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comunicazione di opzione per interventi “edilizi” - errata accettazione dei crediti - Rifiuto per le comunicazioni successive alla prima
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Con la circ. 8.3.2024 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni su come sanare alcuni errori commessi nell’accettare i crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” sull’apposita Piattaforma, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima.
Annullamento/rifiuto dell’accettazione dei crediti
Il predetto documento di prassi è complementare alla circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33.
Infatti, con riguardo all’annullamento dell’accettazione di crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti:
· nella circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 5.3), per il caso di crediti d’imposta derivanti dalla prima cessione o dallo sconto sul corrispettivo;
· nella circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 6, per il caso di crediti d’imposta che si riferiscono a cessioni successive alla prima o successive allo sconto in fattura.
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1.1
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rifiuto dell’accettazione per le comunicazioni successive alla prima
I crediti d’imposta già esistenti nel cassetto fiscale del fornitore che ha applicato lo sconto o del primo cessionario possono essere ceduti a terzi, secondo le previsioni dell’art. 121 del DL 34/2020.
Una volta che il terzo (cessionario) abbia accettato i crediti derivanti dalla cessione ad opera del primo cessionario o del fornitore, l’annullamento della accettazione dei crediti può avvenire solo mediante la procedura prevista dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 6 (§ 1).
Tale procedura di rifiuto dell’accettazione può quindi tornare utile quando:
· è stato accettato per errore un credito d’imposta da parte del cessionario;
· quando cedente e cessionario, dopo l’accettazione del credito, intendano annullare la comunicazione di opzione.
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1.2
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istanza di rifiuto dell’accettazione
L’istanza di annullamento della cessione del credito già accettata va:
· compilata su modello conforme a quello allegato alla circ. 6/2024 (secondo le relative istruzioni di compilazione);
· inviata all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti @pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto della mail “Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti” con l’aggiunta del codice fiscale del cedente e del cessionario;
· sottoscritta digitalmente o con firma autografa (nel secondo caso deve essere allegata copia del documento di identità), sia dal cedente sia dal cessionario.
Istanze già presentate
Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle Entrate con differenti modalità devono essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circ. 6/2024.
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1.3
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requisiti
Sul piano dei requisiti, occorre distinguere se il rifiuto dei crediti già accettati è relativo a crediti:
· “tracciabili” (ossia crediti derivanti da comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022, ai sensi dell’art. 121 co. 1-quater del DL 34/2020);
· “non tracciabili”.
Crediti “tracciabili”
Nel caso di crediti d’imposta “tracciabili”, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, purché questa nel contempo:
· non sia stata nel mentre ulteriormente ceduta a terzi (in tale caso, infatti, sarà prima necessario annullare l’accettazione di questa ulteriore cessione, sempre seguendo questa procedura, per far ritornare il credito d’imposta nella disponibilità del cedente che potrà poi, in qualità di cessionario, rifiutare a sua volta il credito già accettato);
· non risulti “selezionata” sulla Piattaforma Cessione Crediti per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 (fermo restando che, qualora risulti così “selezionata”, ma evidentemente non ancora utilizzata, è possibile chiedere previamente la revoca della scelta per l’utilizzo in compensazione, al fine di potere poi procedere con il rifiuto dell’accettazione).
Crediti “non tracciabili”
Nel caso in cui il rifiuto dei crediti già accettati sia relativo a crediti d’imposta “non tracciabili”, invece, l’istanza di rifiuto dell’accettazione è accolta solo se il cessionario dispone nel suo cassetto fiscale di un ammontare di credito d’imposta sufficiente rispetto a quello per cui viene richiesto il rifiuto dell’accettazione (in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente).
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1.4
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effetti
L’annullamento dell’accettazione dei crediti che erano già esistenti nel cassetto fiscale del cedente, perfezionato secondo la procedura di cui sopra, determina il ritorno dei crediti nella disponibilità del cedente medesimo.
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2
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Fatturazione elettronica - CHIARIMENTI SULLA CoMPILAZIONE DEL FILE XML
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in ordine alla compilazione della fattura elettronica in alcune particolari circostanze.
Con l’aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5.3.2024), sono state illustrate le modalità di rettifica di alcune tipologie di file trasmessi via SdI, mentre nella risposta a interpello 4.3.2024 n. 58 è stata ammessa la possibilità di emettere documenti non rilevanti ai fini IVA via SdI, riportando, in luogo dell’imposta, il codice “Natura” N2.2 (“Operazioni non soggette - altri casi”).
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2.1
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rettifica DEL file xml mediante utilizzo dello stesso codice td
La versione aggiornata della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” contiene una serie di importanti precisazioni in ordine alla modalità di variazione di alcune tipologie di file XML generati e trasmessi via SdI.
In particolare, è stato specificato che al fine di modificare documenti contraddistinti dai codici TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da Deposito IVA), TD23 (estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 co. 9-bis1 del DLgs. 471/97), è possibile trasmettere un nuovo file con il medesimo codice “Tipo Documento”, indicando gli importi con segno negativo o positivo a seconda che si debba operare una rettifica in diminuzione o in aumento. La stessa procedura era già prevista per i codici TD16, TD17, TD18 e TD19.
Il documento trasmesso secondo tali modalità ha in ogni caso il valore di una nota di variazione (in diminuzione o in aumento).
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2.2
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RETTIFICA DI INTEGRAZIONI O AUTOFATTURE
Un ulteriore chiarimento contenuto nella Guida aggiornata concerne l’utilizzo del campo “Dati Fatture Collegate” nel caso di rettifica di file TD16, TD17, TD18 o TD19.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che all’interno del suddetto campo vanno fornite indicazioni in ordine al documento oggetto di rettifica. Ad esempio, in caso di inversione contabile interna, se è stata effettuata l’integrazione elettronica del documento ed è necessario rettificare il file TD16 attraverso emissione di un altro file del medesimo tipo con segno negativo, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:
· numero, data e identificativo IdSdI della nota di credito emessa dal cedente/prestatore, se la rettifica si è resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo;
· numero, data e IdSdI del precedente file TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario/committente.
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2.3
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EMISSIONE DI UN DOCUMENTO NON RILEVANTE AI FINI IVA DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.3.2024 n. 58, ha chiarito che in presenza di operazioni rilevanti nel territorio dello Stato effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA ricadono su quest’ultimo; ciò, tuttavia, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell’imposta.
Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguardava l’importazione di beni in Italia da parte di un operatore sammarinese mediante il proprio rappresentante fiscale, cui faceva seguito la cessione nel territorio dello Stato a un soggetto nazionale. Quest’ultima operazione non “ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica”. Ciò nondimeno, il rappresentante fiscale può emettere un documento “fattura” in formato elettronico via SdI, riportando, oltre al codice N2.2, l’indicazione che l’imposta afferente all’operazione deve essere assolta dal cessionario ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72.
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Fatturazione elettronica - Servizio di consultazione - estensione
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Con il provv. 8.3.2024 n. 105669, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Il “libero accesso” è possibile, quindi, sia per i consumatori finali, come previsto dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “Anticipi”), sia per i soggetti passivi.
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3.1
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LIBERA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).
Nel provvedimento in esame, l’Amministrazione finanziaria precisa che:
· i file delle fatture elettroniche restano disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
· i “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) sono messi a disposizione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
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3.2
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servizio di registrazione dell’indirizzo telematico per enti non commerciali
I soggetti diversi da persona fisica non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari o committenti, possono avvalersi, analogamente a quanto già accade per i soggetti passivi, di un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare il canale e l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file mediante SdI.
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3.3
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FATTURAZIONE verso soggetti in regime di vantaggio o forfetario
Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 viene eliminata la lett. d) del punto 3.4 contenuta nel precedente provv. 24.11.2022 n. 433608, in base alla quale veniva definita la modalità di predisposizione della fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011), in “regime forfetario” (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o dei produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
Secondo tale disposizione, il documento poteva essere redatto inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “il SdI recapitava la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (…)”. Dal canto suo, il cedente/prestatore era tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica era a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Dall’abrogazione di tale previsione pare potersi dedurre che anche i soggetti in regime di franchigia – per i quali, dall’1.1.2024, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore fino al 31.12.2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.
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3.4
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DECORRENZA DELLE nuove DISPOSIZIONI
Le disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 si applicano dal 20.3.2024.
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CESSIONE DEi CREDITi D’IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR - MODALITà DI COMUNICAZIONE
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Con il provv. 27.3.2024 n. 163586, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per:
· la riqualificazione delle imprese turistiche, di cui all’art. 1 co. 1 del DL 152/2021;
· la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’art. 4 del DL 152/2021.
I beneficiari possono consultare i crediti d’imposta riconosciuti nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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4.1
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regole per la cessione dei crediti d’imposta
I beneficiari delle suddette agevolazioni, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, possono cedere i crediti d’imposta, solo per intero e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
È comunque fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
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4.2
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comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
Le cessioni dei crediti d’imposta, comprese quelle successive alla prima, sono comunicate all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator”.
Tale comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo PEC cessionecreditoimpreseturistiche @pec.agenziaentrate.it.
Tracciabilità dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del Turismo all’Agenzia delle Entrate. Ai fini della tracciabilità, a ciascun credito d’imposta è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Rifiuto della comunicazione
La comunicazione non è accolta se il soggetto cedente:
· non è titolare del credito d’imposta, in base a quanto risulta dai dati trasmessi dal Ministero del Turismo all’Agenzia delle Entrate e dalle eventuali cessioni già comunicate;
· ha già utilizzato il credito, anche in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
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4.3
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utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario
Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, tramite il modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario.
In alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito, secondo le modalità sopra indicate.
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Accreditamento al cinque per mille dell’irpef per il 2024 - presentazione delle domande
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Con il comunicato stampa 6.3.2024 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:
· per accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2024;
· da parte delle ONLUS e delle associazioni sportive dilettantistiche.
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5.1
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onlus
L’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall’art. 17-bis del DL 145/2023, ha stabilito che, anche per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all’Agenzia delle Entrate:
· in caso di prima iscrizione;
· oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione.
Non devono invece ripresentare l’istanza le ONLUS già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2024, pubblicato il 4.3.2024 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:
· entro il 10.4.2024;
· in via telematica, utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario.
Richiesta di rettifica di eventuali errori
Entro il 30.4.2024, il legale rappresentante della ONLUS potrà chiedere alla Direzionale regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2024.
Pubblicazione dell’elenco definitivo
L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2024.
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5.2
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associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:
· al CONI, mediante l’applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
· entro il 10.4.2024.
Richiesta di rettifica di eventuali errori
Entro il 30.4.2024, il legale rappresentante dell’associazione potrà chiedere all’ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2024.
Pubblicazione dell’elenco definitivo
L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2024.
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5.3
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enti iscritti al RUNTS
Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.
Accreditamento entro il 10.4.2024
Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l’ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dall’anno in corso.
La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro il 10.4.2024.
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enti sportivi dilettantistici - Contributo per gli oneri previdenziali dei lavoratori sportivi - presentazione delle domande
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La riforma dello sport di cui al DLgs. 36/2021 ha introdotto, tra l’altro, nuove tutele previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori sportivi dilettanti titolari di collaborazioni coordinate e continuative o che svolgono prestazioni autonome; tali soggetti, infatti, a partire dall’1.7.2023 devono iscriversi alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.
Per i collaboratori coordinati e continuativi, l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
Con il comunicato stampa 8.3.2024, il Dipartimento dello Sport ha riepilogato le modalità e i termini di concessione del contributo di cui all’art. 35 co. 8-sexies - 8-undecies del DLgs. 36/2021, come disciplinato dal DPCM 29.12.2023.
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6.1
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ambito applicativo
Al fine di agevolare le piccole realtà sportive dilettantistiche nell’assolvimento dei nuovi obblighi derivanti dalla disciplina sul lavoro sportivo, l’art. 35 co. 8-sexies del DLgs. 36/2021 ha previsto un contributo:
· in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) alla data del 4.9.2023, che nel periodo d’imposta 2022 (ovvero nel periodo d’imposta che si è chiuso nel corso del 2022) hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000,00 euro;
· commisurato ai contributi previdenziali a carico della ASD o SSD, versati in relazione ai compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
La cancellazione dal RASD causa la decadenza dal contributo in esame, con conseguente recupero della quota di contributo fruita successivamente alla data di cancellazione.
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6.2
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procedura di accesso al contributo
L’accesso al contributo avviene attraverso la presentazione di una specifica domanda:
· utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
· a partire dalle ore 12 dell’11.3.2024 e fino alle ore 23.59 del 22.4.2024.
L’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo; la presentazione delle domande di accesso al contributo in misura eccedente rispetto ai fondi stanziati (pari a 8,3 milioni di euro) darà luogo alla rimodulazione proporzionale del contributo stesso.
La procedura disponibile all’interno della piattaforma del RASD richiede, oltre alla conferma del possesso dei requisiti sopra descritti, anche il caricamento di:
· copia del bilancio o del rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati (per i soggetti con bilancio infrannuale, copia del bilancio o del rendiconto relativo all’esercizio conclusosi nel corso del 2022);
· copia dei versamenti dei contributi previdenziali effettuati per il periodo luglio-novembre 2023.
È inoltre necessario indicare:
· l’importo del contributo richiesto, corrispondente ai contributi previdenziali effettivamente versati;
· l’IBAN su cui l’associazione o la società sportiva dilettantistica riceverà l’accredito del contributo.
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6.3
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controlli del rasd
La domanda, una volta inviata, verrà analizzata dagli operatori del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che potranno approvarla, respingerla o richiedere chiarimenti; in particolare, verrà verificato:
· che l’anno sociale indicato coincida con quello previsto dallo statuto depositato all’interno del RASD;
· che i contributi previdenziali siano stati correttamente versati (con la cooperazione dell’INPS).
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6.4
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erogazione del contributo
Il contributo è soggetto alla disciplina degli aiuti “de minimis” e va iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
La lista dei beneficiari del contributo, con l’importo del contributo concesso, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento dello Sport e nella sezione pubblica del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il contributo verrà erogato dal Dipartimento dello Sport sui conti correnti indicati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda.
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6.5
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regime fiscale del contributo
Il contributo in esame:
· non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
· non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
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Lavoro dipendente prestato all’estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2024
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Con il DM 6.3.2024, pubblicato sulla G.U. 19.3.2024 n. 66, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2024 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.
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7.1
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Rilevanza ai fini fiscali
Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:
· siano fiscalmente residenti in Italia;
· prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri;
· soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a cavallo” di 2 anni solari.
La disciplina in esame non si applica, invece:
· ai dipendenti in trasferta;
· qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;
· ai dipendenti pubblici;
· ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.
Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 6.3.2024
In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 6.3.2024, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all’anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l’anno precedente, salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7, § 7.4).
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7.2
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Rilevanza ai fini contributivi
Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero:
· in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
· oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.
Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale
Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, in quanto non è applicabile l’equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.
In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto:
· tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di “residenza fiscale” delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “residenza” non rileva;
· ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.
Regolarizzazioni contributive
In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 6.3.2024, la circ. INPS 25.3.2024 n. 49 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024:
· entro il 16.6.2024;
· senza aggravio di oneri aggiuntivi.
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erogazioni liberali in natura di modico valore - soglia di esenzione per il 2024 - Chiarimenti
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Con la circ. 7.3.2024 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte in tema di redditi di lavoro dipendente dalla L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) e dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “Anticipi”).
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fringe benefit per il 2024
L’art. 1 co. 16 - 17 della L. 30.12.2023 n. 213 ha previsto l’incremento temporaneo, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit. In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:
· 1.000,00 euro per tutti i dipendenti;
· 2.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Il superamento dei suddetti limiti comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie (non soltanto della quota parte eccedente).
Rimborso spese per l’affitto o interessi sul mutuo prima casa
Tra le novità in tema di fringe benefit per il 2024, è inoltre prevista la possibilità di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le spese per l’affitto o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
· occorre fare riferimento alla nozione di abitazione principale già prevista ai fini delle detrazioni di cui agli artt. 15 e 16 del TUIR. Pertanto, per abitazione principale del contribuente si deve intendere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente;
· con riguardo alle spese per l’affitto, rileva il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno;
· il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione rilevante ai fini in esame o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
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8.2
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altri chiarimenti
La circ. 5/2024 ha inoltre fornito indicazioni in merito al:
· trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali;
· riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.
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9
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Superbonus “rafforzato” per ONLUS, OdV e APS - Attività di “social housing” - Requisiti
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Con la risposta a interpello 21.3.2024 n. 75, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sulle attività che devono essere svolte da ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) per poter fruire del superbonus “rafforzato” previsto dall’art. 119 co. 8-ter e 10-bis del DL 34/2020 (c.d. “disciplina speciale RSA”).
Superbonus “rafforzato” per ONLUS, OdV e APS
In presenza dei requisiti elencati dal co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ONLUS, OdV e APS applicano il superbonus in misura “rafforzata”, poiché al contempo:
· la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2025;
· il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione viene calcolato secondo i criteri del citato co. 10-bis.
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9.1
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REQUISITI PER IL SUPERBONUS “RAFFORZATO”
Per applicare il superbonus “rafforzato”, è necessario che ONLUS, OdV e APS al contempo:
· svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
· siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (in caso di comodato gratuito, il contratto deve essere regolarmente registrato in data certa anteriore all’1.6.2021, data di entrata in vigore della disposizione);
· siano dotati di un consiglio di amministrazione i cui membri non percepiscono alcun compenso o indennità di carica (cfr. anche l’art. 2 co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023).
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9.2
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attività di “social housing”
Con riferimento alle ONLUS, la risposta a interpello 75/2024 ribadisce che tra le attività di “prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali” di cui al citato co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, rientrano, tra l’altro, quelle di “assistenza sociale e socio-sanitaria” ex art. 10 co. 1 lett. a) n. 1) del DLgs. 460/97.
Per rientrare in tale settore, le attività svolte dalla ONLUS devono essere rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili (sotto il profilo economico e/o in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari), al fine di assicurarne la protezione sociale.
Pertanto, in riferimento all’attività di social housing, il documento di prassi precisa che, per qualificarsi come “attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali” (e poter costituire requisito per l’accesso al superbonus “rafforzato” ex art. 119 co. 8-ter e 10-bis del DL 34/2020), la messa a disposizione di alloggi deve accompagnarsi ad una “specifica attività di assistenza che si concretizza in una serie articolata di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati”.
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10
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“sismabonus acquisti” - completamento dei soli interventi “strut-turali” - immobili in categorie “fittizie”
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Con la ris. 8.3.2024 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, spetta anche se le unità immobiliari acquistate non sono finite.
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10.1
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REQUISITI PER IL “SISMABONUS ACQUISTI”
La detrazione IRPEF/IRES del 75% o 85% per il c.d. “sismabonus acquisti” spetta all’acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519, che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare le quali abbiano provveduto all’alienazione dell’unità immobiliare entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013).
La detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2024.
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10.2
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completamento dei soli interventi “strutturali”
Nella ris. 14/2024 viene precisato che è possibile fruire del “sismabonus acquisti” anche se, alla data di acquisto dell’unità immobiliare, siano stati completati i soli interventi “strutturali” sull’edificio oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione, e non anche quelli di “finitura”, purché:
· l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio determini la riduzione di una o due classi di rischio sismico, ai sensi del DM 58/2017;
· entro il termine di vigenza dell’agevolazione (ossia entro il 31.12.2024) sia stipulato l’atto di compravendita.
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10.3
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asseverazione di riduzione del rischio sismico
Alla luce di quanto sopra, il documento di prassi ribadisce dunque che, per fruire del “sismabonus acquisti”, è necessario che siano state depositate nei termini prescritti:
· l’asseverazione preventiva di riduzione della classe (o delle classi) di rischio sismico, predisposta sull’Allegato B dal progettista strutturale, di cui al co. 2 dell’art. 3 del DM 58/2017;
· le attestazioni consuntive di conformità degli interventi al progetto predisposte sull’Allegato B-1 dal direttore dei lavori e sull’Allegato B-2 dal collaudatore statico (ove nominato per legge), di cui al co. 4 dell’art. 3 del DM 58/2017, da rilasciare “all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”.
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10.4
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acquisto di immobili accatastati in categorie “fittizie”
La ris. 14/2024 aggiunge pertanto che, ai fini della fruizione del “sismabonus acquisti”, per contro “non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale «fittizia»” (quale, ad esempio, la categoria F/3 “unità in corso di costruzione”).
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11
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CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA FISCALE NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO
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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 73 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili applicabile, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) conv. L. 122/2022 e dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
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11.1
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DECORRENZA
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la nuova procedura di correzione si applica agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi (che avrebbero, quindi, dovuto trovare riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023).
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11.2
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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE
Le disposizioni in esame devono essere riferite agli errori che sono qualificabili come tali secondo i principi contabili, indipendentemente dalla loro “rilevanza” e, quindi, sia agli errori rilevanti (corretti a Patrimonio netto) che a quelli non rilevanti (corretti a Conto economico).
La procedura non trova, invece, applicazione agli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali.
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11.3
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TRATTAMENTO FISCALE DELLE POSTE CORRETTIVE
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della nuova procedura, la disciplina in esame determina la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell’esercizio in cui viene operata la correzione (senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore), ma non incide sulla natura del componente reddituale.
Pertanto, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, i quali sono deducibili per l’importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso.
Nel caso di specie, avente per oggetto canoni di leasing, la deducibilità subisce le limitazioni previste dall’art. 102 co. 7 del TUIR.
La nuova disciplina implica, poi, che gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing oggetto di correzione siano deducibili, ai fini IRES, tenendo conto delle limitazioni disposte dall’art. 96 del TUIR, determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d’imposta in cui gli errori contabili vengono corretti.
Resta fermo che anche i componenti rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorrono a determinare il ROL.
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11.4
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AIUTO PER LA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le poste conseguenti alla correzione di errori contabili sono irrilevanti ai fini ACE.
Conseguentemente, occorre procedere alla determinazione della base ACE relativa ai singoli periodi d’imposta interessati dagli errori esclusivamente con il meccanismo delle dichiarazioni integrative.
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12
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RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - NOVITÀ DEL DL 145/2023 CONV. L. 191/2023 - APPROVAZIONE DI UN NUOVO MODELLO
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L’art. 5 del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha apportato alcune modifiche alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinata dall’art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021.
In attuazione della nuova disciplina, il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2024 n. 169262 ha:
· aggiornato il precedente provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987;
· approvato un nuovo modello, unitamente alle relative istruzioni, che i contribuenti devono presentare per accedere alla procedura di riversamento.
Occorre riversare per intero il credito d’imposta compensato e l’effetto consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e nella non punibilità per il reato di indebita compensazione.
La procedura è riservata ai contribuenti che hanno realmente sostenuto le spese, ma che, a causa di questioni di natura interpretativa, non sono ritenute agevolabili dagli uffici (sono esclusi i contribuenti che non possiedono la documentazione giustificativa del credito o che hanno posto in essere condotte fraudolente o simulate).
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12.1
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Termini
La domanda di riversamento va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio del 30.7.2024.
Ove il contribuente scelga il pagamento in unica soluzione, questo deve avvenire entro il 16.12.2024.
In alternativa, è possibile pagare in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il:
· 16.12.2024;
· 16.12.2025;
· 16.12.2026.
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12.2
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Revoca
Il contribuente può revocare la domanda barrando l’apposita casella presente nel frontespizio del nuovo modello, sempre che non abbia già pagato le somme o la prima rata.
La revoca deve avvenire entro il 30.6.2024.
Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 30.7.2024.
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13
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Certificazioni Uniche 2024 - Redditi dichiarabili solo mediante il modello REDDITI PF 2024 - Invio all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024
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Con la ris. 4.3.2024 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Certificazioni Uniche 2024, relative al 2023, contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i redditi di lavoro autonomo “professionale”, possono anche per quest’anno essere inviate in via telematica alla stessa Agenzia entro il termine di presentazione del modello 770/2024, ossia entro il 31.10.2024.
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13.1
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Estensione della dichiarazione precompilata alle persone fisiche titolari di partita IVA
L’art. 19 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta.
Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2024 dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cadeva di sabato).
Ai sensi dell’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, infatti, possono essere trasmesse entro il 31 ottobre solo le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
Con la ris. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le Certificazioni Uniche 2024 contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il 31.10.2024.
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13.2
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Certificazioni Uniche 2025
A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024:
· le informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
· l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (es. redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
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13.3
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Certificazioni con scadenza al 31 ottobre
Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine del 31 ottobre le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio quelle dei soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento:
· alle provvigioni;
· ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
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14
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Imposizione sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni - chiarimenti
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Con la risposta a interpello 8.3.2024 n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta sostitutiva sui compensi da ripetizioni di cui alla L. 145/2018 è applicabile anche quando l’attività è svolta in via abituale con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e fatturazione delle prestazioni rese.
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14.1
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obblighi dichiarativi
Sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado è possibile applicare un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale, pari al 15%. In tal caso, nell’ambito del modello REDDITI PF, occorre compilare il quadro RM.
Resta comunque possibile assoggettare i compensi a tassazione ordinaria, dichiarandoli al rigo RL15, colonna 2 (codici 6 o 7), del modello REDDITI PF, oppure al rigo D5 (codice 5) del modello 730.
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14.2
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Applicabilità dell’imposta sostitutiva ai redditi derivati da attività abituali
Il ricorso all’imposizione sostitutiva è stato considerato soprattutto rispetto alle attività occasionali, ma, con la risposta a interpello 63/2024, l’Agenzia delle Entrate ne ha esteso l’operatività anche alle attività esercitate per professione abituale.
Ricorrendo i presupposti di un’attività svolta con professionalità abituale (ad esempio, per 5/6 ore ogni settimana), è possibile scegliere se applicare:
· il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 che contempla, ai fini reddituali, la determinazione del reddito mediante coefficiente di redditività con imposizione sostitutiva al 15% o al 5% e, ai fini IVA, l’obbligo di fatturazione senza applicazione dell’imposta;
· oppure il regime “speciale” di cui alla L. 145/2018, con imposizione sostitutiva al 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni; in assenza di disposizioni espresse, ai fini IVA vale la disciplina ordinaria con obbligo di fatturazione in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 20) del DPR 633/72.
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15
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Detassazione dei premi di risultato - Assenza di obiettivi incrementali - Inapplicabilità
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Con la risposta a interpello 5.3.2024 n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (5% per gli anni 2023 e 2024) ai premi di risultato, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015.
Per poter fruire della detassazione è necessario che sussistano in modo concorrente le seguenti condizioni:
· il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l’erogazione del premio;
· sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all’anno precedente.
La mancanza di entrambe le suddette condizioni, oltre a quelle ulteriori previste dalla normativa di riferimento, determinerà l’impossibilità di applicare il regime di detassazione.
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16
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Lavoratrici in maternità o in congedo - Importi erogati sotto forma di welfare per raggiungere la retribuzione “PIENA” - Rilevanza ai fini fiscali
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Con la risposta a interpello 1.3.2024 n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme riconosciute sotto forma di welfare alle lavoratrici madri che fruiscono della maternità facoltativa o del congedo parentale (dopo aver terminato l’astensione obbligatoria), pari alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità a carico dell’INPS, costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR.
La rilevanza fiscale di tali somme è dovuta al fatto che:
· le lavoratrici in maternità non costituiscono una categoria di dipendenti;
· le somme in questione rispondono a finalità retributive.
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16.1
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CATEGORIE DI DIPENDENTI
Ai fini dell’applicabilità del regime di totale o parziale non concorrenza al reddito per specifici benefit è necessario che questi ultimi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti (art. 51 co. 2 del TUIR).
Per “categorie di dipendenti” non si intendono solo le categorie previste nel codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai), ma ci si riferisce a tutti i dipendenti di un certo “tipo” o di un certo “livello” o “qualifica” (come, ad esempio, tutti gli operai del turno di notte).
Secondo l’Agenzia delle Entrate non è possibile individuare una “categoria di dipendenti” sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.
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16.2
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SOMME CHE RISPONDONO A FINALITÀ RETRIBUTIVE
Se il piano di welfare è alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti (eccetto l’ipotesi di cui all’art. 1 co. 182-189 della L. 208/2015) – ovvero la parte di importo riconosciuto ai dipendenti sotto forma di welfare (c.d. credito welfare) non utilizzato si convertisse in denaro – rimane impregiudicata la rilevanza reddituale dei “valori” corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
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17
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Servizi di mobilità sostenibile per la generalità dei dipendenti tramite APP - esclusione dal reddito di lavoro dipendente
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Con la risposta a interpello 21.3.2024 n. 74, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR, i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa offerti, nell’ambito del welfare aziendale, alla generalità dei dipendenti tramite un’apposita app.
Nel caso di specie:
· i servizi di mobilità sostenibile saranno disponibili solo per coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di un’auto a titolo di fringe benefit;
· i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone;
· la finalità è quella di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché l’uso di mezzi di trasporto condivisi;
· il piano di welfare prevederà limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l’utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa in considerazione anche dell’orario di lavoro di ciascun dipendente.
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pesca e commercializzazione del “granchio blu” - Trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA
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Con la risposta a interpello 12.3.2024 n. 67, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA dell’attività di pesca e commercializzazione del c.d. “granchio blu” (Callinectes Sapidus) svolta da un imprenditore ittico (persona fisica) in affiancamento all’ordinaria attività di allevamento di molluschi.
Nello specifico, il soggetto passivo svolgeva la propria attività in aree demaniali marittime rilasciate in concessione dalla Regione. La pesca e la commercializzazione del “granchio blu”, attività normalmente precluse all’acquacoltore, venivano poste in essere in forza di specifici provvedimenti autorizzativi regionali e comunali, volti a contenere la proliferazione del crostaceo.
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18.1
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Riconducibilità nell’ambito dell’acquacoltura
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la pesca e la commercializzazione del “granchio blu”, se svolte nei limiti e alle condizioni previste dai provvedimenti regionali e locali che la autorizzano, va considerata finalizzata alla tutela degli allevamenti di molluschi. Pertanto, ai fini fiscali tale attività deve essere ricondotta a quella di acquacoltura di cui all’art. 3 del DLgs. 4/2012.
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18.2
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Trattamento ai fini delle imposte dirette
Stante tale inquadramento, le eventuali somme derivanti dalla commercializzazione del “granchio blu” devono ritenersi assorbite nei redditi derivanti dall’attività di acquacoltura, che si qualificano:
· come reddito agrario, determinato su base catastale, entro i limiti previsti per l’attività di allevamento ai sensi degli artt. 32 co. 2 lett. b) del TUIR e 3-ter del DL 106/2005;
· per la parte eccedente detti limiti, come reddito d’impresa da determinare ai sensi dell’art. 56 co. 5 del TUIR.
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18.3
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Trattamento IVA
Ai fini IVA, viene chiarito che, limitatamente al caso specifico, dette attività sono riconducibili tra quelle di cui all’art. 34 del DPR 633/72.
Inoltre, le somme derivanti dalla vendita del crostaceo (attività peraltro di carattere residuale) non sono soggette a IVA, data la loro natura risarcitoria, costituendo queste “parziale o totale ristoro dei danni subiti dall’acquacoltore”.
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19
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Credito d’imposta PER LE SPESE 2023 per il filtraggio dell’acqua potabile - percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione
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Con il provv. 22.3.2024 n. 151739, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 6,45% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (c.d. “bonus acqua potabile”), disciplinato dall’art. 1 co. 1087 - 1088 della L. 178/2020, in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2023 al 31.12.2023 in proporzione alle risorse disponibili (pari a 1,5 milioni di euro).
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19.1
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Calcolo del credito d’imposta fruibile
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata dall’1.2.2024 al 28.2.2024, ai sensi dei provv. Agenzia delle Entrate 16.6.2021 n. 153000 e 9.1.2024 n. 3921, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 6,45%, troncando il risultato all’unità di euro.
Si ricorda che, in relazione alle spese sostenute nel 2022 (domande presentate dall’1.2.2023 al 28.2.2023), la percentuale di fruizione del credito d’imposta era stata fissata al 17,9005% (provv. Agenzia delle Entrate 3.4.2023 n. 116259), a fronte di un limite di risorse pari a 5 milioni di euro.
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19.2
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Cassetto fiscale
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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19.3
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UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari:
· in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
· ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
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19.4
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UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta in esame, con la ris. Agenzia delle Entrate 1.4.2022 n. 17 è stato istituito il codice tributo “6975”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
· il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
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20
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comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - aggiornamento del modello
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2024 n. 125654 sono state apportate alcune modifiche alle informazioni presenti nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. “modello LIPE”).
Le modifiche derivano, principalmente, dalla nuova soglia di 100,00 euro (anziché 25,82 euro) prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).
Anche le ulteriori lievi modifiche si sono rese necessarie per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente (es. la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali).
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Cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa - Assegnazione di abitazioni ai soci - Trattamento ai fini IVA
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.3.2024 n. 70, ha confermato che nelle cooperative edilizie a proprietà divisa le assegnazioni di alloggi ai soci costituiscono cessioni di beni rilevanti ai fini IVA e scontano il medesimo regime della vendita di abitazioni da parte delle imprese costruttrici (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2007 n. 163 e la circ. Agenzia delle Entrate 16.11.2006 n. 33).
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21.1
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Assegnazione di alloggi ai soci di cooperative a proprietà divisa
Nelle cooperative a proprietà divisa, le associazioni di alloggi ai soci costituiscono, ai fini IVA, cessione di beni. Qualora, come nel caso esaminato nella risposta a interpello 70/2024, ciascuno dei soci abbia versato alla cooperativa somme a rimborso delle rate del mutuo contratto per la costruzione del bene, il corrispettivo dovuto all’atto dell’assegnazione sarà pari alla somma dei versamenti effettuati.
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21.2
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ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO AI SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETà INDIVISA
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato anche il principio secondo cui sono soggette ad IVA le assegnazioni di case di abitazione in godimento ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 33/2006). In tale circostanza, la base imponibile è data dall’ammontare dei canoni e l’imposta è esigibile “all’atto del pagamento” degli stessi (ris. Agenzia delle Entrate 11.5.2001 n. 63). Tuttavia, il fatto che, a fronte dell’assegnazione in godimento non sia stato richiesto ai soci un canone, non consente di ritenere sussistente la soggettività passiva dell’ente; ai sensi dell’art. 4 co. 5 del DPR 633/72, è, quindi, precluso il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati “a monte” dalla cooperativa.
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iva indetraibile a seguito di accertamento - modalità di recupero
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66, si è espressa in merito ai limiti per ottenere il rimborso dell’IVA corrisposta al fornitore, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, qualora tale soggetto non restituisca l’imposta che era stata indebitamente applicata in fattura e poi disconosciuta dall’Ufficio.
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22.1
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riqualificazione dell’operazione in sede accertativa
Una società ha effettuato operazioni, riconducibili a un contratto di appalto per servizi, applicando l’IVA secondo le modalità ordinarie e l’aliquota ordinaria.
La società committente ha detratto l’imposta.
A seguito di una diversa qualificazione delle operazioni, ricondotte a un contratto di somministrazione di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’IVA non fosse applicabile e disconosce la detrazione esercitata dalla società committente.
A fronte del diniego della detrazione, il soggetto passivo chiede come poter recuperare l’imposta (considerando, tra l’altro, che il fornitore non è più operativo in quanto assoggettato a una procedura concorsuale).
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22.2
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condizioni per la restituzione dell’IVA
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, anche laddove il prestatore non abbia restituito l’IVA indebitamente applicata e quindi detratta dal committente, quest’ultimo soggetto non può presentare istanza di rimborso per l’IVA assolta in rivalsa.
L’istituto della restituzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, è esperibile solamente dal prestatore (in quanto soggetto obbligato al pagamento dell’imposta), entro il termine decadenziale di 2 anni dalla restituzione dell’IVA al committente.
Per il committente, invece, è riconosciuta soltanto la possibilità di pretendere la restituzione dell’imposta dal fornitore ricorrendo agli strumenti civilistici (eventualmente anche mediante un’insinuazione tardiva al passivo fallimentare).
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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - VERSAMENTO PER I FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE - CODICI TRIBUTO
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Con la ris. 12.3.2024 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, tramite il modello F24, le somme dovute a titolo di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale.
Si ricorda che l’ILIA sostituisce l’IMU nei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dall’1.1.2023, ai sensi dell’art. 1 co. 739 della L. 160/2019 e della legge regionale 14.11.2022 n. 17.
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23.1
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codici tributo
Con riferimento all’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.3.2024 n. 16:
· ha istituito il codice tributo “5902”, da utilizzare per il versamento dell’ILIA relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata, ulteriori rispetto al primo, ai sensi dell’art. 9 co. 3 della L. Reg. Friuli-Venezia Giulia 17/2022;
· ha ridenominato il codice tributo “5901”, istituito dalla precedente ris. 24.2.2023 n. 10, da utilizzare per il versamento dell’ILIA relativa al primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata, ai sensi dell’art. 9 co. 2 della L. Reg. Friuli-Venezia Giulia 17/2022.
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23.2
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COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Per le modalità di compilazione dei modelli F24 e F24 EP rimane fermo quanto indicato nella citata ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 10 (che ha inoltre istituito gli ulteriori codici tributo per il versamento dell’ILIA).
In particolare, in sede di compilazione del modello F24, i previsti codici tributo vanno esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. Devono inoltre essere riportate le seguenti indicazioni:
· nel campo “codice ente/codice comune”, va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
· va barrata la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
· va barrata la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
· va barrata la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo (se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”);
· nel campo “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
· nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (se è stata barrata la casella “Ravv.”, va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata).
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Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - aggiornamento
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L’art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l’integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:
· aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
· individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 19.1.2024 (pubblicato sulla G.U. 7.3.2024 n. 56) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES. Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:
· sostituisce quello approvato dal DPCM 7.7.2022 (pubblicato sulla G.U. 27.8.2022 n. 200);
· contiene 10 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 303 a 313);
· può essere soggetto a revisione annuale.
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