alcuni casi, a vicende precedenti la messa in liquidazione, sia le prestazioni volte alla definizione di rapporti pendenti, che quelle relative al recupero crediti possono ritenersi propedeutiche e strumentali alla fase liquidatoria.

17

concordato preventivo in continuità - consecuzione tra procedure - momento di emissione della nota di credito

 

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.9.2025 n. 234 sono stati analizzati i termini a partire dai quali è possibile emettere la nota di credito in pendenza di un concordato preventivo in continuità intervenuto nel 2023, successivamente alla revoca di un precedente concordato preventivo.

L’Agenzia esclude che vi sia una consecuzione tra le procedure, per cui si applica la disciplina delle note di variazione prevista per le procedure avviate dal 26.5.2021 (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del DL 73/2021).

17.1

apertura della procedura

In caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione a decorrere dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura concorsuale.

17.2

infruttuosità della procedura

Qualora il cedente/prestatore decida di non avvalersi della predetta facoltà, tuttavia, la variazione è possibile anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesta l’infruttuosità della procedura. Tale possibilità è preclusa dopo che è decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA.

18

Pignoramento immobiliare - Decesso dell’imprenditore esecutato - Trattamento ai fini IVA

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.9.2025 n. 232, ha precisato che il professionista delegato che procede alla vendita di un immobile strumentale pignorato nell’ambito di una procedura esecutiva in danno di un imprenditore poi deceduto è tenuto ad emettere fattura in nome e per conto dell’erede, se questi ha continuato l’attività del defunto; a tal fine è irrilevante la circostanza che non siano stati assolti gli adempimenti fiscali funzionali alla regolarizzazione della successione.

18.1

CESSIONE NELL’AMBITO DELL’ESERCIZIO DI IMPRESA

Affinché una cessione a seguito di una espropriazione forzata possa considerarsi effettuata nell’esercizio dell’impresa è necessario che il debitore esecutato sia soggetto passivo e che i beni siano strumentali all’attività esercitata.

Nel caso oggetto di interpello, il debitore esecutato era deceduto e aveva cessato la partita IVA; l’erede sosteneva di avere proseguito l’attività del padre, benché non sussistesse documentazione al riguardo.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che “pur non risultando agli atti che siano stati assolti gli adempimenti fiscali” funzionali alla “regolarizzazione” della vicenda successoria e “senza entrare nel merito dei profili civilistici della successione ereditaria”, la cessione dell’immobile “ha avuto luogo in regime di impresa”, considerato che il bene non è mai uscito dalla disponibilità dell’erede.

La vendita dell’immobile strumentale va, pertanto, considerata, nel caso di specie, esente da IVA ex art. 10 co. 1 n. 8-ter del DPR 633/72, non essendo stata esercitata nei termini l’opzione per l’imponibilità.

18.2

FATTURAZIONE IN NOME E PER CONTO

Il professionista delegato è tenuto all’emissione della fattura elettronica in nome e per conto del soggetto passivo, indicando, nella sezione “cedente/prestatore” i dati della ditta individuale dell’erede, e valorizzando la voce “soggetto terzo” nel campo relativo al soggetto emittente.

19

detrazione iva - pro rata - beni ammortizzabili - esclusione

 

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.9.2025 n. 231 sono stati forniti chiarimenti sul calcolo della percentuale di detrazione, ai fini del pro rata, da parte di una fondazione, che svolge come attività principale commerciale quella di casa di riposo, intenzionata a cedere un fabbricato strumentale.

19.1

percentuale di detrazione

Nel calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto, fra l’altro, delle cessioni di beni ammortizzabili. Infatti, il computo di tali operazioni altererebbe la percentuale, visto che le stesse assumono, generalmente, carattere straordinario e occasionale.

19.2

analisi dell’attività svolta

Nel caso di specie, il soggetto passivo non si occupa della vendita di beni immobili. Pertanto, la cessione di uno dei due beni strumentali di proprietà assume i caratteri sopra delineati e, quindi, non deve essere considerata nel calcolo della percentuale di detrazione.

20

VISITE A MINIERA O A PARCO SPELEOLOGICO - ESENZIONE IVA - CARATTERE EDUCATIVO E CULTURALE

 

Con la risposta a interpello 3.9.2025 n. 229, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le visite guidate ad una miniera o ad un parco speleologico, avendo carattere educativo, culturale e formativo possono beneficiare dell’esenzione da IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 22 del DPR 633/72. A conclusioni analoghe non si può giungere per la “traversata del ponte tibetano”, che è, dunque, prestazione imponibile ai fini dell’imposta.

20.1

ESENZIONE IVA PER LE VISITE ALLA MINIERA E AL PARCO SPELEOLOGICO

Un ente pubblico economico, nell’ambito della valorizzazione di un patrimonio minerario dismesso, fornisce:

·         servizi di visita guidata ad una miniera o ad un parco speleologico;

·         la possibilità di attraversare un ponte tibetano.

