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rimborsi spese di artisti e professionisti - Esclusione dal reddito - Condizioni
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Con la risposta a interpello 23.10.2025 n. 270, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le condizioni in presenza delle quali le spese sostenute dagli esercenti arti e professioni per lo svolgimento dei propri incarichi possono considerarsi analiticamente addebitate al committente, con la conseguente esclusione dal reddito di lavoro autonomo dei relativi rimborsi.
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1.1
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Quadro normativo di riferimento
Dal 2025, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e per altre spese sostenute dal professionista per svolgere la propria attività. In tale categoria rientrano, in pratica, tutti i rimborsi con caratteristiche diverse da quelli afferenti alle spese anticipate in nome e per conto del cliente.
Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, fatti salvi i casi di insolvenza del committente disciplinati dall’art. 54-ter co. 2-5 del TUIR.
Tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC
Sempre dal 2025, in deroga alla suddetta regola generale, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente (NCC) concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, Satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN.
Ugualmente, nei casi di insolvenza del committente, le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o i suddetti sistemi tracciabili.
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1.2
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Nozione di addebito analitico
Ad avviso dell’Agenzia, l’analiticità dell’addebito, atta a escludere il rimborso dall’imponibile, sussiste se le spese sono, nel contempo:
· effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale;
· indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti.
Le spese riaddebitate devono essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente:
· la tipologia di spesa sostenuta;
· l’esatta riferibilità all’attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza.
Tale verifica implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una “forma” di compenso.
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1.3
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Imponibilità del rimborso chilometrico
Nel caso oggetto di interpello, è stato escluso che possa rappresentare un riaddebito analitico un rimborso chilometrico che, per quanto indicato separatamente nella fattura emessa dal professionista nei confronti del committente, nello stesso tempo:
· non è supportato da giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante);
· è stato concordato preventivamente con il committente;
· è stato calcolato sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
· è commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.
Pertanto, nel caso di specie, attese le relative modalità di determinazione e documentazione, il rimborso chilometrico concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico nel rispetto delle suddette condizioni.
Applicazione della ritenuta d’acconto
Ove il committente sia un sostituto d’imposta, tale rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 co. 1 del DPR 600/73.
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dichiarazione iva relativa al 2023 - Operazioni imponibili e soggette a reverse charge - Comunicazione delle anomalie - ravvedimento
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.10.2025 n. 369141 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:
· i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2023;
· quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche e corrispettivi telematici) e dell’art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).
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2.1
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contenuto delle comunicazioni
Le comunicazioni in esame contengono:
· il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
· il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta;
· il codice atto;
· il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi natura imponibile o soggette al regime dell’inversione contabile (ai sensi degli artt. 17 co. 5-6 e 74 co. 7-8 del DPR 633/72);
· le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate;
· le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
· le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
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2.2
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consultazione delle informazioni di dettaglio
Il contribuente può infatti consultare la predetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio attraverso il proprio “Cassetto fiscale” e l’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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2.3
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SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
· richiedere informazioni;
· ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
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2.4
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REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE
A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.
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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - Benefici derivanti dall’adesione - Crediti IVA - Esonero dall’applicazione del visto di conformità entro il limite di 70.000 euro annui
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In risposta a una FAQ del 15.10.2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA, per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui, con un anno di anticipo rispetto ai soggetti che applicano il regime premiale ISA “ordinario”.
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3.1
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REGIME premiale per il concordato preventivo biennale
L’applicazione dei benefici di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (regime premiale ISA) è stata estesa, per effetto di quanto previsto dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024, ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale; i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco (FAQ 25.10.2024), a differenza di quanto avviene senza adesione al CPB e con applicazione ordinaria degli ISA.
Tra i benefici accordati dal regime premiale ISA figura anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione o il rimborso di crediti IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui.
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3.2
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ambito di applicazione
In caso di adesione al CPB il beneficio si applica sempre con riferimento al maggior importo di 70.000,00 euro ed è anticipato di un anno rispetto a quanto previsto per il regime premiale ISA ordinario, sia per quanto riguarda il credito IVA da dichiarazione annuale (FAQ 24.2.2025), sia per quelli infrannuali (FAQ 15.10.2025).
Di conseguenza, i contribuenti che hanno aderito nel 2024 al concordato preventivo per gli anni 2024-2025 possono beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA, nel limite di 70.000,00 euro annui, relativamente:
· al credito annuale maturato nell’anno 2024 (risultante dalla dichiarazione IVA 2025) e nell’anno 2025 (risultante dalla dichiarazione IVA 2026);
· ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2025 e nei primi tre trimestri del 2026, risultanti dai relativi modelli TR.
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registratori telematici - strumenti di pagamento elettronico - Obbligo di collegamento dal 2026 - modalità
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Con il provv. 31.10.2025 n. 424470, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 co. 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ha definito le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l’obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.
