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Tasse e fisco: novità maggio 2025

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. Acconti IRPEF 2025 - Modalità di calcolo
  2. Omessa o irregolare fatturazione - Comunicazione all’Agenzia delle Entrate - NUOVA Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro
  3. indicazione nei modelli dichiarativi dei codici ateco 2025
  4. dichiarazione iva relativa al 2022 - Operazioni attive imponibili e operazioni passive soggette a reverse charge - Comunicazione delle anomalie
  5. ARTIGIANI E COMMERCIANTI che iniziano l’attivItà - Riduzione DEL 50% dei contributi previdenziali - CHIARIMENTI DELL’INPS
  6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - NOVITà DEL dlGS. 139/2024 - istruzioni operative per gli uffici
  7. Titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori - CILA superbonus - Cause di decadenza
  8. Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche - Detrazione IRPEF/IRES del 75% - Limite di spesa
  9. opzioni per cessione/sconto delle detrazioni edilizie - Spese sostenute dal 30.3.2024 - Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 - chiarimenti
  10. CONTRIBUTO PER LA RINEGOZIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - REGIME
  11. compensi incassati dagli eredi - adempimenti ai fini iva
  12. DETRAZIONE DELL’IVA - OMESSA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO NEI TERMINI - RECUPERO TRAMITE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - esclusione
  13. rappresentanti fiscali - obbligo di prestazione della garanzia - PROvVEDIMENTI ATTUATIVI
  14. imposta sostitutiva per l’impresa giovanile agricola - versamento con il modello f24 - codici tributo
  15. Regime speciale di imposizione sostitutiva per i frontalieri in Svizzera - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA - Istituzione del codice tributo
  16. Detrazione IRPEF per investimenti in start up e PMI innovative in regime “de minimis” - Eccedenza per incapienza - Utilizzo come credito d’imposta - istituzione del codice tributo
  17. Costituzione del diritto di superficie SU TERRENI AGRICOLI - aliquota dell’imposta di registro - Chiarimenti
  18. iva di gruppo - scissione di una controllata - ammissibilità alla procedura della beneficiaria neocostituita
  19. parco divertimenti - servizio di parcheggio e noleggio di ombrelloni e cabanas - aliquota iva del 10%
  20. servizio complesso relativo a eventi sportivi - trattamento IVA
  21. Servizio di accompagnamento della guida ambientale - Inapplicabilità dell’esenzione IVA

 

 

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1

Acconti IRPEF 2025 - Modalità di calcolo

 

Con il DL 23.4.2025 n. 55, pubblicato sulla G.U. 23.4.2025 n. 94, sono state modificate le regole per la determinazione degli acconti IRPEF 2025 al fine di risolvere la problematica emersa in seguito al mancato coordinamento tra:

·         il DLgs. 216/2023, che prevedeva all’art. 1 co. 1 e 2, per il solo anno 2024, una riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF da quattro a tre e l’incremento da 1.880,00 a 1.955,00 euro della detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, in relazione ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. a), primo periodo, del TUIR;

·         la L. 207/2024, che ha messo a regime dal 2025 entrambe le suddette misure (riduzione delle aliquote e incremento della detrazione).

1.1

Problematica sul calcolo degli acconti IRPEF

L’art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 stabiliva che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025, doveva essere assunto, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei co. 1 e 2; di conseguenza, per la determinazione degli acconti in questione per il 2025 si sarebbe dovuto considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.

Intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Sulla questione era intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 25.3.2025 n. 32, nel quale era stato affermato che:

·         l’art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto;

·         la norma sarebbe stata corretta con un apposito intervento normativo.

1.2

Novità del DL 55/2025

La correzione è arrivata con il DL 23.4.2025 n. 55, entrato in vigore il 24.4.2025, prima della messa a disposizione dei contribuenti delle dichiarazioni precompilate relative al 2024, avvenuta il 30.4.2025.

In particolare, l’art. 1 del DL 55/2025 modifica l’art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 eliminando il riferimento all’anno 2025 e mantenendo l’applicazione della disposizione solo per il 2024.

Pertanto, per effetto delle modifiche apportate, la norma prevede che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF per il periodo d’imposta:

·         2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei co. 1 e 2;

·         2025, trovano applicazione le ordinarie regole di determinazione degli acconti.

2

Omessa o irregolare fatturazione - Comunicazione all’Agenzia delle Entrate - NUOVA Guida dell’Agenzia delle Entrate alla com­pi­la­zione della fatturazione elettronica e dell’esterometro

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 1.4.2025, la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

La novità principale riguarda la modalità di utilizzo del codice “Tipo Documento” TD29, per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.

2.1

UTILIZZO DEL CODICE TD29

Nella propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il file TD29 “rappresenta una mera comunica­zio­ne”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni com­mes­se prima dell’1.9.2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14.6.2024 n. 87).

Il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha quindi alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 co. 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota IVA, l’imponibile e l’imposta.

Nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate viene chiarito, in particolare, che:

·         nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;

·         nel blocco <CessionarioCommittente> va riportato l’identificativo IVA del cessionario o committente che comunica l’omissione o l’irregolarità;

·         Il blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <Codice Destinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;

·         nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;

·         il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;

·         nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione ad hoc.

È, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.

2.2

CODICE TD20 ANCORA UTILIZZABILE PER ALCUNE FATTISPECIE

Il file XML contraddistinto dal codice TD20 è ancora utilizzabile:

·          in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nell’ambito delle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97),

·         nelle ipotesi di cui all’art. 46 co. 5 del DL 331/93 e in quelle ad esse assimilate.

3

indicazione nei modelli dichiarativi dei codici ateco 2025

 

In sostituzione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, a decorrere dall’1.1.2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025, la quale è adottata a livello amministrativo dall’1.4.2025.

3.1

UTILIZZO DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE

Con la ris. 8.4.2025 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a decorrere dall’1.4.2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia stessa.

3.2

comunicazione di variazione dati

L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di varia­zione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 co. 8 del DPR 605/73. Tuttavia, il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

4

dichiarazione iva relativa al 2022 - Operazioni attive imponibili e operazioni passive soggette a reverse charge - Comunicazione delle anomalie

Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. 176284 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:

·         i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022;

·         quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche e corrispettivi telematici) e dell’art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).

4.1

contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni in esame contengono:

·         il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;

·         il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta;

·         il codice atto;

·         il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi natura imponibile o soggette al regime dell’inversione contabile;

·         le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

·         le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

·         le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

4.2

SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

·         richiedere informazioni;

·         ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

4.3

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE

A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

5

ARTIGIANI E COMMERCIANTI che iniziano l’attivItà - Riduzione DEL 50% dei contributi previdenziali - CHIARIMENTI DELL’INPS

 

Con la circ. 24.4.2025 n. 83, l’INPS ha fornito i chiarimenti per la fruizione della riduzione del 50% dei contributi previdenziali in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni per artigiani e commercianti, introdotta dall’art. 1 co. 186 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

5.1

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti:

·         gli imprenditori individuali (inclusi quelli in regime forfetario di cui alla L. 190/2014);

·         i soci di società di persone e di srl;

·         i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.

Condizione per usufruire della riduzione è che questi soggetti:

·         abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;

·         si siano iscritti per la prima volta a una delle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Per i coadiutori e coadiuvanti familiari l’attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive.

5.2

AMBITO OGGETTIVO

La riduzione del 50% riguarda sia i contributi minimi, sia i contributi a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.

Il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS; resta dovuto in misura piena il contributo di maternità e quello per la cessazione dell’attività commerciale.

5.3

DURATA

Il periodo agevolabile è di 36 mesi da usufruire in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale, a condizione che entrambe le condizioni si verifichino nel 2025, i 36 mesi decorrono dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

5.4

ALTERNATIVITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La riduzione del 50% è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota, come quella del 35% per i contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014.

A questo proposito viene precisato che se, prima del 24.4.2025, è stata richiesta la riduzione contributiva prevista per il regime forfetario, è possibile comunque presentare domanda per la maggiore riduzione del 50% di cui alla L. 207/2024.

Dopo l’esaurimento del periodo di fruizione della riduzione del 50%, potrà essere chiesta nuovamente quella prevista dalla L. 190/2014.

5.5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dell’INPS e compilando il relativo modulo.

6

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - NOVITà DEL dlGS. 139/2024 - istruzioni operative per gli uffici

 

Nella circ. 16.4.2025 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha passato in rassegna le principali novità introdotte dal DLgs. 18.9.2024 n. 139 nel DLgs. 346/90 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni), con effetto sulle successioni aperte e sulle donazioni fatte a partire dall’1.1.2025.

Il documento persegue lo scopo di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni da parte degli uffici.

6.1

OGGETTO DELL’IMPOSTA

L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che il DLgs. 139/2024 è intervenuto sull’art. 1 del DLgs. 346/90 al fine di:

·         includere espressamente i trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione tra i trasferimenti di ricchezza suscettibili di dar luogo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni;

·         sancire l’inapplicabilità del tributo alle liberalità d’uso di cui all’art. 770 co. 2 c.c.

6.2

UFFICIO COMPETENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

La circ. 3/2025 ha evidenziato che, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 139/2024 all’art. 6 co. 1 del DLgs. 346/90, l’applicazione del tributo successorio è demandata:

·         all’ufficio nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto (se questa è nota);

·         all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia del defunto, se questo era residente all’estero;

·         all’ufficio di Roma, se l’ultima residenza del de cuius non è nota.

6.3

AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Tra gli interventi di riforma con portata maggiormente innovativa, la circ. 3/2025 ha segnalato l’introduzione del meccanismo di autoliquidazione dell’imposta di successione da parte del contribuente, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione.

L’introduzione del nuovo meccanismo di autoliquidazione ha reso necessari alcuni interventi modificativi in tema di imposta principale, complementare e suppletiva.

In particolare, dall’1.1.2025:

·         è “principale” l’imposta autoliquidata dal contribuente e quella liquidata dall’ufficio a seguito del controllo della regolarità dell’autoliquidazione;

·         è “complementare” l’imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica;

·         è soppressa l’imposta suppletiva.

