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Tasse e fisco: novità febbraio 2025

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. FATTURAZIONE ELETTRONICA - REGOLARIZZAZIONE dell’OMESSA FATTU-RAzione o della fatturazione irregolare - AGGIORNAMENTO delle SPECIFICHE TECNICHE
  2. Regime del ravvedimento - Versamento dell’imposta sostitutiva - Soggetti in regime di trasparenza fiscale
  3. IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE - CODICI TRIBUTO
  4. Documenti IVA precompilati - Estensione del programma sperimen-tale di assistenza on line per il 2025
  5. detrazione per interventi “edilizi” - Opzione per sconto/cessione - Spese sostenute dal 30.3.2024 - Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 - chiarimenti
  6. Credito d’imposta per investimenti DEL 2024 nella ZES unica per il Mezzogiorno per il settore agricolo e della pesca - fruizione INTEGRALE in compensazione - istituzIONE DEL codice TRIBUTO
  7. crediti d’imposta per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno - proroga al 2025 - approvazione dei modelli di comunicazione
  8. somma corrisposta ai dipendenti per la riduzione del “cuneo fiscale” - recupero in compensazione nel modello F24 da parte del sostituto d’imposta - CODICI TRIBUTO
  9. fringe benefit - erogazione tramite una carta di debito ad hoc
  10. fringe benefit - DICHIARAZIONE SOSTITUtiVA PER COMPROVARE LE SPESE RELATIVE A UTENZE DOMESTICHE - MODALITà DI RILASCIO
  11. regime degli impatriati e incentivi per docenti e ricercatori - cumulabilità
  12. precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - estensione ai proventi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili
  13. soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 - aliquote contributive per il 2025
  14. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEGLI INFERMIERI - VERSAMENTO CON IL MODELLO f24 - CODICI TRIBUTO
  15. Enti del Terzo settore - Registro dei volontari - Sedi secondarie
  16. contratti preliminari di concessione del diritto di superficie sui terreni
  17. Somme corrisposte a seguito della risoluzione di un contratto - inquadramento fiscale
  18. Concessione in uso e gestione di un palasport - trattamento IVA
  19. variazione di uso di un’imbarcazione da “privato” a commerciale - dichiarazione di “alto mare” - regime di non imponibilità iva

 

 

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1

FATTURAZIONE ELETTRONICA - REGOLARIZZAZIONE dell’OMESSA FATTU-RAzione o della fatturazione irregolare - AGGIORNAMENTO delle SPECIFICHE TECNICHE

Con la pubblicazione, avvenuta il 31.1.2025, della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9), l’Agenzia delle Entrate ha reso note alcune modifiche rilevanti, applicabili dall’1.4.2025, che attengono anche alla regolariz-zazione dell’omessa o irregolare fatturazione che il cessionario o committente deve porre in essere ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.

1.1

REGOLARIZZAZIONE da parte del cessionario o committente CON CODICE TD29

La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fattura elettronica contiene il nuovo codice Tipo Documento “TD29” per la comunicazione cui è tenuto il cessionario o com-mittente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, utilizzabile dall’1.4.2025.

Dalla stessa data viene aggiornata la descrizione del codice “TD20”, che potrà continuare ad essere impiegato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette ad inversione contabile (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 co. 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate (ad es. qualora, a fronte di un acquisto intra-UE, il cessionario non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).

Vengono quindi aggiornati i codici errore “00471”, “00473” e “00475”, riferiti alle seguenti circostanze in cui il file XML è caratterizzato dal codice “TD29”:

·         il cedente/prestatore coincide con il cessionario/committente;

·         nell’elemento <IdPaese> del cedente/prestatore è indicato un valore diverso da “IT”;

·         la partita IVA del cessionario/committente non è inserita.

1.2

ALTRE NOVITÀ

Ulteriori novità contenute nella versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica consistono:

·         nell’introduzione del codice Regime Fiscale “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);

·         nell’eliminazione della soglia massima di 400,00 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10.5.2019), laddove il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA;

·         nell’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carbu-rante, in ragione della nuova codifica di riferimento per i prodotti energetici “TA13” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2

Regime del ravvedimento - Versamento dell’imposta sostitutiva - Soggetti in regime di trasparenza fiscale

 

Con la ris. 9.1.2025 n. 1, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e relative addizionali da parte di società e associazioni in regime di trasparenza fiscale, di cui agli artt. 5, 115 o 116 del TUIR, collegata al regime del ravvedimento 2018-2022, integrando quanto disposto dal provv. 4.11.2024 n. 403886 e dall’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024.

2.1

ambito soggettivo

Il regime del ravvedimento 2018-2022 è riservato ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024, o entro il maggior termine del 12.12.2024, e che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale nei periodi d’imposta 2018-2022 (salvo specifiche eccezioni).

2.2

imposta sostitutiva

A fronte del versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES, di addizionali e IRAP, il beneficio derivante dall’adesione alla sanatoria consiste nella protezione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 e da quelle ai fini IVA di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

L’opzione per l’adozione del regime in commento è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima delle 24 rate o dell’unica rata delle imposte sostitutive.

