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Tasse e fisco: novità febbraio 2023

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

  Indice:

  1. nuova definizione degli avvisi bonari - chiarimenti dell’agenzia delle entrate
  2. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONI PERIODICHE PRECOMPILATE - DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA - MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA ON LINE
  3. cessione dei crediti d’imposta energia, gas e carburanti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE
  4. CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA elettrica E GAS - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI
  5. CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA elettrica E GAS - requisiti - ULTERIORI INDICAZIONI
  6. Autoveicoli acquistati dalla controllaNTE e destinati alle società controllate - Trattamento ai fini IRES e IVA
  7. buoni benzina concessi ai dipendenti - non imponibilità fino a 200,00 euro - proroga per il 2023
  8. deduzione forfetaria per le trasferte dei dipendenti degli autotrasportatori - Modalità di fruizione per le cooperative
  9. investimenti in start up innovative - DETRAZIONE IRPEF - Rilevanza del principio di cassa
  10. STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
  11. vendite a distanza di beni importati - applicazione del regime ioss
  12. Servizi di ricarica DELLE auto elettriche - Qualificazione ai fini IVA
  13. pasti a domicilio - autonomia ai fini iva del servizio di trasporto
  14. Ritardi nei pagamenti - individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primO semestre 2023

1

nuova definizione degli avvisi bonari - chiarimenti dell’agenzia delle entrate

La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una nuova definizione degli avvisi bonari che comporta la riduzione delle sanzioni al 3% e non, come succede nelle situazioni ordinarie, al 10%.

Ciò riguarda gli avvisi bonari scaturenti da liquidazione automatica della dichiarazione relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 ove il termine di 30 giorni per definire fosse ancora pendente all’1.1.2023 e quelli notificati successivamente.

Nella circ. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 1 sono stati diramati alcuni chiarimenti inerenti all’istituto.

In primo luogo, si specifica che per gli avvisi bonari ormai generati non è prevista una comunicazione di riliquidazione degli importi.

Il contribuente deve quindi adeguare gli importi autonomamente, utilizzando se del caso il foglio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

1.1

dilazioni in corso

Le dilazioni degli avvisi bonari in corso all’1.1.2023 rientrano nella definizione quindi in relazione al debito residuo occorre rimodulare gli importi, “aggiornando” la sanzione ancora restante alla misura del 3%.

Non rileva in questo caso il periodo di imposta.

Occorre che all’1.1.2023 il contribuente non sia decaduto dal piano di dilazione, cosa che si verifica se una rata successiva alla prima non viene pagata entro il termine per quella ancora successiva.

La rata in scadenza al 31.12.2022, se non onorata entro tale termine, va pagata entro il termine per quella successiva e le sanzioni rimangono ridotte al 10%.

1.2

numero di rate

La L. 197/2022 ha elevato a 20 il numero massimo di rate in cui è dilazionabile l’avviso bonario.

Prima, la dilazione sino a 20 rate era ammessa solo per gli importi superiori a 5.000,00 euro, per quelli inferiori il numero massimo di rate era 8.

La novità si applica anche alle dilazioni in corso all’1.1.2023, quindi è possibile estendere i piani di dilazione rimodulando le rate.

2

REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONI PERIODICHE PRECOMPILATE - DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA - MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA ON LINE

 

Con il provv. 12.1.2023 n. 9652, l’Agenzia delle Entrate ha disposto il prolungamento, anche per il 2023, del periodo sperimentale di funzionamento del programma di assistenza on line che prevede la precompilazione dei documenti IVA, ampliando altresì il perimetro dei soggetti che possono accedere al servizio e garantendo la predisposizione delle bozze di comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA anche a coloro che non abbiano proceduto alla convalida dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.

2.1

AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO

A partire dai documenti IVA relativi all’ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, viene ampliato l’ambito soggettivo del programma di assistenza on line, con l’inclusione:

·         dei soggetti trimestrali “speciali” o “per natura” di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72;

·         dei soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;

·         dei soggetti che applicano metodi specifici di determinazione dell’imposta ammessa in detrazione.

2.2

ULTERIORI NOVITÀ

Il provv. 9652/2023 prevede la possibilità di accesso alla bozza della dichiarazione annuale IVA relativa alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2023 (e ai relativi servizi di pagamento), anche nel caso in cui i registri delle fatture e degli acquisti non siano stati convalidati o integrati.

Il precedente provv. 8.7.2021 n. 183994 precisava, infatti, che solo se la convalida/integrazione fosse stata effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta, l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto elaborare il modello IVA precompilato.

