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Tasse e fisco: novità dicembre 2025

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - regime del ravvedimento - soggetti “non solari” - termini
  2. Contributi concessi per l’acquisto di beni strumentali - Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo
  3. Trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie - Termine annuale - Utilizzo dei dati per il controllo formale delle dichiarazioni
  4. Interventi antisismici - Speciale superbonus eventi sismici - Aliquota del 110% fino al 2025 - Irrilevanza della richiesta per il contributo alla ricostruzione
  5. Detrazione per interventi “edilizi” - Comunicazione con errata indicazione della tipologia di opzione
  6. Detrazione per interventi “edilizi” - Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura - Conferimento d’azienda
  7. Consolidato fiscale - Entrata di una nuova società - Mancato esercizio dell’opzione - “Remissione in bonis” - Requisiti
  8. CONSOLIDATO FISCALE - Interruzione anticipata dell’opzione - Attribuzione delle perdite - Modalità
  9. zes unica mezzogiorno - estensione Alle regioni marche e umbria
  10. ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE - CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DEI POS - ESCLUSIONE
  11. attribuzione del numero di codice fiscale ai soggetti diversi dalle persone fisiche - NUOVE modalità di trasmissione del modello AA5/6
  12. soggetti in regime forfetario - modalità di versamento della “Tassa etica”
  13. Reti di imprese - compensazione tra debiti e crediti dei partecipanti alla rete - esclusione
  14. Provvigioni di ingresso del consulente finaNziario - natura ed effetti
  15. IVA di gruppo - compensazioni interne - esonero dalla garanzia - apposizione tardiva del visto di conformità
  16. concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale - nota di variazione iva - termini
  17. CONCORDATO PREVENTIVO - Cessioni di beni detenuti tramite società controllate - IMPONIBILITÀ DELLA PLUSVALENZA
  18. attività didattiche - regime di esenzione iva - condizioni
  19. contributo per INTERVENTI AGEVOLATI CON il superbonus al 70% - restituzione del contributo non spettante - modalità

 

 

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1

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - regime del ravvedimento - soggetti “non solari” - termini

 

Con la risposta a interpello 4.11.2025 n. 284, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato i criteri per individuare i termini di adesione al concordato preventivo biennale e al collegato regime del ravvedimento, nel caso in cui il contribuente sia un soggetto con esercizio non coincidente con l’anno solare.

1.1

termini di adesione al concordato preventivo biennale

Per quanto riguarda i termini di adesione al concordato preventivo biennale, l’art. 9 co. 3 del DLgs. 13/2024 prevede che il contribuente possa aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per il primo anno di applicazione dell’istituto, l’adesione al CPB poteva essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, per i contribuenti con esercizio che termina il 30 giugno, la proposta di concordato preventivo per il primo biennio di applicazione viene elaborata tenendo conto del periodo d’imposta chiuso il 30.6.2024; l’adesione al CPB doveva quindi essere perfezionata entro il 30.4.2025.

Secondo anno di applicazione del concordato preventivo

Adattando il suddetto chiarimento al secondo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, un contribuente con esercizio “non solare” conclusosi, ad esempio, il 30.6.2025, potrà aderire al concordato preventivo per i due periodi d’imposta successivi (1.7.2025 - 30.6.2026 e 1.7.2026 - 30.6.2027) entro il 31.3.2026.

1.2

termini di adesione al regime del ravvedimento

Il regime del ravvedimento 2018-2022 era riservato, secondo quanto previsto dall’art. 2-quater co. 1 del DL 113/2024, ai soggetti ISA che “aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale”; con l’art. 7-bis co. 2 del DL 155/2024 l’accesso alla sanatoria è stato esteso anche ai contributi che avevano accettato la proposta di CPB entro il 12.12.2024.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente con esercizio chiuso al 30.6.2024 poteva aderire al regime del ravvedimento 2018-2022 con il versamento di quanto dovuto entro il 31.3.2025, con perfezionamento della sanatoria condizionato alla successiva adesione al CPB, da esprimersi nella dichiarazione presentata entro il 30.4.2025.

Regime del ravvedimento 2019-2023

Adattando il suddetto chiarimento al regime del ravvedimento 2019-2023, introdotto dall’art. 12-ter del DL 84/2025, ne deriverebbe che, considerando ad esempio un contribuente con esercizio “non solare” conclusosi il 30.6.2025, l’accesso al regime del ravvedimento potrà avvenire con il versamento, entro il 15.3.2026, della prima o unica rata delle previste imposte sostitutive dovute, a condizione che entro il 31.3.2026 il contribuente aderisca al concordato preventivo per i periodi d’imposta 1.7.2025 - 30.6.2026 e 1.7.2026 - 30.6.2027.

