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Tasse e fisco: novità gennaio 2023

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

  Indice parte prima:

  1. PREMESSA
  2. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
  3. NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI
  4. NOVITÀ IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ
  5. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
  6. NOVITÀ IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Vedi anche novità gennaio 2023 parte seconda

 

1. premessa

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.

2. principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg­ge di bilancio 2023, ad eccezione di quelle riguardanti le definizioni fiscali e le cripto-attività che sono analizzate nei successivi § 3 e 4.

Argomento

Descrizione

Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%

In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli in­terventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici inte­ra­men­te posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

·       110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;

·       90% per le spese sostenute nell’anno 2023;

·       70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

·       65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’an­no 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

·       agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);

·       agli interventi effettuati dai condomini per i quali:

     la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

     la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

·       agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abi­litativo.

Modifiche al regime forfetario

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

·       l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;

·       la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

·       considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;

·       computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dal­l’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:

·       ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;

·       ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Introduzione della “flat tax” incrementale

Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024.

Ambito soggettivo

La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.

La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.

La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.

In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.

Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta

L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.

Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.

A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

·       500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);

·       800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).

L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella or­dinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

·       assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

·       trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

·       nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

·       nell’imposizione sostitutiva dell’11% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

·       per il 60% entro il 30.9.2023;

·       per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Imposte indirette

In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’im­posta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.

Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

·       sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);

·       sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

·       devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;

·       devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2023.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

·       l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;

·       la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

·       l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

·       l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

·       per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023;

·       oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio - Ammortamento dei fabbricati strumentali

Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

·       dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;

·       in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;

·       cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

Detrazione per le barriere architettoniche al 75% - Proroga

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

Ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:

·       l’aliquota della detrazione è elevata al 75%;

·       l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;

·       la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Deliberazioni dell’assemblea condominiale

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è ne­cessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Detrazione c.d. “bonus mobili” - Limite di spesa

Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023.

Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.

Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco

Viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme ovunque corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), e quindi anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.

Viene quindi uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite con quelle che applicano la ritenuta a titolo d’imposta del 5% da parte degli intermediari residenti che intervengono nel pagamento delle somme.

Decorrenza

L’imposta sostitutiva del 5% si applica a decorrere dal 30.9.2015, ossia dalla data di entrata in vigore della norma che aveva prorogato il regime della voluntary disclosure (c.d. “collaborazione volontaria”).

Tuttavia, non si darà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

Estensione del regime alle pensioni provenienti dal Principato di Monaco

A decorrere dall’1.1.2023, si prevede l’applicazione della medesima imposta sostitutiva del 5% per le somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco.

Dilazione degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.

Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.

Dall’1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.

Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Proroga

In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Relativamente all’anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023.

Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.

Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni - Proroga

L’atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.

Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

·       45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;

·       35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Modalità di utilizzo

I crediti d’imposta:

·       sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;

·       sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

Aliquota IVA per i pellet

Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia

È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

·       il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

·       le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);

·       i pannolini per bambini;

·       i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, di­versi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.

Obblighi comunicativi per le vendite tramite interfacce elettroniche

Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.

Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie”

Sono rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

Operazioni inesistenti in reverse charge - Sanzioni

Le operazioni inesistenti, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.

Potranno essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell’IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’IVA).

Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.

IMU - Prospetto delle aliquote

Viene modificata la disciplina del prospetto delle aliquote IMU prevedendo che:

·       le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote disposte ex lege, individuate con apposito DM, possono essere modificate o integrate da un successivo DM;

·       a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, si applicano le aliquote “di base” previste dai co. 748 - 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell’anno precedente).

IMU - Esenzione per gli immobili occupati

Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

·       è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);

·       o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui pri­ma casa per:

·       lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli im­pren­ditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;

·       cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche per mutui:

·       di importo non superiore a 400.000,00 euro;

·       a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa;

·       già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei fa­miliari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80% della quota capitale.

È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80% anche quan­do il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog­getti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

·       nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;

·       nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costru­zione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.

Requisiti

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:

·       presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;

·       non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo:

·       di tipo ipotecario;

·       aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;

·       stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023;

·       di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;

·       finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Effetti della rinegoziazione

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell’ente finan­zia­tore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla dura­ta residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione conti­nua­no ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finan­ziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbliga­zioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.

