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DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI - ESTENSIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI ASSISTENZA ON LINE PER IL 2024
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 19.1.2024 n. 11806, ha esteso anche alle operazioni effettuate nel 2024 il periodo sperimentale di applicazione del programma di assistenza on line che prevede la precompilazione dei documenti IVA.
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1.1
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NUOVE FUNZIONALITÀ
Nel provvedimento è prevista, oltre alla proroga annuale, anche la messa a disposizione di una nuova funzionalità, che consente di scaricare in forma massiva “mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web service”:
· le bozze dei registri IVA mensili;
· i prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;
· le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
· la bozza della dichiarazione annuale IVA.
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1.2
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regime speciale dell’agricoltura
Nelle motivazioni contenute nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate segnala l’implementazione del servizio di precompilazione dei documenti IVA per i soggetti che adottano il regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 del DPR 633/72, in considerazione delle funzionalità introdotte nel corso del 2023 per integrare le annotazioni nei registri e tenendo anche conto dell’introduzione, dall’1.2.2024, delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica.
Proprio con riguardo a queste ultime, può essere utile segnalare che nel blocco <AltriDatiGestionali> potrà essere facoltativamente compilato l’elemento <TipoDato> con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). Sarà, infatti, possibile, inserire la percentuale di compensazione applicabile in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72.
Le informazioni potranno essere utilizzate per il calcolo dell’ammontare dell’IVA a credito che verrà riportata nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti.
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SUPERBONUS - soggetti del terzo settore - attività esercitate
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Con la risposta a interpello 8.1.2024 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sui requisiti per fruire del superbonus “rafforzato” previsto per ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) ai sensi dell’art. 119 co. 8-ter e 10-bis del DL 34/2020.
Superbonus “rafforzato” per ONLUS, OdV e APS
In presenza dei requisiti elencati dal co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ONLUS, OdV e APS applicano il superbonus in misura “rafforzata”, poiché al contempo:
· la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2025;
· il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione viene calcolato secondo i criteri del citato co. 10-bis.
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2.1
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requisiti per il superbonus “rafforzato”
Per applicare il superbonus “rafforzato”, è necessario che ONLUS, OdV e APS al contempo:
· svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
· siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (in caso di comodato gratuito, il contratto va regolarmente registrato in data certa anteriore all’1.6.2021, data di entrata in vigore della disposizione);
· siano dotati di un consiglio di amministrazione i cui membri non percepiscono alcun compenso o indennità di carica (cfr. anche l’art. 2 co. 3-ter del DL 11/2023).
Permanenza dei requisiti
I predetti requisiti (con la sola eccezione della registrazione del contratto di comodato d’uso) devono al contempo:
· sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese;
· permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione (art. 2 co. 3-bis del DL 11/2023).
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2.2
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attività esercitata
Nella risposta a interpello 2/2024, l’Agenzia delle Entrate precisa che lo svolgimento di “attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali” richiesto dal co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 si riscontra anche se:
· tali prestazioni non sono esercitate congiuntamente (ad esempio, vengono svolte solo attività “assistenziali”);
· vengono esercitate anche attività diverse da quella di prestazioni di servizi socio-sanitari o assistenziali, purché si tratti di attività:
- direttamente connesse a quelle istituzionali;
- o accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate ai sensi dell’art. 10 co. 5 del DLgs. 460/97.
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2.3
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titolo di possesso o detenzione
L’Amministrazione finanziaria evidenzia inoltre che il superbonus “rafforzato” non spetta se l’ONLUS, l’OdV o l’APS sono detentori dell’immobile oggetto degli interventi in forza di:
· una concessione comunale;
· una locazione;
· un diritto di superficie;
· ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli tassativamente indicati dal co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
Per fruire del superbonus “rafforzato” è invece necessario che l’immobile sia posseduto esclusivamente a titolo di:
· proprietà;
· nuda proprietà;
· usufrutto;
· o comodato d’uso gratuito (con data certa anteriore all’1.6.2021).
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3
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SUPERBONUS - ASSEVERAZIONE DI CONGRUITà DELLE SPESE - PREZZARIO IN VIGORE ALLA DATA DEL SOSTENIMENTO
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Con la risposta a interpello 5.1.2024 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sui criteri di asseverazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati con superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.
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3.1
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criteri di asseverazione di congruità delle spese
Ai sensi dell’art. 3 co. 4 del DM 14.2.2022, per l’asseverazione di congruità delle spese il tecnico fa riferimento:
· ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
· o ai listini pubblicati dalle Camere di commercio territorialmente competenti;
· o ai prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI (per le tipologie di interventi ricomprese nell’allegato A del DM 14.2.2022, va effettuato un controllo anche rispetto ai costi massimi individuati dal citato decreto; cfr. sul punto anche la risposta n. 5 dell’ENEA di aprile 2022).
