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Tasse e fisco: novità marzo 2024
La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson
- detrazioni edilizie - comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo - proroga
- interventi edilizi condominiali - comunicazione degli amministratori - proroga
- Riforma dell’IRPEF per il 2024 - Novità in materia di detrazioni d’imposta e “trattamento integrativo” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- agenzie di viaggio e tour operator - concessione di CONTRIBUTI - presentazione di un’apposita autocertificazione
- CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITà DI RICERCA, SVILUPPO e innovazione - disposizioni attuative
- Contributi INPS artigiani e commercianti - aliquote contributive per il 2024
- PATENT BOX - periodi d’imposta non più accertabili - modifica dell’accordo di ruling già sottoscritto - MODALITà DI FRUIZIONE DELl’agevolazione
- nuovo patent box - attività di ricerca e sviluppo svolte da consorzi
- IPER-AMMORTAMENTI - INTERCONNESSIONE “TARDIVA” DI BENI ACQUISITI IN LEASING
- CAUSA OSTATIVA AL REGIME FORFETARIO - ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DI PRECEDENTI DATORI DI LAVORO - ULTERIORI CHIARIMENTI
- MODIFICHE STATUTARIE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI - PROROGA DELL’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI REGISTRO - CHIARIMENTI
- DEFINIZIONI DI NUOVE MANSIONI NECESSARIE PER IL LAVORO SPORTIVO
- IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE - chiarimenti
- Nota di variazione - Soggetto emittente - Cessionario o committente - Esclusione
- ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 - DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON RUOLI SCADUTI - ESCLUSIONE
- raggruppamento temporaneo di professionisti - modalità di fatturazione
- Trasporto passeggeri per vie d’acqua - Regime IVA
- gruppo iva - fusione di soggetti esterni al gruppo - obblighi dichiarativi
- Credito d’imposta per L’ACQUISTO DI PRODOTTI O IMBALLAGGI RICICLATI - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo
- IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE DEL PERSONALE DEI SETTORI ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE - VERSAMENTO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CODICE TRIBUTO
- VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ - CODICI TRIBUTO
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detrazioni edilizie - comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo - proroga |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159 è stato prorogato dal 16.3.2024 al 4.4.2024 il termine per la comunicazione: · di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese per detrazioni “edilizie” sostenute nel 2023; · della cessione “differita” delle rate residue delle detrazioni “edilizie” non ancora fruite, relative a spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022. |
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1.1 |
BLOCCO DELLE OPZIONIVa ricordato che, dal 17.2.2023, è preclusa la facoltà di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo (c.d. blocco delle opzioni), ai sensi dell’art. 2 del DL 11/2023, fatte salve le deroghe ivi previste (definite successivamente anche dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023). Fattispecie escluse dal blocco delle opzioniIl blocco delle opzioni non riguarda gli interventi: · volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020 (per le spese sostenute fino al 31.12.2023, ex art. 2 co. 1-bis del DL 11/2023; per quelle sostenute dall’1.1.2024 l’art. 3 del DL 212/2023 ha introdotto alcune limitazioni alla facoltà di optare); · effettuati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS, costituiti al 17.2.2023 (art. 2 co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023); · relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici di cui all’art. 2 co. 3-quater del DL 11/2023. Clausola di salvaguardia per interventi superbonusAl di fuori delle esclusioni sopra elencate, in riferimento agli interventi superbonus è comunque possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo successivamente al 16.2.2023, se in data anteriore al 17.2.2023 (art. 2 co. 2 del DL 11/2023): · per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, risulta presentata la CILA superbonus ex art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; · per gli interventi effettuati dai condomìni, risulta adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILA superbonus; · per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (per gli interventi effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, si veda anche l’art. 2 co. 1 del DL 212/2023). Clausola di salvaguardia per interventi diversi da quelli superbonusPer gli interventi agevolati con detrazioni diverse dal superbonus, è comunque possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo successivamente al 16.2.2023, se in data anteriore al 17.2.2023 (art. 2 co. 3 del DL 11/2023): · risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; · per gli interventi “in edilizia libera”, sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; · risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle detrazioni “per acquisti” (detrazione IRPEF 50% ex art. 16-bis co. 3 del TUIR, “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 e detrazione “box auto” ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR). |
1.2 |
