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Tasse e fisco: novità novembre 2024

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno nel 2023 - settore agricolo - comunicazione per la fruizione
  2. credito d’imposta investimenti nella zes unica mezzogiorno - comunicazione integrativa - investimenti superiori a quelli indicati nella comunicazione originaria
  3. DETRAZIONI “EDILIZIE” PER INTERVENTI ANTISISMICI - TERMINI DI DEPOSITO DELLE ASSEVERAZIONI “PREVENTIVE” E DELLE ATTESTAZIONI “CONSUNTIVE” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
  4. Presentazione dei modelli F24 - Malfunzionamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate il 28 e 29 ottobre 2024 - Proroga
  5. Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - Delega unica agli intermediari - Disposizioni attuative
  6. NOTIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI e delle cartelle di pagamento - FACOLTà DI COMUNICARE ALL’aGENZIA DELLE eNTRATE UN INDIRIZZO pec
  7. CONSOLIDATO FISCALE - TRASFERIMENTO DEL CREDITO IVA - APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
  8. CONSOLIDATO FISCALE - REVOCA DELL’OPZIONE - “REMISSIONE IN BONIS” - APPLICAbilità
  9. SUPERBONUS - ENTI DEL TERZO SETTORE - INTERVENTI FOTOVOLTAICI - TETTO MASSIMO DI SPESA
  10. DISCIPLINA “SUPERBONUS RSA” - AFFITTO O ACQUISTO DEL RAMO DI AZIENDA DEL COMODATARIO - ESCLUSIONE
  11. plusvalenze per cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Quota di immobile acquisita per successione - ESCLUSIONE
  12. credito d’imposta investimenti 4.0 - rent to buy - esclusione
  13. incentivi per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli - utilizzo in compensazione del credito d’imposta - codice tributo
  14. società cooperative - ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, VALORE NOMINALE MASSIMO DI UN’AZIONE E VALORE NOMINALE MASSIMO DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA - adeguamento dei limiti all’inflazione
  15. REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - codice di condotta - modifiche
  16. OPERATORI FINANZIARI - COMUNICAZIONI ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI - ESTENSIONE AI DATI RELATIVI AL VALORE DEI TITOLI DI STATO POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE
  17. IVA - Variazione in diminuzione - Rinuncia unilaterale al credito - esclusione
  18. Split payment - Fattura non incassata - nota di credito - termine di emissione annuale - inapplicabilità
  19. iva di gruppo - fusione per incorporazione - subentro dell’incorporante in una seconda procedura
  20. SERVIZI NEI PORTI - REGIME DI NON IMPONIBILITà IVA - ambito applicativo
  21. Interventi di chirurgia estetica - regime iva
  22. Iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco - Versamento dell’importo annuale tramite il modello “F24 Accise”

 

 

software di contabilità

 

 

1

credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno nel 2023 - settore agricolo - comunicazione per la fruizione

Con il provv. 15.10.2024 n. 387400, l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo specifico modello di comunicazione per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2023 nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.

1.1

ambito applicativo

Il nuovo modello va presentato dalle imprese di produzione primaria del settore agri­colo, nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acqui­sizione, nel 2023, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle Regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta è riconosciuto nell’ambito del Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle impre­se attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco­nomia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

1.2

MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata:

·         dal 17.10.2024 al 18.11.2024;

·         utilizzando lo specifico modello approvato;

·         direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione del­le dichiarazioni;

·         in via telematica, utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

1.3

IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE EFFETTIVAMENTE RICONOSCIUTA

Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1 co. 8 del DL 63/2024 (90 milioni di euro per il 2024), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione.

Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’am­mon­tare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

1.4

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari:

·         esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·         a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto prov­vedimento dell’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima di un’apposita comunicazione della stessa Agenzia ai richiedenti del riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;

·         presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

2

credito d’imposta investimenti nella zes unica mezzogiorno - comu­nicazione integrativa - investimenti superiori a quelli indicati nella comunicazione originaria

L’art. 8 del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2025), intervenendo sull’art. 1 del DL 113/2024 (c.d. DL “Omnibus”), ha ulteriormente modificato la disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, con particolare riferimento agli investimenti oggetto della comunicazione integrativa.

2.1

investimenti da indicare nella comunicazione integrativa

Contrariamente a quanto inizialmente stabilito, viene previsto che nella comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti, realizzati nel periodo agevolato 1.1.2024 - 15.11.2024, ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, con conseguente indicazione del maggior credito d’imposta maturato.

2.2

determinazione del credito spettante

Qualora il credito d’imposta fruibile risulti pari al limite massimo di cui all’art. 16 co. 1 del DL 124/2023, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è determinato l’am­montare massimo del credito d’imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

3

DETRAZIONI “EDILIZIE” PER INTERVENTI ANTISISMICI - TERMINI DI DEPOSITO DELLE ASSEVERAZIONI “PREVENTIVE” E DELLE ATTESTAZIONI “CONSUNTIVE” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Con la risposta a interpello 1.10.2024 n. 189, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito ai termini di deposito delle asseverazioni “preventive” e delle attestazioni “consuntive” di riduzione del rischio sismico, richieste per i bonus “edilizi” relativi agli interventi antisismici.

