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plusvalenze per cessioni di fabbricati oggetto di superbonus - chiarimenti
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Con la circ. 13.6.2024 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina delle plusvalenze imponibili di cui alla lett. b-bis) dell’art. 67 co. 1 del TUIR (introdotta dall’art. 1 co. 64 della L. 213/2023), relative alle cessioni a titolo oneroso, effettuate dall’1.1.2024, di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020.
Interventi superbonus conclusi da non più di 10 anni
Quando poste in essere al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, tali cessioni generano plusvalenze imponibili come redditi diversi solo se gli interventi agevolati con superbonus sull’immobile ceduto siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
In ogni caso, non sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili:
· acquisiti per successione;
· adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo).
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1.1
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PRESUPPOSTO IMPONIBILE
Nella circ. 13/2024 viene confermato che il presupposto dell’imponibilità della plusvalenza può riscontrarsi in capo al cedente anche se il soggetto che ha beneficiato del superbonus non è lo stesso cedente, ma uno degli “altri aventi diritto” all’agevolazione (es. conduttore, familiare convivente).
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria conferma che la disciplina della plusvalenza da immobile oggetto di interventi superbonus trova applicazione:
· solo per la prima cessione dell’immobile interessato da interventi ammessi al superbonus, e non anche per le eventuali successive cessioni dell’immobile (fatte salve le ipotesi di interposizione ex art. 37 del DPR 600/73);
· sia se il superbonus è stato fruito direttamente in dichiarazione, sia se si è optato per cessione/sconto ex art. 121 del DL 34/2020;
· sia per gli interventi superbonus effettuati dall’1.1.2024, sia per gli interventi superbonus effettuati ante 1.1.2024 (dunque, a prescindere dalla misura del superbonus, che può essere del 110%, 90%, 70% o 65%);
· a prescindere dalla durata del possesso delle unità oggetto degli interventi.
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1.2
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SUFFICIENZA DEI SOLI INTERVENTI “TRAINANTI” SULLE PARTI COMUNI
La circ. 13/2024 chiarisce inoltre che, ai fini del riscontro dei presupposti per l’imposizione della plusvalenza ex art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, è irrilevante la tipologia di interventi (“trainati” o “trainanti”) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione.
Pertanto, si genera una plusvalenza imponibile (in presenza degli ulteriori requisiti prescritti) anche se:
· sono stati effettuati soltanto interventi superbonus “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio condominiale nel quale l’unità immobiliare oggetto di cessione è situata;
· non è stato effettuato alcun intervento superbonus “trainato” sulla singola unità immobiliare.
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1.3
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CALCOLO DEL TERMINE DECENNALE DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI
In relazione al calcolo del termine di 10 anni, l’Amministrazione finanziaria precisa che occorre considerare la data di conclusione degli interventi ammessi al superbonus, da identificarsi, in linea di principio, con la data di conclusione dei lavori, comprovata:
· dalle abilitazioni amministrative;
· o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.
Cessioni precedenti alla conclusione dei lavori superbonus
Il documento di prassi parrebbe dunque implicitamente confermare che non rientrano nel perimetro applicativo della citata lett. b-bis) dell’art. 67 co. 1 del TUIR le cessioni di unità immobiliari avvenute prima della conclusione dei lavori per i quali si beneficia del superbonus.
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1.4
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DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE
La circ. 13/2024 fornisce inoltre alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus, di cui all’art. 68 co. 1 del TUIR (anch’esso modificato dall’art. 1 co. 64 della L. 213/2023).
Esclusione dei costi per gli interventi superbonus 110% fruiti con sconto
L’art. 68 co. 1 del TUIR dispone che, nella determinazione della plusvalenza, le spese relative agli interventi superbonus effettuati sull’unità immobiliare ceduta non vanno tenute in considerazione (come costi inerenti all’immobile ceduto):
· integralmente, se detti interventi sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione;
· per il solo 50%, se gli interventi sono conclusi da più di 5 ma meno di 10 anni all’atto della cessione.
Tale divieto di tenere conto (integralmente o per il 50%) delle spese riguarda tuttavia solo gli interventi superbonus al contempo:
· agevolati con aliquota al 110%;
· oggetto di opzione di cessione/sconto ex art. 121 del DL 34/2020.
Costi per interventi “edilizi” rilevanti
Alla luce di tali premesse, la circ. 13/2024 rileva dunque che, ai fini della determinazione della plusvalenza, possono invece essere considerate tra i costi inerenti all’immobile ceduto le spese per gli interventi agevolati con:
· superbonus con aliquote diverse da quella del 110%;
· superbonus al 110% fruito in dichiarazione dei redditi;
· altri bonus “edilizi” (ad esempio, il “bonus casa” di cui all’art. 16-bis del TUIR, il sismabonus ex art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013, ecc.).
Qualora per interventi sullo stesso immobile si sia fruito del superbonus in parte nella misura del 110% e in parte nella misura del 90%, 70% o 65%, l’irrilevanza (integrale o del 50%) riguarda solo le spese per le quali si è beneficiato del superbonus nella misura del 110% mediante opzione ex art. 121 del DL 34/2020.
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2
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APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023 - CHIARIMENTI
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Con la circ. 25.6.2024 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 (modelli REDDITI 2024), confermando il quadro applicativo complessivo rispetto agli scorsi anni.
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2.1
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REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO
Nel quadro F dei modelli ISA 2024 è stato inserito il campo 2 al rigo F08, che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino previsto dalla L. 213/2023. Barrando tale casella vengono disattivati gli indicatori di anomalia collegati al magazzino che, in assenza di correttivi, avrebbero influito negativamente sul punteggio ISA finale.
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2.2
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attività di agriturismo avviata in corso d’anno
Sono state precisate le condizioni in presenza delle quali l’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dagli ISA.
