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Tasse e fisco: novità settembre 2024

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. dilazione delle somme iscritte a ruolo - nuova disciplina
  2. CARTELLA DI PAGAMENTO NON NOTIFICATA - RICORSO contro l’estratto di ruolo - modifiche
  3. TRANSFER PRICING - DOCUMENTAZIONE NAZIONALE - UTILIZZO DELLA LINGUA ITALIANA
  4. deducibilità degli Interessi relativi ad atti di conciliazione e accertamenti con adesione
  5. devoluzione del patrimonio per ODV, APS E ONLUS cancellate dal runts - chiarimenti
  6. ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE - VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti CON IL MODELLO f24 - istituzione CODICI TRIBUTO E CAUSAlI CONTRIBUTO
  7. DEFINiZIONE DELLE LITI PENDENTI - INTERESSI APPLICABILI in caso di versamento RATEaLe - chiarimenti
  8. conferimento di beni in società - regime iva
  9. regime fiscale dell’atto di rinuncia al trust comportante la retrocessione di immobili
  10. regime fiscale delle domande di partecipazione a concorsi di progettazione e dei premi erogati alla loro conclusione
  11. fatturazione e registrazione di acconti - maturazione del plafond iva - inclusione - operazioni non andate a buon fine
  12. consorzi - contributo annuale dei soci alle attività consortili - esclusione da iva
  13. fertilizzanti di provenienza estera - aliquota iva del 4%

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1

dilazione delle somme iscritte a ruolo - nuova disciplina

 

L’art. 13 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla G.U. 7.8.2024 n. 184, ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica-finanziaria del debitore, l’elevazione della di­lazione di cui all’art. 19 del DPR 602/73 sino a 120 rate mensili.

1.1

DECORRENZA

Le novità del DLgs. 29.7.2024 n. 110 si applicano alle richieste di dilazione presentate dall’1.1.2025 e sono strutturate in funzione non solo del valore di ciascuna domanda ma anche del momento in cui si presenta la richiesta.

1.2

DILAZIONE SINO A 108 RATE MENSILI

Su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di temporanea si­tuazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscos­sio­ne concede la dilazione, per importi sino a 120.000,00 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione, fino ad un massimo di:

·          84 rate mensili (7 anni), per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

·          96 rate mensili (8 anni), per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

·          108 rate mensili (9 anni), per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

1.3

DILAZIONE SINO A 120 RATE MENSILI

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per le somme di importo superiore a 120.000,00 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Per le somme di importo fino a 120.000,00 euro, sempre documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, la dilazione viene concessa:

·          da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

·          da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

·          da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non fa­cen­do riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

1.4

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Mediante successivi decreti ministeriali verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta economica e finanziaria del debitore (art. 19 co. 1.2 e 1.3 del DPR 602/73).

Vengono in sostanza confermati i criteri in essere presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando:

·          per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’in­dice ISEE unitamente all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione;

·          per i soggetti diversi dai precedenti, l’indice di liquidità unitamente al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione e il valore della produzione.

Verranno inoltre individuati:

·          particolari eventi al ricorrere dei quali è considerata in ogni caso sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

·          specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i suddetti parametri.

2

CARTELLA DI PAGAMENTO NON NOTIFICATA - RICORSO contro l’estratto di ruolo - modifiche

 

Con l’intento di arginare l’elevato numero di ricorsi presentati contro l’estratto di ruolo, in vari casi pretestuosi, il DL 146/2021 ha introdotto il co. 4-bis nell’art. 12 del DPR 602/73 stabilendo, da un lato, che l’estratto di ruolo non è impugnabile, dall’altro, che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, salvo il contribuente dimostri che il carico può:

·          pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 co. 4 del DLgs. 50/2016;

·          compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni mediante l’attivazio­ne delle procedure di blocco (ciò avviene per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73);

·          comportare la perdita di un beneficio con la Pubblica amministrazione.

Tale disciplina è stata modificata dall’art. 12 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla G.U. 7.8.2024 n. 184.

2.1

NUOVA DISCIPLINA

L’art. 12 co. 4-bis del DPR 602/73, come modificato dal DLgs. 29.7.2024 n. 110, ha ampliato le fattispecie in cui il contribuente può ricorrere contro la cartella di pagamento non validamente notificata.

