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CREDITI D’IMPOSTA per ENERGIA ELETTRICA, gas e CARBURANTe - comunicazione dei crediti maturati nel 2022 E NON ancora UTILIZZATI - modalità e termini
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Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.
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1.1 |
AMBITO APPLICATIVO
La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi:
· al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);
· ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);
· al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).
Imprese agricole e della pesca
La medesima comunicazione riguarda anche le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (art. 2 del DL 144/2022).
Per effetto dell’art. 15 co. 1-quinquies del DL 198/2022 (c.d. “milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 24/2023, l’obbligo di comunicazione riguarda anche il credito d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).
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1.2 |
ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia:
· già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97;
· già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
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1.3 |
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione va inviata:
· dal 16.2.2023 al 16.3.2023;
· utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);
· dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
· utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa.
Soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia
Il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56785 ha stabilito che i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita IVA, inviano il modello di comunicazione:
· all’indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it;
· sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d’imposta o dal suo rappresentante, oppure sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
· anche tramite un intermediario appositamente delegato.
I modelli inviati tramite PEC riferiti a soggetti titolari di partita IVA saranno respinti.
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1.4 |
MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.
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1.5 |
FUTURA CESSIONE DEL CREDITO
L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.
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2
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Crediti d’imposta per ENERGIA ELETTRICA, gas e CARBURANTe relativi al primo trimestre 2023 - utilizzo in compensazione
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Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023.
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2.1 |
CODICI TRIBUTO
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:
· “7010”, per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);
· “7011”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);
· “7012”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);
· “7013”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022);
· “7014”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).
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2.2 |
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
· nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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3
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servizi di teleriscaldamento - aliquota iva del 5% per il primo trimestre 2023 - provvedimento attuativo
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2023 n. 43406, sono state definite le modalità di attuazione della disposizione che ha introdotto l’aliquota IVA del 5% per i servizi di teleriscaldamento, limitatamente al primo trimestre 2023.
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3.1 |
ambito di applicazione
L’aliquota IVA del 5% si applica alle forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023.
Qualora le forniture siano addebitate sulla base di consumi stimati, l’aliquota ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
Nel provvedimento è precisato che, anche ai servizi di teleriscaldamento, si rendono applicabili i chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 6.9.2022 n. 47 per le somministrazioni di gas. Dunque, l’aliquota IVA del 5% si applica all’intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all’utente finale, per il periodo di vigenza della norma temporanea.
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3.2 |
nozione di “teleriscaldamento”
Quanto alla nozione di “teleriscaldamento”, il provvedimento specifica che ci si riferisce ai servizi forniti mediante le reti di teleriscaldamento di cui all’art. 2 co. 2 lett. gg) del DLgs. 102/2014.
Questa disposizione li definisce come “qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento (...) di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”. Sono, quindi, escluse dall’agevolazione le reti di teleraffreddamento o teleraffrescamento.
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4
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super-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo - modifiche al provvedimento attuativo e chiarimenti ufficiali
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In merito alla super-deduzione del 110% delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali di cui all’art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 (denominata anche “nuovo Patent box”), sono stati emanati:
· il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 52642, recante alcune modifiche al provv. 15.2.2022 n. 48243;
· la circ. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 5, che fornisce chiarimenti sulla disciplina agevolativa.
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4.1 |
AMBITO SOGGETTIVO
Possono accedere al nuovo regime anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando i requisiti richiesti.
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4.2 |
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione per il nuovo regime:
· va esercitata nella dichiarazione dei redditi (quadro OP del modello REDDITI);
· può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come dichiarazione tardiva oppure come dichiarazione integrativa/sostitutiva di quella già trasmessa nei termini;
· può essere esercitata anche avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”.
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4.3 |
MECCANISMO PREMIALE PER I SOFTWARE
Con riferimento all’applicazione del meccanismo premiale, per il software coperto da copyright può essere considerata rilevante la registrazione presso l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.
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4.4 |
CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
In merito al cumulo con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019, i costi vanno assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
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5
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FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2023
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Con il DM 13.2.2023, pubblicato sulla G.U. 27.2.2023 n. 49, sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell’IMU (imposta municipale propria) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), dovute per l’anno 2023, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:
· classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), quali opifici, alberghi, teatri, cinema, case di cura, centri commerciali, ecc.;
· non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;
· interamente posseduti da imprese;
· distintamente contabilizzati.