I corrispettivi per ciascuna delle attività comprendono ulteriori servizi quali, ad esempio, il noleggio delle attrezzature (caschi e imbraghi), l’accompagnamento della guida o il parcheggio.

In base all’art. 10 co. 1 n. 22 del DPR 633/72, possono beneficiare dell’esenzione da IVA “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”. Finalità della norma è quella di escludere dalla tassazione le prestazioni “di rilevante utilità sociale e culturale”.

L’agevolazione ha carattere oggettivo ed è applicabile, quindi, indipendentemente dal soggetto passivo che la pone in essere. Inoltre, la locuzione “e simili” contenuta nella disposizione in esame esclude che le prestazioni inerenti alla visita debbano tassativamente riferirsi a musei, gallerie, ecc., ampliando il beneficio “a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto n. 22) dell’art. 10” (ris. Agenzia delle Entrate 15.6.2004 n. 85 e R.M. 2.5.85 n. 395008.

Ciò premesso e ricordato che le esenzioni vanno interpretate restrittivamente, l’Agenzia delle Entrate riconosce che le attività di visita alla miniera e al parco speleologico possiedono il carattere culturale che ne consente l’inclusione negli istituti “simili” a quelli indicati nell’art. 10 co. 1 n. 22 del DPR 633/72.

L’agevolazione va riconosciuta anche ai servizi inerenti compresi nel corrispettivo unitario richiesto per ciascuna visita. La natura dei servizi offerti nell’ambito della visita è, infatti, “ancillare e strumentale” ad essa.

Non ha, invece, i requisiti per fruire dell’esenzione la traversata del ponte tibetano, esperienza che, peraltro, “non prevede una narrazione strutturata o accompagnata da spiegazioni storiche durante il percorso”.

20.2

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L’attività di traversata del ponte tibetano, imponibile ai fini IVA, può continuare ad essere certificata mediante una biglietteria automatizzata conforme alla normativa vigente e certificata dalla SIAE.

Allo stesso modo, i corrispettivi relativi alle attività di visita alla miniera e al parco speleologico, riconducibili alle attività spettacolistiche di cui alla Tabella C allegata al DPR 633/72, vanno certificati mediante titoli di accesso emessi da misuratori fiscali e biglietterie automatizzate di cui all’art. 74-quater del DPR 633/72.

L’esonero da memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al DM 10.5.2019 non rileva, infatti, “ai fini della certificazione mediante titoli di accesso” (risposta a interpello 229/2025; si veda anche ris. 85/2004).

21

VENDITA DI TITOLI DI ACCESSO TRAMITE RETI ELETTRONICHE - NUOVE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI

 

Con il provvedimento 25.9.2025 n. 356768, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune modifiche alle norme che regolano la vendita dei titoli di accesso tramite reti di comunicazione elettronica.

In particolare, è stato modificato il provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 223774 che, in attuazione dell’art. 1 co. 545-bis ss. della L. 232/2016 e del DM 12.3.2018, regola la vendita e qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso.

Le modifiche introdotte intendono risolvere le problematiche tecniche evidenziate dalle associazioni di categoria degli operatori del settore, con specifico riferimento alla vendita di titoli di accesso effettuata da alcuni Paesi extra-UE.

21.1

Identificazione degli utenti tramite chiamata vocale

Nello specifico, il nuovo provvedimento interviene sulle modalità di identificazione dell’utente che vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, consentendo di concludere la fase di registrazione utilizzando, in alternativa a una OTP (one time password) ricevuta tramite SMS, anche una OTP ricevuta attraverso una chiamata vocale analogica.

21.2

Adeguamento dei sistemi di vendita

Il provvedimento consente altresì, entro un periodo di 120 giorni dalla sua pubblicazione (ossia entro il 24.1.2026), di dichiarare in forma semplificata l’idoneità, rispetto alle nuove disposizioni, di un sistema di vendita dei titoli di accesso che sia già stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle Entrate in base ai precedenti provvedimenti.

A tal fine, in data antecedente all’utilizzo del sistema modificato, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione via PEC all’indirizzo misuratorifiscali@pec. agenziaentrate.it.

22

Prodotti finiti in oro sottoposti ad attività di montaggio - reverse charge - inapplicabilità

 

Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 22.9.2025 n. 13 è stato precisato che il meccanismo del reverse charge non si applica alle cessioni e importazioni di prodotti finiti in oro sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) per realizzare oggetti utilizzabili dal consumatore finale.

Nel caso esaminato, infatti, i beni (es. mollette per orecchini, moschettoni e anelli a molla) sono da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione. Pertanto, non sussiste la fattispecie di inversione contabile prevista per le cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati.

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