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Tasse e fisco: novità ottobre 2024

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. comunicazioni delle spese superbonus sostenuTe nel 2024 e 2025 - disposizioni attuative
  2. credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 - modalità e termini di presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti - chiarimenti
  3. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA per il MEZZOGIORNO - nuova comunicazione integrativa - modalità e termini di presentazione
  4. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLe zone logistiche sEMPLIFICATE (ZLS) - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
  5. Crediti IVA trimestrali - Cessione in sede di consolidato fiscale - esclusione
  6. Controlli fiscali - Processi verbali - Utilizzo della sottoscrizione digitale
  7. REGIME DI Adempimento collaborativo - Procedura del ravvedimento operoso
  8. Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - presentazione delle domande
  9. incentivi per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli - disposizioni attuative - modifiche
  10. Imposta SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITà (ivca) E IMPOSTA di bollo sulle comunicazioni relative a cripto-valute - Alternatività
  11. nota di variazione IVA da parte dei soci di una società estinta - esclusione
  12. Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale - regime forfetario IVA - natura opzionale
  13. servizi socio-sanitari - Centri di riabilitazione - centri diurni - esenzione iVA
  14. esportazioni per finalità umanitarie - invio dei beni all’estero - prova
  15. Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri - aliquota iva del 4%

 

 

software di contabilità

 

 

1

comunicazioni delle spese superbonus sostenuTe nel 2024 e 2025 - disposizioni attuative

 

In attuazione dell’art. 3 del DL 39/2024, è stato emanato il DPCM 17.9.2024 (pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26.9.2024), che definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 volti alla riqualificazione energetica ed alla riduzione del rischio sismico.

1.1

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Sono tenuti a presentare tale comunicazione coloro che:

·         al 31.12.2023 hanno già presentato la CILA superbonus o la richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, ma non hanno ancora concluso i lavori agevolati;

·         hanno presentato i suddetti documenti (CILA superbonus o richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dall’1.1.2024.

1.2

ENTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni relative agli interventi agevolati con il superbonus volti:

·         all’efficientamento energetico, devono essere trasmesse all’ENEA;

·         alla riduzione del rischio sismico, devono essere trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.3

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:

·         i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

·         l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30.3.2024) e la relativa percentuale di detrazione;

·         l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.

1.4

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica:

·         costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all’ENEA (a tal fine, le asseverazioni per SAL e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del DPCM 17.9.2024 includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme alle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA” allegate al DPCM);

·         vanno inviate entro i medesimi termini delle asseverazioni da trasmettere all’ENEA (ossia entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori o degli interventi relativi al SAL).

Le comunicazioni relative agli interventi superbonus di riduzione del rischio sismico, che non hanno concluso i lavori entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro i termini perentori:

·         del 31.10.2024, se relative ai SAL approvati entro l’1.10.2024;

·         di 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL, negli altri casi.

Professionisti incaricati della trasmissione

Devono provvedere alla trasmissione:

·         per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono le asseverazioni all’ENEA ex art. 119 co. 13 lett. a) del DL 34/2020;

·         per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico ex art. 119 co. 13 lett. b) del DL 34/2020.

Linee Guida

Le comunicazioni vanno trasmesse secondo quanto prescritto dalle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA” e dalle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS” allegate al DPCM 17.9.2024.

1.5

REGIME SANZIONATORIO

L’omessa trasmissione delle comunicazioni recanti i dati sopra illustrati, entro i termini prescritti, comporta:

·         per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata prima del 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), l’applica­zio­ne di una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro;

·         per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata dal 30.3.2024, la decadenza dell’agevolazione fiscale (senza possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per trasmettere la comunicazione oltre i termini ordinari).

2

credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 - modalità e termini di presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti - chiarimenti

 

Con il DM 11.9.2024 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle comuni­cazioni di completamento dei progetti di innovazione di cui all’art. 12 co. 6 del DM 24.7.2024, ai fini dell’accesso al credito d’imposta per investimenti relativi al piano transizione 5.0 ai sensi dell’art. 38 del DL 19/2024.

Con le FAQ GSE - MIMIT 26.9.2024 sono inoltre stati forniti alcuni chiarimenti sull’a­ge­volazione.