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4.1
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Collegamento per registratori e server RT
L’obbligo di collegamento tra strumenti di rilevazione dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico (es. POS) è stato previsto con decorrenza dall’1.1.2026 (art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, come modificato dalla citata legge di bilancio).
Il provvedimento in esame stabilisce che non sarà necessario un collegamento “fisico” tra gli strumenti, ma che questo potrà essere effettuato registrando la matricola del registratore telematico in abbinamento ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, mediante un servizio web che sarà reso disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati oppure tramite un soggetto con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.
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4.2
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Collegamento per la procedura web
Per chi trasmette i corrispettivi tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, il collegamento con gli strumenti di pagamento potrà avvenire all’interno della medesima procedura.
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4.3
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Termini per il collegamento degli strumenti
Nonostante l’obbligo di collegamento decorra dall’1.1.2026, l’Agenzia delle Entrate prevede un’attuazione graduale. In particolare:
· per gli strumenti di pagamento che sono già nella disponibilità dell’esercente e per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del suddetto servizio web (tale data sarà comunicata con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate);
· a regime, invece, quindi laddove il contratto di convenzionamento sia stipulato dopo il 31.1.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro la fine di tale mese (ad esempio, in caso di POS attivato il 1° febbraio, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile).
Variazione degli strumenti già registrati
Le suddette regole previste a regime si applicano anche in caso di variazione degli strumenti già registrati.
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4.4
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Memorizzazione dei dati di pagamento
L’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevede altresì che gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi memorizzino in modo puntuale e trasmettano in modo aggregato i dati dei pagamenti elettronici.
Con il provvedimento in esame viene precisato che:
· la memorizzazione dei dati di pagamento è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
· i dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche previste per l’invio dei corrispettivi.
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TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI APPLICABILI - CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB
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Con la ris. 13.10.2025 n. 56, l’Agenzia delle Entrate si allinea all’orientamento della Corte di Cassazione e, superando la precedente circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 9), afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 “deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità”.
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5.1
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QUADRO NORMATIVO
L’art. 69 del DPR 131/86, come da ultimo modificato dall’art. 20 co. 1 del DLgs. 81/2025, stabilisce che “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta [...] è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro”.
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5.2
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locazione di immobili urbani di durata pluriennale
L’applicazione di tale norma alle locazioni ha comportato il dubbio se, per “imposta dovuta”, si dovesse intendere:
· l’imposta dovuta per la prima annualità del contratto (posto che l’art. 17 del DPR 131/86 ammette il versamento annuale);
· oppure l’imposta dovuta per l’intera durata contrattuale, come previsto dall’art. 43 co. 1 lett. h) del DPR 131/86 (che definisce la base imponibile).
A favore del secondo orientamento si era schierata l’Amministrazione finanziaria nella citata circ. 26/2011, mentre la giurisprudenza di legittimità si era schierata a favore del versamento relativo alla prima annualità (si vedano, tra le tante, Cass. 18.1.2024 n. 1981, Cass. 29.1.2024 n. 2585 e Cass. 12.1.2022 n. 717).
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5.3
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sanzioni da parametrare sulla prima annualità
Con la ris. 56/2025, modificando il proprio precedente orientamento, l’Agenzia delle Entrate si allinea alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 va commisurata all’imposta di registro dovuta per la prima annualità se il contribuente sceglie tale modalità di pagamento.
Per le annualità successive alla prima – specifica l’Agenzia – trova applicazione la sanzione per tardivo versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 (pari al 25% per le violazioni commesse dall’1.9.2024).
Inoltre, resta possibile per il contribuente accedere al ravvedimento operoso, in presenza dei relativi presupposti.
Cedolare secca
L’Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione con cedolare secca, resta dovuta solo l’imposta fissa prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 nella misura di 250,00 euro (o 150,00 euro se la registrazione viene richiesta con un ritardo non superiore a 30 giorni).
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5.4
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aggiornamento del modello RLI web
Facendo seguito ai chiarimenti della ris. 56/2025, in data 14.10.2025 è stato rilasciato anche un aggiornamento del modello RLI web, che permette la registrazione tardiva del contratto facendo riferimento al nuovo calcolo delle sanzioni e del relativo ravvedimento.
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5.5
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esempio
Ad esempio, il contratto di locazione 4+4 stipulato il 31.5.2025 (da registrare entro il 30.6.2025) con canone di locazione annuo di 12.000,00 euro, se registrato il 29.10.2025 (con un ritardo quindi di 121 giorni) comporta (senza considerare, per semplicità, l’imposta di bollo):
· la debenza di un’imposta di registro per la prima annualità pari a 240,00 euro (2% di 12.000,00 euro);
· l’applicazione di una sanzione ordinaria di 288,00 euro (120% di 240,00 euro).