2.3

società e associazioni trasparenti

A livello pratico il versamento ha sollevato qualche problema applicativo nei mesi scorsi a causa della scelta dell’Agenzia delle Entrate di richiedere il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette ai singoli soci e associati pro quota, in luogo della società o dell’associazione in regime di trasparenza. Tale impostazione è stata poi parzialmente superata dall’ultimo periodo dell’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024, inserito in sede di conversione del DL 155/2024, che ha reso possibile il versamento dell’imposta sostitutiva direttamente da parte della società o dell’associazione.

2.4

versamento da parte del socio o associato

Nel caso in cui l’imposta sostitutiva venga versata pro quota dai singoli soci, la ris. 1/2025 richiede l’indicazione nel modello F24 del:

·         codice fiscale e dei dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, negli appositi campi;

·         codice fiscale della società o associazione, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;

·         codice “73”, ridenominato in “Contribuente - Società”, nel campo “Codice identificativo”.

2.5

versamento da parte della società o associazione trasparente

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e relative addizionali venga effettuato direttamente dalla società o dall’associazione trasparente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024, sarà necessario indicare il codice tributo “4075”, “indipendentemente dalla compagine sociale”; il versamento dovrà inoltre riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta dalla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

3

IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE - CODICI TRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 10.1.2025 n. 2, ha istituito (o rinominato) i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’imposta di successione in autoliquidazione, a seguito delle novità introdotte dal DLgs. 18.9.2024 n. 139.

3.1

INTRODUZIONE DELL’AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Per le successioni apertesi dall’1.1.2025 (art. 9 co. 3 del DLgs. 139/2024), ai sensi dei riscritti artt. 27 e 33 del DLgs. 346/90, anche l’imposta sulle successioni (e non più solo le imposte ipotecaria e catastale) è autoliquidata dai contribuenti.

L’art. 27 co. 2 del DLgs. 346/90 dispone, infatti, che l’imposta di successione “è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione a norma dell’art. 33”. Inoltre, l’art. 33 del DLgs. 346/90, a seguito della riforma, stabilisce che “i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” e, precisa, poi, che “nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni”.

Il nuovo art. 37 del DLgs. 346/90 precisa, invece, che “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata [...] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione”.

Infine, l’art. 38 del DLgs. 346/90 prevede la possibilità di dilazionare il pagamento, fino ad un massimo di 12 rate trimestrali.

3.2

Modalità dell’autoliquidazione

In pratica, per effetto della riforma, con riferimento alle successioni apertesi dall’1.1.2025, l’applicazione dell’imposta di successione segue questa sequenza:

·         entro 12 mesi dall’apertura della successione va presentata la dichiarazione di successione (qui non operano novità);

·         in presenza di immobili nell’attivo ereditario, si procede all’autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale (anche qui, non vi sono novità);

·         entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, va autoliquidata l’imposta di successione in base alla dichiarazione (oppure è possibile procedere al pagamento di almeno il 20% e il resto in forma rateale);

·         entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, a seguito di controllo dell’autoliquidazione, l’Agenzia delle Entrate notifica l’eventuale avviso di liquidazione della maggiore imposta;

·         entro 60 giorni dalla suddetta notifica si deve procedere al pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, emergenti dall’avviso di liquidazione.

3.3

NUOVI CODICI TRIBUTO

La nuova modalità di autoliquidazione ha reso necessarie l’istituzione di nuovi codici tributo e la ridenominazione dei codici preesistenti, operate con la ris. Agenzia delle Entrate 2/2025.

In particolare, sono stati definiti i codici tributo da utilizzare nelle varie fasi in cui si può estrinsecare il versamento dell’imposta di successione dopo il DLgs. 139/2024.

Versamento delle somme autoliquidate a seguito di presentazione della dichiarazione

Per il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione e autoliquidate, i soggetti obbligati al pagamento dovranno utilizzare i seguenti codici tributo:

·         “1539”, denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”;

·         “1635”, denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - interessi pagamento rateale”.

Tali codici dovranno essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, inserendo:

·         nel campo “anno di riferimento”, l’anno del decesso (nel formato “AAAA”);

·         nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede;

·         nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del defunto;

·         nel campo “codice identificativo”, il codice “08”.

Con riferimento al solo codice tributo “1539”, l’Agenzia precisa che:

·         il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” va sempre valorizzato nel formato “NNRR” (dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate, mentre in caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”);

·         ove il contribuente opti per il pagamento dilazionato:

-        per il versamento dell’iniziale rata del 20%, il campo “rateazione/regione/prov./ mese rif.” è comunque valorizzato con “0101”;

-        per il restante importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (es. “01”, “02”, “03”, ecc.) seguito dal numero complessivo delle rate, che può essere “08” oppure fino a “12” (se l’importo da versare è superiore a 20.000,00 euro).

Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento

In caso di ravvedimento operoso, si useranno i seguenti codici per corrispondere le sanzioni:

·         “1549”, denominato “Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997”;

·         “1535”, denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.

Per gli interessi invece si usa il codice tributo già esistente “1537”, denominato “Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13, D.Lgs. n. 472/1997”.

Versamento degli importi liquidati dall’Agenzia delle Entrate

Per il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, nel modello F24 dovranno essere indicati i seguenti codici:

·         “A139” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”;

·         “A150” denominato “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”.

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”.

Gli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici vanno versati utilizzando il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta”.

Nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” del modello F24 occorre riportare i dati indicati nell’atto emesso dall’ufficio.

Versamento delle tasse per i servizi ipotecari e catastali

Vengono inoltre rinominati come segue i codici tributo per il versamento delle tasse per i servizi ipotecari e catastali:

·         “1532” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;

·         “1567” denominato “Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;

·         “A142” denominato “Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate da ufficio”.

4

Documenti IVA precompilati - Estensione del programma sperimen-tale di assistenza on line per il 2025

Con il provv. 28.1.2025 n. 21477, l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche alle operazioni effettuate nel 2025 il periodo sperimentale di applicazione del programma di assistenza on line che prevede la precompilazione dei documenti IVA (registri, comunicazioni delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale).

4.1

ESTENSIONE AL 2025

Il programma di assistenza on line che prevede la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei documenti IVA precompilati, è esteso anche al 2025 senza modifiche al perimetro soggettivo.

Il provv. 28.1.2025 n. 21477 prevede invece che, a partire dal 2025, le funzionalità che consentono la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili siano attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiori a 1.000 (precedente limite) ma non a 2.000 (nuova soglia).

4.2

funzione di “SCARICO AUTOMATICO” DEI DOCUMENTI

Nel corso del 2025, verrà inoltre estesa alla dichiarazione annuale IVA la funzione di “scarico automatico” dei documenti mediante i “servizi in cooperazione applicativa machine to machine”.

Tale possibilità, già attiva per i file delle fatture elettroniche, per i registri IVA e per la comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE), permette un’interazione fra i sistemi informatici, consentendo ai soggetti passivi che fruiscono del servizio e ai loro inter-mediari di acquisire nei sistemi gestionali i dati precompilati o di utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

Per verificare l’utilizzo del nuovo servizio, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto opportuno prolungare il periodo sperimentale di un’ulteriore annualità.

5

detrazione per interventi “edilizi” - Opzione per sconto/cessione - Spese sostenute dal 30.3.2024 - Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 - chiarimenti

 

Ai fini delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo della detrazione per interventi “edilizi”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, con la risposta a interpello 28.1.2025 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha:

·         fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione da dare alla disciplina contenuta nell’art. 1 co. 5 del DL 39/2024;

·         esplicitato l’estensione della “regola interpretativa” dell’irrilevanza delle varianti soggettive e oggettive al titolo edilizio.

5.1

Sostenimento di spese al 30.3.2024 per l’esercizio delle opzioni

Sulle spese sostenute dopo il 30.3.2024, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che potevano ancora essere esercitate, nonostante il “blocco” dell’art. 2 co. 1 del DL 11/2023, esclusivamente in forza della disciplina transitoria di cui ai successivi commi 2 e 3, continuano a poter essere esercitate solo se sono relative a interventi per i quali, alla data del 30.3.2024, sia stata già sostenuta una qualche “spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”, ai sensi dell’art. 1 co. 5 del DL 39/2024.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato al riguardo che:

·         alla data del 30.3.2024 è necessario che sia avvenuto il pagamento di “lavori già effettuati”, a prescindere da quale sia la loro percentuale di avanzamento;

·         i lavori devono essere stati effettuati anche soltanto in parte e deve essere stato effettuato anche soltanto in parte il relativo pagamento;

·         nel caso di molteplici interventi, anche autonomi, ricompresi nel medesimo titolo edilizio abilitativo o nell’accordo vincolante (se si tratta di interventi in “edilizia libera”), la condizione richiesta dal co. 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 è soddisfatta quando “le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche a uno solo degli interventi ivi indicati” (la verifica della sussistenza o meno della condizione richiesta dal citato co. 5, quindi, è da verificare “a livello di cantiere”);

·         quando gli interventi riguardano le parti comuni degli edifici, la condizione richiesta dal co. 5 è soddisfatta quando al 30.3.2024 è stata sostenuta la spesa da parte del condominio (amministratore di condominio o condòmino incaricato nel caso dei condomini minimi), senza che assuma rilevanza il pagamento da parte del singolo condòmino della quota di spesa di sua competenza.

5.2

Irrilevanza delle varianti dopo il 30.3.2024 ai fini delle opzioni

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la “regola interpretativa” dell’irrilevanza delle varianti soggettive e oggettive, stabilita dall’art. 2-bis del DL 11/2023, vale anche rispetto alle disposizioni recate dal DL 39/2024.

