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Tasse e fisco: novità settembre 2023

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

  Indice:

  1. Superbonus CON ALIQUOTA AL 90% - CONTRIBUTO a fondo perduto - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
  2. CREDITI D’IMPOSTA per l’acquisto di ENERGIA elettrica/GAS E ALI-QUOTA IVA RIDOTTA PER IL GAS METANO - CHIARIMENTI
  3. crediti d’imposta per il 2022 per autotrasporto merci e trasporto persone su strada - termini di presentazione delle istanze
  4. crediti d’imposta per la MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI - Decreti attuativi
  5. prestazioni connesse allo sport - Enti non profit - esenzione IVA
  6. Sottoscrizione dei documenti fiscalmente rilevanti - Utilizzo di una firma elettronica “semplice” - Esclusione
  7. incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit 2023 - chiarimenti
  8. imposta sostitutiva sulle mance - lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - chiarimenti
  9. trattamento integrativo speciale nel turismo - chiarimenti e recupero in compensazione del trattamento erogato
  10. profili fiscali del lavoro da remoto e nuovo regime dei frontalieri - chiarimenti
  11. auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti -tassa-zione dei rimborsi per la ricarica domestica
  12. nuovo “supporto per LA FORMAZIONE E il lavoro” - disposizioni attuative
  13. compensi dei magistrati onorari che sono stati confermati - disciplina fiscale e contributiva
  14. definizione delle liti pendenti ex l. 197/2022 - crediti IVA indebitamente utilizzati - “rigenerazione”
  15. detrazione IVA - pro rata - cessioni di beni ammortizzabili
  16. cessione di pasti confezionati in appositi contenitori - aliquota iva applicabile
  17. visite a musei E MOSTRE - esenzione iva - condizioni
  18. modifiche al codice della proprietà industriale e All’imposta di bollo per le relative domande e formalità

 

Aquila 16 e Falco 13

 

1

Superbonus CON ALIQUOTA AL 90% - CONTRIBUTO a fondo perduto - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

 

Con il DM 31.7.2023, pubblicato nella G.U. 25.8.2023 n. 198, sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 9 co. 3 del DL 176/2022, previsto per i soggetti meno abbienti in relazione alle spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis primo e terzo periodo del DL 34/2020.

1.1

INTERVENTI AGEVOLATI

L’agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus con aliquota al 90% effettuati:

·         su edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei predetti edifici o condomìni;

·         oppure su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

1.2

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo è erogato alla persona fisica che sostiene le spese per i suddetti interventi, qualora al contempo:

·         abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro (da determinare ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020);

·         sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio);

·         abbia adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare.

1.3

SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO

Il contributo compete per le spese relative ai predetti interventi agevolati con superbonus, sostenute dal richiedente (o, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo):

·         se i relativi bonifici risultano effettuati tra l’1.1.2023 ed il 31.10.2023;

·         entro un limite massimo pari a 96.000,00 euro (riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati);

·         anche se il beneficiario ha esercitato l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

1.4

misura del contributo

Il contributo richiesto non può essere superiore al 10% delle spese ammesse all’agevolazione.

L’importo del contributo spettante a ciascun richiedente sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate secondo i criteri dell’art. 5 del DM 31.7.2023, sulla base del rapporto tra:

·         l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 20 milioni di euro per il 2023);

·         e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.

1.5

irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto non produce effetti fiscali per il beneficiario.

1.6

RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Per fruire del contributo va presentata, entro il 31.10.2023, un’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta di contributo (anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98), in via telematica, con le modalità ed il contenuto che saranno definiti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

1.7

modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza dal richiedente (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente).

2

CREDITI D’IMPOSTA per l’acquisto di ENERGIA elettrica/GAS E ALI-QUOTA IVA RIDOTTA PER IL GAS METANO - CHIARIMENTI

 

Con la circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2023 n. 24, sono stati forniti chiarimenti in merito:

·         ai crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giugno 2023);

·         all’aliquota IVA agevolata applicabile alle forniture di gas metano per combustione, con riguardo al terzo trimestre 2023 (mesi di luglio, agosto e settembre 2023).

2.1

crediti d’imposta energia elettrica e gas primo e secondo triMEStre 2023

In merito ai requisiti per accedere ai crediti d’imposta, è stato, tra l’altro, rilevato che:

·         per quanto riguarda il credito relativo al primo trimestre 2023, in relazione alle imprese non ancora costituite all’1.10.2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, questo si assume pari a 59,91 euro/MWh;

·         in merito al credito relativo al secondo trimestre 2023, con specifico riferimento alle imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data dell’1.1.2019, il parametro iniziale di riferimento si assume pari a 69,26 euro/MWh.

2.2

Aliquota IVA del 5% per i consumi del terzo trimestre 2023

L’aliquota IVA del 5% prevista, con riguardo al terzo trimestre 2023, per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, si applica alle forniture contabilizzate nelle fatture emesse sia per i consumi stimati che per quelli effettivi.

Tale misura riguarda le somministrazioni di gas metano ordinariamente assoggettate ad IVA con l’aliquota del 10% o del 22%.

3

crediti d’imposta per il 2022 per autotrasporto merci e trasporto persone su strada - termini di presentazione delle istanze

 

Con tre comunicati del 12.8.2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito i termini per la presentazione delle istanze relative al:

·         credito d’imposta autotrasportatori di merci in conto proprio per l’acquisto di gasolio relativo al primo trimestre 2022 (art. 14 co. 1 lett. a) del DL 144/2022, come modificato dall’art. 34 del DL 48/2023);

·         credito d’imposta autotrasportatori di merci per conto terzi per l’acquisto di gasolio relativo al secondo trimestre 2022 (art. 1 co. 503 della L. 197/2022, come modificato dall’art. 34 del DL 48/2023);

·         credito d’imposta trasporto di persone su strada per l’acquisto di gasolio relativo al secondo semestre 2022 (art. 14 co. 1 lett. b) del DL 144/2022, come modificato dall’art. 34 del DL 48/2023).

3.1

credito d’imposta autotrasportatori merci conto proprio

È previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto di merci in conto proprio nella misura massima del 28% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel primo trimestre dell’anno 2022, nel limite delle risorse disponibili pari a 85 milioni di euro.

Per accedere all’agevolazione, le istanze possono essere presentate:

·         dalle ore 15.00 dell’11.9.2023 e fino alle ore 23.59 del 29.9.2023;

·         esclusivamente sulla piattaforma implementata dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

3.2

credito d’imposta autotrasportatori merci conto terzi

È previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre dell’anno 2022, nel limite delle risorse disponibili pari a 200 milioni di euro.

Per accedere all’agevolazione, le istanze possono essere presentate:

·         dalle ore 15.00 del 18.9.2023 e fino alle ore 23.59 del 6.10.2023;

·         esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

3.3

credito d’imposta trasporto persone su strada

È previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di trasporto di persone su strada nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel secondo semestre dell’anno 2022, nel limite delle risorse disponibili pari a 15 milioni di euro.

Per accedere all’agevolazione, le istanze possono essere presentate:

·         dalle ore 15.00 del 14.9.2023 e fino alle ore 23.59 del 4.10.2023;

·         esclusivamente sulla piattaforma implementata dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4

crediti d’imposta per la MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI - Decreti attuativi

 

In attuazione della riforma del processo civile (DLgs. 149/2022), con due decreti del Ministero della Giustizia 1.8.2023, pubblicati sulla G.U. 7.8.2023 n. 183, sono state definite:

·         le modalità per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta previsti per l’utilizzo di procedure di mediazione e negoziazione assistita e per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi;

·         le modalità di determinazione e pagamento dell’onorario dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle medesime procedure.

4.1

Crediti d’imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita

L’art. 20 del DLgs. 28/2010, come modificato dall’art. 7 co. 1 lett. bb) del DLgs. 149/2022, ha previsto:

·         un credito d’imposta fino a 600,00 euro a favore delle parti, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione;

·         un credito d’imposta per le spese sostenute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a 600,00 euro;

·         un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato, fino a 518,00 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile);

·         un’agevolazione a favore degli organismi di mediazione, che assistono una parte esonerata dal versamento dell’indennità di mediazione perché ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 15-septies co. 2, fino a un importo massimo annuale di 24.000,00 euro.

Con riferimento alla negoziazione assistita, gli incentivi fiscali (sempre nella forma dei crediti d’imposta) sono contenuti nell’art. 21-bis del DL 83/2015 convertito.

4.2

richiesta, attribuzione e utilizzo dei crediti d’imposta

Il DM 1.8.2023 del Ministero della Giustizia ha definito le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei suddetti crediti d’imposta e del loro utilizzo, stabilendo, tra l’altro, che:

·         la domanda va presentata tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIE e CNS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura;

·         il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante;

·         il Ministero, almeno 5 giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso;

·         i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione del Ministero, e non danno luogo a rimborso; le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Il decreto si applica alle domande di attribuzione dei crediti d’imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore (22.8.2023).

4.3

onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patro-cinio a spese dello Stato

L’ulteriore DM 1.8.2023 del Ministero della Giustizia ha stabilito, tra l’altro, che all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dai parametri forensi (art. 20 co. 1-bis del DM 10.3.2014 n. 55) ridotto della metà.

L’avvocato può scegliere se ottenere la liquidazione dell’importo mediante:

·         riconoscimento di un credito d’imposta;

·         pagamento a seguito di fattura elettronica intestata al Ministero della Giustizia.

5

prestazioni connesse allo sport - Enti non profit - esenzione IVA

 

L’art. 36-bis del DL 22.6.2023 n. 75, inserito in sede di conversione nella L. 10.8.2023 n. 112, estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, resi da organismi senza fini di lucro.

5.1

Prestazioni degli enti sportivi non profit

Nello specifico, il co. 1 dell’art. 36-bis del DL 75/2023 stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi:

·         da organismi senza fini di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del DLgs. 36/2021;

·         nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

L’esenzione si applica dal 17.8.2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 75/2023.

5.2

Servizi didattici e formativi

Il successivo co. 2 dell’art. 36-bis del DL 75/2023 reca una norma di interpretazione autentica secondo cui, fra le suddette prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, i servizi didattici e formativi resi prima del 17.8.2023 si intendono comunque ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, ossia tra le prestazioni didattiche e formative esenti da IVA.

La nuova disposizione ha efficacia retroattiva e “supera” la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 27.7.2022 n. 393, con la quale era stata negata l’esenzione per i corsi di nuoto impartiti da un’associazione sportiva dilettantistica nei confronti di bambini, ritenendo che tali corsi non fossero riconducibili ai servizi didattici di cui all’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72. Va però rilevato che l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria si conformava ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE 21.10.2021 causa C-373/19).

5.3

Rapporto con le norme in vigore dall’1.7.2024

L’art. 36-bis del DL 75/2023 presenta profili di sostanziale sovrapponibilità rispetto alle norme contenute nell’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021).

Tale disposizione, infatti, prevede nuove ipotesi di esenzione IVA con decorrenza dal-l’1.7.2024, tra cui quella riferita alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica a condizione che:

·         siano rese nei confronti delle persone che esercitano tali attività o nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

·         l’esenzione non comporti distorsioni della concorrenza.

L’ambito applicativo dell’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis del DL 75/2023, attualmente già efficace, si differenzia, perciò, da quello individuato dal DL 146/2021, sia sotto il profilo dei beneficiari, sia sotto il profilo oggettivo delle prestazioni esenti.

5.4

prestazioni delle asSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE escluse da IVA

Si ricorda che l’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, nella formulazione attualmente vigente, esclude da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni sportive dilettantistiche nei confronti di soci, associati e partecipanti, nonché nei confronti delle associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettivi organizzazioni nazionali.

Tale ipotesi di esclusione dall’IVA verrà meno soltanto a partire dall’1.7.2024 (per effetto dell’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021). Pertanto, l’efficacia dell’art. 36-bis del DL 75/2023 dovrebbe ancora tenere conto delle limitazioni da essa previste.

6

Sottoscrizione dei documenti fiscalmente rilevanti - Utilizzo di una firma elettronica “semplice” - Esclusione

 

Con la risposta a consulenza giuridica 30.8.2023 n. 1, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della vigente normativa in materia, ha chiarito che l’utilizzo di una firma elettronica “semplice”, ossia non qualificata, digitale o avanzata, indipendentemente dal processo di sua formazione, non è idonea a sottoscrivere documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, in particolare le dichiarazioni fiscali che devono essere conservate dai contribuenti, a meno che vi sia una diversa espressa indicazione del legislatore (si vedano anche la ris. 8.4.2021 n. 23 e la risposta a interpello 26.4.2022 n. 217).

6.1

Requisiti dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del DM 17.6.2014, infatti, ai fini tributari:

·         i documenti informatici hanno le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità;

·         la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD).

In particolare, le Linee Guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) in attuazione del suddetto art. 71, in caso di documento informatico formato mediante l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud, stabiliscono che l’immodificabilità e l’integrità del documento sono garantite dall’apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata.

Conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

Il successivo art. 3 del DM 17.6.2014 stabilisce inoltre che:

·         i documenti informatici sono conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

·         il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

6.2

Ambito di applicazione

Come già evidenziato nella citata risposta a interpello 217/2022, il rispetto delle disposizioni del DM 17.6.2014, del DLgs. 82/2005 e delle relative regole tecniche attuative, riguarda tutti i documenti informatici fiscalmente rilevanti, originati come tali o frutto di copia/dematerializzazione nel rispetto delle prescrizioni di legge, quindi non solo le dichiarazioni fiscali, ma anche ad esempio:

·         le comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020;

·         le dichiarazioni d’intento, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA;

·         i modelli di variazione dei dati IVA;

·         le richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modelli RLI);

·         i modelli F24.

7

incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit 2023 - chiarimenti

 

Con la circ. 1.8.2023 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit 2023 prevista dall’art. 40 del DL 48/2023 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Tra le indicazioni fornite, si segnalano in particolare le seguenti:

·         l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;

·         la dichiarazione del dipendente, con l’indicazione dei figli fiscalmente a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore; nel caso in cui manchi tale dichiarazione l’agevolazione non è applicabile;

·         la condizione di figlio fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR (figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000,00 euro in caso di età non superiore a 24 anni) deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31.12.2023.

8

imposta sostitutiva sulle mance - lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - chiarimenti

 

Con la circ. 29.8.2023 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del settore privato, introdotta dall’art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

8.1

Condizioni

Ai fini dell’accesso all’agevolazione in esame, i lavoratori devono essere in possesso di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro. Sul punto, viene chiarito che:

·         per il calcolo del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore;

·         il limite reddituale di 50.000,00 euro è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Inoltre, l’imposta sostitutiva sulle mance trova applicazione entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Per quanto riguarda tale condizione viene precisato che:

·         la base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori diversi;

·         in caso di superamento del limite, solo la parte eccedente deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

8.2

adempimenti

Il sostituto d’imposta:

·         applica direttamente l’imposta sostitutiva, nell’ipotesi in cui è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la Certificazione Unica dei redditi per l’anno precedente;

·         applica l’imposta sostitutiva solo dopo aver ottenuto l’attestazione scritta del lavoratore circa l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente, nel caso in cui non sia stato nell’anno precedente l’unico datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta:

·         l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo;

·         il reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi;

·         l’eventuale rinuncia al regime sostitutivo.

8.3

versamento

L’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2023 n. 16.

9

trattamento integrativo speciale nel turismo - chiarimenti e recupero in compensazione del trattamento erogato

 

Con la circ. 29.8.2023 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, previsto dall’art. 39-bis del DL 48/2023 per i lavoratori privati del settore turistico, ricettivo e termale.

Inoltre, con la ris. 9.8.2023 n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito maturato dal sostituto d’imposta che ha corrisposto il suddetto trattamento integrativo.

9.1

condizioni

Il trattamento integrativo speciale si applica ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d’imposta 2022.

Ai fini del calcolo del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.

9.2

importo

L’importo del trattamento integrativo speciale deve essere determinato sulla retribuzione lorda, corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dall’1.6.2023 al 21.9.2023.

9.3

adempimenti

Il sostituto d’imposta deve riconoscere il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (che dovrà essere conservata).

L’erogazione può avvenire a partire dalla prima retribuzione utile (che può comprendere anche quote dei mesi precedenti) ed entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

9.4

RECUPERO DEL TRATTAMENTO EROGATO

Il sostituto d’imposta recupera il trattamento erogato ai lavoratori mediante il riconoscimento di un corrispondente credito da utilizzare in compensazione nel modello F24:

·         indicandolo con il codice tributo “1702”, istituito dalla citata ris. 51/2023;

·         presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);

·         nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

10

profili fiscali del lavoro da remoto e nuovo regime dei frontalieri - chiarimenti

 

Con la circ. 18.8.2023 n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito:

·         ai profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. “smart working”), anche chiarendo le implicazioni sui regimi agevolati degli impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) e dei docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010);

·         alla disciplina dei lavoratori “frontalieri”, chiarendo, tra l’altro, i profili definitori e l’ambito di applicazione delle novità introdotte dalla L. 13.6.2023 n. 83.

10.1

RESIDENZA FISCALE DEI LAVORATORI DA REMOTO IN BASE ALL’ORDINAMENTO INTERNO

L’Agenzia delle Entrate (circ. 25/2023, Parte I, § 1.2) chiarisce che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati, sotto il profilo della normativa interna, all’integrazione di almeno una delle condizioni previste dall’art. 2 del TUIR (iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, domicilio o residenza in Italia).

10.2

APPLICABILITÀ DEI REGIMI SPECIALI IN CASO DI SMART WORKING

Viene evidenziato (circ. 25/2023, Parte I, § 2) come l’assunto per cui nessuna rilevanza debba essere ascritta alle modalità di prestazione dell’attività lavorativa valga anche in relazione all’applicazione dei regimi agevolativi legati al rientro delle persone in Italia (regime degli impatriati e incentivi per ricercatori e docenti), i quali presuppongono il trasferimento della residenza in Italia (oltre alla residenza estera pregressa per un periodo minimo) e l’instaurazione di un collegamento sostanziale con l’Italia.

Pertanto, l’Agenzia chiarisce che può fruire del regime degli impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) la persona che trasferisce la residenza in Italia e continua a prestare attività lavorativa per il datore di lavoro estero, mentre non può fruire dell’agevolazione il soggetto che, rientrato in Italia, successivamente si trasferisca all’estero continuando a svolgere attività lavorativa in smart working.

Sempre ad avviso dell’Agenzia, invece, “non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato” nel caso di un docente o un ricercatore che, trasferitosi in Italia, intrattenga un rapporto di lavoro con un ente o un’Università situati in uno Stato estero, seppur l’attività sia svolta in smart working dall’Italia e, pertanto, in tal caso sarebbe esclusa l’agevolazione di cui all’art. 44 del DL 78/2010.

10.3

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONVENZIONALI NEI CASI DI SMART WORKING

Il principio contenuto nell’art. 15, § 1, del modello OCSE (tassazione concorrente nei due Stati se il residente dello Stato A lavora nello Stato B) e le eccezioni contenute nell’art. 15, § 2, vanno interpretate avendo riguardo al luogo fisico in cui l’attività è prestata, indipendentemente dal fatto che il risultato di tale attività viene sfruttato a livello economico in uno Stato diverso (così il Commentario all’art. 15, § 1).

Le medesime considerazioni valgono, precisa l’Agenzia (circ. 25/2023, Parte I, § 4.3), ai fini del riconoscimento di una stabile organizzazione o di una base fissa in Italia quale criterio di territorialità del reddito di impresa o di lavoro autonomo.

10.4

FRONTALIERI - NUOVE REGOLE CONTENUTE NELLA L. 83/2023 - Ambito di applicazione

Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 25/2023, Parte II, § 2.4.4) trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori frontalieri, e non solo nei confronti di quelli che prestano l’attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera, le seguenti novità introdotte dalla L. 83/2023 e applicabili dall’1.1.2024:

·         l’innalzamento della soglia di franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri, da 7.500,00 a 10.000,00 euro (art. 4);

·         la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria, contrattualmente previsti a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui essi svolgono la propria attività lavorativa (art. 5);

·         la non imponibilità degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati a favore dei frontalieri dagli enti di previdenza degli Stati in cui il primo presta servizio (art. 6).

10.5

frontalieri Italia-svizzera - ESTENSIONE DEL REGIME TRANSITORIO DI SMART WORKING

L’art. 12 co. 1 e 2 della L. 83/2023 ha disposto un regime transitorio in virtù del quale, dall’1.2.2023 al 30.6.2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40% del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo Italia-Svizzera del 1974, si considerano effettuati nell’altro Stato.

L’art. 24 co. 5-ter del DL 22.6.2023 n. 75, inserito in sede di conversione nella L. 10.8.2023 n. 112, ha esteso l’applicabilità delle suddette disposizioni fino al 31.12.2023, per i soli lavoratori che al 31.3.2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

11

auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti -tassa-zione dei rimborsi per la ricarica domestica

 

Con la risposta a interpello 25.8.2023 n. 421, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica domestica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.

Non rientrano quindi nel fringe benefit di cui all’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

11.1

consumo di energia

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. “fringe benefit”), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore.