REMISSIONE IN BONIS Il contribuente può regolarizzare la mancata trasmissione entro i termini “ordinari” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, § 5.4). Se sussistono i requisiti per fruire della remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012, il beneficiario può trasmettere la comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di invio dell’opzione, che per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 scade (art. 38 del DLgs. 13/2024): · il 15.10.2024, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; · il 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i contribuenti “non solari”. |
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interventi edilizi condominiali - comunicazione degli amministratori - proroga |
Con il provv. 21.2.2024 n. 53174, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dal 16.3.2024 al 4.4.2024 del termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare le spese sostenute dal condominio nel 2023 per gli interventi “edilizi” sulle parti comuni (tali dati confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata 2024). |
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2.1 |
INTERVENTI DA COMUNICARE Gli amministratori devono trasmettere, ai sensi dell’art. 2 del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio, con riferimento: · agli interventi sulle parti comuni di recupero edilizio ex art. 16-bis del TUIR, di riduzione del rischio sismico (agevolati con sismabonus o con superbonus), di riqualificazione energetica (per i quali spetta l’ecobonus o il superbonus), di rimozione delle barriere architettoniche (agevolati con superbonus o con il bonus barriere 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020), di rifacimento del verde (c.d. bonus verde ex art. 1 co. 12 - 15 della L. 205/2017), di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (agevolati con detrazione IRPEF del 50% o con superbonus) e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (dal 2022 agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020); · all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). |
2.2 |
ESONERO IN CASO DI OPZIONE PER LA TOTALITÀ DEGLI INTERVENTI CONDOMINIALI Per semplificare gli adempimenti, il provv. 53174/2024 ha previsto l’esonero dall’obbligo di comunicazione nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo. Se, invece, anche per un solo intervento, almeno un condòmino abbia deciso di fruire della detrazione utilizzandola direttamente in dichiarazione dei redditi, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020. |
2.3 |
OMESSA O ERRATA COMUNICAZIONE L’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati relativi agli interventi sulle parti comuni condominiali non rientra fra le cause di decadenza dalle detrazioni “edilizie”, ma comporta solo la sanzione di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014. |
3 |
Riforma dell’IRPEF per il 2024 - Novità in materia di detrazioni d’imposta e “trattamento integrativo” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate |
Con la circ. 6.2.2024 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di IRPEF e relative addizionali, introdotte dal DLgs. 30.12.2023 n. 216. |
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3.1 |
Ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni Le novità del DLgs. 216/2023 si applicano per il solo periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025). Per il periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024), pertanto, restano applicabili le precedenti disposizioni. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilatiLe nuove disposizioni sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2024, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. |
3.2 |
modifica delle detrazioni d’imposta per redditi di lavoro dipendente L’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, l’incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR. Resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore: · in generale, a 690 euro; · per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro. |
3.3 |
modifica al “Trattamento integrativo della retribuzione” Per effetto della modifica alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, l’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 prevede che, per il solo periodo d’imposta 2024, l’importo di tali detrazioni debba essere diminuito di 75 euro ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Al fine di beneficiare del suddetto “trattamento integrativo della retribuzione”, infatti, è necessario che l’IRPEF lorda, generata dai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dai previsti redditi assimilati, sia superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR. L’importo di 75 euro rappresenta, infatti, l’incremento della detrazione previsto dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880 a 1.955 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo”, in quanto avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio nei confronti di alcuni contribuenti. La circ. 2/2024 ha chiarito che tale riduzione di 75 euro deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR (1.955 euro) e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera (960 euro e 1.380 euro), che non sono state oggetto di modifica da parte del DLgs. 216/2023. |
3.4 |
determinazione del “reddito complessivo” Sia in relazione alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del TUIR che al “trattamento integrativo della retribuzione”, la circ. 2/2024 ha ribadito che il “reddito complessivo” del contribuente al quale fare riferimento è assunto al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR e che si deve tener conto anche: · dei redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e all’imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014; · della quota di agevolazione ACE, di cui all’art. 1 del DL 201/2011. Quanto all’ACE, infatti, anche se l’art. 5 del DLgs. 216/2023 ha abrogato l’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale, fino a esaurimento dei relativi effetti. |
