all'indice
Tasse e fisco: novità novembre 2023
La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson
- Discrepanze tra pagamenti con strumenti elettronici e operazioni certificate con fatture elettroniche o corrispettivi telematici - Comunicazioni ai contribuenti per la regolarizzazione
- regime fiscale delle cripto-attività - Chiarimenti
- omessa dichiarazione - imposte pagate dal contribuente - DETERMINAZIONE della sanzione
- Deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica - Nuove modalità di attivazione
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Termini per il versa-mento - Semplificazioni - CHIARIMENTI
- Certificazione Unica - Compilazione del prospetto dei “familiari a carico”
- Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico - Invio telematico all’Anagrafe tributaria - Modalità attuative
- Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - Concessione di contributi a imprese e professionisti - PrESENTAZIONe DELLE DOMANDE
- pmi - concessione di un “voucher manager” per consulenza in innovazione - presentazione delle domande
- Stralcio dei debiti contributivi - Misure di tutela delle posizioni previdenziali - Istruzioni operative
- IMPOSTA DI Bollo sui contratti di appalti pubblici - ULTERIORI CHIARIMENTI
- COMPOSIZIONE NEGOZIATA della crisi - RATEIZZAZIONE DEL DEBITO IVA - MISURE PREMIALI
- Fatturazione elettronica - Erronea duplicazione delle fatture - Note di variazione a storno delle fatture già emesse
- fusione per incorporazione - procedura iva di gruppo - applicabilità
- identificazione diretta in italia - rimborso iva
- imposta sulle transazioni finanziarie - credito derivante dalla dichiarazione annuale - utilizzo in compensazione nel modello F24
1 |
Discrepanze tra pagamenti con strumenti elettronici e operazioni certificate con fatture elettroniche o corrispettivi telematici - Comunicazioni ai contribuenti per la regolarizzazione |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652, sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra: · l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari; · i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate; · i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche Amministrazioni. |
|
1.1 |
CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono: · il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente; · il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta; · il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata; · la descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente; · le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Consultazione delle informazioni di dettaglioAll’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nonché nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”, sono infatti resi disponibili i seguenti dati: · l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici; · l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni; · la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi; · il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici; · gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti. |
1.2 |
MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI L’Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni di anomalia al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA. |
1.3 |
Annullamento delle comunicazioni errate In considerazione degli errori che sono stati commessi dagli operatori finanziari in relazione alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 11.10.2023 n. 47, ha reso noto che invierà ai soggetti interessati una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati. |
1.4 |
Segnalazione di chiarimenti e precisazioni Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: · richiedere informazioni; · ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia. |
1.5 |
Regolarizzazione delle violazioni commesse Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili, le violazioni possono essere sanate: · in base allo “speciale” ravvedimento operoso previsto dall’art. 4 del DL 29.9.2023 n. 131, da perfezionare entro il 15.12.2023, in relazione alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi commesse dall’1.1.2022 al 30.6.2023; il ravvedimento “speciale” può essere effettuato anche se le predette violazioni sono già state oggetto di un processo verbale di constatazione consegnato entro il 31.10.2023, sempreché le stesse non siano già state contestate, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, alla data del perfezionamento del ravvedimento; · oppure mediante il ravvedimento operoso “ordinario” ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, nel rispetto dei previsti requisiti; in particolare, il ravvedimento operoso “ordinario” è precluso in relazione alle violazioni riguardanti la certificazione dei corrispettivi che sono già state constatate mediante processo verbale. |
2 |
regime fiscale delle cripto-attività - Chiarimenti |
Con la circ. 27.10.2023 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha disciplinato il regime fiscale delle cripto-attività. Le nuove norme sono in vigore dall’1.1.2023, mentre per il possesso e la detenzione di cripto-attività nei periodi d’imposta precedenti si confermano i chiarimenti già formulati nei precedenti documenti in cui è stata trattata la materia. |
|
2.1 |
