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Tasse e fisco: novità giugno 2025

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. CREDITO D’IMPOSTA per INVESTIMENTI 4.0 - modifiche della legge di bilancio 2025 - NUOVE COMUNICAZIONI per l’accesso
  2. Spese sostenute dall’1.1.2025 - riordino delle Detrazioni IRPEF - chiarimenti sulle Novità della legge di bilancio 2025
  3. Detrazione per interventi “edilizi” - Comunicazione di opzione per cessione o sconto in fattura - Chiarimenti
  4. CESSIONI O COSTITUZIONI DI DIRITTI REALI - PLUSVALENZE IMMOBILIARI - CHIARIMENTI
  5. Cessioni di fabbricati - Interventi con superbonus - Acquisti con “sismabonus acquisti” in versione superbonus - Plusvalenza
  6. Credito d’imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli - disciplina attuativa
  7. Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento del contributo di vigilanza 2025-2026
  8. Certificazioni Uniche - Compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario o di vantaggio - Permanenza dell’obbligo di rilascio e di trasmissione
  9. Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - Delega unica agli intermediari -  Disposizioni attuative - MODIFICHE
  10. Trasformazione in crediti d’imposta delle Attività per imposte anticipate (DTA) - Cessione e utilizzo dei crediti
  11. CREDITO D’IMPOSTA per INVESTIMENTI 4.0 - installazione dei beni su una nave italiana - requisito della territorialità
  12. Regime degli impatriati - regime transitorio per Trasferimenti di residenza anagrafica entro il 31.12.2023
  13. abbigliamento protettivo per finalità sanitarie - aliquota IVA del 5% - Applicabilità
  14. distacco di personale - nuovo regime iva - chiarimenti
  15. rapporti di codatorialità - esclusione da iva
  16. diritto camerale - Maggiorazione dovuta alle camere di commercio della regione sicilia
  17. SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI PER L’AREA DEI CAMPI FLEGREI
  18. SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DELLE LISTE degli Stati partecipanti

 

 

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1

CREDITO D’IMPOSTA per INVESTIMENTI 4.0 - modifiche della legge di bilancio 2025 - NUOVE COMUNICAZIONI per l’accesso

 

Con il DM 15.5.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito il nuovo meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta 4.0 per gli investimenti effettuati nel 2025 o nel termine “lungo” del 30.6.2026, in attuazione dell’art. 1 co. 445 - 448 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

1.1

nuovo modello di comunicazione

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al suddetto DM 15.5.2025, è composto da:

·          un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione;

·          una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta.

Con un successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del Gestore dei servizi energetici (GSE).

1.2

procedura di prenotazione

Viene richiesta la presentazione di tre comunicazioni:

·          una comunicazione preventiva, da trasmettere, comunque entro il 31.1.2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e il relativo credito d’imposta prenotato; l’ordine cronologico di invio di tali comunicazioni determina la priorità nella prenotazione delle risorse;

·          una comunicazione preventiva con indicazione dell’acconto. In particolare, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione;

·          una comunicazione di completamento degli investimenti, da presentare entro il 31.1.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025 o entro il 31.7.2026 per quelli ultimati al 30.6.2026.

In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

1.3

Imprese che hanno già presentato la “vecchia” comunicazione per investimenti 2025

Per le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti, in via preventiva o di completamento, tramite il modello previsto dal precedente DM 24.4.2024, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, viene prevista una specifica procedura.

Ai fini della prenotazione delle risorse, infatti, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, secondo quanto precisato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le imprese trasmettano:

·          entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi, come detto, con un successivo decreto direttoriale);

·          il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (solo per chi, al 15.5.2025, ha trasmesso il modello previsto dal “vecchio” DM 24.4.2024 in via preventiva), ovvero di completamento con l’indicazione della data di versamento e dell’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili (solo per chi, al 15.5.2025, ha trasmesso il modello di completamento previsto dal “vecchio” DM 24.4.2024).

Le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

I soggetti che non si adeguano devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva già trasmessa.

1.4

investimenti esclusi

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al suddetto DM 24.4.2024:

·          per gli investimenti completati nel 2024;

·          per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31.12.2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

2

Spese sostenute dall’1.1.2025 - riordino delle Detrazioni IRPEF - chiarimenti sulle Novità della legge di bilancio 2025

 

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 29.5.2025 n. 6, si è occupata delle novità introdotte dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) in materia di oneri detraibili.

I principali chiarimenti riguardano il riordino delle detrazioni per oneri disciplinato dal nuovo art. 16-ter del TUIR, il quale prevede un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito complessivo e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

2.1

Ambito soggettivo

Per le spese sostenute dall’1.1.2025, salvo le eccezioni specificatamente previste, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, l’art. 16-ter del TUIR introduce un nuovo limite massimo di spesa (il quale si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa), che si determina moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

2.2

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

L’importo “base” è pari a:

·          14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro ma non a 100.000,00 euro; ·          8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari diversi dai figli, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000,00 euro o 8.000,00 euro è pari a:

·          0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR; ·          0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico; ·          0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico; ·          1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92) fiscalmente a carico.