Ai fini del “blocco delle opzioni” ulteriormente ampliato dal DL 39/2024, quindi, sono irrilevanti le varianti alla CILAS o al diverso titolo abilitativo richiesto intervenute successivamente al 30.3.2024.

6

Credito d’imposta per investimenti DEL 2024 nella ZES unica per il Mezzogiorno per il settore agricolo e della pesca - fruizione INTEGRALE in compensazione - istituzIONE DEL codice TRIBUTO

 

In relazione al credito d’imposta riconosciuto alle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che hanno effettuato investimenti nella zona economica speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno nel periodo dal 16.5.2024 al 15.11.2024, ai sensi dell’art. 16-bis del DL 19.9.2023 n. 124 conv. L. 13.11.2023 n. 162, del DM 18.9.2024 e del provv. Agenzia delle Entrate 18.11.2024 n. 418393, con:

·         il provv. Agenzia delle Entrate 27.1.2025 n. 20152 è stata stabilita la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile;

·         la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2025 n. 6 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

6.1

FRUIZIONE INTEGRALE DEL CREDITO richiesto

In considerazione del fatto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risultante dalle comunicazioni validamente presentate, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie stanziate (pari complessivamente a più di 100 milioni di euro), il credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo richiesto nell’istanza, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

6.2

CODICe TRIBUTO

Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7035”, denominato “Credito d’imposta investimenti ZES unica - imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura - articolo 16-bis, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124”.

Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

6.3

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’age­volazione, nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

7

crediti d’imposta per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno - proroga al 2025 - approvazione dei modelli di comunicazione

 

Con i provv. 31.1.2025 n. 25972 e 25986, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per i crediti d’imposta relativi ad investimenti nella zona economica speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del DL 124/2023, prorogati al 2025 dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), definendone anche le modalità e i termini di trasmissione.

7.1

credito d’imposta “generale”

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, prorogato per gli investimenti dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024, con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25972 è stato disposto che:

·         la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta deve essere presentata dal 31.3.2025 al 30.5.2025, utilizzando il software “ZESUNICA2025” (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate);

·         la comunicazione integrativa, che va utilizzata dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati, deve essere presentata dal 18.11.2025 al 2.12.2025, utilizzando il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025” (anch’esso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

7.2

credito d’imposta per il settore agricolo e della pesca

In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno specifico per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, prorogato per gli investimenti dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024, con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25986 è stato previsto che:

·         la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta deve essere presentata dal 31.3.2025 al 30.5.2025, utilizzando il software “ZES UNICA AGRICOLA 2025” (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate);

·         la comunicazione integrativa, che va utilizzata dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati, deve essere presentata dal 20.11.2025 al 2.12.2025, utilizzando il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025” (anch’esso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

8

somma corrisposta ai dipendenti per la riduzione del “cuneo fiscale” - recupero in compensazione nel modello F24 da parte del sostituto d’imposta - CODICI TRIBUTO

 

Con la ris. 31.1.2025 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per il recupero in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da parte dei datori di lavoro sostituti d’imposta, del credito derivante dal riconoscimento ai lavoratori dipendenti della somma (o bonus) prevista dall’art. 1 co. 4 - 9 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”.

8.1

NUOVO BONUS PER LA RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE”

A partire dal 2025, ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, la legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo bonus in favore dei lavoratori:

·         titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati);

·         con un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

Misura del bonus

Il bonus in esame si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:

·         7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;

·         5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;

·         4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.

Determinazione del reddito del dipendente

Ai fini in esame, per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:

·         dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivo per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero);

·         dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 (regime speciale per i lavoratori impatriati);

·         dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati).

Il reddito complessivo deve invece essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Riconoscimento del bonus

Il bonus è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione della retribuzione, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte del lavoratore.

Regime fiscale del bonus

Il bonus erogato non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Recupero del bonus non spettante

In sede di conguaglio, il datore di lavoro sostituto d’imposta deve verificare la spettanza del bonus e provvedere al recupero del relativo importo se non spettante.

8.2

CODICI TRIBUTO per il recupero in compensazione del bonus erogato

I datori di lavoro sostituti d’imposta recuperano il bonus erogato ai dipendenti mediante l’utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del corrispondente credito.

A tal fine devono essere utilizzati i seguenti codici tributo, istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 9:

·         per il modello F24, il codice tributo “1704”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

·         per il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), il codice tributo “175E”, anch’esso denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

8.3

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI MODELLI F24 e F24 EP

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo “1704” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”;

·         nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.“ e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Modello F24 EP

In sede di compilazione del modello F24 Enti pubblici (F24 EP), invece:

·         il suddetto codice tributo “175E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”;

·         nei campi “riferimento A” e “riferimento B” vanno indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

9

fringe benefit - erogazione tramite una carta di debito ad hoc

 

Con la risposta a interpello 15.1.2025 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i fringe benefit possono essere erogati ai dipendenti anche mediante una carta di debito assegnata esclusivamente a tal fine, rientrando tra i documenti di legittimazione di cui all’art. 51 co. 3-bis del TUIR e all’art. 6 del DM 25.3.2016.