SOGGETTI NON IMPRENDITORI Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotta dalla L. 197/2022), la quale fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”. La norma prevede, inoltre, che: · tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta; · in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività. In merito, la circolare chiarisce che dall’1.1.2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT (Non Fungible Token) con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio, l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Viene, però, ulteriormente affermato che la permuta tra cripto-valute e money token (un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale) è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token. |
2.2 |
Soggetti imprenditori La L. 197/2022 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP. Il documento di prassi analizza anche i profili IVA di cripto-valute, token e NFT. Con riferimento alle transazioni che riguardano i Non Fungible Token, occorre considerare che le parti possono essere interessate al solo NFT o anche al sottostante. Nel primo caso, sono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici. Nel secondo, il trattamento IVA dipende dall’asset, digitale o fisico, contenuto nell’NFT. |
2.3 |
Monitoraggio fiscale Fino al 2022, in assenza di un’indicazione esplicita da parte dell’art. 4 del DL 167/90, diversi interventi dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di cripto-valute, anche se le stesse risultano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc. A partire dal 2023, invece, l’indicazione delle cripto-attività all’interno del quadro RW viene prevista espressamente dall’art. 4 del DL 167/90. La circolare conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia. Sul punto, si afferma che “in coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interpelli pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» o altri sistemi di archiviazione o conservazione”. Dal punto di vista operativo, poi, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla modalità di compilazione del quadro RW, precisando che deve essere compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente. Inoltre, si aggiunge anche che non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subìto il furto delle chiavi private. |
3 |
omessa dichiarazione - imposte pagate dal contribuente - DETERMINAZIONE della sanzione |
L’omessa dichiarazione IVA è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00 euro. Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata e diviene dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione è da 150,00 a 1.000,00 euro (art. 5 del DLgs. 471/97). Mediante la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450 è stato specificato che qualora il contribuente non abbia presentato, nei termini, la dichiarazione IVA, la sanzione proporzionale va irrogata nonostante le imposte siano state pagate. Lo stesso vale in caso di dichiarazione presentata dopo i 90 giorni dal termine, considerata omessa dall’art. 2 co. 7 del DPR 322/98, richiamato dal successivo art. 8 co. 6 in tema di dichiarazione IVA. L’unico caso in cui si applica la sanzione fissa (realizzandosi una omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare) si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Comunque gli uffici possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell’art. 7 co. 4 del DLgs. 472/97. Viene così implicitamente superata la diversa tesi sostenuta con la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54 (§ 17.1), secondo cui in caso di imposte interamente pagate, ancorché tardivamente, sarebbe stata irrogata la sanzione fissa (la violazione era considerata un’omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare). |
|
4 |
Deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica - Nuove modalità di attivazione |
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.10.2023 n. 373040, ha previsto che ai fini dell’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, sia possibile l’utilizzo, in assenza della dichiarazione IVA, di ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno precedente. |
|
4.1 |
aggiornamento delle modalità di delega e revoca L’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante “nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega” (provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241). In considerazione dell’estensione del perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che comprenderà dal 2024 tutti i soggetti in regime di franchigia, si è reso necessario un aggiornamento del sistema di attivazione. Il provv. 17.10.2023 n. 373040 prevede, pertanto, la modifica del precedente provv. 291241/2018 e l’adeguamento delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe. |
4.2 |
ELEMENTI DI RISCONTRO PER L’ATTIVAZIONE DELLE DELEGHE Considerato che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA, gli elementi di riscontro per l’attivazione delle deleghe verranno desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente (reddito lordo complessivo e reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché ammontare corrispondente al reddito complessivo). Laddove il soggetto delegante non abbia presentato né una dichiarazione IVA, né una dichiarazione dei redditi nell’anno precedente a quello di conferimento o di revoca delle deleghe, l’invio del modulo potrà essere effettuato secondo una delle modalità alternative previste dal provv. 291241/2018: · presentazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate; · utilizzo dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi; · trasmissione tramite PEC di un file contenente i dati previsti dal provvedimento (al punto 4.8). |
