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Tasse e fisco: novità gennaio 2023 BIS

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

  Indice parte seconda:

  1. FATTURAZIONE ELETTRONICA - SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA - decorrenza dell’obbligo
  2. Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate - Disciplina transitoria - Termine del 31.12.2022
  3. Fringe benefit - Uso promiscuo dei VEICOLi aziendali - ApproVAzione delle tabelle ACI per il 2023
  4. acquisto di veicoli stradali a motore e spese connesse - limiti alla detrazione iva - proroga al 31.12.2025
  5. cessione dei crediti d’imposta energia, gas e carburanti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE
  6. Crediti d’imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 - codici tributo per l’Utilizzo in compensazione nEL MODELLO F24
  7. Comunicazione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - interventi condominiali - estensione all’eliminazione delle barriere architettoniche
  8. Comunicazione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione delle dichiarazioni - Ridefinizione degli obblighi per gli ottici
  9. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Adeguamento dei registratori telematici
  10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Obbligo di invio TELEMATICO dei dati - ADEGUAMENTO DEGLI APPARECCHI - Estensione Periodo transitorio
  11. registrazione telematica degli atti privati - contratti di comodato - approvazione del modello “RAP”
  12. Detrazioni per interventi “edilizi” - errata indicazione dello sconto in fattura
  13. nota di credito - errata fatturazione - istanza di rimborso dell’iva - ammissibilità

Vedi anche novità gennaio 2023 parte prima

 

1

FATTURAZIONE ELETTRONICA - SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA - decorrenza dell’obbligo

 

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ 22.12.2022 n. 150, ha chiarito che sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, dall’1.7.2022, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro nel 2021.

Coloro che avessero oltrepassato tale soglia nel 2022 non sono invece tenuti all’emissione di fatture elettroniche nel 2023, potendo attendere sino all’1.1.2024.

1.1

soggetti OBBLIGati dall’1.7.2022

L’art. 18 del DL 36/2022 dispone che, a decorrere dall’1.7.2022, siano tenuti all’emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI):

·         i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014), i quali, “nell’anno precedente”, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;

·         i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

1.2

OBBLIGO GENERALIZZATO DALL’1.1.2024

L’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorrerà invece “a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti” (art. 18 co. 3 del DL 36/2022).

La disposizione consentiva una duplice interpretazione, dal momento che per verificare quali fossero i soggetti obbligati, si poteva ritenere di doversi riferire all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti “nell’anno precedente” (2021 per il 2022; 2022 per il 2023), oppure, secondo una diversa tesi, esclusivamente a quelli relativi al 2021, in quanto “anno precedente” a quello di introduzione dell’obbligo.

L’Agenzia delle Entrate ha considerato preferibile quest’ultima interpretazione affermando che:

·         solo per i soggetti passivi in regime di franchigia che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro l’obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore dall’1.7.2022;

·         per tutti gli altri soggetti in regime di franchigia, l’obbligo decorrerà, invece, dall’1.1.2024, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2022.

2

Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate - Disciplina transitoria - Termine del 31.12.2022

 

Dall’1.1.2018, la L. 205/2017 ha introdotto l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d’imposta del 26% (o dell’imposta sostitutiva con la medesima aliquota) per i dividendi percepiti dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate e non qualificate.

È stata però prevista un’apposita disciplina transitoria per le partecipazioni qualificate, in base alla quale, per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito ai sensi del DM 26.5.2017.

Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3 è ulteriormente intervenuto sull’applicazione di tale regime transitorio.

2.1

disciplina transitoria per i dividendi su partecipazioni qualificate

Applicando il regime transitorio, i dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR sono tassati a fini IRPEF in capo alle persone fisiche non imprenditori:

·         nel limite del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;

·         nel limite del 49,72%, per utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016;

·         nel limite del 58,14%, per utili formatisi fino all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

2.2

Applicazione del regime transitorio in base alla delibera di distribuzione dei dividendi

Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3 ha chiarito che il regime transitorio ex L. 205/2017 si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.

Può, quindi, considerarsi superata la controversa risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dall’1.1.2023.

Il documento di prassi in commento ricorda, poi, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti.

3

Fringe benefit - Uso promiscuo dei VEICOLi aziendali - ApproVAzione delle tabelle ACI per il 2023

 

Sono state pubblicate, sulla G.U. 28.12.2022 n. 302, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (fringe benefit) per il 2023 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.

3.1

contratti stipulati fino al 30.6.2020

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.

3.2

contratti stipulati dall’1.7.2020

Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall’1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 632 - 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO2). In particolare:

·         per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore;

·         per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;

·         per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% a decorrere dal 2021;

·         per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% a decorrere dal 2021.