2

Contributi concessi per l’acquisto di beni strumentali - Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo

 

Con la risposta a interpello 3.11.2025 n. 277, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento dei contributi in conto impianti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività.

2.1

CONTRIBUTO INCASSATO dal 2024 IN UN ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ACQUISTO DEL BENE

In base alla disciplina applicabile dal 2024, se i beni sono stati acquistati in un determinato periodo d’imposta (nel caso di specie, nel 2022) e il contributo è stato incassato in un periodo d’imposta successivo (nel caso di specie, nel 2025), in applicazione del principio di onnicomprensività (ex art. 54 co. 1 del TUIR) il provento costituisce una sopravvenienza attiva imponibile in misura pari alla differenza complessiva tra:

·         le quote di ammortamento già dedotte nei periodi d’imposta precedenti a quello di percezione del contributo (nel caso di specie, negli anni dal 2022 al 2024);

·         le quote di ammortamento che sarebbero state deducibili sulla base del costo netto di acquisto del bene.

Dal periodo d’imposta di incasso del contributo (nel caso di specie, dal 2025), gli ammortamenti deducibili devono essere calcolati sulla base del costo dei beni al netto del contributo percepito.

2.2

CONTRIBUTO INCASSATO dal 2024 NELL’anno di acquisto del bene

In base alla disciplina applicabile dal 2024, se l’artista o il professionista percepisce un contributo in conto impianti nello stesso periodo d’imposta in cui è stato acquistato il bene strumentale cui lo stesso si riferisce, gli ammortamenti devono essere calcolati sul costo di acquisito del bene al netto del contributo: il costo effettivamente sostenuto è, infatti, pari a quello di acquisto del bene al netto del contributo incassato (ex art. 54 co. 1 del TUIR).

2.3

CONtributo INCASSATO PRIMA DEL 2024

I contributi a fondo perduto ricevuti dai professionisti prima del 2024 non costituivano componente positivo del reddito di lavoro autonomo, in quanto non potevano essere considerati “compensi” ai sensi dell’art. 54 del TUIR (si veda quanto precisato dalla ris. Agenzia Entrate 22.10.2001 n. 163 in merito ai contributi ricevuti per l’acquisto di beni strumentali e per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, c.d. “prestito d’onore”, di cui all’art. 9-septies co. 4 lett. a) e c) del DL 510/96, conv. L. 608/96, ora abrogato).

In ogni caso, anche prima del 2024, le spese coperte dai contributi, in quanto non effettivamente sostenute (ex art. 54 co. 1 del TUIR), non potevano essere dedotte dall’esercente arti e professioni.

3

Trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie - Termine annuale - Utilizzo dei dati per il controllo formale delle dichiarazioni

 

Con il DM 29.10.2025, pubblicato sulla G.U. 10.11.2025 n. 261, sono state apportate alcune modifiche al DM 19.10.2020, che disciplina la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera sanitaria e successivamente all’Agenzia delle Entrate, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Le novità riguardano:

·         la ridefinizione del termine annuale entro cui devono essere trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie;

·         la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

3.1

Ripristino del termine annuale del 31 gennaio per la trasmissione delle spese sanitarie

L’art. 5 del DLgs. 12.6.2025 n. 81, sostituendo l’art. 12 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, ha previsto il ripristino del termine annuale, anziché semestrale, per l’invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il nuovo termine annuale:

·         deve essere individuato con un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze;

·         si applica a partire dai dati relativi al 2025.

In attuazione di tale disposizione, l’art. 1 co. 1 lett. b) del suddetto DM 29.10.2025, sostituendo il co. 1-bis dell’art. 7 del DM 19.10.2020, stabilisce che, a decorrere dall’1.1.2025, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese (come già previsto prima del passaggio alla periodicità semestrale).

Resta fermo che per determinare la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale (art. 7 co. 2-bis del DM 19.10.2020).

Scadenza di invio dei dati relativi al 2025

L’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2025 dovrà quindi avvenire entro il 31.1.2026, termine che cadendo di sabato slitta a lunedì 2.2.2026, come confermato dal calendario pubblicato sul sito del Sistema Tessera sanitaria (www.sistemats.it).

Superamento della scadenza relativa al primo semestre 2025

Si ricorda che, per effetto della nuova disciplina, è venuta meno la scadenza del 30.9.2025 per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2025 (mesi da gennaio a giugno), anche se il DM attuativo dell’art. 5 del DLgs. 81/2025 non era ancora stato emanato, come era stato confermato dalla FAQ Agenzia delle Entrate 24.9.2025.

Conferma della scadenza per la trasmissione dei dati delle spese veterinarie

Nessuna modifica è intervenuta in relazione al termine di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti, anch’essi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

I veterinari (o loro intermediari) devono quindi continuare ad effettuare l’invio dei suddetti dati con cadenza annuale, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese veterinarie sono state sostenute (art. 7 co. 1-ter del DM 19.10.2020).