Se l’attività agricola genera reddito agrario (art. 32 del TUIR), l’attività di agriturismo, nell’anno in cui questa inizia, è esclusa dagli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell’attività che produce reddito d’impresa.
Se, invece, l’attività agricola determina reddito d’impresa:
· è esclusa l’applicazione degli ISA se il reddito d’impresa dell’attività agricola (prevalente) è determinato catastalmente;
· gli ISA sono applicati se il reddito d’impresa dell’attività agricola è determinato analiticamente (in questo caso, l’attività di agriturismo va ad aggiungersi in modo complementare all’attività d’impresa prevalente già esercitata).
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autotrasportatori - deduzione forfetaria per spese non documentate - misura per il periodo d’imposta 2023
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 10.6.2024 n. 74, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2023 (modelli REDDITI 2024).
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3.1
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MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023
Per il periodo d’imposta 2023, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:
· 48,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
· 16,80 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
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3.2
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INDICAZIONE NEi MODELLi REDDITI 2024
In merito all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 10.6.2024 n. 27, ha ricordato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2024, come indicato nelle relative istruzioni, utilizzando:
· nel rigo RF55, i codici 43 e 44;
· nel rigo RG22, i codici 16 e 17.
I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.
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4
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comunicazione per l’utilizzo dei crediti d’imposta investimenti 4.0 e Ricerca e sviluppo - ulteriori indicazioni
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Con riferimento alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e ricerca e sviluppo alla luce dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24.4.2024, sul sito del GSE sono state rese disponibili alcune FAQ, aggiornate al 17.6.2024, relative alla compilazione e all’invio dei modelli.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 19.6.2024, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.
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4.1
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validità delle comunicazione già inviate tramite pec
Considerato che dal 18.5.2024 è possibile inviare le comunicazione esclusivamente mediante il portale GSE, è stato precisato che i moduli già inviati via PEC, come da procedura valida fino alla mezzanotte del 17.5.2024, non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale.
Per avere conferma dell’avvenuta ricezione della PEC da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la “ricevuta di avvenuta consegna”.
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4.2
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sospensione delle ricevute di versamento relative ai modelli f24
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, dal 17.6.2024 sono state sospese le ricevute dei relativi modelli F24 per 30 giorni.
In tale periodo l’Agenzia verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.
In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
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5
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OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2023 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE - AVVISI DI ANOMALIA
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2024 n. 264078, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2023 oppure l’invio della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro.
A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA.
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5.1
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CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:
· codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
· numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
· data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2023;
· data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.
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5.2
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Modalità di effettuazione delle comunicazioni
Le suddette comunicazioni sono:
· trasmesse al contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso;
· consultabili, da parte del contribuente stesso, all’interno del “Cassetto fiscale” presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
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5.3
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richiesta di informazioni e regolarizzazione
A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:
· richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata;
· regolarizzare gli errori o le omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso.
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Controlli preventivi sui modelli 730/2024 con rimborsi - approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza
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Con il provv. 17.6.2024 n. 267777, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2024 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020, 730/2021, 730/2022 e 730/2023.
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6.1
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ipotesi che comportano Controlli preventivi sui modelli 730
Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
· presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
· ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
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6.2
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CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
Con il provv. 17.6.2024 n. 267777, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:
· lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
· oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
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6.3
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svolgimento dell’attività di Controllo
La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730/2024, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.
Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
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6.4
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erogazione del rimborso al contribuente
Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730/2024, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
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6.5
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modelli 730 presentati mediante CAF e professionisti
Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730/2024 presentati:
· tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
· a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.
Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta
Ai fini dei controlli preventivi in esame, le suddette procedure si applicano anche ai modelli 730/2024 presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta.
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6.6
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effetti ai fini dei conguagli
Se il modello 730/2024 è stato incluso nei controlli preventivi:
· l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
· il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato), mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).
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superbonus - enti del terzo settore beneficiari - chiarimenti
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Con la risposta a interpello 20.6.2024 n. 138, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 per ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS), alla luce dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
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7.1
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TASSATIVITÀ DEGLI ENTI BENEFICIARI DEL SUPERBONUS
Tra i beneficiari del superbonus, l’art. 119 co. 9 lett. d-bis) del DL 34/2020 individua:
· le ONLUS ex art. 10 del DLgs. 460/97;
· le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri dell’art. 6 della L. 266/91;
· le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri dell’art. 7 della L. 383/2000.
La risposta 138/2024 evidenzia come l’elencazione dell’art. 119 co. 9 lett. d-bis) del DL 34/2020 debba ritenersi tassativa, contemplando solo ONLUS, OdV e APS.
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7.2
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OPERATIVITÀ DEL RUNTS
Con l’operatività del RUNTS (dal 23.11.2021, ai sensi del DM 561/2021):
· le OdV e le APS iscritte nei registri già esistenti ex artt. 6 della L. 266/91 e 7 della L. 383/2000 sono “migrate”, con procedimento automatico, nel RUNTS (che prevede specifiche sezioni per entrambe le tipologie di ente);
· invece, in attesa del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea richiesta per la piena operatività del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), l’Anagrafe unica delle ONLUS continua a essere operativa, anche se non sono più consentiti nuovi procedimenti di iscrizione.
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7.3
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ONLUS, ODV E APS ISCRITTE AL RUNTS
La risposta 138/2024 precisa che l’iscrizione al RUNTS (per le ONLUS con la “trasformazione” in ETS, per le OdV e le APS mantenendo la stessa qualifica), non osta alla fruizione del superbonus per tali soggetti (anche nella misura agevolata ex art. 119 co. 10-bis del DL 34/2024, se ne ricorrono i requisiti).