Momento di rilascio dell’asseverazione
L’asseverazione di congruità delle spese è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento ex art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020.
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3.2
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prezzario in vigore al momento di sostenimento delle spese
Con la risposta a interpello 5.1.2024 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica della congruità delle spese va effettuata al momento di sostenimento delle stesse, facendo riferimento al prezzario vigente a tale data.
Momento di sostenimento delle spese
Per individuare il momento di sostenimento delle spese (e pertanto il prezzario vigente a tale data), applicano il principio di imputazione temporale per cassa, e dunque la spesa si intende sostenuta alla data dell’effettivo pagamento:
· le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
· gli enti non commerciali.
Per tali soggetti, in caso di sconto integrale da parte del fornitore il momento di sostenimento della spesa coincide con la data di emissione della fattura.
Applicano invece il criterio di competenza ex art. 109 del TUIR, per individuare il momento di sostenimento della spesa per gli interventi edilizi agevolati:
· le imprese individuali;
· le società;
· gli enti commerciali.
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SUPERBONUS “RAFFORZATO” PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA - INAGIBILITà DELL’EDIFICIO
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Con la risposta a interpello 9.1.2024 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito ai requisiti necessari per beneficiare del superbonus in misura “rafforzata” ai sensi dell’art. 119 co. 8-ter del DL 34/2020, in relazione agli interventi di ricostruzione degli edifici colpiti dagli eventi sismici.
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4.1
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SUPERBONUS “RAFFORZATO” PER RICOSTRUZIONE POST SISMA
In presenza dei requisiti per fruire del sismabonus “rafforzato”, in tutti i casi disciplinati dal co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, per le spese sostenute entro il 31.12.2025:
· il superbonus spetta nella misura del 110%;
· per la determinazione del limite massimo di spesa ammessa alla detrazione, si applica la maggiorazione del 50% di cui all’art. 119 co. 4-ter del DL 34/2020 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 8).
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4.2
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requisiti per il superbonus “rafforzato”
Con la risposta a interpello 9.1.2024 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il superbonus spetta in misura “rafforzata” per gli edifici che al contempo:
· risultano “inagibili” a causa di eventi sismici verificatesi, dall’1.4.2009, nei Comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza;
· nonché per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Inagibilità dell’edificio
Il superbonus “rafforzato” per ricostruzione post sisma non spetta, quindi, per gli interventi eseguiti su edifici privi della condizione di inagibilità (come gli edifici già oggetto di un precedente intervento di ricostruzione che ha ripristinato l’agibilità).
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registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) - nuovo regolamento
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Sul sito del Dipartimento per lo sport è stato pubblicato il nuovo regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), approvato con il DPCM 29.1.2024.
Il regolamento è stato adeguato alle modifiche che sono state inserite nei decreti legislativi attuativi della riforma dello sport (DLgs. 36/2021 e 39/2021).
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5.1
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Procedura per il riconoscimento della personalità giuridica
La principale novità del regolamento riguarda la definizione della procedura per ottenere la personalità giuridica tramite l’iscrizione al RASD.
Si tratta di un procedimento di competenza del notaio, che questi gestirà tramite una piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato.
Tra la documentazione che l’ente deve produrre, si segnala la relazione giurata di stima o la situazione patrimoniale attestante il possesso del patrimonio minimo di 10.000,00 euro.
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5.2
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ENTI CON ATTIVITà NON RICONOSCIUTE DAL CONI o dal cip
Viene anche regolata la procedura di iscrizione al RASD da parte di quegli enti che praticano attività sportive non rientranti tra quelle svolte nell’ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).
Questi enti presentano domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta direttamente al Dipartimento per lo Sport, a mezzo PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo scaricabile dal sito del Dipartimento per lo Sport.
A seguito della creazione dell’elenco delle attività sportive riconosciute, la domanda di iscrizione potrà essere presentata in via telematica tramite la piattaforma del RASD.
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accesso al cinque per mille dell’IRPEF per gli enti del terzo settore
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In data 19.1.2024 il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito al cinque per mille dell’IRPEF.
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6.1
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VERIFICA DELLE ONLUS ISCRITTE PER L’ANNO 2023
Per effetto dell’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore in corso d’anno, le ONLUS risultano iscritte all’Anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate per una parte del 2023 e al RUNTS per la restante parte dell’anno.