3.2

Consultazione dei dati di dettaglio per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi

Con il provv. 3.7.2025 n. 281068, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nel caso di modifiche nella dichiarazione dei redditi precompilata delle spese sanitarie e veterinarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema Tessera sanitaria rende disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell’Agenzia delle Entrate incaricati delle attività di controllo formale delle dichiarazioni (ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73), l’elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, per verificare che i documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato o modificato rispetto ai dati precompilati.

Per tenere conto di questa novità, l’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 29.10.2025 aggiunge all’art. 4 del DM 19.10.2020 il nuovo co. 4-bis, in base al quale, a partire dall’anno 2025, il Sistema Tessera sanitaria, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi (modelli 730 o REDDITI PF) selezionate in via centralizzata dall’Amministrazione finanziaria per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia, incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata.

Dati di dettaglio

Si tratta, nello specifico, delle seguenti informazioni:

·         codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;

·         codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore della prestazione o del rimborso;

·         data del documento fiscale che attesta la spesa;

·         tipologia della spesa;

·         importo della spesa o del rimborso;

·         data del pagamento o di rimborso;

·         tracciabilità del pagamento.

Opposizione del contribuente

Sono esclusi dalla suddetta consultazione da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie per i quali il cittadino ha manifestato la propria opposizione alla loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 3 del DM 19.10.2020 e dell’art. 3 del DM 31.7.2015.

Aggiornamento del Disciplinare Tecnico

Al fine di rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le suddette informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie, l’art. 1 co. 2 del DM 29.10.2025 sostituisce l’allegato B del DM 19.10.2020, che costituisce il Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del Sistema Tessera sanitaria.

4

Interventi antisismici - Speciale superbonus eventi sismici - Aliquota del 110% fino al 2025 - Irrilevanza della richiesta per il contributo alla ricostruzione

 

I co. 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 prevedono una “speciale disciplina superbonus” secondo la quale, quando gli interventi agevolati con il superbonus hanno per oggetto fabbricati che sono ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che risultano essere stati danneggiati dall’evento sismico (nesso di causalità diretta) in modo non lieve, il superbonus può trovare applicazione:

·         nella misura “originaria” del 110% (senza, dunque, il decalage al 90-70-65%) sulle spese sostenute sino alla fine del 2025;

·         con possibilità di applicazione concorrente con il contributo previsto per la ricostruzione (in questo caso, il superbonus può trovare applicazione solo sulle spese agevolate che eccedono il contributo per la ricostruzione), oppure con possibilità per il contribuente beneficiario di scegliere volontariamente di rinunciare al contributo per la ricostruzione che altrimenti gli spetterebbe e di beneficiare esclusivamente del superbonus in versione “rafforzata”, ossia con una maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spese agevolate ordinariamente previsti dalla disciplina dell’art. 119 del DL 34/2020.

4.1

Richiesta di contributo necessaria per la maggiorazione

La ris. Agenzia delle Entrate 13.11.2025 n. 66 ha posto fine ai dubbi sulla corretta interpretazione da dare alla disposizione contenuta nel citato comma 8-ter, che si sono generati a seguito di posizioni ufficiose discordanti di alcuni uffici regionali della stessa Agenzia (cfr. risposta a interpello DRE Emilia Romagna 10.8.2024 n. 909-508/2024).

La citata risoluzione, infatti, ha chiarito che per gli interventi che rientrano nello “speciale superbonus eventi sismici”, di cui al primo periodo del co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, è possibile beneficiare del superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 indipendentemente dalla spettanza del contributo alla ricostruzione.

Soltanto per beneficiare della maggiorazione prevista dal co. 4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 (che prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al superbonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici nei territori ivi indicati) è necessaria l’esplicita rinuncia al contributo.

4.2

00000000Spese sostenute dal familiare convivente con CILAS intestata al proprietario

Il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 può competere al familiare convivente anche se la CILAS è intestata al coniuge proprietario.

Nell’ambito dello “speciale superbonus eventi sismici” di cui al primo periodo del co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, pertanto, il coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici potrà fruire del superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 (ris. Agenzia delle Entrate 13.11.2025 n. 66).

5

Detrazione per interventi “edilizi” - Comunicazione con errata indicazione della tipologia di opzione

Nella risposta a interpello 24.11.2025 n. 295, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema degli errori nelle comunicazioni di opzione legate agli interventi edilizi.

Viene chiarito, in particolare, che se nella comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, è stata erroneamente barrata la casella per la “cessione del credito” in luogo di quella riferita allo “sconto in fattura”, l’errore è “sostanziale” e non può essere corretto inviando un messaggio di posta elettronica certificata come per gli errori formali.