Termini e codice tributo per il pagamento dell’imposta autoliquidata

Il DLgs. 139/2024 ha previsto che il pagamento dell’imposta autoliquidata deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

A tal proposito, la circ. 3/2025 ha ricordato che, con la ris. 10.1.2025 n. 2, l’Agenzia della Entrate ha provveduto all’istituzione del codice tributo “1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”, da utilizzare nel modello F24 per il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati.

Dilazione di pagamento

Dopo la riforma, è rimasta ferma la possibilità per il contribuente di beneficiare della dilazione di pagamento, ai sensi dell’art. 38 co. 1 del DLgs. 346/90 (la quale continua a non essere ammessa per importi inferiori a 1.000,00 euro), in relazione all’imposta autoliquidata.

Controlli di regolarità e avviso di liquidazione della maggiore imposta

L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che l’autoliquidazione del tributo successorio è soggetta ad un controllo di regolarità effettuato ex post dall’ufficio. Se all’esito di tali verifiche l’ufficio rileva la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autoliquidata, entro il termine di decadenza di 2 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, provvede a notificare al contribuente un avviso di liquidazione, con l’invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, della sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta doveva essere pagata (la sanzione è ridotta a un terzo se il pagamento è effettuato nel suddetto termine di 60 giorni).

Codice tributo per il pagamento della maggiore imposta

Circa le modalità di pagamento della maggiore imposta accertata, la circ. 3/2025 si è richiamata alla precedente ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2025 n. 2, con la quale è stato istituito il codice tributo “A139”, denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”, da utilizzare nel modello F24 per il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici.

6.4

SVINCOLO DEI CONTI CORRENTI prima della DICHIARAZIONE DI SUCCES-SIO­NE

L’Agenzia delle Entrate ha posto all’attenzione degli Uffici il nuovo co. 4-bis dell’art. 48 del DLgs. 346/90, ove si prevede la possibilità di ottenere lo svincolo dei conti correnti caduti in successione prima della presentazione della dichiarazione, nei limiti in cui ciò sia necessario per versare le imposte ipotecarie, catastali e di bollo, se ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

·         vi è un solo erede di età non superiore a 26 anni;

·         l’eredità contiene immobili.

Sul punto, la circ. 3/2025 ha chiarito che:

·         il requisito dell’unicità dell’erede si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la presenza di altri chiamati all’eredità che, tuttavia, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa;

·         il requisito anagrafico deve ritenersi sussistente qualora, alla data della presentazione dell’istanza all’istituto bancario, il richiedente non abbia ancora compiuto 26 anni o, al massimo, li compia il giorno della richiesta stessa;

·         la categoria catastale degli immobili presenti nell’asse ereditario è del tutto irrilevante al fine dell’operatività della nuova disposizione;

·         lo svincolo delle attività non può essere disposto ai fini del pagamento di tributi diversi rispetto a quelli tassativamente indicati dall’art. 48 del DLgs. 346/90 (ad esempio, l’imposta di successione).

6.5

aliquote e franchigie

Il DLgs. 139/2024 ha lasciato sostanzialmente immutate le aliquote e franchigie per il calcolo dell’imposta di successione e donazione. Tuttavia, la relativa disciplina è stata trasposta, rispettivamente, negli artt. 7 e 56 del DLgs. 346/90, con la contestuale abrogazione del previgente art. 2 co. 48 - 49-bis del DL 262/2006.

6.6

Liberalità indirette

Con la modifica dell’art. 56-bis del DLgs. 346/90, il DLgs. 139/2024 ha chiarito che le liberalità indirette scontano l’imposta solo se:

·         volontariamente registrate (nel qual caso si applicano le aliquote e franchigie ordinarie dell’imposta di donazione);

·         accertate dall’Amministrazione finanziaria a seguito di dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi (nel qual caso si applica comunque l’imposta di donazione con l’aliquota dell’8%, oltre le franchigie eventualmente operanti).

6.7

COACERVO SUCCESSORIO E DONATIVO

In tema di coacervo successorio e donativo, il DLgs. 139/2024 ha previsto, rispettivamente.

·         l’espressa abrogazione dell’art. 8 co. 4 del DLgs. 346/90 (già implicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2023 n. 29);>

·         il recepimento, nel successivo art. 57, della tesi per cui la sommatoria delle donazioni anteriori intervenute tra il medesimo donante e il medesimo donatario deve essere effettuata al solo scopo di valutare l’eventuale erosione della franchigia.

6.8

ALTRE NOVITà

La circ. 3/2025 ha, infine, esaminato:

·         l’art. 7 della L. 104/2024, che ha previsto l’esonero dal regime della responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta di successione in relazione ai trasferimenti effettuati a favore degli enti del Terzo settore;

·         l’art. 4 del DLgs. 87/2024, il quale ha modificato varie disposizioni in materia di sanzioni relative a violazioni in materia di imposte di successione e donazione, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dall’1.9.2024, prevedendo una generale riduzione delle stesse.