Ai fini dell’ammissione al beneficio del cinque per mille relativamente al 2023, tali enti sono tenuti a consultare anche l’elenco delle ONLUS ammesse formato dall’Agenzia delle Entrate. Per effetto dell’iscrizione in corso d’anno nel RUNTS, infatti, tali enti potrebbero risultare nell’elenco degli enti esclusi dal cinque per mille per l’anno 2023 tenuto dal Ministero del Lavoro, ma accedere comunque al beneficio per tale anno se compresi nell’elenco delle ONLUS ammesse tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, gli enti che si trovino in questa situazione verranno iscritti d’ufficio nell’elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro, a seguito della loro cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS.
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6.2
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Controllo delle coordinate bancarie
In relazione agli ordinativi di pagamento del contributo del cinque per mille per l’anno finanziario 2022, il Ministero del Lavoro suggerisce di controllare la presenza e la correttezza delle coordinate bancarie all’interno del RUNTS in modo tale da consentire all’Amministrazione di provvedere al pagamento.
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IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI - INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE CON VEICOLI MAGGIORMENTE ECO-soSTENIBILI
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Con il DM 1.12.2023, pubblicato sulla G.U. 18.1.2024 n. 14, sono stati previsti ulteriori incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.
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7.1
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SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:
· attive sul territorio italiano;
· la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose;
· iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
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7.2
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INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
In relazione all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
· veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e di 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;
· veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
· dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.
Rottamazione di precedenti veicoli
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato. Il veicolo rottamato deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente al 18.1.2024.
In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI step E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E, il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici
Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:
· le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;
· i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;
· la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti standard ambientali.
Maggiorazione per piccole e medie imprese e reti di imprese
I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, oppure da impese aderenti a una rete di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.
Le suddette maggiorazioni sono cumulabili.
Limite massimo
In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 550.000,00 euro per singola impresa.
Incumulabilità
I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.
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7.3
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con un successivo decreto direttoriale saranno stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio.
A tali fini, sarà sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.
Le domande saranno esaminate in base all’ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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7.4
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PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO
I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, dovranno comunque rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento e fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche.
Le modalità di rendicontazione saranno stabilite con un successivo decreto direttoriale.
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Imprese agricole - produzione e vendita di energia da fonti fotovoltaiche - Requisiti di connessione - volume d’affari complessivo
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Con la risposta a interpello 22.1.2024 n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sui requisiti richiesti all’impresa agricola per determinare forfetariamente i redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia fotovoltaica.
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8.1
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Regime forfetario per la produzione di energia fotovoltaica
Ai sensi dell’art. 1 co. 423 della L. 266/2005, l’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche da parte dell’impresa agricola:
· sino a 260.000 kWh anno, costituisce un’attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 co. 3 c.c., da cui si ricava reddito agrario ex art. 32 del TUIR (purché risulti rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 15.10.2015 n. 86);
· oltre la predetta soglia, dà invece luogo a redditi d’impresa, da determinare:
- forfetariamente (salvo opzione contraria), applicando un coefficiente di redditività del 25%, purché (secondo l’Amministrazione finanziaria), oltre al rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola, sussista almeno uno degli specifici criteri di connessione all’attività agricola individuati dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n. 32;
- secondo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa, se non viene riscontrato alcuno dei requisiti di connessione della suddetta circ. 32/2009.
Ambito soggettivo
Le previsioni dell’art. 1 co. 423 della L. 266/2005 si applicano:
· alle persone fisiche e alle società semplici che esercitano attività agricole ex art. 2135 c.c. (nonché agli enti non commerciali, seppure la norma non li contempli esplicitamente);
· alle società di persone (snc e sas), alle srl e alle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 99/2004, se optano per la determinazione del reddito su base catastale ex art. 1 co. 1093 della L. 296/2006.
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8.2
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Requisiti di connessione all’attività agricola
Per applicare il regime di determinazione forfetaria dei redditi per la cessione di energia elettrica sopra la soglia dei 260.000 kWh, la circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n. 32 richiede il riscontro di almeno uno dei seguenti requisiti:
· la produzione di energia fotovoltaica deve derivare da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’art. 2 del DM 19.2.2007, realizzati su strutture aziendali esistenti (lett. a);
· il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve risultare superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente la soglia (lett. b);
· entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente la soglia, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola (lett. c).