Analogamente, a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2023, le bozze delle LIPE e il servizio per il pagamento delle somme che risultano eventualmente dovute, verranno rese disponibili anche qualora i destinatari del servizio non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.

3

cessione dei crediti d’imposta energia, gas e carburanti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE

 

Con il provv. 26.1.2023 n. 24252, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 2 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.

3.1

CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022, riconosciuti dall’art. 1 del DL 176/2022 alle:

·         imprese energivore;

·         imprese gasivore;

·         imprese non energivore;

·         imprese diverse da quelle gasivore.

I nuovi termini di comunicazione si applicano anche ai crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi:

·         al terzo trimestre 2022, quindi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);

·         ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022).

Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca relativi al:

·         terzo trimestre 2022, vale a dire ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 7 del DL 115/2022);

·         quarto trimestre del 2022, vale a dire ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (art. 2 del DL 144/2022).

3.2

termini di presentazione della comunicazione

La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il:

·         22.3.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il terzo trimestre 2022;

·         21.6.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022;

·         20.9.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022.

Crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ottobre/novembre 2022

Entro la suddetta data del 20.9.2023 devono essere comunicate anche le cessioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre 2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022, in luogo della precedente scadenza del 21.6.2023 prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 450517.

3.3

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve avvenire:

·         sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2023 n. 24252;

·         utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.

3.4

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”).

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:

·         esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

·         entro il 30.9.2023, in relazione ai crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022;

·         entro il 31.3.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il terzo trimestre 2022;

·         entro il 30.6.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022.

3.5

CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI

Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 2 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare, in compensazione mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022):

·         “7742”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore;

·         “7743”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore;

·         “7744”, relativamente al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore;

·         “7745”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore.

3.6

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”);

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

4

CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA elettrica E GAS - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

 

Con la risposta a interpello 10.1.2023 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022, disciplinato dall’art. 6 del DL 115/2022, può essere utilizzato, con le limitazioni previste dalla norma agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d’imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.

4.1

LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022:

·         è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;

·         non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;

·         per l’utilizzo, dopo il 16.3.2023, richiede una comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’ammontare del credito stesso maturato nel 2022;

·         in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30.6.2023, dà luogo a rimborso, sia diretto sia indiretto.

4.2

MODALITÀ DI UTILIZZO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30.6.2023 (30.9.2023 dopo la conversione in legge del DL 176/2022).

5

CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA elettrica E GAS - requisiti - ULTERIORI INDICAZIONI

 

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 13.1.2023 n. 18 e 24, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai requisiti dei crediti d’imposta energia elettrica e gas.

5.1

NOZIONE DI IMPRESE ENERGIVORE - RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE

Con la risposta 13.1.2023 n. 18, è stato chiarito che l’assenza del codice ATECO relativo all’attività prevalente esercitata dalla società nell’ambito dell’elenco di cui all’Allegato 1 del DM 21.12.2021 n. 541 non consente alla società di poter usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 15.1 del DL 4/2022.

5.2

RILEVANZA DI ENERGIA/GAS ACQUISTATI PER USO PROPRIO E NON RIVENDUTI

Con la risposta 13.1.2023 n. 24, è stato precisato che:

·         ai fini del calcolo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese energivore, rileva la sola quantità di energia acquistata per uso proprio, e non anche l’energia rivenduta. Su tale quantità la società deve calcolare la spesa sostenuta e, quindi, ad essa deve applicare il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto;

·         analogamente, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale a favore delle imprese gasivore, la spesa alla quale applicare la percentuale di legge è data, quindi, dalla sola quantità di gas acquistata ed utilizzata nel periodo di riferimento, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto.

6

Autoveicoli acquistati dalla controllaNTE e destinati alle società controllate - Trattamento ai fini IRES e IVA

 

Con la risposta a interpello 20.1.2023 n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al trattamento, ai fini della deducibilità e della detraibilità IVA, dei costi sostenuti dalla capogruppo in relazione alle auto aziendali, acquistate per essere messe a disposizione delle controllate, e riaddebitati alle altre società del gruppo.

6.1

deducibilità ai fini delle imposte sui redditi

Le spese sostenute dalla società capogruppo non rientrano nella disciplina dell’art. 164 del TUIR, posto che, nel caso prospettato, le autovetture sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell’attività della capogruppo, bensì allo scopo di essere messe a disposizione delle società controllate.

Tali costi sono quindi deducibili senza le limitazioni previste dall’art. 164 del TUIR, ma secondo la regola generale dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

6.2

detrazione IVA

L’Agenzia delle Entrate ritiene inoltre applicabile la detrazione integrale dell’IVA assolta sulle spese relative a tali veicoli, a condizione che non sussistano limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta.