7

Titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori - CILA superbonus - Cause di decadenza

 

Con la risposta a interpello 29.4.2025 n. 122, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata compilazione del quadro “F” - ‘‘Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile” della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, determina la decadenza dal superbonus.

Nel caso di specie, il contribuente istante chiedeva se l’aver omesso di compilare il quadro “F” della CILA-S, presentata dopo che l’edificio è stato sanato “prima dell’inizio dei lavori con apposita pratica presentata in Comune rendendolo legittimo ai fini urbanistici e catastali”, determini la decadenza dal superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

7.1

Cause di decadenza dal superbonus

Per gli interventi che beneficiano del superbonus e rientrano anche nell’ambito di applicazione del co. 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, la decadenza dell’agevolazione superbonus, ai sensi dell’art. 49 del DPR 380/2001, potrà aversi “esclusivamente nei seguenti casi”:

·         mancata presentazione della CILA;

·         realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA appositamente presentata;

·         assenza, nella CILA, dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo di costruzione dell’immobile, oppure degli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure del fatto che la costruzione dell’immobile è stata completata prima dell’1.9.67 (cioè appunto le attestazioni alternative che devono essere rilasciate mediante la compilazione del quadro “F” del modello di CILA-S);

·         non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al co. 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ossia delle attestazioni che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del superbonus sulle spese.

Pertanto, stante il tenore della norma, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione superbonus decade nel caso in cui non sia stato compilato il quadro “F” della CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, anche se l’immobile oggetto degli interventi si trova in stato legittimo comprovabile.

7.2

aCCESSO AD ALTRE DETRAZIONI

Nel caso in cui sussistano tutti i relativi presupposti, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ammette che si possa a quel punto beneficiare delle detrazioni “ordinarie” (dopo aver regolarizzato “la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa”).

8

Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche - Detrazione IRPEF/IRES del 75% - Limite di spesa

 

Nella risposta a interpello 7.4.2025 n. 89, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al limite massimo di spesa entro il quale compete il “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, nel caso di un complesso immobiliare costituito da due distinti edifici catastalmente autonomi, ma con un unico e comune accesso dall’esterno.

8.1

Ambito applicativo

L’agevolazione prevista dal citato art. 119-ter per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche consiste in una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025.

La detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo o in 10 quote se le spese sono sostenute dal periodo d’imposta in corso al 29.5.2024 (dal 2024 per i soggetti “solari”).

8.2

Limite massimo di spesa

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

·         50.000,00 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ma, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 17 (p. 86), anche per gli interventi nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti situate in edifici composti da più unità immobiliari;

·         40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio;

·         30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Nel caso di più edifici autonomi catastalmente, ma con accesso comune dall’esterno, la risposta a interpello 89/2025 ha chiarito che occorre riferirsi al limite di spesa di 50.000,00 euro per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con le caratteristiche tecniche del DM 14.6.89 n. 236.

Inoltre, dato che, ai sensi dell’art. 119-ter co. 1 del DL 34/2020, nella versione sia ante che post DL 212/2023, il “bonus barriere 75%” riguarda gli “edifici già esistenti” senza altre precisazioni, viene confermato che l’agevolazione può riguardare le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (comprese quelle in categoria B/5 e C/6).

9

opzioni per cessione/sconto delle detrazioni edilizie - Spese sostenute dal 30.3.2024 - Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 - chiarimenti

 

Con riferimento alla condizione dell’avvenuto sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati, alla data del 30.3.2024, di cui all’art. 1 co. 5 del DL 39/2024, affinché continuino a operare le deroghe al “blocco delle opzioni” di sconto o cessione (a decorrere dal 17.2.2023), di cui all’art. 2 del DL 11/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in diverse risposte ad interpello.

9.1

Condizioni da soddisfare congiuntamente

Quanto alla corretta interpretazione da dare alla disposizione contenuta nell’art. 1 co. 5 del DL 39/2024, l’Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che devono ricorrere congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma, ossia che alla data del 30.3.2024 sia sostenuta parte della spesa, “documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

9.2

Riferimento a “lavori già effettuati”

Per la locuzione “lavori già effettuati” si fa riferimento, secondo l’Agenzia delle Entrate, “all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili” e, quindi, affinché operi la deroga al blocco delle opzioni (e si possa quindi optare per cessione e sconto anche successivamente ai diversi “blocchi”), alla data del 30.3.2024 devono essere stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell’agevolazione).

Di conseguenza, secondo l’Amministrazione finanziaria non è possibile optare per cessione/sconto se entro il 30.3.2024:

·         è stata pagata esclusivamente la tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) (risposta a interpello 15.4.2025 n. 103);

·         sono state sostenute soltanto spese per “servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico” (risposta a interpello 15.4.2025 n. 104);

·         sono state sostenute solo spese relative alle attività professionali o di consulenza, nonché quelle relative agli oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative (risposte a interpello 15.4.2025 n. 105 e 16.4.2025 n. 106).

9.3

Spese sostenute dall’appaltatore

Se alla data del 30.3.2024 i lavori sono stati effettivamente eseguiti, la condizione del sostenimento delle spese per i lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura può essere verificata sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori.