OdV e APS “migrate” o iscritte direttamente al RUNTS
In base ai chiarimenti sopra illustrati, OdV e APS possono fruire del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020:
· sia se originariamente iscritte nei precedenti registri, e poi “migrate”, con procedimento automatico, nelle apposite sezioni del RUNTS;
· sia se iscritte per la prima volta al RUNTS, nelle sezioni di pertinenza.
ONLUS passate dalla relativa Anagrafe al RUNTS
Per quanto riguarda le ONLUS, la risposta 138/2024 afferma che possono continuare a fruire del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 anche le ONLUS già iscritte nella relativa Anagrafe unica, che successivamente si registrano al RUNTS (con cancellazione dall’Anagrafe) e acquistano la qualifica di ETS (il passaggio dall’Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta infatti una sostanziale continuazione dell’operatività della ONLUS).
ETS con i requisiti di ONLUS iscritto direttamente al RUNTS - Esclusione dal superbonus
È invece escluso dal superbonus l’ente che, pur possedendo tutti i requisiti necessari, non è stato iscritto all’Anagrafe unica delle ONLUS (acquisendo la qualifica di ONLUS), ma viene registrato direttamente al RUNTS (registro nel quale non esiste una specifica sezione per le ONLUS).
Tale ente, infatti, acquista solo la qualifica di ETS (ma non quella di ONLUS) e pertanto non rientra nell’elenco tassativo dei soggetti beneficiari del superbonus ex art. 119 co. 9 lett. d-bis) del DL 34/2020 (ONLUS, OdV e APS).
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Superbonus - Sconto “integrale” in fattura - Sostenimento della spesa - Data di emissione della fattura e data di effettuazione dell’operazione
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 24.6.2024 n. 140, ha confermato l’orientamento già espresso nella precedente risposta a interpello 13.5.2024 n. 103 in ordine allo scarto e alla successiva nuova trasmissione nei termini di una fattura in cui viene indicato lo “sconto integrale” per effetto del superbonus.
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8.1
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SCARTO E NUOVA EMISSIONE DI FATTURA elettronica
Lo scarto della fattura elettronica non pregiudica la tempestiva emissione del documento nel caso in cui venga rimosso l’errore e si proceda a un nuovo invio entro i cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto del suddetto scarto; restano, invece, escluse le “correzioni ripetute che portino al superamento dei termini” previsti dall’art. 21 del DPR 633/72.
Va, quindi, considerata emessa una fattura inviata al Sistema di Interscambio nei termini di cui all’art. 21 del DPR 633/72, “dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data” (si veda anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2024 n. 103).
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8.2
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“SCONTO INTEGRALE” per interventi superbonus
Nell’ipotesi di sconto “integrale” per interventi superbonus, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa “è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto)”, sempreché il file sia stato trasmesso al SdI nei termini di legge e ricorrano i presupposti richiesti dalla disciplina del superbonus (si veda ancora risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2024 n. 103).
È, quindi, possibile applicare l’agevolazione con aliquota pari al 110%, nel caso in cui il pagamento mediante “sconto integrale” sia avvenuto il 28.12.2023 – data inserita nel campo “Data” del file XML – e la fattura sia stata comunque trasmessa al SdI entro i successivi 12 giorni (art. 21 co. 4 del DPR 633/72), in presenza degli ulteriori requisiti formali e sostanziali per beneficiare dell’agevolazione.
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superbonus - momento di sostenimento delle spese con bonifico bancario - DATA DELL’ORDINE DI PAGAMENTO
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In merito all’individuazione del momento di sostenimento delle spese per interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, in applicazione del principio di cassa, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.6.2024 n. 137 ha reso alcuni chiarimenti nel caso in cui il pagamento avvenga mediante bonifico bancario.
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9.1
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PRINCIPIO DI CASSA
Il documento di prassi richiama anzitutto che, in applicazione dei principi generali, anche per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 il momento di sostenimento delle spese va individuato applicando il principio di cassa, e dunque rileva la data dell’effettivo pagamento, per:
· persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
· enti non commerciali.
Inoltre, per le spese relative agli interventi agevolati sulle parti comuni degli edifici, va fatto riferimento alla data del bonifico effettuato dal condominio (indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino).
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9.2
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DATA DELL’ORDINE DI PAGAMENTO
La risposta 137/2024 precisa inoltre che, per la concreta applicazione del principio di cassa, in caso di pagamento effettuato con bonifico bancario:
· la spesa deve considerarsi sostenuta nel momento in cui viene dato ordine di pagamento alla banca;
· non rileva, invece, il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
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Fatturazione elettronica - Servizio PER LA COMUNICAZIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI UNIVOCI CONTRATTUALI
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 27.6.2024 n. 278182, ha introdotto una nuova modalità di comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, utilizzabili per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che erogano servizi di pubblica utilità nei casi previsti dall’art. 1 co. 6-quater del DLgs. 127/2015.
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10.1
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FATTURAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITà
L’art. 1 co. 6-quater del DLgs. 127/2015 dispone che siano definite particolari regole tecniche per le fatture elettroniche emesse dai soggetti passivi che offrono i servizi di pubblica utilità di cui ai DM 24.10.2000 n. 366 e 24.10.2000 n. 370 nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività di impresa, arte o professione “con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate”.
Al fine di evitare che il Sistema di Interscambio scarti il file XML, non trovando al suo interno il codice fiscale del committente, con il provv. Agenzia delle Entrate 28.12.2018 n. 527125 è stata definita una procedura che consente di sostituire tale dato con il riferimento del contratto di erogazione del servizio.
Il citato provv. 527125/2018 prevedeva, a tal fine, che almeno 20 giorni prima della data di invio delle fatture elettroniche i prestatori dei servizi di pubblica utilità trasmettessero via PEC una comunicazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente i codici identificativi univoci contrattuali.
