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Tasse e fisco: novità gennaio 2025

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. Fringe benefit - Uso promiscuo dei VEICOLi aziendali - ApproVAzione delle tabelle ACI per il 2025
  2. Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all’AGEA nel 2024
  3. START UP innovative E PMI INNOVATIVE - novità
  4. credito d’imposta per investimenti NELLe zone logistiche sEMPLIFICATE (ZLS) - COMUNICAZIONE all’Agenzia delle Entrate
  5. credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno - fruizione INTEGRALE
  6. credito d’imposta per INVESTIMENTI 4.0 - Comunicazioni per l’utilizzo - Mancata presentazione della comunicazione preventiva
  7. detrazioni “edilizie” - crediti d’imposta da OPZIONE DI CESSIONE/ SCONTO - professionista che cessa l’attività
  8. credito d’imposta per investimenti nella zes unica per il mezzo-giorno - Acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy
  9. CORSI DI ATTIVITÀ SPORTIVA INVERNALE - ESONERO DALL’EMISSIONE DELLA FATTURA
  10. Applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli assicuratori - irrilevanza dell’iscrizione al RUI
  11. imprese estere controllate (CFC) - Regime opzionale di imposizione sostitutiva - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA - CODICI TRIBUTO
  12. RAPPRESENTANTE FISCALE di soggetti non residenti - condizioni di nomina - obblighi di garanzia - condizioni per l’ISCRIZIONE AL VIES
  13. dati relativi ai risarcimenti assicurativi - comunicazione all’anagrafe tributaria - nuove modalità e termini
  14. Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico - indicazione facoltativa del codice fiscale del pagatore
  15. credito d’imposta per INVESTIMENTI transizione 5.0 - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo
  16. CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A ENTI DEL TERZO SETTORE (C.D. “social bonus”) - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - istituzione del codice tributo
  17. Introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)
  18. Raggruppamento temporaneo di imprese - Fatturazione - Autonomia soggettiva delle imprese associate
  19. Cessione di case prefabbricate - Vendita di singole parti - Aliquota IVA del 22%
  20. Holding - Soggettività passiva - Detrazione IVA
  21. Rimborsi IVA - obblighi di garanzia - Assunzione diretta da parte della capogruppo
  22. forniture di bordo - trattamento ai fini IVA
  23. REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - attestazione del sistema di controllo del rischio fiscale e nuovo modello di adesione

 

 

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1

Fringe benefit - Uso promiscuo dei VEICOLi aziendali - ApproVA­zio­ne delle tabelle ACI per il 2025

 

Sono state pubblicate, sul S.O. n. 42 della G.U. 30.12.2024 n. 304, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (fringe benefit) per il 2025 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.

Le tabelle tengono conto delle novità introdotte dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

1.1

CONTRATTI STIPULATI DALL’1.1.2025

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2025, si assume il 50% dell’im-porto corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore.

La predetta percentuale è ridotta:

·        al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;

·        al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

1.2

contratti stipulati entro il 31.12.2024

Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall’1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 al 31.12.2024, invece, la suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del li­vello di emissioni di anidride carbonica (CO2). In particolare:

·          per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza con­ven­zionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di eser­cizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari even­tualmente trattenuti al lavoratore;

·          per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;

·          per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% (a decorrere dal 2021);

·          per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 60% (a decorrere dal 2021).

1.3

TABELLE ACI

Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2025 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali.

Le tabelle sono disponibili anche sul sito internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit.

2

Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiara­zioni colturali presentate all’AGEA nel 2024

 

Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 31.12.2024 n. 305, l’Agenzia delle Entrate ha re­so noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei red­diti catastali dei ter­­reni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichia­razioni:

·          relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli;

·          presentate nel 2024 all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

L’aggiornamento riguarda 6.950 Comuni.

2.1

pubblicazione delle nuove rendite

Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di par­­­ti­cel­la a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i red­di­ti domi­nicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consul­tabili:

·          presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Di­re­zioni provinciali e uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate, non­ché sul relativo sito internet (www.agenziaentrate.gov.it);

·          fino all’1.3.2025.

2.2

Efficacia delle nuove rendite

I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all’uso dei suoli presen­tate all’AGEA nel 2024, producono effetti fiscali dall’1.1.2024.

2.3

Ricorso contro le nuove rendite

Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:

·          innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;

·          entro il 29.4.2025 (120° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf­fi­cia­­le del comunicato in esame).

2.4

Istanza di autotutela

Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell’attribuzione delle nuove rendite può anche presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il mo­del­­lo reso disponibile sul relativo sito internet.

Nell’istanza dovrà essere indicata:

·          la qualità catastale ritenuta corretta;

·          la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul ter­reno nel 2024.

Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identifi­cazione della qualità catastale.

3

START UP innovative E PMI INNOVATIVE - novità

 

La L. 16.12.2024 n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), pubblicata sulla G.U. 17.12.2024 n. 295 ed entrata in vigore il 18.12.2024, reca alcune disposizioni relative alle start up innovative e alle PMI innovative.

3.1

definizione di start up innovativa

L’art. 28 co. 1 della L. 193/2024 modifica l’art. 25 co. 2 del DL 179/2012, contenente la definizione di start up innovativa.

In particolare, la qualifica di start up innovativa viene limitata alle sole micro, piccole e medie imprese – come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361 – con esclusione, quindi, delle grandi imprese, che non potranno più rientrare nella categoria.

Sono altresì escluse dal novero delle start up innovative le società di capitali (anche cooperative) che svolgano attività prevalente di agenzia e di consulenza.