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5.1 |
COEFFICIENTI PER IL 2023
Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.
anno
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COEFFICIENTE
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2023
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1,12
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2022
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1,25
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2021
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1,30
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2020
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1,31
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2019
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1,32
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2018
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1,34
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2017
|
1,34
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2016
|
1,35
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2015
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1,35
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2014
|
1,35
|
2013
|
1,36
|
2012
|
1,39
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2011
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1,43
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2010
|
1,45
|
2009
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1,47
|
2008
|
1,53
|
2007
|
1,58
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2006
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1,62
|
2005
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1,67
|
2004
|
1,77
|
2003
|
1,83
|
2002
|
1,89
|
2001
|
1,93
|
2000
|
2,00
|
1999
|
2,03
|
1998
|
2,06
|
1997
|
2,11
|
1996
|
2,18
|
1995
|
2,24
|
1994
|
2,31
|
1993
|
2,36
|
1992
|
2,38
|
1991
|
2,43
|
1990
|
2,54
|
1989
|
2,66
|
1988
|
2,78
|
1987
|
3,01
|
1986
|
3,24
|
1985
|
3,47
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1984
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3,70
|
1983
|
3,93
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1982
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4,16
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5.2 |
Determinazione della BASE IMPONIBILE
Per tali fabbricati la base imponibile è determinata:
· alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti di aggiornamento sopra riportati;
· fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.
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6
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Contributi INPS artigiani e commercianti - aliquote contributive per il 2023
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L’INPS, con la circ. 10.2.2023 n. 19, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2022 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
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6.1 |
Aliquote contributive artigiani
Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24%.
Tale aliquota è ridotta al 23,25% (prima 22,80%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
· al 25%;
· ovvero al 24,25%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
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6.2 |
Aliquote contributive commercianti
Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).
L’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24,48%.
Tale aliquota è ridotta al 23,73% (prima 23,28%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
· al 25,48%;
· ovvero al 24,73%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
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6.3 |
RiduzionE per i soggetti già pensionati
Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
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6.4 |
Contributo di maternità
Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
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6.5 |
Minimale di reddito per il 2023
Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro).
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6.6 |
Massimale di reddito per il 2023
Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
· a 86.983,00 euro (prima 80.465,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
· ovvero a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.
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6.7 |
Modalità e termini di versamento dei contributi
I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:
· il 16.5.2023, il 21.8.2023, il 16.11.2023 e il 16.2.2024, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
· i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2023 e saldo 2023.
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7
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soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 - aliquote contributive per il 2023
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Con la circ. 1.2.2023 n. 12, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2023 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
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7.1 |
Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati
Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.
A tale valore vanno sommate:
· l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
· l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31%.
Pertanto, le aliquote contributive per il 2023 confermano quelle del 2022 e sono pari al:
· 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
· 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
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7.2 |
Aliquote per i professionisti
Anche con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, sono confermate le aliquote applicate nel 2022.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2023 resta quindi pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO).
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
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7.3 |
Massimale di reddito per il 2023
Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro).
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7.4 |
Minimale di reddito per il 2023
Il minimale di reddito valido per il 2023 è invece pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro).
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
· 4.591,30 euro (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
· 5.902,35 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
· 6.131,65 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.
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8
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imprese che erogano servizi di trasporto di persone - contributo per l’acquisto di carburante - presentazione delle domande
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Con il DM 10.2.2023 n. 22 sono stati definiti i termini di presentazione delle domande per ricevere il contributo per l’acquisto di carburante per gli autobus destinati al trasporto di persone, di cui all’art. 9 co. 3 - 4 del DL 9.8.2022 n. 115 e al DM 13.9.2022 n. 273.
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8.1 |
SOGGETTI INTERESSATI
Il contributo è rivolto alle imprese che svolgono servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggette a obblighi di servizio pubblico.
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8.2 |
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo ammonta fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022 (mesi da maggio ad agosto 2022), al netto dell’IVA, per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa Euro 5.
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8.3 |
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite il soggetto gestore CONSAP spa:
· dalle ore 12.00 del 20.2.2023 e fino alle ore 12.00 del 13.3.2023;
· in via telematica, tramite la piattaforma https://carburantebus2022.consap.it;
· sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Compilazione della dichiarazione sostitutiva
La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa, sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale sono attestati:
· i dati dell’impresa;
· i dati di immatricolazione (targa, alimentazione, motorizzazione, ecc.) di ciascun autobus per la cui alimentazione è stata emessa la fattura;
· l’entità del ristoro richiesto;
· gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto.