2.1

Avvio dei progetti di innovazione

Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuri­di­camente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso a seconda di quale con­dizione si verifichi prima.

Le FAQ hanno precisato che l’agevolazione non si applica quindi agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.

2.2

Completamento dei progetti di innovazione

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

·         nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai co. 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR;

·         nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

·         nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.

2.3

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE delle comunicazioni

Le comunicazioni di completamento possono essere presentate:

·         dalle ore 12.00 del 12.9.2024;

·         esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del Gestore dei servizi energetici - GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID;

·         utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Le comunicazioni di completamento devono essere presentate, in ogni caso, entro il 28.2.2026.

2.4

Credito d’imposta spettante e utilizzo

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Decorsi 10 giorni da tale comunicazione il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.

2.5

rapporti con altri incentivi

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Le FAQ hanno precisato che è esclusa la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea (es. PNRR o FERS).

In ogni caso, l’agevolazione non è cumulabile con il bonus investimenti 4.0 e con il credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno.

3

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA per il MEZZOGIORNO - nuova comunicazione integrativa - modalità e termini di presentazione

 

Con il provv. 9.9.2024 n. 350036, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della nuova comunicazione integrativa introdotta dall’art. 1 del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL “Omnibus”) per il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023.

Tale comunicazione va presentata a pena di decadenza dall’agevolazione.

3.1

CONTENUTO DELLA NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

I soggetti che hanno presentato la comunicazione “ordinaria” per l’accesso al beneficio dal 12.6.2024 al 12.7.2024, devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunica­zio­ne integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo cre­dito d’imposta.

3.2

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione integrativa deve essere presentata:

·         dal 18.11.2024 al 2.12.2024;

·         esclusivamente in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

3.3

credito d’imposta effettivamente spettante

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’im­porto del credito d’imposta risultante dalla nuova comunicazione integrativa, molti­pli­cato per la percentuale rideterminata resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.12.2024, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

3.4

COMUNICAZIONI INTEGRATIVE PRECEDENTI

Modificando il precedente provv. 11.6.2024 n. 262747, vengono soppresse, tra l’altro, le disposizioni sulle comunicazioni integrative previste al § 5, che non possono quindi più essere presentate.

Viene inoltre disposto che non si tiene conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.

4

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLe zone logistiche sEMPLIFI­CA­TE (ZLS) - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

 

Con il DM 30.8.2024, pubblicato sulla G.U. 26.9.2024 n. 226, sono state definite le disposizioni attuative relative al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024.

Tale disposizione ha esteso alle ZLS, per quanto compatibile, il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023.

4.1

soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese:

·         indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;

·         già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell’art. 1 co. 61 - 65-bis della L. 27.12.2017 n. 205.

L’agevolazione non è comunque applicabile:

·         ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;

·         alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;

·         alle imprese in difficoltà.

4.2

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti:

·         realizzati dall’8.5.2024 (data di entrata in vigore del DL 60/2024) al 15.11.2024;

·         facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;

·         relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Esclusioni

Sono comunque esclusi:

·         i beni autonomamente destinati alla vendita, nonché quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;

·         i materiali di consumo.

Limiti quantitativi

Viene inoltre previsto che:

·         il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro;

·         non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

4.3

comunicazione degli investimenti agevolabili

Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12.12.2024 al 30.1.2025, l’ammontare delle spese ammissibili soste­nu­te dall’8.5.2024 al 15.11.2024.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

·         sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni;

·         saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

4.4

credito d’imposta effettivamente spettante

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con prov­ve­dimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle suddette comunicazioni.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

4.5

utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

·         esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·         presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

·         a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia che definisce la percentuale di credito d’imposta fruibile.

Al credito d’imposta in esame non si applica:

·         il limite annuale alle compensazioni per i crediti d’imposta agevolativi previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro);

·         il limite generale annuale alle compensazioni nel modello F24 di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).

4.6

INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d’imposta deve essere indicato:

·         nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto;

·         nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

4.7

RIDETERMINAZIONE, decadenza E RESTITUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è rideterminato:

·         se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; in tal caso il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;

·         se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’eser­cizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione; in tal caso il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei suddetti beni.

Se le imprese beneficiarie non mantengono la loro attività nella ZLS per almeno cinque anni successivi al completamento dell’investimento, invece, è prevista la decadenza dai benefici goduti.