4 |
agenzie di viaggio e tour operator - concessione di CONTRIBUTI - presentazione di un’apposita autocertificazione |
Con l’Avviso del Ministero del Turismo 6.2.2024 n. 3421 sono state definite le modalità per la presentazione di un’apposita autocertificazione per la concessione dei contributi a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’art. 4 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. “Sostegni-ter”), conv. L. 28.3.2022 n. 25, al fine di rispettare le prescrizioni della Commissione europea che ha autorizzato l’aiuto in esame con la decisione del 24.11.2023 C (2023) 7990 final. |
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4.1 |
Soggetti interessati La presentazione dell’autocertificazione riguarda i soggetti che: · esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator); · hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019; · hanno presentato la domanda di contributo al Ministero del Turismo, tramite l’apposita piattaforma informatica accessibile all’indirizzo istanze.ministeroturismo.gov.it, a partire dalle ore 12.00 dell’8.8.2023 e fino alle ore 12.00 del 2.10.2023 (ai sensi degli Avvisi del Ministero del Turismo 31.7.2023 n. 14406 e 14.9.2023 n. 19062). |
4.2 |
presentazione delle autocertificazioni La prevista autocertificazione deve essere presentata: · utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica accessibile all’indirizzo istanze.ministeroturismo.gov.it mediante SPID o CIE, dove è possibile scaricare anche un Manuale operativo; · a partire dalle ore 12.00 del 7.2.2024 e fino alle ore 12.00 dell’8.3.2024. La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla piattaforma. Allo scadere del suddetto termine, la piattaforma non permetterà più alcun accesso. Fino alla scadenza del termine è comunque possibile modificare o annullare l’autocertificazione presentata. Contenuto dell’autocertificazioneI titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici, ovvero i soggetti terzi delegati, devono procedere all’inserimento dei seguenti dati: · Margine Operativo Lordo nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 31.12.2019; tale importo corrisponde all’ammontare dell’utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti; · Margine Operativo Lordo nel periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021; tale importo corrisponde all’ammontare dell’utile ante interessi, imposte e svalutazioni e ammortamenti; · Costi incrementali sostenuti a causa della pandemia da COVID-19 nel periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021. I titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici, ovvero i soggetti terzi delegati, devono allegare il modulo opportunamente predisposto finalizzato a certificare i suddetti dati economici, sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato. Tale modulo è riportato in allegato al suddetto Avviso del Ministero del Turismo 6.2.2024 n. 3421. |
4.3 |
CONCESSIONE del contributo La mancata presentazione della suddetta autocertificazione, con le modalità e nei termini previsti, impedisce di beneficiare dei contributi di cui all’art. 4 co. 1 del DL 4/2022. L’assegnazione dei contributi è disposta nel rispetto dei requisiti previsti dalla suddetta Decisione della Commissione europea. Rispetto del limite di stanziamentoI contributi sono riconosciuti nel rispetto del previsto stanziamento, pari a 39 milioni di euro. Qualora il totale dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, si provvede all’attribuzione proporzionale delle stesse fra tutti i beneficiari, esclusi i soggetti che hanno diritto ai previsti contributi minimi. |
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CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITà DI RICERCA, SVILUPPO e innovazione - disposizioni attuative |
Con il DM 21.2.2024, pubblicato sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state definite le disposizioni attuative della certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23 co. 2 - 5 del DL 73/2022 e DPCM 15.9.2023). In particolare, il DM 21.2.2024 ha definito: · le modalità e i termini di iscrizione all’Albo dei certificatori; · le modalità informatiche mediante le quali le imprese interessate ad ottenere la certificazione devono inoltrare la relativa richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; · le modalità informatiche mediante le quali i certificatori devono inviare la certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo. |
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5.1 |
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CERTIFICATORI Le domande di iscrizione all’Albo dei certificatori possono essere inviate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 mediante l’apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Strumentazione necessariaAi fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti interessati devono essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva, della firma digitale, della carta di identità elettronica (CIE), SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica. Contenuto della domandaNella domanda di iscrizione è necessario dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 e dall’art. 4 del DM 21.2.2024. Tra questi, è richiesto: · il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione; · l’aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. VersamentiI soggetti richiedenti devono effettuare il