9.4

Spese a livello di “cantiere”

Nelle risposte a interpello 15.4.2025 n. 105 e 16.4.2025 n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le condizioni richieste dall’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 devono essere verificate “a livello di cantiere” e non con specifico riguardo a ciascuno dei singoli interventi agevolati (e dei relativi bonus applicabili) in cui si articola l’intervento complessivo.

In altre parole, le opzioni sono esercitabili anche se al 30.3.2024 il committente non ha sostenuto alcuna spesa relativamente ai lavori effettuati, ma sono state pagate le spese per detti interventi, documentati da fattura, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore.

10

CONTRIBUTO PER LA RINEGOZIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - REGIME FISCALE

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.4.2025 n. 91, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione del contributo che il locatore percepisce dal Comune per aver rinegoziato al ribasso il canone di locazione.

10.1

rinegoziazione del canone di locazione

Per sostenere i nuclei familiari in difficoltà nel pagamento dell’affitto, alcune Regioni hanno istituito programmi volti a concedere contributi ai locatori che riducano i canoni di locazione.

Nel caso di specie, ad esempio, un contribuente (titolare di un immobile locato con contratto “a canone concordato”, assoggettato a cedolare secca con l’aliquota del 10% ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 23/2011), voleva richiedere il contributo, erogato dal Comune utilizzando il fondo regionale per la rinegoziazione dei contratti di locazione, dopo aver concesso al conduttore la riduzione del canone di locazione (tramite scrittura privata registrata).

Per questo motivo, il contribuente si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se il suddetto contributo possa accedere alla cedolare secca, ovvero come sia tassato ai fini reddituali.

10.2

cedolare secca sulle locazioni abitative

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma dell’art. 6 co. 2 del TUIR, “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, [...], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Pertanto, il contributo, erogato dal Comune (sulla base di una delibera della Giunta Regionale), a favore del locatore di immobili, a fronte della riduzione del canone di locazione pattuita col conduttore, essendo conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (reddito) del locatore che lo percepisce, costituisce “reddito della stessa categoria del canone di locazione e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati”:

·         da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dall’art. 37 del TUIR;

·         oppure con opzione per la cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011), in presenza delle condizioni normativamente richieste.

10.3

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, in caso di opzione per la cedolare secca, il contributo erogato, analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel quadro B del modello 730, ovvero nel quadro RB del modello REDDITI PF, compilando un solo rigo.

In particolare, nel modello 730 (sezione I del quadro B):

·         va inserito il codice 8 nella colonna 2 “Utilizzo” (che contraddistingue i contratti di locazione “a canone concordato”);

·         nel campo 6 “Canone di locazione” va indicata la sommatoria del canone di locazione ridotto e del contributo erogato;

·         nella colonna 11 “Cedolare secca” va indicato il codice 1.

11

compensi incassati dagli eredi - adempimenti ai fini iva

 

Con la risposta a interpello 22.4.2025 n. 118, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato gli adempimenti che gli eredi del professionista defunto devono porre in essere nel caso in cui la partita IVA del de cuius sia stata chiusa prima dell’incasso dell’ultimo compenso.

11.1

Adempimenti ordinari da parte degli eredi

Ai fini IVA, la cessazione dell’attività professionale si verifica solo alla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate.

Nel caso delle prestazioni professionali, difatti, il fatto generatore dell’imposta coincide con la materiale esecuzione del servizio, a prescindere dal momento del pagamento della prestazione.

Tuttavia, l’IVA diviene comunque esigibile nel momento in cui il compenso è percepito. Se il corrispettivo è, quindi, incassato dopo la morte del professionista, gli obblighi IVA, tra cui quello di emissione della fattura, ricadono in capo agli eredi, ai sensi dell’art. 35-bis del DPR 633/72.

In termini generali, pertanto, la partita IVA del professionista non deve essere chiusa sinché non sono stati incassati tutti i compensi (se le relative fatture non sono ancora state emesse).

11.2

adempimenti in caso di chiusura anticipata della partita iva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in oggetto, ha individuato i corretti adempimenti IVA da porre in essere nell’ipotesi in cui la partita IVA del professionista defunto sia stata chiusa prima dell’incasso dell’ultimo compenso.

In tale circostanza, il cessionario o committente dell’operazione dovrà corrispondere agli eredi l’importo al lordo dell’IVA. È onere degli eredi, infatti, provvedere all’apertura di una nuova partita IVA per conto del professionista defunto e adempiere agli obblighi ai fini IVA.

Se, però, gli eredi rimangono inerti, è onere del cessionario o committente regolarizzare l’operazione, effettuando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante il Sistema di Interscambio.

È superata una precedente interpretazione di prassi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 52), secondo cui, in caso di inerzia degli eredi a provvedere all’emissione della fattura, sarebbe stato onere del cessionario o committente emettere un’autofattura e versare l’IVA riferita al compenso professionale.

Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, infatti, tengono conto delle modifiche apportate (per effetto del DLgs. 87/2024) alla disciplina in tema di regolarizzazione del cessionario/committente. Ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, nella sua versione attuale, il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare la mancata emissione della fattura da parte del fornitore mediante una comunicazione all’Agenzia delle Entrate ma non è più tenuto a versare l’IVA.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della predetta irregolarità nella fatturazione del cedente/prestatore avviene, dall’1.4.2025, mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando l’apposito codice “TD29”.

12

DETRAZIONE DELL’IVA - OMESSA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA DI AC­QUISTO NEI TERMINI - RECUPERO TRAMITE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - esclusione

 

Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati è una facoltà che va esercitata in sede di liquidazione periodica o, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto, “previa annotazione della fattura di acquisto o della bolletta doganale” nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.4.2025 n. 115, ha affermato che in caso di mancata registrazione nei termini non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all’art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98.

12.1

OMESSA REGISTRAZIONE DI FATTURE D’ACQUISTO

Il caso posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società che ha ricevuto nell’anno 2023 alcune fatture di acquisto, senza averle annotate nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 relativo al 2023, né nel sezionale relativo alle fatture d’acquisto ricevute nel 2023 e registrate nel 2024. Tali documenti non sono stati neppure inseriti nella dichiarazione annuale IVA per il 2023. Il soggetto passivo non ha, pertanto, esercitato la detrazione dell’IVA nei termini previsti.

L’istante proponeva di recuperare l’imposta mediante presentazione di una dichia­ra­zione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98.

Nella circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 è stato chiarito che “il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l’imposta presentando la (…) dichiarazione integrativa” entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Tale chiarimento va letto alla luce delle successive precisazioni contenute nella risposta a interpello 18.12.2023 n. 479, in cui l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto l’am­mis­sibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa qualora il soggetto passivo, “beneficiario del diritto alla detrazione” avesse omesso di esercitare tempestivamente tale facoltà, “pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto”.

Diverso è il caso in esame, in cui il cessionario o committente non ha annotato le fatture ricevute, non detraendo l’imposta nei termini stabiliti e rinunciando così definitivamente al proprio diritto.

12.2

SANZIONata l’OMESSA REGISTRAZIONE

L’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto di cui all’art. 25 del DPR 633/72 ricorre “in ogni caso ed entro termini ben definiti”; pertanto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la violazione di tale adempimento va punita con la sanzione di cui all’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 (dovuta in misura fissa da 250,00 a 25.000,00 euro se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo); essa è comunque suscettibile di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

13

rappresentanti fiscali - obbligo di prestazione della garanzia - PROvVEDIMENTI ATTUATIVI

 

Con i provv. Agenzia delle Entrate 14.4.2025 n. 178713 e 17.4.2025 n. 186368, sono state definite le modalità operative per la prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno nominato un rappresentante fiscale per operare in Italia.

13.1

garanzia per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale

Con il provv. 17.4.2025 n. 186368, sono state definite le modalità operative per attestare i requisiti soggettivi e prestare la garanzia, ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale in ambito IVA.

Ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72, per assumere il predetto ruolo, è infatti necessario possedere specifici requisiti soggettivi (art. 8 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DM 31.5.99 n. 164) e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia patrimoniale. I criteri per svolgere la funzione di rappresentante fiscale sono stati individuati dal DM 9.12.2024.

Regime transitorio

I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento in esame (17.4.2025), operano già come rappresentanti fiscali IVA sono tenuti, entro 60 giorni dalla stessa (ossia entro il 16.6.2025), a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi e a prestare la garanzia laddove richiesto.

In caso di inadempimento all’obbligo, l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Da quando si riceve tale comunicazione, sono concessi ulteriori 60 giorni per ottemperare alle richieste dell’Agenzia.

13.2

effettuazione di operazioni intracomunitarie e iscrizione al vies

Con il provv. 14.4.2025 n. 178713, sono state invece definite le modalità operative per la prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, i quali, avvalendosi di un rappresentante fiscale, intendono effettuare operazioni intracomunitarie.

Ai sensi dell’art. 35 co. 7-quater del DPR 633/72, per i soggetti che non sono residenti in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo SEE, identificati in Italia mediante un rappresentante fiscale, l’iscrizione alla banca dati VIES è subordinata al rilascio di un’idonea garanzia patrimoniale, le cui modalità sono state definite con il DM 4.12.2024.

Regime transitorio

I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento in esame (14.4.2025), risultino già inclusi nella banca dati VIES sono tenuti, entro 60 giorni dalla stessa (ossia entro il 13.6.2025), a prestare la garanzia.

In caso di inadempimento all’obbligo, l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di esclusione dalla banca dati VIES del soggetto rappresentato. Da quando si riceve tale comunicazione, sono concessi ulteriori 60 giorni per ottemperare alla richiesta dell’Agenzia.

14

imposta sostitutiva per l’impresa giovanile agricola - versamento con il modello f24 - codici tributo

 

In presenza di determinati requisiti, l’art. 4 della L. 36/2024 riconosce, a favore delle “imprese giovanili agricole” di cui al precedente art. 2, che intraprendono un’attività d’impresa agricola, la facoltà di optare per un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

Con la ris. 28.4.2025 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per il versamento, mediante il modello F24, della predetta imposta sostitutiva.