Fatture di acquisto dei carburanti
Alla domanda devono essere allegate la copia delle fatture quietanzate, oppure della documentazione attestante il pagamento, relative all’acquisto, avvenuto in Italia, del carburante per l’alimentazione degli autobus, emesse nel secondo quadrimestre 2022.
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8.4 |
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene riconosciuto:
· nell’ambito del previsto limite di spesa, pari a 15 milioni di euro;
· nel rispetto dei limiti stabiliti dall’Unione europea nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito della guerra in Ucraina.
Qualora le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare a ciascuna impresa viene proporzionalmente ridotto.
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8.5 |
REGIME FISCALE DEL CONTRIBUTO
i contributi in esame:
· non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP;
· non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
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8.6 |
CONTROLLI, REVOCA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO
Anche successivamente all’erogazione dei contributi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può:
· effettuare accertamenti e verifiche, anche in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari;
· procedere alla revoca del provvedimento di accoglimento della domanda di contributo;
· disporre la restituzione del contributo concesso.
Qualora l’impresa abbia ricevuto un contributo in misura superiore all’ammontare ammesso, deve:
· comunicare tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30.7.2023;
· restituire l’ammontare ricevuto in eccedenza.
Se tale comunicazione non viene effettuata, l’impresa decade dal diritto al contributo e si procede al recupero dell’intero importo erogato.
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9
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contributo una tantum per le edicole - presentazione delle domande
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Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria 14.12.2022, sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per ricevere il contributo una tantum a favore delle edicole, di cui all’art. 2 del DPCM 28.9.2022.
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9.1 |
SOGGETTI INTERESSATI
Possono accedere al contributo le persone fisiche che:
· esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, in forma di impresa individuale o quale socio titolare dell’attività nell’ambito di una società di persone;
· non sono titolari di reddito da lavoro dipendente.
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9.2 |
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è riconosciuto nella misura massima di 2.000,00 euro, a fronte della realizzazione, nel corso dell’anno 2022, di almeno una delle seguenti attività:
· interventi di trasformazione digitale;
· interventi di ammodernamento tecnologico;
· fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
· attivazione di uno o più punti vendita addizionali;
· realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
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9.3 |
presentazione delle domande
Le domande di accesso al contributo devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
· dalle ore 10.00 del 15.2.2023 e fino alle ore 17.00 del 15.3.2023;
· in via telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Compilazione della dichiarazione sostitutiva
Attraverso la suddetta procedura telematica, occorre compilare l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante:
· il possesso dei requisiti previsti;
· le attività realizzate nel 2022;
· le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;
· le informazioni relative agli aiuti “de minimis” ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
· gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.
Conservazione ed esibizione della documentazione
La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.
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9.4 |
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene riconosciuto:
· nell’ambito del previsto limite di spesa, pari a 15 milioni di euro;
· nel rispetto dei limiti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
In caso di superamento del limite di spesa rispetto alle domande ammesse all’agevolazione, si procederà al riparto proporzionale tra gli aventi diritto.
Il contributo spettante viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda.
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9.5 |
REGIME FISCALE DEL CONTRIBUTO
In assenza di un’espressa esclusione normativa, il contributo in esame è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all’art. 28 co. 2 del DPR 600/73.
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9.6 |
CONTROLLI
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettua verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell’agevolazione.
I soggetti beneficiari del contributo sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
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9.7 |
REVOCA DEL CONTRIBUTO
Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria accerti l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca della concessione e al recupero del contributo erogato.
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10
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bonus facciate - mancato utilizzo del bonifico “parlante” - attestazione dell’impresa esecutrice
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Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 214, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il bonus facciate di cui dall’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, in caso di mancata effettuazione del pagamento mediante il c.d. bonifico “parlante”, rimane valida, ai fini della fruizione della detrazione, l’attestazione dell’impresa esecutrice di aver ricevuto il pagamento per gli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
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10.1 |
BONIFICO “PARLANTE”
Ai sensi del DM 18.2.98 n. 41 (recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio), i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi agevolati utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (c.d. bonifico “parlante”).
Su tali bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento operano, all’atto dell’accredito, una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti.
L’obbligo di effettuare i pagamenti con “bonifico parlante” vale anche per il bonus facciate, per il quale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2020 n. 2, § 4.1, e 25.7.2022 n. 28, p. 76):
· possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali per l’ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013 o per la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della L. 160/2019;
· la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi, purché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.