In seguito alla prima cessione, quindi, il fornitore risulta essere il primo cessionario del credito d’imposta e a sua volta lo potrà cedere soltanto ai soggetti qualificati (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia), come previsto dall’art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020.

Nonostante siano state sostenute spese per interventi agevolati in misura inferiore all’importo totale della fattura, inoltre, la parte di spesa coperta dallo “sconto sul corrispettivo” si ritiene sostenuta poiché viene effettuata una sorta di “compensazione finanziaria” con il corrispettivo della cessione del credito dal committente al fornitore.

6

Detrazione per interventi “edilizi” - Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura - Conferimento d’azienda

 

Nella risposta a interpello 4.11.2025 n. 281, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che in caso di trasformazione della ditta individuale in una Srl mediante conferimento dell’unica azienda, i crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali si sono esercitate le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 non si trasferiscono di default alla società conferitaria, ma soggiacciono ai limiti ed alle regole previste per le cessioni dal comma 1 del menzionato art. 121 (nello stesso senso la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 234).

7

Consolidato fiscale - Entrata di una nuova società - Mancato esercizio dell’opzione - “Remissione in bonis” - Requisiti

 

Le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 24.11.2025 n. 293 e 294 sono intervenute sull’applicazione dell’istituto della c.d. “remissione in bonis”, ai sensi dell’art. 2 del DL 2.3.2012 n. 16, ai fini dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

7.1

consolidato fiscale e “remissione in bonis

L’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI) presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (art. 119 co. 1 lett. d) del TUIR).

Qualora non venga rispettato il predetto termine e sia trascorso il termine per la presentazione di una dichiarazione c.d. “tardiva”, per l’esercizio dell’opzione si può ricorrere al regime della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

Attraverso questo istituto, è possibile sanare il mancato esercizio dell’opzione per l’accesso al regime del consolidato fiscale nazionale effettuando l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando la sanzione di 250,00 euro (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.6.2021 n. 426).

In sostanza, la consolidata, che non abbia esercitato l’opzione nel modello REDDITI 2024, può accedere al regime del consolidato fiscale a partire dal 2024 qualora:

·         la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società istante abbia avuto formale conoscenza;

·         abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina del consolidato fiscale alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per l’esercizio dell’opzione;

·         eserciti l’opzione compilando il quadro OP del modello REDDITI 2025, versando la sanzione di 250,00 euro, senza poterla compensare ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

7.2

ingresso di una nuova società e comportamento concludente

Le risposte a interpello 293/2025 e 294/2025 hanno chiarito che la “remissione in bonis” è utilizzabile per comunicare l’ingresso di una nuova società in un consolidato fiscale già esistente.

A tal fine, è necessario che il comportamento delle parti sia stato coerente con la volontà di avvalersi del regime fin dal momento in cui si sarebbe dovuta esercitare l’opzione.

Versamento autonomo del secondo acconto IRES

Nel contesto dell’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale tramite “remissione in bonis” per una società che fa il suo ingresso nella tassazione di gruppo, la risposta 293/2025 ha considerato non coerente con tale opzione il fatto che la medesima società abbia versato autonomamente la seconda rata di acconto delle imposte, poiché, se l’opzione fosse stata tempestivamente esercitata, esso sarebbe stato versato dalla controllante insieme all’acconto del consolidato.

Risulta ammissibile, invece, che il versamento della prima rata dell’acconto, ordinariamente con scadenza l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta precedente, sia già stato eseguito dalla società che parteciperà al consolidato fiscale.

Società di nuova costituzione

La risposta 294/2025 ha analizzato il caso della società consolidante che ha costituito una controllata a fine 2023 con chiusura del primo esercizio al 31.12.2024.

In assenza della compilazione del quadro OP del modello REDDITI 2024, si può procedere con la “remissione in bonis” da parte della consolidante che ha versato l’acconto per il 2024 sul reddito complessivo globale del consolidato del periodo d’imposta 2023.

Questa impostazione viene giustificata dal fatto che la controllata neo-costituita non incide sull’acconto per il 2024 e che sempre la medesima controllata ha iscritto un provento da consolidato per la monetizzazione delle perdite e degli interessi passivi. Si tratta dunque di un comportamento concludente utile per applicare la “remissione in bonis”.

8

CONSOLIDATO FISCALE - Interruzione anticipata dell’opzione - Attribuzione delle perdite - Modalità

 

Con la risposta a interpello 4.11.2025 n. 282, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul criterio di attribuzione delle perdite fiscali in caso di:

·         rinnovo tacito dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR;

·         interruzione del regime che si verifica nel primo periodo d’imposta di rinnovo.