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8.3
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Valutazione del volume d’affari complessivo
Con la risposta a interpello 22.1.2024 n. 11, l’Agenzia delle Entrate precisa anzitutto che la produzione di energia derivante da più impianti può qualificarsi come attività agricola connessa se ciascun impianto soddisfa almeno uno dei requisiti della circ. 32/2009 (fermo restando il rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola).
Per il riscontro del requisito individuato con la lett. b) dalla circ. 32/2009, l’Agenza delle Entrate evidenzia tuttavia che:
· occorre fare riferimento unitariamente al volume d’affari della produzione complessiva di energia elettrica eccedente la soglia dei 260.000 Kwh anno, considerando l’energia prodotta da tutti gli impianti, compresi quelli che già rispettano i criteri di connessione alternativi indicati dalla circ. 32/2009 con le lettere a) e c);
· la verifica del volume d’affari va operata al termine di ogni periodo d’imposta, senza che rilevi l’eventuale sussistenza di ragioni, anche di carattere eccezionale, che abbiano comportato una temporanea riduzione del volume d’affari relativo all’attività agricola.
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8.4
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Limite di potenza massima di 1 MW
Nella risposta a interpello 11/2024 viene infine precisato che il limite di 1 MW di potenza, richiamato dalla circ. 32/2009, è rilevante solo per riscontrare il criterio di connessione individuato nella predetta circolare con la lettera c).
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premio allo studio e alla formazione - Natura reddituale ed effetti ai fini del regime forfetario
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Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.1.2024 n. 3, le somme percepite a titolo di contributo allo studio e alla formazione per l’avvio di un’attività professionale (nello specifico, di consulente finanziario) costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR, rientrando nella più ampia categoria delle borse di studio.
Irrilevanza quale causa di esclusione dal regime forfetario
Tali redditi non rilevano ai fini della causa di esclusione dal regime forfetario di cui all’art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, che impedisce l’utilizzo del regime agevolato quando l’attività individuale è svolta in prevalenza in favore del datore di lavoro attuale o di quelli avuti nel biennio precedente.
Ne consegue che il percettore del contributo allo studio può svolgere l’attività autonoma in regime forfetario prevalentemente in favore del soggetto che ha erogato il contributo medesimo (nel caso specifico, una banca).
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CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ABROGAZIONE DELLA FASE DI RECLAMO - MEDIAZIONE - DECORRENZA
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In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), con il DLgs. 30.12.2023 n. 220, pubblicato sulla G.U. 3.1.2024 n. 2, è stata modificata la disciplina relativa al contenzioso tributario.
Una delle principali novità contenute nel DLgs. 220/2023 è l’abrogazione dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, che prevedeva la fase di reclamo-mediazione, necessaria per l’impugnazione di atti del valore sino a 50.000,00 euro.
Notificato il ricorso, il deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria non poteva avvenire prima del decorso di 90 giorni, entro i quali le parti potevano stipulare la mediazione oppure valutare l’accoglimento totale/parziale delle ragioni del contribuente.
Il deposito del ricorso, quindi, non avveniva nei 30 giorni dalla relativa notifica ma entro 120 giorni dalla notifica, siccome i 30 giorni decorrevano dallo spirare dei suddetti 90.
Decorrenza dell’abrogazione del reclamo/mediazione
L’art. 2 del DLgs. 220/2023 stabilisce che l’abrogazione dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92 ha effetto dal 4.1.2024, data della relativa entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), mediante il comunicato stampa 22.1.2024 n. 13, ha specificato come l’abrogazione abbia effetto per i ricorsi notificati dal 4.1.2024, per i quali, di conseguenza, il deposito dovrà avvenire nei 30 giorni.
Le regole dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, secondo la tesi del MEF, continuano quindi ad operare per i ricorsi notificati sino al 3.1.2024.
Trattasi di un aspetto particolarmente importante, considerato che il termine per il deposito del ricorso è previsto a pena di inammissibilità.
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credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - rilevanza della dicitura normativa nella fattura con riepilogo dei ddt
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Con la risposta a interrogazione parlamentare 10.1.2024 n. 5-01787, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all’obbligo di indicare la dicitura normativa nei documenti rilevanti ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020.
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11.1
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indicazione della normativa nei documenti
Fermo restando che, ai fini della maturazione e della finizione del credito d’imposta, il costo relativo agli investimenti agevolabili deve essere effettivamente sostenuto ma anche correttamente determinato, l’individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione – che, per espressa previsione normativa, riguarda “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati” – è resa possibile attraverso l’indicazione, in tali documenti, dell’espresso riferimento “alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.
Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, l’obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative (come già precisato con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.5.2022 n. 270).
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11.2
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fattura con dicitura e riferimento puntuale ai ddt
Sono comunque ammessi i casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle citate disposizioni normative, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.
