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Tasse e fisco: novità luglio 2023

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

  Indice:

  1. Superbonus - Novità del DL 11/2023 (c.d. “Blocca opzioni”) - Chiarimenti
  2. flat tax incrementale” - chiarimenti
  3. Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022
  4. Comunicazioni di anomalia ai fini ISA per il triennio 2019-2021
  5. Controlli preventivi sui modelli 730/2023 con rimborsi - approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza
  6. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2022 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE - AVVISI DI ANOMALIA
  7. cessione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE
  8. aliquota iva del 5% sul gas metano - proroga
  9. autotrasportatori - deduzione forfetaria per spese non documentate - misura per il periodo d’imposta 2022
  10. Assoggettamento a irap dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore dei soci di studio associato
  11. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate - Affrancamento dei redditi da OICR e da polizze di assicurazione
  12. DETRAZIONI “EDILIZIE” - errori nella comunicazione di Opzione per cessione e sconto - Riversamento del credito utilizzato “non spettante” - sanzione applicabile
  13. DETRAZIONI “EDILIZIE” - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO - VISTO DI CONFORMITÀ “ORA PER ALLORA” - MODALITÀ DI RILASCIO
  14. comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 - applicabilità della “Remissione in bonis
  15. crediti d’imposta energia maturati da soggetti “non solari” - modalità di compilazione dei modelli redditi
  16. Comunicazione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione delle dichiarazioni - estensione dell’obbligo agli infermieri pediatrici
  17. CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI - compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2023 - CHIARIMENTI
  18. IMPOSTe SOSTITUTIVe per l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni, la trasformazione in società semplice e l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale - CODICi TRIBUTO
  19. credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno - nuovo modello di comunicazione
  20. contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche per la gestione degli impianti sportivi e natatori - modalità e termini di presentazione delle istanze per il 2023
  21. credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive - estensione al trimestre 1.7.2023 - 30.9.2023
  22. Attivazione del registro dei pegni mobiliari non possessori
  23. Versamento telematico dell’imposta di bollo per i contratti pubblici
  24. agevolazioni “prima casa” - trasferimento all’estero
  25. Zone Franche Urbane (ZFU) - Agevolazioni a favore di imprese e professionisti localizzati nella ZFU del Centro Italia colpita dal sisma del 2016 - Istituzione del codice tributo
  26. Strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Adeguamento alla nuova lotteria degli scon-trini - CONCESSIONE DI UN Credito d’imposta
  27. Buoni sconto - Esclusione dalla disciplina IVA dei voucher
  28. rapporti di scambio tra italia e san marino - DOCUMENTO DI TRASPORTO - sosta dei beni
  29. Piano attestato di risanamento - Inefficacia dell’accordo transattivo - Nota di variazione in aumento
  30. rimborsi iva - patrimonio netto negativo - obbligo di prestare garanzia

 

Aquila 16 e Falco 13

 

1

Superbonus - Novità del DL 11/2023 (c.d. “Blocca opzioni”) - Chiarimenti

 

Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 13, sono stati forniti chiarimenti in relazione alle novità in materia di superbonus che sono state introdotte dal DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”), dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dal DL 11/2023 (c.d. decreto “Blocca opzioni” o “Cessione”).

1.1

Aliquota applicabile per le spese sostenute nel 2023

Per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (composti, questi ultimi, da un numero di unità immobiliari “principali” non inferiore a due e non superiore a quattro), oltre che alle unità immobiliari delle persone fisiche all’interno dello stesso condominio o edificio e agli enti del Terzo settore, il documento ricorda che sono state inserite norme transitorie che dividono:

·         relativamente alle spese sostenute nel 2023, gli interventi che possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% da quelli che possono beneficiarne solo nella misura del 90% (art. 1 co. 894 della L. 197/2022);

·         relativamente alle modalità di fruizione del beneficio (sia superbonus che altri bonus edilizi), gli interventi che possono continuare a fruire dei bonus anche nella forma opzionale di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito da quelli che possono continuare a fruire dei bonus soltanto nella forma “naturale” della detrazione in dichiarazione dei redditi (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023).

Con riguardo al primo aspetto, la data “spartiacque”, tra superbonus al 110% e superbonus al 90%, di presentazione della richiesta di titolo abilitativo è quella del:

·         31.12.2022, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione;

·         25.11.2022, nel caso di lavori diversi da quelli di demolizione e ricostruzione (data che viene spostata al 31.12.2022, nel caso in cui si tratti di lavori su parti comuni condominiali e la relativa delibera assembleare, che deve comunque essere stata approvata entro il 24.11.2022, risulti approvata prima del 19.11.2022).

1.2

Rilevanza della CILA superbonus

Tra le condizioni per poter continuare a beneficiare dell’aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2023, quindi, rileva esclusivamente la CILA, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, e non invece altri titoli edilizi eventualmente richiesti “a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso”.

Eccezioni per le quali non si rende necessaria la presentazione della CILA superbonus riguardano gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA (in questo caso rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’e­poca vigente).

1.3

Progetti in variante al titolo edilizio

L’art. 2-bis co. 1 del DL 11/2023, con una norma di interpretazione autentica, ha statuito che le “disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.

Al riguardo, la circ. 13/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha opportunamente precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dal citato co. 894:

·         le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;

·         la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;

·         la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

1.4

Fruizione in 10 rate annuali

Il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, costituisce un beneficio fiscale fruibile in:

·         5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;

·         4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute a partire dall’1.1.2022.

Un’eccezione riguarda gli IACP ed enti equivalenti e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per i quali si devono ripartite in 4 anni le spese sostenute dall’1.7.2022 ex co. 3-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

Per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022, il co. 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020 consente al contribuente beneficiario di optare per la fruizione in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, invece che in 4.

La circ. 13/2023 ricorda che detta opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2022 (REDDITI 2023 o 730/2023) ed eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023 (REDDITI 2024 o 730/2024), rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione.

2

flat tax incrementale” - chiarimenti

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.6.2023 n. 18, ha fornito chiarimenti sistematici in merito all’applicazione della c.d. “flat tax incrementale”, ossia l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (art. 1 co. 55 - 57 della L. 197/2022).

