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controlli sull’apertura della partita iva - provvedimento attuativo
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Con il provv. 16.5.2023 n. 156803, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni di attuazione dell’art. 35 co. 15-bis.1 e 15-bis.2 del DPR 633/72 (inseriti dalla L. 197/2022), mediante il quale sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA.
Inoltre, il provvedimento ha approvato il fac-simile riportante il contenuto minimo della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all’eventuale provvedimento di cessazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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1.1
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quadro normativo
L’art. 1 co. 148 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando il menzionato art. 35 del DPR 633/72, ha introdotto alcune disposizioni che consentono all’Agenzia delle Entrate di implementare nuovi controlli connessi all’attribuzione di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nell’ottica di ridurre l’evasione fiscale.
I controlli sono, quindi, principalmente rivolti alle partite IVA di nuova attribuzione, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.
All’esito degli specifici controlli operati dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili qualora obbligatorie.
Esponendo “documentazione idonea”, il soggetto invitato a comparire può attestare l’assenza dei profili di rischio che gli sono stati contestati.
Nel caso di mancata comparizione “di persona” del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 11 co. 7-quater del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.
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1.2
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criteri di valutazione del rischio al fine dei controlli
Il provvedimento individua le modalità di valutazione del rischio dei contribuenti, al fine dei controlli in argomento.
La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:
· elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica; gli elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la mancanza di un professionale e abituale svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione;
· elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività;
· elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.
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1.3
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criteri di valutazione del rischio al fine dei controlli
A seguito dell’invito a comparire presso gli Uffici, il contribuente è chiamato a fornire i chiarimenti richiesti e le scritture contabili di cui all’art. 14 o 19 del DPR 600/73, qualora obbligatorie.
Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito a comparire, l’Ufficio effettua le seguenti attività:
· riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente ai quali è riferita la partita IVA (ad es. aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, al possesso dei requisiti di imprenditorialità, alla solidità patrimoniale e finanziaria, ecc.);
· riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, anche sulla base dei documenti esibiti e dei chiarimenti forniti;
· riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo IVA, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’Ufficio.
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1.4
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richiesta di riattribuzione della partita iva e fideiussione
Successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA eventualmente emanato dall’Agenzia delle Entrate, il destinatario può richiedere la riattribuzione di un numero di partita IVA, solamente previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria.
Detta polizza o fideiussione deve avere la durata di 3 anni ed essere di importo, in ogni caso, non inferiore a 50.000,00 euro.
La polizza o fideiussione è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di nuova attribuzione della partita IVA.
Con il provvedimento in esame è stato approvato il fac-simile recante il contenuto minimo che devono possedere la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria.
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SOSTITUTI D’IMPOSTA CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE - MODELLI 730-1 - MODALITà DI PRESENTAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE NEL 2023
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Il provv. Agenzia delle Entrate 16.5.2023 n. 155303 ha definito le modalità di trasmissione delle schede con le scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1 relativi al periodo d’imposta 2022) da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, confermando la procedura prevista per le schede trasmesse l’anno scorso (modelli 730-1 relativi al periodo d’imposta 2021), di cui al provv. 14.1.2022 n. 11185.
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2.1
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MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO PER LA “DEMATERIALIZZAZIONE”
L’art. 4 co. 2 del DL 10.5.2023 n. 51 ha infatti rinviato al 2024 la “dematerializzazione”, cioè la trasmissione in via telematica, dei modelli 730-1 in relazione ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, disposta dall’art. 37 co. 2-bis lett. c-bis) del DLgs. 241/97, come modificato dall’art. 2 del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che sarebbe dovuta decorrere da quest’anno in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.
Le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nei modelli 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, dovevano infatti essere stabilite con un apposito provvedimento della stessa Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che non è stato però emanato.
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2.2
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TRASMISSIONE DEI MODELLI 730-1 NEL 2023
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale trasmettono ancora per quest’anno i modelli 730-1, relativi al periodo d’imposta 2022, all’Agenzia delle Entrate per il tramite di un ufficio postale o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica (es. professionista o CAF), consegnando le schede:
· all’interno dell’apposita busta di cui all’Allegato 2 al provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2023 n. 34545;
· ovvero in una normale busta di corrispondenza, nella quale si indica la dicitura “Scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.