9.1

VOUCHER CUMULATIVO

Ai sensi del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR “l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28, la specifica disciplina dei titoli di legittimazione è dettata dall’art. 6 del DM 25.3.2016. Pertanto, solo per i beni e servizi esclusi da imposizione ai sensi dell’art. 51 co. 3 ultimo periodo fino a 258,23 euro (limite elevato, per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, a 1.000,00 euro o a 2.000,00 con figli fiscalmente a carico), i beni e i servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite di importo.

Il voucher cumulativo può quindi rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio ad esempio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ‘‘carrello della spesa’’, per un valore non eccedente la suddetta soglia.

9.2

CARATTERISTICHE DELLA CARTA

Nella fattispecie, la carta di debito:

·         può essere utilizzata dai dipendenti solo per fruire dell’assegnazione dei fringe benefit (beni e servizi), messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato;

·         non è monetizzabile e/o convertibile (anche solo parzialmente) in denaro;

·         è nominativa, quindi utilizzabile unicamente dal dipendente titolare della stessa, tramite un PIN personale o riconoscimento biometrico;

·         è utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuabili da par-te dei beneficiari nella piattaforma digitale, nell’area riservata dedicata ad ogni utente.

In ragione di tali caratteristiche, nel caso di specie è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51 co. 3-bis del TUIR.

10

fringe benefit - DICHIARAZIONE SOSTITUtiVA PER COMPROVARE LE SPESE RELATIVE A UTENZE DOMESTICHE - MODALITà DI RILASCIO

 

Con la risposta a interpello 30.1.2025 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante le spese per utenze domestiche, ai fini dei fringe benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR, può essere acquisita dal datore di lavoro con la sottoscrizione in originale del dipendente e l’allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione.

Si ricorda che, in ordine all’ampliamento dell’ambito applicativo della soglia dei fringe benefit anche alle utenze domestiche, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 7.3.2024 n. 5, § 1.1 e circ. 4.11.2022 n. 35, § 2.1), il datore di lavoro:

·         nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR;

·         in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti.

11

regime degli impatriati e incentivi per docenti e ricercatori - cumulabilità

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 28.1.2025 n. 16, ha fornito chiari-menti in tema di cumulabilità, nel medesimo periodo d’imposta, dei regimi agevolativi che hanno ad oggetto il trasferimento delle persone fisiche in Italia.

11.1

Quadro normativo e prassi di riferimento

Con riferimento al vecchio regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 (tuttora applicabile ai soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023), l’art. 2 del DM 26.5.2016 (recante le relative disposizioni attuative) stabiliva che l’agevolazione non era compatibile con la contemporanea fruizione dei benefici previsti per i docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010.

In aggiunta, l’art. 1 co. 154 della L. 232/2016 ha previsto che il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR non fosse cumulabile né con le agevolazioni per gli impatriati (la norma cita il solo art. 16 del DLgs. 147/2015), né con quelle per i docenti e ricercatori.

Nel descritto contesto normativo, la circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17 (Parte IV, § 1 e 2) ha affermato l’impossibilità di beneficiare in contemporanea di due agevola-zioni; è però possibile, secondo lo stesso orientamento, beneficiare di una di esse per una o più annualità e dell’altra per le annualità rimanenti, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme (principio ribadito dalla risposta a interpello 159/2024).

11.2

Cumulabilità in vigenza del nuovo regime degli impatriati

La nuova disciplina degli impatriati, non più recata dall’art. 16 del DLgs. 147/2015 (in vigore per i soggetti rientrati nel regime transitorio) ma dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, non prevede invece espressi divieti di cumulo.

In tale mutato contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16/2025, ha affermato che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti di legge.

Il caso di specie riguarda una persona, trasferitasi in Italia dal periodo d’imposta 2025, al fine di avviare qui un’attività di lavoro autonomo (medico odontoiatra) parallelamente all’impiego assunto presso un’università italiana come professore associato.

L’Agenzia ha precisato che la persona, rientrata in Italia dal 2025, può, a partire dallo stesso anno, fruire, limitatamente all’attività (autonoma) di medico odontoiatra, del nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 (detassazione del 50%) e, limitatamente all’attività di professore universitario (non si specifica se produttiva di redditi di lavoro dipendente o autonomo), degli incentivi previsti per i ricercatori e docenti (detassazione del 90%).

11.3

Valenza generale del nuovo orientamento

Il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate sembra avere valenza generale, come tale applicabile anche nei rapporti tra nuovi impatriati e neo-residenti (art. 24-bis del TUIR), posto che l’art. 1 co. 154 della L. 232/2016 prescrive l’incompatibilità espressa con l’abrogato art. 16 del DLgs. 147/2015, senza che il riferimento normativo sia stato aggiornato con l’art. 5 del DLgs. 209/2023.