Veicoli immatricolati prima dell’1.7.2020

Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall’1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 ha stabilito che il fringe benefit deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

3.3

tabelle ACI

Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2023 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%).

Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit.

4

acquisto di veicoli stradali a motore e spese connesse - limiti alla detrazione iva - proroga al 31.12.2025

 

Con la decisione (UE) 6.12.2022 n. 2411, è stata prorogata, sino al 31.12.2025, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali” (si veda l’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72).

Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31.3.2025, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA.

5

cessione dei crediti d’imposta energia, gas e carburanti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE

 

Con il provv. 6.12.2022 n. 450517, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 13.12.2022 n. 73 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.

5.1

CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 riconosciuti alle:

·         imprese energivore (art. 1 co. 1 del DL 144/2022);

·         imprese gasivore (art. 1 co. 2 del DL 144/2022);

·         imprese non energivore (art. 1 co. 3 del DL 144/2022);

·         imprese diverse da quelle gasivore (art. 1 co. 4 del DL 144/2022).

Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante:

·         da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61;

·         in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre del 2022 (art. 2 del DL 144/2022).

I nuovi termini di comunicazione si applicano anche ai crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre 2022).

5.2

termini di presentazione della comunicazione

La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate:

·         dal 6.12.2022 al 22.3.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022;

·         dal 6.12.2022 al 21.6.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022

Entro la suddetta data del 21.6.2023 devono essere comunicate anche le cessioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre 2022), in luogo della precedente scadenza del 23.3.2023 prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961.

5.3

Modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve avvenire:

·         sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 450517;

·         utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.

5.4

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”).

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:

·         esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

·         entro il 30.6.2023, in relazione ai crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;

·         entro il 31.3.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022.

5.5

CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI

Con la ris. Agenzia delle Entrate 13.12.2022 n. 73 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d’imposta energia e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022:

·         “7733”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese energivore;

·         “7734”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale;

·         “7735”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore;

·         “7736”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale.

Crediti d’imposta per il carburante

È stato altresì istituito il codice tributo “7737”, relativo all’utilizzo in compensazione da parte dei cessionari del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca quarto trimestre 2022.

5.6

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”);

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

6

Crediti d’imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 - codici tributo per l’Utilizzo in compensazione nEL MODELLO F24

 

Con la ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2022 n. 72, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022, c.d. “Aiuti-quater”).

6.1

CODICI TRIBUTO

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei suddetti crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

·         “6993”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore;

·         “6994”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore;

·         “6995”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore;

·         “6996”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore.

6.2

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

6.3

presentazione DEL MODELLO F24

Il modello F24 contenente la compensazione del credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

7

Comunicazione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - interventi condominiali - estensione all’eliminazione delle barriere architettoniche

 

Con il provv. 20.12.2022 n. 470370, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche relative alle comunicazioni dei dati da trasmettere all’Anagrafe tributaria ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, in relazione agli interventi effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

7.1

Estensione agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Le specifiche tecniche sono infatti state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dagli artt. 119-ter e 121 del DL 34/2020.

In particolare, è stato inserito il nuovo codice intervento “32” per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all’art. 119-ter del citato DL 34/2020 (introdotto dalla L. 234/2021, legge di bilancio 2022), che beneficiano della detrazione del 75%.

Anche per tali spese il contribuente può optare, in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, per la cessione del relativo credito o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi del suddetto art. 121 del DL 34/2020.

7.2

Decorrenza

Le nuove specifiche tecniche sono da utilizzare a decorrere dalle informazioni relative all’anno 2022, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023.

7.3

Termine di comunicazione dei dati

I dati relativi al 2022 degli interventi condominiali devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2023.

8

Comunicazione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione delle dichiarazioni - Ridefinizione degli obblighi per gli ottici

 

Con il DM 28.11.2022, pubblicato sulla G.U. 9.12.2022 n. 287, sono state apportate alcune modifiche al DM 1.9.2016, ridefinendo l’obbligo per gli ottici di invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (modelli 730 e modelli REDDITI PF).

8.1

Introduzione dell’obbligo per gli ottici di invio delle spese sanitarie

Per effetto del DM 1.9.2016, l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria è stato infatti previsto anche in relazione agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 24.2.97 n. 46, a partire dalle spese sostenute dall’1.1.2016.

8.2

Ridefinizione dell’obbligo per gli ottici di invio delle spese sanitarie

La disciplina in materia di dispositivi medici è stata però successivamente modificata per effetto dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 5.4.2017 n. 745 e 23.4.2020 n. 561, con adeguamento della normativa nazionale ad opera del DLgs. 5.8.2022 n. 137.