5 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Termini per il versa-mento - Semplificazioni - CHIARIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 27.10.2023 l’aggiornamento della Guida relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che era stata rivista, da ultimo, nello scorso mese di marzo. |
|
5.1 |
DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO PER IL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE La Guida aggiornata contiene un’indicazione che riguarda le semplificazioni relative ai termini di versamento. L’art. 17 co. 1-bis del DL 124/2019 ha, infatti, previsto che il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: · per il primo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000,00 euro; · per il primo e secondo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 novembre), laddove l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell’anno sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro. |
5.2 |
CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI DIFFERITI DEL primo E secondo TRI-MESTRE Nella nuova Guida, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero il “2521” per il primo trimestre e/o il “2522” per il secondo trimestre. |
6 |
Certificazione Unica - Compilazione del prospetto dei “familiari a carico” |
Con la ris. 3.10.2023 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d’imposta di indicare nella futura Certificazione Unica 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR e indipendentemente dal fatto che gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto d’imposta nella CU. |
|
6.1 |
Ambito applicativo del chiarimento Tale chiarimento rileva in relazione: · alla sostituzione, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, delle detrazioni per carichi di famiglia con l’erogazione dell’assegno unico e universale; ai sensi dell’art. 12 del TUIR, come modificato dal DLgs. 230/2021, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni; · alla determinazione delle addizionali regionali all’IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico familiare; · alle misure di welfare aziendale introdotte dall’art. 40 del DL 48/2023, ai sensi del quale, limitatamente al 2023, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, fiscalmente a carico, ivi comprese le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche; il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli fiscalmente a carico, anche se non hanno diritto alle detrazioni d’imposta ex art. 12 del TUIR. Dichiarazione precompilataUn prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’assegno unico, consente inoltre all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi. |
6.2 |
Compilazione del prospetto anche in relazione al modello di CU 2023 Quanto indicato vale anche per le Certificazioni uniche relative al 2023 rilasciate in corso d’anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il “vecchio” modello di CU 2023. |
6.3 |
Comunicazione dei dati tra l’INPS e l’agenzia delle Entrate Successivamente all’emanazione della ris. 55/2023, l’Agenzia delle Entrate, con la lettera 27.10.2023 n. 386245 inviata al Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha reso noto che è in via di definizione un accordo con l’INPS in base al quale l’Istituto previdenziale trasmetterà direttamente all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei figli per i quali è erogato l’assegno unico e universale. Tale scambio di informazioni renderebbe non più obbligatoria l’indicazione nella Certificazione Unica dei dati dei figli fiscalmente a carico che beneficiano dell’assegno unico e universale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, qualora il sostituto d’imposta disponga di tali elementi o non abbia particolari difficoltà a reperirli, sarebbe comunque utile acquisirli tramite la Certificazione Unica al fine di incrementare il patrimonio informativo dell’Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall’INPS. |
7 |
Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico - Invio telematico all’Anagrafe tributaria - Modalità attuative |
In attuazione del DM 29.3.2023 (pubblicato sulla G.U. 7.4.2023 n. 83), con il provv. Agenzia delle Entrate 4.10.2023 n. 354629 sono state stabilite le modalità di invio all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, da acquisire ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF). |
|
7.1 |
SPESE INTERESSATE La nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda i dati delle spese detraibili, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR: · per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell’anno precedente dalle persone fisiche; · con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Sono escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari. L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024. Obbligo di tracciabilitàNelle comunicazioni vanno indicati solo i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Ai sensi dell’art. 1 co. 679 della L. 160/2019, infatti, la detrazione IRPEF del 19% delle spese in esame spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili. RimborsiLa comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda anche i dati dei rimborsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione: · del soggetto che ha ricevuto il rimborso; · dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Il rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stata comunicata al netto dello stesso. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti). |