In entrambi i casi, le buste devono essere debitamente sigillate e contrassegnate sui lembi di chiusura dal contribuente.
Bolla di consegna delle buste
In caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d’imposta utilizzano la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al provv. 34545/2023, nella quale si riportano i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta.
Qualora le buste vengano consegnate ad un ufficio postale, non è necessario indicare nella suddetta bolla i codici fiscali. In questo caso, i sostituti d’imposta devono però raggruppare le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.
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2.3
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TERMINI DI TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli uffici postali e gli intermediari che ricevono le schede cartacee dei contribuenti dai sostituti d’imposta devono trasmettere tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti.
In ogni caso, gli intermediari devono inviare i dati:
· entro il 31.7.2023, per le schede ricevute fino al 15.7.2023;
· entro il 15.10.2023, per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2023.
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3
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crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per il secondo trimestre 2023 - utilizzo in compensazione nel modello F24
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Con la ris. 10.5.2023 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno) 2023 (art. 4 del DL 34/2023).
Tali crediti devono essere utilizzati entro il 31.12.2023.
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3.1
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CODICI TRIBUTO
Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
· “7015”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore;
· “7016”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore;
· “7017”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore;
· “7018”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore.
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3.2
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”);
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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3.3
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PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
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4
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Crediti d’imposta gas - incremento del 30% del prezzo di riferimento del gas - Irrilevanza di un contratto di fornitura a prezzo fisso
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Con la risposta a interpello 8.5.2023 n. 316, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte delle imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022 e seguenti), non rileva la circostanza che sia stato stipulato dall’impresa un contratto di fornitura a prezzo fisso.
La norma che disciplina il credito d’imposta delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso, prevedendo che l’aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).
Pertanto, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle specifiche disposizioni) non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
· alla media dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
· al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
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5
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credito d’imposta per la musica - presentazione istanze per il 2022
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Con il DM 10.5.2023 n. 1781 e l’avviso del Ministero della Cultura 11.5.2023, sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per accedere, in relazione alle spese sostenute nel 2022, al credito d’imposta per la musica disciplinato dall’art. 7 co. 1 del DL 91/2013.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state definite con il DM 13.8.2021, come modificato dal DM 30.3.2023 n. 147.
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5.1
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soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese:
· iscritte al Registro delle imprese con codice ATECO 5920;
· esistenti da almeno un anno dalla richiesta di accesso alla misura;
· nel cui oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi di cui all’art. 78 della L. 633/41 o di videogrammi musicali oppure la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.
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5.2
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determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto:
· nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali;
· fino all’importo massimo di 1.200.000,00 euro nei 3 anni d’imposta.
L’importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 250.000,00 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo pari a 75.000,00 euro (comunque entro l’importo massimo di beneficio riconoscibile per ciascuna impresa).
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5.3
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modalità di accesso all’agevolazione
Le imprese interessate, in possesso dei requisiti previsti che hanno sostenuto le spese agevolabili nel 2022, devono presentare l’istanza:
· entro il 14.7.2023;
· mediante l’apposita piattaforma online all’indirizzo https://doc.cultura.gov.it (piattaforma DGCOL), utilizzando l’apposita modulistica.
Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera oggetto della richiesta di beneficio alla Direzione generale Cinema e audiovisivo:
· a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo - Servizio I - Tax credit Musica;
· oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con l’indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 D.L. n. 91/2013 - DI 13 agosto 2021”.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.
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6
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Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate - versamento DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA - Istituzione del codice tributo
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Con la ris. 19.5.2023 n. 23, Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la nuova rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell’art. 5 co. 1-bis della L. 448/2001 (inserito dall’art. 1 co. 107 della L. 197/2022, legge di bilancio 2023).
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6.1
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RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE
Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Tale valore deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 16% ed è possibile perfezionare l’opzione entro il 15.11.2023.
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6.2
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ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO relativo alle partecipazioni quotate
La rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati si affianca a quella relativa alle partecipazioni non quotate e a quella del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili), disciplinati rispettivamente dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
La risoluzione in commento istituisce quindi il codice tributo “8057”, denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione”.
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6.3
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CONFERMA DEI CODICI tributo relativi aLLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E aI TERRENI
Viene espressamente indicato che resta fermo l’utilizzo dei codici tributo “8055” e “8056”, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni.