Nel caso in cui le spese sostenute superino il limite massimo determinato ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR, il contribuente può scegliere nella dichiarazione dei redditi (o indicandolo al sostituto d’imposta) quali oneri considerare.

Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, in relazione alle spese detraibili sostenute dall’1.1.2025 che si ripartiscono in più annualità (si pensi alle agevolazioni per interventi “edilizi”), rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno (art. 16-ter co. 5 del TUIR).

2.3

Determinazione del reddito complessivo

Come precisato dalla circ. 6/2025, nel calcolo del reddito complessivo, dal quale si scorpora il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR, si deve tenere conto:

·          dei redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011); ·          dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014); ·          della quota di agevolazione ACE di cui all’art. 1 del DL 201/2011; ·          delle mance del personale dei settori alberghiero e ristorazione assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022.

Adesione al concordato preventivo biennale

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35 co. 2 del DLgs. 13/2024).

2.4

Familiari da considerare per il calcolo

La circ. Agenzia delle Entrate 6/2025 ha chiarito che anche gli oneri e le spese sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR rientrano nel nuovo limite determinato ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR. Di conseguenza, dato che la L. 207/2024 ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione, di cui all’art. 12 del TUIR, anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite, nel numero dei figli per il calcolo del coefficiente di cui all’art. 16-ter co. 3 del TUIR devono essere anch’essi considerati.

I figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano fiscal-mente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili, anche se solo per una parte dell’anno (ad esempio in caso di nascita del figlio). Devono essere conteggiati anche i figli per i quali il contribuente non beneficia della detrazione per familiari a carico poiché percepisce l’assegno unico universale o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici dell’art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR (30 anni, senza disabilità accertata).

2.5

Oneri esclusi

Non rientrano tra gli oneri per i quali è applicabile il limite di cui all’art. 16-ter del TUIR, oltre agli oneri previsti dal comma 4 (spese sanitarie, somme investite nelle start up innovative e nelle PMI innovative):

·          gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024, di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) e b) e 1-ter del TUIR;

·          le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria di 1.100,00 euro prevista dall’art. 15 co. 1-quater del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti).

Rimane fermo che sono escluse tutte le spese detraibili sostenute fino al 31.12.2024, comprese quelle che danno diritto a detrazioni da ripartire in più anni.

2.6

Parametrazione con redditi superiori a 120.000,00 euro

Anche successivamente alle novità introdotte dall’art. 16-ter del TUIR, permane la parametrazione prevista dall’art. 15 co. 3-bis del TUIR a decorrere dall’anno 2020, che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000,00 euro.

Di conseguenza, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, ma non superiore a 120.000,00 euro, determinerà il limite massimo di spese detraibili soltanto secondo le disposizioni dell’art. 16-ter del TUIR.

Se, invece, il reddito complessivo nell’anno di riferimento è superiore a 120.000,00 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri ammessi in detrazione ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR, beneficia delle detrazioni di cui all’art. 15 del TUIR (ad eccezione di quelle specificatamente previste dall’art. 15 co. 3-quater del TUIR) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro.

3

Detrazione per interventi “edilizi” - Comunicazione di opzione per cessione o sconto in fattura - Chiarimenti

 

Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 130 e 14.5.2025 n. 134, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sull’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali si è optato per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

3.1

Crediti “in attesa di accettazione”

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali si è optato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 e che risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all’originario beneficiario della detrazione (risposta 130/2025).

Nel caso di spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d’imposta non possono essere fruiti nella dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell’agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.

3.2

Spese superbonus sostenute nel 2022 - ripartizione in 10 anni

Ai sensi del co. 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020, la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modello 730/2024 o REDDITI 2024) e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa.

3.3

Fusione per incorporazione

In materia di interventi “edilizi” per i quali è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione non configura una ulteriore cessione del credito (risposta 134/2025).

Di conseguenza, l’incorporante può utilizzare i crediti dell’incorporata senza alcuna comunicazione.

4

CESSIONI O COSTITUZIONI DI DIRITTI REALI - PLUSVALENZE IMMOBILIARI - CHIARIMENTI

 

Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 129 e 14.5.2025 n. 133, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’art. 67 del TUIR, come riformulato dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 co. 92 della L. 213/2023), con riferimento alle cessioni o costituzioni di diritti reali operate al di fuori dell’esercizio dell’impresa o della professione.