7.2 |
SOGGETTI INTERESSATI I soggetti interessati dalla nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate sono: · gli enti pubblici; · i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico. RimborsiOltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. |
7.3 |
decorrenza Le nuove comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate: · in via facoltativa, con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024; · obbligatoriamente, a partire dal periodo d’imposta 2025. |
7.4 |
termine di comunicazione Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, l’invio telematico dei dati riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e i relativi rimborsi dovrà avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 16.3.2024 in relazione alle spese sostenute e ai rimborsi erogati nell’anno 2023. |
7.5 |
modalità di comunicazione Le comunicazioni devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica: · direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate; · oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 28 e 29 del regolamento UE 27.4.2016 n. 679; · sulla base delle specifiche tecniche approvate dal presente provvedimento; eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione; · utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte. Tipologie di inviiGli invii possono essere: · ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati; · sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; · di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto. Ricevute di trasmissioneL’Agenzia delle Entrate rilascia un’apposita ricevuta in via telematica, entro i 5 giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file, salvo cause di forza maggiore. Ritrasmissione dei file scartatiNel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario: · entro il predetto termine; · ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Correzione dei dati trasmessiNel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati: · entro il previsto termine; · ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all’eventuale annullamento dei dati trasmessi. |
7.6 |
Utilizzo dei dati trasmessi Oltre che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati trasmessi vengono utilizzati anche per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni. |
7.7 |
Conservazione dei dati trasmessI I dati in esame saranno conservati fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati. |
7.8 |
Opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata Il soggetto che ha sostenuto le spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico può esercitare la propria opposizione all’utilizzo dei relativi dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata: · comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta; tale modalità si applica con riferimento alle spese sostenute dal 2024; · comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine di invio delle comunicazioni. In quest’ultimo caso: · vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; · la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail a |
7.9 |
Regime sanzionatorio Con riferimento alle comunicazioni relative ai periodi d’imposta 2023 e 2024, che avvengono in via facoltativa, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, “a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”. Sanzioni a regimeA regime, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è infatti soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione: · senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97; · con un massimo però di 50.000,00 euro. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro. Primo anno di applicazione dell’obbligoPer il primo anno di applicazione dell’obbligo di comunicazione, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso: · di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati; · oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”. Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico relative al periodo d’imposta 2025. Correzione dei dati trasmessiNei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata: · entro i 5 giorni successivi alla scadenza; · ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. |
8 |
Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - Concessione di contributi a imprese e professionisti - PrESENTAZIONe DELLE DOMANDE |
Con il DM 25.8.2021, pubblicato sulla G.U. 20.10.2021 n. 251, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art. 74 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126. Con il DM 10.10.2023 n. 160797 e il DM 10.10.2023 n. 160809 sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere all’agevolazione. |
|
8.1 |
Interventi agevolati L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, intese come l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. |
8.2 |
Imprese beneficiarie Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti: · hanno sede sul territorio italiano; · risultano attive e iscritte al Registro delle imprese; · non sono in situazione di difficoltà, come definita dal regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651; · sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC); · sono in regola con gli adempimenti fiscali; · non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; · non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse in base al presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”; · non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico; · non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231; · non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; · sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni. |