3.2

permanenza della start up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese

L’art. 28 co. 2 della L. 193/2024 inserisce il nuovo co. 2-bis all’art. 25 del DL 179/2012, disciplinante la permanenza dell’iscrizione delle start up innovative nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Si prevede, in particolare, la riduzione del periodo di iscrizione nella sezione speciale da 5 a 3 anni.

Estensione del periodo di iscrizione nella sezione speciale

Al termine del triennio, tuttavia, la permanenza nella sezione speciale è consentita fino a 5 anni complessivi, decorrenti dalla data di iscrizione, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

·          incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al co. 2 lett. h) n. 1 dell’art. 25 del DL 179/2012;

·          stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 158 co. 2 lett. b) del DLgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);

·          registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’art. 2425 c.c., o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;

·          costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000,00 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal co. 2 lett. h) n. 1 dell’art. 25 del DL 179/2012;

·          ottenimento di almeno un brevetto.

Il nuovo co. 2-ter dell’art. 25 del DL 179/2012, introdotto dall’art. 28 co. 2 della L. 193/2024, prevede che il quinquennio di iscrizione della start up innovativa nella sezione speciale possa essere esteso per ulteriori periodi di due anni, fino ad un massimo di 4 anni in totale, nel caso in cui, alternativamente, intervenga:

·          un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a un milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

·          un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’art. 2425 c.c., superiore al 100% annuo.

Regime transitorio

L’art. 29 della L. 193/2024 introduce una disciplina transitoria da applicare alle start up innovative che, alla suddetta data del 18.12.2024, erano già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Si prevede, in particolare, il diritto delle start up innovative già iscritte in tale sezione di rimanervi oltre il terzo anno, a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui all’art. 25 co. 2-bis del DL 179/2012 avvenga:

·     entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno, se la start up è iscritta da più di 18 mesi;

·     entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno, se la start up è iscritta da meno di 18 mesi.

Resta ferma, peraltro, la possibilità, per le start up che abbiano perso i requisiti di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, di iscriversi, in presenza dei relativi presupposti, nella sezione speciale del Registro riservata alle PMI innovative di cui all’art. 4 co. 2 del DL 3/2015.

3.3

detrazione irpef per INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE

L’art. 31 della L. 193/2024 ha introdotto la scadenza del 31.12.2024 per la detrazione IRPEF al 50% prevista dall’art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015 per gli investimenti in PMI innovative in regime “de minimis”.

Inoltre, con particolare riferimento alle agevolazioni per gli investimenti in start up innovative, è stato previsto che:

·          la detrazione IRPEF “ordinaria” del 30% (fino all’investimento massimo di un milione di euro) e la deduzione IRES del 30% (fino all’investimento massimo di 1,8 milioni di euro), ai sensi dell’art. 29 del DL 179/2012, sono concesse per la durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; ·          la detrazione in regime “de minimis” ai sensi dell’art. 29-bis del DL 179/2012 è incrementata dal 50% al 65% dall’1.1.2025, applicandosi alle sole start up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Le suddette agevolazioni non si applicano se:

·          l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;

·          il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

4

credito d’imposta per investimenti NELLe zone logistiche sEMPLI­FI­CA­TE (ZLS) - COMUNICAZIONE all’Agenzia delle Entrate

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2024 n. 445771, è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplifi­ca­te (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 e del DM 30.8.2024.

4.1

soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese:

·          indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;

·          già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell’art. 1 co. 61 - 65-bis della L. 27.12.2017 n. 205.

L’agevolazione non è comunque applicabile:

·          ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;

·          alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;

·          alle imprese in difficoltà.

4.2

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti:

·          realizzati dall’8.5.2024 (data di entrata in vigore del DL 60/2024) al 15.11.2024;

·          facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;

·          relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella strut­tura produttiva.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Esclusioni

Sono comunque esclusi:

·          i beni autonomamente destinati alla vendita, nonché quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;

·          i materiali di consumo.

Limiti quantitativi

Viene inoltre previsto che:

·          il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro;

·          non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

Certificazione delle spese

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

4.3

comunicazione degli investimenti agevolabili

Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili soste­nu­te dall’8.5.2024 al 15.11.2024.

Tale comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata:

·          utilizzando l’apposito modello approvato dal provv. 12.12.2024 n. 445771;

·          dal 12.12.2024 al 30.1.2025;

·          in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98;

·          utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2024”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Nuova comunicazione o rinuncia

Nel medesimo periodo e con le stesse modalità è possibile:

·          inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

·          rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata.

4.4

credito d’imposta effettivamente spettante

Ai fini del rispetto del limite di spesa (pari a 80 milioni di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con prov­ve­dimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle suddette comunicazioni (quindi entro il 9.2.2025).

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

5

credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno - fruizione INTEGRALE

Con il provv. 12.12.2024 n. 446421, l’Agenzia delle Entrate ha determinato nel 100% le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile per le imprese che hanno effettuato investimenti dall’1.1.2024 al 15.11.2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023.

Per accedere a tale credito d’imposta, le imprese che avevano presentato la comunicazione “or­di­naria” dal 12.6.2024 al 12.7.2024 dovevano presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunica­zio­ne integrativa:

·          nel periodo dal 18.11.2024 al 2.12.2024;

·          attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15.11.2024; potevano essere indicati anche investimenti, realizzati nel periodo agevolato, ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata, con conseguente indicazione del maggior credito d’imposta maturato.