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6.4
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· i suddetti codici tributo (“8055”, “8056” e “8057”) vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”;
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.
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7
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IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI - INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE CON VEICOLI MAGGIORMENTE ECO-soSTENIBILI
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Con il DM 12.4.2023, pubblicato sulla G.U. 23.5.2023 n. 119, sono stati previsti ulteriori incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.
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7.1
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SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:
· attive sul territorio italiano;
· iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
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7.2
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INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
In relazione all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
· veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e di 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;
· veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
· dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.
Rottamazione di precedenti veicoli
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o euro 6 E, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato. Il veicolo rottamato deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 23.5.2023.
In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento euro VI step E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 E ed euro VI step E il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici
Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:
· le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;
· i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;
· la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti standard ambientali.
Maggiorazione per piccole e medie imprese
I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.
Limite massimo
In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 550.000,00 euro per singola impresa.
Incumulabilità
I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.
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7.3
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con un successivo decreto direttoriale saranno stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio.
A tali fini, sarà sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.
Le domande saranno esaminate in base all’ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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7.4
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PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO
I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, dovranno comunque rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento e fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche.
Le modalità di rendicontazione saranno stabilite con un successivo decreto direttoriale.
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8
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attività di vendita dei carburanti - trasparenza dei prezzi - nuova disciplina - provvedimento attuativo
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Con il DM 31.3.2023, pubblicato sulla G.U. 22.5.2023 n. 118, sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti per autotrazione, introdotta dall’art. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 conv. L. 10.3.2023 n. 23, che prevede:
· l’obbligo di comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) i prezzi praticati da ogni singolo impianto;
· l’obbligo di esposizione nel punto vendita di un cartellone riportante i prezzi medi di riferimento elaborati dal suddetto Ministero.
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8.1
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI PRATICATI
L’obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile, praticati al pubblico, sussiste:
· per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato;
· per ogni singolo impianto di distribuzione;
· in caso di vendita effettuata mediante modalità self service; qualora non sia presente e operativa tale forma di vendita, si fa riferimento alla vendita in modalità “servito”.
La comunicazione deve essere effettuata, a decorrere dal 24.7.2023:
· all’apertura di un nuovo impianto;
· in caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata;
· esclusivamente con modalità telematiche utilizzando, previa autenticazione, l’applicativo disponibile all’indirizzo Internet https://carburanti.mise.gov.it.
I prezzi devono essere indicati con tutte le cifre decimali effettivamente applicate.
I prezzi comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono pubblicati sul servizio telematico “Osservaprezzi carburanti”.
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8.2
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Elaborazione dei prezzi medi da parte del Ministero
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi applicati, elabora i dati e calcola la media aritmetica:
· su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita in impianti situati fuori della rete autostradale;
· su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale.
A partire dall’1.8.2023, il Ministero provvede alla pubblicazione dei suddetti prezzi medi, al fine di renderli disponibili agli esercenti l’attività di vendita di carburante:
· in un’apposita sezione del proprio sito Internet (www.mise.gov.it);
· con frequenza giornaliera, entro le ore 8.30.
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8.3
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Obbligo di esposizione di un cartellone riportante i prezzi medi
Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, a decorrere dall’1.8.2023 sono tenuti ad esporre nel proprio punto vendita i prezzi medi di riferimento pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
· relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita;
· mediante un apposito cartellone;
· assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.
Nel cartellone, i prezzi medi di riferimento devono essere esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso:
· gasolio (euro per litro);
· benzina (euro per litro);
· GPL (euro per litro);
· metano (euro per chilogrammo).
L’esposizione del cartellone deve essere all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità, utilizzando la dimensione minima dei caratteri pari a 12 cm di altezza (con la stessa dimensione devono essere indicate le cifre decimali fino alla terza).
Il cartellone che riporta i prezzi medi deve essere esposto:
· entro le 10.30, se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle 8.30, o nel caso di apertura 24 ore su 24;
· oppure entro le due ore successive all’apertura, se l’orario di apertura è successivo alle 8.30.
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8.4
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SANZIONI
Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del DL 5/2023, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati e di esposizione del cartellone con i prezzi medi di riferimento, si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 2.000,00 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata.
Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso in cui il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato al Ministero dal singolo impianto di distribuzione.
Sospensione dell’attività
Nel caso in cui la violazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a 30 giorni.
Decorrenza
Le suddette sanzioni in caso di violazioni si applicano a decorrere dall’1.8.2023.
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9
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Cause di esclusione dal regime forfetario - titolarità di pensione
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.5.2023 n. 311, è stato chiarito che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000,00 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia, preclude l’applicazione del regime forfetario.
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9.1
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possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati
L’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000,00 euro.
Viene precisato che, per effetto della previsione, sono esclusi dal regime i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di tali redditi e il loro ammontare.
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9.2
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pensione superiore a 30.000,00 euro
Seguendo tale impostazione, è stato escluso il regime forfetario per la nuova attività avviata in Italia dal soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000,00 euro annui, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
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10
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controllo del versamento delle ritenute negli appalti - responsabilità del committente - pagamento della sanzione
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L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (introdotto con l’art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), derogando al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevede che le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
· per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;
· caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;
· mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
Con la ris. 10.5.2023 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di versamento della sanzione irrogata al committente per la violazione della disciplina in esame.
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10.1
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Sanzione irrogabile al committente
Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso violazioni in relazione all’effettuazione e al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, e il committente non abbia ottemperato ai propri obblighi di controllo, il committente stesso è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
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10.2
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Versamento della sanzione da parte del committente
Come stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 10.5.2023 n. 21, il versamento della sanzione irrogata al committente deve essere effettuato:
· tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), che non consente la compensazione con crediti disponibili;
· utilizzando i seguenti codici tributo:
- “8119”, denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”;
- “9600”, denominato “Spese di notifica”.
Compilazione del modello “F24 ELIDE”
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”:
· i suddetti codici tributo devono essere esposti nel campo “codice”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
· nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
· nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono inoltre essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo “8119”, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”; nessun valore deve essere indicato per il codice tributo “9600”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio, nel formato “AAAA”;
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.
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11
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INCENTIVO PER I LAVORATORI CHE RINUNCIANO ALLA PENSIONE “QUOTA 103”
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Il DM 21.3.2023, pubblicato sulla G.U. 12.5.2023 n. 110, ha definito le modalità attuative dell’incentivo riconosciuto dall’art. 1 co. 286 - 287 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”), decidono di rinunciarvi.
In particolare, al ricorrere di tale opzione, l’art. 1 co. 286 della L. 197/2022:
· riconosce la facoltà di rinunciare all’accredito della quota dei contributi a carico del lavoratore relativi all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
· prevede, nel contempo, la corresponsione al lavoratore della somma corrispondente alla quota di contribuzione a proprio carico, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’INPS.
Il provvedimento in esame precisa che la somma corrisposta al lavoratore è imponibile ai fini fiscali, ma non a quelli contributivi.
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11.1
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caratteristiche DELLA facoltà di RINUNCIA
La facoltà di rinuncia:
· ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere o successivi;
· può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
· è revocabile e, in tal caso, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.
Se tale facoltà è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il pensionamento in “Quota 103”, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
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11.2
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CONTRIBUZIONE INTERESSATA
La facoltà di optare per l’incentivo riguarda esclusivamente i contributi pensionistici a carico del lavoratore dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione anticipata “Quota 103”.
La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento:
· di una pensione diretta;
· del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
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11.3
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aspetti procedurali
Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento ne deve dare comunicazione all’INPS, il quale provvederà a certificare al medesimo lavoratore:
· entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria,
· il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.
Nel contempo, l’Istituto previdenziale comunicherà l’avvenuta certificazione anche al datore di lavoro, il quale:
· effettuerà gli adempimenti correlati al venir meno dell’obbligo di versamento dei contributi e alla conseguente corresponsione delle relative somme al lavoratore;
· procederà all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
Spetta in ogni caso all’INPS predisporre le istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali dell’incentivo in argomento.
Variazione del datore di lavoro
In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dovrà dare comunicazione al nuovo datore di lavoro entro 30 giorni.