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credito d’imposta per investimenti nelle zes - acquisto di immobili con patto di riservato dominio - momento di effettuazione dell’investimento
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Con la risposta a interpello 29.1.2024 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d’imposta ZES (art. 5 del DL 91/2017) possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà ex artt. 1523 ss. c.c.
L’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione deve avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà, secondo quanto previsto dall’art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR.
Pertanto, nel caso di specie, l’investimento deve considerarsi realizzato nel corso del 2023, anno entro il quale viene sottoscritto il contratto di acquisto dell’immobile con riserva di proprietà.
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13
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soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 - aliquote contributive per il 2024
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Con la circ. 29.1.2024 n. 24, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2024 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
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13.1
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Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati
Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.
A tale valore vanno sommate:
· l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
· l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31%.
Pertanto, le aliquote contributive per il 2024 confermano quelle del 2023 e sono pari al:
· 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
· 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Collaboratori del settore sportivo dilettantistico
L’iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).
Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l’aliquota contributiva ai fini previdenziali:
· è pari al 25%;
· si applica al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.
Inoltre, ai sensi dell’art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.
Si applica inoltre l’aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e malattia) e dell’1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2024 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell’ambito sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell’imponibile contributivo).
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13.2
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Aliquote per i professionisti
Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono confermate:
· l’aliquota previdenziale del 25%;
· aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.
Per quanto riguarda l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), la sua misura diminuisce dallo 0,51% del 2023 allo 0,35% del 2024 (art. 1 co. 154 della L. 213/2023).
L’aliquota complessiva dovuta per il 2024 è quindi pari al 26,07% (in luogo del 26,23% del 2023).
Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Con riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta:
· l’aliquota contributiva previdenziale è fissata al 25%, calcolata sul 50% dei compensi (fino al 2027) al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni;
· si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2024 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
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13.3
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Massimale di reddito per il 2024
Il massimale di reddito per il 2024, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 119.650,00 euro (113.520,00 euro per il 2023).
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13.4
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Minimale di reddito per il 2024
Il minimale di reddito valido per il 2024, ai fini dell’accredito dell’intero anno di contribuzione, è invece pari a 18.415,00 euro (17.504,00 euro per il 2023).
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14
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detrazione degli Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale - Acquisto di unità locata
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Con la risposta a interpello 23.1.2024 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato alcune condizioni per poter beneficiare della detrazione, prevista dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR, degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
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14.1
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condizioni richieste
Ai fini della detrazione in esame, che spetta su un importo massimo di interessi pari a 4.000,00 euro, l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dall’acquisto stesso.
L’Agenzia ricorda che una delle condizioni richieste per beneficiare dell’agevolazione è che l’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale venga effettuato entro l’anno (12 mesi) anteriore o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.
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14.2
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acquisto dell’unità locata
In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la citata norma stabilisce che la detrazione spetta a condizione che:
· entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
· entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Ove sia stata intrapresa la procedura di rilascio ex art. 30 della L. 392/78, quindi, fermi restando tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, la risposta a interpello 13/2024 chiarisce che può comunque spettare la detrazione fiscale prevista dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR, sempre a condizione che nel termine di 3 mesi dall’acquisto venga esercitata la relativa azione giudiziale, esperibile nelle forme dell’art. 447-bis c.p.c.
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15
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TRANSAZIONE FISCALE - ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - Ade-sione alla proposta - Falcidia del debito - disposizioni attuative
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.1.2024 n. 21447, emanato in attuazione dell’art. 4-quinquies del DL 145/2023, viene previsto che, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, formulate in seno agli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’adesione del creditore pubblico è espressa con la “sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o
regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese”.
Tale parere è necessario, per le proposte presentate dall’1.2.2024, in presenza di una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore al 70% e, contestualmente, all’importo di 30 milioni di euro.
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15.1
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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALE
L’art. 4-quinquies del DL 18.10.2023 n. 145 – introdotto in sede di conversione nella L. 15.12.2023 n. 191, in vigore dal 17.12.2023 – ha modificato l’art. 1-bis co. 1 del DL 69/2023 conv. L. 103/2023, il quale, a sua volta, ha temporaneamente delineato un regime speciale per il c.d. “cram down” erariale negli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR), in attesa di un correttivo, da adottare ai sensi dell’art. 1 della L. 20/2019 o della L. 53/2021.