2.1

Ambito soggettivo

La misura interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale:

·         un’attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria e gli imprenditori agricoli individuali, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;

·         un’arte o una professione.

La misura agevolativa è preclusa se la persona fisica applica per l’anno 2023 il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.

L’aver applicato il regime forfetario o il regime di vantaggio nel triennio 2020-2022, invece, non ostacola il ricorso alla “flat tax incrementale”.

2.2

Determinazione dell’incremento reddituale

Per la determinazione della base imponibile incrementale e dell’imposta sostitutiva occorre:

·         effettuare la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 2023 e quello più alto del triennio precedente;

·         applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022;

·         applicare l’imposta sostitutiva del 15% sul reddito incrementale così determinato, entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

La quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito comples­sivo e si applica la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, e le relative addizionali. Ai fini della progressività IRPEF, non si considera la quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale”.

2.3

Quadri da considerare nell’ambito del modello REDDITI PF

Per la determinazione dell’incremento reddituale su cui applicare l’imposta sostitutiva:

·         vanno considerati i redditi riportati nei quadri RE, RF, RG, LM e RD del modello REDDITI PF, al netto delle perdite pregresse;

·         vanno esclusi i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata. Ove l’imprenditore individuale o il professionista possedesse redditi di que­­sto tipo, la tassazione agevolata opererebbe con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’esercizio dell’attività svolta in forma individuale.

2.4

soggetti che hanno iniziato l’attività

La misura agevolativa non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, ma può essere applicata da coloro che hanno svolto l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento. È quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’impo­sta tra le annualità 2020, 2021 e 2022.

Per l’individuazione del maggior reddito del triennio, se l’attività è svolta per una frazione dell’anno, il reddito conseguito deve essere ragguagliato all’anno.

2.5

Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta

Ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Per il periodo d’imposta 2024, quindi, l’importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.

Restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d’imposta 2023.

3

Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022

 

La circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2023 n. 12 ha illustrato le principali novità che interessano gli ISA per il periodo d’imposta 2022.

3.1

revisione congiunturale e causa di esclusione emergenziale

Gli interventi di maggior rilievo sono quelli introdotti per far fronte alla crisi economica conseguente al perdurare dell’emergenza sanitaria, alle tensioni geopolitiche, all’au­mento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse. Si tratta:

·         della revisione congiunturale, realizzata mediante l’introduzione dei correttivi agli indicatori di affidabilità e di anomalia dei singoli ISA operativi nell’ambito del software applicativo;

·         della causa di esclusione per i soggetti che hanno aperto la partita IVA dall’1.1.2021.

Ricorrendo tale causa di esclusione, permane comunque l’obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI. Allo stesso modo, l’operatività della causa di esclusione preclude l’accesso al regime premiale ISA.

3.2

Conferma del quadro applicativo complessivo

Al di là dei predetti interventi, il quadro complessivo sotto il profilo applicativo risulta invariato. Infatti, rispetto all’anno scorso risultano pressoché confermate:

·         le variabili “precalcolate” e le relative modalità di acquisizione dal Cassetto fiscale;

·         la struttura della modulistica (che ha subito alcune modifiche nel quadro A - Personale e nel quadro E - Dati per la revisione);

·         la struttura del software applicativo “IltuoISA 2023”.

3.3

Valutazione del punteggio ISA in fase di controllo

Nella definizione delle strategie di controllo basate sul rischio di evasione fiscale, il punteggio ISA per il 2022 non è considerato in modo autonomo, ma gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

4

Comunicazioni di anomalia ai fini ISA per il triennio 2019-2021

 

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.6.2023 n. 231840 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2019-2021.

4.1

TIPOLOGIE DI ANOMALIA

In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 26 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l’altro, l’anomala indicazione delle cau­se di esclusione, l’omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino.

4.2

INOLTRO NEL CASSETTO FISCALE

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.

4.3

Chiarimenti mediante il software apposito

Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, ove si ritenga fondata l’anomalia, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni.

5

Controlli preventivi sui modelli 730/2023 con rimborsi - approva­zione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza

 

Con il provv. 9.6.2023 n. 203543, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per in­di­­vi­duare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2023 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020, 730/2021 e 730/2022.

5.1

ipotesi che comportano Controlli preventivi sui modelli 730

Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può ef­fet­tuare controlli preventivi nel caso di pre­sentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fi­sca­le, con modifiche rispetto alla dichiara­zione precompilata che incidono sulla deter­mi­na­zione del reddito o dell’imposta e che:

·         presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;

·         ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.

5.2

CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA

Con il provv. 9.6.2023 n. 203543, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i cri­te­ri cui fare riferimento per identifi­care i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:

·         lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versa­men­to, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

·         oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati in­viati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi mo­del­lo 730/2023 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in ba­se alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

5.3

svolgimento dell’attività di Controllo

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o me­dian­te verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine pre­visto per la tra­smissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se que­sta è suc­ces­siva a tale termine.

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

5.4

erogazione del rimborso al contribuente

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rim­borso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è suc­­cessiva a detto termine.

5.5

modelli 730 presentati mediante CAF e professionisti

Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di con­trolli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:

·         tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;

·         a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta

A partire dai modelli 730/2020, ai fini dei controlli preventivi, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale so­stituto d’imposta.

In precedenza, infatti, poiché l’INPS riceveva i risultati contabili per l’effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che aveva prestato l’assistenza fi­scale, era previsto che l’attività di controllo preventiva venisse effettuata dall’Agenzia del­le Entrate in cooperazione con lo stesso INPS.

5.6

effetti ai fini dei conguagli

Se il modello 730/2023 è stato incluso nei controlli preventivi:

·         l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettua­zione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato as­sistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;

·         il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2023, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

6

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2022 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE - AVVISI DI ANOMALIA

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 210441, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022 oppure l’invio della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro, minore rispetto all’im­porto delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta.

A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, delle opera­zioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi IVA.

6.1

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:

·         codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;

·         numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’im­posta;

·         data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2022;

·         data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

6.2

richiesta di informazioni e regolarizzazione

A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:

·         richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non a conoscenza di quest’ultima;

·         regolarizzare gli errori o le omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

7

cessione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 - COMUNICAZIONE E COMPEN­SA­ZIONE

Con il provv. 27.6.2023 n. 237453, l’Agenzia delle Entrate ha esteso ai crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 (art. 4 co. 2 - 5 del DL 34/2023) le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 e successive mo­di­fiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.