Poiché l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni integrative validamente presentate è risultato inferiore alle risorse finanziarie stanziate, il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% degli importi richiesti nell’istanza, in assenza di rinuncia, troncando il risultato all’unità di euro.

Consultazione del credito d’imposta spettante

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante, fruibile esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

6

credito d’imposta per INVESTIMENTI 4.0 - Comunicazioni per l’utilizzo - Mancata presentazione della comunicazione preventiva

 

Con la risposta a interpello 16.12.2024 n. 260, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla mancata presentazione della comunicazione preventiva richiesta dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, ai sensi dell’art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.

6.1

assenza di un termine perentorio

L’art. 6 del DL 39/2024 non dispone che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

6.2

non necessità della “remissione in bonis

Per fruire del credito d’imposta, occorre quindi presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

7

detrazioni “edilizie” - crediti d’imposta da OPZIONE DI CESSIONE/ SCONTO - professionista che cessa l’attività

 

Con la risposta a interpello 13.12.2024 n. 255, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dall’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo per i bonus “edilizi” ex art. 121 del DL 34/2020, da parte di un professionista che ha cessato la propria attività

7.1

Utilizzo in compensazione

I crediti d’imposta derivanti dai bonus “edilizi” oggetto di opzione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 devono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno di riferimento:

·          non può essere usufruita negli anni successivi;

·          non può essere richiesta a rimborso.

7.2

professionista che cessa l’attività

La risposta a interpello 255/2024 precisa che i crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale di un professionista, derivanti dallo sconto in fattura applicato per le prestazioni rese nell’ambito degli interventi agevolati oppure acquistati in qualità di cessionario, possono essere utilizzati anche a seguito della cessazione dell’attività professionale, con conseguente chiusura della partita IVA.

Il contribuente può infatti continuare ad utilizzare detti crediti in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche se i crediti sono maturati nell’e­sercizio della propria attività professionale (cessata) oppure sono stati acquistati in tale ambito.

Ciò in quanto le norme di riferimento dei crediti d’imposta derivanti dall’opzione di sconto/cessione per i bonus “edilizi” non contemplano alcun impedimento all’utilizzo di tali crediti in caso di cessazione dell’attività professionale.

8

credito d’imposta per investimenti nella zes unica per il mezzo-giorno - Acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy

 

Con la risposta a interpello 3.12.2024 n. 240, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è agevolabile, a determinate condizioni, l’acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy”.

Nel caso di specie, la società ha acquisito l’immobile stipulando l’atto di compravendita ad aprile 2024, a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto di tale bene, in relazione al quale era stato concluso, nel 2016, un contratto di “rent to buy”.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto l’investimento immobiliare:

·          effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR; ·          eleggibile per il credito d’imposta in esame, sempre a condizione che vengano rispettate le previsioni e le condizioni degli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento UE 17.6.2014 n. 651, non essendo richiesto dalla disciplina del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno il requisito della “novità” per gli immobili (nei termini e con i limiti indicati).

9

CORSI DI ATTIVITÀ SPORTIVA INVERNALE - ESONERO DALL’EMISSIONE DELLA FATTURA

 

Con il DM 22.11.2024, pubblicato sulla G.U. 4.12.2024 n. 284, è stato disposto l’eso­nero dall’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi consistenti nell’erogazione di corsi di attività sportiva invernale individuate dal n. 1-septies della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

Entrata in vigore

Il DM 22.11.2024 è in vigore dal 4.12.2024, per cui l’esonero si considera riferito alle prestazioni di servizi effettuate a partire da tale data.

9.1

Corsi esonerati dalla fatturazione

Il richiamato n. 1-septies della Tabella allegata al DPR 633/72 fa riferimento all’eroga-zione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI (es. sci, snowboard), impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali.

Per tali corsi, la norma citata prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, salvo che gli stessi già beneficino del regime di esenzione IVA (è il caso dei corsi sportivi esentati dall’IVA ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023 in quanto resi da organismi senza fini di lucro a persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica).

9.2

Emissione della fattura o del documento commerciale

L’emissione della fattura resta obbligatoria se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa di accompagnamento al DM 22.11.2024, per le prestazioni non documentate mediante fattura permane, in base alle regole generali, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015.

10

Applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli assicuratori - irrilevanza dell’iscrizione al RUI

Con la risposta a interpello 23.12.2024 n. 269, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti (dopo quelli della circ. 21.3.2024 n. 7) sull’ambito applicativo dell’art. 1 co. 89 - 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato l’ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite:

·          dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

·          dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

10.1

Provvigioni percepite a titolo accessorio

Al fine di assicurare parità di trattamento tra gli operatori, la ritenuta si applica a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Riguardo a tali soggetti, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 7).

Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta si applica anche se, per effetto dell’art. 107 co. 4 del DLgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), l’intermediario è esonerato dall’obbligo di iscrizione al RUI, atteso che tale circostanza non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta.

Sono quindi soggette a ritenuta, ad esempio, anche le provvigioni corrisposte agli intermediari (non iscritti al RUI) che operano nel collocamento delle polizze:

·          c.d. “viaggio”, che possono essere commercializzate anche attraverso le agenzie di viaggio;

·          c.d. “home”, che possono essere commercializzate attraverso le aziende che operano nell’ambito della fornitura dell’energia elettrica o del gas (c.d. “utilities”).