Detrazioni “edilizie” che richiedono le asseverazioni

Le predette asseverazioni “preventive” e attestazioni “consuntive” di riduzione del rischio sismico sono necessarie per fruire delle detrazioni derivanti dall’applicazione:

·         del sismabonus nelle misure del 70-80% oppure del 75-85%, ai sensi, rispettivamente, dei co. 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013 (sismabonus “rafforzato” per il conseguimento della riduzione di una oppure di due o più classi di rischio sismico), nonché del “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013;

·         del superbonus per gli interventi antisismici ex art. 119 co. 4 del DL 34/2020.

3.1

Asseverazione “preventiva” (Allegato B)

L’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico:

·         va predisposta, a cura del progettista strutturale, su modello conforme all’Alle­gato B del DM 58/2017;

·         unitamente al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui l’asse­verazione si riferisce, va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente del Comune, tempestivamente e comunque prima dell’ini­zio dei lavori (art. 3 co. 3 del DM 58/2017).

L’Amministrazione finanziaria considera il termine di deposito dell’asseverazione “preventiva” posto a pena di decadenza dalla fruizione della detrazione “edilizia”.

Deposito dell’asseverazione “preventiva” oltre i termini ordinari

L’art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023, con norma di interpretazione autentica, riconosce la possibilità di depositare l’asseverazione “preventiva” oltre il predetto termine, avvalendosi della remissione in bonis, in presenza dei requisiti di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, purché detta asseverazione venga comunque presentata:

·         entro il termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi nella quale va indicata la prima quota della detrazione; 

·         se la detrazione è fruita mediante l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, entro l’invio della comunicazione di opzione.

3.2

Attestazioni “consuntive” (Allegati B-1 e B-2)

Con le c.d. attestazioni “consuntive” di conformità (da redigere su modelli conformi agli A­l­legati B-1 e B-2 del DM 58/2017), il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (ove nominato per legge), all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

La risposta a interpello 189/2024 afferma che tali attestazioni “consuntive”:

·         sono documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente;

·         pertanto, a fini dell’applicazione del sismabonus e del superbonus è sufficiente che le attestazioni “consuntive” risultino depositate al momento dell’esercizio in di­chiarazione del diritto alla detrazione, senza necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.

4

Presentazione dei modelli F24 - Malfunzionamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate il 28 e 29 ottobre 2024 - Proroga

Con il provv. 31.10.2024 n. 402623, l’Agenzia delle Entrate ha accertato l’irregolare funzionamento, a causa di un’anomalia nel software, del servizio di acquisizione attraverso i propri canali telematici dei modelli F24:

·         a partire dalle ore 12.48 del 29.10.2024 e fino alle ore 9.56 del 30.10.2024;

·         che ha comportato scarti impropri dei modelli F24 presentati, con la motivazione “Squadratura contabile sezione erario”.

In considerazione di tali malfunzionamenti tecnici, viene disposta una proroga fino al 10.11.2024:

·         per la presentazione dei modelli F24 relativi agli adempimenti scadenti durante il suddetto periodo di irregolare funzionamento;

·         ai sensi dell’art. 1 del DL 21.6.61 n. 498, conv. L. 28.7.61 n. 770, che disciplina lo slittamento automatico dei termini nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria.

5

Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agen­zia delle Entrate-Riscossione - Delega unica agli intermediari - Disposizioni attuative

Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.

5.1

Contenuto della delega

Il contenuto minimo della delega, riportato anche nel fac-simile di modello allegato al provvedimento in esame, è il seguente:

·         il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;

·         i servizi on line oggetto di delega o revoca;

·         la data di conferimento o di revoca della delega.

5.2

Servizi delegabili

Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:

·         consultazione del proprio Cassetto fiscale;

·         uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati infor­matici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi;

·         acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;

·         servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

5.3

Soggetti delegabili

I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi.

5.4

Conferimento della delega

La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.

5.5

Comunicazione della delega all’Agenzia delle Entrate

Ai fini dell’attivazione, i dati della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:

·         direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia;

·         oppure dallo stesso intermediario delegato.

L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elet­tronica avanzata (FEA) realizzato con la Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.

L’intermediario può comunicare la delega anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di firma elet­tronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un’apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agen­zia delle Entrate.

5.6

Obblighi dell’intermediario delegato

Gli intermediari utilizzano i servizi delegati previa accettazione, nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate, delle condizioni di utilizzo dei predetti servizi.

5.7

Durata della delega

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

5.8

Revoca della delega

La delega può essere revocata in qualsiasi momento, mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente o per il tramite di un intermediario.

La variazione di uno o più dati di una delega attiva comporta la revoca di quest’ultima e, contestualmente, l’attivazione della nuova delega con i dati variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di attivazione della stessa.

5.9

Rinuncia alla delega

La rinuncia ad una delega attiva è effettuata in relazione a tutti i servizi delegati ed è comunicata dall’intermediario delegato, in qualunque momento, utilizzando una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

La rinuncia è immediatamente efficace.

5.10

Rinnovo della delega

È possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni, comunicandola a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria.