4.1

nuovo articolo 67 del tuir

L’attuale formulazione dell’art. 67 co. 1 del TUIR, applicabile dall’1.1.2024 e risultante dopo l’intervento di modifica operato dalla L. 213/2023, ha ridefinito i rapporti tra le lettere b) e h) del medesimo articolo, disponendo l’applicazione di un diverso regime impositivo per gli atti di:

·          cessione a titolo oneroso di beni immobili e di diritti reali immobiliari, che continuano a ricadere nella lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR, generando plusvalenze imponibili alle condizioni previste da tale norma (entro il quinquennio dall’acquisto, esclusi i fabbricati acquisiti per successione, nonché quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo);

·          concessione in usufrutto” e “costituzione degli altri diritti reali di godimento”, che rientrano nella lett. h) e, quindi, generano redditi diversi a prescindere dal periodo di possesso precedente e dalla natura dell’immobile ceduto.

4.2

criticità della nuova disciplina

Il Legislatore fonda il discrimine tra la lettera b) e la lettera h) dell’art. 67 co. 1 del TUIR sulla distinzione tra “cessione” di diritti reali e “costituzione” dei medesimi.

Tuttavia, la differenza tra la “costituzione” di un diritto reale e la “cessione” del medesimo, dal punto di vista giuridico non è così netta, sicché questi due concetti risultano difficili da distinguere in modo chiaro.

L’ambiguità della nuova formulazione trova riscontro nei primi documenti di prassi con cui l’Amministrazione finanziaria è chiamata a risolvere i dubbi sull’applicazione della norma. In particolare, con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha risposto agli interrogativi posti dai contribuenti sulla riconducibilità nella lettera h) o b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR delle seguenti fattispecie:

·          cessione della proprietà superficiaria di un fabbricato, da parte del pieno proprietario, che conserva la titolarità del suolo (art. 952 co. 2 c.c.);

·          vendita, da parte dei pieni proprietari (in comunione) di un immobile abitativo e relativa pertinenza, con acquisto in capo ad uno degli acquirenti dell’usufrutto e della nuda proprietà in capo all’altro.

4.3

cessione della proprietà superficiaria

Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che ricade nella lettera h) dell’art. 67 co. 1 del TUIR l’atto (stipulato nel 2024) con cui il pieno proprietario (nel caso di specie, un’associazione sportiva dilettantistica, qualificata come ente non commerciale) cede la sola proprietà superficiaria (art. 952 co. 2 c.c.) del fabbricato edificato sul terreno, mantenendo la titolarità del suolo.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, rientra nella lettera h):

·          non solo l’atto con cui il pieno proprietario costituisce, a favore di un terzo, il diritto di “fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione”, contemplato dall’art. 952 co. 1 c.c.;

·          ma anche l’atto, previsto dall’art. 952 co. 2 c.c., con cui il pieno proprietario aliena la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo (c.d. “proprietà superficiaria”).

Entrambe le situazioni, secondo l’Agenzia delle Entrate, integrano una “costituzione” del diritto reale, in quanto con essi il pieno proprietario realizza la scissione tra proprietà del suolo e proprietà di ciò che vi è edificato. Per questo motivo, entrambi gli atti non possono, secondo l’Agenzia, rientrare nella lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR.

Di conseguenza, l’atto di cessione della proprietà superficiaria, realizzato dal pieno proprietario, risulta imponibile a prescindere dal quinquennio e dall’originario acquisto per successione e non si può applicare l’imposta sostitutiva del 26%.

4.4

vendita di usufrutto e nuda proprietà a due soggetti diversi

Con la risposta a interpello 14.5.2025 n. 133, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la tassazione dei corrispettivi percepiti da due coniugi, titolari di un’abitazione (A/2) con cantina pertinenziale (C/2), per la vendita di tali immobili, realizzata a favore di due soggetti che acquistano:

·          l’uno, la nuda proprietà dei due immobili;

·          l’altro, il relativo usufrutto.

Secondo l’Agenzia, la cessione della nuda proprietà postula una preliminare costituzione del diritto di usufrutto, sicché le due componenti dell’atto andrebbero autonomamente assoggettate ad imposizione (come avviene nel diverso contesto dell’imposta di registro ai fini dell’applicazione dell’art. 21 del DPR 131/86).

Di conseguenza:

·          la costituzione dell’usufrutto va ricondotta alla lettera h) dell’art. 67 co. 1 del TUIR e produce redditi diversi a prescindere dal quinquennio;

·          la cessione della nuda proprietà, invece, ricade nella lettera b) del medesimo art. 67 co. 1 e produce plusvalenze tassabili solo se realizzata entro 5 anni dall’acquisto.

5>

Cessioni di fabbricati - Interventi con superbonus - Acquisti con “sismabonus acquisti” in versione superbonus - Plusvalenza

Con la risposta a interpello 20.5.2025 n. 137, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 nella versione superbonus, la successiva rivendita non fa scattare il presupposto impositivo di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR.

La plusvalenza derivante dalla citata lett. b-bis), infatti, riguarda la “prima cessione” degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi.

Rimane fermo che, in caso di compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall’impresa di costruzione fruendo del “super sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello “storico” presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR.