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10.2
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comunicazione online DEI CODICI IDENTIFICATIVI UNIVOCI CONTRATTUALI
Con il provv. 27.6.2024 n. 278182, l’Agenzia delle Entrate ha modificato tale procedura, stabilendo che a decorrere dalla data che sarà resa nota sul proprio sito, la predetta comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali sarà effettuata esclusivamente mediante un nuovo servizio on line disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Si ricorda che tra i servizi di pubblica utilità interessati dal peculiare procedimento di fatturazione in esame sono compresi quelli di telecomunicazione (DM 366/2000) e quelli di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano (DM 370/2000).
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CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI - COMPI-LAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2024 - CHIARIMENTI
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La circ. INPS 14.6.2024 n. 72 riepiloga le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2024.
La novità di maggior rilievo riguarda la nuova sezione III riservata ai professionisti del settore sportivo che operano nell’area del dilettantismo.
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11.1
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Artigiani e commercianti (sezione I)
Sono sostanzialmente confermate le modalità di determinazione dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale per gli iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti, nella sezione I del quadro RR.
Vengono specificati i righi dei quadri RF e RG da considerare in caso di applicazione del regime per i lavoratori “impatriati”, confermando quanto già chiarito in passato sulla rilevanza dell’agevolazione anche per la determinazione della base imponibile contributiva.
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11.2
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Gestione separata INPS (sezione II)
I professionisti diversi dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente, determinano i contributi nella sezione II del quadro RR.
La circolare ha sostanzialmente confermato i criteri per la determinazione della base imponibile contributiva, specificando che la sezione è riservata ai redditi di lavoro autonomo identificati con codici ATECO diversi da quelli relativi al lavoro sportivo (es. codice 85.51).
In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo e di prestazioni di diversa natura, il reddito da attività diverse dal lavoro sportivo deve essere indicato nella sezione II e i compensi come lavoratore sportivo devono essere indicati nella sezione III.
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11.3
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Gestione separata INPS - lavoratori sportivi (sezione III)
I lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, determinano i contributi nella sezione III del quadro RR.
La base imponibile è rappresentata dai compensi (e non dal reddito) percepiti dall’1.7.2023 indicati nei righi RE2, campo 2, oppure LM2 o LM22/LM27, campo 3, del modello REDDITI PF 2024, al netto della franchigia di 5.000,00 euro.
Fino al 2027, la base imponibile è ulteriormente ridotta del 50%.
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12
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ecobonus per veicoli meno inquinanti - incentivi per taxi e ncc - disposizioni procedurali
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Con la circ. 12.6.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIMIT), sono state definite le modalità di prenotazione dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica da adibire a servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), previsti dall’art. 4 del DPCM 20.5.2024.
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12.1
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BENEFICIARI
L’art. 4 del DPCM 20.5.2024 dispone il raddoppio dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica (omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 135 g/km di CO2, e in presenza di specifici requisiti) a favore di:
· vincitori del concorso e assegnatari di nuove licenze taxi, ai sensi dell’art. 3 co. 2 e 3 del DL 104/2023;
· titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
· soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell’art. 3 della L. 21/92, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
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12.2
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MISURA DEL CONTRIBUTO
Per i soggetti sopra elencati, che acquistano i predetti veicoli da adibire al servizio, sono raddoppiati i contributi di cui:
· all’art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 6.4.2022, per gli acquisti effettuati dall’11.8.2023 (data di entrata in vigore del DL 104/2023) e fino al 24.5.2024 (compreso);
· all’art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 20.5.2024, per gli acquisti effettuati dal 25.5.2024 e fino al 31.12.2024 (compreso).
Aiuti “de minimis”
Il raddoppio di tali contributi è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) 13.12.2023 n. 2831.
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12.3
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MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI
Per la fruizione dei contributi maggiorati di cui agli artt. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 6.4.2022 e 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 20.5.2024:
· il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, il venditore applica uno sconto);
· i venditori dei veicoli sono successivamente rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi;
· le imprese costruttrici o importatrici possono recuperare detti importi, rimborsati ai venditori, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24.
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12.4
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MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI
A partire dalle ore 10.00 del 17.6.2024, i rivenditori possono prenotare i contributi presso la piattaforma informatica (presente sul sito https://ecobonus.mise.gov.it), fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I rivenditori dovranno poi confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di prenotazione.
Disposizioni procedurali
Al momento della prenotazione, per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi, il rivenditore deve allegare:
· le dichiarazioni sostitutive indicate dalla circ. MIMIT del 27.5.2024 (richieste per la generalità dei contributi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti);
· un’apposita dichiarazione (redatta utilizzando il modello allegato alla citata circ. MIMIT 12.6.2024) con cui il beneficiario afferma che l’importo del contributo richiesto rispetta il limite massimo degli aiuti “de minimis” consentito.
I rivenditori dovranno poi confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di prenotazione. |
13
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incentivi per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli - disposizioni attuative
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Il decreto direttoriale 3.6.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIMIT) ha definito la disciplina attuativa degli incentivi previsti dall’art. 5 del DPCM 20.5.2024 a favore delle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4.
Con un comunicato del 26.6.2024, il MIMIT ha stabilito che tali contributi possono essere prenotati, tramite l’apposita piattaforma informatica, dall’1.7.2024.
Misura del contributo
Il contributo spetta in misura pari a:
· 400,00 euro, per gli impianti a GPL;
· 800,00 euro, per gli impianti a metano.
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13.1
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REQUISITI
I contributi spettano per le installazioni di impianti effettuate dal 25.5.2024 al 31.12.2024.