In caso di rideterminazione o decadenza, il credito d’imposta indebitamente utilizzato deve essere restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi sopra indicate.

5

Crediti IVA trimestrali - Cessione in sede di consolidato fiscale - esclusione

 

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 180 ha negato a una società che partecipa a un consolidato fiscale ai sensi dell’art. 117 del TUIR la possibilità di trasferire alla consolidante i crediti IVA trimestrali esposti nel modello TR.

5.1

Trasferimento di crediti al consolidato fiscale

Secondo l’art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

In costanza di consolidato fiscale ai sensi dell’art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro di cui all’art. 34 della L. 388/2000.

5.2

CESSIONE DEI crediti trimestrali IVA e trasferimento al consolidato fiscale

In merito ai crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali, l’art. 12-sexies del DL 34/2019 ha introdotto la possibilità per i soggetti passivi IVA, purché in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72, di cedere i crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate osserva che secondo tale norma sono liberamente cedibili ai terzi non tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.

Le disposizioni sul regime del consolidato fiscale ammettono però il trasferimento dei crediti d’imposta, ai fini della loro compensazione, che risultano dalla sola dichiarazione annuale delle società partecipanti a detto istituto.

Ne consegue che i crediti IVA trimestrali non sono trasferibili al consolidato; a tal fine è irrilevante che sia ammessa la cessione a terzi dei crediti IVA trimestrali chiesti a rimborso.

La possibilità di trasferimento al consolidato, ai fini della compensazione con l’IRES dovuta, riguarda quindi la sola eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

6

Controlli fiscali - Processi verbali - Utilizzo della sottoscrizione digitale

 

In attuazione del nuovo art. 38-bis co. 2 del DPR 600/73, inserito dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, con il provv. Agenzia delle Entrate 30.9.2024 n. 372380 sono state individuate le modalità di sottoscrizione dei processi verbali, al fine di utilizzare la sottoscrizione digitale.

6.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

I processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle Entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale.

Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa.

6.2

CONTRIBUENTE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE

Il processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo delegato, in modalità digitale ove dotato di firma digitale.

A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale (in formato CADES - CMS Advanced Electronic Signatures - file con estensione .p7m), il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, il personale incaricato del controllo provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

Trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, viene trasmesso all’indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici.

Se il contribuente non possiede un indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.

Consegna manuale del processo verbale o invio tramite raccomandata A/R

Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all’indi­rizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato al controllo procede mediante consegna della copia conforme analogica nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R.

6.3

CONTRIBUENTE NON IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE

Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale, il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stam­pato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

A seguito dell’apposizione sul processo verbale della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità e apponendo la firma digitale.

Il documento informatico così formato costituisce l’originale informatico.

Consegna del processo verbale

La copia analogica del processo verbale informatico, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, deve essere consegnata al contribuente, o al suo delegato.

La consegna può essere effettuata anche:

·         mediante invio all’indirizzo PEC del contribuente o del proprio delegato;

·         tramite raccomandata A/R.

6.4

Rifiuto della sottoscrizione del processo verbale

Nei casi di rifiuto della sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato del controllo:

·         ne dà evidenza nello stesso, indicandone i motivi;

·         può procedere alla sottoscrizione digitale del documento.

Invio del processo verbale

Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato del controllo procede:

·         all’invio della copia analogica del processo verbale informatico al domicilio fiscale del contribuente, mediante raccomandata A/R;

·         oppure alla trasmissione del documento informatico originale tramite PEC, all’indi­rizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici.

7

REGIME DI Adempimento collaborativo - Procedura del ravvedimen­to operoso

Il DM 31.7.2024 n. 126, pubblicato sulla G.U. 10.9.2024 n. 212, ha disciplinato la procedura di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, nell’ambito dell’adem­pimento collaborativo di cui agli artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015.

Il decreto attua l’art. 6 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 128/2015, come modificato dal DLgs. 221/2023, il quale demanda ad un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione ad indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo.

7.1

AMBITO APPLICATIVO

La procedura di ravvedimento operoso prevista dal DM 126/2024 si applica in due ipotesi:

·         il contribuente che spontaneamente intende regolarizzare la propria posizione in ipotesi di omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle previsioni tributarie, che incidono sulla determinazione o sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;

·         il contribuente che intende aderire alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate derivanti dalle interlocuzioni “tipiche” del regime di adempimento collaborativo.