Bonus psicologo

Viene reso strutturale il c.d. “bonus psicologo” di cui all’art. 1-quater co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:

·       stabilito nell’importo massimo di 1.500,00 euro per persona;

·       nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

3. novità in materia DI definizioni fiscali

Di seguito si riepilogano le definizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2023, per le quali tuttavia si dovrà attendere i decreti attuati per poterne fruire

Argomento

Descrizione

Ravvedimento operoso speciale

Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale.

Essa si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.

Esso è precluso se è stato notificato l’atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.

Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.

Sanatoria degli errori formali

È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.

Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.

Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all’interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle mi-nusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 e ai costi black list ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97.

La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.1.2023.

Definizione degli avvisi bonari

Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.

Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.

Rateazioni in essere all’1.1.2023

La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%.

Definizione degli accertamenti

Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell’adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione al terzo.

Possono beneficiare dell’adesione agevolata:

·       avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;

·       avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;

·       avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;

·       avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023.

Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:

·       atti non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023;

·       atti notificati sino al 31.3.2023.

Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell’agevolazione prima casa.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).

La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

Non è ammessa la compensazione.

Omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso (regolarizzazione)

Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate.

È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi.

Occorre che all’1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l’inti­ma­zione.

La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte solo l’Agente della riscossione).

Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia fiscale non op­ponga alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese compensate.

Occorre che entro l’1.1.2023 sia notificato il ri­cor­so.

Benefici

In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze depositate all’1.1.2023:

·       se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;

·       se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo gra­do (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e in­teressi;

·       se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Ove all’1.1.2023 ci sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto del 10% dell’imposta.

Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.

Liti su sanzioni

Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga:

·       il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);

·       il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquida­zione), si ha il totale stralcio della sanzione.

Adempimenti e versamenti

Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.6.2023 e pagare le somme o la prima rata.

È escluso il pagamento tramite compensazione.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali cal­colati dalla data di versamento della prima rata.

Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma.

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso.

Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Sospensione dei termini di impugnazione

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’ap­pel­lo e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il con­troricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso tempo­rale compreso tra l’1.1.2023 e il 31.7.2023.

Definizione delle liti in Cassazione

La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022.

Di norma, quest’ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell’80% delle imposte. È tuttavia circoscritta alle liti del valore, a se­conda dei casi, sino a 100.000,00 euro o sino a 50.000,00 euro, mentre quella in oggetto non ha limiti di valore.

Onde fruire dell’art. 5 della L. 130/2022 l’Agenzia fiscale deve essere stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale.

Enti territoriali

Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) pos­so­no, con proprio regolamento, deliberare l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.

Conciliazione giudiziale agevolata

Viene prevista una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all’1.1.2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che riguardino atti “impositivi”.

Essa presuppone che il processo penda all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali).

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l’accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che va sottoscritto imprescindibilmente entro il 30.6.2023.

La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

Non è ammessa la compensazione.

Rinuncia agevolata in Cassazione

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che riguardino atti “impositivi”.

Essa si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023.

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

Sembra potersi affermare che entro il 30.6.2023 debbano avvenire sia la rinuncia susseguente all’accordo transattivo sia il versamento degli importi.

Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione.

Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accer­tamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Ri­scossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.

Il con­tri­­buente, presentando domanda entro il 30.4.2023, bene­ficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’am­mon­tare complessivo delle somme da pagare.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

·       le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle som­me dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;

·       le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

È in ogni caso esclusa la compensazione.

La rottamazione è fruibile:

·       dai debitori che non hanno presentato domanda per le pre­ce­denti rottamazioni;

·       dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;

·       dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Contenziosi pendenti

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Rottamazione parziale

Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Esclusioni

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

·       risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);

·       IVA riscossa all’importazione;

·       somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;

·       crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

·       multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di prov­­vedimenti e sentenze penali di condanna;

·       sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le san­zioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dal­l’art. 27 co. 6 della L. 689/81).

Casse di previdenza private

I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cas­sa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.

Effetti della domanda

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscos­sio­ne non può avviare azioni esecutive né disporre fermi ammini­strativi e ipoteche.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di pre­sen­­tazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipo­teca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantie­ne i suoi effetti e il titolo di prelazione.