14.1

misura dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva è determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta, limitatamente alle attività agricole da cui derivano redditi d’impresa determinati analiticamente, secondo le regole ordinarie.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i redditi:

·         determinati su base catastale ex art. 32 del TUIR (redditi agrari o delle società agricole che optano ex art. 1 co. 1093 della L. 296/2006);

·         d’impresa determinati con criteri forfetari (come, ad esempio, quelli di cui all’art. 56-bis del TUIR).

Esercizio e durata dell’opzione

L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva:

·         ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 periodi d’imposta successivi;

·         va esercitata mediante comportamenti concludenti (in sede di versamento e di presentazione della dichiarazione per le imposte sui redditi) e comunicata nella dichiarazione IVA annuale riferita all’anno di esercizio, ai sensi del DPR 442/97.

14.2

termini di versamento

L’imposta sostitutiva va versata secondo le modalità e nei termini previsti per il versamento di acconti e saldo relativi alle imposte sui redditi ed all’IRAP.

14.3

codici tributo

Se l’imposta di cui all’art. 4 della L. 36/2024 sostituisce l’IRPEF, le relative addizionali e l’IRAP, i codici tributo, da indicare nel modello F24 ai fini del versamento, sono i seguenti:

·         “4083”, per la prima rata di acconto;

·         “4084”, per la seconda rata di acconto o in caso di versamento dell’acconto in un’unica soluzione;

·         “4085”, per il saldo.

Se invece l’imposta di cui all’art. 4 della L. 36/2024 sostituisce l’IRES, le relative addizionali e l’IRAP, vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

·         “4086”, per la prima rata di acconto;

·         “4087”, per la seconda rata di acconto o in caso di versamento dell’acconto in un’unica soluzione;

·         “4088”, per il saldo.

14.4

modalità di compilazione dei modelli f24

In sede di compilazione del modello F24:

·         i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “Anno di riferimento” va riportato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

I codici tributo “4085” e “4088” (relativi al saldo) sono utilizzabili anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Rateizzazione

Per i codici tributo “4083” e “4086” (relativi al primo acconto), nonché “4085” e “4088” (relativi al saldo), in caso di versamento in forma rateale occorre valorizzare il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” nel formato “NNRR”, dove:

·         “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento;

·         “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” va invece valorizzato con “0101”.

15

Regime speciale di imposizione sostitutiva per i frontalieri in Svizzera - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA - Istituzione del codice tributo

 

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 10.4.2025 n. 27, ha istituito il codice tributo “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri - art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

15.1

regime speciale di imposizione sostitutiva

L’art. 6 del DL 113/2024, in tema di lavoratori frontalieri, ha istituito un regime speciale per i lavoratori residenti in alcuni Comuni (specificamente individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto), che si trovano, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.

Il regime speciale prevede, al ricorrere di determinate condizioni, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

15.2

modalità di esercizio dell’opzione ed effetti

L’opzione, applicabile dal 2024, si esercita nella dichiarazione dei redditi, con il versamento dell’imposta sostitutiva, mediante il modello F24, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

A fronte dell’esercizio dell’opzione, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati a imposizione sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

15.3

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo “1863” va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

16

Detrazione IRPEF per investimenti in start up e PMI innovative in regime “de minimis” - Eccedenza per incapienza - Utilizzo come credito d’imposta - istituzione del codice tributo

 

Con la ris. 28.4.2025 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7076”, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta relativo all’eccedenza della detrazione per investimenti effettuati in start up innovative e PMI innovative in regime “de minimis”.

16.1

modalità di utilizzo dell’eccedenza come credito d’imposta

Ai sensi dell’art. 2 della L. 162/2024, per gli investimenti effettuati dal 2024 (soggetti “solari”), qualora la detrazione in regime “de minimis” sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Tale credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi.

16.2

compilazione del modello f24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle som­me indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);

·         il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

17

Costituzione del diritto di superficie SU TERRENI AGRICOLI - aliquota dell’imposta di registro - Chiarimenti

 

Con la ris. 3.4.2025 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’impostazione della giurisprudenza di legittimità in merito all’aliquota dell’imposta di registro applicabile alla costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, sancendo che la costituzione del diritto reale sconta l’aliquota del 9% e non quella del 15% che riguarda esclusivamente i “trasferimenti”.

17.1

Aliquote dell’imposta di registro per gli atti immobiliari

La questione sorge dall’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 che, nel dettare le aliquote applicabili agli atti immobiliari, prevede l’applicabilità:

·         in generale, dell’aliquota del 9% per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”;

·         dell’aliquota del 15% se il trasferimento riguarda terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (ovvero privi delle condizioni per applicare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina).

Applicando quest’ultima norma, l’Agenzia delle Entrate (circ. 19.12.2013 n. 36 e risposta a interpello 3.7.2023 n. 365) ha ritenuto applicabile agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli l’imposta di registro del 15%.

