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locazioni brevi - aumento dell’aliquota della cedolare secca - chiarimenti
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Con la circ. 10.5.2024 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità in materia di locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), introdotte dall’art. 1 co. 63 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).
Novità della legge di bilancio 2024 in materia di locazioni brevi
Si ricorda che, in relazione alle locazioni brevi, la legge di bilancio 2024 ha:
· previsto l’aumento dell’aliquota della cedolare secca, che passa dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l’aliquota del 21% (art. 4 co. 2 del DL 50/2017);
· modificato le norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarle al diritto comunitario (art. 4 co. 5-bis del DL 50/2017).
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1.1
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CARATTERISTICHE DELLE LOCAZIONI BREVI
L’Agenzia delle Entrate ricorda le caratteristiche delle locazioni brevi; si tratta di contratti di locazione (art. 4 del DL 50/2017):
· aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;
· di durata non superiore a 30 giorni;
· inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
· stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
· stipulati direttamente, oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Si ricorda che la possibilità di applicare la disciplina delle locazioni brevi è esclusa a priori, in forza di una presunzione legale assoluta di imprenditorialità prevista dall’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, nel caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti nel periodo d’imposta. In tal caso è quindi esclusa in radice la possibilità di applicare la cedolare secca.
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1.2
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AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA
Con riferimento all’aliquota, l’art. 1 co. 63 della L. 213/2023, intervenendo sull’art. 4 co. 2 del DL 50/2017, ha disposto che, dall’1.1.2024:
· la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26%, in caso di opzione sulle locazioni brevi;
· l’aliquota resti pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.
A regime, la nuova aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi è quindi pari al 26%, anche se viene prevista una situazione in cui l’aliquota può essere ridotta al 21%, in presenza di richiesta del locatore. In proposito, la circ. 10/2024 precisa che “l’individuazione di detta unità immobiliare dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse”.
Si precisa che l’aumento riguarda, in ogni caso, solo le locazioni brevi ed i contratti assimilati. Restano applicabili senza mutamenti:
· l’aliquota del 21% alle locazioni abitative ordinarie (aventi durata superiore a 30 giorni);
· l’aliquota del 10% per le locazioni abitative “a canone concordato”.
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1.3
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decorrenza dell’aumento dell’aliquota della cedolare secca
Con riferimento alla decorrenza della nuova aliquota del 26%, l’Agenzia delle Entrate rileva che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l’aliquota si applica ai redditi maturati dall’1.1.2024.
Pertanto, non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l’aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari, per i quali è stata scelta la cedolare, maturati pro rata temporis, ai sensi dell’art. 26 del TUIR, dall’1.1.2024.
Esempio di contratto a cavallo d’anno
Ad esempio, per un contratto di locazione breve svoltosi a cavallo d’anno, dal 24.12.2023 al 6.1.2024 (nelle festività natalizie), la cedolare al 26% riguarda solo il periodo dall’1.1.2024 al 6.1.2024 (senza che abbia alcun rilievo la data di stipula del contratto, né il momento di percezione dei canoni).
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1.4
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Ritenuta al 21% a titolo di acconto
La circ. 10/2024 rileva inoltre che l’aumento dell’aliquota della cedolare secca non ha mutato la misura della ritenuta (che deve essere operata dagli intermediari che intervengano nel pagamento o incassino i canoni di locazione breve), che resta al 21%.
Viene, invece, modificato l’art. 4 co. 5 del DL 50/2017, stabilendo, per ragioni di semplificazione, che la ritenuta sia effettuata sempre a titolo di acconto.
Fino al 31.12.2023, invece, la ritenuta avveniva:
· a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca;
· a titolo di acconto, in caso contrario.
In base alla nuova norma, entrata in vigore l’1.1.2024, in caso di intervento di intermediari, “il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta – ordinaria o sostitutiva – dovuta, e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Al riguardo, i dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi”.
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1.5
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obblighi degli intermediari non residenti
L’Agenzia evidenzia che, allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), la legge di bilancio 2024 ha ridefinito gli obblighi degli intermediari.
Va ricordato che, limitatamente a quanto oggetto della circ. 10/2024, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, gli intermediari:
· se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati a essi relativi (art. 4 co. 4 del DL 50/2017);
· se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare la ritenuta, effettuare il relativo versamento e rilasciare la certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98 (art. 4 co. 5 del DL 50/2017).