10.2

Adempimenti ai fini IVA

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 36-bis del DPR 633/72, pur consentendo la dispensa “dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti” (fatte salve alcune eccezioni), prevede che il soggetto passivo sia comunque tenuto alla “registrazione degli acquisti” (si veda anche la consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 18.5.2021 n. 7).

In base a quanto stabilito dall’art. 25 del DPR 633/72, nella versione successiva alle modifiche apportate dal DL 50/2017, l’annotazione va operata “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, quindi, “diversamente dal passato, ove la norma disponeva l’obbligo di annotazione, al più tardi, nella «dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta» – sicché la registrazione era propedeutica al solo esercizio della detrazione – attualmente detto obbligo ricorre in ogni caso ed entro termini ben definiti”.

11

imprese estere controllate (CFC) - Regime opzionale di imposizione sostitutiva - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA - CODICI TRIBUTO

 

I commi 4-ter e 4-quater dell’art. 167 del TUIR, introdotti dal DLgs. 27.12.2023 n. 209, disciplinano un regime opzionale di imposizione che, attraverso il pagamento di un’im­posta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto della controllata, consente al soggetto residente di evitare l’imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera che sarebbe assoggettata al regime CFC.

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l’esercizio della suddetta opzione.

Con la ris. 18.12.2024 n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha invece stabilito le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva in esame.

11.1

>

esercizio dell’opzione

L’opzione per l’imposizione sostitutiva in argomento è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

·          realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili come “passive income”, secondo le categorie previste dalla lett. b) del co. 4 dell’art. 167 del TUIR;

·          redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

11.2

durata dell’opzione

Permanendo il requisito del controllo, l’opzione per l’imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile.

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

La revoca è possibile al termine di ciascun triennio.

11.3

codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

La ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2024 n. 64 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in esame:

·          “4077”, “4078” e “4079”, relativi rispettivamente alla prima rata di acconto, alla seconda rata di acconto (o all’acconto in unica soluzione) e al saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF con riferimento alle società estere controllate (CFC);

·           “4080”, “4081” e “4082”, relativi rispettivamente alla prima rata di acconto, alla seconda rata di acconto (o all’acconto in unica soluzione) e al saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRES con riferimento alle società estere controllate (CFC).

11.4

compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

·          i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·          nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale effettua il versamento, nel formato “AAAA”;

·          in caso di pagamento in un’unica soluzione, in relazione ai codici tributo “4077”, “4080”, “4079” e “4082” (prima rata di acconto e saldo dell’imposta sostitutiva), il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato con “0101”.

Rateizzazione della prima rata di acconto e del saldo

In relazione al versamento della prima rata di acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva, di cui ai codici tributo “4077”, “4080”, “4079” e “4082”, nel caso invece di opzione per la rateizzazione, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” del modello F24 deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove:

·          “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento;

·          “RR” indica il numero complessivo delle rate.

Compensazione del saldo a credito

In relazione al saldo a credito dell’imposta sostitutiva, i codici tributo “4079” e “4082” sono utilizzabili anche in compensazione, indicandoli in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” del modello F24.

12

RAPPRESENTANTE FISCALE di soggetti non residenti - condizioni di nomina - obblighi di garanzia - condizioni per l’ISCRIZIONE AL VIES

 

In attuazione dell’art. 4 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, con il DM 4.12.2024 (pubblicato sulla G.U. 13.12.2024 n. 292) e il DM 9.12.2024 (pubblicato sulla G.U. 19.12.2024 n. 297), sono stati definiti i nuovi obblighi previsti a carico dei rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.

12.1

OBBLIGHI DI GARANZIA E REQUISITI DI ONORABILITÀ

L’art. 4 del DLgs. 13/2024 ha modificato l’art. 17 co. 3 del DPR 633/72, stabilendo che il rappresentante fiscale nominato ai sensi della medesima disposizione:

·          deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 8 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DM 31.5.99 n. 164;

·          in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato.

In attuazione della suddetta disciplina, con il citato DM 9.12.2024 sono stati individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo previo rilascio di idonea garanzia, graduata in relazione al numero di soggetti rappresentati.

Il DM 9.12.2024 è in vigore dal 3.1.2025, ma la definizione degli aspetti operativi della disciplina è demandata a un successivo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Attestazione dei requisiti di onorabilità

In base al DM 9.12.2024, i requisiti di onorabilità dei rappresentanti fiscali dovranno essere attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da presentare alla Direzione provinciale dell’Agen-zia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante (art. 1 co. 2 del DM 9.12.2024).

Caratteristiche della garanzia

La garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell’art. 1 della L. 348/82, in favore del direttore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale.

Essa è consegnata di persona presso la medesima Direzione provinciale e deve avere una durata minima di 48 mesi dal momento di presentazione.

Il DM 9.12.2024 ha inoltre stabilito i seguenti massimali minimi:

·          30.000,00 euro per coloro che rappresentano da 2 a 9 soggetti;

·          100.000,00 euro per coloro che rappresentano da 10 a 50 soggetti;

·          300.000,00 euro per coloro che rappresentano da 51 a 100 soggetti;

·          1.000.000,00 di euro per coloro che rappresentano da 101 a 1.000 soggetti;

·          2.000.000,00 di euro per coloro che rappresentano più di 1.000 soggetti.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, il rappresentante fiscale presta la garanzia con il nuovo valore massimale minimo.

Decorso il termine dei 48 mesi la garanzia non deve essere ripresentata, salva l’ipo­tesi in cui aumentino i soggetti rappresentati.