In particolare il suddetto regolamento UE 2017/745 ha apportato importanti novità relativamente all’inquadramento della fattispecie dei dispositivi medici “su misura”, facendo decadere la possibilità di considerare tali le lenti a contatto e gli occhiali da vista, generalmente venduti presso gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, inquadrabili invece come “dispositivi adattabili”. Di conseguenza con l’introduzione del citato regolamento è decaduto l’obbligo di iscrizione degli ottici nell’elenco istituito presso il Ministero della Salute e tale elenco è stato pertanto dismesso.

Al fine di tenere conto della suddetta evoluzione normativa in materia di dispositivi medici, con il citato DM 28.11.2022 viene quindi stabilito che l’obbligo di inviare i dati al Sistema Tessera sanitaria riguarda gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Decorrenza

In relazione a tali soggetti, l’obbligo di invio dei dati si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1.1.2022.

I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2022 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023, da rendere disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2023.

Richiesta delle credenziali al Sistema Tessera sanitaria

A partire dall’1.12.2022, al momento della richiesta al Sistema Tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l’attività di ottico, delle credenziali necessarie all’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema Tessera sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle Entrate l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

8.3

TerminI di INVIO DEI DATI

In via transitoria, il DM 28.11.2022 stabilisce che l’invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2022 dovrà avvenire entro il 31.1.2023.

Si tratta quindi di un’unica scadenza annuale, rispetto alle due scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati in relazione ai dati del 2022 (30.9.2022 per i dati relativi al primo semestre 2022 e 31.1.2023 per i dati relativi al secondo semestre 2022).

Per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 la trasmissione dei dati avverrà entro le scadenze ordinariamente stabilite per tutti i soggetti obbligati, ai sensi dell’art. 7 del DM 19.10.2020.

8.4

modalità DI INVIO DEI DATI

Per quanto riguarda le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati, il DM 28.11.2022 stabilisce che sono quelle già previste dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.7.2015, 16.9.2016 e 19.10.2020.

8.5

Modalità di utilizzo dei dati

Le modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 465446, il quale ha disposto che rimangono applicabili quelle già previste dai precedenti provvedimenti 6.5.2019 n. 115304, 23.12.2019 n. 1432437, 16.10.2020 n. 329676 e 30.9.2021 n. 249936.

8.6

Regime sanzionatorio

L’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

·         senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;

·         con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Primo anno di applicazione dell’obbligo

Per il primo anno di applicazione dell’obbligo di comunicazione, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:

·         di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;

·         oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2022, in relazione ai soggetti che diventano obbligati all’invio per effetto del DM 28.11.2022.

Correzione dei dati trasmessi

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

·         entro i 5 giorni successivi alla scadenza;

·         ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

9

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corri-spettivi - Adeguamento dei registratori telematici

 

Con il provv. 28.12.2022 n. 480030, è stata prorogata dal 31.12.2022 al 31.12.2024 la possibilità per l’Agenzia delle Entrate, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche che si rendano necessarie per l’adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello.

9.1

ADEGUAMENTO DEGLI APPARECCHI

Possono rientrare tra i registratori telematici anche i registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello, in corso di validità all’1.1.2017, se resi conformi alle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (§ 1.4) e adattati a registratore telematico.

Per essere utilizzati come registratori telematici, gli strumenti devono essere dotati di connettività ed essere idonei a memorizzare (nella memoria permanente di riepilogo) il certificato dispositivo, nonché a elaborare e sigillare elettronicamente il file XML predisposto per i dati dei corrispettivi, secondo il tracciato previsto. Ove non dotati di tali caratteristiche, i registratori devono essere provvisti di apposito apparato esterno (c.d. “modulo d’invio”) collegato al registratore di cassa.

9.2

PROROGA DEL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE

Il termine per l’approvazione delle modifiche che si rendano necessarie per l’adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, è stato quindi prorogato al 31.12.2024, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.

La proroga si è resa necessaria per consentire ai produttori di aggiornare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli, ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili.

10

DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Obbligo di invio TELEMATICO dei dati - ADEGUAMENTO DEGLI APPARECCHI - Estensione Periodo transitorio

 

Con il provv. 2.12.2022 n. 446073, l’Agenzia delle Entrate ha eliminato il limite temporale, originariamente stabilito al 31.12.2022, entro cui adattare o sostituire i distributori automatici, al fine di renderli capaci di memorizzare e inviare i dati dei corrispettivi giornalieri direttamente dai sistemi master che controllano gli apparecchi.

10.1

ADEGUAMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Si ricorda infatti che:

·         l’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 ha stabilito che, a decorrere dall’1.4.2017, i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri;

·         con il provv. 30.6.2016 n. 102807, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche, gli strumenti e i termini per procedere alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da distributori automatici dotati di “porta di comunicazione”, prevedendo una soluzione “transitoria”, che avrebbe dovuto concludersi entro il 31.12.2022, ed una “a regime”;

·         con il successivo provv. 31.3.2017 n. 61936 sono stati definiti anche gli strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori privi di “porta di comunicazione”, ed è stato previsto che per i relativi gestori gli obblighi decorressero dall’1.1.2018.

10.2

ESTENSIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

A causa delle conseguenze della crisi economica determinata dalla pandemia di COVID-19, che ha reso necessarie misure restrittive i cui effetti hanno interessato anche gli operatori economici che gestiscono i distributori automatici, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di non gravare questi ultimi di ulteriori costi per l’adeguamento dei distributori automatici (apparecchi automatizzati che erogano prodotti o servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo).

Pertanto, con il provv. 2.12.2022 n. 446073, è stato esteso il periodo transitorio, che originariamente doveva concludersi il 31.12.2022.

Un ulteriore provvedimento definirà le nuove specifiche tecniche, nonché la pianificazione delle tempistiche di implementazione delle “vending machine”.

11

registrazione telematica degli atti privati - contratti di comodato - approvazione del modello “RAP”

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 16.12.2022 n. 465520, ha approvato il nuovo modello “RAP - Registrazione di atto privato”, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare, a partire dal 20.12.2022, per la registrazione telematica dei contratti di comodato.

11.1

UTILIZZO DEL MODELLO “RAP”

Il modello “RAP”, nella versione approvata dal provvedimento in commento, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato.

Con successivi provvedimenti dell’Agenza delle Entrate, il modello “RAP” sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati (ad esempio, contratti preliminari), tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

11.2

AMBITO SOGGETTIVO

Il modello “RAP” per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati può essere presentato:

·         da una delle parti del contratto;

·         dal rappresentante legale di una delle parti;

·         dal mediatore;

·         dagli intermediari abilitati.

11.3

dati richiesti per la registrazione

Per quanto concerne le modalità pratiche della registrazione, nel nuovo modello “RAP” è necessario indicare:

·         la tipologia di contratto, se verbale o scritto;

·         la durata del contratto, ovvero la sua natura a tempo indeterminato;

·         l’oggetto del contratto (bene mobile, bene immobile o universalità di beni);

·         i dati del comodante;

·         i dati del comodatario;

·         i dati degli eventuali immobili oggetto del contratto.

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell’atto da registrare, firmata dalle parti, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).

11.4

MODALITÀ DELLA REGISTRAZIONE

Nella prima fase di applicazione (avviata il 20.12.2022), la registrazione tramite il modello “RAP” può essere effettuata dagli utenti e dagli intermediari esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposita procedura web resa disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

La presentazione telematica del modello, tuttavia, può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate (purché non si tratti di soggetti obbligati alla registrazione telematica), presentando il modello “RAP” in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, ed agli eventuali allegati.

Con un ulteriore provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il relativo prodotto di controllo.

11.5

MODALITà DI PAGAMENTO

Il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) dovute e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

12

Detrazioni per interventi “edilizi” - errata indicazione dello sconto in fattura

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.12.2022 n. 581 è stato precisato che:

·         qualora nella fattura sia stato indicato erroneamente lo sconto sul corrispettivo, ex art. 121 del DL 34/2020, non è possibile emettere una nota di credito a storno della fattura, in quanto non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall’art. 26 del DPR 633/72 in considerazione del fatto che la fattura è corretta dal punto di vista fiscale, in quanto imponibile e IVA sono corretti (cfr. risposta a interpello Agenzia Entrate 20.7.2022 n. 385);

·         qualora nella fattura non sia stato indicato lo sconto, ex art. 121 del DL 34/2020, il prestatore può comunque integrare la fattura originaria con un documento separato extra-fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto e rilevare l’importo da saldare. Lo sconto, quindi, non deve necessariamente essere indicato nella fattura e può essere oggetto di accordo successivo all’emissione della stessa.

13

nota di credito - errata fatturazione - istanza di rimborso dell’iva - ammissibilità

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 592, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a una società che aveva erroneamente assoggettato a IVA i servizi prestati in qualità di advisor finanziario anziché considerarli esenti.

13.1

impossibilità di emettere la nota di credito

L’errore di aliquota descritto è riconducibile alle ipotesi di variazione IVA ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72. Nel caso di specie, tuttavia, non era più possibile l’emissione di una nota di credito, in quanto erano decorsi i 12 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

13.2

ammissibilità dell’istanza di rimborso

Poiché il soggetto passivo non ha proceduto a rettificare tempestivamente la fattura confidando nel contenuto di una risposta a interpello (ossia per motivi a lui non imputabili), è stata ammessa la possibilità di presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72.

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