7.2

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E RAVVEDIMENTO

Tali soggetti sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata contenente tutti gli elementi necessari affinché l’ufficio sia in grado di esaminare la fattispecie concreta.

I termini di accertamento, a questi fini, devono intendersi ridotti di due anni e di un ulteriore anno in caso di rilascio della certificazione tributaria (c.d. “visto pesante”), come previsto dalle disposizioni premiali del regime di adempimento collaborativo.

L’ufficio, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione qualificata, notifica al contribuente uno schema di ricalcolo, nel quale sono indicate le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, per le eventuali osservazioni di quest’ultimo da fornire in un termine non inferiore a 60 giorni.

A questo punto:

·         se il contribuente procede immediatamente al versamento sulla base dello schema di ricalcolo, il contraddittorio si conclude;

·         se, invece, il contribuente non effettua il versamento, l’ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, notifica un atto di ricalcolo contenente l’indicazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e assegna un termine, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

Misura delle sanzioni

Le sanzioni sono ridotte in base a quanto stabilito dall’art. 13 del DLgs. 472/97, con riferimento alla data di presentazione della comunicazione qualificata.

Presentazione delle dichiarazioni integrative

Una volta effettuato il versamento degli importi richiesti, ai fini della chiusura della procedura, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione integrativa, ove ne ricorrano i presupposti.

8

Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività for­mative - presentazione delle domande

 

Con il DM 6.8.2024, pubblicato sulla G.U. 13.9.2024 n. 215:

·         è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le inizia­ti­ve for­­ma­­tive volte ad accrescere le competenze e le capacità professio­nali degli im­prenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2024;

·         sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative do­man­de e le ulteriori disposizioni attuative.

8.1

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative ag­gre­ga­zio­ni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Re­gistro elettronico­ nazio­nale istituito dal regolamento del Parlamento euro­peo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all’Albo nazionale degli autotra­spor­ta­to­ri di cose per conto di terzi, i cui ti­to­la­ri, soci, am­ministratori, nonché dipen­denti (compresi i dirigenti) o addetti inqua­dra­ti nel Con­tratto collet­ti­vo nazionale logi­stica, trasporto e spedizioni, parte­ci­pino ad iniziative di for­ma­zio­ne o aggiornamento pro­fes­sio­nale, volte:

·         all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuo­ve tecno­logie;

·         allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del li­vel­lo di sicurezza stra­­dale e di sicurezza sul lavoro.

8.2

Iniziative formative agevolabili

Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi azien­dali, in­teraziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l’attività forma­ti­va sia:

·         avviata dal 27.2.2025;

·         completata entro l’1.8.2025.

Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano for­mativo an­tecedenti al 27.2.2025, purché successivi al 13.9.2024.

Esclusioni

Sono invece esclusi:

·         i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotraspor­tatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto;

·         la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa na­zio­nale obbligatoria in materia di formazione.

Formazione a distanza

Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che sono svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:

·         l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;

·         l’intero corso deve essere videoregistrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;

·         i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza;

·         le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione;

·         al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

8.3

Ammontare dei contributi

I contributi sono concessi:

·         entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall’art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;

·         nel limite del previsto stanziamento, pari a 5 milioni di euro;

·         sulla base dei previsti massimali.

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le se­guenti soglie:

·         15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);

·         50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);

·         100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);

·         150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o supe­riore a 250 unità).

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei con­tri­buti massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che par­te­ci­pano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.

Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:

·         ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;

·         compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;

·         compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;

·         servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammis­si­bili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l’attività didattica re­la­tive al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forni­ture at­ti­nen­ti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota par­te da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consu­lenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

8.4

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate:

·         esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’og­getto “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15”;

·         al soggetto gestore “Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.”, all’indirizzo ram.formazione2025@pec.it;

·         utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/formazione-xv-edizione), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;

·         a partire dal 10.12.2024 ed entro il 20.1.2025.