La legge di bilancio 2024 è intervenuta in relazione alle modalità di adempimento di tali obblighi da parte degli intermediari non residenti. Per effetto delle modifiche:
· resta immutata la disposizione per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono gli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione;
· viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale, ma potranno scegliere se adempiere direttamente agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73;
· viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di cui all’art. 4 del DL 50/2017 mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; in caso contrario, dovranno nominare un rappresentante fiscale.
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2
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cedolare secca - applicazione anche alle locazioni con conduttore un’impresa
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Con la sentenza 7.5.2024 n. 12395, la Corte di Cassazione ammette, per la prima volta, la possibilità di applicare la cedolare secca a contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio dell’impresa, come avviene, ad esempio, nel caso di locazione di immobili ad uso foresteria o da fornire in uso ai propri dipendenti.
La Corte di Cassazione si esprime in senso contrario rispetto a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate fin dalla circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 1.2), nella quale si escludeva la possibilità di applicare la cedolare secca ove il conduttore fosse un’impresa.
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2.1
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esclusione della cedolare secca per le locazioni nell’esercizio d’impresa
La questione nasce dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011, che esclude l’applicabilità della cedolare secca per le locazioni di “unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa”.
Questa disposizione, che impedisce chiaramente di applicare la cedolare secca qualora il locatore agisca nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è stata interpretata dall’Agenzia delle Entrate (con la citata circ. 26/2011, § 1.2) come una limitazione da applicare anche con riferimento “all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato”.
Da allora, l’Agenzia delle Entrate ha quindi escluso dal campo di applicazione dell’imposta sostitutiva “i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”.
Evoluzione giurisprudenziale
La questione ha generato contenzioso, ma le pronunce della giurisprudenza tributaria di merito sono state altalenanti:
· in un primo tempo, ha prevalso un orientamento contrario all’Agenzia delle Entrate, che affermava l’irrilevanza della qualifica imprenditoriale del conduttore ai fini dell’applicabilità della cedolare secca (tra le tante, si vedano C.T. Prov. Reggio Emilia n. 470/3/14, C.T. Reg. Lazio n. 1723/10/22 e C.G.T. II Veneto n. 53/5/23);
· in un secondo momento, è emerso un orientamento di senso opposto, che escludeva la compatibilità tra la cedolare secca e la natura imprenditoriale del conduttore (cfr. C.G.T. II Lazio n. 1223/14/23, C.T. Reg. Toscana n. 590/6/22 e C.T. II Trentino Alto Adige n. 9/1/22).
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2.2
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irrilevanza della natura del conduttore
La sentenza della Corte di Cassazione 7.5.2024 n. 12395 rappresenta il primo pronunciamento della giurisprudenza di legittimità su questo tema: la Corte afferma di non condividere l’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo la Corte di Cassazione il “locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale”, atteso che l’esclusione prevista dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 “si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni”.
Locatore beneficiario principale della cedolare
Tale conclusione, spiega la sentenza, è necessitata da una lettura coordinata di tutti i commi della norma che regola la cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).
La disposizione riconosce solo al locatore la possibilità di optare per la cedolare secca “senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta”. Per questo motivo, la limitazione fissata dal co. 6 riguarda solo il locatore (che per accedere alla cedolare non deve agire nell’esercizio dell’attività di impresa), “mentre resta irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione” alla sua attività professionale o imprenditoriale.
Infine – aggiunge la Corte – questa lettura dell’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 trova riscontro, oltre che nella lettera normativa, anche nella ratio della legge, che non è rivolta solo a contrastare l’evasione fiscale, ma anche a facilitare il reperimento di abitazioni da locare, esigenza che può sorgere anche nell’esercizio “delle attività imprenditoriali, arti e professioni”.
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2.3
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Necessità di adeguamento del software da parte dell’Agenzia delle Entrate
La pronuncia della Corte di Cassazione ha un impatto molto rilevante, ma, dal punto di vista pratico, si scontra con il fatto che, allo stato attuale, i software dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione dei contratti di locazione (RLI) “bloccano” l’opzione per la cedolare secca quando il conduttore sia un’impresa.
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dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2020 - prospetto “aiuti di stato” - comunicazioni di irregolarità
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.5.2024 n. 221010, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014.
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3.1
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contenuto delle comunicazioni
Le comunicazioni in esame contengono:
· il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
· il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta;
· la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;
· i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020, per i quali non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per incoerenza dei dati con la relativa disciplina agevolativa.