8.3 |
Professionisti beneficiari Possono beneficiare del contributo in esame i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: · presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo; per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000,00 euro; · non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; · sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni; · sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; · sono in regola con gli adempimenti fiscali; · non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico. |
8.4 |
Spese ammissibili Sono ammissibili al contributo le spese, al netto dell’IVA: · relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici; · sostenute successivamente al 4.11.2021 (data di entrata in vigore del citato DM 25.8.2021). Le spese ammissibili al contributo riguardano, con l’applicazione di eventuali massimali come stabiliti dal suddetto DM: · l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio; · i costi per la connessione alla rete elettrica; · le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi. Ai fini dell’ammissibilità al contributo: · le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica; · le spese devono essere oggetto di fatturazione elettronica. Spese escluseNon sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo: · le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; · le spese per consulenze di qualsiasi genere; · le spese relative a terreni e immobili; · le spese relative all’acquisto di servizi diversi da quelli sopra indicati, anche se funzionali all’istallazione; · le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio. |
8.5 |
Contributo concedibile Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti: · dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”; · delle risorse finanziarie disponibili. Divieto di cumuloIl contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, ad esempio le detrazioni d’imposta previste dall’art. 16-ter del DL 63/2013 e dall’art. 119 del DL 34/2020. |
8.6 |
Presentazione delle domande Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari devono presentare un’apposita domanda al soggetto gestore “Invitalia spa”. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo. Generalità degli interventiPer tutti gli interventi agevolabili, ad esclusione di quelli di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve essere presentata: · in via telematica, tramite l’applicazione disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Bonus colonnine per imprese e professionisti”; · a partire dalle ore 10.00 del 10.11.2023 ed entro le ore 17.00 del 30.11.2023. Per accedere alla piattaforma è necessario essere muniti: · del sistema pubblico di identità digitale (SPID), della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS); · di una PEC attiva. Interventi delle imprese pari o superiori a 375.000,00 euroPer gli interventi agevolabili di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve invece essere presentata: · esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), attiva e risultante dal Registro delle Imprese, all’indirizzo PEC CRE1@postacert.invitalia.it; · dalle ore 10.00 del 26.10.2023 e fino alle 17.00 del 30.11.2023. Esaurimento delle risorse finanziarieIl termine finale di presentazione delle domande può essere anticipato, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari a: · 70 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo inferiore a 375.000,00 euro; · 8,75 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro; · 8,75 milioni di euro, per i professionisti. |
8.7 |
Concessione ed erogazione dei contributi A seguito del controllo delle domande presentate, in base all’ordine cronologico di ricevimento, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica emana i provvedimenti di concessione dei contributi, che sono erogati: · dal soggetto gestore “Invitalia spa”; · in un’unica soluzione, previa presentazione di un’apposita richiesta da parte del beneficiario. |
8.8 |
Mantenimento dell’infrastruttura di ricarica I soggetti beneficiari del contributo devono mantenere l’infrastruttura di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione dello stesso, pena la sua revoca. |
9 |
pmi - concessione di un “voucher manager” per consulenza in innovazione - presentazione delle domande |
Con il DM 16.10.2023, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle domande relative alla concessione del c.d. “voucher manager” a beneficio delle PMI per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti dell’impresa (di cui all’art. 1 co. 228 ss. della L. 30.12.2018 n. 145 e al DM 7.5.2019), in relazione al previsto stanziamento di 75 milioni di euro. |
|
9.1 |
SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: · si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali); · non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli (settori esclusi dall’art. 1 del regolamento UE 1407/2013); · hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; · non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali; · non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; · non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Imprese aderenti ad una retePossono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi. |