Occorre dimostrare che può derivargli un pregiudizio:

·          per effetto di quanto previsto dal DLgs. 31.3.2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), quindi per la partecipazione alle gare di appalto;

·          per la riscossione di somme vantate nei confronti della Pubblica amministrazione, in modo che non si attivi il blocco dei pagamenti per ruoli superiori a 5.000,00 euro;

·          per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione;

·          nell’ambito delle procedure previste dal DLgs. 12.1.2019 n. 14 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza);

·          in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

·          nell’ambito della cessione di azienda, tenuto conto dell’art. 14 del DLgs. 472/97 che prevede, a certe condizioni, la responsabilità solidale del cessionario.

2.2

DECORRENZA

La modifica del DLgs. 29.7.2024 n. 110 sembra avere effetto retroattivo, non essendo una norma sostanziale.

3

TRANSFER PRICING - DOCUMENTAZIONE NAZIONALE - UTILIZZO DELLA LINGUA ITALIANA

 

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 21.8.2024 n. 174, ha chiarito che la Documentazione Nazionale (c.d. “Country file”) in materia di prezzi di trasferimento, ove predisposta, deve essere redatta in lingua italiana.

3.1

Regime premiale per le violazioni in materia di transfer pricing

La Documentazione Nazionale rappresenta, insieme al Masterfile, un documento da pre­disporre al fine di accedere al regime (opzionale) di disapplicazione delle sanzioni introdotto dall’art. 26 del DL 78/2010.

Tali documenti hanno l’obiettivo di fornire una descrizione e una valutazione delle operazioni infragruppo idonea a consentire all’Amministrazione finanziaria il riscontro della congruità dei corrispettivi infragruppo nel rispetto dell’art. 110 co. 7 del TUIR.

Ai sensi dell’art. 1 co. 6 del DLgs. 471/97, in caso di rettifica di tali corrispettivi non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione a fronte della preventiva comunicazione del possesso della documentazione in sede dichiarativa e della consegna della documentazione stessa in sede di verifica.

3.2

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA LINGUA ITALIANA

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n. 360494, attuativo della disciplina in esame, stabilisce al § 5.1.1 che:

·          quale regola generale, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana;

·          il Masterfile può, però, essere presentato in lingua inglese.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione risulta coerente con le Linee Guida OCSE (§ 5.39), secondo cui, pur se l’utilizzo della lingua locale comporta spesso un ag­gravio in termini di tempistiche e costi di traduzione, in materia di prezzi di trasferimento la lingua della documentazione deve essere stabilita dai legislatori nazionali.

Pertanto, secondo la risposta 174/2024 la Documentazione Nazionale (riferita, per sua natura, ad un contesto domestico) deve essere necessariamente redatta in italiano.

Resta però valido il chiarimento, contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2021 n. 15 (§ 8.1), secondo il quale gli allegati alla Documentazione Nazionale possono essere presentati anche in lingua diversa dall’italiano.

3.3

soggetti in regime di adempimento collaborativo

Secondo la risposta 174/2024, l’obbligo della lingua italiana non viene meno anche per i contribuenti ammessi (come l’istante) al regime di adempimento collaborativo, pur se tale regime prevede semplificazioni derivanti dall’interlocuzione costante con l’Ammini­strazione finanziaria, finalizzata a ridurre al minimo i rischi fiscali dell’attività esercitata.

4

deducibilità degli Interessi relativi ad atti di conciliazione e accertamenti con adesione

 

Con la risposta a interpello 20.8.2024 n. 172, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento, ai fini IRES, degli interessi passivi relativi alle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione.

4.1

natura degli interessi relativi ad atti di accertamento e riscossione

Secondo l’Agenzia, la deducibilità degli interessi passivi, nella cui accezione rientrano anche quelli derivanti dall’attività di riscossione, prescinde dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

4.2

Disciplina ai fini del reddito d’impresa

Per quanto sopra, come affermato dalla precedente risposta a interpello 31.10.2022 n. 541, gli interessi passivi dovuti sulle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi che ne hanno previsto il pagamento, a prescindere:

·          dal fatto aziendale che li ha generati;

·          dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

5

devoluzione del patrimonio per ODV, APS E ONLUS cancellate dal runts - chiarimenti

 

Con la nota 8.8.2024 n. 11508, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito i criteri per la devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore (ETS) che sono cancellati dal RUNTS, ma continuano ad operare ai sensi del codice civile.