7.1

CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas natu­rale, relativi al secondo trimestre 2023, riconosciuti alle:

·         imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 2 del DL 34/2023);

·         imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute (art. 4 co. 3 del DL 34/2023);

·         imprese gasivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 4 del DL 34/2023);

·         imprese diverse da quelle gasivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 5 del DL 34/2023).

7.2

termini di presentazione della comunicazione

La cessione di tali crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6.7.2023 al 18.12.2023.

7.3

Modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve avvenire:

·         sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2023 n. 237453;

·         utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel ri­spet­to dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.

7.4

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’op­zio­ne irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattafor­ma ces­­sione crediti”).

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:

·         esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agen­zia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

·         entro il 31.12.2023.

Con una specifica risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti gli appositi codici tributo da indicare nel modello F24.

8

aliquota iva del 5% sul gas metano - proroga

 

L’art. 1 co. 4 - 5 del DL 28.6.2023 n. 79 (c.d. “DL bollette-bis”) prevede che si applichi l’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

8.1

consumi stimati

Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’ali­quo­ta IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai predetti mesi.

8.2

teleriscaldamento ed energia termica

L’aliquota IVA agevolata si applica anche:

·         alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

·         alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

9

autotrasportatori - deduzione forfetaria per spese non docu­men­­tate - misura per il periodo d’imposta 2022

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 16.6.2023 n. 103, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2022 (modelli REDDITI 2023).

9.1

MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE

Gli importi delle deduzioni forfetarie sono stati fissati nella misura di:

·         48,00 euro (prima 55,00 euro), per i trasporti effettuati personalmente dall’im­pren­ditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto mer­ci per conto di terzi);

·         16,80 euro (prima 19,25 euro), per i trasporti personalmente effettuati dall’im­pren­ditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quel­lo spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

9.2

INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2023

La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va ri­por­­tata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando, come in­di­ca­­­to nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 16.6.2023 n. 28:

·         nel rigo RF55, i codici “43” e “44”;

·         nel rigo RG22, i codici “16” e “17”.

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Co­mune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

10

Assoggettamento a irap dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore dei soci di studio associato

 

Con la risposta a interpello 5.6.2023 n. 338, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’assoggettamento a IRAP dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio.

10.1

quadro normativo

Presupposto oggettivo dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con specifico riferimento alle società ed agli enti, l’attività esercitata costituisce sem­pre, per espressa previsione normativa, presupposto d’imposta (art. 2 co. 1 del DLgs. 446/97).

Gli studi associati e le associazioni professionali continuano ad essere soggetti a IRAP anche nel 2022 e successivamente (circ. Agenzia delle Entrate 18.2.2022 n. 4, § 3), dal momento che l’esclusione disposta dall’art. 1 co. 8 della L. 234/2021 riguarda soltanto le persone fisiche esercenti:

·         attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);

·         arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

10.2

Chiarimenti dell’agenzia delle Entrate

I compensi per incarichi di sindaco e amministratore svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell’associazione medesima solo qualora tali attività siano esercitate, nel contempo:

·         in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale;

·         senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità dello studio o dall’adesione all’associazione.

Dal momento che, nel caso oggetto di interpello, tali condizioni non ricorrono (in quanto gli incarichi di sindaco o amministratore non sono svolti in modo “individuale e separato”), i suddetti compensi, percepiti e fatturati dall’associazione professionale, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP di quest’ultima.

10.3

Possibili soluzioni

Per quanto sopra, ove possibile, appare preferibile far fatturare direttamente agli associati gli incarichi di sindaco e amministratore di società, al fine di:

·         ottenere a monte l’esclusione dal tributo di tali proventi;

·         evitare probabili contenziosi.

11

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate - Affrancamento dei redditi da OICR e da polizze di assicurazione

 

Con la circ. 26.6.2023 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i seguenti regimi previsti dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023):

·         la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazio­ni non quotate e quotate;

·         l’affrancamento delle quote o azioni di OICR;

·         l’affrancamento delle polizze assicurative.

11.1

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE e non quotate

La legge di bilancio 2023 ha prorogato la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni ai fini del capital gain in relazione a quelle possedute all’1.1.2023, prevedendo l’estensione del regime alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in si­stemi multilaterali di negoziazione.

Entrambe le rivalutazioni si perfezionano attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il 15.11.2023.

Partecipazioni non quotate

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorre che entro il 15.11.2023:

·         un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento;

·         il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito).

Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24 si utilizza il codice tributo “8055”.

Partecipazioni quotate

In merito alla rivalutazione delle partecipazioni quotate, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre redigere un prospetto in cui indicare il valore normale preso a riferimento per la determinazione dell’onere fiscale: a tali fini, il valore normale (art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR) è determinato in base alla media aritmetica delle quotazioni borsistiche riferite al mese di dicembre 2022.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24 si utilizza il codice tributo “8057”.

11.2

AFFRANCAMENTO DI QUOTE O AZIONI DI OICR

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la possibilità di affrancare i redditi di capitale e diversi derivanti da OICR che sono originati dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

In merito a questo regime, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha specificato come l’effetto dell’affrancamento sia quello di sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle quote alla data del 31.12.2022. Pertanto, si ritiene che non possano essere considerati “affrancati” i redditi di capitale riferiti ai proventi distribuiti (rectius, “distribuibili”) in costanza di partecipazione.

L’opzione può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di tutte le tipologie di OICR italiani ed esteri, ma non si considera conciliabile con il peculiare regime di tassazione previsto per gli investitori non istituzionali residenti nel territorio dello Stato che, al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell’organismo, possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% all’OICR immobiliare.

In assenza di un rapporto con un intermediario, l’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. Nel caso di proroga dei termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi si intendono prorogati anche i termini per il ver­samento dell’imposta sostitutiva in esame.

Per i rapporti intrattenuti con un intermediario residente, la comunicazione di opzione doveva essere resa in forma libera entro lo scorso 30.6.2023.