Il DM 3.6.2024 specifica che, ai fini dell’accesso ai predetti contributi, è necessario che:
· gli impianti installati siano omologati ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n. 115;
· gli installatori svolgano come attività primaria o secondaria la riparazione meccanica di autoveicoli;
· alla data di installazione dell’impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;
· l’impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;
· nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva al 25.5.2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale;
· la data di collaudo dell’impianto installato sia successiva al 25.5.2024.
Veicoli già agevolati
Non possono accedere ai predetti contributi per l’installazione di impianti nuovi a GPL o metano i veicoli agevolati con gli incentivi:
· di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) del DPCM 6.4.2022 (per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2);
· o di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) e f) del DPCM 20.5.2024 (per l’acquisto rispettivamente di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2 e di veicoli di categoria M1 usati).
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13.2
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MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI
Per la fruizione degli incentivi per gli impianti a GPL e metano:
· il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione (di fatto, l’installatore applica uno sconto);
· l’installatore viene rimborsato dell’importo del contributo dalle imprese costruttrici degli impianti di alimentazione;
· le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione recuperano gli importi rimborsati all’installatore come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
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13.3
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MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI
Gli installatori degli impianti possono prenotare i contributi presso la piattaforma informatica (presente sul sito https://ecobonus.mise.gov.it) a partire dalle ore 10 dell’1.7.2024, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Entro 120 giorni dalla prenotazione, gli installatori confermano l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto di alimentazione.
Documentazione da conservare
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita e installazione dell’impianto, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dall’installatore:
· copia della fattura di vendita e installazione dell’impianto, recante data successiva al 25.5.2024, che indichi la misura dello sconto praticato in ragione del contributo spettante (la fattura dovrà essere emessa nei confronti dell’intestatario o del cointestatario del veicolo sul quale è stato installato l’impianto e dovrà contenere, inoltre, la ragione sociale del costruttore dell’impianto e il codice di omologazione dell’impianto);
· copia della carta di circolazione del veicolo precedente all’intervento di trasformazione dell’alimentazione;
· copia della carta di circolazione del veicolo successiva all’intervento di trasformazione dell’alimentazione, recante la data di collaudo dell’impianto installato successivamente al 25.5.2024.
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14
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REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - codice di condotta e INTERPELLO “ABBREVIATO”
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I DM 29.4.2024 e 20.5.2024, pubblicati sulla G.U. 7.6.2024 n. 132, recepiscono le novità introdotte dai decreti attuativi della delega fiscale (L. 111/2023) in materia di regime di adempimento collaborativo (artt. 3-7 del DLgs. 128/2015).
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14.1
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APPROVAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
Con il DM 29.4.2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il codice di condotta che stabilisce gli impegni fra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.
Sottoscrizione del codice di condotta
I contribuenti già ammessi al regime alla data del 7.6.2024 hanno tempo sino al 5.10.2024 per sottoscrivere il codice.
Durata di applicazione del codice di condotta
Gli impegni reciprocamente assunti vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime è trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
Il codice di condotta è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d’imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
Doveri dell’Agenzia delle Entrate
Fra i doveri dell’Agenzia delle Entrate figurano i seguenti impegni:
· aderire ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente ed instaurare con i contribuenti rapporti improntati alla leale collaborazione e alla buona fede;
· programmare, tramite il competente ufficio, i propri controlli e cooperare con le articolazioni territoriali e con la Guardia di finanza assicurando uniformità di indirizzo strategico ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive;
· utilizzare le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, in sede di istanza di adesione o nel corso della procedura, solo ai fini dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi d’imposta per i quali il regime stesso trova applicazione.
Doveri del contribuente
Fra i doveri del contribuente sono ricompresi i seguenti impegni:
· non realizzare investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata con la sola finalità di ottenere un risparmio d’imposta;
· rispettare le disposizioni sul transfer price per le operazioni infragruppo per una corretta allocazione dei redditi nei diversi Paesi;
· non mettere in atto operazioni con effetti fiscali contrari alle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle diverse giurisdizioni o che determinano fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione o la realizzazione di costruzioni di puro artificio;
· non prevedere meccanismi di incentivazione del personale connessi al conseguimento di obiettivi di riduzione del carico fiscale.
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14.2
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MODIFICHE ALL’INTERPELLO “ABBREVIATO”
Il DM 20.5.2024 apporta invece modifiche al DM 15.6.2016, contenente la disciplina dell’interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’art. 6 co. 2 DLgs. 128/2015. Le novità si sono rese necessarie a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal DLgs. 30.12.2023 n. 219.
Contraddittorio preventivo
Il nuovo art. 9-bis del DM 15.6.2016 stabilisce che l’ufficio, prima di notificare l’esito negativo dell’istanza di interpello “abbreviato”, comunica uno schema di risposta che sintetizza la posizione dell’Amministrazione finanziaria, concedendo un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni da parte del contribuente.
L’avvio del contradditorio sospende per 60 giorni il termine (di 45 giorni) previsto per la risposta, partendo dalla comunicazione dello schema.
Comunicazioni di rischio fiscale
Analogo regime è introdotto, grazie all’art. 9-ter del DM 15.6.2016, per le comunicazioni di rischio fiscale di cui all’art. 5 co. 2 lett. b) del DLgs. 128/2015.
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15
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tRASFERIMENTI A FAVORE DI enti del terzo settore (ETS) - ESENZIONE DALLE IMPOSTE D’ATTO
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Nella risposta a interpello 18.6.2024 n. 135, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la compatibilità tra le agevolazioni per i trasferimenti a titolo oneroso a favore di enti del Terzo settore (ETS) ed il contratto di vendita a rate con riserva della proprietà.