Soggetti che assumono una sola rappresentanza

Per i soggetti che assumono una sola rappresentanza, ai fini dell’acquisizione del ruolo di rappresentante fiscale, è considerata idonea la sola attestazione dei requisiti di onorabilità.

Regime transitorio

I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, già operano come rappresentanti fiscali sono tenuti, entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data:

·          ad attestare il possesso dei suddetti requisiti soggettivi;

·          a prestare idonea garanzia con le modalità sopra illustrate, per un periodo minimo di 48 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa, alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

Qualora sia contestata la mancata attestazione dei requisiti soggettivi, ovvero la mancata prestazione della garanzia, l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale, a mezzo PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’uf­ficio delle partite IVA nei confronti dei soggetti rappresentati.

Decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l’Agenzia delle Entrate procede alla cessazione d’ufficio della partita IVA dei soggetti rappresentati.

12.2

OBBLIGO DI GARANZIA PER INCLUSIONE NEL VIES

L’art. 4 del DLgs. 13/2024 ha modificato anche l’art. 35 co. 7-quater del DPR 633/72, prevedendo che per i soggetti non residenti nell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE, cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein), che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono i loro obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale ex art. 17 co. 3 del DPR 633/72, l’inclusione nella banca dati VIES è subordinata al rilascio di idonea garanzia.

Con il citato DM 4.12.2024 sono stati quindi definiti tali obblighi.

Il decreto è in vigore dal 28.12.2024, ma la definizione degli aspetti operativi della disciplina è demandata a un successivo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Caratteristiche della garanzia

Ai fini dell’inclusione nella banca dati VIES, la garanzia è prestata (art. 1 del DM 4.12.2024):

·          sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell’art. 1 della L. 348/82;

·          per un valore massimale minimo di 50.000,00 euro.

Essa è consegnata personalmente, o tramite il rappresentante fiscale, alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante.

La durata minima della garanzia è pari a 36 mesi a partire dalla data di consegna. Decorso tale termine, essa non deve essere rinnovata.

Regime transitorio

I soggetti obbligati alla prestazione della garanzia che, alla data di pubblicazione del citato provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, risultino già inclusi nella banca dati VIES dovranno assolvere gli adempimenti previsti entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data, a pena di esclusione dalla banca dati.

Anche in questo caso la garanzia è prestata per un periodo minimo di 36 mesi dalla data di consegna.

Laddove sia constatata la mancata prestazione della garanzia, l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di esclusione dal VIES.

Decorsi 60 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l’Agenzia procede all’e­sclusione d’ufficio.

13

dati relativi ai risarcimenti assicurativi - comunicazione all’ana­grafe tributaria - nuove modalità e termini

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2024 n. 450686 sono state stabilite le nuove disposizioni per l’invio telematico all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi, in sostituzione di quanto disposto dal precedente provv. 19.1.2007 n. 9649.

13.1

SOGGETTI obbligati alla comunicazione

Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni in via telematica all’Anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative:

·          le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni;

·          i quali erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati.

Tra i soggetti obbligati sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto:

·          di imprese di assicurazione residenti in Italia;

·          oppure di stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazione residenti all’estero;

·          oppure di imprese di assicurazione residenti all’estero che operano in Italia in libera prestazione di servizi.

13.2

Dati oggetto della comunicazione

Costituiscono oggetto della comunicazione all’Anagrafe tributaria:

·          le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate;

·          l’identificativo del sinistro;

·          il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario;

·          il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata (prestatori di servizi di riparazione o professionali, quali ad esempio carrozzieri, meccanici, medici, periti, ecc.).

I soggetti obbligati devono comunicare anche i dati relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.

13.3

modalità di comunicazione

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate in via telematica:

·          utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), quale nuovo canale di trasmissione;

·          sulla base delle specifiche tecniche riportate in allegato al presente provvedimento;

·          utilizzando il software di controllo e di preparazione dei file reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Ricevute

La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato dall’Agenzia delle Entrate mediante un’apposita ricevuta, salvo i previsti casi di scarto.

Scarto totale o parziale della comunicazione

Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati devono reinviare i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti.

Non sono considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi dal previsto termine di scadenza.

13.4

termine di comunicazione

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

In precedenza, il termine era invece stabilito al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

13.5

decorrenza delle nuove disposizioni

Il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2024 n. 450686 entra in vigore l’1.1.2025 e da tale data sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel precedente provv. 19.1.2007 n. 9649.

Le nuove disposizioni devono quindi ritenersi applicabili già con riferimento ai dati relativi all’anno 2024, che dovranno essere comunicati entro il 30.6.2025 sulla base delle nuove modalità.

Comunicazioni relative ad anni precedenti il 2024

Il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2024 n. 450686 stabilisce che, a decorrere dall’1.1.2026, le comunicazioni riferite ad anni precedenti il 2024 e redatte secondo quanto definito nel provv. 19.1.2007 n. 9649 non potranno essere oggetto di annullamento, sostituzione o integrazione.

14

Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico - indicazione facol­tativa del codice fiscale del pagatore

 

In attuazione del DM 29.3.2023 (pubblicato sulla G.U. 7.4.2023 n. 83), con il provv. Agenzia delle Entrate 4.10.2023 n. 354629 sono state stabilite le modalità di invio telematico all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, e ai relativi rimborsi, da acquisire ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF).

Con il provv. 10.12.2024 n. 443574, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al suddetto provvedimento, al fine di rendere facoltativa a regime l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento.

14.1

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico so­no:

·          gli enti pubblici;

·          i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.