11.3

AFFRANCAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

In merito alle polizze di assicurazione, l’art. 1 co. 114 della L. 197/2022consente di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Ai fini dell’affrancamento, il legislatore ha previsto che i redditi di capitale siano determinati forfettariamente, in misura corrispondente alla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati dal contraente.

L’Agenzia delle Entrate osserva che la metodologia di calcolo prevista ai fini dell’af­fran­camento, che attribuisce la natura di rendimento alla eventuale differenza positiva tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati dal contraente, consente di includere tra le polizze per le quali il contribuente può richiedere l’affran­camento anche le polizze che si caratterizzano, per loro natura, per l’assenza di un rendimento determinabile al momento dell’esercizio dell’affranca­mento, quali quelle con cedola (c.d. “a prestazioni ricorrenti programmate”) comunque definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), e quelle per le quali non opera il consolidamento periodico dei rendimenti (c.d. “senza consolidamento delle prestazioni”).

12

DETRAZIONI “EDILIZIE” - errori nella comunicazione di Opzione per cessione e sconto - Riversamento del credito utilizzato “non spettante” - sanzione applicabile

 

In relazione alla comunicazione di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi” e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nella risposta a interpello 14.6.2023 n. 348 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di errori sostanziali nella comunicazione di opzione, il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del cessionario/fornitore è:

·         “inesistente”, se manca il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e, contestualmente, l’inesi­sten­za non è riscontrabile con controlli automatizzati o formali;

·         “non spettante”, in tutti gli altri casi.

Di conseguenza, nel caso in cui venga annullata una comunicazione di opzione per un errore sostanziale ed il credito sia già stato utilizzato in compensazione nel modello F24 dal cessionario/fornitore è necessario procedere al riversamento del credito “indebitamente” utilizzato versando la sanzione del 30%, di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97.

Nella risposta 348/2023 viene ribadito, peraltro, che costituisce un errore sostanziale della comunicazione:

·         l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o di spesa;

·         l’errata indicazione del codice fiscale del cedente.

13

DETRAZIONI “EDILIZIE” - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO - VISTO DI CONFORMITÀ “ORA PER ALLORA” - MODALITÀ DI RILASCIO

Con la FAQ pubblicata il 6.6.2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” relativo ai crediti derivanti da detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate prima del 12.11.2021 (per le quali – ai fini del­l’op­zione – non sussisteva l’obbligo di acquisire tale visto).

A tal fine il documento che attesta il rilascio del visto (da emettere solo previa effettuazione della comunicazione con cui si forniscono alla DRE gli elementi richiesti dal DM 164/99 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità) potrà avere forma libera e dovrà riportare gli “estremi” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 cui il visto medesimo si riferisce (ossia il protocollo e il progressivo), nonché l’indicazione degli elementi essenziali dell’opzione.

L’attestazione di rilascio del visto così redatta, munita della sottoscrizione del professionista incaricato, potrà successivamente essere da quest’ultimo inviata al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata. Il rilascio del visto “ora per allora” non dovrà, invece, essere comunicato all’Amministrazione finanziaria.

14

comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 - applicabilità della “Remissione in bonis

 

Con la ris. 19.6.2023 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile sanare mediante l’istituto della c.d. “remissione in bonis” il mancato invio della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022) e non ancora utilizzati in compensazione, che doveva essere presentata entro il 16.3.2023 (si vedano i relativi provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785).

14.1

natura dell’adempimento

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’adempimento in esame non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16.3.2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”.

14.2

modalità di applicazione della “remissione in bonis

In linea generale, la “remissione in bonis” prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:

·         abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

·         effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

·         versi contestualmente la sanzione di 250,00 euro (importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97), non compensabile.

Il ricorso a tale istituto è comunque inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

In presenza dei requisiti richiesti, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della “remissione in bonis”:

·         coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16.3.2023 possono farlo entro il 30.9.2023, termine ultimo per l’utilizzo in compensazione di tali crediti d’imposta, e comunque prima dell’utilizzo degli stessi, previo versamento della sanzione di 250,00 euro tramite il modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”;

·         coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione, versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.

Con l’avviso pubblicato il 26.6.2023 sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la riapertura del canale telematico dedicato alla presentazione della comunicazione in esame.

15

crediti d’imposta energia maturati da soggetti “non solari” - modalità di compilazione dei modelli redditi

 

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata sul proprio sito il 23.6.2023, ha fornito specifiche istruzioni per la corretta compilazione dei modelli REDDITI in caso di crediti energia maturati da soggetti “non solari”.

15.1

fattispecie

Una società di capitali con periodo d’imposta 1.7.2021 - 30.6.2022, tenuta ad utilizzare per tale periodo il modello REDDITI SC 2022, ha maturato il credito d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre dell’anno 2022 ai sensi dell’art. 4 del DL 17/2022.

Per tale credito d’imposta le istruzioni al quadro RU dei modelli REDDITI 2023 hanno previsto il codice credito “O2”.

Considerata l’impossibilità di utilizzare il citato codice “O2” nel modello REDDITI SC 2022, si è posta la questione se e come tale credito debba essere esposto in tale dichia­­razione o se lo stesso vada, invece, riportato nel successivo modello REDDITI SC 2023.

15.2

modello redditi sc 2022

Nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI 2023 delle società e degli enti è precisato, quale indicazione di carattere generale, che “qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”.

Pertanto, la società di capitali deve compilare il modello REDDITI SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato individuato con il codice credito “O2”.

15.3

modello redditi sc 2023

Qualora il suddetto credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d’imposta che termina il 30.6.2022, l’importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello REDDITI SC 2023. Nello specifico:

·         nel rigo RU1 (dati identificativi del credito) va indicato il codice credito “O2”;

·         nel rigo RU2 (credito d’imposta residuo dalla precedente dichiarazione) non va indicato alcun importo;

·         nel rigo RU5, colonna 3 (credito d’imposta spettante nel periodo), va indicato il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30.6.2022;

·         nel rigo RU6 (credito utilizzato in compensazione nel modello F24) vanno indicate le compensazioni effettuate dall’1.7.2022 al 31.12.2022.

In pratica, con tale modalità di compilazione il credito che residua all’1.7.2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5).