La novità del DL 145/2023 convertito – per le ipotesi in cui sussiste l’adesione dell’Erario (art. 63 co. 2, per la parte in vigore, del DLgs. 14/2019) – prevede che la competenza a decidere circa l’adesione alla proposta di transazione debba assumersi su parere conforme espresso dalla struttura centrale dell’Agenzia delle Entrate al ricorrere di 3 condizioni e precisamente che:
· la proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
· sussista una “falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori”;
· l’entità di detta falcidia o perdita sia superiore ad una soglia di significatività.
L’individuazione della struttura centrale, nonché dell’entità della falcidia, viene rimessa ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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15.2
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ADESIONE ALLA PROPOSTA E FALCIDIA DEL DEBITO
Il provv. Agenzia delle Entrate 29.1.2024 n. 21447 dà attuazione, pertanto, all’art. 4-quinquies del DL 145/2023, individuando:
· la struttura centrale alla quale è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’art. 63 co. 2, terzo periodo, del DLgs. 14/2019;
· la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il parere è espresso dalla struttura centrale individuata;
· la decorrenza delle nuove disposizioni.
Per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, formulate in seno agli ADR, l’adesione alla proposta è espressa con la “sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese”.
Quanto ai criteri di attribuzione per valore, il provvedimento precisa che la suddetta competenza a rendere il parere conforme riguarda le transazioni fiscali che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70% e, contestualmente, all’importo di 30 milioni di euro.
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15.3
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EFFICACIA TEMPORALE DELLA DISCIPLINA
Conformemente a quanto previsto dall’art. 4-quinquies co. 6 del DL 145/2023, le novità legislative, come attuate dal suddetto provvedimento, si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell’Agenzia delle Entrate dall’1.2.2024.
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16
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MENSA UNIVERSITARIA - SERVIZIO BAR - ALIQUOTA IVA APPLICABILE
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Con la risposta a interpello 26.1.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di bar-tavola fredda svolto presso una università non è assimilabile al servizio mensa, per cui non può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4% prevista per le prestazioni nelle mense scolastiche e universitarie (n. 37 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72).
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16.1
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ALIQUOTA IVA DEL 10% PER IL SERVIZIO DI BAR-TAVOLA FREDDA
La fattispecie esaminata riguarda una società che svolge, in qualità di concessionaria, sia un servizio di bar-tavola fredda, sia un servizio di somministrazione di piatti caldi all’interno di un Ateneo.
L’Agenzia chiarisce che la prima tipologia di servizio va assoggettata ad aliquota IVA del 10% (n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), in quanto costituisce un tipo di somministrazione oggettivamente differente dal servizio di mensa per il quale il legislatore prevede l’aliquota del 4%.
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16.2
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SERVIZIO MENSA CON ALIQUOTA DEL 4% SOLO VERSO SOGGETTI MUNITI DI BADGE
È invece riconducibile al servizio di “mensa” il servizio di somministrazione di piatti caldi.
Anche quest’ultimo, tuttavia, sconterà l’aliquota del 4% limitatamente alle prestazioni rese nei confronti di soggetti muniti di badge, in quanto strumento che consente di identificare l’avente diritto al pasto.
Le prestazioni rese verso gli altri utenti sono invece soggette all’aliquota IVA del 10%.
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16.3
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PAGAMENTO MEDIANTE BUONI PASTO
Nell’ipotesi in cui l’utente effettui il pagamento mediante buoni pasto rilasciati dall’Ateneo, nel rapporto tra la società concessionaria e la società emittente i buoni pasto si applica l’aliquota IVA del 10% (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.4.2022 n. 231).
L’imposta diviene esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto.
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17
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Servizio idrico integrato - registrazione delle bollette/fatture - esigibilità dell’iva
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Con la risposta a interpello 29.1.2024 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di registrazione dei corrispettivi per il Servizio idrico integrato (SII), consistente nella captazione e adduzione delle acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione, soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica mediante SdI.
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17.1
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ASSIMILAZIONE DELLE BOLLETTE/FATTURE ALLE FATTURE ELETTRONICHE
L’Amministrazione finanziaria ha ribadito che l’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche non determina il venir meno della riconducibilità delle suddette bollette/fatture all’ambito applicativo del DM 370/2000 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.11.2019 n. 476).
Infatti, la disciplina in materia di fattura elettronica “non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria”; di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti di compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione i chiarimenti forniti in precedenza nonché le specifiche deroghe previste da disposizioni normative di settore (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 19.10.2015 n. 88 e 25.11.2015 n. 98).
In mancanza di un’esplicita abrogazione, le semplificazioni previste dall’art. 2 del DM 370/2000 continuano ad applicarsi anche alle bollette/fatture emesse in virtù dell’art. 22 del DPR 633/72.