9.2 |
Spese ammissibili Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale. Il manager deve essere iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del made in Italy oppure indicato da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco, approvato con il DM 19.10.2023. Il contratto di consulenza specialistica deve essere sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute per le prestazioni di consulenza riguardanti: · l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa; · l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale. Conclusione dell’attività di consulenzaLe attività di consulenza devono essere completate entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni. Spese escluseSono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria. |
9.3 |
Misura del contributo Il contributo è riconosciuto, in regime “de minimis” e nel rispetto delle risorse disponibili: · alle micro e piccole imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 40.000,00 euro; · alle medie imprese, in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000,00 euro; · nel caso di una rete di imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo di 80.000,00 euro. IncumulabilitàIl contributo in esame non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili. |
9.4 |
Presentazione delle domande Per accedere all’agevolazione occorre presentare un’apposita domanda al Ministero delle Imprese e del made in Italy, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile al agevolazioni.dgiai.gov.it. La domanda può essere compilata a partire dalle ore 12.00 del 26.10.2023 e fino alle ore 12.00 del 23.11.2023. L’invio delle domande compilate è possibile a partire dalle ore 12.00 del 29.11.2023 e fino alla chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse finanziarie. Rilevanza dell’ordine cronologico di presentazioneLe domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione. |
9.5 |
Esame delle domande e concessione delle agevolazioni Il Ministero delle Imprese e del made in Italy verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione. In relazione alle domande per le quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Ministero procede ad adottare uno o più decreti cumulativi di concessione delle agevolazioni. |
9.6 |
Erogazione delle agevolazioni L’erogazione delle agevolazioni avviene in due quote: · sulla base dello stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e del pagamento delle relative spese; · a seguito di apposita richiesta del soggetto beneficiario, presentata attraverso la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy. |
10 |
Stralcio dei debiti contributivi - Misure di tutela delle posizioni previdenziali - Istruzioni operative |
Con la circ. 10.10.2023 n. 86, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per beneficiare della misura introdotta dall’art. 23-bis del DL 48/2023, che riconosce la possibilità – per artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, committenti e professionisti iscritti all’INPS – di chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati (e non ancora prescritti) per effetto delle misure di “stralcio mille euro” previste: · dall’art. 1 co. 222 della L. 197/2022; · dall’art. 4 del DL 119/2018. |
|
10.1 |
Domanda La domanda deve essere inviata entro il 10.11.2023, utilizzando uno dei due moduli predisposti dall’INPS in relazione alla misura di stralcio interessata. La trasmissione del modulo è telematica; tenuto conto di quanto previsto con la circ. INPS 86/2023 e il successivo messaggio INPS 3632/2023, le modalità di presentazione dell’istanza sono le seguenti: · “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/ avvisi di addebito”, oppure tramite PEC in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati; · “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione” e selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”, oppure tramite PEC in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati; · “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata” e “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC. |
10.2 |
versamento Il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni può essere effettuato: · in unica soluzione entro il 31.12.2023; · o in rate mensili di pari importo, da concludere sempre entro il 31.12.2023 (tale opzione non richiede l’autorizzazione da parte della Struttura INPS territorialmente competente). In caso di pagamento parziale dell’importo dovuto entro la citata scadenza, la posizione assicurativa non sarà implementata e le somme corrisposte saranno rese disponibili al richiedente per il rimborso in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie. |
11 |
IMPOSTA DI Bollo sui contratti di appalti pubblici - ULTERIORI CHIARIMENTI |
Con la risposta a interpello 9.10.2023 n. 446, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova imposta di bollo una tantum, versata dall’appaltatore al momento della stipula del contratto di appalto pubblico, sostituisce anche l’imposta di bollo dovuta per la registrazione del contratto medesimo. |
|
11.1 |
IMPOSTA DI BOLLO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI L’art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ha disposto che l’imposta di bollo, sui contratti di appalti pubblici, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”. |
11.2 |