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12
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COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI REVERSIBILI SU BASE INTERNAZIONALE - REGIME FISCALE
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Con la risposta a interpello 22.5.2023 n. 330, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi pagati da una società italiana ad un amministratore, con obbligo di riversamento ad una società estera del gruppo:
· non sono imponibili in capo all’amministratore, in virtù dell’obbligo di riversamento a terzi;
· concorrono alla formazione del reddito della società beneficiaria;
· sono deducibili in capo alla società erogante per competenza, e non per cassa.
Se la Convenzione contro le doppie imposizioni che lega l’Italia allo Stato di residenza della società beneficiaria è conforme al modello OCSE, i compensi sono imponibili in capo a tale società anche in Italia solo se esiste in Italia una stabile organizzazione di tale entità: in caso contrario, la tassazione avviene in via esclusiva nell’altro Stato.
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13
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Credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) - utilizzo in compensazione nel modello F24
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Con la ris. 24.5.2023 n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta spettante alle imprese per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 1 co. 61 - 65-bis della L. 27.12.2017 n. 205 e al relativo provv. 6.6.2022 n. 193276.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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13.1
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CODICE TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate è stato istituito il codice tributo “6859”.
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13.2
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
· il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
· nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
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13.3
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PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate alla stessa Agenzia, pena lo scarto del modello F24.
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14
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riparazione e sostituzione di beni in garanzia - trattamento IVA
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Con la risposta a interpello 9.5.2023 n. 323, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti coperti dalla garanzia.
Nel caso specifico, i pezzi di ricambio, nonché i beni sostitutivi o di risulta delle riparazioni, erano oggetto di movimentazione nell’UE poiché la società produttrice (soggetto extra-UE) si avvaleva di soggetti terzi (quali centri di riparazione e centri logistici) in Italia e in altri Stati membri.
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14.1
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operazioni escluse da iva
Con la risposta in argomento, l’Agenzia chiarisce che sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 del DPR 633/72:
· l’invio dei prodotti difettosi dal cliente finale italiano ai centri di riparazione in Italia o in altro Stato UE, nonché il reinvio dei beni riparati dopo l’intervento, in quanto le operazioni non sono a titolo oneroso e il diritto di proprietà resta in capo al cliente;
· l’invio al cliente finale, da parte della società, di un prodotto nuovo proveniente da altro Stato UE, sostitutivo di quello originario, in quanto manca, anche in questo caso, il carattere di onerosità (dato che la sostituzione è già parte del prezzo della vendita originaria assoggettata a imposta).
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14.2
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Trasferimenti di beni in conto proprio nell’ue
Per quanto concerne l’invio dei pezzi di ricambio dal centro logistico nell’UE al centro di riparazione in Italia ad opera della società, l’Agenzia chiarisce che esso configura un trasferimento di beni in conto proprio nell’Unione, realizzando una cessione intra-UE assimilata nello Stato membro di partenza e un acquisto intra-UE assimilato in Italia ex art. 38 co. 3 lett. b) del DL 331/93.
Analogamente, l’invio di parti o beni difettosi dall’Italia a un centro logistico in altro Stato UE configura una cessione intra-UE assimilata in Italia ex art. 41 co. 2 lett. c) del DL 331/93.
Né per l’acquisto intra-UE assimilato, né per la cessione intra-UE assimilata risulta dovuta la presentazione degli INTRASTAT, trattandosi di operazioni su beni eseguite nell’ambito della garanzia (C.M. 23.2.94 n. 13, § 15.1).
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15
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Note di variazione IVA - Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato - esclusione
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.5.2023 n. 324, ha escluso la possibilità di emettere le note di variazione IVA in diminuzione, di cui all’art. 26 del DPR 633/72, per la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012.
Tale conclusione si fonda sul tenore letterale dei co. 3-bis e 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72, i quali non menzionano, tra le altre, le procedure di sovraindebitamento.
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15.1
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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA: ELENCAZIONE TASSATIVA
L’art. 26 del DPR 633/72, come modificato dall’art. 18 del DL 73/2021, in vigore dal 26.5.2021, ha anticipato il momento a decorrere dal quale è possibile, per il cedente o prestatore, recuperare l’IVA assolta nel caso in cui il cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale non abbia pagato il corrispettivo.
Al co. 10-bis è stabilito che, ai fini dell’emissione della nota di variazione, il debitore si considera “assoggettato” a una procedura concorsuale a partire dalla data della sentenza di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta o del decreto di ammissione alla procedura di concordato o che dispone l’amministrazione straordinaria.