7

buoni benzina concessi ai dipendenti - non imponibilità fino a 200,00 euro - proroga per il 2023

 

Con l’art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 (c.d. DL “Trasparenza”), pubblicato sulla G.U. 14.1.2023 n. 11, è stato previsto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall’1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200,00 euro per lavoratore.

Tale agevolazione si affianca al limite ordinario dei fringe benefit previsto dall’art. 51
co. 3, terzo periodo, del TUIR, pari a 258,23 euro.

8

deduzione forfetaria per le trasferte dei dipendenti degli autotrasportatori - Modalità di fruizione per le cooperative

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 31.1.2023 n. 184, ha fornito alcuni chiarimenti sulla deduzione forfetaria riconosciuta agli autotrasportatori di merci per le trasferte dei propri dipendenti (ai sensi dell’art. 95 co. 4 del TUIR), nell’ipotesi in cui a poterne beneficiare sia una società cooperativa.

8.1

Deduzione forfetaria per le trasferte effettuate dai dipendenti

Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a (art. 95 co. 4 del TUIR):

·         59,65 euro, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;

·         95,80 euro, per le trasferte all’estero.

8.2

Applicazione della deduzione alle cooperative di trasporto

L’art. 62 della L. 342/2000 prevede che la suddetta disposizione si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all’art. 50 co. 1 lett. a) del TUIR, se la società cooperativa autorizzata all’autotrasporto non fruisce, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale:

·         né della deduzione forfetaria illustrata nel precedente § 8.1;

·         né della deduzione analitica delle spese di trasferta sostenute.

In base al predetto art. 50 co. 1 lett. a), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri, i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle:

·         cooperative di produzione e lavoro;

·         cooperative di servizi;

·         cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli;

·         cooperative della piccola pesca.

La risposta in commento conferma che, in base alle suddette norme, la parte della deduzione forfetaria che non trova capienza nel reddito della cooperativa può essere trasferita a tutti i soci lavoratori che percepiscono i predetti redditi.

Viene, inoltre, precisato che tale facoltà deve essere riconosciuta anche ad una cooperativa di trasporti che abbia una struttura nella quale realizzi uno scambio mutualistico plurimo di produzione e lavoro (soci lavoratori dipendenti) e di servizi (soci lavoratori autonomi), limitatamente allo scambio mutualistico con i soci lavoratori dipendenti.

9

investimenti in start up innovative - DETRAZIONE IRPEF - Rilevanza del principio di cassa

 

Con la risposta a interpello 24.1.2023 n. 154, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative di cui all’art. 29 del DL 179/2012.

9.1

periodo rilevante per i soggetti irpef

Il periodo d’imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DM 7.5.2019, coincide “normalmente” con quello in cui il conferente ha diritto a operare la detrazione, se soggetto IRPEF.

 

Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start up innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto costitutivo della start up innovativa, nella quale il conferente si obbliga all’esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, posto che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.

9.2

ESEMPLIFICAZIONE

Nel caso di specie, il deposito dell’atto costitutivo della società è avvenuto il 31.12.2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento è stato effettuano in parte in sede di costituzione, in data 21.12.2020, e per la restante parte nel 2021.

In tal caso è quindi possibile detrarre dall’imposta lorda, in applicazione del predetto criterio di cassa:

·         nel 2020 un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta;

·         nel 2021 un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta.

10

STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.1.2023 n. 15943, ha definito le modalità di adattamento dei registratori telematici alle novità in materia di lotteria degli scontrini, fissando al 2.10.2023 la data entro la quale gli apparecchi e la procedura web dovranno essere configurati per la partecipazione al concorso.

Sono state inoltre approvate le specifiche tecniche che dovranno essere obbligatoriamente rispettate dai registratori telematici e dai Server RT per i quali è presentata istanza di approvazione dopo il 30.6.2023.

10.1

AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO

L’art. 18 del DL 36/2022 ha apportato diverse novità nel concorso nazionale basato sui documenti commerciali; tra esse, si segnala l’introduzione della lotteria “istantanea”, che consentirà di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale, e che si affiancherà a quella “differita” (che prevede premi settimanali, mensili ed annuali).

10.2

ADEGUAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provv. 18.1.2023 n. 15943.

11

vendite a distanza di beni importati - applicazione del regime ioss

 

Con le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 18.1.2023 n. 74 e 77, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime IOSS (“Import one stop shop”).