11.2

installazione delle infrastrutture

L’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente a spese del datore di lavoro, nella fattispecie in esame rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

12

nuovo “supporto per LA FORMAZIONE E il lavoro” - disposizioni attuative

 

Con il DM 8.8.2023 n. 108, pubblicato sulla G.U. 25.8.2023 n. 198, il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di attuazione dall’1.9.2023 del nuovo “Supporto per la formazione e il lavoro” (SFL), introdotto dall’art. 12 del DL 48/2023 e finalizzato a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Con la circ. INPS 29.8.2023 n. 77 sono state dettate le indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura.

12.1

Destinatari

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione (ADI) che partirà dal 2024.

Possono accedere alla misura anche i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI e che decidono di partecipare ai percorsi per la formazione e il lavoro, pur non essendo obbligati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per l’ADI.

12.2

requisiti

Per l’accesso alla misura è necessario il possesso di specifici requisiti, tra cui quelli:

·         di cittadinanza, residenza e soggiorno;

·         economici e patrimoniali (tra cui un ISEE non superiore a 6.000,00 euro annui);

·         relativi ai beni durevoli.

12.3

importo

Il beneficio consiste in un importo mensile di 350,00 euro (non frazionabile) a fronte della partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi (massimo di 12 mesi).

12.4

domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS in modalità telematica, direttamente o mediante Patronato o CAF (per questi ultimi dal 2024).

Il richiedente dovrà rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa (DID) e avviare il percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il richiedente deve poi:

·         sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD), fornendo le informazioni essenziali per la presa in carico e individuando almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione;

·         stipulare il patto di servizio personalizzato o, laddove ve ne sia uno già attivo, aggiornarlo o integrarlo.

12.5

incentivi

L’art. 4 co. 6 del DM 8.8.2023 n. 108 conferma la previsione di cui all’art. 12 co. 10 del DL 48/2023, in base al quale al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti per l’assegno di inclusione (ADI) dall’art. 10 dello stesso DL 48/2023.

Gli incentivi previsti dalla norma sono:

·         un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), della durata massima di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000,00 euro su base annua, in caso di assunzione a tempo indeterminato, e in apprendistato, di beneficiari dell’ADI o del SFL (l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi). L’incentivo è ridotto al 50% (per un massimo di 4.000,00 euro) per le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato o stagionale, per un periodo massimo di 12 mesi e non oltre la durata del rapporto di lavoro;

·         un contributo del 30% del suddetto incentivo a favore delle agenzie per il lavoro in relazione ad ogni soggetto assunto a seguito dell’attività di mediazione effettuata con l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva di lavoro;

·         un contributo del 60% o dell’80% per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione, per specifici enti del Terzo settore e imprese sociali;

·         un contributo addizionale in unica soluzione (pari a 6 mensilità del beneficio, massimo 500,00 euro mensili) per i beneficiari che intraprendono un’attività di lavoro autonomo o d’impresa entro i primi 12 mesi di fruizione.

13

compensi dei magistrati onorari che sono stati confermati - disciplina fiscale e contributiva

Nell’ambito della riforma della magistratura onoraria attuata con il DLgs. 116/2017, per i magistrati onorari in servizio al 15.8.2017 è stata prevista una procedura per la regolarizzazione del rapporto lavorativo, condizionata al superamento di una procedura valutativa.

L’art. 15-bis del DL 22.6.2023 n. 75, inserito in sede di conversione nella L. 10.8.2023 n. 112, ha definito il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti da tale categoria di magistrati onorari, appartenenti al contingente ad esaurimento che siano stati confermati nel loro ruolo.

13.1

trattamento ai fini fiscali

I compensi percepiti da tale categoria di magistrati onorari costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. f) del TUIR.

13.2

trattamento ai fini previdenziali

Ai fini previdenziali, vengono distinte le seguenti ipotesi:

·         i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’INPS;

·         i magistrati onorari che esercitino le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione Separata INPS ex L. 335/95; in tal caso i contributi sono dovuti per un terzo dal magistrato e per i due terzi dal Ministero della Giustizia;

·         i magistrati onorari che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l’iscrizione presso la medesima Cassa.

14

definizione delle liti pendenti ex l. 197/2022 - crediti IVA indebitamente utilizzati - “rigenerazione”

 

Con riguardo alla possibilità di riutilizzare un credito IVA dopo aver aderito alla definizione delle liti pendenti di cui all’art. 1 co. 186 ss. della L. 197/2022, nelle risposte a interpello 30.8.2023 n. 422 e 423, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ove il contribuente voglia ‘‘rigenerare’’ il credito IVA da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento alla medesima imposta.