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15.1
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agevolazioni per gli acquisti di immobili da parte di ETS
L’art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017 prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili a favore di tutti gli ETS (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società) scontano l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale in misura fissa a “condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso”.
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15.2
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caso di specie
Il soggetto istante è un’associazione di promozione sociale (APS) iscritta nel Registro del Terzo settore, che intende acquistare alcuni immobili commerciali, con contratto di vendita “a rate con riserva della proprietà” di cui all’art. 1523 c.c. (l’atto prevede, infatti, che il pagamento avvenga in 10 rate mensili e la proprietà si trasmetta solo col pagamento dell’ultima rata).
L’ente intende utilizzare i beni per l’attuazione dei propri scopi istituzionali e, pertanto, potrebbe rendere, contestualmente alla stipula dell’atto di acquisto, la dichiarazione richiesta dall’art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017 per ottenere il beneficio relativo alle imposte d’atto. L’associazione chiede conferma all’Agenzia delle Entrate della possibilità di usufruire delle agevolazioni anche in caso di vendita a rate con riserva della proprietà.
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15.3
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compatibilità delle agevolazioni con la vendita a rate
L’Agenzia delle Entrate conferma che le agevolazioni per i trasferimenti onerosi di immobili a favore di ETS, previste dall’art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017, trovano applicazione, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, anche al contratto di vendita a rate con riserva della proprietà di cui all’art. 1523 c.c., posto che, ai sensi dell’art. 27 co. 3 del DPR 131/86, tale contratto è soggetto ad imposta di registro come se non fosse assoggettato a condizione sospensiva.
Ai fini dell’imposta di registro, quindi, tale contratto è equiparato ad una normale vendita e, pertanto, si possono applicare anche le agevolazioni previste dall’art. 82 del DLgs. 117/2017 per i trasferimenti immobiliari agli enti del Terzo settore.
Decorrenza dei 5 anni di osservazione
L’Agenzia precisa che, in tal caso, i 5 anni durante i quali la norma agevolativa richiede che l’ente utilizzi i beni acquistati per scopi istituzionali, decorrono dalla data della stipula dell’atto di compravendita con patto di riservato dominio e non dal momento del trasferimento (che si realizza, dal punto di vista civilistico, solo con il pagamento dell’ulti-ma rata di prezzo).
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16
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aGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36 - PROROGA - chiarimenti
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Con la circ. 18.6.2024 n. 14, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative in merito alla proroga dell’agevolazione prima casa under 36, disposta dalla L. 18/2024 in sede di conversione del DL 215/2023 (c.d. “Milleproroghe”).
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16.1
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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36
Le agevolazioni prima casa “giovani”, sono state introdotte dall’art. 64 co. 6 - 11 del DL 73/2021 e riguardano i soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui. Il beneficio configura un potenziamento delle normali agevolazioni sull’acquisto della prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), consentendo di acquistare l’abitazione in:
· esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale);
· esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Per gli atti imponibili a IVA, in presenza delle condizioni l’acquirente matura un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo.
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16.2
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ESTENSIONE TEMPORALE DEL BENEFICIO
L’agevolazione prima casa under 36 era temporalmente limitata agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 31.12.2023.
L’art. 3 co. 12-terdecies del DL 215/2023 convertito ha però previsto che i vantaggi sopra descritti possano applicarsi anche ai contratti definitivi stipulati entro il 31.12.2024, a condizione che il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.
Preliminare registrato entro il 2023
La circ. 14/2024 chiarisce che la proroga opera solo se il preliminare è stato stipulato e registrato entro il 31.12.2023: a nulla rileverebbe, ad esempio, un preliminare sottoscritto il 10.12.2023 (anche se stipulato per atto pubblico), ma registrato l’8.1.2024.
La circolare precisa invece che l’agevolazione può applicarsi in presenza di un preliminare riguardante anche solo una pertinenza dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, ovvero un preliminare per persona da nominare.
Possesso dei requisiti anagrafici e reddituali per fruire dell’agevolazione
La circ. 14/2024 chiarisce inoltre che:
· il requisito anagrafico va verificato rispetto al definitivo e, quindi, implica che l’acquirente non abbia compiuto 36 anni nel 2024;
· ai fini del requisito reddituale (ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui), l’attestazione può anche essere successiva alla data del rogito stipulato nel 2024, purché risulti in corso di validità nel 2024 e riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla stipula dell’atto.
Trasferimento in sede di esecuzione forzata
L’Agenzia delle Entrate precisa infine che nessuna proroga è stata prevista per gli acquisti in sede di esecuzione forzata, in presenza di decreto di aggiudicazione emesso nel 2023 (sicché, ad esempio, non potranno applicare il beneficio gli under 36 che abbiano ottenuto il verbale di aggiudicazione nel 2023 e, poi, il decreto di trasferimento nel 2024).
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16.3
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disciplina transitoria - concessione di un credito d’imposta
La proroga del beneficio, tuttavia, è stata prevista solo con la L. 18/2024 (di conversione del DL 215/2023) che è stata pubblicata sulla G.U. il 28.2.2024 ed è entrata in vigore il giorno successivo. Pertanto, si è posto un problema di applicazione del beneficio ai contratti definitivi già stipulati entro il 29.2.2024.
L’art. 3 co. 12-quaterdecies del DL 215/2023 convertito ha quindi riconosciuto un credito d’imposta a favore di coloro che, pur soddisfacendo tutte le condizioni per accedere all’agevolazione prima casa under 36 (comprese la registrazione del preliminare entro il 31.12.2023), abbiano stipulato i contratti definitivi tra l’1.1.2024 e il 29.2.2024, corrispondendo (in quanto ignari dell’imminente proroga del beneficio) le imposte agevolate ordinarie di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato nel 2025, con le stesse modalità di cui al co. 7 dell’art. 64 del DL 73/2021.