6

Credito d’imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli - disciplina attuativa

 

Con il DM 1.4.2025 (pubblicato sulla G.U. 26.5.2025 n. 120), il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha definito le disposizioni attuative per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 6 della L. 36/2024, previsto a favore dei “giovani imprenditori agricoli” in relazione alle spese sostenute nel 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

6.1

beneficiari

Il credito d’imposta previsto dall’art. 6 della L. 36/204 spetta ai “giovani imprenditori agricoli” di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) della L. 36/2024, che al contempo:

·          hanno età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti (tale requisito anagrafico deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute);

·          hanno iniziato l’attività dall’1.1.2021.

6.2

spese ammissibili

Sono agevolabili con il credito d’imposta di cui all’art. 6 della L. 36/2024 le spese (nel limite massimo di 2.500,00 euro per ciascun beneficiario), effettivamente sostenute nel 2024:

·          per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;

·          di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui al punto precedente, fino ad un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolate totali.

Requisiti richiesti

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione:

·          le spese per le citate attività devono essere al contempo:

-         sostenute nel 2024 (il momento di sostenimento coincide con quello di pagamento);

-         pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta;

·          è inoltre richiesta l’esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.

IVA

L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

6.3

procedura di accesso all’agevolazione

Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

·          l’ammontare delle spese ammissibili sostenute tra l’1.1.2024 e il 31.12.2024;

·          con comunicazione da trasmettere a partire dalla data individuata da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ed entro il 30° giorno successivo a tale data.

Comunicazione sostitutiva e rinuncia

Negli stessi termini sopra richiamati, è possibile:

·          inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

·          presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Disposizioni attuative

Con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

·          verrà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni;

·          saranno definiti il contenuto, le modalità di trasmissione e la data a partire dalla quale è effettuata la comunicazione.

6.4

misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta spetta in misura pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate (fino ad un importo complessivo massimo di spese pari a 2.500,00 euro per ciascun beneficiario).

Misura del credito fruibile

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo del credito richiesto con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra:

·          l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti; ·          il limite complessivo delle risorse stanziate per l’agevolazione, pari a 2 milioni di euro per il 2024.

Se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulta inferiore alle risorse disponibili, la percentuale di credito d’imposta fruibile è del 100%.

6.5

modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzato:

·          entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta;

·          esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·          presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce la percentuale del credito d’imposta fruibile e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione).

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta va indicato:

·          nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese ammissibili;

·          nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. 

6.6

Aiuti di Stato

Il credito d’imposta di cui all’art. 6 della L. 36/2024 spetta nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, relativa ai contributi in regime “de minimis” nel settore agricolo e in quello generale (di cui ai regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1408 e 13.12.2023 n. 2831).

L’Agenzia delle Entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA, ai sensi dell’art. 10 co. 7 del DM 31.5.2017 n. 115.

6.7

cumulabilità

Gli aiuti (in forma di credito d’imposta) di cui all’art. 6 della L. 36/2024 e al DM 1.4.2025 possono essere cumulati con altri aiuti di Stato:

·          purché riguardino costi diversi da quelli ammessi all’agevolazione in esame; ·          oppure anche in relazione alle stesse tipologie di costi ammissibili all’agevolazione in esame, ma unicamente in assenza di doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del DM 1.4.2025 in esame.

7

Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento del contributo di vigilanza 2025-2026

 

Con il DM 12.2.2025, pubblicato sulla G.U. 30.5.2025 n. 124, è stato determinato l’am­montare del contributo per il biennio 2025-2026 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, che è stato incrementato rispetto a quello dovuto per il biennio 2023-2024 di cui al DM 26.5.2023.

7.1

contributo dovuto dalle società cooperative

In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:

·          330,00 euro, qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fat­tu­rato fino a 75.000,00 euro;

·          790,00 euro, qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro;

·          1.560,00 euro, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro;

·          1.990,00 euro, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro;

·          2.740,00 euro, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro.

Maggiorazioni del contributo

I suddetti importi del contributo sono aumentati del:

·          50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi del­l’art. 15 della L. 31.1.92 n. 59;

·          30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381.

Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi

Per gli enti iscritti all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro con­sorzi:

·          il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre fat­tispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 31.1.92 n. 59, nel caso in cui le stes­se abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;

·          il contributo dovuto (compresa l’eventuale maggiorazione del 50%) è ulterior­mente maggiorato del 10%.

7.2

contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo

In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:

·          2.780,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro;

·          4.310,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro;

·          7.660,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un nu­me­ro di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.

7.3

contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso

In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:

·          330,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di so­ci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro;

·          650,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici com­preso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;

·          970,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.

7.4

Calcolo del contributo dovuto

La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soc­corso, di tutti i parametri ivi previsti.

L’ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al paga­mento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bi­lancio al 31.12.2024, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.

7.5

Enti cooperativi che hanno deliberato lo scioglimento

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soc­corso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del con­tributo per il biennio 2025-2026 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l’ap­plicazione delle previste maggiorazioni.