8.1

Opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale

L’opzione per l’adesione al consolidato fiscale nazionale:

·         può essere esercitata dai soggetti che possiedono le caratteristiche previste dall’art. 117 del TUIR;

·         presuppone l’identità dell’esercizio sociale di ciascuna società consolidata con quello della consolidante, nonché l’elezione di domicilio, a cura di ogni consolidata, presso la consolidante, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione;

·         è vincolante per tre esercizi sociali.

Inoltre, l’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI) presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (art. 119 co. 1 lett. d) del TUIR).

8.2

Modifica del criterio di attribuzione delle perdite in sede di rinnovo automatico

Ai sensi dell’art. 117 co. 3 del TUIR, al termine di ciascun triennio, l’opzione per l’adesione al consolidato fiscale nazionale si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo che si eserciti la revoca dell’opzione.

In sede di rinnovo tacito il soggetto consolidante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell’art. 124 co. 4 del TUIR, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, comunicandolo nel quadro OP della dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione.

In questo modo, il criterio applicabile in caso di interruzione o di revoca diventa l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza tenere conto di alcuna stratificazione nella formazione delle stesse, anche nel caso in cui sia stato medio tempore modificato il criterio di attribuzione (in questo senso, si veda anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 129).

8.3

Interruzione del regime nel primo periodo d’imposta di rinnovo

In merito al caso analizzato dalla risposta a interpello 282/2025, si osserva che il regime della tassazione di gruppo relativo al triennio 2022-2023-2024 si è rinnovato tacitamente (ossia, automaticamente) anche per il triennio 2025-2026-2027 a decorrere dall’1.1.2025, in assenza di revoca.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, questo implica che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue che il soggetto consolidante manifesta in occasione del rinnovo tacito (per il 2025) risulta pienamente efficace.

Non viene dunque considerato un impedimento la circostanza che il regime del consolidato si interrompa nel corso del primo periodo d’imposta di rinnovo (2025), in quanto si afferma che “la possibilità di modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue e la conseguente efficacia della stessa richiedono solamente che sia configurabile il rinnovo (tacito) dell’opzione per la tassazione di gruppo e, dunque, l’efficacia dell’opzione, anche per il successivo triennio, del consolidato in essere”.

Pertanto, si conclude che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue avvenuta in occasione del rinnovo tacito per il triennio 2025-2026-2027 risulta efficace pur interrompendosi il regime di tassazione di gruppo nel corso del primo esercizio del triennio (2025) successivo al rinnovo.

Comunicazione della modifica

Poiché non era ancora disponibile il modello REDDITI 2025, limitatamente al caso di specie, si ritiene valida la modifica del criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato fiscale, avvenuta attraverso la presentazione, nel febbraio 2025, del modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”.

Tuttavia, si deve comunque indicare la modifica del criterio in parola nel quadro OP della dichiarazione modello REDDITI SC 2025 successivamente presentata.

9

zes unica mezzogiorno - estensione Alle regioni marche e umbria

 

L’art. 1 della L. 18.11.2025 n. 171, pubblicata sulla G.U. 19.11.2025 n. 269 e in vigore dal 20.11.2025, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, dispone che la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all’art. 9 del DL 19.9.2023 n. 124 (conv. L. 13.11.2023 n. 162), ricomprende anche l’intero territorio delle Regioni Marche e Umbria.

Aggiornamento del Piano strategico

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 171/2025 è previsto l’aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all’art. 11 del DL 124/2023, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle Regioni Marche e Umbria.

Nelle more del suddetto aggiornamento, in relazione alle Regioni Marche e Umbria si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato con il DPCM 31.10.2024.

10

ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE - CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DEI POS - ESCLUSIONE

 

Con la risposta a interpello 27.11.2025 n. 298, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un’associazione che svolge attività di organizzazione di fiere ed esposizioni, e che certifica i corrispettivi mediante ricevute fiscali prestampate, non è soggetta, per detta attività, all’obbligo di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, che richiede, dall’1.1.2026, il collegamento tra i POS e gli strumenti di trasmissione dei corrispettivi.

10.1

Attività spettacolistiche e corrispettivi telematici

In caso di attività rientranti tra quelle di cui alla Tabella C allegata al DPR 633/72 (comprese, quindi, le attività di organizzazione di fiere ed esposizioni), i corrispettivi sono certificati mediante titoli di accesso ai sensi dell’art. 74-quater del medesimo decreto. Come chiarito in precedenza con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2019 n. 506, in tali ipotesi i dati sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che li rende a sua volta disponibili all’Agenzia delle Entrate. Non sussiste, perciò, l’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi tramite registratori telematici o procedura web ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015.

Peraltro, nel caso di “soggetti minori” che svolgono attività spettacolistiche (ossia soggetti il cui volume d’affari non ha superato, nell’anno precedente, i 50.000,00 euro) operano le semplificazioni di cui all’art. 8 del DPR 544/99, secondo cui è possibile certificare i corrispettivi, anziché mediante titoli di accesso, mediante ricevute fiscali o scontrini manuali o prestampati a tagli fissi.