La Corte di Cassazione (ordinanze 11.2.2021 n. 3461 e 22.10.2024 n. 27293), invece, ha ritenuto che l’aliquota del 15% non possa applicarsi alla costituzione del diritto reale di superficie, trattandosi di aliquota riguardante i soli “trasferimenti”, posto che “«il diritto di superficie si «costituisce», e non si «trasferisce»” (Cass. 27293/2024).

17.2

aliquota del 9%

Con la ris. 23/2025, l’Agenzia delle Entrate si allinea alla giurisprudenza, affermando che gli atti di costituzione del diritto di superficie, non essendo equiparabili a “trasferimenti”, scontano l’imposta di registro del 9% e non quella del 15%.

18

iva di gruppo - scissione di una controllata - ammissibilità alla procedura della beneficiaria neocostituita

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.4.2025 n. 121, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui una società aderente all’IVA di gruppo in veste di controllata realizzi nel 2024 una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale sia la scissa che la beneficiaria neocostituita risultano controllate dalla capogruppo con una partecipazione superiore al 50%, la beneficiaria di nuova costituzione può essere inclusa nella procedura già a partire dal 2025, indipendentemente dal rispetto del vincolo temporale di cui all’art. 2 del DM 13.12.79.

Infatti, la previsione del vincolo temporale, secondo cui ai fini dell’adesione all’IVA di gruppo il controllo “qualificato” deve sussistere almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, è finalizzata a evitare l’accesso alla procedura da parte di società che solo occasionalmente e temporaneamente sono fra loro vincolate.

Nel caso descritto, invece, il reale perimetro della procedura consolidata non risulta sostanzialmente modificato dall’operazione di riorganizzazione aziendale. Viene rilevato, in particolare, come la beneficiaria neocostituita sia succeduta nella parte di patrimonio trasferita con l’operazione straordinaria, prosegua l’attività commerciale della scissa e, al pari di quest’ultima, risulti controllata dalla capogruppo per una percentuale superiore al 50% del proprio capitale. In tal caso, dunque, non è stata ravvisata alcuna interruzione del controllo.

19

parco divertimenti - servizio di parcheggio e noleggio di ombrel­loni e cabanas - aliquota iva del 10%

 

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. 96 è stato chiarito che il servizio di parcheggio, nonché il noleggio di ombrelloni e cabanas, sono prestazioni accessorie all’ingresso a un parco acquatico. Di conseguenza, anche a queste operazioni si applica l’IVA con l’aliquota del 10% prevista per l’accesso ai parchi divertimento.

19.1

servizio di parcheggio

Sussiste infatti un nesso di accessorietà tra l’ingresso e il servizio di parcheggio, poiché quest’ultimo facilita il raggiungimento del parco agli utenti che si spostano con un mezzo proprio. Nel caso di specie, infatti, le altre soluzioni di trasporto sono molto limitate.

19.2

noleggio di ombrelloni e cabanas

L’allestimento di un’area di relax, dotata di un noleggio di ombrelloni e cabanas, rappresenta un servizio strettamente funzionale alla fruizione delle attività principali del parco acquatico, che contribuisce al comfort e al benessere dei visitatori.

Il nesso di accessorietà non è ravvisabile, invece, nell’ipotesi di un parco divertimenti c.d. “classico”.

20

servizio complesso relativo a eventi sportivi - trattamento IVA

 

Con la risposta a interpello 3.4.2025 n. 87, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio consistente nell’utilizzo di un autodromo per eventi sportivi, integrato da altri servizi collegati agli eventi (es. ospitalità per i partecipanti, catering e supporto organizzativo) costituisce una prestazione di servizi complessa relativa a un bene immobile, soggetta ad aliquota IVA del 22%.

Nel caso specifico la prestazione veniva resa da una società italiana ad una società extra-UE e la prestazione veniva considerata rilevante in Italia in quanto luogo di localizzazione dell’autodromo (art. 7-quater del DPR 633/72).

Veniva invece esclusa l’applicazione del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 36-bis del DL 75/2023. Tale agevolazione è infatti riservata alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da organismi senza fini di lucro.

Nel caso esaminato, invece, il servizio risultava erogato da un ente commerciale con finalità lucrativa.

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Servizio di accompagnamento della guida ambientale - Inap­pli­ca­bilità dell’esenzione IVA

 

Con la risposta a interpello 30.4.2025 n. 125, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio reso da una guida ambientale consistente nell’accompagnamento di escursionisti in aree protette aperte al pubblico, senza che sia previsto un biglietto di ingresso, non può beneficiare dell’esenzione IVA disposta dall’art. 10 co. 1 n. 22 del DPR 633/72.

Tale esenzione è riferita alle prestazioni di servizi inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili. Ciò che assume rilievo, ai fini dell’agevolazione, è l’inerenza delle prestazioni di accompagnamento rispetto alla visita nel luogo di interesse culturale, essendo la visita stessa l’operazione principale agevolata.

Pertanto, il servizio di accompagnamento riguardante aree per il cui accesso non è previsto un ticket è da considerarsi imponibile ai fini IVA in quanto prestazione autonoma.

Di conseguenza, l’esenzione non può ritenersi applicabile neppure al servizio di concessione in uso, da parte della guida, dell’equipaggiamento correlato all’escursione.

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