Discorso diverso vale per il rapporto tra il regime dei neo-residenti e gli incentivi per docenti e ricercatori, posto che, in tal caso, il richiamato art. 1 co. 154 continua a preve-dere il divieto di cumulo.

11.4

Persone rientrate in Italia nel 2024

Il principio espresso nella risposta a interpello 16/2025 riguarda anche i soggetti già rientrati in Italia nel 2024 che esercitino due attività e che, non confidando in una simile apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate, abbiano richiesto per lo stesso periodo l’applicazione di una sola delle agevolazioni legate al trasferimento (ad esempio quella dei lavoratori impatriati, avente un ambito applicativo meno limitato), essendo invece potenzialmente interessati anche dall’agevolazione parallela per i redditi dell’attività di docenza e ricerca. Tali soggetti potrebbero, alla luce del nuovo intervento di prassi, fare valere la seconda e più favorevole agevolazione anche nel modello REDDITI PF 2025.

12

precompilazione del­le dichiarazioni dei redditi - estensione ai proventi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili

 

Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi pre­compi­late (modelli 730 e RED­­DI­TI PF), con il DM 21.1.2025, pubblicato sulla G.U. 29.1.2025 n. 23, è stato previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico).

12.1

SOGGETTo obbligato

La nuova comunicazione di dati deve essere effettuata dal Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE).

12.2

PROVENTI interessatI

La comunicazione dei dati da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate riguarda:

·         l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente alla persona fisica o al condominio, nell’ambito del servizio di “Scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;

·         l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente alla persona fisica o al condominio, diversi da quelli riconosciuti per il suddetto servizio di “Scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

I suddetti proventi costituiscono infatti redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) e vanno quindi riportati nella dichiarazione dei redditi.

12.3

decorrenza

Le nuove comunicazioni di dati sono effettuate:

·         in relazione ai proventi derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”:

-        a partire dai dati relativi all’anno 2024, qualora il soggetto percettore sia una persona fisica;

-        a partire dai dati relativi all’anno 2025, nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio;

·         in relazione ai proventi diversi da quelli derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”, a partire dai dati relativi all’anno 2025.

12.4

modalità e termine di comunicazione

L’invio dei dati riguardanti i proventi in esame deve avvenire:

·         entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica) in relazione ai proventi erogati nell’anno 2024 a persone fisiche in relazione al servizio di “Scambio sul posto”;

·         in via telematica, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità operative che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle En­tra­te.

13

soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 - ali­quo­te contributive per il 2025

 

Con la circ. 30.1.2025 n. 27, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori red­dituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

13.1

Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimi­late, iscritti in via esclusiva alla Ge­stione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

A tale valore vanno sommate:

·         l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;

·         l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccu­pa­zione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31%.

Pertanto, le aliquote contributive per il 2025 confermano quelle del 2024 e sono pari al:

·         35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·         33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (es. per i venditori porta a porta e i lavoratori autonomi occasionali).

Collaboratori del settore sportivo dilettantistico

L’iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di con­tratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).

Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l’aliquota contributiva ai fini previdenziali:

·         è pari al 25%;

·         si applica al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.

Inoltre, ai sensi dell’art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contri­bu­zione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contribu­tivo.

Si applicano altresì l’aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e la malattia) e dell’1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2025 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell’ambito sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell’imponibile contributivo).

13.2

Aliquote per i professionisti

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione sepa­ra­ta INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono con­fermate:

·         l’aliquota previdenziale del 25%;

·         aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;

·         l’aliquota aggiuntiva dello 0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e ope­rativa (ISCRO), come stabilito dall’art. 1 co. 154 della L. 213/2023.

L’aliquota complessiva dovuta per il 2025 è quindi pari al 26,07%, come nel 2024.

Professionisti del settore sportivo dilettantistico

Con riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta:

·         l’aliquota contributiva previdenziale è fissata al 25%, calcolata sul 50% dei com­pensi (fino al 2027) al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni;

·         si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previ­den­ziali obbligatorie, per il 2025 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della fran­chigia di 5.000,00 euro annui.

13.3

Massimale di reddito per il 2025

Il mas­si­ma­le di reddito per il 2025, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 120.607,00 euro (119.650,00 euro per il 2024).

13.4

Minimale di reddito per il 2025

Il minimale di reddito valido per il 2025, ai fini dell’accredito dell’intero anno di contribu­zione, è invece pari a 18.555,00 euro (18.415,00 euro per il 2024).

14

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEGLI INFERMIERI - VERSAMENTO CON IL MODELLO f24 - CODICI TRIBUTO

 

Con la ris. 31.1.2025 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per il versamento, da parte del sostituto d’imposta, dell’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, introdotta dall’art. 1 co. 354 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge d bilancio 2025).

14.1

DECORRENZA

L’imposta sostitutiva del 5% in esame è applicabile ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025, ad esclusione di quelli relativi al 2024 erogati entro il 12.1.2025.