10.2

Esclusione dall’obbligo di collegamento dei POS

In definitiva, posto che l’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prescrive, dal 2026, l’obbligo di collegamento tra gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico, l’Agenzia delle Entrate esclude che le attività elencate nella citata Tabella C del DPR 633/72 ricadano nel suddetto obbligo di collegamento.

11

attribuzione del numero di codice fiscale ai soggetti diversi dalle persone fisiche - NUOVE modalità di trasmissione del modello AA5/6

 

Con il provv. 17.11.2025 n. 491453, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito nuove modalità di presentazione del modello AA5/6, utilizzabile dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA (ad esempio, enti e associazioni che non esercitano alcuna attività rilevante ai fini IVA) per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale, nonché per comunicare l’avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione o estinzione.

Il provvedimento ha conseguentemente approvato le nuove istruzioni per la presentazione del modello AA5/6, applicabili a partire dal 18.11.2025.

11.1

PRESENTAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale, il modello AA5/6 può essere presentato, alternativamente:

·         direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

·         tramite il servizio postale mediante raccomandata;

·         tramite PEC;

·         tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet del-l’Agenzia delle Entrate.

11.2

PRESENTAZIONE IN CASO DI VARIAZIONE DI DATI GIÀ COMUNICATI

In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati, il modello AA5/6 può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati.

Variazione del rappresentante legale

Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello AA5/6 può essere presentato esclusivamente con una delle seguenti modalità:

·         direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale dell’ente;

·         a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia ove l’ente ha il domicilio fiscale.

Al modello devono essere allegati:

·         i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale;

·         una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale il sottoscrittore dello stesso attesti la propria qualità di rappresentante in relazione all’ente per il quale rende la dichiarazione.

11.3

PRESENTAZIONE IN CASO DI ESTINZIONE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il modello AA5/6 deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione del-l’ente.

12

soggetti in regime forfetario - modalità di versamento della “Tassa etica”

 

Con la risposta a interpello 4.11.2025 n. 285, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono versare la c.d. “tassa etica”, al ricorrere dei necessari presupposti.

12.1

PRESUPPOSTO E AMMONTARE DELLA “TASSA ETICA”

La “tassa etica” consiste nell’applicazione di un’addizionale del 25% delle imposte sul reddito dovuta dai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

L’addizionale si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi.

12.2

APPLICAZIONE DELLA “TASSA ETICA” NEL REGIME FORFETARIO

Ricorrendone i presupposti, questa addizionale trova applicazione anche in caso di utilizzo del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e si aggiunge all’imposta sostitutiva propria di tale regime (che è sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP).

Per i soggetti in regime forfetario, la base imponibile della “tassa etica” è determinata applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell’attività esercitata. L’importo della base imponibile così calcolato è indicato al rigo RQ49 del modello REDDITI PF, unitamente a quello della “tassa etica” dovuta.

Versamento

Per il versamento della “tassa etica” da parte dei contribuenti in regime forfetario si utilizzano i medesimi codici tributo approvati dalla ris. Agenzia delle Entrate 22.4.2009 n. 107 per i soggetti IRPEF, vale a dire:

·         “4003”, in relazione alla prima rata di acconto;

·         “4004”, in relazione alla seconda rata di acconto o all’acconto in unica soluzione;

·         “4005”, con riferimento al saldo.

13

Reti di imprese - compensazione tra debiti e crediti dei partecipanti alla rete - esclusione

 

Con la risposta a interpello 12.11.2025 n. 291, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il divieto di compensazione in caso di accollo di debiti si applica anche nell’ambito dei soggetti che partecipano ad una rete di imprese, come già indicato nella precedente risposta a interpello 17.9.2025 n. 246.

13.1

Divieto di compensazione in caso di accollo di debiti d’imposta altrui

L’art. 1 del DL 124/2019 stabilisce che, in caso di accollo del debito d’imposta altrui, ai sensi dell’art. 8 co. 2 della L. 212/2000, è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta nella disponibilità dell’accollante.

La compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, può infatti avvenire solo nell’ambito del medesimo soggetto.

13.2

Compensazione nell’ambito delle reti di imprese

Nella risposta a interpello 291/2025, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso dell’intenzione di costituire una rete di imprese:

·         integrata per la gestione tributaria e la compensazione fiscale, con l’obiettivo di favorire pratiche condivise di gestione fiscale, ottimizzazione dei flussi tributari e gestione efficiente dei crediti d’imposta tra i partecipanti” (retisti);

·         il cui contratto di rete “prevede, tra gli obiettivi principali, la compensazione multilaterale dei crediti tributari tra i retisti, ove ogni retista sia titolare del proprio credito tributario legittimamente maturato”, in esecuzione di un contratto di appalto o servizio stipulato tra la rete e i retisti o tra i retisti stessi.