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3.2
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Modalità di effettuazione delle comunicazioni
La comunicazione in esame è trasmessa:
· via PEC, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti;
· in assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, per posta ordinaria.
La comunicazione e i relativi allegati sono inoltre consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive” - “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
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3.3
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Segnalazione di chiarimenti e precisazioni
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
· richiedere informazioni;
· ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
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3.4
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regolarizzazione dell’anomalia
In merito alle modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia:
· se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è possibile presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri;
· se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile a tali errori di compilazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e restituire integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Ravvedimento operoso
Le violazioni commesse possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
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4
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incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti - RIMODULAZIONE
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Con il DPCM 20.5.2024 (pubblicato sulla G.U. 25.5.2024 n. 121) sono stati rimodulati i contributi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti (nei limiti delle risorse già individuate dall’art. 3 co. 1 e 2 del DPCM 6.4.2022).
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la circ. 27.5.2024, ha fornito le indicazioni operative per accedere a tali incentivi.
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4.1
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requisiti
Gli incentivi di cui al DPCM 20.5.2024 riguardano gli acquisti di veicoli meno inquinanti effettuati dal 25.5.2024 (data di entrata in vigore del DPCM, secondo le indicazioni della circ. MIMIT 27.5.2024) e sino al 31.12.2024.
Tali contributi, se previsti:
· in favore delle persone fisiche, sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo da intestare al beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi (art. 2 co. 2 del DPCM 20.5.2024);
· in favore delle “persone giuridiche” (nella cui categoria vanno ricomprese anche le imprese individuali, secondo le indicazioni della circ. MIMIT 27.5.2024), sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo da intestare al beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi (art. 2 co. 3 del DPCM 20.5.2024).
Veicolo consegnato per la rottamazione
Per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 2 co. 1 del DPCM 20.5.2024, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione:
· deve essere intestato da almeno 12 mesi al proprietario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo;
· ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari.
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4.2
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Contributo per l’acquisto di veicoli M1 nuovi di fabbrica
L’art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 20.5.2024 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate, dei contributi a favore delle persone fisiche e giuridiche (a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, ossia “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri”) che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di biossido di carbonio emesse per chilometro comprese nella fascia:
· 0-20 g/km di CO2, se il prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa;
· 21-60 g/km di CO2, se il prezzo risultante dal predetto listino è pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa;
· 61-135 g/km di CO2, se il prezzo risultante dal predetto listino è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa (in questo caso il contributo spetta solo alle persone fisiche, e soltanto se viene contestualmente rottamato un veicolo in una classe fino ad Euro 4).
Misura del contributo
Il contributo per l’acquisto di veicoli M1 nuovi di fabbrica è pari:
· per i veicoli con emissioni nella fascia 0-20 g/km di CO2, a 6.000,00 euro, con ulteriori:
- 5.000,00 euro, se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2;
- 4.000,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3;
- 3.000,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
· per i veicoli con emissioni nella fascia 21-60 g/km di CO2, a 4.000,00 euro, con ulteriori:
- 4.000,00 euro, se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2;
- 2.000,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3;
- 1.500,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
· per i veicoli con emissioni nella fascia 61-135 g/km di CO2, occorre la rottamazione contestuale di un altro veicolo, ed il contributo è pari a:
- 3.000,00 euro, se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2;
- 2.000,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3;
- 1.500,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4.
Persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000,00 euro
Ai sensi dell’art. 3 del DPCM 20.5.2024, se l’acquirente dei veicoli è una persona fisica con un ISEE inferiore a 30.000,00 euro, il contributo di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) e b) del medesimo decreto (veicoli M1 con emissioni fino a 60 g/km di CO2):
· è aumentato del 25% rispetto agli incentivi già previsti “a regime”
· è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, con importo pari a 8.000,00 euro (per veicoli M1 con emissioni nella fascia 0-20 g/km di CO2) o a 5.000,00 euro (per veicoli M1 con emissioni nella fascia 21-60 g/km di CO2).
Tali agevolazioni sono riconosciute a favore di un solo soggetto per nucleo familiare.
Titolari di licenze di taxi e servizio di noleggio con conducente
Per i titolari di licenza taxi e i soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio, i contributi per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 20.5.2024 (acquisto di veicoli M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 135 g/km di CO2) sono raddoppiati (art. 4 del DPCM 20.5.2024).