Posto che le liti aventi ad oggetto atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel perimetro applicativo della definizione agevolata, viene chiarito che:

·         il versamento delle somme dovute nell’ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’Amministrazione finanziaria;

·         il perfezionamento della definizione è condizionato all’esito del controllo eseguito dall’ufficio e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione, che può essere notificato entro il 30.9.2024;

·         per rigenerare il credito IVA, una volta versata separatamente l’imposta dovuta, è possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda;

·         il riporto del credito IVA riversato, corrispondente a quanto indicato nell’atto di recupero, avverrà nella dichiarazione IVA 2024 per il periodo d’imposta 2023, nel rigo VL40.

15

detrazione IVA - pro rata - cessioni di beni ammortizzabili

 

Con la risposta a interpello 3.8.2023 n. 413, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di “beni ammortizzabili” da considerare ai fini del calcolo del pro rata di detrazione IVA di cui agli artt. 19 co. 5 e 19-bis del DPR 633/72.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria afferma il principio secondo cui non concorrono alla formazione del pro rata le cessioni di fabbricati che un soggetto passivo ha qualificato come beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, diversi, quindi, sia dai “beni merce” ex art. 92 del TUIR, sia dai “beni patrimoniali” ex art. 90 del TUIR.

15.1

quadro normativo

Ai sensi dell’art. 19 co. 5 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono sia attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell’IVA, sia attività esenti da imposta, esercitano il diritto alla detrazione applicando il c.d. “pro rata”, ossia la percentuale di detrazione calcolata ai sensi del successivo art. 19-bis.

Tale disposizione, però, al co. 2, esclude dal calcolo della percentuale le cessioni di “beni ammortizzabili”.

Come ricordato dalla stessa Amministrazione finanziaria, la norma costituisce il recepimento dell’art. 174 paragrafo 2 lett. a) della direttiva 2006/112/CE, secondo cui nel calcolo del pro rata non deve tenersi conto dell’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di “beni di investimento”.

15.2

nozione comunitaria di “beni di investimento”

In base a quanto chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di Giustizia UE 6.3.2008 causa C-98/07, Nordania Finans), l’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del pro rata di detrazione ha lo scopo di evitare che le cessioni di tali beni “possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo”. Tali operazioni, dunque, sono escluse dal pro ratasolo se non rientrano nell’attività professionale abituale del soggetto passivo”.

In tale contesto, “la nozione di beni di investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa non può comprendere quelli la cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, carattere di attività economica usuale”.

15.3

Nozione valida ai fini delle imposte sui redditi

Pur richiamando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, l’Agenzia delle Entrate, conformandosi alla prassi amministrativa precedente (si veda la risposta a interpello 4.6.2020 n. 165), afferma che, in assenza di una definizione precisa di “beni ammortizzabili” ai fini dell’IVA, occorre comunque fare riferimento alla definizione rilevante per le imposte dirette.

Nel caso oggetto della risposta 413/2023, dunque, l’Agenzia esclude che le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate da un ente pubblico economico che svolge attività di gestione immobiliare possano essere comprese nel calcolo della relativa percentuale di detrazione, laddove il soggetto passivo abbia qualificato detti beni come fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette.

16

cessione di pasti confezionati in appositi contenitori - aliquota iva applicabile

 

Con la risposta a interpello 2.8.2023 n. 412, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla preparazione di pasti e al confezionamento degli stessi in appositi contenitori si applica l’aliquota IVA del 10%, secondo quanto disposto dal n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, alla luce della norma di interpretazione autentica recata dal-l’art. 1 co. 40 della L. 178/2020.

Nel caso di specie, una società si occupava della preparazione e del confezionamento dei pasti presso la propria cucina; successivamente, questi venivano ritirati e distribuiti agli utenti e, in minima parte, anche ai dipendenti di una ONLUS.

16.1

qualificazione dell’operazione

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate richiama la distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi, in quanto somministrazione di alimenti e bevande, nel caso dell’attività di preparazione dei cibi da consegna o da asporto.

Dalla qualificazione in un senso o nell’altro discende, infatti, un diverso trattamento IVA, nello specifico:

·         la somministrazione è soggetta all’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72;

·         la cessione è soggetta all’aliquota propria applicabile alla singola tipologia di bene venduto.

16.2

trattamento iva

Lo schema contrattuale posto in essere dalle parti nel caso in esame porta a ricondurre l’attività di preparazione e confezionamento dei pasti tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” di cui al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e, pertanto, soggetta all’aliquota IVA del 10%.

16.3

pasti consumati dai dipendenti

L’Agenzia delle Entrate nega invece la possibilità di applicare l’aliquota IVA del 4%, ai sensi del n. 37 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, al corrispettivo relativo ai pasti consumati dal personale della ONLUS.

La suddetta aliquota, infatti, trova applicazione alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali. Nel caso in esame, tuttavia, il contratto non prevede la somministrazione di pasti all’interno della mensa aziendale, ma esclusivamente la preparazione e il confezionamento degli stessi, che verranno distribuiti in minima parte anche al personale della ONLUS.

17

visite a musei E MOSTRE - esenzione iva - condizioni

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.8.2023 n. 417, ha precisato che per poter beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 co. 1 n. 22 del DPR 633/72 è necessario che gli oggetti d’arte esposti nelle mostre siano diretti alla promozione della conoscenza storica, artistica e culturale.

17.1

Rilevanza sociale e culturale

La ratio del regime di esenzione si sostanzia nella volontà di incentivare, tramite le mostre, “la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di quei beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale”.

Inoltre, affinché possa operare la suddetta esenzione è necessario che le opere siano state realizzate da autori particolarmente noti al pubblico.

L’Amministrazione finanziaria conferma, da un lato, il carattere oggettivo del regime previsto dal citato art. 10 co. 1 n. 22 e, dall’altro, rammenta che l’esenzione opera ogni qual volta vengano esposti in spazi a ciò dedicati “quadri, fotografie, stampe, statue di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto, pubblico o privato, che la realizza”.

17.2

DIFFUSIONE DELLE OPERE SUI SOCIAL MEDIA

L’Agenzia delle Entrate precisa che non osta all’applicazione del regime agevolativo la divulgazione spontanea delle opere, da parte dei visitatori, tramite social media.

18

modifiche al codice della proprietà industriale e All’imposta di bollo per le relative domande e formalità

 

In attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con la L. 24.7.2023
n. 102, pubblicata sulla G.U. 8.8.2023 n. 184, sono state apportate numerose modifiche al codice della proprietà industriale (DLgs. 30/2005).

Decorrenza

Le modifiche sono entrate in vigore il 23.8.2023.

18.1

PRINCIPALI NOVITà

Tra le principali novità, si segnalano:

·         l’introduzione del divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta (art. 14 co. 1 lett. b) del DLgs. 30/2005);

·         la possibilità di accedere a una protezione temporanea dei disegni e dei modelli esposti nelle fiere (art. 34-bis del DLgs. 30/2005);

·         il ribaltamento del c.d. “professor’s privilege” e la previsione che la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nell’ambito di università ed enti di ricerca appartenga alla struttura e, solo nel caso in cui quest’ultima non abbia interesse, al ricercatore (art. 65 del DLgs. 30/2005);

·         la soppressione dell’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico (art. 147 del DLgs. 30/2005).

18.2

MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

L’art. 31 della L. 102/2023 è intervenuto sul Testo unico dell’imposta di bollo, modificando l’art. 1 co. 1-quater della Tariffa, parte I, allegato A al DPR 642/72, relativa alla misura dell’imposta per le “domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati” e alle “successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico” ai sensi dell’art. 14 del DPR 445/2000.

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, l’imposta di bollo in misura fissa:

·         per ogni domanda di concessione o registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, passa da 42,00 a 48,00 euro (lett. a);

·         scende da 20,00 a 16,00 euro, per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, alla quale siano allegati uno o più dei seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lett. a-bis);

·         per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati, diminuisce da 85,00 a 80,00 euro (lett. b);

·         passa da 15,00 a 16,00 euro per ogni istanza di annotazione e per tutte le istanze diverse da quelle finora elencate (lett. c) e d).

L’adeguamento dell’imposta è finalizzato a consentirne il pagamento in modo digitale, posto che il c.d. “@e.bollo” è utilizzabile solo per importi pari a 16,00 euro e multipli (fino ad un massimo di cinque volte).

Si segnala che restano immutate le modalità di pagamento definite dal co. 2-bis del-l’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, in base al quale l’imposta, per le domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale e le altre formalità inerenti a tali diritti, è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio autorizzate alla riscossione.

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