Secondo l’Agenzia, tale schema operativo, analogamente a quello oggetto della precedente risposta 246/2025, prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi – a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari – configura un illegittimo accollo di debiti fiscali con l’utilizzo in compensazione di crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.

13.3

Effetti

I versamenti effettuati in violazione del suddetto divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge ed espongono all’applicazione delle previste sanzioni amministrative tributarie (ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97) ed eventualmente anche penali (ai sensi del DLgs. 74/2000).

14

Provvigioni di ingresso del consulente finaNziario - natura ed effetti

 

Con la ris. 20.11.2025 n. 67, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari in caso di cambio del preponente sono equiparate ai ricavi derivanti dall’attività tipica del soggetto e, trovando fonte in un evento eccezionale, rappresentano un componente “non ricorrente” della retribuzione.

Effetti ai fini del concordato preventivo biennale

Trattandosi di ricavi, ai fini del concordato preventivo biennale, le provvigioni di ingresso sono da intendersi già incluse nel reddito concordato (ossia quello proposto e accettato).

Pertanto, il conseguimento di tali ricavi durante i periodi di applicazione del concordato non comporta alcuna variazione del reddito d’impresa concordato ai sensi dell’art. 16 co. 1 lett. a) e 2 del DLgs. 13/2024.

15

IVA di gruppo - compensazioni interne - esonero dalla garanzia - apposizione tardiva del visto di conformità

 

Con la risposta a interpello 7.11.2025 n. 288, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni di esonero dalla garanzia per le compensazioni operate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.

Nel caso specifico, si chiedeva se, in presenza di una dichiarazione annuale presentata dalla controllante nei termini, ma senza prestazione della garanzia, fosse possibile evitare l’adempimento presentando una dichiarazione integrativa completa del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesti dall’art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72.

15.1

Computo del periodo biennale di esercizio dell’attività

Preliminarmente, poiché l’art. 38-bis co. 4 lett. a) del DPR 633/72 impone la prestazione della garanzia ai soggetti passivi che esercitano un’attività da meno di 2 anni, viene chiarito che per il computo del periodo biennale, nel caso delle compensazioni infragruppo, occorre fare riferimento ai 2 anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione IVA, poiché è in tale momento che occorre verificare la sussistenza delle condizioni di esonero dalla prestazione della garanzia.

15.2

Apposizione del visto di conformità nella dichiarazione integrativa

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ove non siano già stati avviati controlli, accessi o ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, e non sia già conclusa la fase istruttoria, il soggetto passivo può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’art. 57 del DPR 633/72.

Nel caso in esame, viene comunque ricordato che:

·         la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA è elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni infragruppo e che in caso di tardiva presentazione, oltre ad applicarsi le sanzioni, le compensazioni producono i propri effetti, ma solo dalla data in cui l’obbligo è stato adempiuto;

·         è possibile presentare la dichiarazione integrativa per apporre il visto di conformità e inserire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà omessi, consentendo anche di correggere e integrare le indicazioni rese con riguardo alla richiesta di esonero dalla garanzia, purché nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.11.2014 n. 99 (invero, il riferimento alla ris. 99/2014 non appare del tutto chiaro, essendo la stessa riferita alle ipotesi di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale emergente dal modello TR).

16

concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale - nota di variazione iva - termini

 

Con la risposta a interpello 3.11.2025 n. 276, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i termini e le modalità di emissione della nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di un concordato preventivo convertito nella procedura di liquidazione giudiziale (senza la risoluzione del precedente accordo concordatario).

Nel caso esaminato, la società debitrice veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2015 e il concordato veniva omologato nel 2016.

Nel 2024, invece, il Tribunale competente dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale della società in esame, senza avere preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato preventivo, in considerazione dell’intervenuta scadenza del termine annuale di cui all’art. 186 del RD 267/42.

16.1

consecuzione tra procedure concorsuali

La consecuzione fra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale risulta, nel caso in esame, acclarata dal giudice, essendo le due procedure originate da un medesimo unico presupposto costituito dallo “stato d’insolvenza”.

Nella fattispecie, per l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, si applica dunque la previgente formulazione dell’art. 26 del DPR 633/72, in virtù del principio della consecutio tra procedure concorsuali.

La nota di variazione in diminuzione IVA, da parte del creditore, deve quindi essere emessa seguendo la disciplina dell’art. 26 del DPR 633/72 vigente prima del 26.5.2021, ossia prima delle modifiche apportate dal DL 73/2021, poiché l’omologa del concordato preventivo era avvenuta nel 2016.