11.1

possibilità di adesione per i forfetari

Nella risposta a interpello 74/2023, in particolare, è stato specificato che anche i soggetti in regime forfetario possono aderire al regime IOSS al fine di dichiarare, nel portale dedicato, le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in favore di acquirenti residenti in Italia.

Nella fattispecie esaminata, la vendita a distanza di beni oggetto di importazione, avvalendosi dell’ausilio di una piattaforma, è scomposta in due operazioni:

·         l’acquisto, da parte della piattaforma, del bene prodotto al di fuori dell’Unione europea;

·         la successiva cessione, sempre a opera della piattaforma, di tale bene ai consumatori finali residenti in Italia.

L’introduzione del bene in Italia non è soggetta a IVA in carenza del requisito di territorialità e non richiede l’assolvimento dell’imposta in Dogana, mentre la seconda operazione è soggetta a IVA nel territorio dello Stato ed è dichiarata mediante l’apposito portale IOSS.

11.2

determinazione del valore intrinseco dei beni ceduti

La risposta a interpello 77/2023 ha esaminato le condizioni per determinare l’importo del “valore intrinseco” dei beni oggetto di vendite a distanza di beni importati, ai fini del regime IOSS, pari a 150,00 euro.

Detto importo, secondo l’Agenzia delle Entrate, è rappresentato dal corrispettivo pagato al soggetto passivo facilitatore da parte dell’acquirente “consumatore finale”.

Richiamando le note esplicative relative all’IVA sul commercio elettronico, viene suggerito al soggetto passivo che si avvale del regime IOSS di indicare il prezzo pagato dall’acquirente sulla fattura (qualora emessa) o sul documento di carattere commerciale che accompagna i beni ai fini dello sdoganamento.

12

Servizi di ricarica DELLE auto elettriche - Qualificazione ai fini IVA

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.1.2023 n. 27, ha affermato che l’erogazione di una serie di servizi, a fronte di un unico corrispettivo, finalizzati a consentire agli utilizzatori di auto elettriche di ricaricare i propri veicoli, costituisce un’operazione unica ai fini IVA, composta da una cessione di beni (la fornitura di energia) e da altre prestazioni accessorie.

12.1

SERVIZI DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE

La questione posta all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società (Alfa) che ha ideato un’offerta dedicata agli “eDriver”, consistente nell’utilizzo di un’applicazione informatica che permette agli utenti di monitorare i dati del veicolo elettrico e di effettuare le ricariche presso le stazioni convenzionate più vicine. Per offrire i propri servizi essa ha concluso un accordo commerciale con un’altra società (Zeta), la quale mette a disposizione di Alfa e della relativa clientela una piattaforma informatica e la propria rete di convenzioni stipulate con gestori e proprietari dei punti di ricarica.

12.2

PRESTAZIONE UNITARIA AI FINI IVA

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’insieme delle attività svolte dal gestore dell’infrastruttura (Zeta) e dall’e-mobility service provider (Alfa) rappresenta un’operazione unitaria costituita dalla ricarica del veicolo elettrico e da altri servizi, meramente accessori ad essa.

 

Detta operazione costituisce a tutti gli effetti una fornitura di energia elettrica e rappresenta, quindi, una cessione di beni ai fini IVA.

13

pasti a domicilio - autonomia ai fini iva del servizio di trasporto

 

Con la risposta a interpello 11.1.2023 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di trasporto e consegna a domicilio dei piatti pronti non può fruire dell’aliquota IVA del 10%.

In via ordinaria, è infatti prevista l’aliquota ridotta per la somministrazione di alimenti e bevande, inclusa la fornitura a domicilio.

 

L’Agenzia delle Entrate ritiene che al servizio di trasporto e consegna non possa essere attribuito carattere “accessorio” rispetto alla prestazione principale di cessione degli alimenti poiché, nel caso di specie, la società fornitrice di detto servizio non è la medesima che si occupa della preparazione, cottura e confezionamento dei pasti (vale a dire la prestazione principale).

Nella risposta a interpello, è ribadito che possono qualificarsi come “accessorie” ai fini IVA solamente le operazioni che siano rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale e che, al contempo, siano rese nei confronti del cessionario e/o committente verso cui è effettuata l’operazione principale.

14

Ritardi nei pagamenti - individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primO semestre 2023

 

La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 15.12.2022, ha innalzato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 21.12.2022.

Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 2,5% rileva per il primo semestre 2023, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 18.1.2023 n. 14.

In relazione al periodo dall’1.1.2023 al 30.6.2023, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

·         14,50% (2,50% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);

·         10,50% (2,50% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

·         lavoratori autonomi e imprese;

·         lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;

·         lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

·         nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;

·         purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

·         nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;

nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

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