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10.2 |
ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
Con la risposta a interpello 214/2023, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in virtù del rinvio recato dall’art. 1 co. 223 della L. 160/2019 al DM 41/98, anche in materia di bonus facciate, se il pagamento delle spese per interventi agevolati viene eseguito mediante bonifico “ordinario” anziché “parlante”, e non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente può comunque fruire della detrazione, se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
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11
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Regime degli impatriati - Professionista che riprende l’attività presso la medesima struttura associativa
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Ai fini dell’applicazione del c.d. regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, occorre che il lavoratore:
· trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
· non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
· svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio, a decorrere dal periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Continuità dell’attività professionale ante e post rientro
Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 6 ricorda che l’art. 16 del DLgs. 147/2015 si pone l’obiettivo di attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa nel territorio italiano in virtù della minore tassazione del reddito ivi prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.
In questo documento si considera non in linea con la “vis attrattiva” sottesa alla norma la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.
Ad avviso dell’Agenzia, tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con un’associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa. In questo caso, si ritiene non applicabile il regime speciale di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.
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12
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Rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale - Utilizzo in dichiarazione IVA - Esonero dalla presentazione della garanzia
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Nella risposta a interpello 16.2.2023 n. 217, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la possibilità della rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale per fare confluire tale eccedenza detraibile nella dichiarazione IVA alla quale apporre il visto di conformità, per fruire dell’esonero dalla presentazione della garanzia. In particolare, laddove il rimborso risulti, di fatto, in fase di esecuzione, il soggetto passivo, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e ottenuto il diniego da parte dell’Ufficio, può inserire il credito in dichiarazione IVA annuale al rigo VL26.
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12.1 |
CONDIZIONI PER LA RETTIFICA DEL MODELLO IVA TR
Il caso di specie riguarda una società identificata direttamente ai fini IVA in Italia che ha presentato, nel 2020, il modello IVA TR relativo al terzo trimestre, senza apporre il visto di conformità. A fronte di ciò, la stessa ha ricevuto la conferma, dal Centro operativo di Pescara, del completamento della procedura di rimborso e, nel 2022, la richiesta della garanzia bancaria necessaria per la liquidazione.
Posto che tale società intendeva beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’esonero dalla presentazione della garanzia ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di valutare la possibilità di procedere alla rinuncia al rimborso dell’IVA richiesto mediante procedura trimestrale e, quindi, rettificare il modello IVA TR.
Richiamando i precedenti della prassi in materia (cfr., per tutte, ris. 14.11.2018 n. 82 e risposta a interpello 9.6.2022 n. 328), l’Agenzia ha evidenziato:
· la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso;
· la modificabilità della richiesta presentata, entro i limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell’eccedenza detraibile in compensazione;
· negli stessi limiti, la possibilità di apporre il visto di conformità, benché prima omesso.
Alla luce di ciò, si è rilevato che nulla osta a consentire l’integrazione o rettifica del modello IVA TR, entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il termine di invio della dichiarazione IVA, per modificare elementi (es. richiesta di esonero dalla garanzia fideiussoria, apposizione del visto di conformità, ecc.) che non incidono sulla destinazione e/o l’ammontare del credito infrannuale, sempreché l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata o compensata.
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12.2 |
RIMBORSO IN FASE DI ESECUZIONE
Nel caso in esame, essendo il rimborso già in fase di esecuzione, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la società, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e una volta ottenuto il diniego da parte dell’Ufficio, può inserire il credito nella dichiarazione IVA 2023 al rigo VL26, apponendo il visto di conformità e attestando la sussistenza delle condizioni previste per l’esonero dalla presentazione della garanzia. Nel predetto rigo va indicato, infatti, il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio ha autorizzato per l’anno 2022 l’utilizzo in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale.
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13
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Credito IVA trasferito al consolidato - Obbligo di utilizzo
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 22.2.2023 n. 220, ha analizzato il caso di una società consolidata che ha trasferito al consolidato fiscale (fiscal unit) un credito IVA per l’anno 2020 che non è stato utilizzato in compensazione per scelta di gruppo.
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13.1 |
Trasferimento dei crediti al consolidato fiscale
Ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
In costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro annui.
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13.2 |
Crediti utilizzabili in compensazione nel limite dell’IRES di gruppo
Secondo la risposta a interpello 220/2023, i crediti trasferiti ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018 possono essere utilizzati dalla consolidante esclusivamente per il pagamento dell’IRES di gruppo (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito.