16

Comunicazione dei dati delle spese sanitarie per la pre­com­pi­lazione delle dichiarazioni - estensione dell’obbligo agli infermieri pediatrici

 

Con il DM 22.5.2023, pubblicato sulla G.U. 3.6.2023 n. 128, sono state apportate alcune modifiche al DM 1.9.2016, estendendo agli infermieri pediatrici l’obbligo di trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello REDDITI PF) da parte dell’Agenzia delle Entrate.

16.1

Figura professionale degli infermieri pediatrici

Gli infermieri pediatrici, il cui profilo professionale è individuato dal DM 17.1.97 n. 70, sono soggetti iscritti a un Albo diverso rispetto a quello degli infermieri, che sono già tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie.

In particolare:

·         gli infermieri sono iscritti all’Albo di cui al DM 14.9.94 n. 739;

·         gli infermieri pediatrici sono iscritti all’Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70.

16.2

Decorrenza

In relazione agli infermieri pediatrici, l’obbligo di invio dei dati si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1.1.2023.

I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2023 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024, da rendere disponibili da parte dell’A­genzia delle Entrate entro il 30.4.2024.

16.3

TerminI di INVIO DEI DATI

In via transitoria, il DM 22.5.2023 stabilisce che l’invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2023 deve avvenire entro il 31.1.2024.

Si tratta quindi di un’unica scadenza annuale, rispetto alle due scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati in relazione ai dati del 2023 (30.9.2023 per i dati relativi al primo semestre 2023 e 31.1.2024 per i dati relativi al secondo semestre 2023).

Per le spese sostenute negli anni successivi al 2023 la trasmissione dei dati avverrà entro le scadenze ordinariamente stabilite per tutti i soggetti obbligati, ai sensi dell’art. 7 del DM 19.10.2020.

16.4

Regime sanzionatorio

L’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precom­pi­la­zione delle dichiarazioni è soggetta all’ap­plicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

·         senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;

·         con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la san­zio­ne è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Primo anno di applicazione dell’obbligo

Per il primo anno di applicazione dell’obbligo di comunicazione, non si fa luogo all’ap­pli­ca­zione del­le suddette sanzioni in caso:

·         di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;

·         oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’inde­bita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precom­pilata”.

In relazione agli infermieri pediatrici, tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute nell’anno 2023.

Correzione dei dati trasmessi

Nei casi di errata comunicazio­ne dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

·         entro i 5 giorni successivi alla scadenza;

·         ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 gior­­­ni successivi alla segnalazione stessa.

17

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI - compi­la­zione del quadro RR del modello REDDITI PF 2023 - CHIARIMENTI

 

La circ. INPS 7.6.2023 n. 52 riepiloga le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2023.

17.1

Artigiani e commercianti

La sezione I del quadro RR è funzionale alla determinazione dei contributi previden­ziali dovuti da artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale.

Nel confermare i criteri per la determinazione della base imponibile contributiva, l’INPS ha chiarito che, nel caso in cui nei quadri RF e RG del modello REDDITI PF, sia stata barrata la casella “Impatriati - art. 16 D. Lgs. 147/2015”, la base imponibile contributiva “è la stessa individuata ai fini IRPEF”.

17.2

Gestione separata INPS

La sezione II del quadro RR è funzionale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente.

La circolare ha sostanzialmente confermato i criteri per la determinazione della base imponibile contributiva ribadendo che, se la professionista ha percepito nell’anno l’in­dennità di maternità, questa concorre alla formazione della base imponibile contributiva nel quadro RR.

18

IMPOSTe SOSTITUTIVe per l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni, la trasformazione in società semplice e l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale - CODICi TRIBUTO

 

Con la ris. 22.6.2023 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute, ai sensi della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), per:

·         l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni e la trasformazione in società semplice;

·         l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

18.1

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Per quanto riguarda l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni e la trasformazione in società semplice, la ris. 30/2023 si limita a ridenominare i codici già utilizzati in occasione dei precedenti provvedimenti agevolativi e che verranno, quindi, utilizzati anche per le operazioni agevolate ai sensi della L. 197/2022.

I codici in questione sono:

·         “1836”, per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione;

·         “1837”, per il versamento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’assegnazione o della trasformazione.

Per le operazioni in esame, le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive per il 60% entro il 30.9.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

18.2

ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE STRUMENTALE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

La ris. 30/2023 ha confermato che resta fermo l’utilizzo del codice tributo “1127” per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

I soggetti interessati sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

19

credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno - nuovo modello di comunicazione

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 1.6.2023 n. 188347, ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (e nelle ZES e ZLS), introducendo la possibilità di indicare gli investimenti effettuati nel 2023.

L’aggiornamento tiene conto della proroga al 31.12.2023 del credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 98 della L. 208/2015, ad opera dell’art. 1 co. 265 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

19.1

INVESTIMENTI EFFETTUATI DALL’1.1.2023

La nuova versione del modello:

·         va utilizzata per gli investimenti effettuati dall’1.1.2023;

·         può essere presentata dall’8.6.2023 al 31.12.2024;

·         è stata semplificata, non essendo più previsti i riquadri con le annualità dal 2016 al 2022, ma un solo spazio per gli interventi effettuati nell’anno (che andrà indicato sul frontespizio).

19.2

INVESTIMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 31.12.2022

Per i crediti d’imposta relativi a investimenti realizzati entro il 31.12.2022, con una modifica ai termini previsti dei precedenti provvedimenti, la comunicazione può essere presentata:

·         utilizzando il precedente modello;

·         entro il 31.12.2023.

20

contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche per la gestione degli impianti sportivi e natatori - modalità e termini di presentazione delle istanze per il 2023

 

Con il DPCM 23.3.2023 e l’avviso del Dipartimento per lo sport 19.6.2023, sono state definite le modalità e i termini di presentazione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data di emanazione del suddetto DPCM, della richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi e di impianti natatori.

Le istanze vanno presentate:

·         dalle ore 12:00 del 19.6.2023 e fino alle ore 23.59 del 19.7.2023;

·         unicamente tramite la nuova piattaforma del Dipartimento per lo sport, raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it;

·         secondo i criteri previsti dagli artt. 3 (impianti natatori) e 4 (impianti sportivi) del DPCM 23.3.2023.

Le domande presentate saranno sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento per lo sport.