Dati da indicare nella domanda

In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in parti­co­lare:

·         i dati identificativi del richiedente;

·         il soggetto attuatore delle azioni formative;

·         il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e il nu­me­ro complessivo delle ore di insegnamento;

·         il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora ed eventuale sede del corso; codice di accesso se svolto in videoconferenza);

·         il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della do­cenza in au­la, costi dei tutor, altri costi per l’erogazione della forma­zione, spese di viag­gio e alloggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con atti­nenza al pro­getto, am­mor­ta­mento degli stru­men­ti e delle attrez­za­tu­re per la quota da riferire al loro uso esclu­sivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa for­ma­ti­va pro­gram­­mata, costi di per­sonale dei partecipanti al pro­get­to di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e cor­ret­to debita­mente giustificato).

8.5

Relazione di fine attività e rendicontazione dei costi sostenuti

Entro il 26.9.2025 dovrà essere presentata:

·         una relazione di fine attività;

·         una rendicontazione dei costi sostenuti.

Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:

·         l’elenco dei partecipanti;

·         la documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svan­tag­giati o disabili;

·         la documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di micro, piccola o media im­presa;

·         se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dal­l’en­te attuatore, da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezio­ne, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

·         i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

·         il dettaglio dei costi per singole voci.

Certificazione della documentazione contabile

La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali.

Il relativo costo:

·         potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza;

·         non concorrerà però a determinare le previste soglie.

Modalità di presentazione

La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire:

·         esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’og­getto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15”;

·         al soggetto gestore, all’indirizzo ram.formazione2025@pec.it.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

8.6

Valutazione delle domande e delle rendicontazioni presentate

Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall’apposita Commissio­ne, la quale, all’esito dell’istruttoria, redige l’elenco delle imprese ammesse all’age­vo­la­zio­ne.

8.7

Erogazione dei contributi

L’erogazione dei contributi avverrà:

·         al termine della realizzazione del progetto formativo;

·         previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ove l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare intera­mente le do­mande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo propor­zio­nal­men­te ridotto fra le imprese aventi diritto.

8.8

Revoca dei contributi

I contributi sono revocati in caso di:

·         accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;

·         mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;

·         dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero;

·         controllo sul corso conclusosi con esito negativo.

Restituzione del contributo già erogato

Qualora il contributo fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla restitu­zione de­gli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Au­to­ri­tà giudi­ziaria per i reati eventualmente configurabili.

9

incentivi per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli - disposizioni attuative - modifiche

 

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con il decreto direttoriale 3.6.2024, ha definito la disciplina attuativa dei contributi previsti dall’art. 5 del DPCM 20.5.2024 a favore delle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4.

Al riguardo, il Ministero delle Imprese e del made in Italy:

·         con il DM 23.9.2024, ha rimodulato le risorse relative all’agevolazione in esame;

·         mediante la circ. 24.9.2024, ha fornito chiarimenti sul termine di conferma dell’ope­­razione, in considerazione dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti.

9.1

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo spetta in misura pari a:

·         400,00 euro, per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL;

·         800,00 euro, per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano.

9.2

REQUISITI

I contributi spettano per le installazioni di impianti effettuate dal 25.5.2024 al 31.12.2024.

Il DM 3.6.2024 specifica che, ai fini dell’accesso ai predetti contributi, è necessario che:

·         gli impianti installati siano omologati ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN 115;

·         gli installatori svolgano come attività primaria o secondaria la riparazione meccanica di autoveicoli;

·         alla data di installazione dell’impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;

·         l’impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuo­vo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;

·         nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva al 25.5.2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale;

·         la data di collaudo dell’impianto installato sia successiva al 25.5.2024.

9.3

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI

Per la fruizione degli incentivi per gli impianti a GPL e metano:

·         il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione (di fatto, l’installatore applica uno sconto);

·         l’installatore viene rimborsato dell’importo del contributo dalle imprese costruttrici degli impianti di alimentazione;

·         le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione recuperano gli importi rimborsati all’installatore come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

9.4

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI

Gli installatori degli impianti possono prenotare i contributi presso la piattaforma informatica (presente sul sito https://ecobonus.mise.gov.it) a partire dalle ore 10.00 dell’1.7.2024, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari complessivamente a 9.992.463,21 euro.

Rimodulazione delle risorse

In considerazione degli esiti del monitoraggio delle prenotazioni effettuate, con il DM 23.9.2024 è stata stabilita la seguente rimodulazione delle risorse:

·         una quota pari al 30% (prima 60%) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano;

·         una quota pari al 70% (prima 40%) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL.

Conferma dell’operazione

Ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DM 3.6.2024, entro 120 giorni dalla prenotazione, gli installatori confermano l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto di alimentazione a GPL o metano.

Al riguardo, la circ. MIMIT 24.9.2024 ha osservato che, a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, che devono essere svolti dai diversi uffici provinciali della motorizzazione civile, il suddetto termine non sempre risulta congruo.

Conseguentemente, viene stabilito che, nel caso in cui il ritardo nei collaudi dei nuovi impianti dovesse superare il termine di 120 giorni dalla prenotazione dei contributi, tutte le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano resteranno attive, fatta salva la corretta e opportuna documentazione presentata dagli installatori.

10

Imposta SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITà (ivca) E IMPOSTA di bollo sulle comunicazioni relative a cripto-valute - Alternatività

 

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 181 ha chiarito che il soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività.

Il caso di specie riguarda un soggetto che detiene bitcoin presso una società di diritto italiano, iscritta nel Registro tenuto dall’OAM. Poiché è stata corrisposta l’imposta di bollo, di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, addebitata dalla società che gestisce il portafoglio digitale, chiede se, avendo pagato il suddetto bollo, sia tenuto a corrispondere l’IVCA.

10.1

applicazione dell’Imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo del 2 per mille annuo (anche) per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività, precisando (nota 3-ter) che:

·         tale comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione;

·         l’imposta di bollo è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto;

·         se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

L’imposta si applica alle cripto-attività con lo stesso meccanismo applicato per il bollo sulle comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari: anche l’imposta di bollo sulle cripto-attività prescinde dal materiale invio della comunicazione o dall’esistenza di un obbligo di inviarla, ma si applica comunque su una comunicazione all’anno “anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle cripto-attività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30).

In caso di assenza dell’obbligo di comunicazione, l’imposta di bollo sulle cripto-attività viene, quindi, applicata al 31 dicembre di ciascun anno (e, comunque, al termine del rapporto).

Per quanto concerne i soggetti obbligati, come ricordato nella circ. 30/2023:

·         in virtù del rinvio all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, sono tenuti all’applicazione dell’imposta tutti i soggetti che esercitano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa;

·         sono altresì tenuti i prestatori di servizi di cui all’art. 3 co. 5 lett. i) e i-bis) del DLgs. 231/2007 che rientrano nella categoria di “altri operatori non finanziari” ai fini della disciplina antiriciclaggio e che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 1 co. 1 del DL 167/90 (ma non versano l’acconto).

Infine, viene precisato che non è dovuta l’imposta di bollo sui prodotti finanziari in relazione alle somme in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società che gestisce il portafoglio, in quanto “l’importo non rappresenta un prodotto finanziario” ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, allegata al DPR 642/72.

10.2

applicazione dell’IVCA

Avendo corrisposto l’imposta di bollo sulle comunicazioni, la risposta 181/2024 ritiene che non si debba corrispondere anche l’imposta sulle cripto-attività.

Infatti, come ricordato dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 1 co. 146 della L. 197/2022 (nel modificare il co. 18 dell’art. 19 del DL 201/2011) ha specificato che a “decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal co. 18-bis del presente articolo”.

Tra le due imposte sussiste quindi una sorta di alternatività in base alla quale, come già chiarito anche dalla circ. 30/2023, l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) di cui all’art. 19 co. 18 del DL 201/2011 deve essere applicata da “tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività sulle quali non è stata pagata l’imposta di bollo”. Dall’1.1.2023, l’IVCA “è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”.

10.3

compilazione del Quadro RW

Con riferimento al monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle Entrate conferma che le cripto-attività (non solo le cripto-valute) devono essere indicate nel quadro RW indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia (in questo senso, si veda anche la circ. 30/2023). Pertanto, nel caso di specie si conferma l’obbligo di compilazione di tale quadro.

Resta comunque fermo che le cripto-attività possono rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale ex art. 4 co. 3 del DL 167/90, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

11

nota di variazione IVA da parte dei soci di una società estinta - esclu­sione

 

Con la ris. Agenzia delle Entrate 19.9.2024 n. 47, è stato affermato che, laddove una società abbia emesso una fattura e si sia estinta prima di avere emesso una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, la facoltà di emettere la nota di variazione IVA non si trasferisce in capo ai soci.