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17.2
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ESIGIBILITÀ DELL’IVA
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che nel DM 370/2000 non può ravvisarsi alcuna deroga alle regole in tema di esigibilità dell’imposta di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
Pertanto, le liquidazioni periodiche IVA possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare; entro il medesimo termine deve essere eseguito il versamento dell’imposta, senza corresponsione di interessi (art. 4 del DM 370/2000).
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18
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somministrazione di acqua - territorialità ai fini iva
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Con la risposta a interpello 16.1.2024 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione della territorialità IVA nel caso dell’attività di somministrazione di acqua effettuata dal Gestore del servizio idrico integrato (SII).
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18.1
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caso oggetto di interpello
Nella fattispecie esaminata, la società istante si occupa della gestione del Servizio idrico integrato (SII) nei confronti dei Comuni italiani facenti parte dell’ATO (Ambiti territoriali ottimali) tra i quali rientra anche un Comune qualificabile come territorio extra-UE, ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
Tra le altre, la società svolge l’attività di somministrazione di acqua a utenze domestiche, pubbliche e commerciali.
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18.2
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tipologia di operazione
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la somministrazione di acqua può essere qualificata come prestazione di servizi ai fini IVA e, qualora sia territorialmente rilevante in Italia, ivi imponibile ai fini IVA; le regole che governano la territorialità dell’operazione sono indicate dall’art. 7-ter del DPR 633/72.
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18.3
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status del committente
Per quanto concerne le modalità di individuazione dello status del committente, se soggetto passivo stabilito in uno Stato extra-UE o privato consumatore, è possibile far riferimento alle indicazioni fornite con la circ. Agenzia delle Entrate 29.7.2011 n. 37 e, più di recente, con la circ. 27.10.2023 n. 30 (§ 3.7.1.1), secondo cui il prestatore, nell’utilizzo dell’ordinaria diligenza, deve applicare le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13-bis, nonché 17 e 18, del regolamento UE 282/2011.
Qualora rimanga incerta la soggettività passiva del committente extra-UE, la prestazione di servizi si considera effettuata nei confronti di un “privato” e, quindi, imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72.
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19
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RIVALSA SUCCESSIVA ALL’ACCERTAMENTO - PRO RATA DI DETRAZIONE
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Con la risposta a interpello 26.1.2024 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’addebito in rivalsa dell’IVA oggetto di accertamento nei confronti di un soggetto che sconta dei limiti alla detrazione per effetto dell’applicazione del pro rata.
In tali casi, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all’IVA addebitata in rivalsa il pro rata di indetraibilità relativo al periodo d’imposta oggetto dell’accertamento in capo al cedente/prestatore.
Non può essere fatta valere, invece, la percentuale di detrazione applicabile nel periodo d’imposta in cui viene corrisposta al fornitore l’IVA addebitata in rivalsa ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72.
L’Agenzia precisa, altresì, che al cessionario/committente non è consentito recuperare quanto già versato a seguito dell’errata applicazione del reverse charge (e poi riaddebitato in rivalsa dal fornitore) in sede di dichiarazone annuale.
Infatti, il suddetto importo potrà essere chiesto a rimborso all’Erario secondo quanto previsto dall’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, presentando domanda entro 2 anni dal momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del cedente/prestatore, da cui consegue un versamento dell’IVA non dovuto in capo al cessionario o committente.
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20
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Credito IVA - Società non operative - Rimborso a seguito di riversamento
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.1.2024 n. 10, ha affermato che il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale chiesto a rimborso e successivamente contestato per mancanza dei presupposti di operatività di cui all’art. 30 della L. 724/94, può essere “rigenerato”, previa restituzione integrale di quanto rimborsato, nel caso in cui, nelle annualità successive, il contribuente sia risultato congruo e coerente ai fini degli Studi di settore.
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20.1
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caso esaminato dall’agenzia delle entrate
La questione posta all’esame dell’Agenzia delle Entrate concerne una società che si era vista richiedere la restituzione dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2009, risultando, per tale periodo, non operativa. Condannata al pagamento della somma, la contribuente chiedeva di rateizzare l’importo risultante dalla cartella esattoriale.
Nel 2011, la società risultava congrua e coerente agli studi di settore, in base alla dichiarazione modello UNICO SP 2012; si verificava, pertanto, una delle cause di esclusione/ disapplicazione previste dall’art. 30 della L. 724/94.
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20.2
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“rigenerazione” del credito
Nella risposta a interpello 10/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta […] il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato”.