È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pub­bliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.

Perfezionamento

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale paga­mento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle san­zioni, degli interessi e degli aggi.

Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro

Viene previsto l’annullamento auto­ma­tico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo com­pre­so tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l’annullamento:

·       non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;

·       l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.

Esclusioni

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

·       le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;

·       i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

·       le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

·       le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);

·       l’IVA riscossa all’importazione.

Enti territoriali

Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.

Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (co­dice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.

Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da ema­nare entro il 31.1.2023.

4. novità in materia DI cripto-attività

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.

Argomento

Descrizione

Regime fiscale delle cripto-attività

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.

A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di dirit­ti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Soggetti non imprenditori

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:

·       che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;

·       che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR:

·       le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;

·       i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono as­sog­gettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito

Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del rispar­mio amministrato e del risparmio gestito.

Soggetti imprenditori

La legge di bilancio 2023 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.

Monitoraggio fiscale delle cripto-attività

Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all’art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-atti­vi­tà di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Ambito oggettivo

Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

·       in un’unica soluzione, entro il 30.6.2023;

·       in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

L’imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.

Imposta di bollo e IVAFE

A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.

L’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Soggetti passivi IVAFE

Gli obblighi di assolvimento dell’IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l’IVAFE sulle cripto-attività.

Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.

Regolarizzazione delle cripto-attività

Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.

Presupposto per la regolarizzazione è l’omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l’omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.

Costo della regolarizzazione

Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato.

Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:

·       di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;

·       unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale.

Istanza di emersione

La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’A­gen­zia delle Entrate.

Cripto-attività acquisite con proventi illeciti

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

5. principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento

Descrizione

Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore

L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:

·       2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

·       3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Sgravi contributivi per assunzioni under 36

Viene previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:

·       le nuove assunzioni a tempo indeterminato e

·       le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato,

effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età.

Riforma del Reddito di cittadinanza

Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate modifiche in senso restrittivo alla disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), in vista della sua abrogazione dall’1.1.2024.

In particolare, si prevede:

·       una riduzione, da 18 a 7, delle mensilità erogabili, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età;

·       l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percor­so personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclu­sio­ne sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare;

·       l’obbligo, per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adem­piuto all’obbligo di istruzione ex art. 1 co. 622 della L. 27.12.2006 n. 296, di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo;

·       che la componente del Rdc pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari re­sidenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile che risulta dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone;

·       che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico;

·       che i Comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc – invece di “almeno un terzo” – residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’in­clusione sociale, nell’ambito dei progetti utili alla collettività;

·       la decadenza dal Rdc in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro, con l’eliminazione dell’aggettivo “congrua”, riferito a tale prima offerta.

Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza

È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle pre­stazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).

Assetto, misura e finalità

Tale esonero:

·       è finalizzato a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc;

·       è previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023;

·       può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

·       è fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;

·       è alternativo all’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del DL 4/2019.

Esclusione

L’esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di la­voro domestico.

Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti

Viene esteso anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola, dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160.

L’agevolazione:

·       consiste nell’esonero del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento della contribuzione per IVS e del contributo addizionale di cui all’art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160;

·       non si applica sui premi INAIL e sul contributo di maternità.

Incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate

L’incentivo previsto dall’art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di la­voro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione an­che alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023.

Ambito applicativo

L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:

·       con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;

·       di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali del­l’Unione europea;

·       di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;

·       di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.

Rapporti incentivati e durata

L’incentivo spetta per:

·       le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi);

·       le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi);

·       le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione).

Prestazioni occasionali

Viene esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazio­ni in esame per il settore turistico.

Le principali novità riguardano:

·       l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;

·       un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;

·       la precisazione che i limiti individuati dall’art. 54-bis co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.

Settore agricolo

Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato.

Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”.

Congedo parentale

Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità all’80%, a condizione che:

·       tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino;

·       il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2022.

Assegno unico e universale per i figli

Dall’1.1.2023 vengono disposte modifiche alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli di cui al DLgs. 230/2021, finalizzate:

·       ad aumentare, al ricorrere delle previste condizioni, gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori fino a tre anni;

·       a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili;

·       ad aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (art. 4 co. 10 del DLgs. 230/2021).