Rimborsi

Oltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che ero­gano rimborsi riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

14.2

decorrenza

Le comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate:

·          in via facoltativa, con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024;

·          obbligatoriamente, a partire dal periodo d’imposta 2025.

14.3

SPESE INTERESSATE

La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda i dati delle spese detraibili, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR:

·          per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell’anno precedente dalle persone fisiche;

·          con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Sono escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con mo­da­lità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.

Indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore

Ai fini della trasmissione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il provv. Agenzia delle Entrate 10.12.2024 n. 443574 ha eliminato l’obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile. Ai sensi del precedente provv. 4.10.2023 n. 354629, infatti, tale obbligo si sarebbe dovuto applicare a partire dall’anno d’imposta 2024.

In pratica, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, viene messa a regime l’indicazione facoltativa del codice fiscale, come era già previsto con riferimento alle spese sostenute nel 2023, primo anno di applicazione della comunicazione dei dati in esame.

Dal confronto con le aziende di trasporto, infatti, è emerso che i sistemi di archiviazione delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.

Rimane comunque l’obbligo di indicare l’intestatario dell’abbonamento.

Obbligo di tracciabilità

Nelle comunicazioni vanno indicati solo i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.

Ai sensi dell’art. 1 co. 679 della L. 160/2019, infatti, la detrazione IRPEF del 19% delle spese in esame spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pa­ga­mento tracciabili.

Rimborsi

La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda anche i dati dei rim­borsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione:

·          del soggetto che ha ricevuto il rimborso;

·          dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Il rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stato comunicato al netto dello stesso.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipica­men­te, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti).

14.4

AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.12.2024 n. 443574 sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvate dal suddetto provvedimento del 4.10.2023, al fine di consentire che il dato riferito al codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informa-zione è disponibile.

14.5

termine di comunicazione

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, l’invio telematico dei dati riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e i relativi rimborsi deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Le nuove disposizioni e specifiche tecniche sono quindi applicabili in relazione ai dati degli abbonamenti pagati nel 2024, che dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2025 (termine che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 17 marzo).

15

credito d’imposta per INVESTIMENTI transizione 5.0 - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo

 

Con la ris. 18.12.2024 n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7072” per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta per gli investimenti transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Gestore dei servizi energetici (GSE), tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

15.1

compilazione del modello f24

In sede di compilazione del modello F24:

·          il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispon­denza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’age­volazione, nella colonna “importi a debito versati”;

·          il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

15.2

presentazione DEL MODELLO F24

Il modello F24 contenente la compensazione del credito d’imposta in esame deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

15.3

verifica dell’ammontare concesso

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

16

CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A ENTI DEL TERZO SET­TO­RE (C.D. “social bonus”) - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - istituzione del codice tributo

 

Con la ris. 18.12.2024 n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo “7037” per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore, di cui all’art. 81 del DLgs. 117/2017 (c.d. “social bonus”).

16.1

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·          il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispon­denza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’age­volazione, nella colonna “importi a debito versati”;

·          nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.

16.2

presentazione DEL MODELLO F24

Il modello F24 contenente la compensazione del credito d’imposta in esame deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

17

Introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)

 

Con l’art. 1 co. 5 - 10 del DL 28.10.2024 n. 160, conv. L. 20.12.2024 n. 199, è stata prevista l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

17.1

Soggetti interessati

Gli ISAC sono rivolti agli esercenti attività di impresa, arti e professioni e hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva.

17.2

Elaborazione e approvazione degli ISAC

Gli ISAC verranno elaborati selezionando innanzitutto due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.

Gli ISAC per i primi due settori saranno approvati con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti l’INPS e l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), entro il 31.12.2025.

Con tale decreto saranno stabiliti anche:

·          le premialità da applicare;

·          i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli ISAC;

·          le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

17.3

Applicazione

Gli ISAC diventeranno operativi dal 2026.

Entro il 31.8.2026 è prevista l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva.

18

Raggruppamento temporaneo di imprese - Fatturazione - Auto­nomia soggettiva delle imprese associate

Con la risposta a interpello 16.12.2024 n. 259, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto. Pertanto, ognuno dei membri che ne fanno parte mantiene i propri obblighi, ivi compreso quello di emissione della fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, nei confronti della stazione appaltante.

18.1

FATTURAzione AUTONOMA PER LE ASSOCIATE DI UN RTI

Nell’ambito del rapporto tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (da inquadrare nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza), ciascuno dei componenti “conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018 n. 17 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 47).

A differenti conclusioni potrebbe giungersi solo nel caso in cui le imprese che costituiscono l’associazione temporanea si comportassero, “nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi” (ris. Agenzia delle Entrate 13.7.2007 n. 172). In assenza di tale “rilevanza esterna”, i singoli componenti sono tenuti ad emettere autonomamente le fatture per i lavori di propria competenza.

La capogruppo può eventualmente procedere alla fatturazione “in nome e per conto” degli altri membri ai sensi dell’art. 21 co. 1 e 2 lett. n) del DPR 633/72.

18.2

Fondo per l’adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici

Si tratta di una conclusione che non contrasta con il disposto dell’art. 5 del DM 6.12.2022 n. 381, in base al quale le risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui all’art. 1-septies del DL 73/2021, vengono riconosciute all’impresa mandataria, che provvede ad attribuirle ai soggetti facenti parte del raggruppamento in base ad accordi tra loro intercorsi.