Si applica quindi la disciplina prevista per le procedure avviate prima del 26.5.2021 e, pertanto, ai fini dell’emissione della nota di variazione, risulta determinante accertare l’infruttuosità della procedura di concordato.

16.2

termini di emissione della nota di variazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per la quota percentuale del credito non ammesso al passivo nella liquidazione giudiziale, corrispondente all’importo “falcidiato” in sede di concordato preventivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa a partire “dal momento in cui diventa definitivo il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo”, poiché è in tale momento che si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato.

La definitività del “decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo” sancisce, di fatto, l’irrealizzabilità della pretesa creditoria con riguardo al credito “falcidiato”, che non subirà alcun effetto dalle vicende che caratterizzano la procedura di liquidazione giudiziale.

17

CONCORDATO PREVENTIVO - Cessioni di beni detenuti tramite società controllate - IMPONIBILITÀ DELLA PLUSVALENZA

Con la risposta a interpello 3.11.2025 n. 280, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 86 co. 5 del TUIR (ai sensi del quale “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”) trova applicazione nei confronti della società assoggettata al concordato preventivo, che deve necessariamente detenere la titolarità del diritto di proprietà sui beni ceduti ai creditori o ai terzi.

L’applicazione della norma deve, quindi, essere esclusa ove il bene (nel caso di specie, un compendio immobiliare) ceduto in esecuzione della procedura di concordato preventivo sia detenuto indirettamente dal soggetto ammesso alla procedura concordataria, cioè per il tramite di una società interamente controllata.

18

attività didattiche - regime di esenzione iva - condizioni

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6.11.2025 n. 287, ha escluso l’applicabilità del regime di esenzione IVA per una ditta individuale che erogava corsi di lingua straniera beneficiando dell’agevolazione “Resto al Sud”.

18.1

requisiti del regime di esenzione

Il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 spetta alle operazioni per le quali ricorrono, congiuntamente, i seguenti due requisiti:

·         le operazioni siano oggettivamente riconducibili a “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale”;

·         sul piano oggettivo, le prestazioni siano rese “da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.

Con riferimento al secondo requisito, è stato chiarito che la ratio della disposizione è quella “di concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l’idoneità professionale dei docenti, l’efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico” (ris. Agenzia delle Entrate 26.9.2005 n. 134).

Il riconoscimento dell’attività può avvenire anche per “atto concludente”, specificando che “sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.)” (circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22).

18.2

rilevanza del finanziamento erogato

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in linea generale, il finanziamento di un’attività formativa da parte di un ente pubblico può integrare il riconoscimento delle prestazioni poste in essere ai fini del regime di esenzione previsto dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72.

Si ritiene, infatti, che nel finanziamento sia insita “l’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente è preposto a tutelare” (circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22).

Nel caso di specie, il finanziamento da parte dell’ente erogatore non è relativo a uno specifico progetto didattico, bensì a un’iniziativa imprenditoriale più ampia.

La misura agevolativa “Resto al Sud” è infatti finalizzata a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in determinate zone e Regioni italiane, previo riscontro del possesso di determinati requisiti e condizioni, tra cui la consegna di uno specifico progetto contenente un’analisi strategica ed economico-finanziaria.

Pertanto, risulta che l’obiettivo dell’incentivo in argomento abbia lo scopo di finanziare, nel suo complesso, un’iniziativa imprenditoriale, previa verifica della sostenibilità economica della stessa, senza una specifica valutazione da parte dell’ente erogatore in merito all’attività didattica svolta.

19

contributo per INTERVENTI AGEVOLATI CON il superbonus al 70% - restituzione del contributo non spettante - modalità

Con la ris. Agenzia delle Entrate 10.11.2025 n. 64 sono state stabilite le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 co. 2 del DL 29.12.2023 n. 212 (conv. L. 22.2.2024 n. 17) e dal DM 6.8.2024 a favore delle persone fisiche che, nel periodo dall’1.1.2024 al 31.10.2024, hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi agevolati con il superbonus al 70% e che si trovavano in particolari condizioni reddituali:

·         erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale del beneficiario, a seguito dell’istanza presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo dall’1.10.2024 al 31.10.2024, ai sensi del relativo provv. 18.9.2024 n. 360503;

·         successivamente riconosciuto come non spettante, in tutto o in parte.

Compilazione del modello F24 ELIDE

La restituzione avviene:

·         mediante il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE);

·         indicando il codice tributo “8161”, denominato ”Contributo a fondo perduto per superbonus - Restituzione spontanea - art. 1, comma 2, DL 212 del 2023”, istituito dalla risoluzione in esame.

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, il suddetto codice tributo deve essere indicato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:

·         nel campo “tipo”, la lettera “R”;

·         nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

·         nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

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