Semplificazioni in materia di ISEE

Vengono introdotte semplificazioni ai fini del rilascio dell’ISEE, apportando modificazioni all’art. 10 del DLgs. 147/2017 (che disciplina l’ISEE precompilato) allo scopo di incoraggiare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in modalità precompilata (contenente sia i dati autodichiarati dal cittadino che i dati precompilati forniti dall’Agenzia del­le Entrate e dall’INPS).

La DSU:

·       fino al 31.12.2022 è possibile presentarla sia in modalità precompilata che in modalità non precompilata;

·       dall’1.1.2023 al 30.6.2023 unicamente in modalità precompilata;

·       dall’1.7.2023 prioritariamente in modalità precompilata ferma restando la possibilità di presentarla in modalità non precompilata.

Viene abrogato l’art. 10 co. 3 del DLgs. 147/2017, le cui norme prescrittive sono state completate con l’emanazione del DM 9.8.2019 (che ha individuato le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS).

Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”)

Introducendo il nuovo art. 14.1 al DL 4/2019, si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato “pensione anticipata flessibile” per coloro che possiedono congiuntamente:

·       un’età anagrafica di almeno 62 anni;

·       41 anni di contributi (c.d. “Quota 103”).

Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.

Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.

Il trattamento di pensione anticipata in parola è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente, e non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall’1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dall’1.8.2023.

Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima della suddetta data dell’1.8.2023.

Per i dipendenti pubblici si richiede la presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.

Per i lavoratori appartenenti al comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell’anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28.2.2023.

Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori

Viene introdotto un incentivo di carattere contributivo dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a “Quota 103”, decidono di non accedervi.

Nello specifico, la misura riconosce ai predetti lavoratori la possibilità di rinunciare – su richiesta – all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico.

Conseguentemente, viene meno anche ogni obbligo datoriale di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore.

Proroga dell’anticipo pensionistico “opzione donna”

Viene prorogato e rivisto l’accesso all’anticipo pensionistico c.d. “opzione donna”, richiedendo alle lavoratrici interessate di aver maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Inoltre, l’esercizio dell’“opzione donna” sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, ossia:

·       le c.d. “caregiver”, intendendo per tali coloro che al momento della richiesta e da almeno 6 mesi assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

·       coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al 74%;

·       le donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 1 co. 852 della L. 296/2006.

Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli.

Proroga dell’APE sociale

Viene confermato anche per il 2023 il possibile accesso all’APE sociale, ossia all’an­ticipo pensionistico a carico dello Stato introdotto dall’art. 1 co. 179 della L. 232/2016.

La disposizione conferma altresì i termini e le scadenze già previsti, per cui è possibile presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31.3.2023, ovvero entro il 15.7.2023. Le domande presentate successivamente a tale data, e comunque non oltre il 30.11.2023, saranno prese in considerazione solo nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

Rivalutazione e incremento dei trattamenti pensionistici

In relazione ai meccanismi di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (c.d. “perequazione”), per il biennio 2023-2024 viene prevista:

·       una perequazione più restrittiva per i casi in cui l’assegno pensionistico risulti superiore a 4 volte il trattamento minimo;

·       un ulteriore incremento transitorio per le pensioni di importo equivalente al predetto trattamento minimo.

Revisione dei meccanismi di indicizzazione

Viene stabilito che per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione troverà applicazione nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita. Invece, per gli importi superiori al quadruplo del trattamento minimo INPS, la rivalutazione degli assegni pensionistici troverà applicazione nella misura:

·       dell’85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;

·       del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il predetto trattamento minimo;

·       del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;

·       del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

·       del 32%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Ulteriore incremento transitorio dei trattamenti minimi

Viene previsto un ulteriore incremento transitorio, con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024, per le ipotesi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici (inclusa la tredicesima mensilità) di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo.

In particolare, l’ulteriore incremento previsto per le pensioni minime è pari a:

·       1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni;

·       2,7 punti percentuali per l’anno 2024.


6. novità in materia di utilizzo dei contanti

Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento

Descrizione

Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante

A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

Obbligo di accettare pagamenti tramite carte

Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.

È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo stru­mento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di im­porto inferiore a 30,00 euro.

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