pagamento: · dell’imposta di bollo di 16 euro, esclusivamente a mezzo PagoPa; · della tassa di concessione governativa di 168 euro sul conto corrente postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative”, con codice causale 8617. TerminiPer il 2024, le domande possono essere presentate dal 21.2.2024 e per un semestre (quindi fino al 21.8.2024). A partire dall’1.1.2025, le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 marzo nonché dal 1° luglio al 30 settembre di ciascun anno. ControlliNel 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy verificherà, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il possesso dei requisiti e, nei successivi 15 giorni, disporrà l’iscrizione all’Albo dei certificatori. Dal 2025, la verifica della domanda avverrà entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre previsto per la sua presentazione. Mantenimento dell’iscrizioneA partire dall’1.1.2025, gli iscritti sono tenuti a comunicare al Ministero delle Imprese e del made in Italy la volontà di rimanere iscritti all’Albo e la sussistenza dei requisiti: · tra il 1° gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno; · tramite le modalità indicate dalla procedura informatica. In mancanza della suddetta comunicazione si decade dall’iscrizione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. |
5.2 |
richiesta di accesso alla procedura di certificazione Le imprese che intendono avvalersi dalla procedura di certificazione devono inviare un’apposita richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A tal fine, l’impresa deve accedere alla procedura informatica tramite SPID o CIE (o altra modalità indicata nella procedura), compilare la domanda e la scheda progetto e selezionare il soggetto certificatore tra quelli iscritti all’Albo. È necessario, inoltre, caricare la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del certificatore e versare, per ogni certificazione, l’importo di 252 euro a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica. |
5.3 |
INVIO DELLA CERTIFICAZIONE Entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, il certificatore è tenuto a trasmettere la certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite la procedura informatica, dandone notizia all’impresa, al fine dello svolgimento dei controlli da parte del Ministero. |
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Contributi INPS artigiani e commercianti - aliquote contributive per il 2024 |
L’INPS, con la circ. 7.2.2024 n. 33, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2024 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2023 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011. |
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6.1 |
Aliquote contributive artigiani Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 23,70% (prima 23,25%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età. Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: · al 25%; · ovvero al 24,70%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. |
6.2 |
Aliquote contributive commercianti Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24,48%. Tale aliquota è ridotta al 24,18% (prima 23,73%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età. Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: · al 25,48%; · ovvero al 25,18%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. |
6.3 |
RiduzionE per i soggetti già pensionati Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà. |
6.4 |
Contributo di maternità Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua). |
6.5 |
Minimale di reddito per il 2024 Il minimale di reddito per il 2024, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.415 euro (prima 17.504 euro). |
6.6 |
Massimale di reddito per il 2024 Il massimale di reddito per il 2024, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: · a 91.680 euro (prima 86.983 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; · ovvero a 119.650 euro (prima 113.520 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data. |
6.7 |
Modalità e termini di versamento dei contributi I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: · il 16.5.2024, il 20.8.2024, il 18.11.2024 e il 17.2.2025, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; · i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2024 e saldo 2024. |
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PATENT BOX - periodi d’imposta non più accertabili - modifica dell’accordo di ruling già sottoscritto - MODALITà DI FRUIZIONE DELl’agevolazione |
Con le risposte a interpello 9.2.2024 n. 39 e n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione in dichiarazione del precedente regime del Patent box (art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014), in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali e sottoscrizione di un accordo di ruling con l’Agenzia delle Entrate. Periodi d’imposta non più accertabiliIn particolare, con la risposta a interpello 39/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora un contribuente, pur potendo recuperare il beneficio Patent box già con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling (oppure mediante la presentazione, a partire da tale momento, delle dichiarazioni integrative a favore), sia rimasto inerte, non può recuperare il beneficio in un momento successivo, in relazione a periodi d’imposta per i quali siano decorsi i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore e, quindi, non più accertabili. Modifica dell’accordo di ruling già sottoscrittoCon la risposta a interpello 41/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di sottoscrizione di un atto di modifica di un accordo di ruling già sottoscritto, il contribuente può recuperare il maggior beneficio spettante attraverso: · la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore relative ai periodi d’imposta oggetto dell’atto di modifica; · l’indicazione del beneficio complessivo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’atto di modifica. |