21

credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive - estensione al trimestre 1.7.2023 - 30.9.2023

 

L’art. 37 del DL 22.6.2023 n. 75, intervenendo sull’art. 9 del DL 4/2022, ha previsto la proroga anche per il trimestre 1.7.2023 - 30.9.2023 del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020.

21.1

caratteristiche dell’investimento

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

·         di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;

·         rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2022 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

21.2

determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto:

·         in misura pari al 50% degli investimenti agevolati;

·         nei limiti delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per il trimestre di riferimento);

·         fermo restando il rispetto del regolamento “de minimis”.

22

Attivazione del registro dei pegni mobiliari non possessori

 

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 14.6.2023 n. 26, ha reso noto che dal 15.6.2023 è operativo il Registro dei pegni non possessori, istituito dal DM 25.5.2021 n. 114, ed è disponibile il servizio web per inviare le domande di iscrizione, rinnovazione, modifica o cancellazione di tale garanzia.

22.1

CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO

Il pegno mobiliare non possessorio è stato introdotto dall’art. 1 del DL 3.5.2016 n. 59 (conv. L. 30.6.2016 n. 119), il quale prevede che gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese possono costituire il pegno non possessorio a garanzia di crediti inerenti all’e­sercizio dell’impresa su beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio della stessa e crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio (sono esclusi i beni mobili, anche immateriali, registrati).

L’elemento caratteristico del pegno non possessorio è che, a differenza del pegno “tradizionale”, non occorre che il creditore privi il debitore del possesso del bene dato in pegno, cosicché il debitore può continuare a utilizzarlo, anche trasformandolo o sostituendolo con beni analoghi.

Affinché produca effetti verso i terzi e sia opponibile, il pegno deve essere iscritto in un registro informatizzato (“Registro dei pegni non possessori”), istituito dal DM 25.5.2021 n. 114, ma rimasto inattivo fino alla suddetta comunicazione del 14.6.2023.

22.2

REGISTRO DEI PEGNI NON POSSESSORI

Il Registro, necessario ai fini dell’opponibilità del pegno, è tenuto dall’Agenzia delle Entrate ed è accessibile a partire dal 15.6.2023, entrando nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Nel Registro, le istanze di iscrizione sono inserite secondo l’ordine di ricezione, indican­do il numero d’ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le perso­ne per cui la richiesta è fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio pre­­sentato con la domanda, l’oggetto della richiesta.

Per l’iscrizione, la parte richiedente o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. La domanda deve indicare tutte le informazioni richieste dall’art. 3 co. 2 del DM 25.5.2021 n. 114 ed essere in forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 82/2005, o di provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica.

22.3

ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO E DEL CODICE NEGOZIO

La ris. 14.6.2023 n. 26 e il provv. 14.6.2023 n. 212883 dell’Agenzia delle Entrate hanno istituito, rispettivamente:

·         i nuovi codici tributo per il versamento tramite il modello F24 dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione pres­so il Registro;

·         il codice negozio da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69) ai fini dell’imposta di registro.

Si ricorda che, prima dell’attivazione del Registro, erano già state individuate:

·         le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità legate al Registro (provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2023 n. 120760);

·         le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore (provv. Agenzia delle Entrate 12.1.2023).

23

Versamento telematico dell’imposta di bollo per i contratti pubblici

 

Dall’1.7.2023, l’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore al momento della stipula del contratto è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con ele­menti identificativi” (F24 ELIDE).

23.1

imposta di bollo suI contratti pubblici

Il provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2023 n. 240013, dando attuazione all’art. 18 co. 10 del DLgs. 31.3.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), ha infatti individuato le modalità per il pagamento telematico dell’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore alla stipula di contratti pubblici.

In particolare, per i procedimenti avviati a decorrere dall’1.7.2023, viene stabilito che l’ap­paltatore versa l’imposta di bollo con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere l’indicazione:

·         dei codici fiscali delle parti;

·         del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

23.2

codici tributo e compilazione del modello F24 ELIDE

La ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2023 n. 37 ha quindi istituito i seguenti codici tributo necessari per il versamento con il modello F24 ELIDE:

·         “1573”, denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

·         “1574”, denominato “Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

·         “1575”, denominato “Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Inoltre, per consentire la corretta identificazione del soggetto controparte del contratto:

·         è stato istituito il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”, da inserire nella sezione “Contribuente” del modello F24 ELIDE, nel campo “codice identificativo”;

·         nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, deve essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante.

Nel modello F24 ELIDE occorre altresì indicare, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

·         nel campo “tipo”, la lettera “R”;

·         nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l’im­po­sta di bollo;

·         nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”.

I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono invece essere compilati.

24

agevolazioni “prima casa” - trasferimento all’estero

 

L’art. 2 del DL 13.6.2023 n. 69 (pubblicato sulla G.U. 13.6.2023 n. 136 ed entrato in vigore il 14.6.2023), ha modificato la lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in tema di agevolazioni “prima casa”, nella parte in cui prevede le condizioni per l’accesso al beneficio per i soggetti trasferiti all’estero.

In base alle nuove norme, “se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni”, per l’accesso al beneficio è necessario che l’immobile acquistato sia ubicato “nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”.

24.1

Condizioni di “prima casa” per l’emigrato all’estero nella norma previgente

L’agevolazione “prima casa” spetta in presenza di una serie di condizioni, che riguardano, in linea di prima approssimazione:

·         la residenza dell’acquirente;

·         la titolarità di altri immobili nel medesimo Comune;

·         il precedente godimento del beneficio in relazione ad altre abitazioni ancora nella titolarità dell’acquirente.

Condizione della residenza

Con riferimento alla condizione della residenza, la norma agevolativa richiede che, alternativamente:

·         l’acquirente abbia la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile per il quale richiede l’agevolazione “prima casa”, oppure ve la stabilisca entro 18 mesi dal­l’acquisto;

·         l’immobile sia situato nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività.

Disciplina previgente

Tali condizioni subiscono deroghe per i contribuenti trasferiti all’estero.