Il rinnovo non determina la revoca della delega, ma prolunga la sua efficacia dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.

5.11

Registrazione e conservazione delle deleghe e delle revoche

Le deleghe acquisite dagli intermediari devono essere numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l’indicazione dei seguenti dati:

·         numero progressivo e data della delega o della revoca;

·         codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;

·         estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.

Gli intermediari devono:

·         conservare le deleghe acquisite, fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza, unitamente alla documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante legale;

·         individuare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe.

5.12

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite, anche presso le sedi degli intermediari.

Qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche si procede alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica, ferme restando la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

5.13

Disposizioni transitorie

Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30.6.2026.

Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest’ultima si considera contestualmente revocata.

6

NOTIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI e delle cartelle di pagamento - FACOLTà DI COMUNICARE ALL’a­GEN­ZIA DELLE eNTRATE UN INDIRIZZO pec

Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.10.2024 n. 379575 sono state stabilite le modalità per eleggere un domicilio digitale speciale facoltativo:

·         da parte dei soggetti che non sono obbligati, per legge, a possedere un indirizzo PEC;

·         presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

6.1

Domicilio digitale

Ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’ammini­stra­zio­ne digitale, CAD), per “domicilio digitale” si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23.7.2014 n. 910 (regolamento “eIDAS”), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

6.2

Possibilità di eleggere un domicilio digitale speciale

Le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’art. 6-quater del DLgs. 82/2005, che non sono quindi obbligati a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), possono eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli ad essi destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto, ai sensi dell’art. 60-ter del DPR 600/73.

Il domicilio digitale speciale eletto facoltativamente è utilizzato anche dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per:

·         la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/73;

·         l’invio delle comunicazioni e degli atti ai sensi dell’art. 26-bis del DPR 602/73, relativamente ai carichi ad essa affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’art. 6-bis del DLgs. 82/2005.

6.3

Modalità di elezione del domicilio digitale speciale

Il domicilio digitale speciale è eletto mediante la specifica funzionalità che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e produce gli effetti dell’elezione del domicilio.

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

Conferma di indirizzi PEC già comunicati

La suddetta funzionalità deve essere utilizzata anche per la conferma, come domicilio digitale speciale, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) precedentemente comunicato in via facoltativa con le modalità stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120768.

In assenza di tale conferma, l’indirizzo PEC già comunicato si intende revocato.

Indirizzo PEC di cui non si ha la titolarità

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

6.4

Variazione e revoca del domicilio digitale speciale

Tramite le funzionalità che saranno rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere comunicate le variazioni o la revoca del domicilio digitale speciale registrato.

6.5

EFFICACIA

La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca del domicilio digitale speciale eletto hanno effetto, ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni, dal momento della conclusione, con esito positivo, del suddetto processo di validazione tramite il sito del-l’Agenzia delle Entrate.

7

CONSOLIDATO FISCALE - TRASFERIMENTO DEL CREDITO IVA - APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 1.10.2024 n. 190, è intervenuta sul trasferimento del credito IVA al consolidato fiscale nazionale e sull’obbligo di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini del suo utilizzo in compensazione.

7.1

Trasferimento dei crediti fiscali all’interno della tassazione di gruppo

Secondo l’art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

In costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro annui di cui all’art. 34 della L. 388/2000.

In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 20.12.2004 n. 53 ha chiarito che gli stessi possono essere utilizzati dalla consolidante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito.

7.2

Apposizione del visto di conformità

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA annuale per importi superiori a 5.000,00 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, di cui all’art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97, sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

Nella risposta a interpello 190/2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’apposi­zio­ne del visto di conformità riguarda:

·         sia la dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l’eccedenza a credito ceduta;

·         sia la dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata a utilizzare in compensazione detti crediti.

Non è invece necessario, secondo l’Agenzia, apporre il visto di conformità sulla dichiara­zione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate, poiché l’indica­zione nel quadro GN dei crediti ceduti ha solo finalità riepilogativa.

7.3

Utilizzo in compensazione del credito trasferito

L’Agenzia delle Entrate interviene anche sull’individuazione del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a decorrere dal quale l’eccedenza a credito può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Tale termine deve essere calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, ove l’eccedenza a credito compensabile matura. Decorso detto termine, i crediti IVA trasferiti potranno essere utilizzati in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato.

8

CONSOLIDATO FISCALE - REVOCA DELL’OPZIONE - “REMISSIONE IN BONIS” - APPLICAbilità

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2024 n. 187 ha analizzato la possibilità di revocare il regime del consolidato fiscale, beneficiando dell’istituto della “remissione in bonis”.

8.1

Applicazione della “remissione in bonis

Secondo l’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

·         abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

·         effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

·         versi contestualmente una sanzione di 250,00 euro, non compensabile.

La norma tende a evitare che il contribuente, in possesso dei requisiti prescritti per accedere a un beneficio fiscale, possa non fruirne a causa del mancato esercizio dell’opzione o per un inadempimento di natura formale, purché dia prova di aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionato.

8.2

Revoca dell’opzione per il regime del consolidato fiscale

Secondo l’art. 14 del DM 1.3.2018, al termine del triennio di validità, l’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio. In caso di revoca dell’opzione, la consolidante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si esercita la revoca.