La norma infatti disciplina esclusivamente l’aspetto finanziario e non anche gli obblighi di certificazione, che restano, pertanto, in capo ai soggetti che partecipano al raggruppamento temporaneo di imprese.

19

Cessione di case prefabbricate - Vendita di singole parti - Aliquota IVA del 22%

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 5.12.2024 n. 246, confermando i chiarimenti contenuti nella R.M. 12.3.74 n. 503351, ha precisato che l’acquisto dei pezzi di una casa prefabbricata, montati dalla stessa impresa che li produce o da terzi, è soggetto ad aliquota IVA ordinaria.

La possibilità di beneficiare delle agevolazioni riservate alle case di abitazione (aliquote del 4% o del 10%), è limitata all’ipotesi in cui il cliente commissioni all’impresa costruttrice la realizzazione dell’immobile.

19.1

CASO DI SPECIE

La questione posta all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguardava un soggetto pas­sivo stabilito in uno Stato dell’Unione europea, operante nel settore delle case pre­fabbricate, che ha aderito al regime “One Stop Shop” (OSS) e opera sul mercato italiano rivolgendosi a clienti “privati”.

L’istante si domandava quale fosse il corretto trattamento IVA da adottare con riguardo alle cessioni di tali beni.

19.2

AGEVOLAZIONI SOLO IN CASO DI APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA

L’aliquota ordinaria è applicabile nel caso in cui il contratto abbia per oggetto “il sem­plice acquisto dei singoli pezzi”; considerato che tali pezzi costituiscono l’oggetto della produzione dell’impresa che li fabbrica si deve ritenere che il negozio giuridico vada qualificato come una compravendita. Il relativo corrispettivo va, quindi, assog­get­tato ad imposta con aliquota ordinaria (risposta a interpello 246/2024 e R.M. 503351/74).

Le aliquote IVA del 4% o del 10% si applicano, invece, quando “il committente affida ad un’impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall’im­pre­sa stessa”. In tale circostanza, detta impresa “assume l’obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti”. Considerato che la ces­sio­ne avrebbe per oggetto un’abitazione, potrebbero essere applicate le agevolazioni IVA, ove ne ricorressero i requisiti (risposta a interpello 246/2024 e R.M. 503351/74).

20

Holding - Soggettività passiva - Detrazione IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.12.2024 n. 250, ha chiarito che le holding (o le “sub-holding”) dotate di una struttura “leggera” in quanto munite del solo amministratore unico, possono essere considerate soggetti passivi nella misura in cui reperiscano risorse finanziarie per le controllate e concedano alle stesse prestiti o garanzie. Conseguentemente è detraibile l’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi sostenuti, pur nei limiti del pro rata, in presenza di operazioni attive imponibili ed esenti.

20.1

caso di specie

Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguardava, in estrema sintesi, il progetto di riorganizzazione della catena partecipativa di un gruppo, che prevedeva la costituzione di due “sub-holding” prive di mezzi e personale (Beta e Gamma), allo scopo di reperire risorse finanziarie ed erogare finanziamenti ad una controllata (Alfa), per l’acquisizione di una società (Zeta).

L’operazione prevedeva, in particolare, il riaddebito da parte di Beta di costi ed interessi sostenuti nell’ambito della propria attività.

20.2

soggettività passiva

Non si considera attività commerciale il mero “possesso, non strumentale né acces­s­orio ad altre attività esercitate”, di partecipazioni o quote sociali al solo fine di per­ce­pi­re “dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finan­zia­ria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate” (art. 4 del DPR 633/72).

Tuttavia, gli interessi che una holding consegue in relazione ai prestiti concessi alle parte­cipate rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, dal momento che essi, a differenza di quanto accade per i dividendi su partecipazioni, costituiscono il corri­spettivo ottenuto a fronte della concessione di un capitale ad un terzo e non possono, quindi, considerarsi “il frutto della semplice disponibilità di un bene” (Corte di Giustizia UE, causa C-77/01). Pertanto, una holding (o una “sub-holding”) che concede prestiti alle partecipate a titolo oneroso “agisce in qualità di soggetto passivo”, a prescindere dallo scopo che ha condotto alla concessione dei suddetti prestiti (Corte di Giustizia UE, causa C-77/01).

20.3

riaddebito dei costi e DETRAZIONE DELL’IVA

Il riaddebito a un soggetto di costi sostenuti per suo conto ha rilevanza ai fini IVA laddove sia ravvisabile fra le parti un rapporto di mandato senza rappresentanza.

Una holding che acquisti beni e servizi successivamente fatturati alle partecipate, è autorizzata a detrarre l’IVA assolta a monte, purché dette operazioni “presentino un nesso diretto e immediato” con quelle poste in essere a valle che danno diritto a detrazione (Corte di Giustizia UE, causa C-496/11).

In una circostanza come quella in esame, in cui sono contestualmente presenti, a valle, operazioni imponibili ed esenti, la detrazione è ammessa ma nel limite del pro rata di detraibilità (artt. 19 e 19-bis del DPR 633/72).

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come nel caso di specie non possa valere la deroga in base alla quale non si tiene conto, ai fini del calcolo della per­centuale di detrazione, delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10 del DPR 633/72 qualora le stesse non siano oggetto dell’attività di impresa o siano acces-sorie ad operazioni imponibili. Posto che l’attività finanziaria nei confronti delle società appartenenti al gruppo è una di quelle che connotano le holding, le operazioni esenti poste in essere non possono considerarsi “occasionali o accessorie ai fini del pro-rata rispetto all’attività propria” di tali soggetti.

