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Rottamazione quater 2023

Come funziona e cosa prevede

Arriva la possibilità di chiudere i conti sulle vecchie cartelle non pagate con lo sconto di sanzioni, interessi e aggi. Al via la procedura per presentare la domanda di adesione alla nuova definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le istruzioni da seguire per accedere alla rottamazione delle cartelle 2023, la cosiddetta rottamazione quater, la tregua fiscale prevista dal Governo e inserita tra le novità della Legge di Bilancio 2023.

Come stabilito dalla Manovra, rientrano nella definizione agevolata i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Chi aderisce alla definizione agevolata 2023 con esito positivo dovrà versare solo l’importo dovuto in origine a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non dovrà invece corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

La domanda si presenta in modalità telematica utilizzando l’apposito servizio sul sito dell’Agenzia entro il 30 aprile 2023.

Rottamazione quater: come si presenta la domanda

Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare una domanda di adesione.

Tutto avverrà online, con la possibilità di scegliere tra due modalità:

  • dalla propria area riservata
  • dall’area pubblica del sito

Nel caso della prima scelta, dopo aver effettuato l’accesso tramite credenziali SPID, CIE o CNS, bisogna compilare il form e indicare le cartelle e/o avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. L’istanza sarà acquisita direttamente e l’interessato riceverà una mail di presa in carico con la relativa ricevuta di presentazione in allegato.

Nel caso in cui si scelga la seconda opzione, non è necessario essere forniti di alcun tipo di credenziale. La domanda si invia dall’area pubblica del sito compilando l’apposito form con i dati richiesti e allegando la documentazione di riconoscimento. L’interessato riceverà una prima mail all’indirizzo indicato con un link da convalidare entro le 72 ore successive (una volta scaduta la richiesta sarà annullata). Dopo la convalida, riceverà una seconda mail che conferma la presa in carico della richiesta con il numero identificativo e il riepilogo dei dati. Infine, se la documentazione allegata è corretta, l’Agenzia invierà una terza mail con la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1°gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Quali sono i debiti che non rientrano nella definizione agevolata?

Non possono beneficiare della Rottamazione-quater:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Dopo aver presentato la domanda, cosa succede?

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, per i debiti “rottamabili” l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà quelle già avviate a meno che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Resteranno invece in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Domanda di adesione: come risponde l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Per quanto riguarda l’esito della domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una comunicazione di accoglimento della domanda contenente: 

  • l’ammontare delle somme dovute (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti;
  • i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti;
  • l’eventuale diniego con la messa in evidenza delle motivazioni per cui non è stata accolta la domanda.

Il pagamento: in un’unica soluzione o a rate?

L’importo dovuto come definizione agevolata può essere pagato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La scelta del numero delle rate deve essere indicata nella domanda di adesione alla definizione agevolata.

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 insieme ai moduli di pagamento.

Le istruzioni per poter presentare la domanda di accesso alla definizione agevolata sono contenute nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicato il 20 gennaio e nella pagina dedicata del sito internet.

Sul sito è disponibile anche una sezione con tutte le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

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