In particolare, secondo la disciplina vigente fino al 13.6.2023:

·         se l’acquirente dell’immobile si era trasferito all’estero per ragioni di lavoro, opera­va una deroga alla condizione della residenza e l’agevolazione “prima casa” spet­tava se l’immobile agevolato si trovava nel Comune in cui aveva sede o esercitava l’attività il datore di lavoro;

·         il cittadino italiano emigrato all’estero poteva applicare l’agevolazione “prima casa”, senza dover dare alcuna prova relativa alla residenza, ma alla più tenue condizione che l’immobile acquistato costituisse la sua “prima casa” sul territorio italiano.

24.2

nuove Condizioni di “prima casa” per l’emigrato all’estero

Intervenendo sulla lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’art. 2 del DL 69/2023 ha modificato le condizioni di accesso al beneficio per i soggetti trasferiti all’estero.

Dal 14.6.2023, il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può accedere al beneficio “prima casa” sull’acquisto in Italia, di un’abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

·         abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;

·         l’immobile acquistato in Italia sia ubicato nel Comune di nascita dell’acquirente, ovvero in quello in cui egli aveva la residenza o svolgeva l’attività prima di trasferirsi all’estero.

Le nuove condizioni richieste per l’accesso al beneficio riguardano sia la permanenza (o attività) in Italia per almeno 5 anni, sia la collocazione dell’immobile, che deve avere un “legame” con le origini del soggetto (il Comune di nascita), ovvero con la sua residenza o attività prima della partenza.

Il riferimento al solo caso dell’acquirente che si sia trasferito all’estero per “ragioni di lavoro” sembra escludere dal campo di applicazione delle nuove condizioni i soggetti che, invece, siano emigrati per altre ragioni (ad esempio, studio o motivi familiari). Inoltre, nessuna rilevanza sembra più assumere la sede del datore di lavoro in Italia.

25

Zone Franche Urbane (ZFU) - Agevolazioni a favore di imprese e pro­fessionisti localizzati nella ZFU del Centro Italia colpita dal si­sma del 2016 - Istituzione del codice tributo

 

Con la ris. 22.6.2023 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “Z166” per l’utilizzo in compensazione, tramite il mo­dello F24, delle agevolazioni previste dal­l’art. 46 del DL 50/2017, come modifi­ca­to dall’art. 1 co. 746 della L. 197/2022, a favo­re delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo lo­calizzati nella Zona fran­ca urbana (ZFU) istituita nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi si­smi­ci che si sono susseguiti dal 24.8.2016, a seguito della proroga dell’agevolazione per l’anno 2023.

Elenchi dei soggetti ammessi

Gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento sono stati ap­provati con il DM 19.6.2023.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza del­le somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei ca­si in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colon­na “importi a debito versati”);

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il qua­le è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.

26

Strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Adeguamento alla nuova lotteria degli scon-trini - CONCESSIONE DI UN Credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.6.2023 n. 231943, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

26.1

AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50,00 euro per ogni apparecchio.

26.2

UTILIZZO DI STRUMENTI STRACCIABILI PER IL PAGAMENTO

Per poter beneficiare del credito d’imposta, il pagamento del corrispettivo per l’ade­gua­men­to del misuratore fiscale deve avvenire con le modalità “tracciabili” individuate dal provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

26.3

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

La fruizione può avvenire a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti.

Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Codice tributo

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta in esame deve essere inserito nel modello F24 con il codice tributo “7032”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 35.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Verifica del limite di risorse disponibile

L’art. 8 del DL 176/2022 stabilisce che il contributo sia concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma risulti incapiente rispetto al credito.

26.4

INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’im­posta in corso al 31.12.2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

27

Buoni sconto - Esclusione dalla disciplina IVA dei voucher

 

Nella risposta a interpello 5.6.2023 n. 341, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la disciplina IVA dei voucher (o buoni corrispettivo), di cui agli artt. 6-bis e ss. del DPR 633/72, non si applica ai buoni emessi nell’ambito dell’attività promozionale di un’azien­da della grande distribuzione, laddove inquadrabili nella categoria dei “buoni sconto” in base alle proprie specifiche caratteristiche.

27.1

DIFFERENZE TRA “BUONI SCONTO” E “BUONI CORRISPETTIVI”

Nel caso in esame, i buoni – denominati commercialmente “buoni spesa” – integrano il diritto del portatore ad ottenere una riduzione del prezzo complessivo di acquisto, pari all’importo indicato sui buoni stessi, cui consegue la riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con riguardo ai voucher o buoni corrispettivo, gli elementi essenziali sono:

·         l’obbligo di essere accettati dai fornitori come corrispettivo, totale o parziale, di una cessione di beni o prestazione di servizi;

·         l’indicazione dei beni o servizi che consentono di acquistare o dei potenziali fornitori.

I documenti che non presentano tali caratteristiche sono estranei all’ambito applicativo della relativa disciplina IVA di cui agli artt. 6-bis e ss. del DPR 633/72. Tra questi ultimi rientrano i “buoni sconto”, essendo strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto, ma non a ricevere i beni o servizi.

27.2

UTILIZZO DEL BUONO SCONTO E RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Al riguardo, si ricorda che gli sconti (o abbuoni), ai fini IVA, “costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2008 n. 36); pertanto:

·         se immediatamente applicabili, sono esposti direttamente in fattura;

·         se le condizioni per la relativa applicazione si verificano dopo l’emissione della fattura, il cedente opera una variazione in diminuzione ex art 26 co. 2 del DPR 633/72.

Per quanto sopra, nel caso specifico, è stata rilevata la natura di “buoni sconto” dei documenti emessi dall’azienda della grande distribuzione a favore dei propri clienti, i quali – al momento dell’utilizzo degli stessi e dell’acquisto dei beni commercializzati – otten­gono una riduzione del corrispettivo dovuto pari all’ammontare dello sconto. Di conseguenza, la base imponibile IVA va ridotta in ragione dell’importo dello sconto previsto nel buono, affinché sia applicato direttamente in fattura (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 19.5.2008 n. 204).

28

rapporti di scambio tra italia e san marino - DOCUMENTO DI TRASPORTO - sosta dei beni

 

Con la risposta a interpello 20.6.2023 n. 356, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al documento di trasporto nei rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

Nello specifico, una società stabilita nella Repubblica di San Marino cede beni a un soggetto passivo italiano; in alcuni casi si occupa direttamente del trasporto, in altri affida il servizio a terzi.