Calcolo del credito d’imposta
La circ. 14/2024 specifica che il credito d’imposta in questione:
· include le imposte di registro, ipotecaria e catastale, comprese le imposte proporzionali che sono state versate su caparre o acconti al preliminare nel 2023, l’IVA e l’imposta sostitutiva mutui di cui agli artt. 15 e ss. del DPR 601/73;
· non riguarda né l’imposta di registro fissa pagata sul preliminare registrato nel 2023, né l’imposta di registro fissa sugli acconti imponibili ad IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.10.2021 n. 12, § 2.1).
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16.4
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atto integrativo
Nella circ. 14/2024 viene però precisato che il credito d’imposta di cui all’art. 3 co. 12-quaterdecies del DL 215/2023 non spetta agli acquirenti in via automatica, ma necessita di una dichiarazione da rendere al notaio con atto integrativo, in cui il contribuente manifesti la volontà di accedere al beneficio under 36 e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti di legge.
L’atto notarile integrativo:
· può essere stipulato anche dopo il 31.12.2024, purché prima della scadenza del termine di utilizzo del credito d’imposta (31.12.2025);
· va esente da imposta di registro, in quanto finalizzato ad applicare i benefici fiscali di cui all’art. 64 co. 6 e ss. del DL 73/2021;
· deve contenere la dichiarazione di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, presentando apposita DSU.
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17
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quietanze di pagamento di somme fatturate - imposta di bollo
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Con la risposta a interpello 5.6.2024 n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quietanze relative a fatture soggette ad imposta di bollo (nel caso di specie, emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di Amministrazione statale) sono soggette alla normale imposta di bollo di 2,00 euro ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, se contenute in un atto separato dalla fattura.
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17.1
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Imposta di bollo sulle quietanze
In linea di principio, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, l’imposta di bollo di 2,00 euro (per ogni esemplare) è dovuta:
· non solo sulle “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati tramite terzi”;
· ma anche sulle “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Questa regola subisce, però, alcune eccezioni, individuate dalla Nota al medesimo art. 13, che esclude la debenza del bollo:
· se la somma non supera 77,47 euro;
· “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.
Quindi, come già illustrato anche nella risposta a interpello 5.2.2020 n. 21, solo se la quietanza è “fisicamente apposta” sulla fattura soggetta a bollo o esente è possibile evitare l’applicazione dell’imposta.
Nel caso di specie, posto che la quietanza era autonoma dalla fattura (che aveva già scontato l’imposta di bollo), il tributo era dovuto anche per la quietanza.
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17.2
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Modalità di pagamento
Nel caso esaminato dalla risposta 129/2024, posto che si trattava di fatture emesse nei confronti di un soggetto avente natura di Amministrazione statale, l’imposta, a norma dell’art. 8 del DPR 642/72, resta a carico della parte non statale e, quindi, nel caso di specie, dell’instante.
L’Agenzia, infine, ricorda che il tributo di 2,00 euro sulle quietanze può essere corrisposto (art. 3 del DPR 642/72):
· mediante pagamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’Agen-zia delle Entrate, che rilascia l’apposito contrassegno telematico;
· in modo virtuale, “mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”, dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento, seguendo le disposizioni dell’art. 15 del DPR 642/72.
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18
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Compensazione del credito da “super ACE” - Esclusione dell’obbligo di visto di conformità sulla dichiarazione
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Con la risposta a interpello 21.6.2024 n. 139, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’utilizzo in compensazione del credito da “super ACE”, di cui all’art. 19 del DL 73/2021, non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato tale credito (nel quadro RS).
Ai sensi dell’art. 1 co. 574 della L. 147/2013, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione riguarda “tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali” (circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2014 n. 28), che emergono dalla dichiarazione e che vengono utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
Nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che:
· il credito da “super ACE” è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle suddette imposte;
· l’indicazione del credito in parola nella dichiarazione dei redditi è funzionale all’attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto.
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credito d’imposta per impianti di compostaggio PRESSO centri agroalimentari del mezzogiorno - percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione
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Con il provv. 7.6.2024 n. 260004, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100,00% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d’imposta previsto per le spese sostenute dall’1.1.2023 al 31.12.2023, in relazione all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, di cui:
· all’art. 1 co. 831 - 834 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), come modificato dall’art. 1 co. 270 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023);
· al provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 80989.
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19.1
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Calcolo del credito d’imposta fruibile
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata nel periodo dal 22.4.2024 al 31.5.2024, ai sensi dei provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 80989 e 21.3.2023 n. 84261, in assenza di rinuncia, troncando il risultato all’unità di euro.
La percentuale di fruizione è quindi pari al 100%, in quanto i crediti d’imposta richiesti sono risultati inferiori alle risorse disponibili, pari a un milione di euro.
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19.2
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Cassetto fiscale
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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19.3
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UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
· presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
· utilizzando il codice tributo “6860”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.6.2024 n. 29.
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19.4
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COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
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DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
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Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.6.2024 n. 142 è stato ribadito che la conformità delle procedure di dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro è condizionata al fatto che vengano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati richiesti dal Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 82/2005, CAD) e dai relativi decreti attuativi (DM 17.6.2014 in ambito tributario).
Spese per il trasporto in taxi
Con specifico riguardo alle spese per il trasporto in taxi, la risposta precisa che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo; è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).
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IVA pagata a seguito di “Rottamazione dei ruoli” - rivalsa e detrazione
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L’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 consente al cedente/prestatore di rivalersi nei confronti del cessionario/committente della maggiore IVA pagata a seguito di un accertamento, inclusi sanzioni e interessi.
Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.6.2024 n. 141, il cedente/prestatore può rivalersi nei confronti del cessionario/committente anche quando l’IVA accertata in via definitiva sia stata pagata a seguito della c.d. “rottamazione-quater” dei ruoli ai sensi della L. 197/2022.
Se il pagamento delle somme dovute per la “rottamazione” avviene a rate, per poter esercitare la rivalsa occorre pagare tutte le rate, considerato che la “rottamazione” si perfeziona con il pagamento di tutte le somme dovute.
Esercizio della detrazione
Il cessionario/committente, a sua volta, potrà esercitare la detrazione nei termini indicati dallo stesso art. 60 co. 7 del DPR 633/72, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al fornitore l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
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22
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consecuzione di procedure CONCORSUALI - nota di variazione iva
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Con la risposta a interpello 3.6.2024 n. 126, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i termini di emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti di un debitore assoggettato a un concordato preventivo che confluisce in una dichiarazione di fallimento (c.d. “consecuzione di procedure”).
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22.1
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condizioni per l’emissione di note di variazione
Con le modifiche apportate alla disciplina delle note di variazione dall’art. 18 del DL 73/2021, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo di un debitore assoggettato a una procedura concorsuale, è attualmente possibile per il cedente o prestatore emettere la nota di variazione in diminuzione già “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”.
La nuova disposizione si applica, però, alle sole procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso.
Nella disciplina precedente, invece, l’emissione della nota di variazione era subordinata al fatto che la procedura concorsuale (in capo al cessionario o committente) si fosse rivelata “infruttuosa”.
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22.2
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passaggio dal concordato preventivo al fallimento
Nella risposta a interpello 126/2024, viene esaminato il caso in cui il cessionario o committente è soggetto a una procedura di concordato preventivo, omologato in data antecedente al 26.5.2021. In assenza di un’adeguata soddisfazione degli obblighi concordatari, il menzionato soggetto potrebbe trovarsi di fronte a una dichiarazione di fallimento, successiva al 26.5.2021.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, si applica la disciplina delle note di variazione antecedente alle modifiche di cui al citato DL 73/2021 (vale a dire quando è stata avviata la prima delle due procedure), poiché si è in presenza di una “consecuzione di procedimenti” e non di una mera successione cronologica degli stessi.
Pertanto, se il concordato preventivo è stato avviato prima del 26.5.2021, anche laddove vi sia una dichiarazione di fallimento successiva a tale data, il cedente o prestatore, ai fini della nota di variazione in diminuzione, dovrà attendere la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.
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contributi erogati da un ente pubblico - aiuti di stato - trattamento ai fini iva
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.6.2024 n. 131, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare ai contributi erogati da un ente pubblico a un soggetto attuatore affinché presti servizi ai beneficiari.
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23.1
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contributi a copertura integrale del costo del servizio
Qualora i contributi siano qualificati espressamente come “aiuti di Stato” e coprano l’intero costo del servizio, l’operazione non è soggetta ad IVA:
· né nel rapporto tra l’ente pubblico e il soggetto attuatore, in quanto mera erogazione di denaro;
· né nel rapporto tra il soggetto attuatore e i beneficiari dei servizi, per carenza del presupposto oggettivo dell’imposta.
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23.2
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contributi a copertura parziale del costo del servizio
Se i predetti contributi pubblici coprono solo una parte del costo del servizio, invece, il soggetto attuatore dovrà applicare l’IVA alla somma versata dai beneficiari.
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24
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gruppo IVA - istanza di inclusione tardiva - remissione in bonis - rettifica delle fatture emesse e ricevute
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Con la risposta a interpello 3.6.2024 n. 128, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis (art. 2 co. 1 del DL 16/2012) per rimediare all’invio tardivo dell’istanza di inclusione di un nuovo partecipante nel Gruppo IVA (cfr. risposta a interpello 30.9.2021 n. 635).
Con il nuovo intervento, però, l’Agenzia fornisce ulteriori precisazioni sugli effetti del ricorso a tale istituto.
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24.1
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Fattispecie
Il caso specifico riguarda un Gruppo IVA costituitosi nel 2020. Poiché nel 2023 il rappresentante di Gruppo aveva acquisito il controllo di diritto su una società neocostituita, quest’ultima integrava i requisiti per far parte del Gruppo a decorrere dal 2024.
La dichiarazione di inclusione del nuovo soggetto, però, veniva presentata tardivamente, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
Tale istanza veniva poi accolta in modo tacito, determinando l’inclusione del nuovo partecipante nel Gruppo IVA dal 13.2.2024, ma con decorrenza retroattiva dall’1.1.2024.
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24.2
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Errata emissione delle fatture
A partire dall’1.1.2024, essendo la soggettività passiva del singolo “sospesa” a favore del soggetto passivo unico, le operazioni effettuate e ricevute dal nuovo partecipante dovevano considerarsi effettuate e ricevute dal Gruppo IVA.
Sul piano operativo, tuttavia, si è posto il problema della corretta emissione delle fatture, poiché nel periodo compreso tra l’1.1.2024 e il 13.2.2024 non era possibile, per la società in questione, emettere e ricevere fatture tramite Sistema di Interscambio con l’indicazione della partita IVA del Gruppo.
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24.3
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Modalità di rettifica
Interrogata circa le modalità di rettifica delle fatture emesse e ricevute con la partita IVA del singolo partecipante, anziché con la partita IVA del Gruppo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:
· le fatture d’acquisto dovessero essere regolarizzate mediante la procedura della c.d. “autofattura denuncia” di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97; · per le fatture attive, invece, non è stata richiesta una rettifica ai fini della loro inclusione nella liquidazione IVA del soggetto unico; è stato però ritenuto necessario l’invio di “note di cortesia” ai cessionari/committenti per indicare quali fatture fossero da associare alla partita IVA del Gruppo. |