Per le procedure aperte dal 26.5.2021 compreso, tale momento costituisce il dies a quo per la variazione in diminuzione.
La nuova disciplina IVA, tuttavia, non contempla la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, con ciò dimostrando, secondo l’Agenzia delle Entrate, una consapevole scelta del legislatore di esclusione di tale procedura.
Tale soluzione troverebbe conferma, al contrario, con l’amministrazione straordinaria, espressamente inclusa nel disposto dell’art. 26 del DPR 633/72 solo per effetto delle modifiche di cui al DL 73/2021.
Alla luce del quadro normativo vigente, quindi, resta esclusa la possibilità di estendere la disciplina delle note di variazione alla liquidazione del patrimonio.
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15.2
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ESTENSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE
L’interpretazione proposta dall’Agenzia delle Entrate potrebbe suscitare alcune difficoltà operative dettate dalla circostanza che l’art. 26 del DPR 633/72 non è aggiornato ai nuovi istituti del Codice della crisi d’impresa di cui al DLgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022.
Come evidenziato anche nella risposta a interpello 324/2023, l’ambito di applicazione dell’art. 26 del DPR 633/72 potrà essere ampliato in attuazione del disegno di delega fiscale, ove, all’art. 9 lett. a) n. 3, viene demandato al Governo il compito di estendere “a tutti gli istituti” del Codice della crisi la disciplina delle note di variazione.
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16
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Servizi di formazione - Messa a disposizione di personale docente - Esenzione IVA - Condizioni
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Con la risposta a interpello 9.5.2023 n. 321, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la semplice messa a disposizione del personale docente di un istituto a favore di un altro ente formativo non è un’operazione che di per sé può essere considerata esente da IVA.
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16.1
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ESENZIONE IVA PER ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
Ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, l’esenzione da IVA spetta qualora:
· le prestazioni possano essere qualificate come “di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere”, ivi includendosi le attività di “formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale” (requisito oggettivo);
· gli enti erogatori siano “istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni” (requisito soggettivo).
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16.2
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MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Il regime di cui all’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 non può essere applicato a tutte le attività espletate dal soggetto passivo, dovendo essere circoscritto ai soli servizi di natura educativa e didattica per i quali è stato ottenuto il riconoscimento.
L’istituto che mette a disposizione i propri docenti a favore di un altro ente di formazione dovrebbe valutare se, alla luce degli accordi stipulati, l’attività resa consista nell’insegnamento (specificatamente riconosciuta) o in una mera messa a disposizione degli insegnanti.
In base ai principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE 14.6.2007 causa C-434/05, l’esistenza di una trasmissione di conoscenze e competenze tra l’insegnante e i discenti è un elemento rilevante, ma non sufficiente, di per sé, “a qualificare come attività di insegnamento il semplice fatto di mettere un docente a disposizione di un istituto d’istruzione” (punto 19).
Detta attività “è costituita da un complesso di elementi che includono, al contempo, quelli concernenti i rapporti tra docenti e studenti nonché quelli che costituiscono il contesto organizzativo dell’istituto in questione” (punto 20). Il fatto oggetto di causa, che presenta analogie con quello esaminato dall’Amministrazione finanziaria, concerneva la messa a disposizione di docenti da parte di un “college” nei confronti di un istituto destinatario; a quest’ultimo spettava la definizione dei compiti demandati all’insegnante, nonché la copertura assicurativa dello stesso.
Conseguentemente la Corte di Giustizia UE non riteneva di potere considerare tale attività come “idonea a rientrare nella nozione di insegnamento”, poiché, in base alle pattuizioni contrattuali, risultava preminente, nel caso di specie, l’obiettivo di “facilitare l’insegnamento fornito dall’istituto destinatario” (punto 22).
Le prestazioni rese dai docenti di un istituto nei confronti dei discenti di altri enti possono beneficiare dell’esenzione solo a condizione che:
· i presupposti in base ai quali è stato attribuito il riconoscimento permangano in capo al soggetto passivo che mette a disposizione i propri insegnanti;
· i servizi erogati siano identici a quelli per i quali detto riconoscimento è stato ottenuto; essi non possono, infatti, consistere nella “mera messa a disposizione dei docenti, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE”.
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17
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partecipazione di una sede secondaria a un gruppo IVA INGLESE - effetti IVA della brexit
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.5.2023 n. 314, ha chiarito gli effetti IVA della partecipazione di una stabile organizzazione di un soggetto UE a un Gruppo IVA istituito nel Regno Unito.
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17.1
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gruppi IVA istituiti in Paesi terzi
Come recentemente indicato dal Comitato IVA, i gruppi istituiti in Paesi extra-UE, anche se con un’impostazione simile a un Gruppo IVA, non dovrebbero essere trattati come un soggetto passivo unico, né dovrebbero avere effetto nel sistema IVA dell’UE (cfr. Working paper 25.10.2021 n. 1027 e linee guida risultanti dalla 119° riunione del 22.11.2021).
Ora, poiché a seguito della Brexit anche il Regno Unito costituisce un Paese terzo nei confronti dell’UE, la partecipazione della branch di un soggetto UE a un Gruppo IVA inglese non sortisce i medesimi effetti della partecipazione a un Gruppo IVA costituito ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2006/112/CE.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a partire dall’1.1.2021, sono escluse da IVA le prestazioni di servizi effettuate tra due sedi secondarie del medesimo soggetto di diritto tedesco, l’una in Italia e l’altra nel Regno Unito, anche se la seconda sede appartiene a un Gruppo IVA inglese.
Deve perciò considerarsi superata la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 3.11.2021 n. 756, che aveva considerato rilevanti ai fini dell’imposta le transazioni tra una stabile organizzazione italiana e la casa madre aderente a un Gruppo IVA inglese anche a seguito della Brexit.
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17.2
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recupero dell’imposta
Per quanto concerne il recupero dell’imposta erroneamente assolta dalla branch italiana del soggetto di diritto tedesco mediante reverse charge, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, in conformità alla procedura indicata dall’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, l’errore (ossia l’applicazione dell’IVA mediante reverse charge su operazioni non soggette) può essere corretto dal committente tramite annotazioni contabili di senso contrario a quelle già eseguite in precedenza per assolvere l’imposta, salva l’ipotesi in cui il soggetto non abbia potuto esercitare la detrazione dell’IVA. In quest’ultimo caso, l’imposta non detratta potrà essere recuperata tramite:
· emissione di una nota di variazione ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72;
· in alternativa, ove siano spirati i termini per emettere la nota di variazione, mediante richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72, comunque da presentare entro 2 anni dalla data del versamento (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2023 n. 203).
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18
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cessione di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva - rilevanza iva
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Con la risposta a interpello 10.5.2023 n. 326, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la cessione ad un Comune, da parte di una società, di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva, destinate all’edilizia residenziale pubblica, è un’operazione rilevante ai fini IVA.
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18.1
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convenzione urbanistica
La convenzione urbanistica, stipulata tra un Comune e una società, regola i contenuti, le modalità attuative e la disciplina del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) di un’area di trasformazione residenziale che insiste su un terreno situato nel territorio comunale.
La convenzione prevede la cessione da parte della società, a favore del Comune, a titolo di compensazione, dell’area formante il lotto destinato all’edilizia residenziale pubblica ad un prezzo convenzionato; la cessione di tali aree rappresenta un requisito essenziale per il rilascio del permesso di costruire al fine di realizzare le opere di urbanizzazione.
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18.2
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cessione a prezzo convenzionale
Dalla convenzione stipulata tra il Comune e la società emerge che quest’ultima si impegna a cedere a prezzo convenzionale le aree a titolo di compensazione aggiuntiva e, di conseguenza, la cessione di tali lotti di terreno è da ritenersi rilevante ai fini IVA.
Nel caso descritto, infatti, non trova applicazione quanto disposto dall’art. 51 della L. 342/2000, secondo cui non è rilevante ai fini IVA la cessione nei confronti di Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
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19
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Rifiuti di pile e accumulatori - somme erogate - ristoro di costi - trattamento ai fini iva
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Con la risposta a interpello 15.5.2023 n. 329, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è applicabile l’aliquota IVA del 10% al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. In aggiunta, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che i corrispettivi erogati a ristoro degli oneri per la raccolta dei rifiuti si qualificano come erogazioni di denaro e, in quanto tali, non sono soggette a imposta.