Tuttavia, il credito IVA potrà essere “rigenerato” solo previo riversamento delle rate mensili.
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21
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Contributo per interventi agevolati con superbonus - restituzione del contributo non spettante - modalità
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Con la ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2024 n. 9 sono state stabilite le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 9 co. 3 del DL 176/2022 e dal DM 31.7.2023, in presenza di determinati requisiti, per interventi agevolati con il superbonus al 90%, relativi a spese sostenute nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023, non spettante ed erogato mediante accredito su conto corrente.
Compilazione del modello F24 ELIDE
La restituzione avviene mediante il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:
· “8158”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto;
· “8159”, in relazione agli interessi;
· “8160”, in relazione alla sanzione.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:
· nel campo “tipo”, la lettera “R”;
· nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
· nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.
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operazioni riferite alle “navi adibite alla navigazione in alto mare” - dichiarazione telematica dei soggetti non residenti
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Con la ris. 9.1.2024 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, dal 9.1.2024, anche i soggetti non residenti privi di un rappresentante fiscale in Italia o di identificazione diretta ai fini IVA in Italia, possono presentare la dichiarazione di “alto mare” in via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate; in tal modo, viene sostituita la precedente modalità transitoria che prevedeva l’invio al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate di una copia scansionata del modello di dichiarazione.
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22.1
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effetti della dichiarazione di “alto mare”
La dichiarazione di “alto mare” consente ai soggetti passivi di attestare l’utilizzo non a “breve termine” (oltre i 90 giorni) nel territorio dell’Unione europea dei servizi di locazione, leasing, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, ai fini del criterio derogatorio di territorialità IVA B2C previsto dall’art. 7-sexies lett. a-bis) del DPR 633/72.
Consente, altresì, di dichiarare l’utilizzo in “alto mare” (ossia oltre le 12 miglia dalla linea di costa, per oltre il 70% dei viaggi) di una nave o di un’altra imbarcazione, affinché i rispettivi fornitori possano cedere beni o prestare servizi in regime di non imponibilità IVA alle condizioni di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72.
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22.2
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presentazione della dichiarazione di “alto mare”
Il modello di dichiarazione di “alto mare”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2021 n. 151377, deve essere presentato esclusivamente in via telematica sul sito dell’Amministrazione finanziaria.
A seconda dei casi, la dichiarazione deve essere presentata:
· direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione o dal comandante;
· dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave oppure, per conto di questi, da un intermediario delegato (ossia da un soggetto incaricato della trasmissione telematica ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98).
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23
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Ritardi nei pagamenti - individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primO semestre 2024
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La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 14.9.2023, ha innalzato al 4,5% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 20.9.2023.
Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4,5% rileva per il primo semestre 2024, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 16.1.2024 n. 12.
In relazione al periodo dall’1.1.2024 al 30.6.2024, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:
· 16,5% (4,5% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
· 12,5% (4,5% + 8%), per le altre transazioni commerciali.
Estensione a tutti i lavoratori autonomi
Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:
· lavoratori autonomi e imprese;
· lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
· lavoratori autonomi.
In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.
Deroghe contrattuali
Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:
· nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
· purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
Tuttavia, occorre considerare che:
· nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
· nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
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SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali - modifiche
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 30.1.2024 n. 22931, ha apportato alcune modifiche al precedente provv. 20.11.2023 n. 406671, contenente le modalità e i termini per l’invio all’Agenzia stessa dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali che riguardano le operazioni effettuate per il tramite di tali piattaforme.
Gli obblighi in questione:
· sono stati stabiliti a livello europeo dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7), recepita dall’Italia con il DLgs. 32/2023;
· si applicano dall’1.1.2023, con meccanismi di scambio con cadenza annuale.
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24.1
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Proroga del termine per il primo invio dei dati
La comunicazione dei dati da parte dei gestori delle piattaforme digitali all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione stessa.
Il relazione all’anno 2023 (primo anno oggetto di comunicazione), il termine sarebbe quindi scaduto il 31.1.2024, ma il provv. 30.1.2024 n. 22931 lo ha prorogato al 15.2.2024, in considerazione delle difficoltà tecniche e interpretative che sono emerse in relazione al rispetto di questa prima scadenza.
Rimane, invece, fermo al 29.2.2024 il termine relativo allo scambio automatico di tali informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri coinvolti.
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24.2
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Utilizzo di intermediari abilitati
Il provv. 30.1.2024 n. 22931 prevede inoltre esplicitamente la possibilità di effettuare le comunicazioni dei dati, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti obbligati o tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98 (es. società del gruppo o professionisti abilitati).
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