In merito alla possibilità di sanare le c.d. “revoche dimenticate” con riferimento ai regimi opzionali con rinnovo automatico, è stato chiarito che “considerato che l’esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell’opzione, si ritiene che anche per il mancato esercizio della revoca dell’opzione possa trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012” (circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8, § 10).

Tuttavia, la risposta a interpello 187/2024 sottolinea che, per poter effettuare una revoca “tardiva”, occorre che il contribuente abbia al contempo tenuto un “comportamento concludente” compatibile con il regime ordinario e non abbia espresso altre opzioni.

Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova di aver tenuto, insieme con la consolidata, un comportamento coerente con l’ipotizzata volontà di escludere la controllata dalla tassazione di gruppo.

8.3

Impossibilità di revocare il regime tramite dichiarazione integrativa

L’Agenzia delle Entrate conferma che la mancata revoca dell’opzione per il regime del consolidato fiscale non può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98.

In merito, viene richiamata l’impostazione assunta nella ris. 14.10.2002 n. 325, con la quale è stato sostenuto che le correzioni effettuate in sede di dichiarazione rettificativa possono attenere soltanto a errori od omissioni del contribuente, non invece a ripensamenti in ordine a scelte già formulate in precedenza.

9

SUPERBONUS - ENTI DEL TERZO SETTORE - INTERVENTI FOTOVOLTAICI - TETTO MASSIMO DI SPESA

Per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) dotate dei requisiti dell’art. 119 co. 10-bis del DL 34/2020, in relazione agli interventi “trainati” di installazione degli impianti solari fotovoltaici (e dei relativi sistemi di accumulo) spetta il superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025, entro la soglia di 200 kW, ai sensi dell’art. 119 co. 16-ter, ultimo periodo, del DL 34/2020.

Con la risposta a interpello 10.10.2024 n. 199, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alla determinazione del tetto massimo di spesa ammessa a tale detrazione.

Requisiti del superbonus “fotovoltaico” per ONLUS, OdV e APS

Per l’applicazione della disciplina superbonus “rafforzata” per gli interventi “fotovoltaici” di cui all’art. 119 co. 16-ter, ultimo periodo, del DL 34/2020, è richiesto al contempo che:

·         le spese per l’intervento siano sostenute da ONLUS, OdV e APS dotate dei requisiti dell’art. 119 co. 10-bis del DL 34/2020, indipendentemente dalla circostanza che tali enti abbiano costituito una delle configurazioni di cui all’art. 42-bis del DL 162/2019 (autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili); ·         l’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi di efficienza energetica o antisismici “trainanti” di cui ai co. 1 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020;

·         vi sia la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’art. 119 co. 7 del DL 34/2020.

9.1

Determinazione del tetto massimo di spese agevolabili

Il superbonus al 110% per gli interventi “fotovoltaici” ex art. 119 co. 16-ter, ultimo periodo, del DL 34/2020 spetta:

·         nel limite di spesa di 96.000,00 euro riferito all’intero impianto;

·         fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600,00 euro/kW ove l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico avvenga nell’ambito di un intervento classificato come “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica”, ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d), e) e f) del DPR 380/2001).

9.2

EFFETTO MOLTIPLICATORE PER LE “UNITÀ IMMOBILIARI FIGURATIVE”

La risposta a interpello precisa che il predetto limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000,00 euro, riferito all’intero impianto solare fotovoltaico, va moltiplicato per il numero di “unità immobiliari figurative” corrispondenti al rapporto tra la superficie lorda dell’immobile accatastato in B/1, B/2 o D/4, al cui servizio viene installato l’impianto, e la superficie media di un’unità abitativa (come definita dall’OMI, Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate), ai sensi dall’art. 119 co. 10-bis del DL 34/2020 (secondo quanto previsto, in generale, per le ONLUS, le OdV e le APS che fruiscono della disciplina “superbonus RSA”).

Irrilevanza di impianti preesistenti

Il documento di prassi specifica, inoltre, che la soglia limite di 200 kW, nonché il tetto massimo di spesa agevolabile, vanno riscontrati rispetto al nuovo impianto che la ONLUS, l’OdV o l’APS installano (risultando a tal riguardo irrilevante l’eventuale preesistenza di altri impianti fotovoltaici a servizio del medesimo immobile B/1, B/2 o D/4).

10

DISCIPLINA “SUPERBONUS RSA” - AFFITTO O ACQUISTO DEL RAMO DI AZIENDA DEL COMODATARIO - ESCLUSIONE

Con la risposta a interpello 1.10.2024 n. 188, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai beneficiari del superbonus “rafforzato” ex art. 119 co. 8-ter e 10-bis del DL 34/2020 (c.d. “superbonus RSA”), precisando che sono escluse da tale disciplina le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che acquisiscono la gestione dell’immobile oggetto degli interventi agevolati mediante l’acquisto o l’affitto del ramo di azienda del comodatario che ha sottoscritto il comodato ante 1.6.2021.