14.2

CODICI TRIBUTO

Per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in esame, occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

·         “1069”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul compensi per lavoro straordinario degli infermieri - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

·         “1608”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori Regione;

·         “1924”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sardegna e versata fuori Regione;

·         “1925”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori Regione;

·         “1309”, per l’imposta sostitutiva versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla Regione in cui è effettuato il versamento.

Modello F24 EP

Per il versamento mediante il modello F24 Enti pubblici (F24 EP) sono invece stati istituiti i seguenti codici tributo:

·         “176E”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul compensi per lavoro straordinario degli infermieri - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

·         “177E”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori Regione;

·         “178E”, per l’imposta sostitutiva versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla Regione.

14.3

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI MODELLI F24 e F24 EP

In sede di compilazione del modello F24:

·         i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·         quale “mese di riferimento” deve essere indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta dell’imposta sostitutiva, nel formato “00MM”;

·         quale “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Modello F24 EP

In sede di compilazione del modello F24 Enti pubblici (F24 EP), invece:

·         i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “riferimento A” va indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta dell’imposta sostitutiva, nel formato “00MM”;

·         nel campo “riferimento B” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;

·         i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere compilati.

15

Enti del Terzo settore - Registro dei volontari - Sedi secondarie

 

Con la nota 20.1.2025 n. 809, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che gli enti del Terzo settore (ETS) dotati di una o più sedi secondarie territorialmente distanti possono predisporre registri dei volontari non occasionali, di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 117/2017, relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture; a tal fine, ogni registro dovrà essere regolarmente vidimato.

15.1

requisiti

Secondo il Ministero del Lavoro, il registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria deve avere la struttura e i contenuti obbligatori di cui al DM 6.10.2021; è inoltre necessario che:

·         l’istituzione del registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria o comunque ad essa riferito sia deliberata dall’organo di amministrazione dell’ETS;

·         siano individuate, formalizzate e adottate modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni riferite alle medesime persone;

·         sia individuata espressamente la persona preposta alla tenuta del registro presso la sede secondaria;

·         le modalità di tenuta del registro di sede siano previamente rese note alla società assicuratrice;

·         la corretta tenuta del registro di sede sia oggetto di verifiche periodiche da parte dell’organo di amministrazione.

15.2

obblighi di conservazione

Il Ministero richiede, inoltre, la conservazione, presso la sede principale dell’ETS, sia del registro dei volontari principale, sia di copia dei frontespizi di ciascun registro secondario, con annotazione:

·         dell’autorità che ha effettuato la vidimazione;

·         della data di vidimazione;

·         della data in cui il registro secondario è divenuto operativo.

16

contratti preliminari di concessione del diritto di superficie sui terreni

 

Nella ris. 13.1.2025 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come procedere alla trascrizione dei contratti preliminari “di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili”.

16.1

DURATA legale del contratto

L’art. 5 co. 2-bis del DL 63/2024, inserito in sede di conversione nella L. 101/2024, ha sancito che “i contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili" nelle aree di cui all’art. 20 co. 1 lett. a) del DLgs. 199/2021, “non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni”.

Ad esempio, non è possibile, quando si costituisce (o ci si obbliga a costituire) il diritto di superficie su un terreno agricolo finalizzato all’installazione di un impianto fotovoltaico, definire una durata inferiore a 6 anni, ma occorre prevedere una durata “6+6” (ove sia prevista una durata diversa, ai applica automaticamente la durata “legale”).

Inoltre, viene prevista una specifica procedura che si attiva alla seconda scadenza del contratto (ovvero dopo 12 anni dalla stipula).

Decorrenza

Queste disposizioni sono entrate in vigore il 14.7.2024, applicandosi, quindi, agli atti di costituzione del diritto di superficie stipulati da tale data. Il legislatore ha inoltre previsto che le nuove disposizioni si applichino anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso, da esercitare con le stesse modalità previste per la proroga al secondo rinnovo.

16.2

Trascrizione del preliminare

Le nuove regole sopra individuate trovano applicazione, per espressa disposizione normativa, anche ai contratti preliminari.

Nella ris. 4/2025, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le criticità che derivano dal contemperamento tra le regole civilistiche sulla trascrizione dei contratti preliminari e le nuove regole sulla durata dei contratti aventi ad oggetto il diritto di superficie su terreni per impianti da fonti rinnovabili.

In particolare, nella risoluzione, ci si domanda:

·         come contemperare la durata sessennale con il fatto che la trascrizione dei contratti preliminari, ai sensi dell’art. 2645-bis co. 3 c.c., dura al massimo 3 anni;

·         come procedere alla trascrizione delle proroghe per i contratti in corso al 14.7.2024.