Vengono distinti gli enti iscritti in precedenti registri di settore da quelli iscritti solo nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

5.1

ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEI REGISTRI PER ODV, APS E ONLUS

A seguito della cancellazione dal RUNTS di un ente che risultava iscritto nei registri attivi prima dell’operatività del RUNTS medesimo (ossia per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS), il patrimonio assoggettato all’ob­bligo di devoluzione comprende anche quello accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica.

Il termine iniziale di calcolo dell’eventuale incremento patrimoniale coincide con la data di iscrizione nei precedenti registri.

Questa soluzione è condivisa con l’Agenzia delle Entrate.

5.2

ENTI DEL TERZO SETTORE NON ISCRITTI IN ALTRI REGISTRI

A seguito della cancellazione dal RUNTS di altri ETS, non provenienti dai pregressi registri, la devoluzione interessa la sola parte incrementale del patrimonio acquisita dopo l’iscrizione al RUNTS.

6

ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE - VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti CON IL MODELLO f24 - istituzione CODICI TRIBUTO E CAUSAlI CONTRIBUTO

 

Con la ris. 2.8.2024 n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha:

·          istituito i codici tributo e le causali contributo per il versamento con il modello F24 delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione;

·          stabilito le modalità di compilazione del modello F24.

Si ricorda che l’adesione ai verbali di constatazione è stata reintrodotta dal DLgs. 12.2.2024 n. 13, il quale ha inserito il nuovo art. 5-quater nel DLgs. 218/97.

La definizione agevolata dei verbali di constatazione consente al contribuente di:

·          beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, cioè la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione (pari ad un terzo);

·          rateizzare il pagamento delle somme dovute.

6.1

DECORRENZA

La nuova disciplina sull’adesione ai verbali di constatazione si applica dai verbali consegnati dal 30.4.2024.

6.2

CODICI TRIBUTO

Per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute in base alla definizione dei verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

·          “9976”, in relazione all’IRPEF e relativi interessi;

·          “9977”, in relazione all’IRES e relativi interessi;

·          “9978”, in relazione all’IVA e relativi interessi;

·          “9979”, in relazione alle ritenute e relativi interessi;

·          “9982”, in relazione alle altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi;

·          “9983”, in relazione alle altre imposte indirette e altri tributi minori e relativi interessi;

·          “9984”, in relazione agli altri tributi erariali e relativi interessi;

·          “9985”, in relazione al recupero di crediti d’imposta e agevolativi e relativi interessi;

·          “9986”, per la sanzione relativa ai tributi erariali;

·          “9987”, in relazione all’addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi;

·          “9988”, in relazione all’IRAP e relativi interessi;

·          “9989”, per la sanzione relativa all’addizionale regionale all’IRPEF;

·          “9990”, per la sanzione relativa all’IRAP;

·          “9991”, relativo all’addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi;

·          “9992”, per la sanzione relativa all’addizionale comunale all’IRPEF.

Modalità di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

·          i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·          nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), vanno riportati i dati contenuti negli atti di definizione;

·          nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:

-         per i codici tributo 9987, 9988, 9989 e 9990, va indicato il codice della Regione o Provincia autonoma destinataria del versamento;

-         per i codici tributo 9991 e 9992, va indicato il codice catastale del Comune destinatario del versamento.

6.3

Causali conTRIBUTO

Per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali dovuti in base alla definizione dei verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97, sono state istituite le seguenti causali:

·          “APM1”, in relazione ai contributi INPS dovuti dagli artigiani;

·          “CPM1”, in relazione ai contributi INPS dovuti dai commercianti;

·          “LPM1”, in relazione ai contributi INPS dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.

Modalità di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

·          le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·          nel campo “codice sede”, va indicato il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva;

·          nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, va indicato il codice fiscale della persona fisica;

·          nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e nella colonna “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

7

DEFINiZIONE DELLE LITI PENDENTI - INTERESSI APPLICABILI in caso di versamento RATEaLe - chiarimenti

 

Con la risposta a interpello 5.8.2024 n. 168, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in relazione al pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti all’1.1.2023, ai sensi dell’art. 1 co. 186 - 205 della L. 197/2022, il contribuente deve applicare, alle rate successive alla prima, gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione, non rilevando le successive variazioni del tasso legale stesso.