I contributi sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
Contributo per il noleggio di veicoli M1 nuovi di fabbrica
Per i veicoli di cui alle suddette lett. a), b) e c) dell’art. 2 co. 1 del DPCM 20.5.2024 è inoltre previsto un contributo a favore delle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a tre anni.
L’entità del contributo, nonché le disposizioni attuative per fruirne, saranno definiti con un successivo DM (art. 2 co. 1 lett. g) del DPCM 20.5.2024).
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4.3
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Contributo per l’acquisto di veicoli M1 usati
L’art. 2 co. 1 lett. f) del DPCM 20.5.2024 riconosce (nei limiti delle risorse disponibili) un contributo per le persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia e omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2.
L’incentivo spetta se al contempo:
· non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all’art. 1 co. 1041 della L. 145/2018, all’art. 1 co. 654 della L. 178/2020 e al DPCM 6.4.2022;
· il prezzo del veicolo acquistato, risultante dalle quotazioni medie di mercato, non è superiore a 25.000,00 euro;
· è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi.
In presenza di tutti i predetti requisiti, il contributo spetta in misura pari a 2.000,00 euro.
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4.4
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Contributi per l’acquisto di motocicli
Il DPCM 20.5.2024 riconosce dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e nuovi di fabbrica (ossia i motocicli e ciclomotori), distinti per requisiti e importi a seconda che si tratti di veicoli elettrici od omologati in una classe non inferiore a Euro 5 (art. 2 co. 1 lett. d) e h) del DPCM 20.5.2024).
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4.5
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Contributi per l’acquisto di veicoli commerciali
L’art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 20.5.2024 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate, dei contributi a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto di terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4 per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2:
· ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido);
· ad alimentazione tradizionale.
La rottamazione di un precedente veicolo non è invece richiesta in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno.
L’importo del contributo è differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo (si rinvia alla tabella recata dal DPCM 20.5.2024).
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4.6
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fruizione dei contributi per l’acquisto di veicoli
Per la fruizione dei contributi sopra illustrati di cui all’art. 2 co. 1 del DPCM 20.5.2024 (esclusi i contributi per l’acquisto di veicoli usati M1 o per il noleggio degli stessi, per i quali sono previste regole ad hoc):
· il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta di uno sconto sul prezzo);
· i venditori dei veicoli sono successivamente rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi;
· le imprese costruttrici o importatrici possono recuperare detti importi, rimborsati ai venditori, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.
Modalità di riconoscimento dei contributi
Per la fruizione degli incentivi (che spettano fino ad esaurimento delle risorse disponibili), i venditori devono:
· prenotare i contributi tramite l’apposita piattaforma informatica, a partire dal 3.6.2024 (allegando le dichiarazioni sostitutive individuate dalla circ. MIMIT 27.5.2024);
· successivamente, confermare l’operazione entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione.
Modalità di fruizione dei crediti d’imposta
A norma dell’art. 2 co. 6 del DPCM 20.5.2024, i crediti d’imposta derivanti dagli incentivi per l’acquisto dei veicoli sono utilizzabili (dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato) esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
· dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo;
· presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti dell’importo spettante, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
· senza applicare i limiti annui di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro) e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro).
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Contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli di categoria M1
In aggiunta agli incentivi sopra elencati, l’art. 5 del DPCM 20.5.2024 prevede un contributo alle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4.
Il contributo spetta in misura pari a:
· 400,00 euro, per gli impianti a GPL;
· 800,00 euro, per gli impianti a metano.
Le modalità di prenotazione di tali contributi verranno stabilite con uno o più provvedimenti del MIMIT (che individuerà anche le date di apertura della piattaforma).
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“Superbonus” - Sconto “integrale” in fattura - Sostenimento della spesa - Data di emissione della fattura e data di effettuazione dell’operazione
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.5.2024 n. 103, ha chiarito che la fattura in cui viene riportato lo sconto sul corrispettivo “integrale” dell’importo dovuto per effetto del “superbonus”, che sia stata trasmessa negli ultimi giorni di dicembre 2023 e sia stata scartata dal Sistema di Interscambio, poteva comunque essere considerata tempestivamente emessa in caso di suo re-inoltro nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto, con tutte le conseguenze del caso.
Sempre nell’ipotesi di sconto “integrale” per interventi “superbonus”, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa “è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini” e ricorrano i presupposti richiesti dalla disciplina del “superbonus”.