Per effetto del ravvedimento operoso, effettuato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla commissione della violazione, la sanzione si riduce a un ottavo ed è quindi dovuta nella misura di 36,00 euro.
Cedolare secca
Se, con riferimento al medesimo contratto, fosse espressa l’opzione per la cedolare secca, la sanzione sarebbe dovuta nella misura fissa di 250,00 euro (registrazione con ritardo superiore a 30 giorni) che, per effetto del ravvedimento operoso entro un anno dalla commissione della violazione, si riduce a 31,25 euro (un ottavo).
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6
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credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere - adeguamento delle disposizioni attuative
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Con il DM 11.9.2025, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, sono state adeguate le disposizioni contenute nell’avviso pubblico 23.12.2021, relativamente al credito d’imposta per la riqualificazione e digitalizzazione delle imprese turistiche e alberghiere di cui all’art. 1 co. 1-17 del DL 6.11.2021 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte:
· dal DL 27.12.2024 n. 202, in relazione al limite temporale di realizzazione degli interventi sulle cui spese è riconosciuto il credito d’imposta;
· dal DL 27.1.2022 n. 4, in relazione alla cedibilità del suddetto credito d’imposta.
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6.1
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eliminazione del limite temporale per l’utilizzo del credito d’imposta
L’art. 9 co. 1 dell’avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23.12.2021 prevedeva che il credito d’imposta dovesse essere utilizzato “a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025”; pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31.12.2025, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione veniva meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
Con il DM 11.9.2025 è stato eliminato dal citato art. 9 co. 1 dell’avviso il riferimento a “entro e non oltre il 31 dicembre 2025”, per cui tale vincolo temporale viene meno.
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6.2
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modalità di cessione del credito d’imposta
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 del DL 152/2021 dal DL 4/2022, il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e altri intermediari finanziari oppure di imprese di assicurazione, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis co. 4 del DL 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Il DM 11.9.2025 ha recepito quanto già previsto dalla norma primaria sulle modalità di cessione del credito d’imposta anche nell’ambito dell’art. 9 co. 2 dell’avviso 23.12.2021.
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EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE c.d. “STAFF HOUSE” - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
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Il Ministero del Turismo, con il DM 18.9.2025, pubblicato sulla G.U. 4.10.2025 n. 231, ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 14 co. 1- 4 del DL 30.6.2025 n. 95 (conv. L. 8.8.2025 n. 118), in tema di misure di sostegno a favore dei lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo e della ristorazione.
Il co. 1 del suddetto art. 14 ha infatti previsto, per il triennio 2025-2027, la concessione di contributi destinati:
· alla creazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione (c.d. staff house);
· al sostegno dei costi sostenuti per la locazione dei medesimi alloggi da destinare ai suddetti lavoratori.
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7.1
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tipologie di contributo
In relazione ai contributi concedibili, il DM 18.9.2025 distingue tra:
· “contributi in conto capitale”, ossia quelli volti a sostenere gli investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, delle staff house;
· “contributi di parte corrente”, vale a dire quelli volti a sostenere i costi per la locazione o messa a disposizione degli alloggi.
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7.2
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Imprese beneficiarie dei contributi in conto capitale
Per la compiuta elencazione dei beneficiari dei contributi in conto capitale, l’art. 3 del DM 18.9.2025 fa riferimento agli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico identificati dai codici ATECO riportati in una tabella contenuta nello stesso articolo (ad esempio, le attività di servizi di alloggio di alberghi e simili, ostelli, campeggi, rifugi e baite di montagna; i servizi di centri termali; le attività di gestione di stabilimenti balneari e parchi di divertimento; le attività di ristorazione e catering e di somministrazione di bevande).
Questi soggetti devono disporre dell’immobile oggetto del contributo in conto capitale “anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario”.
A pena di inammissibilità della domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione dei contributi in conto capitale è, inoltre, necessario che i richiedenti soddisfino determinate condizioni individuate dal co. 3 dell’art. 3 del DM, ad esempio:
· avere la sede legale e operativa in Italia;
· essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di prevenzione degli infortuni e di salvaguardia dell’ambiente;
· essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
· essere in regola con gli obblighi assicurativi per eventi catastrofali (di cui all’art. 1 co. 101-112 della L. 213/2023);
· essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici.
La partecipazione è aperta anche a società inattive con i codici ATECO di cui alla suddetta tabella, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda e comunque prima della concessione del beneficio.
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7.3
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progetti finanziabili con i contributi in conto capitale
I progetti di investimento finanziabili attraverso i contributi in conto capitale devono garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto per singolo intervento e devono essere assegnati ai dipendenti impiegati presso l’impresa turistico-ricettiva o gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Sono agevolabili gli interventi:
· avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
· che abbiano un importo minimo di spese ammissibili di 500.000,00 euro e massimo di 5.000.000,00 di euro.
Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.
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7.4
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Obbligo di destinare l’immobile ai dipendenti a canone ridotto
L’immobile oggetto dell’intervento deve essere destinato, per un periodo non inferiore a 9 anni successivi al completamento dell’investimento:
· ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive o di ristorazione;
· con applicazione di un canone di locazione inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale, risultante dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
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7.5
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Contributi per il sostegno dei costi di locazione
Ai sensi dell’art. 10 del DM 18.9.2025, i potenziali beneficiari dei contributi di parte corrente, volti a sostenere i costi per la locazione o la messa a disposizione degli alloggi destinati ai lavoratori, coincidono con i possibili fruitori dei contributi in conto capitale.
Tali soggetti devono avere la disponibilità degli immobili oggetto del contributo in forza di titolo di proprietà o di contratto di locazione registrato, il cui uso è destinato per l’alloggio di lavoratori del comparto turistico-ricettivo o della ristorazione.
Possono essere oggetto di contributo le unità immobiliari per la sistemazione alloggiativa dei lavoratori, che siano funzionali entro 24 mesi dalla presentazione della domanda.
Il contributo diretto alla spesa dei canoni di locazione annuali, da sostenere per almeno 5 anni e fino a un massimo di 10 anni, è di ammontare massimo di 3.000,00 euro all’anno per posto letto.
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7.6
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presentazione delle domande
Le modalità e i termini di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni saranno definiti dal Ministero del Turismo con un successivo avviso.
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7.7
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valutazione delle domande e concessione del contributo
Le domande di agevolazione presentate sono valutate tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo.
Le domande presentate sono soggette a verifica di ammissibilità, avuto riguardo alla:
· relativa conformità alle disposizioni del presente DM 18.9.2025;
· presenza della documentazione e delle attestazioni richieste nel suddetto avviso.
Successivamente, le domande sono valutate nel merito:
· sulla base dei criteri previsti dal DM 18.9.2025;
· mediante l’attribuzione di un apposito punteggio e la formazione di distinte graduatorie per i contributi in conto capitale e per quelli di parte corrente.
Saranno finanziate le domande che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza:
· sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria;
· in ordine cronologico;
· fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
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7.8
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erogazione dei contributi in conto capitale
I contributi in conto capitale sono erogati:
· per un ammontare pari al 50% dell’importo complessivo del contributo concesso, a titolo di anticipazione, previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, a garanzia dell’anticipazione stessa;
· a saldo, entro 60 giorni dall’approvazione della rendicontazione finale della spesa.
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7.9
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erogazione dei contributi di parte corrente
I contributi di parte corrente sono erogati in via anticipata per tutto il piano dei costi presentato.
Il beneficiario deve presentare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell’intero importo del contributo finanziario richiesto in anticipazione, con lo svincolo annuale dell’importo maturato sulla base dei costi progressivamente consuntivati.
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7.10
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revoca dei contributI
Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora il soggetto beneficiario, in particolare:
· in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
· non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni;
· non destini l’immobile ad alloggio per i dipendenti impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o il proprio esercizio di somministrazione di alimenti o bevande;
· non garantisca gli alloggi ai lavoratori secondo le condizioni agevolate previste;
· non rispetti il vincolo di destinazione dell’immobile, minimo di 5 anni per il contributo di parte corrente e di 9 anni per il contributo in conto capitale;
· non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
· non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
· non adempia agli obblighi assicurativi contro gli eventi catastrofali;
· trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l’autorizzazione del Ministero del Turismo, i beni agevolati, ovvero cessi l’attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
· sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti.
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8
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Credito d’imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli - fruizione INTEGRALE in compensazione - istituzIONE DEL codice TRIBUTO
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In relazione al credito d’imposta previsto a favore dei giovani imprenditori agricoli in relazione alle spese sostenute nel 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, di cui all’art. 6 della L. 15.3.2024 n. 36, al DM 1.4.2025 e al provv. Agenzia delle Entrate 24.7.2025 n. 305754, con:
· il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2025 n. 364506 è stata stabilita la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile;
· la ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 54 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24.
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8.1
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FRUIZIONE INTEGRALE IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA richiesto
In considerazione del fatto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risultante dalle comunicazioni validamente presentate dal 25.8.2025 al 24.9.2025, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie disponibili (pari a 2 milioni di euro), il credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo richiesto nell’istanza, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
· a partire dall’8.10.2025, previo rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito d’imposta, e comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione;
· entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta (quindi entro la fine del 2026).
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8.2
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CODICe TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 del credito d’imposta in esame è stato istituito il codice tributo “7040”, denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola - articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.
Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
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8.3
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COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
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8.4
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Indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi
Il credito d’imposta va indicato:
· nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese ammissibili (quindi nel modello REDDITI 2026 relativo al 2025);
· nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
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9
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Detrazione per interventi “edilizi” - Decesso del contribuente - Trasferimento della detrazione agli eredi - Detenzione materiale e diretta dell’immobile
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L’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 2.10.2025 n. 7, ha fornito chiarimenti in merito alla trasferibilità delle detrazioni per interventi “edilizi” dall’originario beneficiario ai suoi eredi, al fine di garantire uniformità di interpretazione delle norme contenute:
· nell’art. 16-bis co. 8 del TUIR, che riguarda la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, il c.d. “bonus verde” di cui all’art. 1 co. 12-15 della L. 205/2017 e il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020;
· nell’art. 9 del DM 6.8.2020 n. 159844 (“Requisiti”), che riguarda la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.
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9.1
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Trasferimento dell’immobile oggetto degli interventi
Se le detrazioni “edilizie” vengono fruite nella modalità naturale dello scomputo dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi, il trasferimento dell’immobile che è stato oggetto degli interventi agevolati può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite.
In particolare, l’art. 16-bis co. 8 del TUIR ed il DM 6.8.2020 n. 159844 stabiliscono che:
· in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare;
· in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
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9.2
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Trasferimenti mortis causa
In relazione al decesso dell’avente diritto, la possibilità per gli eredi di subentrare al de cuius, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione “edilizia” (ivi compreso il caso in cui tutte le quote siano non ancora fruite, poiché il decesso avviene nell’anno stesso di sostenimento delle spese detraibili) viene saldamente ancorata alla condizione della conservazione della detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Al riguardo il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate 7/2025 ha precisato che, per il trasferimento del diritto di fruire della detrazione, non è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile al momento di apertura della successione.
La condizione della detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede deve infatti essere verificata anno per anno, con possibilità che, per alcuni anni, la corrispondente quota di detrazione residua non possa essere fruita dall’erede e che per altri possa invece essere fruita.
Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria (nel principio di diritto 7/2025 ma anche nella risposta a interpello 22.12.2022 n. 594), la condizione della “detenzione diretta” deve sussistere ininterrottamente per l’intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e per l’intero immobile, con la conseguenza che, nel caso di locazione a terzi di una parte soltanto dell’immobile e/o per una parte soltanto dell’anno, la quota annuale di detrazione corrispondente a quella annualità non può essere fruita.
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10
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PREMI AGLI ATLETI DILETTANTI - APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA - CHIARIMENTI
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Con la risposta a interpello 17.10.2025 n. 265, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione dell’esonero dalla ritenuta a titolo d’imposta sui premi erogati agli atleti dilettanti.
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10.1
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SUCCESSIONE DEGLI INTERVENTI NORMATIVI
L’art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20% quando i premi sono riconosciuti:
· a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell’area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
· da parte del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
L’ambito applicativo della ritenuta era stato limitato ad opera dell’art. 14 co. 2-quater del DL 215/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”), che aveva introdotto uno specifico esonero per le somme corrisposte dal 29.2.2024 al 31.12.2024 di ammontare complessivo non superiore a 300,00 euro (se tale importo veniva superato, le somme andavano assoggettate interamente alla ritenuta).
L’art. 45 co. 9 del DLgs. 24.3.2025 n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, TUVR) ripropone il predetto esonero da ritenuta, disponendo che l’agevolazione si applica sulle somme “versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024”. Il citato Testo unico è però applicabile a decorrere dall’1.1.2026.
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10.2
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INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sulla base del quadro normativo sopra riepilogato, nella risposta a interpello 265/2025 è stato precisato quanto segue.
Per il periodo d’imposta 2025, non essendo in vigore alcuna norma di esonero, il sostituto d’imposta è tenuto:
· all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta, indipendentemente dall’ammontare corrisposto;
· al versamento della stessa nei termini ordinari, anche qualora il versamento dovesse scadere nel 2026 (rileva infatti la corresponsione nel 2025).
Per il periodo d’imposta 2026, diventa operativo a regime l’esonero da ritenuta, a partire dalle somme corrisposte a far data dal 29.2.2024, per cui:
· la ritenuta dovrà essere operata sui premi degli atleti dilettanti solo se gli stessi, erogati nel periodo d’imposta alla medesima persona, saranno complessivamente superiori a 300,00 euro;
· potrà essere presentata un’istanza di rimborso per le ritenute sui premi erogati nel corso dell’esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300,00 euro.
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10.3
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO
Nella situazione sopra riepilogata, si inserisce lo schema di un decreto legislativo integrativo e correttivo della riforma dell’IRPEF/IRES e dei Testi unici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari per i necessari pareri.