7.6

Enti cooperativi esonerati dal pagamento

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soc­corso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2025 sono esone­rate dal pagamento del contributo.

7.7

Termini per il pagamento

Il contributo di revisione deve essere versato:

·          entro il 28.8.2025 (90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del DM 12.2.2025);

·          per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscri­zio­ne nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è deter­mi­nata sul­la base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel Regi­stro delle imprese.

7.8

Modalità di pagamento

I contributi di pertinenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo economico) sono riscossi esclu­sivamente per il tramite dell’Agenzia del­le Entrate, mediante versamento con il mo­del­lo F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

·          “3010”, in relazione al contributo biennale, alle eventuali maggiorazioni (esclu­so il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e agli interessi per ritardato paga­men­to;

·          “3011”, in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edili­zie e agli interessi per ritardato pagamento;

·          “3014”, in relazione alle sanzioni.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soc­corso, non aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tute-la e revisione del mo­vi­mento cooperativo, possono utilizzare per il pagamento il modello F24 pre­com­pilato, di­sponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all’in­di­rizzo Internet https://cooperative.mise.gov.it.

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Adesione ad un’Associazione nazionale

Qualora l’adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga:

·          entro il termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all’Associazione stessa;

·          successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere ver­sato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cessazione dell’adesione ad un’Associazione nazionale

Qualora, entro il termine stabilito per il versamento del contributo, intervenga la cessazione dell’adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza, il versamento deve essere effettuato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8

Certificazioni Uniche - Compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario o di vantaggio - Permanenza dell’ob­bligo di rilascio e di trasmissione

 

Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 132, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le Aziende sanitarie che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, i quali applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio, permane l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica al percettore e di trasmetterla in via telematica all’Agenzia stessa.

8.1

Esonero dalla Certificazione Unica dal periodo d’imposta 2024

L’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), inserendo il co. 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/98, ha stabilito che i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Tali esoneri si applicano per la prima volta in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi corrisposti nel 2024.

8.2

Esonero dalla fatturazione elettronica per i medici convenzionati con il SSN

In relazione ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), l’Azienda sanitaria che corrisponde i compensi professionali emette un apposito foglio di liquidazione (c.d. “cedolino”) che, ai sensi dell’art. 2 del DM 31.10.74, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 e quindi “tiene luogo della fattura”.

Il rilascio di tali cedolini sostitutivi della fattura comporta l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2015 n. 98 e la risposta a interpello 26.8.2021 n. 558).

8.3

Rapporto tra esonero dalla Certificazione Unica e fatturazione elettronica

L’esonero dalla Certificazione Unica introdotto dal DLgs. 1/2024 è giustificato dal fatto che, dall’1.1.2024, tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico e l’Agenzia delle Entrate può quindi ricavare da esse le relative informazioni reddituali (cfr. circ. 11.4.2024 n. 8, § 3.1).

Pertanto, come affermato nella risposta a interpello 132/2025:

·          in assenza di fatturazione elettronica non è applicabile l’esonero dalla Certificazione Unica, in quanto viene meno la possibilità di acquisire i dati reddituali relativi alle prestazioni svolte tramite il Sistema di interscambio (SDI);

·          le Aziende sanitarie che erogano compensi a medici convenzionati in regime forfetario o di vantaggio, con emissione degli appositi “cedolini” sostitutivi delle fatture, devono continuare ad assolvere gli obblighi relativi al rilascio e all’invio delle Certificazioni Uniche.

8.4

Modalità di compilazione delle Certificazioni Uniche 2025

Con riferimento alla compilazione della Certificazione Unica 2025 in relazione ai compensi corrisposti ai suddetti medici nel 2024, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretta l’esposizione degli stessi al punto 7 della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, con l’indicazione al punto 6 del codice 25, istituito quest’anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l’indennità di maternità (stante la soppressione del precedente codice 24).

Impostazione analoga deve ritenersi applicabile con riferimento ai contribuenti in regime di vantaggio, in relazione al nuovo codice 26.

8.5

Invio tardivo o correttivo delle Certificazioni Uniche 2025

In considerazione dell’obiettiva incertezza interpretativa e del fatto che i termini sono ormai scaduti, in attuazione dell’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), l’Agenzia delle Entrate ha previsto la disapplicazione delle sanzioni nel caso di:

·          invio tardivo delle Certificazioni Uniche 2025;

·          ovvero invio di Certificazioni Uniche 2025 a rettifica di quelle già inviate, laddove destinate a fornire i dati sopra indicati.

9

Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agen­zia delle Entrate-Riscossione - Delega unica agli intermediari - Disposizioni attuative - MODIFICHE

 

Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.

Mediante il successivo provv. 20.5.2025 n. 225394, l’Agenzia delle Entrate ha modificato tale provvedimento, in relazione alla:

·          firma elettronica da apporre sul file di comunicazione della delega;

·          durata del regime transitorio per le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità.

9.1

Servizi delegabili

Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:

·          consultazione del proprio Cassetto fiscale;

·          uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati infor­matici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi;

·          acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;

·          servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

9.2

Soggetti delegabili

I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi.

La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.

9.3

Comunicazione della delega all’Agenzia delle Entrate

Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:

·          direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia;

·          oppure dall’intermediario delegato.

L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elet­tronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.

L’intermediario può comunicare la delega anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di firma elet­tronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un’apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agen­zia delle Entrate.

Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE

A seguito delle modifiche apportate dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2025 n. 225394, qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall’intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente:

·          con la firma digitale;

·          oppure con la firma elet­tronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE).

9.4

Durata della delega

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

9.5

Disposizioni transitorie

Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027 (termine così prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2025 n. 225394, rispetto alla precedente scadenza del 30.6.2026).

Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest’ultima si considera contestualmente revocata.

10

Trasformazione in crediti d’imposta delle Attività per imposte anticipate (DTA) - Cessione e utilizzo dei crediti

 

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.5.2025 n. 32, ha fornito chiarimenti in merito alla cessione e all’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019, avente come presupposto la cessione dei crediti deteriorati avvenuta entro il 31.12.2021.

10.1

modalità di cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate si concentra, in particolare, sulle modalità di cessione dei crediti disciplinate dagli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73.

In merito alla comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la cessione dei crediti d’imposta in esame, la ris. 32/2025 evidenzia che non può essere utilizzata la piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agen-zia delle Entrate, la quale rappresenta uno strumento per comunicare all’Agenzia, ai fini fiscali, l’avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d’imposta.

Sempre ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili, ma l’Agenzia conserva il potere di controllare, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

10.2

modalità di utilizzo del credito

I crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, anche da parte del cessionario.

Per quanto riguarda i limiti di utilizzo, l’Agenzia delle Entrate rinvia espressamente alle indicazioni fornite con le precedenti circ. 28.9.2012 n. 37 e 16.6.2014 n. 17, in relazione ai crediti risultanti dall’applicazione della disciplina a regime di trasformazione delle imposte anticipate di cui all’art. 2 co. 55-58 del DL 225/2010, precisando tuttavia che, a differenza di quanto previsto da tale disciplina, in relazione ai crediti di cui all’art. 44-bis del DL 34/2019 non è richiesto che il corrispettivo derivante dalla cessione del credito d’imposta risultante dalla trasformazione non debba essere inferiore al valore nominale del credito stesso.

11

CREDITO D’IMPOSTA per INVESTIMENTI 4.0 - installazione dei beni su una nave italiana - requisito della territorialità

 

Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 128, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di territorialità, previsto dall’art. 1 co. 1051 della L. 178/2020 ai fini del credito d’imposta per investimenti 4.0, con riguardo ad alcuni beni 4.0 installati a bordo di una nave di proprietà della società istante.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’integrazione del requisito territoriale (vale a dire la circostanza che i beni agevolati siano “destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”), l’iscrizione della nave nei registri nazionali, così come l’iscrizione nel bilancio della società residente, pur qualificandosi come circostanze idonee a dimostrare un certo grado di collegamento con il territorio nazionale, devono essere accompagnate da ulteriori elementi di fatto che dimostrino, in modo univoco, l’esistenza del requisito relativo all’ubicazione nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie, in cui viene riconosciuto il soddisfacimento di tale requisito, è stato, tra l’altro, considerato che:

·          l’attività della nave è essenziale nel processo produttivo della società italiana;

·          la nave non opera presso strutture produttive situate all’estero, ma esclusivamente presso siti di posa.

12

Regime degli impatriati - regime transitorio per Trasferimenti di residenza anagrafica entro il 31.12.2023

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.5.2025 n. 138, ha ammesso la fruizione del regime degli impatriati di cui all’art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015 da parte di una persona iscritta all’anagrafe della popolazione residente italiana entro il 31.12.2023, in virtù del regime transitorio previsto dall’art. 5 co. 9 del DLgs. 209/2023.

12.1

Esclusione del Rapporto di lavoro sportivo

Nel caso di specie, un lavoratore aveva stipulato, in data 20.9.2022, con una società calcistica professionistica un contratto, retto dalla disciplina civilistica comune (CCNL “Dirigenti Industria”) e non dalla L. 91/81 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (abrogata dall’art. 52 del DLgs. 36/2021 a decorrere dall’1.7.2023); non si configurava quindi un rapporto di lavoro sportivo.

12.2

applicabilità del regime ordinario

L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’agevolazione relativa ai lavoratori sportivi prevista dall’art. 16 co. 5-quater del DLgs. 147/2015, ritenendo invece applicabile l’ordinaria detassazione del 70% prevista dall’art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015, abro-gato dall’art. 5 del DLgs. 209/2023 dal 29.12.2023 ma applicabile ai trasferimenti di residenza anagrafica effettuati entro il 31.12.2023 in virtù del regime transitorio previsto dal co. 9 dello stesso art. 5.

Tale specifica circostanza è stata ritenuta verificata nel caso di specie, posto che il trasferimento era stato occasionato dalla stipula del contratto (avvenuta il 20.9.2022); in tal modo, la risposta dell’Agenzia fa rientrare nel richiamato regime transitorio non solo i trasferimenti di residenza anagrafica avvenuti nel 2023, ma anche quelli avvenuti in precedenza.

13

abbigliamento protettivo per finalità sanitarie - aliquota IVA del 5% - Applicabilità

 

Con la risposta a interpello 23.5.2025 n. 141, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante sia terminato il periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e siano stati progressivamente abbandonati i relativi protocolli di sicurezza, possono ancora ritenersi agevolate con l’aliquota IVA del 5% le cessioni di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie individuati dal n. 1-ter1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

Tale norma, infatti, individua tra i prodotti agevolati con l’aliquota IVA del 5% gli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici”.

L’istante è una società operante nel commercio all’ingrosso di articoli antinfortunistici e chiedeva in particolare se la finalità sanitaria di detti articoli di abbigliamento potesse essere riconosciuta anche quando la destinazione dei beni non fosse chiaramente identificata, come nel caso delle cessioni effettuate a favore di imprese della grande distribuzione.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha chiarito che:

·          se i suddetti articoli di abbigliamento protettivo presentano le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale o di dispositivi medici,

·          e sono compresi in una delle voci doganali individuate dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con la circolare 14.2.2023 n. 5,

l’aliquota IVA del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta “non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario”.

14

distacco di personale - nuovo regime iva - chiarimenti

 

Con la circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 5, sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA dei distacchi di personale, a seguito dell’abolizione del regime di esclusione dall’imposta avvenuta ad opera dell’art. 16-ter del DL 131/2024 (conv. L. 166/2024).

Ai fini dell’applicazione dell’IVA sui distacchi (o prestiti) di personale, secondo la nuova disciplina (riferita ai contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2025), è necessario valutare il ricorrere dei requisiti dell’imposta, previsti dal DPR 633/72.

14.1

Ambito di applicazione soggettivo

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’IVA, affinché vi sia rilevanza ai fini dell’imposta, è necessario che le prestazioni di distacco (o prestito) del personale siano eseguite nell’ambito di attività d’impresa.

Il documento di prassi chiarisce, pertanto, che, qualora il datore di lavoro distaccante sia un ente non commerciale:

·          nei casi in cui il distacco abbia ad oggetto il personale impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale, l’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, anche laddove il personale distaccato sia impiegato in un’attività d’impresa del distaccatario;

·          nel caso in cui, invece, il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale, il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato.

14.2

ambito di applicazione oggettivo

Per quanto concerne l’ambito oggettivo dell’imposta, il distacco di personale effettuato “verso corrispettivo” costituisce, in linea di principio, una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

Si deve, quindi, prescindere dall’ammontare del corrispettivo pattuito, sia esso inferiore o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato, incluso il caso in cui la prestazione sia resa in mancanza di lucratività.

14.3

decorrenza

Ai fini della nuova disciplina, si considerano, per espressa previsione normativa (art. 16-ter co. 2 del DL 131/2024 convertito), i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2025.

Al fine di individuare la data di stipula o di rinnovo del contratto di distacco (per comprendere se essa è antecedente o se decorre dall’1.1.2025), l’Agenzia delle Entrate afferma che si deve considerare “qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell’accordo tra le parti”. Resta ferma, però, la necessità di un riscontro oggettivo dell’operazione da cui desumere la data di inizio e fine del rapporto (ad es., le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

15

rapporti di codatorialità - esclusione da iva

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 19.5.2025 n. 136, ha esaminato il trattamento ai fini IVA dei rapporti di codatorialità nell’ambito di un contratto di rete di imprese, ai sensi dell’art. 30 co. 4-ter del DLgs. 276/2003, quale istituto alternativo al distacco di personale.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia come tali rapporti di codatorialità non si caratterizzano per un nesso sinallagmatico, in quanto le imprese che accettano le regole fissate dal contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabili per la quota di propria competenza degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi relativi al lavoratore.

Di conseguenza, l’Agenzia evidenzia che il rimborso all’impresa referente delle quote degli oneri relativi ai lavoratori, da parte delle altre imprese della rete, ha la mera finalità di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall’impresa referente; tale rimborso ha in sostanza la funzione di imputare a ciascuna impresa della rete il costo del personale dipendente in proporzione all’effettivo contributo che ha ricevuto da ogni lavoratore.

Ne consegue che l’operazione integra una mera movimentazione di denaro, non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72.

16

diritto camerale - Maggiorazione dovuta alle camere di com­mer­cio della regione sicilia

 

Con il DM 2.5.2025, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha approvato l’incremento del 50% del diritto camerale per gli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle Camere di Commercio della Regione Sicilia, per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario.

16.1

CAMERE DI COMMERCIO INTERESSATE

L’incremento del 50% del diritto camerale per gli anni 2025, 2026 e 2027 si applica in favore delle Camere di Commercio di:

·          Agrigento;

·          Caltanissetta;

·          Messina;

·          Palermo-Enna;

·          Sud Est Sicilia;

·          Trapani.

Le Camere di Commercio siciliane sono anche incluse nell’elenco allegato al DM 23.2.2023, che dispone per il triennio 2023-2025 la maggiorazione del 20% del tributo.

16.2

TERMINI DI VERSAMENTO

La maggiorazione del 50% è versata, per gli anni 2025 - 2027, unitamente al diritto annuale ordinariamente dovuto, entro il termine previsto per la prima rata degli acconti e del saldo delle imposte sui redditi.

Le imprese che, alla data di pubblicazione del suddetto DM 2.5.2025 (avvenuta il 29.5.2025 sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), hanno già provveduto per l’anno 2025 al versamento del diritto annuale ordinario, effettuano il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2026.

17

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI PER L’AREA DEI CAMPI FLEGREI

 

Con l’art. 11 del DL 7.5.2025 n. 65, pubblicato sulla G.U. 7.5.2025 n. 104 ed entrato in vigore l’8.5.2025, è stata prevista la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti nell’area dei Campi Flegrei interessata dagli effetti del fenomeno bradisismico.

17.1

ambito applicativo

Beneficiano della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti/pagamenti tributari e contributivi:

·          i soggetti che al 13.3.2025 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio, in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro l’8.5.2025;

·          i soggetti per i quali all’8.5.2025 è stata chiesta la verifica di agibilità e all’esito delle verifiche svolte venga disposto lo sgombero per inagibilità.

I soggetti interessati saranno individuati con un apposito decreto ministeriale.

17.2

sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contribu-tivi

Nei confronti dei suddetti soggetti, sono sospesi, per il periodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025:

·          i termini dei versamenti tributari in scadenza nel suddetto periodo (ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise);

·          i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali IRPEF regionale e comunale, operate dai soggetti interessati in qualità di sostituti d’imposta;

·          i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

·          i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel suddetto periodo (ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise) e i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro (salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione obbligatoria) verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei suddetti immobili, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.

Effettuazione degli adempimenti e versamenti sospesi

Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10.12.2025.

17.3

sospensione degli ADEMPIMENTI E Versamenti da atti impositivi ed esattivi

Sono sospesi i termini di pagamento in scadenza nel periodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025 derivanti:

·          dalle cartelle di pagamento;

·          dagli accertamenti esecutivi;

·          dagli avvisi di addebito INPS;

·          dagli atti degli enti locali, quali ingiunzioni di pagamento (RD 639/1910) e accertamenti esecutivi (art. 1 co. 792-804 della L. 160/2019) non ancora affidati all’Agente della riscossione.

Pare potersi affermare che i termini riprendano a decorrere dall’1.9.2025.

Sospensione dell’invio delle cartelle di pagamento

Per il periodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025 viene sospeso l’invio delle cartelle di pagamento e degli atti emessi dagli enti locali e dagli agenti della riscossione affidatari ai sensi dell’art. 53 del DLgs. 446/97.

Ciò pare potersi desumere dal co. 9 dell’art. 11 del DL 65/2025 che richiama la disciplina dell’art. 12 co. 3 del DLgs. 159/2015.

17.4

sospensione degli adempimenti e dei versamenti da istituti di defini-zione agevolata

Sono sospesi i termini per pagare le rate derivanti da una delle definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022, in scadenza dal 13.3.2025 al 31.8.2025.

È inoltre prevista una proroga di tre mesi per:

·          il pagamento delle rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) in scadenza nel periodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025 (cioè quelle del 31.5.2025 e del 31.7.2025);

·          la presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione-quater ai sensi del DL 202/2024 (scaduta il 30.4.2025) e per il pagamento della prima o unica rata (scadente il 31.7.2025).

18

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DELLE LISTE degli Stati partecipanti

 

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 28.4.2025, pubblicato sulla G.U. 6.5.2025 n. 103, ha ulteriormente modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.

Sia per quanto riguarda l’Allegato C (Stati ai quali l’Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), sia per quanto riguarda l’Allegato D (Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti in loco dai residenti italiani), fanno il loro ingresso Armenia, Moldova, Ucraina e Uganda. Nessuno Stato in precedenza inserito negli elenchi vi è stato espunto.

Il numero di Stati menzionati nell’Allegato C passa quindi da 87 a 91; il numero di Stati menzionati nell’Allegato D passa invece da 113 a 117.

Le banche e gli altri intermediari italiani inviano all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti riferiti al 2024 entro il 30.6.2025; l’Agenzia delle Entrate procede allo scambio con le Amministrazioni interessate entro il 30.9.2025.

Analoghe scadenze sono previste per gli intermediari e per le Amministrazioni estere in relazione alle informazioni sui residenti italiani.

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