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19.1
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raccolta e gestione dei rifiuti
La gestione e la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori sono svolte dai produttori degli stessi tramite Sistemi individuali e collettivi che operano per il conseguimento della raccolta, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.
Per la corretta applicazione dell’aliquota del 10%, prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è necessario far riferimento all’art. 183 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 152/2006, secondo cui la definizione di rifiuti urbani ricomprende anche i rifiuti di pile e accumulatori.
Di conseguenza, l’aliquota ridotta in argomento viene ritenuta applicabile al servizio di raccolta e gestione di tali rifiuti.
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19.2
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oneri per la raccolta dei rifiuti
Con riferimento al trattamento IVA dei corrispettivi erogati a ristoro degli oneri per la raccolta dei rifiuti, tali somme sono qualificate come erogazioni di denaro non soggette a imposta ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/72.
Tali importi, infatti, risultano versati per il perseguimento di obiettivi di carattere generale quali il miglioramento dell’efficienza della raccolta e della tutela dell’ambiente.
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20
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imposta di bollo - riaddebito in fattura dei costi di immatricolazione
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Con la risposta a interpello 15.5.2023 n. 328, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono soggetti a imposta di bollo i costi di immatricolazione (bolli, imposta di trascrizione, ecc.) che l’agenzia, incaricata dalla concessionaria di svolgere le pratiche auto, paga in nome e per conto del cliente e che, poi, sono riaddebitati in fattura al cliente.
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20.1
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assolvimento delle pratiche di immatricolazione
Nel caso di specie, una società che svolge l’attività di concessionaria di autoveicoli si avvale di alcune agenzie di pratiche automobilistiche per la realizzazione degli adempimenti burocratici necessari per la messa in strada dei veicoli venduti (pratiche presso la motorizzazione civile, iscrizione al PRA, ecc.). In questo contesto, le agenzie per le pratiche auto corrispondono, per ogni immatricolazione, una somma pari a circa 116,00 euro (che include: 64,00 euro per 4 marche da bollo da 16,00 euro; 41,78 euro di contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe; 10,20 euro per diritti al Dipartimento dei trasporti terresti e imposta provinciale di trascrizione, ecc.), che, poi, la concessionaria riporta nella fattura di vendita dei veicoli (nuovi o usati), unitamente al corrispettivo soggetto a IVA.
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20.2
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Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture
In linea di principio, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2,00 euro sulle “fatture, note, conti e simili documenti”, se superano la somma di 77,47 euro (nota 2 al suddetto art. 13).
Tuttavia, le fatture aventi a oggetto esclusivamente somme imponibili a IVA non scontano il bollo, ai sensi dell’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72.
Inoltre, talvolta possono operare specifiche esenzioni dall’imposta di bollo previste dalla tabella B allegata al DPR 642/72.
Inapplicabilità delle esenzioni
Nel caso di specie, tuttavia, le somme corrisposte per bolli e altri adempimenti propedeutici all’immatricolazione dei veicoli, riaddebitate in fattura, secondo l’Agenzia delle Entrate, scontano il bollo di 2,00 euro in quanto:
· da un lato, si tratta di somme escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72, in quanto anticipazioni in nome e per conto del cliente, sicché non può operare il principio di alternatività IVA-bollo di cui all’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72;
dall’altro, sebbene si tratti di somme dovute a titolo di imposta di bollo, imposte di trascrizione, contributo per il rilascio della targa, non può operare l’esenzione di cui all’art. 5 della Tabella B, allegata al DPR 642/72, in quanto l’esenzione opera solo per gli atti del procedimento di riscossione dei tributi come normativamente previsto.
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SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DELLE LISTE degli Stati partecipanti
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Il DM 5.5.2023, pubblicato sulla G.U. 12.5.2023 n. 110, ha modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.
Per quanto riguarda l’Allegato C (Stati ai quali l’Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), entrano il Ghana, la Giamaica e il Kazakistan, in tutti i casi con prima annualità interessata il 2022, ed escono invece il Kenya e la Costarica: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 82.
Per quanto riguarda l’Allegato D (Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti in loco dai residenti italiani), entrano le Maldive, ed escono Kenya, Liberia, Marocco, Moldova e Uganda: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 110.
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