“Superbonus RSA” per ONLUS, OdV e APS

In presenza dei requisiti elencati dal co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ONLUS, OdV e APS applicano il superbonus in misura “rafforzata”, poiché al contempo:

·         la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2025;

·         il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione viene calcolato secondo i criteri del citato co. 10-bis, ossia moltiplicando il limite massimo di spesa relativo alla singola unità immobiliare per il numero delle “unità immobiliari figurative” (corrispondenti al rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile accatastato in B/1, B/2 o D/4 oggetto degli interventi “superbonus RSA” e la superficie media di un’unità abitativa, come individuata dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate).

10.1

REQUISITI PER IL “SUPERBONUS RSA”

Per applicare la disciplina speciale “superbonus RSA”, è necessario che ONLUS, OdV e APS al contempo:

·         svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;

·         siano dotati di un consiglio di amministrazione i cui membri non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;

·         siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (cfr. anche l’art. 2 co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023).

10.2

DATA CERTA DEL COMODATO ANTE 1.6.2021

Ai sensi dell’art. 2 co. 3-bis del DL 11/2023, i predetti requisiti per applicare la disciplina “superbonus RSA”:

·         in linea generale, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione;

·         per l’immobile concesso in comodato, il contratto deve risultare regolarmente registrato in data certa anteriore all’1.6.2021 (data di entrata in vigore del co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).

Affitto o acquisto di ramo d’azienda del comodatario - Esclusione

Con la risposta a interpello 188/2024, l’Agenzia delle Entrate specifica che, per gli immobili detenuti in base ad un contratto di comodato, la disciplina rafforzata “superbonus RSA”:

·         spetta alla ONLUS, all’OdV o all’APS che ha sottoscritto il contratto di comodato registrato ante 1.6.2021 (nel rispetto degli ulteriori requisiti richiesti);

·         mentre non compete se la ONLUS, l’OdV o l’APS ha acquisito la gestione del­l’im­mobile oggetto degli interventi agevolati (per i quali sostiene le spese) mediante l’affitto o l’acquisto del ramo d’azienda del comodatario che ha sottoscritto il comodato ante 1.6.2021 (in questo caso, non può considerarsi rispettato il requisito della data certa anteriore all’1.6.2021).

11

plusvalenze per cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Quota di immobile acquisita per successione - ESCLUSIONE

Con la risposta a interpello 23.10.2024 n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito all’ambito applicativo della disciplina delle plusvalenze imponibili (a titolo di “redditi diversi”) di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, relative alla cessione a titolo oneroso dei fabbricati oggetto di interventi superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.

11.1

Interventi superbonus rilevanti

La disciplina di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR si applica, in presenza dei presupposti necessari, anche se sono stati realizzati soltanto interventi superbonus “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio in cui è sita l’unità immobiliare oggetto di cessione.

11.2

ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER SUCCESSIONE

Per espressa previsione normativa, non rientrano nella disciplina delle plusvalenze imponibili relative alla cessione di fabbricati oggetto di interventi superbonus, tra l’altro, gli immobili acquisiti dal cedente per successione.

Quota di immobile acquisita per successione

La risposta a interpello 208/2024 precisa che tale esclusione opera anche se soltanto una quota di proprietà dell’immobile è pervenuta al cedente in via ereditaria. In questo caso:

·         l’imponibilità della plusvalenza è esclusa limitatamente alla quota di proprietà dell’immobile acquisita per successione;

·         è invece imponibile (in presenza dei presupposti necessari) la plusvalenza derivante dall’ulteriore quota di proprietà del cedente, non pervenuta in via ereditaria.

12

credito d’imposta investimenti 4.0 - rent to buy - esclusione

Con la risposta a interpello 10.10.2024 n. 198, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 1055 ss. della L. 178/2020 non è applicabile per gli investimenti in beni strumentali 4.0 acquisiti mediante un contratto di “rent to buy”.

L’Agenzia, assumendo la fattispecie contrattuale denominata “rent to buy” come definita dalla società istante, ha rilevato che nel caso di specie:

·         il cliente conduttore acquisirà la piena proprietà del bene esclusivamente al termine del periodo convenuto nell’ambito del contratto di concessione in godimento del bene da parte del fornitore concedente;

·         durante il periodo di concessione in godimento, il cliente conduttore utilizzerà un bene non di sua proprietà (ma del fornitore concedente).

Richiamando le precedenti risposte a interpello 17.1.2023 n. 41 e 21.5.2024 n. 109, è stato quindi affermato che il contratto di ‘‘rent to buy’’ non integra una modalità di acquisizione dei beni eleggibili ai fini del credito d’imposta, considerando anche che i beni, al momento del loro acquisto, risultano già utilizzati a diverso titolo dalla stessa società istante in base al contratto denominato ‘‘rent to buy’’ e, pertanto, sono privi del­l’im­prescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento.

13

incentivi per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli - utilizzo in compensazione del credito d’imposta - codice tributo

Con la ris. 25.10.2024 n. 52, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’uti­liz­zo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta derivante dalla concessione dei contributi statali a favore delle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, ai sensi dell’art. 5 del DPCM 20.5.2024 e del DM 3.6.2024.