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5.1
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MISURA DELLO SCONTO IN FATTURA
L’Agenzia delle Entrate ricorda che in assenza di pagamento (ovvero in caso di sconto “integrale” in fattura), per determinare la percentuale da utilizzare per lo sconto in fattura (110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, 70% per quelle sostenute dall’1.1.2024), occorre far riferimento alla “data di emissione” del documento da parte del fornitore (si veda ad esempio la risposta a interpello 5.1.2024 n. 1).
Premesso che la fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (SdI) si considera non emessa (provv. 89757/2018 e provv. 433608/2022), “lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso” (risposta a interpello 103/2024). Secondo le indicazioni contenute nella circ. 2.7.2018 n. 13, la fattura elettronica relativa al file scartato “va preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario”.
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5.2
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RILEVANZA DELLA DATA RIPORTATA NEL FILE XML
L’Agenzia delle Entrate ricorda che nel provv. 30.4.2018 n. 89757 (successivamente sostituito dal provv. 24.11.2022 n. 433608) è previsto che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura elettronica”. Tuttavia la stessa Agenzia ha affermato, sul punto, che: “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (…) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”. Ne consegue che se l’operatore decidesse di emettere (trasmettere) la fattura elettronica via SdI in uno dei successivi 12 giorni previsti dall’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, “la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione” e i 12 giorni citati “potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio” (circ. 17.6.2019 n. 14).
Nella risposta a interpello 13.5.2024 n. 103, l’Amministrazione finanziaria precisa quindi che nel caso di sconto “integrale” per interventi “superbonus”, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa “è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto)”, sempre che il documento sia stato trasmesso al SdI nei termini previsti dalla legge, e “ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del «Superbonus 110%»”.
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6
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credito d’imposta per investimenti nella zes unica del mezzogiorno - disposizioni attuative
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Con il decreto 17.5.2024, pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), di cui all’art. 16 del dl 124/2023.
La misura dell’agevolazione è differenziata per Regioni, dimensioni d’impresa e ammontare degli investimenti.
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6.1
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INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli investimenti:
· facenti parte di un progetto di investimento iniziale;
· realizzati dall’1.1.2024 al 15.11.2024;
· relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Immobili già utilizzati
Sono agevolabili gli investimenti in beni immobili strumentali anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
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6.2
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Modalità e termini di presentazione delle domande
Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12.6.2024 al 12.7.2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024.
Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, definendo il contenuto e le modalità di trasmissione.
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7
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credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata O DI IMBALLAGGI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - disposizioni attuative
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Con il DM 2.4.2024, pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o di imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, di cui all’art. 1 co. 686-690 della L. 197/2022.
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7.1
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sOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione è rivolta alle imprese che:
· sono regolarmente iscritte e “attive” presso il registro delle imprese;
· svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
· hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
Sono escluse le imprese che:
· sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
· sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001;
· si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
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7.2
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spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:
· prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
· imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
- gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- gli imballaggi in legno non impregnati;
· imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
· imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
· imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.
Requisiti tecnici e certificazioni
I suddetti prodotti e imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dal presente DM.
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7.3
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misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 36% delle spese ammissibili.
L’agevolazione massima concedibile per soggetto beneficiario non può comunque eccedere l’importo di 20.000,00 euro per ciascun anno di sostenimento delle spese (2023 o 2024), fermo restando il rispetto del regime de minimis.
Cumulabilità
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
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7.4
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presentazione dell’istanza
I soggetti in possesso dei previsti requisiti devono presentare al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica un’apposita istanza:
· contenente i dati e le informazioni di cui all’allegato 2 del DM in esame;
· esclusivamente per via telematica;
· entro 60 giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it).
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7.5
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utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
· decorsi 10 giorni dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dell’elenco delle imprese beneficiarie e dell’importo del credito d’imposta concesso;
· presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
· senza l’applicazione del limite annuo di 250.000,00 euro, di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
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8
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credito d’imposta per cuochi professionisti (c.d. “bonus chef”) - cessione - modalità attuative
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Con il provv. 31.5.2024 n. 252373, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di cessione del credito d’imposta spettante ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista (c.d. “bonus chef”), di cui all’art. 1 co. 117 - 123 della L. 30.12.2020 n. 178 e al DM 1.7.2022 (pubblicato sulla G.U. 15.9.2022 n. 216).