Tra le misure in esso contenute, si segnala l’abrogazione delle disposizioni del DLgs. 33/2025 che introducono, a regime, l’esonero da ritenuta per i premi agli atleti dilettanti fino all’importo complessivo di 300,00 euro.
Se tale disposizione sarà approvata in via definitiva, quanto chiarito dalla risposta 256/2025 sarà di fatto superato e la misura agevolativa sarà limitata al solo 2024 (come previsto dal suddetto DL “milleproroghe”).
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11
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CERTIFICAZIONI UNICHE - ACCESSO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELEGATI ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEI CONTRIBUENTI - MODALITÀ ATTUATIVE
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Con il provv. 20.10.2025 n. 390142, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche dei soggetti dai quali siano stati delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale.
Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, il quale prevede un rafforzamento dei contenuti conoscitivi del Cassetto fiscale.
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11.1
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Richiesta di acquisizione delle Certificazioni Uniche
Gli intermediari (professionisti abilitati, CAF o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98) possono quindi trasmettere all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente la richiesta dei dati delle Certificazioni Uniche dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, in cui sono indicati:
· il codice fiscale dell’intermediario che effettua la richiesta;
· l’elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delle Certificazioni Uniche e l’anno di riferimento delle stesse.
Il file di richiesta:
· è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, oppure con altri strumenti purché sia conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame;
· deve essere verificato utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, e successivamente trasmesso.
A fronte della ricezione di un file di richiesta il sistema telematico assegna allo stesso un identificativo (protocollo telematico) e fornisce un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione.
Entro tre giorni dalla ricezione dell’esito di avvenuta acquisizione del file di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata, un file di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del file di richiesta, con l’esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute.
Controlli
I dati di ciascuna Certificazione Unica richiesta sono infatti forniti all’intermediario solo a fronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del Cassetto fiscale del soggetto titolare della Certificazione sia attiva alla data di acquisizione del file di richiesta.
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11.2
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File di risposta contenente le Certificazioni uniche
Per ciascun file di richiesta acquisito viene predisposto un file di risposta:
· contenente i dati delle Certificazioni Uniche richieste e relativi alle posizioni che abbiano superato i controlli;
· che è reso disponibile nell’area riservata entro 5 giorni dalla data della richiesta;
· che rimane disponibile per i successivi 10 giorni.
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11.3
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Misure di sicurezza
L’acquisizione, anche massiva, delle Certificazioni Uniche dei contribuenti deleganti è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico dei dati.
L’Agenzia delle Entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi.
Il contribuente:
· consultando il proprio Cassetto fiscale, può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati delle Certificazioni Uniche;
· è informato che è stata effettuata una richiesta di acquisizione dei dati delle Certificazioni Uniche anche attraverso una notifica tramite la “App IO”.
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11.4
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Attivazione della procedura
Per il primo anno, la suddetta procedura sarà applicabile, in via sperimentale, esclusivamente in relazione alle Certificazioni Uniche 2025, relative all’anno d’imposta 2024.
Con un apposito avviso dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul relativo sito internet, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l’invio della richiesta e per l’acquisizione dei dati in esame.
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12
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versamento dell’ires premiale - istituzione dei CODICI TRIBUTO
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Con la ris. 17.10.2025 n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo per i versamenti della c.d. “IRES premiale” e stabilito le modalità di compilazione dei modelli F24 ed F24 EP.
L’“IRES premiale”, disciplinata dall’art. 1 co. 436 - 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) e dal DM 8.8.2025, si sostanzia in una riduzione dell’aliquota dal 24% al 20%, applicabile:
· per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, quindi il periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari”;
· nei confronti dei soggetti IRES che rispettano le seguenti condizioni:
- una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti “qualificati” (beni strumentali materiali e immateriali 4.0, indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016, nonché beni oggetto del bonus investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, con riduzione dei consumi energetici); in ogni caso, gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore a 20.000,00 euro;
- un incremento occupazionale e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
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12.1
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Versamento con il modello F24
Per consentire il versamento dell’IRES premiale mediante il modello F24, sono stati istituti i seguenti codici tributo:
· “2048”, denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
· “2049”, denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.
In sede di compilazione del modello F24:
· i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
· in relazione al codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” va valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel campo va indicato “0101”.
Sulla base di quanto stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2025 n. 57, sembra quindi doversi ritenere che i contribuenti i quali, all’atto del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto IRES relativo al 2025 (scadente l’1.12.2025 per i soggetti “solari”, in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), siano già certi di applicare l’agevolazione, debbano effettuare il versamento dell’acconto con il codice tributo “2048” e non con quello proprio dell’IRES ordinaria (“2002”).
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12.2
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Versamento con il modello F24 EP
Per consentire il versamento dell’IRES premiale mediante il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), invece, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
· “204E”, denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
· “205E”, denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.