7.1

MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Per l’anno 2023, il DM 13.12.2022 ha fissato il tasso di interesse legale al 5%.

A decorrere dall’1.1.2024, per effetto del DM 29.11.2023, il tasso di interesse legale è stato ridotto al 2,5%.

7.2

RATE DA CORRISPONDERE NEGLI ANNI 2024 E SUCCESSIVI

In applicazione dell’art. 1 co. 194 della L. 197/2022, che richiama l’art. 8 del DLgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in relazione alle rate successive alla prima, si applichi sempre il tasso di interesse legale vigente alla data di perfezionamento della definizione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28, § 2.16).

Pertanto, poiché il perfezionamento della definizione delle liti pendenti, mediante la presentazione della domanda e il versamento della prima rata delle somme dovute, è avvenuto nell’anno 2023, in relazione alle rate successive alla prima si applica sempre il tasso di interesse legale del 5%, anche qualora scadano nel 2024 e negli anni successivi, a nulla rilevando le variazioni (specie in diminuzione) del tasso legale stesso.

8

conferimento di beni in società - regime iva

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.8.2024 n. 171, è stato esaminato il trattamento fiscale del conferimento di beni in una società di capitali.

Nel caso di specie, il conferimento era effettuato dalla società controllante nei confronti di una società interamente partecipata e, secondo la perizia di stima effettuata ai sensi dell’art. 2465 c.c., il valore dei beni conferiti risultava almeno pari a quello dell’aumento di capitale sociale, maggiorato di un sovrapprezzo.

8.1

assoggettamento ad iva

L’operazione di conferimento di beni in società (se si esclude che il complesso di beni abbia natura di “azienda”) rientra nell’ambito applicativo dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72.

L’Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già affermato in passato, precisa che i conferimenti sono soggetti allo stesso trattamento IVA previsto per le “cessioni di beni”.

8.2

base imponibile iva

Ai fini della base imponibile IVA dell’operazione non si applica il valore normale ex art. 14 del DPR 633/72, salvo che si rientri in uno dei casi tassativamente individuati dall’art. 13 co. 3 del DPR 633/72, vale a dire essenzialmente, quando l’operazione si svolge tra soggetti correlati in cui una delle parti detrae l’IVA in misura limitata.

Nel caso di specie, la base imponibile del conferimento di beni corrisponde all’importo ver­sa­to dalla società conferitaria per l’aumento di capitale, comprensivo del sovrap­prezzo, ul­te­riormente maggiorato delle somme corrisposte a titolo di conguaglio (in quanto riferite al mag­gior valore dei beni assunto tra la data della perizia e quella di efficacia dell’operazione).

8.3

valore normale ai fini delle imposte sui redditi

Ai fini IRES, l’Agenzia delle Entrate ritiene non condivisibile la soluzione prospettata dalla società istante (in quanto non in linea con l’art. 9 co. 2 e 3 del TUIR), secondo la quale il valore normale da assumere per la determinazione della plusvalenza dei beni conferiti coinciderebbe con l’ammontare ricevuto a titolo di capitale sociale della conferitaria e di sovrapprezzo. Infatti, nella perizia prodotta dalla stessa istante, è indicato un valore normale di mercato dei beni conferiti superiore a tale importo.

9

regime fiscale dell’atto di rinuncia al trust comportante la retrocessione di immobili

 

Con la risposta a interpello 1.8.2024 n. 165, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale dell’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di trust, realizzato da parte di tutti i beneficiari del trust, comportante la retrocessione degli immobili all’originario disponente.

9.1

Inapplicabilità dell’imposta di donazione

L’Amministrazione finanziaria ha affermato che l’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di trust, cui consegue la retrocessione degli immobili al disponente, non implica un trasferimento di ricchezza che realizzi il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione di cui all’art. 2 co. 47-53 del DL 262/2006 e al DLgs. 346/90, la quale, quin­di, non risulta dovuta.

La precedente circ. Agenzia delle Entrate 20.10.2022 n. 34 ha, infatti, chiarito come solo gli atti di trasferimento finale di beni ai beneficiari realizzino il presupposto impositivo dell’im­posta sulle successioni e donazioni, di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006, mentre l’atto istitutivo e l’atto di dotazione del trust non siano assoggettati a tali imposte perché, in linea con quanto affermato della Corte di Cassazione (Cass. 29.5.2020 n. 10256), “non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust”.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni, anche la retrocessione ai disponenti dei beni originariamente apportati in trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

9.2

imposta di registro sulla rinuncia redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata

La risposta a interpello 165/2024 ha, inoltre, precisato che l’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di trust, comportante la retrocessione degli immobili all’originario dispo­nente, se redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.