21

Rimborsi IVA - obblighi di garanzia - Assunzione diretta da parte della capogruppo

Con la risposta a interpello 16.12.2024 n. 257, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la semplificazione prevista dall’art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72 a favore dei gruppi societari, che consente, ai fini del rimborso IVA, l’assunzione diretta della garanzia da parte della capogruppo, a determinate condizioni, non è ammessa nel caso di gruppi il cui patrimonio netto non risulti da un bilancio consolidato redatto ai sensi del DLgs. 127/91.

Ai fini in esame, infatti, non rileva la mera redazione del bilancio consolidato, ma occorre che questo sia redatto per ottemperare agli obblighi di cui agli artt. 25 ss. del DLgs. 127/91 (C.M. 22.6.98 n. 164).

Nel caso specifico, è stato escluso che la semplificazione potesse applicarsi a un gruppo che, con la sola eccezione della società richiedente il rimborso, risultava composto esclusivamente da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, compresa la capogruppo statunitense, dato che in tale ipotesi il DLgs. 127/91 non poteva trovare applicazione.

22

forniture di bordo - trattamento ai fini IVA

Con la risposta a interpello 5.12.2024 n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle dotazioni e delle provviste di bordo, cedute ad armatori esteri, con consegna dei beni in un porto situato nell’Unione europea o al di fuori.

22.1

cessioni in ambito ue

La cessione di dotazioni e provviste di bordo, nei confronti di un armatore estero, con spedizione dei beni dall’Italia e consegna in un porto dell’Unione europea, fruisce del regime di non imponibilità IVA nel rispetto delle condizioni previste per le cessioni intracomunitarie.

In particolare, come richiede l’art. 41 co. 2-ter del DL 331/93, il regime di non impo-nibilità si applica a condizione che il cessionario abbia comunicato il proprio numero identificativo VIES attribuitogli da un altro Stato membro.

22.2

cessioni in ambito extra-ue

Alla cessione di dotazioni e provviste di bordo, nei confronti di un armatore estero, con spedizione dei beni dall’Italia e consegna in un Paese extra-UE, si applica il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72.

La consegna dei beni in un Paese terzo, secondo l’art. 269 par. 1 del Regolamento UE 9.10.2013 n. 952 (Codice doganale dell’Unione), esclude che tali beni possano qualificarsi come dotazioni o provviste di bordo, ai fini doganali. La cessione configura una vera e propria esportazione ai fini doganali e, pertanto, fruisce del regime di non imponibilità al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 8 del DPR 633/72.

22.3

cessioni triangolari

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che è applicabile il regime di non imponibilità, previsto per le dotazioni e provviste di bordo ai sensi dell’art. 8-bis co. 1 lett. d) del DPR 633/72, anche se i beni sono ceduti nell’ambito di una triangolazione.

La non imponibilità si applica a condizione che il primo cessionario (promotore della triangolazione) non entri mai nel possesso dei beni (nel caso di specie, essi sono consegnati direttamente all’armatore, in una zona sottoposta a vigilanza da parte dell’Autorità doganale).

23

REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - attestazione del sistema di controllo del rischio fiscale e nuovo modello di adesione

 

In relazione al regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 128, con:

·          il DM 21.11.2024, pubblicato sulla G.U. 4.12.2024 n. 284, sono state stabilite le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;

·          il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2024 n. 450193, è stato approvato il nuovo modello di adesione al regime.

23.1

Attestazione dell’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale

Con il citato DM 21.11.2024 sono state stabilite le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato dal contribuente (tax control framework - TCF), ai sensi dell’art. 4 co. 1 del DLgs. 128/2015.

Soggetti interessati

L’adempimento riguarda i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del DLgs. 221/2023 (avvenuta il 18.1.2024).

Modalità e termini di certificazione

Entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del DM 21.11.2024 e, successivamente, con cadenza almeno triennale, i soggetti interessati acquisiscono una certificazione attestante l’avvenuto svolgimento di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.

La certificazione è rilasciata dai professionisti abilitati di cui all’art. 4 co. 1-bis del DLgs. 128/2015:

·          nel rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, dei compiti, degli adempimenti e del contenuto della certificazione, stabiliti dal DM 12.11.2024 n. 212;

·          in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle linee guida di cui al co. 1-quater del suddetto art. 4.

In caso di certificazione accertata dall’Agenzia delle Entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione, da parte della stessa Agenzia, ai Consigli nazionali dell’Ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza.

La verifica dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rientra tra gli impegni di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 128/2015.

23.2

Presentazione della domanda di adesione al regime

Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2024 n. 450193 è stato invece approvato, in attuazione del DM 6.12.2024, il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo.

Soggetti interessati

Il nuovo modello deve essere utilizzato:

·          sia dai contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo;

·          sia da coloro che intendono comunicare la volontà di non permanere nel regime, rinunciando al rinnovo tacito di cui all’art. 7 co. 2 del DLgs. 128/2015.

Modalità di presentazione

Il modello deve essere presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale dell’Agenzia delle Entrate:

·          all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello;

·          per i soggetti non residenti privi di PEC, alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

Servizio web dedicato alla documentazione

Successivamente alla presentazione telematica della domanda, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, un servizio web denominato “ADEMPIMENTO COLLABORATIVO”.

Il servizio costituirà una vera e propria interfaccia fra l’Agenzia delle Entrate e i soggetti aderenti, in quanto destinato ad ospitare le funzionalità per l’inserimento, la gestione e la consultazione dei documenti relativi al regime.

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