Quindi, la società consolidante del caso di specie doveva procedere all’utilizzo in compensazione del predetto credito, trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES relativo al periodo d’imposta 2021, senza che residuasse alcunché.
Qualora il credito IVA non fosse usato in compensazione secondo quanto sopra illustrato, viene confermata la possibilità di correggere gli effetti del mancato utilizzo in compensazione del credito IVA trasferito mediante il ricorso alla dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 e 8-bis e dell’art. 8 co. 6-bis e ss. del DPR 322/98, al fine di ripristinare il credito IVA non utilizzato in capo alla consolidata.
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14
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Operazioni esenti in reverse charge - Errata fatturazione - Diritto al rimborso
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Con la risposta a interpello 7.2.2023 n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il recupero dell’IVA a fronte dell’errata applicazione del reverse charge per operazioni esenti, ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, il committente può effettuare mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e da neutralizzare, salvo non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. In tal caso, l’imposta va recuperata con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72.
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14.1 |
MODALITÀ DI RECUPERO DELL’IVA IN CASO DI ERRORI IN REVERSE CHARGE
Ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, al soggetto passivo è riconosciuta la facoltà di recuperare l’IVA erroneamente assolta mediante il reverse charge.
Pertanto, con riferimento al caso di una società stabilita in Italia che ha erroneamente applicato l’imposta con tale meccanismo alle prestazioni esenti ricevute da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario o committente può correggere l’errore commesso (applicazione dell’IVA a operazioni esenti, non imponibili o non soggette) tramite mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle eseguite che intende neutralizzare, salvo che non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA
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14.2 |
MANCATA DETRAZIONE DELL’IVA
Nel caso in cui non sia stata detratta l’imposta, essa può essere recuperata mediante l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, ovvero mediante la richiesta di rimborso prevista dall’art 30-ter del DPR 633/72.
Non valgono, infatti, le limitazioni di ordine generale in base alle quali il ricorso al rimborso di cui all’art. 30-ter non è consentito per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione. Ne deriva che, nell’ipotesi di operazioni esenti in reverse charge, è possibile ricorrere a tale istituto, in quanto espressamente previsto dall’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97.
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15
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contratto di sale and lease back - trattamento ai fini iva
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Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2023 n. 3, richiamata dalla successiva risposta a interpello 7.2.2023 n. 206, sono state fornite indicazioni in merito al trattamento IVA dei contratti di “sale and lease back”.
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15.1 |
principi generali
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione di “sale and lease back” può configurare, ai fini IVA, un’operazione composta da cessioni di beni e prestazione di servizi ovvero un’unica operazione a scopo di finanziamento (prestazione di servizi).
Per giungere a una conclusione, si ritiene però “necessario valutare attentamente le singole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il conseguente trattamento fiscale, avendo particolare riguardo alle prerogative in capo all’utilizzatore del bene concesso in leasing”.
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15.2 |
elementi a favore della prestazione di servizi finanziaria
La qualificazione dell’operazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, richiede quindi un approccio “caso per caso”.
Tuttavia, alcuni elementi emergenti dalle pattuizioni convenute tra le parti, possono far propendere per riconoscere la causa eminentemente finanziaria dell’operazione posta in essere. Si tratta;
· della presenza, nel rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell’impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario (ad es., clausole che espressamente limitano le prerogative del proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi);
· della previsione di facoltà, contrattualmente concesse all’utilizzatore del bene, particolarmente stringenti, tali da far ritenere che sia quest’ultimo a conservare il diritto di disporre del bene “come se ne fosse il proprietario” (ad es., clausole che limitano la responsabilità dell’effettivo proprietario, facendo sì che sull’utilizzatore gravino effettivamente la maggior parte dei rischi e dei benefici relativi alla proprietà del bene).
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16
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Contributo a fondo perduto per RISTORANTI, BAR E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTà - restituzione del contributo non spettante - modalità
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Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 11 sono state stabilite le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (codici ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30 e 93.11.2), di cui all’art. 1-ter co. 2-bis del DL 73/2021 e al DM 30.12.2021, non spettante ed erogato mediante accredito su conto corrente.
Compilazione del modello F24 ELIDE
La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:
· “8155”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto;
· “8156”, in relazione agli interessi;
· “8157”, in relazione alla sanzione.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:
· nel campo “tipo”, la lettera “R”;
· nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
· nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.
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