9.3

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, affermato che le imposte ipotecaria e catastale sul­l’atto in esame restano dovute in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90 e dell’art. 10 co. 2 del medesimo DLgs.

10

regime fiscale delle domande di partecipazione a concorsi di progettazione e dei premi erogati alla loro conclusione

Con la risposta a interpello 29.8.2024 n. 177, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle domande di partecipazione ai concorsi di progettazione e dei premi erogati a conclusione dei medesimi.

Il caso di specie riguardava un concorso di progettazione indetto dal Ministero dell’Istru­zione ai sensi degli artt. 152 e ss. del DLgs. 50/2016 (abrogato dal DLgs. 36/2023) e dell’art. 24 del DL 152/2021, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di edifici, da finanziare nell’ambito del PNRR. Il bando e il disciplinare del concorso prevedevano l’erogazione ai non vincitori (collocati, in ciascuna area territoriale, dal secondo al quinto posto) di premi in denaro.

10.1

imposta di bollo sulle domande di partecipazione

Quanto alle domande di partecipazione al concorso, presentate per via telematica, l’Amministrazione finanziaria si è espressa a favore dell’assoggettamento delle stesse all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3 co. 1-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, da determinarsi nella misura forfetaria di 16,00 euro, a prescindere dalla dimensione del documento (cfr. nota 5 all’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

È stato, inoltre, precisato che la regolarizzazione delle eventuali posizioni debitorie dei partecipanti al concorso dovrà aver luogo secondo le prescrizioni degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72.

10.2

iva sui premi corrisposti ai professionisti

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i premi corrisposti ai professionisti a conclusione del concorso rientrano nell’ambito di un rapporto di natura sinallagmatica con il soggetto erogante, in quanto sono correlati all’esecuzione della prestazione intellettuale.

Di conseguenza, tali premi sono rilevanti ai fini dell’IVA, in quanto sussistono i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale di applicazione dell’imposta. Pertanto, i soggetti destinatari devono assolvere i relativi obblighi di fatturazione applicando l’IVA con l’ali-quota ordinaria.

10.3

Assoggettamento dei premi a ritenuta d’acconto

Quanto alle imposte dirette, per l’Agenzia delle Entrate i premi corrisposti a conclusione dei concorsi di progettazione costituiscono compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

Pertanto, il soggetto erogante, nella veste di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare le ritenute d’acconto sui predetti compensi nella misura del 20%.

11

fatturazione e registrazione di acconti - maturazione del plafond iva - inclusione - operazioni non andate a buon fine

 

Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 6.8.2024 n. 3 sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di formazione del plafond IVA in caso di fatturazione e registrazione di acconti.

11.1

determinazione del plafond iva

Nelle ipotesi di emissione anticipata della fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore abituale, ma anche a quella del plafond IVA.

11.2

rettifica del plafond iva

Qualora l’operazione non vada poi a buon fine, però, il plafond IVA deve essere debitamente rettificato per tenere conto di tale circostanza.

12

consorzi - contributo annuale dei soci alle attività consortili - esclusione da iva

 

Sulla base di quanto precisato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.8.2024 n. 164, le quote consortili destinate a coprire le spese generali di un con­sor­zio non sono soggette a IVA per carenza del requisito oggettivo dell’imposta.

Nella fattispecie esaminata, infatti, i contributi annuali sono necessari alla parteci­pa­zio­ne, realizzazione e gestione del consorzio. Di conseguenza, non sorge un rapporto sinallagmatico fra quest’ultimo e il soggetto consorziato.

13

fertilizzanti di provenienza estera - aliquota iva del 4%

 

Sulla base di quanto precisato nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 30.8.2024 n. 4, l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 19 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, deve ritenersi applicabile ai fertilizzanti in genere:

·          sia prodotti in Italia;

·          sia di produzione estera che vengono commercializzati nel mercato italiano a seguito della prevista autorizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

·          sia quando inseriti nel registro nazionale tenuto dal suddetto Ministero al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti.

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