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8.1
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regole per la cessione dei crediti d’imposta
I soggetti beneficiari del suddetto credito d’imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 10 co. 3 del citato DM 1.7.2022, in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione tramite il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, possono optare per la cessione del credito stesso:
· ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione;
· anche in forma parziale.
La cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo sulla spettanza del credito d’imposta nei confronti del cedente.
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8.2
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comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
Le suddette cessioni dei crediti d’imposta in esame sono comunicate all’Agenzia delle Entrate:
· esclusivamente tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”;
· a cura del cedente.
Accettazione del cessionario
Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le medesime modalità.
Inefficacia della cessione
Il mancato rispetto delle suddette disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
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8.3
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utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario
Dopo l’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta acquisito:
· nei limiti dell’importo ceduto;
· esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
· alle stesse condizioni applicabili al cedente.
Codice tributo
In particolare, nel modello F24 deve essere indicato lo stesso codice tributo “7053”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2023 n. 71 per la fruizione in compensazione da parte del beneficiario originario.
Presentazione del modello F24
Il cessionario deve presentare il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
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9
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Crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale - utilizzo in compensazione nel modello F24 - codici tributo
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Con la ris. 14.5.2024 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, di cui all’art. 20 del DLgs. 4.3.2010 n. 28 e al DM 1.8.2023.
Per ottenere l’attribuzione dei suddetti crediti d’imposta, occorre presentare un’apposita domanda al Ministero della Giustizia:
· tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it;
· entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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9.1
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CODICI TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta in esame sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
· “7067”, denominato ”Credito d’imposta - Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale - indennità ODM e compenso avvocato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
· “7068”, denominato ”Credito d’imposta - Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale - contributo unificato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
· “7069”, denominato ”Credito d’imposta - Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale - ODM - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
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9.2
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale.
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9.3
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PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
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10
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Crediti d’imposta PER IL GRATUITO PATROCINIO NELle procedure di mediazione e negoziazione assistita - utilizzo in compensazione nel modello F24 - codicE tributo
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Con la ris. 14.5.2024 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta riconosciuto all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, in sostituzione del pagamento del relativo compenso, di cui all’art. 15-octies del DLgs. 4.3.2010 n. 28, all’art. 11-octies del DL 12.9.2014 n. 132 e al DM 1.8.2023.
Per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, l’avvocato deve presentare un’apposita istanza al Ministero della Giustizia.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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10.1
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CODICE TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in esame è stato istituito il codice tributo “7070”, denominato “Credito d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
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10.2
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale.
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10.3
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PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
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credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - Acquisto di un bene precedentemente utilizzato in noleggio - esclusione del requisito della novità
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Con la risposta a interpello 21.5.2024 n. 109, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’acquisto di un bene agevolato precedentemente utilizzato, senza soluzione di continuità, mediante un contratto di noleggio non può fruire del credito d’imposta investimenti 4.0, non essendo soddisfatto il requisito della novità richiesto dall’art. 1 co. 1051 della L. 178/2020.
L’utilizzo del bene in data precedente all’acquisto, in base al contratto di noleggio, comporta infatti che il bene debba ritenersi già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente, venendo così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto dell’investimento.
L’Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che la fattispecie in esame non è assimilabile a quella della risposta a interpello 3.2.2022 n. 63, relativa a un peculiare caso di comodato d’uso gratuito di breve durata, per il quale è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d’investimento in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità nell’utilizzo del bene, non influisse sul requisito della novità.
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“nuova sabatini” - cumulabilità con il credito d’imposta transizione 5.0
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Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ sulla “nuova Sabatini” aggiornate in data 13.5.2024, ha affermato che il credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024, non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina della “nuova Sabatini”.
Resta tuttavia fermo quanto previsto dalla normativa del predetto credito d’imposta, in base alla quale lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (...), non porti al superamento del costo sostenuto”.
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13
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CERTIFICAZIONI UNICHE - TARDIVA o errata TRASMISSIONE All’agenzia delle entrate - applicabilità del ravvedimento operoso
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Con la circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, qualora l’invio telematico alla stessa Agenzia della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, dichiarando espressamente superato quanto indicato nella precedente circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), che aveva invece escluso tale possibilità in quanto non compatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.