11.1

differenze rispetto alle operazioni straordinarie

Nel documento di prassi sono messe in luce le differenze, ai fini del trasferimento del credito IVA, tra il caso di una società in liquidazione e il caso delle operazioni straor­di­narie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Nell’ambito delle fusioni, ad esempio, la società risultante dall’operazione o quella incor­po­rante “assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, prose­guen­do in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

Il principio della successione nei diritti dell’avente causa, in caso di fusione (e di altre operazioni straordinarie), è consolidato nella prassi amministrativa.

La R.M. 13.7.95 n. 183 aveva chiarito che la facoltà di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione, per i rapporti pregressi trasferiti alla società beneficiaria, si trasfe­risce in capo alla società che è “subentrata nei diritti e negli obblighi della società scissa”.

11.2

società in liquidazione

Nel diverso caso in cui vi sia una procedura di liquidazione ordinaria che porta all’estin­zione della società mediante cancellazione dal Registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, non essendovi “continuazione dell’impresa”, non può esservi “alcun subentro di altri soggetti (i soci) nell’esercizio delle posizioni soggettive ad essa riferibili”, ivi compresa la facoltà di emettere note di variazione IVA in diminuzione.

Inoltre, l’Agenzia ritiene essenziale che sia rispettata l’identità “tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili”.

Se, dunque, una società ha emesso una fattura e poi si è estinta prima di aver emesso la nota di variazione, i soci non potranno in seguito emettere tale documento (non essendosi trasferito in capo a questi ultimi il relativo diritto, oltre al fatto che, a seguito dell’estin­zione, vi sarebbe una non legittima “sostituzione” dei soci rispetto alla società nell’emis­sione del documento fiscale).

12

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale - regime forfetario IVA - natura opzionale

 

Con una delle risposte fornite in occasione della Videoconferenza del 19.9.2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime IVA forfetario riservato alle organiz­za­zio­ni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), con ricavi annui non superiori a 65.000,00 euro, ha natura opzionale e non costituisce un regime “naturale”.

12.1

QUADRO NORMATIVO E CARATTERISTICHE DEL REGIME

Il regime cui si fa riferimento è stato introdotto dall’art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021, ed è applicabile dall’1.1.2024.

Nello specifico, tale norma stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), le OdV e le APS che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro “applicano”, ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all’art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014.

In sostanza, le OdV e le APS che rispettano i richiamati requisiti:

·         non addebitano l’IVA in rivalsa per le operazioni effettuate;

·         non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;

·         sono esonerate dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 (fermi restando gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi).

12.2

NATURA OPZIONALE DEL REGIME

Stante il tenore letterale dell’art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021, si era posto il dubbio sulla natura opzionale o meno del regime, e in particolare sulla possibilità per OdV e APS con ricavi non superiori al limite stabilito di adottare o mantenere il regime IVA ordinario o il regime speciale previsto dalla L. 398/91.

Ora, con la risposta fornita durante la Videoconferenza del 19.9.2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di cui al DL 146/2021 “non costituisce un obbligo (ossia un regime Iva naturale), bensì una scelta opzionale”, per cui rappresenta un’alternativa ai regimi già previsti in precedenza.

Ciò risulta in linea, secondo l’Agenzia, con la disciplina prevista dall’art. 86 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che il regime di cui al DL 146/2021 sembra anticipare sotto il profilo IVA. Infatti, il regime di cui al citato art. 86 – che diverrà efficace solo a seguito del rilascio della prevista autorizzazione europea – ha natura opzionale.

13

servizi socio-sanitari - Centri di riabilitazione - centri diurni - esen­zione iVA

 

Con la risposta a interpello 12.9.2024 n. 179, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72 si applica anche ai servizi erogati in strutture residenziali per la riabilitazione di persone disabili, resi a favore di utenti ricoverati, anche quando tali servizi sono forniti, previo spostamento degli utenti, in centri diurni.

13.1

Prestazioni a favore di utenti Ricoverati

Nel caso specifico, i centri di riabilitazione residenziali e diurni erano gestiti da una fondazione e questa intendeva stipulare con una società (impresa sociale) un contratto di “global service” per l’affidamento di prestazioni terapeutiche, di assistenza infermieristica e psicologica, attività ludico-ricreative, servizi alberghieri nonché servizi accessori ai precedenti quali la lavanderia, la pulizia e sanificazione degli ambienti e la ristorazione.