13.1

COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Le imprese costruttrici o importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o a metano per autotrazione recuperano gli importi rimborsati all’installatore, come credito d’imposta:

·         utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·         presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile in com­pensazione, comunicato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

13.2

CODICE TRIBUTO

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, nel modello F24 occorre indicare il nuovo codice tributo “7071”, denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024”.

13.3

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo “7071” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

14

società cooperative - ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, VALORE NOMINALE MASSIMO DI UN’AZIONE E VALORE NOMINALE MASSIMO DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA - adeguamento dei limiti all’inflazione

Con il DM 8.8.2024, pubblicato sulla G.U. 18.10.2024 n. 245, sono stati adeguati alcuni limiti riguardanti le società cooperative, al fine di tenere conto delle variazioni del­l’in­dice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (tasso di inflazione), calcolate dall’ISTAT, intervenute dal 2004, pari complessivamente al 43,80%.

14.1

Limite dell’attivo dello stato patrimoniale per l’applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata

L’art. 2519 co. 2 c.c. stabilisce che l’atto costitutivo della società cooperativa può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata (invece di quelle sulla società per azioni), a condizione che si tratti di una cooperativa con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Per effetto dell’adeguamento all’inflazione, viene stabilito che il nuovo limite è pari a 1.438.000,00 euro.

14.2

Valore nominale massimo di un’azione e valore nominale massimo della partecipazione posseduta

In relazione al capitale delle società cooperative, l’art. 2525 co. 1 e 2 c.c. stabilisce che:

·         il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25,00 euro, né per le azioni essere superiore a 500,00 euro;

·         ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a 100.000,00 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Per effetto dell’adeguamento all’inflazione anche di tali limiti, viene stabilito che:

·         il valore nominale massimo di una azione di società cooperativa è elevato da 500,00 a 719,00 euro;

·         il limite massimo del valore nominale della partecipazione in una società cooperativa (quota o somma delle azioni) è elevato da 100.000,00 a 143.800,00 euro.

15

REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - codice di condotta - modifiche

Con il DM 3.10.2024 (pubblicato sulla G.U. 5.10.2024 n. 234) sono state apportate alcune modifiche al precedente DM 29.4.2024, con il quale è stato approvato il codice di condotta che definisce gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 128.

Le modifiche sono finalizzate a semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta.

15.1

Abolizione della sottoscrizione del codice di condotta

Sono state abolite le previsioni in base alle quali il codice di condotta doveva essere sottoscritto tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo:

·         contestualmente all’ammissione al regime;

·         oppure, per i contribuenti già ammessi al regime alla data del 7.6.2024 (entrata in vigore del DM 29.4.2024), entro il 5.10.2024.

È stata abolita anche la previsione di una nuova sottoscrizione qualora, con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, il codice di condotta venga modificato, integrato o sostituito.

15.2

Applicazione del codice di condotta

Gli impegni reciprocamente assunti dall’Agenzia delle Entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

Regime transitorio

Per i contribuenti già ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data del 7.6.2024 (entrata in vigore del DM 29.4.2024), il codice di condotta impegna l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti stessi a partire dalla medesima data.

15.3

Doveri dell’Agenzia delle Entrate

Fra i doveri dell’Agenzia delle Entrate figurano i seguenti impegni:

·         aderire ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente ed instaurare con i contribuenti rapporti improntati alla leale collaborazione e alla buona fede;

·         programmare, tramite il competente ufficio, i propri controlli e cooperare con le articolazioni territoriali e con la Guardia di finanza assicurando uniformità di indirizzo strategico ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive;

·         utilizzare le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, in sede di istanza di adesione o nel corso della procedura, solo ai fini dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi d’imposta per i quali il regime stesso trova applicazione.

15.4

Doveri del contribuente

Fra i doveri del contribuente sono ricompresi i seguenti impegni:

·         non realizzare investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata con la sola finalità di ottenere un risparmio d’imposta;

·         rispettare le disposizioni sul transfer price per le operazioni infragruppo per una corretta allocazione dei redditi nei diversi Paesi;

·         non mettere in atto operazioni con effetti fiscali contrari alle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle diverse giurisdizioni o che determinano fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione o la realizzazione di costruzioni di puro artificio;

·         non prevedere meccanismi di incentivazione del personale connessi al conseguimento di obiettivi di riduzione del carico fiscale.

16

OPERATORI FINANZIARI - COMUNICAZIONI ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI - ESTENSIONE AI DATI RELATIVI AL VALORE DEI TITOLI DI STATO POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE

L’art. 1 co. 183 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha stabilito che non rien­trano nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE del nucleo familiare i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di 50.000,00 euro. 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2024 n. 398752 sono state quindi modificate le precedenti disposizioni riguardanti la comunicazione dei dati all’Archivio dei rapporti finanziari, al fine di controllare l’applicazione della nuova norma relativa alla parziale esclusione dall’ISEE del valore dei titoli di Stato.

16.1

Comunicazione dei dati relativi al valore dei titoli di Stato

È stato quindi introdotto l’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari del valore dei titoli di Stato:

·         intestati a persone fisiche;

·         rilevato alla fine dell’anno di riferimento della comunicazione.

La comunicazione dei suddetti dati si aggiunge quindi alle informazioni già previste relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari.