Il cambiamento di orientamento viene giustificato sulla base:
· delle successive modifiche intervenute in relazione al regime sanzionatorio riguardanti le violazioni relative all’omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate;
· dell’esigenza di consentire un’applicazione generalizzata del ravvedimento operoso, in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario.
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13.1
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Utilizzo delle Certificazioni uniche tardive o rettificative
L’Agenzia delle Entrate precisa che, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia stessa e rilascia al percipiente una Certificazione Unica tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al professionista abilitato o al CAF affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
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13.2
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applicabilità del ravvedimento operoso all’invio dei dati delle spese sanitarie
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 23.5.2022 n. 22, aveva già riconosciuto la possibilità di regolarizzare, tramite il ravvedimento operoso, gli inadempimenti relativi agli obblighi di comunicazione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, anch’essi funzionali ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.
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14
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ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO - CORRISPETTIVI SPECIFICI - DECOMMERCIALIZZAZIONE
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Con la risposta a interpello 24.5.2024 n. 115, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi specifici per fruire delle attività educative versati dagli iscritti (non associati) in favore di un’associazione di promozione sociale (APS) possono beneficiare della decommercializzazione di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR, a condizione che tali soggetti siano anche tesserati all’ente nazionale a cui l’APS fa riferimento.
L’agevolazione spetta per i proventi derivanti non dalla generalità degli utenti destinatari delle attività istituzionali rese, ma solo da parte di coloro cui sia comprovato l’inserimento (come associati, iscritti e tesserati) all’interno dell’unica organizzazione locale o nazionale.
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14.1
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caso di specie
La vicenda nasce da una modifica statutaria, richiesta alle sezioni territoriali da parte di un’APS nazionale, con cui i tesserati venivano distinti in iscritti e associati; in particolare:
· tra gli iscritti figurano i soggetti di minore età, inseriti nel percorso educativo; gli appartenenti a tale categoria non beneficiano dei diritti di partecipazione e voto nell’assemblea e versano annualmente all’APS la quota di iscrizione, comprensiva della quota di tesseramento all’APS nazionale;
· gli associati, persone maggiorenni impegnate nell’associazione come educatori volontari, beneficiano dei diritti partecipativi.
Gli iscritti, oltre alla quota annuale, versano anche corrispettivi specifici per l’accesso alle attività educative proposte nel corso dell’anno.
La creazione della categoria degli iscritti, priva di diritti partecipativi, ha portato l’APS locale a interrogarsi sull’eventuale rilevanza reddituale dei versamenti provenienti da tali soggetti.
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14.2
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condizioni per la decommercializzazione
L’Agenzia delle Entrate, concentrandosi sulla possibilità di non considerare come derivanti da attività commerciale i corrispettivi specifici versati dagli iscritti, rileva che tali soggetti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’APS, sono legati all’associazione attraverso il versamento della quota di iscrizione annuale, con relativo tesseramento all’organizzazione nazionale.
Il legame dell’APS territoriale con quella nazionale è, secondo l’Amministrazione finanziaria, fondamentale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR; possono infatti beneficiare della decommercializzazione “i proventi derivanti, non dalla generalità degli utenti destinatari delle attività istituzionali rese, ma solo da parte di coloro cui sia comprovato l’inserimento (come associati, iscritti e tesserati) all’interno dell’unica organizzazione locale o nazionale”.
Di conseguenza, nel caso di specie è possibile decommercializzare anche i proventi derivanti da iscritti non associati, a condizione che tali soggetti siano tesserati all’ente di riferimento nazionale.
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15
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imposta di bollo sulle fatture elettroniche - versamenti dovuti a seguito del controllo automatizzato - codici tributo
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Con la ris. 31.5.2024 n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
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15.1
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Modello F24
Per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’art. 2 del DM 4.12.2020, occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
· “A400”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato”;
· “A401”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato - sanzioni”;
· “A402”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato - interessi”.
In sede di compilazione del modello F24:
· i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· nei campi “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), occorre indicare le informazioni reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.
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15.2
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Modello F24 enti pubblici
In sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici tributo sono esposti secondo le seguenti modalità:
· nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· i campi “codice atto” e “riferimento B” sono valorizzati, rispettivamente, con il codice atto e l’anno reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate;
· il campo “riferimento A” non è valorizzato.
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16
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carburanti per motori - immissione in consumo da deposito fiscale - rimborso dell’iva versata in eccesso
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.5.2024 n. 100, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alle modalità di recupero dell’IVA versata in eccesso per l’estrazione di carburante da un deposito fiscale.