misura dell’imposta In base alla Tabella A, contenuta nell’Allegato I.4 al DLgs. 36/2023, l’imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va parametrata all’importo massimo previsto dal contratto (da assumere al netto dell’IVA), nel modo seguente: · 40,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro; · 120,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro; · 250,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000,00 di euro e inferiore a 5.000.000,00 di euro; · 500,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000,00 di euro e inferiore a 25.000.000,00 di euro; · 1.000,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000,00 di euro. Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a 40.000,00 euro. |
11.3 |
effetto sostitutivo L’imposta di bollo corrisposta dall’aggiudicatario al momento della formazione del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l’intera procedura (dalla selezione dell’operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto), con l’eccezione dell’imposta dovuta sulle fatture e simili documenti, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. Facendo applicazione di questo principio, l’Agenzia delle Entrate risolve il quesito posto dall’istante con l’interpello 446/2023, che riguardava l’efficacia sostitutiva del bollo una tantum sull’imposta di bollo dovuta alla registrazione del contratto. L’Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto affermato nella circ. 28.7.2023 n. 22, rileva che l’effetto sostitutivo del bollo una tantum comporta che “con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario”. Pertanto nella fase di registrazione del contratto non è più dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto da parte dell’appaltatore aggiudicatario, secondo le regole definite dall’Allegato I.4 al DLgs. 36/2023. |
11.4 |
DECORRENZA Si ricorda che le nuove norme in materia di imposta di bollo sui contratti di appalto hanno acquistato efficacia dall’1.7.2023, mentre la disciplina previgente continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso. Ne deriva che le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo riguardano i nuovi contratti da registrare, relativi a procedimenti di aggiudicazione avviati dall’1.7.2023. |
12 |
COMPOSIZIONE NEGOZIATA della crisi - RATEIZZAZIONE DEL DEBITO IVA - MISURE PREMIALI |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.10.2023 n. 443, in tema di misure premiali nella composizione negoziata della crisi ai sensi dagli artt. 25-bis co. 4 del DLgs. 14/2019 e 38 del DL 13/2023 conv. L. 41/2023, ha ritenuto legittima, in ragione del co. 1-ter dell’art. 19 del DPR 602/73, la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno. |
|
12.1 |
MISURE PREMIALI E RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE L’art. 25-bis co. 4 del DLgs. 14/2019 contempla una “misura premiale” per l’accesso alla composizione negoziata in presenza di debiti fiscali, prevedendo, al ricorrere di certe condizioni, che l’Agenzia delle Entrate possa concedere, su richiesta del debitore sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte non iscritte a ruolo e accessori. L’art. 38 del DL 13/2023 conv. L. 41/2023 ha, inoltre, esteso la rateazione, nell’ipotesi di cui all’art. 25-bis co. 4 del DLgs. 14/2019, fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, che deve essere rappresentata nell’istanza del debitore, sottoscritta anche dall’esperto. Nei limiti di compatibilità, trova applicazione anche l’art. 19 del DPR 602/73, ai fini della dilazione del debito fiscale del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il co. 1-ter l’art. 19 del DPR 602/73, in particolare, consente la rateazione del debito (prevista ai precedenti co. 1 e 1-bis), in luogo di rate costanti, in “rate variabili” di importo crescente per ciascun anno. |
12.2 |
RATE VARIABILI DI IMPORTO CRESCENTE Secondo l’Agenzia delle Entrate, alla “misura premiale” di cui al DLgs. 14/2019 può essere applicato l’art. 19 del DPR 602/73 nei limiti di compatibilità, conseguentemente, in assenza di una disciplina specifica circa la tipologia di rate (costanti o variabili) ai fini della composizione negoziata, è possibile chiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come consentito dal co. 1-ter dell’art. 19 del DPR 602/73. Resta di competenza dell’ufficio creditore, invece, la determinazione dell’importo delle rate e la valutazione di un eventuale parametro (nella specie, i flussi derivanti dall’attività), purché il piano di rateizzazione preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno. |
13 |
Fatturazione elettronica - Erronea duplicazione delle fatture - Note di variazione a storno delle fatture già emesse |
Con la risposta a interpello 13.10.2023 n. 447, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se per una stessa operazione vengono trasmesse due fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI), l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno. L’orientamento risulta conforme a quello già espresso in passato (risposta a interpello 8.10.2019 n. 395). |
|
13.1 |
caso esaminato dall’agenzia delle entrate Il caso posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria riguarda una società che si rendeva conto di avere duplicato l’emissione di fatture elettroniche nei confronti di un cliente non residente, non avendo revocato l’incarico affidato ad un intermediario. |
13.2 |