In sede di compilazione del modello F24 EP:
· i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· nel campo “riferimento A”:
- per il codice tributo “205E”, vanno indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione deve essere indicato “0101”;
- per il codice tributo “204E”, non va indicato nessun valore;
· nel campo “riferimento B”, va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
· i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
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13
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trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati - recupero dei CREDITI INDEBITAMENTE COMPENSATI dal sostituto d’imposta - CODICI TRIBUTO
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Con la ris. 6.10.2025 n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 ed F24 EP, delle somme dovute dal sostituto d’imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 1 e 3 del DL 5.2.2020 n. 3 conv. L. 2.4.2020 n. 21, indebitamente utilizzato in compensazione.
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13.1
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RECUPERO DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO EROGATO
Il suddetto trattamento integrativo, che viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti e assimilati in via automatica dal sostituto d’imposta, è recuperato dallo stesso sostituto mediante un corrispondente credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Al fine di effettuare la suddetta compensazione, la ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2020 n. 35:
· ha istituito i codici tributo da indicare nei modelli F24 ed F24 EP (enti pubblici);
· ha fornito le istruzioni di compilazione di tali modelli.
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13.2
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RECUPERO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO INDEBITAMENTE COMPENSATO
Qualora il sostituto d’imposta abbia indebitamente utilizzato in compensazione, in tutto o in parte, il credito in esame, l’Agenzia delle Entrate emana l’atto di cui all’art. 38-bis del DPR 600/73 per il relativo recupero.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
Codici tributo per il versamento mediante il modello F24 o F24 EP
Per consentire quindi il versamento, tramite il modello F24 (o il modello F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
· “7909” (“700E” per il modello F24 EP), denominati “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;
· “7910” (“701E” per il modello F24 EP), denominati “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale”.
Compilazione del modello F24
Per quanto concerne la compilazione del modello F24:
· i suddetti codici tributo “7909” e “7910” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· nei campi “codice ufficio” e “codice atto” vanno riportate le informazioni indicate all’interno del provvedimento notificato dall’Agenzia delle Entrate;
· nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;
· il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif” non va compilato.
Compilazione del modello F24 EP
Per quanto concerne invece la compilazione del modello F24 EP:
· i suddetti codici tributo “700E” e “701E” sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· nei campi “codice ufficio” e “codice atto” vanno riportate le informazioni indicate all’interno del provvedimento notificato dall’Agenzia delle Entrate;
· il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;
· il campo “riferimento A” non va compilato.
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14
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IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA - RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - ESCLUSIONE IN un CONTESTO DI FRODE
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Con la ris. 3.10.2025 n. 50 (sostituita e ripubblicata il 7.10.2025), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la restituzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, non è ammessa qualora, “in un contesto di frode”, il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato, a seguito dell’attività di controllo.
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14.1
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RESTITUZIONE DELL’IMPOSTA NON DOVUTA
L’art. 30-ter del DPR 633/72 prevede che laddove l’Amministrazione finanziaria accerti, in via definitiva, l’applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la domanda di restituzione possa essere “presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa” (art. 30-ter co. 2).
La restituzione dell’imposta è tuttavia esclusa nell’ipotesi in cui “il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale” (art. 30-ter co. 3).
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la disposizione, nel rispetto della neutralità dell’IVA, garantisce al cedente o al prestatore di vedersi rimborsata l’imposta inizialmente versata all’Erario (si veda la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66). È necessario, tuttavia, che il suddetto cedente/prestatore abbia preliminarmente restituito l’imposta indebita al cessionario/committente, il quale, a sua volta, la deve versare all’Erario qualora avesse beneficiato della detrazione.
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14.2
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RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE IN UN CONTESTO DI FRODE FISCALE
Nella ris. 50/2025 viene esaminata l’ipotesi di riclassificazione di un rapporto contrattuale operata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Si contesta alle parti il fatto che le prestazioni poste in essere non siano riconducibili ad un appalto di servizi, imponibile ai fini IVA, quanto piuttosto ad una somministrazione di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la restituzione dell’imposta non è ammissibile se la riqualificazione che ha comportato l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, collegata alle prestazioni afferenti al contratto “asseritamente ritenuto di appalto”, è stata accertata “in un contesto di frode”.
Da quanto sopra si può tuttavia dedurre che il rimborso dovrebbe essere consentito nel caso in cui l’errata applicazione dell’IVA consegua a una non corretta qualificazione del rapporto contrattuale che non abbia intenti fraudolenti.
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15
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PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A IMPRESE DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E LOGISTICA - OPZIONE PER IL VERSAMENTO DELL’IVA AD OPERA DEL COMMITTENTE - INDICAZIONE DEL SOGGETTO SOLIDALMENTE RESPONSABILE
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L’art. 1 co. 59 - 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale in base al quale il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84 conv. L. 30.7.2025 n. 108, l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e i subappaltatori.
A seguito dell’esercizio dell’opzione in esame, che avviene mediante l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello approvato con il provv. 28.7.2025 n. 309107, il prestatore/subappaltatore rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Al fine di evidenziare il soggetto solidalmente responsabile, con la ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53 sono state previste apposite indicazioni nel modello F24.
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15.1
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Codice tributo e compilazione del modello F24
Per il versamento con il modello F24 dell’IVA in esame, da parte del committente o appaltatore/subappaltante, la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 47 ha istituito il codice tributo “6045”, denominato “IVA - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24:
· il suddetto codice tributo “6045” deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per il quale si effettua il pagamento, nei formati “00MM” e “AAAA”.
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15.2
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Indicazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile
La citata ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53, fermo restando quanto sopra indicato dalla precedente ris. 47/2025, ha istituto lo specifico codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Nella sezione “Contribuente” del modello F24 devono infatti essere indicati:
· nei relativi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore che effettua il versamento;
· nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile (prestatore o subappaltatore);
· nel campo “codice identificativo”, il suddetto codice “66”.
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16
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rimborsi per permessi retribuiti ai dipendenti che svolgono UN mandato elettivo - esclusione da iva
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Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.10.2025 n. 261 è stato precisato che non si applica l’IVA alle somme rimborsate dall’ente locale al datore di lavoro, per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente il quale svolge un mandato elettivo.
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16.1
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quadro normativo
L’art. 80 del DLgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, TUEL) prevede che tali somme sono “esenti” da IVA ai sensi dell’art. 8 co. 35 della L. 67/88. Quest’ultima disposizione, abrogata dall’art. 16-ter co. 1 del DL 131/2024 (conv. L. 166/2024), stabiliva che non fossero rilevanti ai fini IVA “i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
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16.2
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DIFFERENZA CON IL DISTACCO DI PERSONALE
Seppure il predetto art. 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti o distacchi di personale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattispecie in esame è da considerare diversa. Inoltre, non sussistono le condizioni affinché l’operazione possa essere qualificata come una prestazione di servizi a titolo oneroso, in quanto non sussiste un nesso di reciprocità fra le prestazioni dedotte nel rapporto che lega le parti.
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17
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IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - INTRODUZIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO - VERSAMENTO DA PARTE DEI NON RESIDENTI
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L’art. 1 co. 35 - 50 della L. 30.12.2018 n. 145 e il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13185 hanno istituito e disciplinato l’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax, DST, c.d. “web tax”).
L’art. 1 co. 21 e 22 della L. 30.12.2024 n. 207 ha modificato la disciplina dell’imposta sui servizi digitali, introducendo un versamento in acconto:
· pari al 30% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente;
· da effettuare entro il 30 novembre.
Il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo.
A seguito dell’introduzione del versamento in acconto, la ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 55 ha stabilito:
· i codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24;
· le modalità di versamento per i soggetti non residenti non titolari di un conto corrente italiano.
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17.1
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CODICi TRIBUTO per il versamento con il modello F24
Per effettuare il versamento con il modello F24 dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali è stato istituito il codice tributo “2703”, denominato “Imposta sui servizi digitali - Acconto - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Per il versamento a titolo di saldo, si continua ad utilizzare il codice tributo “2700”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2021 n. 14, che viene ridenominato “Imposta sui servizi digitali - Saldo - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
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17.2
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Versamento effettuato dal rappresentante fiscale o dalla società designata
Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, oppure dalla società designata dal soggetto passivo, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 devono essere indicati:
· nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
· nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
· nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.
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17.3
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versamento mediante bonifico per i soggetti non residenti
I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante il modello F24, effettuano il versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sui servizi digitali mediante bonifico in euro:
· a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT62J0100003245BE00000002PV);
· indicando, quale causale del bonifico, il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.
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18
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Contrassegni sostitutivi delle marche da bollo - nuove caratteristiche TECNICHE
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Con il provv. 20.10.2025 n. 390267, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:
· le nuove caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo (indicate nell’allegato A);
· le nuove caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari convenzionati (es. rivenditori di generi di monopolio) e l’Agenzia stessa (riportate nell’allegato B).
Il provvedimento è motivato dall’esigenza di incrementare i presidi di sicurezza uniformandoli agli attuali standard dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la definizione della nuova architettura hardware e software di base dei dispositivi di stampa dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo dotati di più elevati standard tecnologici e di sicurezza, che saranno resi disponibili, in modo incrementale, a tutti gli intermediari convenzionati per il rilascio dei citati contrassegni.
Il provvedimento in esame sostituisce integralmente i precedenti provvedimenti del 5.5.2005 e del 12.1.2015 n. 2556.
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