Permanenza della durata triennale della trascrizione

L’Agenzia afferma che i contratti preliminari di costituzione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili, che, a norma dell’art. 5 co. 2-bis del DL 63/2024, non possono avere durata inferiore a “6+6” anni:

·         continuano ad accedere (nel rispetto dei requisiti di forma) al regime della trascrizione dei contratti preliminari di cui all’art. 2645-bis co. 3 c.c.;

·         ferma restando l’efficacia sostanziale dell’atto (durata 6+6), gli effetti della trascrizione saranno comunque disciplinati dalla norma civilistica che prevede, per tale formalità, l’efficacia massima di un triennio.

Contratti in corso

Per quanto concerne i contratti di diritto di superficie già in corso al 14.7.2024, l’Agenzia ritiene che non sia necessaria alcuna trascrizione, posto che in tal caso la “proroga” avviene ex lege, in via automatica e non vi è alcun atto che possa costituire titolo per l’esecuzione della formalità.

17

Somme corrisposte a seguito della risoluzione di un contratto - inquadramento fiscale

 

Con la risposta a interpello 13.1.2025 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato ai fini fiscali le somme corrisposte a seguito della risoluzione per mutuo consenso del contratto per la costruzione di un’imbarcazione.

Le somme che erano state anticipate all’impresa per l’esecuzione del contratto e che, per effetto della risoluzione, sono state rimborsate al committente persona fisica, non assumono rilevanza per il medesimo.

Diversamente, costituiscono reddito diverso derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, le somme corrisposte a titolo di indennizzo per la perdita del potere di acquisto di quanto anticipato, a causa degli elevati tassi di inflazione, e per aver permesso lo scioglimento del contratto; in relazione ad esse deve quindi essere operata la ritenuta d’acconto del 20% all’atto del pagamento (di cui all’art. 25 co. 1 del DPR 600/73).

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Concessione in uso e gestione di un palasport - trattamento IVA

 

Con la risposta a interpello 8.1.2025 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la concessione in uso e gestione di un Palasport da parte di un Comune nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, sulla base di un accordo che prevede, tra l’altro, l’affidamento di servizi di custodia, pulizia, piccola manutenzione, nonché l’autorizzazione ad effettuare pubblicità commerciale all’interno dell’impianto, non può beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023.

18.1

Requisiti per l’esenzione IVA

L’art. 36-bis del DL 75/2023 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, rese:

·         da organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del DLgs. 36/2021,

·         a favore di soggetti che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Nozione di “organismo senza fini di lucro”

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso descritto il presupposto soggettivo richiesto dalla norma di esenzione risulta rispettato, in quanto nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e quindi il Comune.

Per quanto riguarda gli enti privati, viene precisato che possono ritenersi compresi gli enti “senza scopo di lucro” come anche definiti nella circ. 26.3.2008 n. 27 e nella circ. 10.12.2010 n. 56.

18.2

Prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport

Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che manchi il requisito oggettivo per l’esenzione IVA, realizzandosi, con la concessione in esame, una prestazione di servizi complessa, mediante la quale la gestione del Palasport viene affidata alla associazione sportiva dilettantistica unitamente ad altri servizi accessori.

Viene evidenziato inoltre che, autorizzando l’associazione sportiva dilettantistica a effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport, il Comune consente all’ente di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva.

Sulla base di tali considerazioni viene escluso che la prestazione complessa possa configurare una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport. Di conseguenza viene escluso il regime di esenzione IVA.

19

variazione di uso di un’imbarcazione da “privato” a commerciale - dichiarazione di “alto mare” - regime di non imponibilità iva

 

Con la risposta a interpello 2.1.2025 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità per la presentazione della dichiarazione di “alto mare”, ai fini del regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/72, nel caso in cui un’unità da diporto abbia subito interventi strutturali al fine di mutarne l’utilizzo da “privato” a commerciale.

19.1

Momento di invio della dichiarazione di “alto mare”

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso rappresentato, la dichiarazione di “alto mare” può essere trasmessa alla medesima Agenzia su base presuntiva, come avviene nell’ipotesi delle unità navali in corso di costruzione.

Anche nella fattispecie in esame sono, infatti, validi i chiarimenti già forniti con la ris. Agenzia delle Entrate 16.1.2018 n. 6, in cui era stata riconosciuta la possibilità di trasmissione in via anticipata della dichiarazione di “alto mare” laddove si ravvisi un utilizzo effettivo del mezzo navale diverso da quello precedente.

Anche nel caso di interventi di trasformazione strutturale di un’unità da diporto in vista di un suo cambio d’uso da privato a commerciale, è possibile riscontrare una “obiettiva discontinuità” nell’utilizzo del mezzo.

19.2

Compilazione della dichiarazione di “alto mare”

La dichiarazione di “alto mare”, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità, nel caso di specie, richiede dunque di essere compilata indicando:

·         nella Sezione I, tutti i dati dell’imbarcazione (Paese di iscrizione, numero IMO e nome, di cui la nave già dispone) invece del codice convenzionale “‘9999999’” previsto solo per le navi non immatricolate;

·         nella Sezione II, alla colonna 7, il codice 2 con cui, in caso di primo utilizzo del mezzo, si attesta l’intenzione di effettuare un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% del totale.

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