Poiché i servizi resi nei centri diurni a favore di utenti ricoverati rientravano nel medesimo contratto di “global service”, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esenzione IVA anche per questi ultimi.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 10 co. 1 n. 21) del DPR 633/72 prevede l’esenzione per le prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e può applicarsi anche alle prestazioni rese da organismi “simili” (come i centri di riabilitazione per persone disabili) quando con le stesse si assicuri l’alloggio (eventualmente unito ad altre prestazioni accessorie), a favore di persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura.

Inoltre, tale esenzione si applica anche alle prestazioni rese da terzi, purché queste, nella loro interezza, caratterizzino sostanzialmente la gestione globale della struttura.

13.2

Prestazioni a favore di utenti non ricoverati

Per quanto riguarda le prestazioni rese dall’impresa sociale affidataria a favore degli utenti non ricoverati (anche se bisognosi di protezione e cura), l’Agenzia delle Entrate conferma la soluzione proposta dall’istante, secondo cui tali servizi possono beneficiare dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 se sono rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.

Deve quindi trattarsi di:

·         prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione;

·         rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza del Ministero della Salute.

Si precisa che, sotto il profilo soggettivo, l’esenzione in parola richiede l’esistenza, in capo al prestatore, dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste tale soggetto (cfr. Corte di Giustizia UE causa C-141/00).

14

esportazioni per finalità umanitarie - invio dei beni all’estero - prova

 

Con la risposta a interpello 12.9.2024 n. 182, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle condizioni di applicabilità del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72 per le cessioni di beni con trasporto o spedizione degli stessi al di fuori del territorio dell’Unione europea, entro 180 giorni dalla consegna, a cura del ces-sionario o per suo conto, effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche o altri enti, in attuazione di finalità umanitarie.

14.1

decreto di attuazione

Il richiamato art. 8 co. 1 lett. b-bis) prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisca le modalità di attuazione del regime di non imponibilità.

Detto decreto ministeriale non è mai stato emanato, ma la risposta a interpello dell’A­gen­zia delle Entrate in commento specifica che la norma primaria è, comunque, da ritenersi pienamente efficace.

Nelle more dell’emanazione dello stesso, continua a trovare applicazione il DM 10.3.88 n. 379, riferito alla previgente norma agevolativa per le cessioni all’esportazione con scopi umanitari (prima dell’inserimento di detta norma agevolativa nell’ambito dell’art. 8 del DPR 633/72).

14.2

prova di uscita dei beni

Ai fini della prova di uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea (richiesta per l’efficacia del regime di non imponibiità), quando il trasporto è a cura del cessionario, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile superare il dettato normativo dell’art. 8 co. 1 lett. b-bis) in argomento, il quale stabilisce che “la prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale”.

Al di là del tenore letterale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la prova di uscita del beni possa essere fornita con ogni mezzo, “non potendosi addebitare all’esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità”.

Affinché la prova sia valida e consenta l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, è però richiesto che essa sia “certa e incontrovertibile, quale è, per esempio, l’attesta­zione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana”.

Nel caso di specie, è stata riconosciuta la validità della prova fornita per la cessione nei confronti di una Pubblica Amministrazione italiana, la quale si occupa di ricevere i beni prima dell’invio al di fuori dell’Unione europea. In particolare, la Pubblica Am­ministra­zio­ne è tenuta a fornire una notifica nei confronti del fornitore, attestante la ricezione dei beni da parte del cessionario extra-UE e detta prova è qualificata come “prova certa e incontrovertibile dell’avvenuta esportazione”.

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Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri - aliquota iva del 4%

 

Sulla base di quanto precisato nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 2.9.2024 n. 5, l’aliquota IVA del 4%, di cui al n. 35 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, deve ritenersi applicabile anche alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, effettuate con le moderne tecnologie.

L’Amministrazione Finanziaria ha adottato un’interpretazione evolutiva della normativa in esame, che tiene conto dell’evoluzione tecnologica avvenuta nel settore editoriale a partire dalla fine degli anni Ottanta.

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