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nuovo patent box - attività di ricerca e sviluppo svolte da consorzi |
Con la risposta a interpello 9.2.2024 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito applicazione del nuovo Patent box (art. 6 del DL 146/2021), in caso di attività di ricerca e sviluppo svolte mediante una società consortile che opera secondo il meccanismo del riaddebito dei costi alle imprese consorziate. In tal caso, l’agevolazione, consistente in una deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, spetta alle imprese consorziate, in quanto il rischio dell’investimento grava su di esse. Inapplicabilità della normativa sui c.d. “costi infragruppo”L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che nei rapporti tra società consortile e imprese consorziate non trova applicazione la previsione contenuta nel punto 4.1 del provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243, secondo la quale sono irrilevanti i costi di ricerca e sviluppo generati da relazioni commerciali intrattenute con società appartenenti al medesimo gruppo (c.d. “costi infragruppo”). Lo scopo per il quale è istituita una società consortile, ossia suddividere i costi comuni tra imprese consorziate, garantisce, infatti, l’assenza di relazioni commerciali infragruppo finalizzate esclusivamente alla fruizione del beneficio fiscale, fenomeno che il legislatore ha inteso contrastare con la suddetta previsione. |
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IPER-AMMORTAMENTI - INTERCONNESSIONE “TARDIVA” DI BENI ACQUISITI IN LEASING |
Con la risposta a interpello 8.2.2024 n. 34, relativa all’applicazione dell’iper-ammortamento (art. 1 co. 9 - 13 della L. 232/2016), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’interconnessione “tardiva” del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del termine iniziale per la fruizione del beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. A tal fine, l’interconnessione “tardiva” del bene deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa. In caso di interconnessione “tardiva” di beni acquisiti in leasing, le quote di iper-ammortamento devono replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni di leasing, definito al momento di realizzo dell’investimento, ai sensi dell’art. 102 co. 7 del TUIR. |
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CAUSA OSTATIVA AL REGIME FORFETARIO - ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DI PRECEDENTI DATORI DI LAVORO - ULTERIORI CHIARIMENTI |
Il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è precluso per l’attività (d’impresa o di lavoro autonomo) esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. |
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10.1 |
Rapporto Di lavoro dipendente all’estero Con la risposta a interpello 22.2.2024 n. 50, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può utilizzare il regime forfetario la persona fisica residente ai fini fiscali in uno Stato dell’Unione europea che, a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, si trasferisca in Italia, acquisendo la residenza fiscale italiana, ed avvii una nuova attività di lavoro autonomo avendo come cliente anche il precedente datore di lavoro estero. |
10.2 |
avvio di un rapporto di lavoro autonomo in Italia Nella suddetta ipotesi non si configura la causa di esclusione, in quanto non c’è alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato italiano dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero. Non sussistono quindi i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia evitare l’artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato. |
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MODIFICHE STATUTARIE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI - PROROGA DELL’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI REGISTRO - CHIARIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.2.2024 n. 3, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle novità introdotte dall’art. 16 co. 2-bis del DL 145/2023 in tema di imposta di registro. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la norma in esame, avendo esteso al 30.6.2024 il termine per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici alle novità introdotte dalla riforma dello sport, ha conseguentemente prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro. Viene inoltre affermato che sono incluse nel regime di esenzione non solo le modifiche espressamente elencate dall’art. 7 del DLgs. 36/2021, ma anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I del DLgs. 36/2021, concernenti in particolare: · l’esercizio di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali; · la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori. |
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DEFINIZIONI DI NUOVE MANSIONI NECESSARIE PER IL LAVORO SPORTIVO |
In data 21.2.2024, il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’art. 25 co. 1 del DLgs. 36/2021, che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono ritenute necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva. |
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12.1 |
FIGURE “TIPIZZATE” L’art. 25 del DLgs. 36/2021 definisce già come lavoratori sportivi determinate figure quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore: · di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche); · delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute Spa o di altro soggetto tesserato. Inoltre, si qualifica come lavoratore sportivo ogni altro tesserato ex art. 15 del DLgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo, a favore dei predetti soggetti dell’ordinamento sportivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. |
12.2 |
CASI DI ESCLUSIONE Non rientrano nel novero dei lavoratori sportivi coloro che: · svolgono attività con mansioni di carattere amministrativo-gestionale; · forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi od ordini professionali. |
12.3 |
NUOVE MANSIONI Con riguardo alle figure di lavoratori sportivi non tipizzati, l’art. 25 co. 1-ter del DLgs. 36/2021 prevede l’istituzione di un elenco in cui vengono indicate ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive. L’elenco in questione è stato approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia ed è tenuto dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le numerose mansioni indicate nell’elenco, si segnalano gli speaker, gli addetti antidoping, i designatori di arbitri, i dirigenti accompagnatori, gli omologatori di campi e attrezzature sportive, i docenti formatori sportivi, i responsabili dei settori giovanili, gli addetti all’organizzazione logistica e così via. Da un punto di vista procedurale, le mansioni in questione sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In difetto di tale comunicazione, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente. |
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IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE - chiarimenti |
Con la circ. 23.2.2024 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, di cui all’art. 26 del DL 104/2023, conv. L. 136/2023. |
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13.1 |
Ambito soggettivo di applicazione L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta è dovuta dalle banche iscritte all’Albo di cui all’art. 13 del DLgs. 385/93 (Testo Unico Bancario). Rientrano quindi nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria sia le banche costituite in forma di società per azioni, sia le banche popolari e le banche di credito cooperativo, costituite nella forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata con scopo mutualistico. Sono considerati soggetti passivi dell’imposta non solo i soggetti residenti nel territorio italiano, ma anche le stabili organizzazioni di banche non residenti autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria. |
13.2 |
Misura dell’imposta straordinaria L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia: · relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024 (esercizio 2023 per i soggetti “solari”); · che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022 (esercizio 2021 per i soggetti “solari”). · il margine d’interesse è da considerare nella sua interezza, così come risultante dalla voce 30 del Conto economico, senza apportare aggiustamenti o rettifiche; · nel caso in cui il suddetto margine di interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022 sia negativo, è da considerare pari a zero, al fine di confrontarlo con il margine relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024. Limite massimoIn ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere superiore a una quota pari allo 0,26%: · dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale; · con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023 (esercizio 2022 per i soggetti “solari”). Banche neo-costituite· nel 2021, il margine di interesse va ragguagliato ad anno; · nel 2022 o 2023, l’imposta straordinaria non è applicabile, in assenza dei dati 2021. |
13.3 |
Versamento dell’imposta L’imposta straordinaria va corrisposta in un’unica soluzione, da versare: · di regola, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro l’1.7.2024 (in quanto il termine ordinario del 30.6.2024 cade di domenica); · per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio; per i soggetti “solari” che approvano il bilancio 2023 a giugno 2024 (entro 180 giorni ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.), l’imposta va quindi versata entro il 31.7.2024. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui sopra scadeva nel 2023, il versamento doveva essere effettuato entro il 31.1.2024. |
13.4 |
Destinazione dell’imposta a una riserva non distribuibile In luogo del versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare a una riserva non distribuibile: · un importo non inferiore a 2,5 volte l’imposta dovuta; · a tal fine individuata in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024 (bilancio dell’esercizio 2023 per i soggetti “solari”). · in relazione alla costituzione della riserva, non è ammesso il versamento parziale dell’imposta, con contestuale costituzione della riserva corrispondente alla quota parte non pagata (la scelta deve quindi essere integrale); · in alternativa al versamento, non è altresì possibile porre un vincolo di destinazione su utili futuri; · le banche devono fornire un’esplicita evidenza della costituzione della riserva e delle relative movimentazioni nella nota integrativa al bilancio. Perdite di esercizio o utili insufficientiIn caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell’art. 37 co. 1 del DLgs. 385/93 (70% degli utili netti annuali, per le banche di credito cooperativo). |
13.5 |
Utilizzo della riserva per la distribuzione di utili Qualora la suddetta riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta straordinaria deve essere versata: · entro 30 giorni dall’approvazione della relativa delibera; · maggiorata di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, a decorrere dalla scadenza del termine in cui avrebbe dovuto essere versata se non fosse stata destinata a riserva. L’Agenzia delle Entrate ritiene che la sospensione dell’obbligo di versamento dell’imposta venga meno: · in tutte le ipotesi in cui si realizzi, indirettamente e di fatto, un’attribuzione della riserva ai soci (es. per aumenti gratuiti di capitale sociale e successivo rimborso del capitale stesso ai soci); · qualora la riserva venga anche solo parzialmente distribuita. |
14 |
Nota di variazione - Soggetto emittente - Cessionario o committente - Esclusione |
Con la risposta a interpello 2.2.2024 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta è rimessa esclusivamente al cedente del bene o al prestatore del servizio e non può essere esercitata dal cessionario o dal committente. |
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14.1 |
EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO L’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”. |
14.2 |
SOGGETTO LEGITTIMATO La possibilità di procedere autonomamente alla rettifica della fattura è concessa al solo cedente o prestatore e risulta, quindi, “legislativamente preclusa” al cessionario o al committente, anche nell’ipotesi in cui la stessa “risulti oggetto di un insoluto (di una qualunque delle parti)”. Il cessionario o committente, se soggetto passivo, laddove dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, potrà richiederne la restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72. |
15 |
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 - DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON RUOLI SCADUTI - ESCLUSIONE |
Con la risposta a interpello 28.2.2024 n. 54, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”) rende il debitore adempiente e, pertanto, non opera il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all’art. 31 del DL 78/2010. In base a tale disposizione, la compensazione dei crediti, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. Quanto stabilito dalla risposta a interpello 54/2024 opera solamente in relazione ai carichi oggetto della domanda di rottamazione, che non concorrono a formare la soglia dei 1.500 euro che fa scattare il suddetto divieto di compensazione, a partire dalla data di presentazione della domanda e a condizione che essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti. Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione. |
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15.1 |
PRECEDENTI ROTTAMAZIONI DEI RUOLI Il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate deve ritenersi applicabile anche alle procedure di “rottamazione dei ruoli” precedenti a quella di cui alla L. 197/2022. |
15.2 |
NUOVO DIVIETO DI COMPENSAZIONE DALL’1.7.2024 La non rilevanza dei ruoli oggetto di domanda di rottamazione deve ritenersi estensibile anche al nuovo divieto di compensazione applicabile a decorrere dall’1.7.2024, introdotto dalla L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. |
16 |
raggruppamento temporaneo di professionisti - modalità di fatturazione |
Con la risposta a interpello 21.2.2024 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione dei lavori da parte dei componenti di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP). Nel caso specifico, si ipotizzava che il soggetto “capofila” del RTP potesse emettere a nome proprio le fatture da inviare alla stazione appaltante, relativamente ai lavori di competenza dei singoli. L’Agenzia esclude, però, tale possibilità osservando che la costituzione di un raggruppamento temporaneo non dà vita, di per sé, a un soggetto giuridico autonomo, con la conseguenza che ricade sui singoli operatori l’obbligo di emettere fattura nei confronti della stazione appaltante per i lavori di competenza. Viene confermata, quindi, la prassi amministrativa precedente (cfr. principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018 n. 17), precisando che anche a seguito dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici recato dal DLgs. 36/2023, gli operatori economici di un raggruppamento temporaneo mantengono la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (l’art. 68 co. 8 del DLgs. 36/2023 contiene una previsione analoga a quella contenuta nell’abrogato art. 48 co. 16 del DLgs. 50/2016). Resta ferma, comunque, la possibilità di far emettere le fatture direttamente dal soggetto “capofila”, purché questi agisca esclusivamente in nome e per conto dei singoli operatori (art. 21 co. 1 e 2 lett. n) del DPR 633/72). |
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Trasporto passeggeri per vie d’acqua - Regime IVA |
Con la risposta a interpello 21.2.2024 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di accompagnamento di persone a mezzo canoe o kayak con finalità turistico-ricreative sconta l’IVA con aliquota ordinaria. Tali prestazioni, dunque, non possono beneficiare: · né del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 n. 14 del DPR 633/72; · né dell’aliquota IVA del 5% prevista dal n. 1-ter della Tabella A, Parte II-bis allegata al DPR 633/72; · né dell’aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-novies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72. L’art. 36-bis del DL 50/2022, con riferimento alle suddette norme agevolative, ha specificato che esse si estendono anche alle prestazioni “effettuate per finalità turistico-ricreative, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori”. Nella fattispecie, invece, non si rinviene una prestazioni tipica di trasporto nel senso chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.2.2021 n. 8. |
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gruppo iva - fusione di soggetti esterni al gruppo - obblighi dichiarativi |
Con la risposta a interpello 23.2.2024 n. 52, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se un soggetto partecipante a un Gruppo IVA (Titolo V-bis del DPR 633/72) incorpora società esterne al Gruppo, ricade sull’incorporante l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA per conto delle incorporate. Come specificamente indicato nelle istruzioni al modello di dichiarazione IVA 2024 (§ 3.3.4), in questi casi l’incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione per conto dell’incorporata esterna, indicando le operazioni effettuate dalla incorporata fino alla data di efficacia dell’operazione straordinaria e riportando: · nella parte riservata al contribuente, i dati del soggetto incorporato; · nel riquadro riservato al dichiarante, i dati del soggetto incorporante, indicando come codice carica il valore “9”. I risultati delle singole dichiarazioni annuali non potranno essere trasferiti al Gruppo, essendo le incorporate soggetti esterni. Pertanto, gli eventuali debiti dovranno essere estinti separatamente e le eventuali eccedenze a credito dovranno essere chieste a rimborso. |
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Credito d’imposta per L’ACQUISTO DI PRODOTTI O IMBALLAGGI RICICLATI - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2024 n. 12, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 73 - 77 della L. 30.12.2018 n. 145 e al DM 14.12.2021, riconosciuto a favore delle imprese che negli anni 2019 e 2020 hanno acquistato: · prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; · imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
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19.1 |
CODICe TRIBUTO Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7065”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
19.2 |
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: · il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; · nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, come indicato nel “Cassetto fiscale”. |
20 |
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE DEL PERSONALE DEI SETTORI ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE - VERSAMENTO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CODICE TRIBUTO |
Con la ris. 6.2.2024 n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per permettere al contribuente di applicare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva sulle mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione, di cui all’art. 1 co. 58 - 62 della L. 29.12.2022 n. 197, non trattenuta dal sostituto d’imposta, e di versare (o compensare) il relativo importo. |
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20.1 |
CODICE TRIBUTO Per il versamento o la compensazione, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva del 5% sulle mance applicata in sede di dichiarazione dei redditi, viene istituito il codice tributo “1838”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. |
20.2 |
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Il suddetto codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati”. Quale “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, ovvero l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. |
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VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ - CODICI TRIBUTO |
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 6.2.2024 n. 10: · ha istituito i codici tributo per il versamento, con il modello F24, degli acconti dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sulle cripto-attività; · ha ridenominato il precedente codice “1727”, in modo da renderlo utilizzabile per il pagamento con il modello F24 del saldo dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività. Si ricorda che l’art. 1 co. 146 della L. 197/2022 prevede l’applicazione di un’imposta (sostitutiva dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia. Di conseguenza, con la ris. 26.6.2023 n. 36, l’Agenzia delle Entrate aveva istituito il codice tributo “1727”, originariamente denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, per il versamento della suddetta imposta mediante il modello F24. |
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21.1 |
NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI Al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva di cui sopra, tramite il modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo: · “1728”, denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; · “1729”, denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto II rata - Articolo 1, comma 146 della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. |
21.2 |
rIDENOMINIZIONE DEL CODICE TRIBUTO “1727” PER IL SALDO È stata, inoltre, modificata la denominazione del precedente codice tributo “1727”, ora indicata come “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Il suddetto codice tributo deve quindi essere utilizzato per il pagamento, con il modello F24, del saldo dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività. |
21.3 |
compilazione del modello f24 In sede di compilazione del modello F24: · i codici tributo “1727”, “1728” e “1729” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”; · il codice tributo “1727” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Opzione per la rateizzazione>Per i codici tributo “1727” e “1728”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. |