16.2

Soggetti obbligati alla comunicazione

Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda gli operatori finanziari indicati all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche, Poste italiane, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, ecc.).

16.3

Modalità di comunicazione

La comunicazione dei dati all’Archivio dei rapporti finanziari deve avvenire secondo le modalità e sulla base delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

16.4

Termini di comunicazione

A regime, il termine per la comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei dati relativi al valore dei titoli di Stato è lo stesso già previsto in relazione alla comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti, vale a dire entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo) dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

16.5

Disposizioni transitorie per i dati relativi al 2023

In via transitoria, in relazione ai dati relativi al valore dei titoli di Stato riferiti all’anno 2023, la comunicazione deve avvenire:

·         entro il 31.12.2024;

·         solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione).

17

IVA - Variazione in diminuzione - Rinuncia unilaterale al credito - esclusione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 15.10.2024 n. 203, ha affermato che la rinuncia unilaterale ad un credito che non ha alcuna possibilità di essere recuperato non può dar luogo all’emissione di una nota di variazione in diminuzione, non trattandosi di una fattispecie assimilabile alle ipotesi elencate dall’art. 26 del DPR 633/72.

17.1

MANCATO PAGAMENTO A CAUSA DI PROCEDURE CONCORSUALI

Il caso posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda un soggetto che, vantando un credito nei confronti di una procedura concorsuale, riteneva possibile l’emissione di una nota di credito previa rinuncia unilaterale a detto credito, assimilando la fattispecie a quelle di risoluzione, rescissione, annullamento o scioglimento per mutuo dissenso.

Occorre precisare che il caso riguarda il mancato pagamento di un corrispettivo a causa di una procedura concorsuale aperta a carico del cessionario/committente in data antecedente al 26.5.2021 e che pertanto si rende ancora applicabile la disciplina prevista dall’art. 26 del DPR 633/72 prima delle modifiche apportate dal DL 73/2021. In base a tale disciplina, l’emissione della nota di credito era consentita solo a seguito della conclusione infruttuosa della procedura e non, come previsto dalla norma attualmente vigente, a partire dalla data di assoggettamento alla stessa.

17.2

RINUNCIA UNILATERALE AL CREDITO

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Legislatore italiano, nel recepire la norma comunitaria (artt. 90, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE), ha previsto una serie di eventi in cui è ammesso il recupero dell’IVA (ad es. “vizi ontologici dell’atto”, specifiche previsioni contrattuali, sopravvenuto accordo tra le parti), i quali, a differenza della rinuncia al credito, “non sono riconducibili ad una mera determinazione unilaterale di uno dei contraenti”.

Quanto alle ipotesi di riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento, la norma interna circoscrive tale facoltà alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale.

L’art. 26 co. 9 del DPR 633/72, prevede, poi, una regola specifica per la risoluzione contrattuale a causa di inadempimento nei contratti a esecuzione continuata o periodica. In tale evenienza, si considera legittima l’emissione di una nota di credito “anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l’attivazione” della clausola risolutiva espressa (principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 11). In questo modo, secondo l’Agenzia, si evitano “comportamenti arbitrari dei contribuenti”.

Un unico caso nel quale è attribuita rilevanza alla volontà sopravvenuta, rispetto alle originarie pattuizioni, è quello dell’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, che però prevede l’accordo di entrambe le parti e non di una soltanto di esse.

Secondo l’Agenzia, la rinuncia unilaterale non può, quindi, essere assimilata alle fattispecie previste dalla normativa interna che consentono l’emissione della nota di variazione in diminuzione.

18

Split payment - Fattura non incassata - nota di credito - termine di emissione annuale - inapplicabilità

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.10.2024 n. 210 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, qualora non sia stata incassata una fattura relativa ad un’operazione in split payment.

18.1

note di credito

L’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 riconosce al cedente o prestatore la possibilità di operare una variazione IVA in diminuzione, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:

·         di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;

·         dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

In base al successivo co. 3, la predetta disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

18.2

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN SPLIT PAYMENT

Ai sensi dell’art. 3 del DM 23.1.2015, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti.

In via facoltativa, tale soggetto può anticipare l’esigibilità dell’IVA:

·         al momento della ricezione della fattura;

·         oppure, al momento della registrazione del documento.

18.3

fattura insoluta

In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore che non abbia incassato l’importo fatturato può emettere una nota di variazione in diminuzione, anche se è decorso un anno dall’emissione della fattura, a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l’esigibilità dell’IVA.

19

iva di gruppo - fusione per incorporazione - subentro dell’incor­porante in una seconda procedura

Con la risposta a interpello 15.10.2024 n. 202, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società che partecipa al regime IVA di gruppo ex art. 73 co. 3 del DPR 633/72 in veste di controllata e che, a seguito di una fusione per incorporazione, subentra in una seconda liquidazione di gruppo in veste di controllante, può scegliere quale procedura proseguire, cessando l’altra.

Non è possibile, infatti, accedere contestualmente a due distinte procedure di liquidazione IVA di gruppo, l’una in qualità di “controllante” e l’altra in qualità di “controllata”.