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16.1
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scomputo dall’iva dovuta
La predetta imposta versata in eccedenza può essere scomputata dall’IVA relativa alle immissioni in consumo o estrazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi, fino a esaurimento della stessa.
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16.2
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domanda di rimborso
Solo in caso di assenza di prodotti da estrarre e conclusione dei rapporti con il gestore del deposito, è possibile avanzare richiesta di rimborso dell’IVA versata in misura eccedente al dovuto (art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72).
In questa ipotesi, dovrà essere dimostrato che l’imposta versata in eccesso non è stata utilizzata per successive immissioni in consumo (eventualmente mediante liberatoria sottoscritta dal gestore del deposito).
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BREXIT - rimborsi iva tra italia e regno unito - reciprocità
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A seguito della Brexit, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 2.5.2024 n. 22, ha reso noto il sussistere delle condizioni di reciprocità per i rimborsi IVA tra l’Italia e il Regno Unito, a seguito dell’accordo stipulato tra i due Paesi, mediante scambio di note verbali, entrato in vigore il 7.2.2024.
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17.1
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effetti dell’accordo
L’avvenuto riconoscimento della condizione di reciprocità consente l’erogazione dei rimborsi IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, purché ivi privi di una stabile organizzazione.
Con riferimento alle operazioni effettuate tra i due Paesi dall’1.1.2021, risulta applicabile l’art. 38-ter del DPR 633/72 e pertanto:
· i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
· i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui al richiamato art. 38-ter.
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17.2
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modalità per l’IVA assolta in italia da soggetti del regno unito
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’istanza di rimborso dell’IVA assolta in Italia, da parte dei soggetti stabiliti nel Regno Unito, deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010 n. 53471.
In sostanza, la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia avviene presentando il modello IVA 79 al Centro operativo di Pescara, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta.
Il modello, ancora in formato cartaceo, è presentato mediante raccomandata A/R oppure via corriere o direttamente a mano.
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intermediari finanziari - Comunicazione relativa al monitoraggio fiscale - nuove Modalità di compilazione e trasmissione
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.5.2024 n. 224381 sono state approvate le nuove modalità di compilazione e trasmissione da parte degli operatori finanziari della comunicazione relativa al monitoraggio fiscale, ai sensi dell’art. 1 del DL 167/90.
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18.1
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OBblighi di comunicazione da parte degli intermediari finanziari
Secondo l’art. 1 del DL 167/90, gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, gli altri operatori finanziari di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari di cui all’art. 3 co. 5 lett. i) e i-bis) del DLgs. 231/2007, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
· i dati di cui all’art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;
· effettuate per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
· indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
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18.2
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dati oggetto DI COMUNICAZIONE
All’interno della nuova comunicazione, sono aumentate le causali analitiche da segnalare: attualmente, vi sono anche le sottoscrizioni ed estinzioni di polizze assicurative ramo vita.
Sono da segnalare anche i versamenti e prelievi di contanti e la consegna o ritiro di titoli al portatore da parte di banche o succursali estere (codici causale C7 e C8), mentre non sono da comunicare i trasferimenti fra dossier (codici causale da C1 a C6).
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18.3
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Modalità di comunicazione
Per l’invio della comunicazione è obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell’Agenzia delle Entrate, previo accreditamento allo stesso servizio.
Le informazioni relative al SID sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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18.4
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termine di comunicazione
La comunicazione in esame è effettuata:
· annualmente, con riferimento ai dati dell’anno precedente;
· entro il termine di presentazione del modello 770 (attualmente stabilito al 31 ottobre).
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18.5
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decorrenza
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2023.
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18.6
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COMUNICAZIONI TARDIVE
Il provv. 9.5.2024 n. 224381 precisa che le comunicazioni tardive, riferite ad annualità dal 2014 al 2022, dovranno in ogni caso essere conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in vigore al momento dell’invio del file.
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SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DELLE LISTE degli Stati partecipanti
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Il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle finanze 2.5.2024, pubblicato sulla G.U. 7.5.2024 n. 105, ha modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.
Per quanto riguarda l’Allegato C (Stati ai quali l’Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), entrano Georgia, Kenya, Thailandia, Costarica e Saint Kitts e Nevis: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 87.
Per quanto riguarda l’Allegato D (Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti in loco dai residenti italiani), entrano Georgia, Kenya e Thailandia: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 113.
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