I colli contenenti i prodotti vengono spediti ai propri spedizionieri in Italia.

Ogni collo viene scortato da un apposito documento di trasporto da cui risulta il nominativo del cessionario; generalmente, i colli di un singolo cliente sono trasportati nella sede dello spedizioniere anche in più pallet, insieme ai colli di altri clienti.

Lo spedizioniere viene, quindi, incaricato di smontare e riassemblare i pallet per consentire il trasporto unico di tutti i prodotti acquistati da un singolo cliente. Per tale motivo, i colli sostano nella sede dello spedizioniere per il tempo necessario a riassemblare i pallet.

28.1

quadro normativo

Il DM 21.6.2021 disciplina i rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

Ai sensi dell’art. 6 del suddetto decreto, le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal docu­mento di trasporto o da altro documento da cui è possibile identificare i soggetti coinvolti nell’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Servizio di Interscambio (SdI) che, a sua volta, le invia al cessionario.

Il cessionario potrà visualizzare le fatture elettroniche ricevute nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

28.2

sosta tecnica dei beni

L’Agenzia delle Entrate precisa che la sosta dei beni nella sede dello spedizioniere, per il tempo necessario a organizzare il trasporto, non interrompe l’originaria operazione di vendita; rispetto a quest’ultima, infatti, sono noti tutti i dati dell’operazione quali l’iden­tità dell’acquirente, quantità e qualità dei prodotti acquistati.

Infatti, la sosta dei beni presso i vettori o gli spedizionieri, finalizzata al raggruppamento o allo smistamento dei beni medesimi per la prosecuzione del trasporto verso il destinatario, non fa venir meno la validità del documento emesso dal mittente, purché la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario per tali operazioni e non si configuri un distinto rapporto di deposito.

Non rilevano, pertanto, le possibili “segmentazioni” nella fase del trasporto.

Di conseguenza, il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica ai sensi del­l’art. 8 del DM 21.6.2021, ossia senza indicazione dell’IVA e il cessionario italiano assolve l’imposta con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

28.3

gestione dei documenti di trasporto

I documenti di trasporto (DDT) che accompagnano la cessione dei beni devono contenere:

·         la data;

·         le generalità del cedente e del cessionario e dell’eventuale soggetto incaricato del trasporto;

·         la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

Il cedente sanmarinese predispone un primo documento di trasporto per ogni singolo collo, in cui verrà indicato come cessionario l’acquirente italiano e che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere; in aggiunta, il cedente consegnerà allo spedizioniere un secondo DDT in cui verranno riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all’acquirente da parte dello spedizioniere. Quest’ultimo dovrà annottare sul DDT ora e data di partenza nel momento in cui i beni usciranno dal deposito per essere consegnati al cliente.

L’Amministrazione finanziaria ritiene che la spedizione possa essere documentata con due documenti di trasporto poiché entrambi contengono, senza possibilità di incertezza, gli elementi previsti dalla norma e consentono di tracciare univocamente la movimentazione dei beni dagli stabilimenti del fornitore sanmarinese al destinatario finale ita­liano, compresa la sosta tecnica presso lo spedizioniere.

29

Piano attestato di risanamento - Inefficacia dell’accordo transattivo - Nota di variazione in aumento

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 23.6.2023 n. 359, ha precisato che se il cedente o prestatore emette la nota di credito, il successivo obbligo di emissione della nota di variazione in aumento può sorgere solo nel caso in cui venga interamente o parzialmente corrisposto dal cessionario o committente l’importo oggetto della precedente rettifica in diminuzione.

Tale obbligo non sussiste, invece, nell’ipotesi in cui risulti inefficace l’accordo transattivo stipulato nell’ambito di un piano attestato di risanamento.

29.1

EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE

Se il cessionario o committente non versa il corrispettivo dovuto al cedente o prestatore, in conseguenza di uno degli eventi di cui all’art. 26 co. 2, 3 e 3-bis del DPR 633/72 (annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, sopravvenuto accordo fra le parti, assoggettamento a procedura concorsuale, ecc.), quest’ultimo ha facoltà di emettere una nota di credito, recuperando l’IVA corrispondente.

Può accadere che, successivamente a tali eventi, il corrispettivo venga pagato in tutto o in parte; in tal caso, il cedente o prestatore dovrà emettere una nota di variazione in aumento, mentre il cessionario o committente potrà portare in detrazione l’IVA (sempre che abbia in precedenza operato la rettifica in aumento e versato l’imposta).

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già chiarito con il principio di diritto 10.1.2023 n. 1, affermando che una volta emessa la nota di credito, il cedente o prestatore è tenuto ad emettere la nota di debito nel solo caso in cui venga pagato l’importo oggetto della precedente variazione in diminuzione.

29.2

INEFFICACIA DELL’ACCORDO TRANSATTIVO

L’inefficacia dell’accordo transattivo stipulato nell’ambito del piano attestato di risanamento – senza che sia effettuato alcun versamento – non comporta invece l’obbligo di emissione della nota di debito.

In tale circostanza l’obbligazione del debitore rimane, infatti, comunque inadempiuta. In altre parole, anche volendo ipotizzare che alla risoluzione dell’accordo il cedente o prestatore ripristini la situazione iniziale e, pur non avendo incassato il corrispettivo, emetta una nota di debito, la condizione del cessionario o committente consentirebbe in ogni caso di procedere ad una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento.

30

rimborsi iva - patrimonio netto negativo - obbligo di prestare garanzia

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.6.2023 n. 347, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alle condizioni per l’ottenimento dei rimborsi IVA senza prestazione della garanzia patrimoniale.

30.1

solidità patrimoniale

Affinché i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000,00 euro possano essere eseguiti senza prestare la garanzia patrimoniale, il soggetto passivo deve attestare, fra l’al­tro, che il suo patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili del­l’ulti­mo periodo d’imposta, di oltre il 40%.

30.2

necessità di un patrimonio effettivo

In presenza di un patrimonio netto negativo, seppure in miglioramento, una società non può ottenere il rimborso IVA per un importo superiore alla predetta soglia, senza prestare la garanzia patrimoniale. Infatti, tale patrimonio non “garantisce” il credito IVA chie­­sto a rimborso.

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