19.1

FATTISPECIE

Il caso specifico riguarda la società Alfa la quale è:

·         controllata al 100% da Beta;

·         controllante di Delta al 100% e di Epsilon al 98,03%.

Alfa partecipa con Beta a una procedura di liquidazione IVA di gruppo e a seguito dell’incorporazione delle sue controllate (Delta e Epsilon) subentra anche in una seconda procedura, posta in essere tra Epsilon e la sua controllata Omega.

19.2

SCELTA DELLA PROCEDURA DA PROSEGUIRE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, Alfa può scegliere di proseguire, alternativamente, l’una o l’altra procedura. Qualora, in particolare, decida di mantenere l’opzione in essere con Beta, Alfa potrà far confluire nella propria liquidazione, e quindi trasferire al gruppo, solo il debito o credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate Delta e Epsilon nel mese o trimestre in corso alla data dell’incorporazione, interrompendo con riferimento allo stesso periodo la procedura in essere tra l’incorporata Epsilon e la sua controllata Omega.

19.3

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Sotto il profilo dichiarativo, l’incorporante Alfa dovrà presentare, per l’anno della fusione, sia la propria dichiarazione IVA, sia quella per conto dell’incorporata-ex controllante Epsilon:

·         nella prima dovrà indicare le proprie operazioni ante e post fusione, nonché, in apposito modulo intestato alla incorporata Delta, le operazioni da questa effettuate nel periodo ante fusione (il credito IVA eventualmente evidenziato nel rigo VL39 del modulo dell’incorporata, restando nella disponibilità dell’incorporante, andrà riportato nel rigo VX2, campo 1, e quindi considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6); Alfa dovrà, altresì, compilare nel proprio modulo il quadro VK, al fine di indicare i debiti e i crediti trasferiti al gruppo nel corso dell’anno (tale quadro, invece, non andrà compilato nel modulo dell’incorporata, che non partecipava ad alcuna procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo);

·         nella dichiarazione presentata per l’incorporata Epsilon, Alfa dovrà indicare le operazioni effettuate da questa nel periodo ante fusione, e compilare:

-         sia il quadro VK, indicando nel rigo VK1 campo 2 l’ultimo mese in cui sono state effettuate le liquidazioni di gruppo tra Epsilon e Omega;

-         sia il prospetto IVA 26 PR per riepilogare le liquidazioni di gruppo effettuate fino alla data di interruzione.

20

SERVIZI NEI PORTI - REGIME DI NON IMPONIBILITà IVA - ambito applicativo

Sulla base di quanto precisato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.10.2024 n. 205, il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72 non si applica alle prestazioni di servizi rese da soggetti diversi da quelli che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale.

20.1

inquadramento normativo

Ai sensi dell’art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72, costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili IVA “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (…)”.

20.2

ambito soggettivo

Il citato trattamento può essere applicato alle prestazioni di servizi in esame solo quan­do le stesse sono rese:

·         dall’appaltatore principale a favore del committente di tali opere;

·         dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;

·         da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale a un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (es. prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto).

21

Interventi di chirurgia estetica - regime iva

Con la risposta a interpello 28.10.2024 n. 211, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione IVA, previsto per gli interventi di chirurgia estetica, si estende anche alle prestazioni rese dai medici anestesisti nell’ambito dei medesimi interventi.

21.1

regime di esenzione IVA

L’art. 4-quater del DL 145/2023 stabilisce che l’esenzione da IVA, prevista dall’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, si applica “alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”.

Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il descritto regime di esenzione, riferito agli interventi di chirurgia estetica, riguarda anche la prestazione resa dal medico anestesista, in quanto anch’essa è “caratterizzata da una finalità terapeutica” in quanto “volta a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento”.

21.2

aliquota iva del 10%

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate precisa che si applica l’aliquota IVA del 10% per il servizio di affitto o di “messa a disposizione” della sala operatoria per gli interventi chirurgici che sono eseguiti in regime privatistico.

Inoltre, si applica l’aliquota del 10% per la messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria, in quanto servizio compreso tra le “prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19)” del DPR 633/72” (n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% anche per i farmaci utilizzati in sala operatoria nel corso dell’intervento chirurgico.

22

Iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco - Versamento dell’importo annuale tramite il modello “F24 Accise”

Con la ris. 25.10.2024 n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’al­bo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’art. 13 co. 2 del DLgs. 25.3.2024 n. 41.

22.1

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PUNTI VENDITA DI RICARICHE

L’iscrizione all’albo in esame, istituito presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

·         è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di punto vendita di ricariche dei conti di gioco;

·         è subordinata al pagamento preventivo alla suddetta Agenzia di un importo annuale pari a 100,00 euro.

Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta la decadenza dall’iscrizione all’albo.

22.2

ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO

Per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscri­zione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco, occorre utilizzare il nuovo codice tributo “5505”.

22.3

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO “F24 accise”

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo “5505” va esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nei campi:

·         “ente”, la lettera “M”;

·         “provincia”, nessun valore;

·         “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”;

·         “rateazione”, nessun valore;

·         “mese”, nessun valore;

·         “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;

·         “codice atto”, nessun valore;

·         “codice ufficio”, nessun valore.

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