storno mediante nota di credito Il Sistema di Interscambio effettua alcune verifiche sull’unicità della fattura, scartando i documenti duplicati. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo si avvalga di intermediari per l’emissione del documento, il SdI potrebbe non essere in grado di intercettare l’errore di duplicazione a causa della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. Se le fatture elettroniche si riferiscono alle medesime operazioni, dopo avere annotato, nel periodo d’imposta corrente, tutti i duplicati emessi dall’intermediario alla controparte, è possibile stornare gli stessi emettendo una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72. La fattispecie in esame può, infatti, essere ricondotta alle figure “simili” alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo. Le note di credito possono essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascuno degli acquirenti, con l’indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo “causale”, della dicitura “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”. |
14 |
fusione per incorporazione - procedura iva di gruppo - applicabilità |
Con la risposta a interpello 9.10.2023 n. 445, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che una società che partecipa alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72, in qualità di controllata e che incorpora, tramite fusione, società esterne al gruppo (per le quali, al momento della suddetta operazione straordinaria, il requisito del controllo non sussiste dal 1° luglio dell’anno precedente), continua a partecipare alla procedura medesima. |
|
14.1 |
liquidazIone iva di gruppo Nel caso di specie, la società Delta partecipa alla procedura di liquidazione IVA di gruppo facente capo alla controllante Alfa; nel dicembre 2022, Alfa acquisisce il controllo di Beta e Gamma e, nel 2023, la società Delta incorpora le due società (Beta e Gamma), con atto iscritto nel Registro delle imprese nel luglio 2023. |
14.2 |
fusione per incorporazione A parere dell’Amministrazione finanziaria, la società Delta può continuare, senza soluzione di continuità, a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo poiché l’operazione straordinaria posta in essere, la fusione, non è motivo di interruzione della procedura (in tal senso, l’Agenzia richiama le precedenti ris. 29.7.2011 n. 78 e 22.9.2010 n. 92). La società Delta potrà trasferire alla procedura soltanto il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto, ai fini IVA, l’incorporazione (luglio 2023), in quanto le suddette operazioni si considerano compiute direttamente dall’incorporante. Rimangono, invece, esclusi dalla procedura gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese o trimestre precedente la data di incorporazione di Beta e Gamma. |
15 |
identificazione diretta in italia - rimborso iva |
Con la risposta a interpello 20.10.2023 n. 449, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di rimborso, tramite il c.d. “portale elettronico”, dell’IVA assolta da una società non residente priva di identificazione diretta in Italia o di un rappresentate fiscale. |
|
15.1 |
operazioni tra soggetti non stabiliti Nel caso oggetto di interpello, una società stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea e priva di stabile organizzazione in Italia, non si è ivi identificata direttamente e ha effettuato acquisti territorialmente rilevanti in Italia. L’IVA era stata correttamente addebitata dalla società fornitrice, a sua volta non stabilita in Italia. In ipotesi siffatte, il cedente è tenuto a emettere le fatture con applicazione dell’IVA utilizzando la propria posizione fiscale italiana. I beni venivano successivamente ceduti a destinatario residente in Italia che assolveva l’imposta tramite reverse charge. |
15.2 |
rimborso tramite il c.d. “portale elettronico” Secondo quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, ai fini del rimborso dell’IVA versata in Italia da parte del soggetto stabilito in un altro Stato membro, trova applicazione l’art. 38-bis2 del DPR 633/72, secondo le condizioni previste dalla direttiva 2008/9/CE (c.d. “portale elettronico”). Tuttavia, non è possibile ricorrere al suddetto istituto qualora il soggetto non residente: · sia in possesso in Italia di una stabile organizzazione; · oppure abbia acquistato beni e/o servizi la cui IVA è indetraibile secondo la legislazione italiana. Il rimborso di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72 può essere richiesto con cadenza trimestrale o annuale. La richiesta trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, fino al 30 settembre dell’anno successivo; quella annuale può essere presentata a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso, entro il 30 settembre dello stesso anno. |
16 |
imposta sulle transazioni finanziarie - credito derivante dalla dichiarazione annuale - utilizzo in compensazione nel modello F24 |
Con la ris. 26.10.2023 n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), di cui all’art. 1 co. 491 - 500 della L. 24.12.2012 n. 228, risultante dalla relativa dichiarazione annuale (modello FTT), secondo quanto stabilito dall’art. 17 co. 2 lett. d-bis) del DLgs. 241/97 (inserita dall’art. 28 co. 3-bis del DL 4/2022). |
|
16.1 |
CODICE TRIBUTO Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito relativo alla “Tobin tax” è stato istituito il codice tributo “4067”. |
16.2 |
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: · il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento delle somme in esame, nella colonna “importi a debito versati”); · nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. |
16.3 |
PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |