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Tasse e fisco: novità dicembre 2023

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

Indice:

  1. titolare effettivo - individuazione e comunicazione dei dati - chiarimenti
  2. settore turismo - autocertificazione per la verifica degli aiuti di stato COVID e il recupero di quelli fruiti oltre i massimali previsti
  3. imu - chiarimenti relativi a unità collabenti, fabbricati rurali strumentali e terreni a conduzione associata
  4. Acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi - Irrilevanza della Differenza tra credito d’imposta spettante e costo d’acquisto
  5. riforma dello sport - comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico
  6. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITà DI RICERCA, SVILUPPO e innovazione - disposizioni attuative
  7. “ZES unica” per il mezzogiorno - nuovo CREDITo D’IMPOSTA per GLI investimenti
  8. DETASSAZIONE GENERALE PER I CONTRIBUTI COVID - inapplicabilità ALLA “DECONTRIBUZIONE SUD”
  9. fringe benefit e Bonus carburante erogati nel 2023 - Conguaglio previdenziale
  10. PRESTATORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI
  11. Contributi energia per gli enti del terzo settore - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
  12. Enti non profit - Riduzione a metà dell’aliquota IRES - Locazione di immobili
  13. Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto terzi per l’acquisto di gas naturale liquefatto - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo
  14. Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto proprio per l’acquisto di gasolio - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo
  15. Credito d’imposta per le imprese che effettuano servizi di trasporto di persone per l’acquisto di gasolio - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo
  16. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICO-ALBERGHIERE - DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON DEBITO IVA NON SUSSIsTENTE
  17. “sismabonus acquisti” - remissione in bonis per l’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico
  18. contributo per il superbonus al 90% - erogazione integrale
  19. detrazione IRPEF del 19% per interventi di recupero su immobili vincolati - AMBITO APPLICATIVO
  20. note di variazione iva - decorrenza del termine - chiusura del fallimento e giudizi pendenti
  21. SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali
  22. trasferimenti di carburanti tra depositi fiscali - Cessioni a catena - Regime di sospensione iva
  23. prestazioni di alloggio - “albergo nautico diffuso” - trattamento iva
  24. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - AGGIORNAMENTO del MODELLO
  25. MODELLO per la registrazione degli atti privati (modello “RAP”) - AGGIORNAMENTO
  26. Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito IRPEF o IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - aggiornamento

Finson Aquila 17

1

titolare effettivo - individuazione e comunicazione dei dati - chiarimenti

 

Il 20.11.2023 sono state pubblicate 14 FAQ, predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), contenenti chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro dei titolari effettivi.

1.1

ESCLUSIONE PER SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI

Viene ribadito come le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità siano le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata). Tali obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

1.2

Proprietà indiretta

Viene confermato come, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi sia una gerarchia dei metodi previsti dalla norma e che la soglia del 25% + 1 rilevi in caso di proprietà sia diretta che indiretta. Di sicura rilevanza in tale contesto è la precisazione secondo cui la soglia in questione vada “considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.”.

Ulteriori indicazioni sono fornite per le ipotesi in cui al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (questo è il caso, ad esempio, di una società ad azionariato diffuso o di una cooperativa). In tali circostanze, ove i criteri della proprietà e del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo la persona fisi­ca o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente (ovvero con il metodo residuale).

1.3

USUFRUTTO E PEGNO

Nelle ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si evidenzia come debbano essere considerati titolari effettivi, rispettivamente, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, “quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea”. Nella fattispecie, invece, dove il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi sia tale soggetto che l’usu­frut­tua­rio e il creditore pignoratizio, essendo entrambi beneficiari sostanziali dell’operazione. In tali circostanze, infatti, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile).

1.4

Procedure esecutive e concorsuali

Nell’ambito di rapporti od operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, tenendo presente la norma di riferimento che richiede di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva è da individuarsi nel soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui lo stesso sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’art. 20 del DLgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’asset­to proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

Inoltre, viene precisato come il soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria all’apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad es. il professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare, il curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore) debba essere identificato come “esecutore”, ovvero come “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”.

1.5

enti ecclesiastici

Con riferimento all’individuazione del titolare/i effettivo/i degli enti ecclesiastici, viene precisato come occorra effettuare la seguente distinzione:

·         per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della L. 222/85, essendo tenuti all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, trova applicazione l’art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facil­mente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;

·         per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al co. 5 dello stesso art. 20.

1.6

Pubbliche amministrazioni

Nel caso in cui il cliente sia una pubblica amministrazione trova applicazione il criterio residuale di cui all’art. 20 co. 5 del DLgs. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo occorrerà, pertanto, verificare gli assetti organizzativi o statutari dell’ente.

2

settore turismo - autocertificazione per la verifica degli aiuti di stato COVID e il recupero di quelli fruiti oltre i massimali previsti

 

Con il DM 21.9.2023 n. 20852, pubblicato sul sito internet del Ministero del Turismo in data 10.11.2023, e il provvedimento del Ministero del Turismo 15.11.2023 n. 30177, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione dell’autocertificazione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di alcuni aiuti di Stato per la pandemia da COVID nel settore turismo, e del conseguente recupero di quelli fruiti oltre i massimali previsti, ai sensi dell’art. 1 co. 595 - 602 della L. 29.12.2022 n. 197.

2.1

aiuti interessati

Gli aiuti di Stato interessati dalla disciplina in esame sono quelli previsti:

·         dagli artt. 182 co. 1 e 183 co. 2 del DL 19.5.2020 n. 34 convertito (fondi, ad esem­pio, per le agenzie di viaggio e i tour operator);

·         dall’art. 79 del DL 14.8.2020 n. 104 convertito (credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere);

·         dall’art. 6-bis co. 3 e 11 del DL 28.10.2020 n. 137 convertito (fondi, ad esempio, per il settore fiere e congressi).

2.2

massimali previsti

Tali aiuti sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID, pari a:

·         800.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021;

·         1.800.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 18.11.2021, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19.3.2020 al 27.1.2021;

·         2.300.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 19.11.2021 al 30.6.2022, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19.3.2020 al 18.11.2021.

Ai fini del rispetto dei massimali, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.

Per l’individuazione del periodo di riferimento in cui collocare gli importi degli aiuti di Stato, rileva la data in cui l’aiuto è stato concesso al beneficiario da parte dell’Ammi­nistrazione concedente.

2.3

contenuto dell’autocertificazione

Al fine di consentire al Ministero del Turismo, in raccordo con i competenti enti impositori, la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, i soggetti beneficiari dei suddetti aiuti devono presentare al Ministero un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella quale attestano l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti.

2.4

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti a presentare l’autocertificazione solamente gli operatori che hanno beneficiato dei suddetti aiuti e che hanno superato i massimali previsti.

2.5

modalità e termini di presentazione dell’autocertificazione

L’autocertificazione deve essere trasmessa:

·         direttamente da parte del titolare/rappresentante legale dell’impresa oppure me­diante un soggetto delegato, per il quale dovrà essere compilato, firmato digitalmente e caricato l’apposito modulo di delega;

·         utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID o CIE (è invece escluso l’accesso tramite CNS) e raggiungibile al link istanze.ministeroturismo.gov.it;

·         dalle ore 12:00 del 16.11.2023 ed entro le ore 12:00 del 31.12.2023.

Lo sportello telematico consente l’invio di una sola autocertificazione per operatore economico.

L’accesso al sistema consente di poter scaricare un Manuale operativo di ausilio alla presentazione dell’autocertificazione.

2.6

controllo delle autocertificazioni

Il Ministero del Turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle autocertificazioni presentate.

2.7

RECUPERO DEGLI AIUTI CORRISPOSTI IN ECCEDENZA

In caso di superamento dei previsti massimali, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, entro la data del 30.6.2024:

·         senza applicazione di sanzioni;

·         unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento della Commissione europea 21.4.2004 n. 794.

In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo è detratto, senza applicazione di sanzioni, entro il 31.12.2024, dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti ovvero successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall’impresa. A tale ammontare sono sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’am­mon­tare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da re­cu­perare deve essere effettivamente riversato dal beneficiario entro la data del 31.1.2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell’integrale restituzione.

Recupero coattivo

In caso di mancata restituzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, previo accertamento da parte del Ministero del Turismo.

3

imu - chiarimenti relativi a unità collabenti, fabbricati rurali strumentali e terreni a conduzione associata

 

Con la ris. 16.11.2023 n. 4/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’IMU per:

·         le unità collabenti;

·         i fabbricati rurali strumentali ex art. 9 co. 3-bis del DL 557/93;

·         i terreni agricoli condotti in forma associata.

3.1

unità collabenti

Sono qualificati come “unità collabenti” gli immobili diroccati, i ruderi ed i fabbricati caratterizzati da un notevole livello di degrado, tale da determinare l’assenza di autonomia funzionale ed una conseguente inidoneità a produrre reddito.

Queste unità immobiliari:

·         sono censite in Catasto nella categoria F/2;

·         sono tuttavia prive di rendita catastale (date le condizioni di degrado che le rendono inidonee a produrre reddito).

La risoluzione in esame precisa che, ai fini IMU, l’unità immobiliare collabente deve essere qualificata come “fabbricato” (poiché censita come tale nel Catasto edilizio urbano), e non deve essere assoggettata ad IMU:

·         in quanto “fabbricato”, poiché priva di rendita catastale (necessaria per determinare la base imponibile dei fabbricati);

·         in quanto “area fabbricabile” poiché, seppure priva di rendita, tale unità immobiliare risulta censita in Catasto tra i fabbricati.

Pertanto, aderendo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. 15.12.2020 n. 28581), il Ministero dell’Economia e delle Finanze afferma che:

·         il fabbricato collabente non risulta imponibile ai fini IMU né come “fabbricato” né come “area edificabile”, fino a quando un’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile;

·         a seguito di tale demolizione, l’area fabbricabile va assoggettata ad IMU, fino al subentro dell’imposta sul fabbricato ricostruito.

3.2

fabbricati rurali strumentali

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale viene prevista dall’art. 1 co. 750 della L. 160/2019 un’aliquota IMU agevolata (aliquota di base pari allo 0,1% e facoltà dei Comuni solo di ridurla fino all’azzeramento).

Per il riscontro della “ruralità” del fabbricato, la risoluzione ministeriale si conforma all’orientamento della giurisprudenza di legittimità e precisa che vanno adottati criteri meramente “oggettivi”.

In particolare, per attribuire al fabbricato natura “rurale” ai fini dell’IMU è necessaria una qualifica catastale conforme, data dal classamento del fabbricato nella categoria catastale D/10 o dall’apposizione dell’annotazione di ruralità in Catasto (così, tra le altre, Cass. 18.10.2023 n. 28851).

Pertanto, poiché è dirimente il solo dato catastale, la risoluzione precisa che per il riscontro della qualifica di “ruralità”:

·         non occorre che il soggetto passivo o l’utilizzatore dell’immobile risultino coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;

·         non rileva che il fabbricato sia concesso in comodato.

3.3

conduzione associata di terreni

La risoluzione ministeriale fornisce alcuni chiarimenti sull’ambito di applicazione del­l’esenzione dall’IMU prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola (art. 1 co. 758 lett. a) della L. 160/2019).

Il documento di prassi precisa che il requisito della “conduzione”, richiesto per tale esenzione, sussiste anche se vi è una coltivazione in forma associata dei terreni, come nel caso del contratto di rete agricolo o di compartecipazione agraria.

4

Acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi - Irrilevanza della Differenza tra credito d’imposta spettante e costo d’acquisto

In presenza di determinate condizioni, le detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES possono essere utilizzate, in alternativa:

·         a scomputo dell’imposta lorda nel modello REDDITI, in base alle consuete modalità;

·         secondo quanto previsto dall’art. 121 del DL 34/2020.

In particolare, in base alla disposizione da ultimo citata, è possibile optare per:

·         il c.d. “sconto sul corrispettivo” (si tratta, in pratica, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);

·         la cessione della detrazione (in tal modo, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Con la risposta a interpello 30.11.2023 n. 472, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, della differenza positiva tra:

·         il credito d’imposta spettante;

·         il relativo costo d’acquisto.

4.1

Fattispecie oggetto di interpello

Uno studio associato esercente attività di servizi forniti da dottori commercialisti intendeva acquistare i suddetti crediti d’imposta.

Posto che l’acquisto sarebbe avvenuto a un costo inferiore al relativo valore nominale, veniva domandato all’Agenzia delle Entrate di chiarire il trattamento del differenziale.

4.2

Qualificazione dei redditi conseguiti dagli studi associati

Sotto il profilo dell’imposizione diretta, gli studi associati sono assimilati alle società semplici (ex art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR).

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, il reddito di tali soggetti è costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate nell’art. 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione.

Nel caso di specie, occorre, quindi, verificare se il differenziale rientra, in alternativa, tra:

·         i redditi di lavoro autonomo;

·         i redditi di capitale;

·         i redditi diversi.

4.3

Irrilevanza quale reddito di lavoro autonomo

Il provento originato dall’acquisto dei crediti non può essere tassato quale reddito di lavoro autonomo, in quanto non costituisce:

·         né un compenso (ex art. 54 co. 1 del TUIR);

·         né un corrispettivo percepito per la cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale (ex art. 54 co. 1-quater del TUIR).

Infatti, per quanto ampia, la nozione di “elementi immateriali” non può includere i differen­ziali derivanti dall’acquisto di crediti d’imposta a un valore inferiore a quello nominale.

4.4

Irrilevanza quale reddito di capitale

L’Agenzia delle Entrate esclude altresì l’imponibilità del suddetto differenziale quale reddito di capitale, per il mancato ricorrere delle condizioni previste dall’art. 44 co. 1 lett. h) del TUIR.

Tale disposizione, qualificando come reddito di capitale ogni rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale, intendendosi per tale la semplice concessione temporanea alla controparte della disponibilità del capitale, ha una funzione di chiusura. Pertanto, “per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito” (cfr. C.M. 24.6.98 n. 165/E, § 1.1.13).

L’Agenzia delle Entrate afferma però che “l’acquisto del credito d’imposta dietro corrispettivo non costituisce impiego di capitale”. 

4.5

Irrilevanza quale reddito diVERSO

L’Agenzia delle Entrate esclude altresì che si possa applicare l’art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR, a norma del quale sono assoggettati a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Il suddetto differenziale, quindi, non rileva nemmeno come reddito diverso.

5

riforma dello sport - comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico

 

Con il DPCM 27.10.2023 – entrato in vigore il 17.11.2023 – sono stati definiti, secondo quanto previsto dall’art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico.

Le comunicazioni in parola possono essere effettuate on line, utilizzando alternativamente:

·         le funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);

·         il modello “UNILAV-Sport”, tramite l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, accedendo all’indirizzo www.servizi.lavoro.gov.it.

5.1

termini per effettuare le comunicazioni

Superando quanto già indicato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro con la circ. 25.10.2023 n. 2 e la nota 26.10.2023 n. 460, il DPCM 27.10.2023 stabilisce che le co­municazioni rese attraverso il RASD dai datori di lavoro sportivo a partire dal­l’1.7.2023 (data di piena operatività delle disposizioni di riforma del DLgs. 36/2021) e fino al 17.11.2023 (data di entrata in vigore del DPCM in questione), restano comunque valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo comunicativo.

Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, le comunicazioni attraverso il RASD, ovvero mediante il modello “UNILAV-Sport”, vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, l’art. 2 co. 5 del DPCM 27.10.2023 stabilisce che, in fase di prima applicazione, il predetto termine decorre dal 17.11.2023 per i rapporti di lavoro per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dall’1.7.2023.

In pratica, per i rapporti che non sono stati ancora comunicati, l’obbligo comunicativo può essere assolto, con le modalità predette, entro il 30.12.2023.

5.2

trasmissione dei dati

L’art. 3 del DPCM 27.10.2023 prevede che i dati contenuti nel modello “UNILAV-Sport” e nelle comunicazioni effettuate attraverso il RASD vengano resi disponibili:

·         al Ministero del Lavoro;

·         all’INPS e all’INAIL;

·         alle Regioni e Province Autonome;

·         al medesimo RASD, se la comunicazione è effettuata tramite il modello “UNILAV-Sport”;

·         all’ANPAL per l’aggiornamento della scheda anagrafico professionale;

·         all’Ispettorato nazionale del Lavoro;

·         al Ministero dell’Interno, nel caso di lavoratori stranieri.

Quale requisito fondamentale per la trasmissione della comunicazione “UNILAV-Sport”, si richiede che, in caso di avvio della prestazione, il lavoratore sia tesserato nella stagione sportiva in corso. A tal fine, l’allegato tecnico al DPCM 27.10.2023 richie­de al datore di lavoro di dichiarare che tale vincolo sia rispettato al momento del­l’invio di una nuova comunicazione.

5.3

variazioni delle comunicazioni

Nell’Allegato tecnico al DPCM 27.10.2023 viene precisato che le comunicazioni di avvio o di cessazione delle prestazioni lavorative tramite “UNILAV-Sport” non possono essere direttamente rettificate. Eventuali correzioni o modifiche possono essere apportate previa trasmissione di una comunicazione di annullamento di quella interessata dall’aggiornamento e successiva trasmissione di una nuova.

5.4

regime sanzionatorio

L’art. 4 del DPCM 27.10.2023 stabilisce che in caso di omessa o ritardata comunicazione trovano applicazione le medesime sanzioni previste dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, il cui importo varia da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

6

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITà DI RICERCA, SVILUPPO e innovazione - disposizioni attuative

 

Con il DPCM 15.9.2023, pubblicato sulla G.U. 4.11.2023 n. 258, sono state definite le disposizioni attuative in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, di cui all’art. 23 co. 2 - 5 del DL 73/2022.

6.1

soggetti interessati

La certificazione può essere richiesta dalle imprese che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili al:

·         credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design di cui all’art. 1 co. 200 - 202 della L. 160/2019;

·         credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

Analoga certificazione può essere richiesta dalle imprese che effettuano investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1 co. 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. 160/2019.

Condizioni

Le imprese possono richiedere la certificazione a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

6.2

SOGGETTI CERTIFICATORI

La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti iscritti all’Albo dei certificatori, tenuto presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Le relative modalità di funzionamento saranno stabilite con un successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024.

6.3

PROCEDURA di certificazione

L’impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione è tenuta a:

·         inviare una richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy;

·         versare al bilancio dello Stato diritti di segreteria pari a 252,00 euro per ogni certificazione.

Le relative modalità saranno stabilite con successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024.

6.4

CONTENUTO della certificazione

La certificazione attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell’ammissibilità ai previsti crediti d’imposta.

I soggetti certificatori, nel processo valutativo, devono attenersi:

·          ai principi e alle regole di cui agli artt. 2 - 5 del DM 26.5.2020;

·          alle Linee Guida del Ministero delle Imprese e del made in Italy, che saranno pubblicate entro il 31.12.2023.

Attività di vigilanza

La certificazione è sottoposta all’attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy, il quale ne verifica la correttezza formale e sostanziale.

6.5

EFFETTI della certificazione

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione sono nulli.

La certificazione non vincola l’Amministrazione finanziaria se, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la stessa venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata.

7

“ZES unica” per il mezzogiorno - nuovo CREDITo D’IMPOSTA per GLI investimenti

 

Gli artt. 9 - 17 del DL 19.9.2023 n. 124 (c.d. “decreto Sud”), come modificati in sede di conversione nella L. 13.11.2023 n. 162, recano la disciplina della nuova “ZES unica” per il Mezzogiorno, prevedendo, tra l’altro, l’introduzione di un nuovo credito d’im­po­sta per gli investimenti 2024.

7.1

“zes unica” per il mezzogiorno

Per zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

A decorrere dall’1.1.2024 la zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata “ZES unica”, comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

7.2

autorizzazione unica

Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industria­li, produttive e logistiche all’interno della “ZES unica”, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, co­munque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

7.3

credito d’imposta per investimenti nella “zes unica” mezzogiorno

Il credito d’imposta, previsto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa (che sarà stabilito con succes­sivo DM), è riconosciuto, per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizio­ne dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti e alle con­dizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Soggetti esclusi

L’agevolazione non si applica:

·         ai soggetti che operano in determinati settori: industria siderurgica, carbonifera e lignite; trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture; produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; banda larga; settori creditizio, finanziario e assicurativo;

·         alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;

·         alle imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria.

Oggetto dell’agevolazione

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento europeo 651/2014), relativi:

·         all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

·         all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’amplia­men­­­to di immobili strumentali agli investimenti; il valore dei terreni e degli immo­bili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dall’1.1.2024 al 15.11.2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000,00 euro.

Rideterminazione e revoca del credito d’imposta

Il credito d’imposta è rideterminato:

·         se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;

·         se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’e­­sercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Viene inoltre disposto che, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

·         esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·         senza applicazione del limite alla compensazione di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro annui).

Modalità di accesso all’agevolazione

Le modalità di accesso al credito d’imposta in esame, nonché le modalità di applicazione e fruizione dello stesso e dei relativi controlli, sono demandate a un successivo DM che dovrà essere emanato entro il 30.12.2023.

8

DETASSAZIONE GENERALE PER I CONTRIBUTI COVID - inapplicabilità ALLA “DECONTRIBUZIONE SUD”

 

Con le risposte a interpello 10.11.2023 n. 458 e 459, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione della detassazione ex art. 10-bis del DL 137/2020 in relazione alla c.d. “decontribuzione Sud” (art. 27 del DL 104/2020).

8.1

condizioni per fruire della detassazione covid

L’art. 10-bis del DL 137/2020 stabilisce la non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRES e al valore della produzione ai fini IRAP dei “contributi” e delle “indennità” da chiunque concessi qualora:

·         vengano erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);

·         spettino ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

Ai fini della detassazione, nessun rilievo assumono le modalità di fruizione e contabilizzazione.

La ratio della disposizione in esame è quella di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall’erogazione dei diversi contributi (e indennità) concessi durante il periodo di emergenza COVID, finalizzati a limitare le gravi conseguenze economi­co/finanziarie della crisi pandemica, vengano, anche solo in parte, depotenziati dall’incidenza della tassazione dei contributi stessi.

8.2

caratteristiche della “decontribuzione sud”

L’esonero contributivo in esame si traduce, di fatto, in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell’aliquota contributiva datoriale, con il conseguente effetto di non de­terminare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Ciò implica che, in tal caso, non trova applicazione la detassazione di cui all’art. 10-bis del DL 137/2020, poiché diversamente si assisterebbe ad un’amplificazione del beneficio concesso con l’esonero contributivo, con l’effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel Temporary Framework COVID.

9

fringe benefit e Bonus carburante erogati nel 2023 - Conguaglio previdenziale

 

Con i messaggi 6.11.2023 n. 3884 e 14.11.2023 n. 4027, l’INPS ha fornito le istruzioni per le operazioni di conguaglio contributivo sui fringe benefit e bonus carburante erogati nel corso del 2023.

9.1

quadro normativo

Per l’anno d’imposta 2023 sono previste le seguenti agevolazioni:

·         il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000,00 euro (art. 40 del DL 48/2023);

·         il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati per la restante platea di lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito entro il limite complessivo di 258,23 euro (art. 51 co. 3 del TUIR);

·         il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a 200,00 euro (c.d. “bonus carburante”); tale esclusione non rileva ai fini contributivi (art. 1 co. 1 del DL 5/2023).

Bonus carburante

L’INPS ha chiarito che la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Se, invece, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, la quota relativa ai buoni benzina risulti eccedente la soglia di 3.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o di 258,23 euro per i restanti lavoratori, è assoggettata a contribuzione previdenziale.

9.2

assoggettamento a contribuzione

In caso di superamento del limite per i fringe benefit di 3.000,00 euro o 258,23 euro, il datore di lavoro dovrà:

·         portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione;

·         trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso.

Il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati.

Bonus carburante

Nei casi in cui le somme imputabili al bonus carburante non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”.

9.3

recupero contribuzione versata

Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno optare per una delle due seguenti modalità:

·         variabili retributive (applicabile però solo nelle denunce di competenza dicembre 2023);

·         flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

Datori di lavoro agricolo

Il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale e presentare alle Strutture INPS territorialmente competenti l’istanza di “Rettifica” attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio “Comunicazione Bidirezionale” del “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”.

La compilazione del modulo e l’invio sarà possibile dall’1.3.2024 al 31.5.2024.

10

PRESTATORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI

Per effetto del DLgs. 18.10.2023 n. 153, pubblicato sulla G.U. 3.11.2023 n. 257, dal­l’1.1.2024 saranno introdotti alcuni obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), grazie all’inserimento dei nuovi articoli da 40-bis a 40-sexies nel DPR 633/72.

Con il successivo provv. 20.11.2023 n. 406675 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di trasmissione dei dati.

10.1

OBBLIGHI IN CAPO AI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP)

A partire dall’1.1.2024, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a raccogliere e a conservare le informazioni relative ai “pagamenti transfrontalieri”. Sono tali quelli in cui “il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo” (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).

I dati verranno poi trasmessi alle Amministrazioni finanziarie dei singoli Paesi, le quali li invieranno ad un’apposita centrale di informazioni (“CESOP”), che costituirà un supporto agli Stati membri per l’individuazione di comportamenti fraudolenti in ambito IVA.

Ambito applicativo

Le nuove disposizioni si applicheranno nel caso in cui, nel corso di un trimestre civile, un prestatore fornisca servizi di pagamento “corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario” (art. 40-ter del DPR 633/72).

La ratio è quella di limitare l’obbligo a quanto è funzionale e necessario al contrasto delle frodi; la soglia dovrebbe, infatti, consentire di individuare i pagamenti ricevuti nell’ambito di un’attività economica, escludendo, invece, quelli ricevuti per finalità non commerciali che non comportano adempimenti IVA.

10.2

dati da conservare e trasmettere

Le nuove disposizioni impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72) e comunicare (nuovo art. 40-quater del DPR 633/72) specifiche informazioni (nuovo art. 40-sexies del DPR 633/72).

Fra di esse, sono presenti:

·          il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui il prestatore di servizi di pagamento;

·          il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;

·          se disponibile, il numero di identificazione IVA o il codice fiscale nazionale del beneficiario;

·          l’IBAN o un altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

·          ove disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

·          i dettagli dei pagamenti transfrontalieri (la data e l’ora del pagamento, l’importo e la valuta, ecc.).

10.3

soggetti obbligati alla trasmissione

I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Stato membro di origine e quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, “limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante”, dovranno trasmettere le informazioni raccolte all’Agenzia delle Entrate.

Quanto alla nozione di Stato di origine od ospitante, l’art. 40-bis del DPR 633/72 rinvia al Testo unico delle leggi in materia bancaria (DLgs. 385/93), il quale definisce il pri­­mo come il Paese in cui il soggetto è stato autorizzato all’esercizio dell’attività e il se­­condo quello nel quale dispone di una succursale o presta servizi.

L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP.

10.4

termini per la trasmissione e conservazione

I prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere le informazioni raccolte all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui esse si riferiscono (nuovo art. 40-quater co. 1 del DPR 633/72, che richiama l’art. 24-ter co. 1 lett. a) del reg. UE 7.10.2010 n. 904).

L’Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (nuovo art. 40-quater co. 2 del DPR 633/72, che richiama l’art. 24-ter co. 3 del reg. UE 7.10.2010 n. 904).

La documentazione va conservata per un periodo di tre anni civili dalla fine dell’anno corrispondente alla data di pagamento (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).

10.5

modalità di trasmissione

I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID).

I file devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406675.

10.6

sanzioni

Con riferimento ai profili sanzionatori (art. 2 del DLgs. 153/2023):

·          in caso di violazione degli obblighi di conservazione saranno applicabili le sanzioni di cui all’art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 1.000,00 a 8.000,00 euro);

·          nel caso in cui siano violati gli obblighi di comunicazione, troveranno, invece, applicazione le sanzioni di cui all’art. 10 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 2.000,00 a 21.000,00 euro).

11

Contributi energia per gli enti del terzo settore - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

In relazione agli aumenti dei costi per l’energia registrati nel 2022, gli enti del Terzo settore e le ONLUS, a prescindere dal settore in cui operano, possono presentare la richiesta per il contributo energia previsto dall’art. 8 co. 2 del DL 144/2022 e dal DPCM 8.2.2023.

11.1

determinazione del contributo

Il contributo è calcolato:

·         sull’incremento dei costi energetici e per gas naturale nei primi tre trimestri dell’anno 2022 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2021;

·         applicando una percentuale di riconoscimento determinata in misura variabile tra l’80% (se l’incremento del costo è pari o maggiore del 100%) e il 40% (se l’incremento del costo si colloca tra il 39,99% e il 20%).

Non sono riconosciuti contributi per incrementi inferiori al 20%. Inoltre, l’importo massimo del rimborso per ciascun ente non potrà eccedere in ogni caso 30.000,00 euro.

11.2

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono trasmesse:

·         esclusivamente tramite la piattaforma telematica disponibile sul sito di Invitalia spa (www.invitalia.it), accessibile utilizzando SPID o la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

·         dalle ore 12.00 dell’8.11.2023 e fino alle ore 12.00 del 12.12.2023.

Ai fini della compilazione del modulo di richiesta è necessario un indirizzo PEC attivo e intestato al soggetto richiedente in quanto le comunicazioni relative all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica saranno trasmesse esclusivamente via PEC.

11.3

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso ed erogato in base alla percentuale di incremento dei costi, ossia secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.

11.4

cumulabilità del contributo con altre agevolazioni

Tale contributo è cumulabile sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concor­renza dell’intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime “de minimis”.

11.5

cONTROLLI

Sono previsti controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse al contributo, volti ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso alle agevolazioni, pena la revoca delle stesse.

12

Enti non profit - Riduzione a metà dell’aliquota IRES - Locazione di immobili

 

Con la risposta a interpello 21.11.2023 n. 464, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell’aliquota IRES, ai sensi dell’art. 6 del DPR 601/73, rispetto ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare è applicabile non soltanto dagli enti religiosi, ma altresì da tutti gli altri enti contemplati dalla norma.

12.1

agevolazione ires

L’art. 6 del DPR 601/73 prevede la riduzione alla metà dell’aliquota IRES in favore dei seguenti soggetti, se dotati di personalità giuridica:

·         enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

·         istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclu­sivamente culturali;

·         enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

·         istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.

12.2

requisito soggettivo

Ai fini della fruizione dell’agevolazione, è necessario rientrare in una delle citate categorie di enti ed essere dotati di personalità giuridica.

Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 17.5.2022 n. 15, l’ap­partenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale, comunque, sul fine dichiarato.

12.3

requisito oggettivo

La riduzione dell’aliquota IRES si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti in esame.

Secondo la citata circ. 15/2022, l’agevolazione in commento si applica anche ai proven­ti derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare di un ente religioso, purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o di culto; in altre parole, ai fini della riduzione dell’aliquota IRES, tali proventi, nei limiti del reinvestimento effettivo, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli di religione o di culto.

12.4

enti diversi da quelli religiosi

L’agevolazione in commento è applicabile ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche dagli altri enti di cui all’art. 6 del DPR 601/73, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito.

Affinché l’agevolazione sia utilizzabile è necessario che:

·         i proventi in questione siano impiegati nelle attività istituzionali rese dall’ente prevalentemente a titolo gratuito;

·         l’attività consista nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento del risultato economico (ossia non sia svolta quale attività commerciale).

Il caso specifico riguarda un ente di assistenza e di beneficenza di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, avente lo scopo di provvedere all’assistenza (con borse di studio e/o sussidi integrativi o straordinari) degli orfani del personale di un Ministero; tale attività di beneficenza ed assistenza viene svolta grazie alle oblazioni volontarie e ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà.

13

Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto terzi per l’acquisto di gas naturale liquefatto - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo

 

Con la ris. Agenzia delle Entrate 10.11.2023 n. 61, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per l’acquisto nel periodo dall’1.2.2022 al 31.12.2022 di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, ai sensi dell’art. 6 co. 5-6 del DL 1.3.2022 n. 17 (conv. L. 27.4.2022 n. 34) e del relativo provvedimento attuativo (DM 22.12.2022, pubblicato sulla G.U. 21.2.2023 n. 44).

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

13.1

CODICe TRIBUTO

Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7058”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità - Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

13.2

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispon­denza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’age­volazione, nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

14

Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto proprio per l’acquisto di gasolio - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo

 

Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2023 n. 63, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di autotrasporto di cose per conto proprio mediante veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, per l’acquisto nel primo trimestre 2022 di gasolio per i suddetti veicoli, ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. a) del DL 23.9.2022 n. 144 conv. L. 17.11.2022 n. 175 (come modificato dall’art. 34 del DL 4.5.2023 n. 48 conv. L. 3.7.2023 n. 85) e del relativo provvedimento attuativo (DM 4.8.2023, pubblicato sulla G.U. 13.9.2023 n. 214).

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

14.1

CODICe TRIBUTO

Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7056”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio - Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.

Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

14.2

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’age­volazione, nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

15

Credito d’imposta per le imprese che effettuano servizi di trasporto di persone per l’acquisto di gasolio - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo

 

Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2023 n. 64, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, utilizzando veicoli di categoria euro V o superiore, per l’acquisto di gasolio nel secondo semestre 2022 destinato all’alimentazione dei suddetti veicoli, ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 23.9.2022 n. 144 conv. L. 17.11.2022 n. 175 (come modificato dall’art. 34 del DL 4.5.2023 n. 48 conv. L. 3.7.2023 n. 85) e del relativo provvedimento attuativo (DM 4.8.2023, pubblicato sulla G.U. 9.9.2023 n. 211).

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

15.1

CODICe TRIBUTO

Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7055”, denomi­nato “Credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada - Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.

Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

15.2

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’age­volazione, nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

16

CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICO-ALBERGHIERE - DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON DEBITO IVA NON SUSSIsTENTE

 

Con la risposta a interpello 13.11.2023 n. 460, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di compensare il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all’art. 1 del DL 152/2021, con un debito IVA non sussistente.

16.1

termine per l’utilizzo del credito d’imposta in esame

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il 31.12.2025.

Pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione del credito entro il 31.12.2025, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.

16.2

divieto di compensazione con un debito iva insussistente

Secondo l’Agenzia delle Entrate non è possibile compensare tramite il modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 del DPR 100/98.

Tale espediente, sottolinea l’Agenzia, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiara­zione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l’“in­venzione’’ di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’im­posta di cui si discute, mutandone “arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

17

“sismabonus acquisti” - remissione in bonis per l’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico

 

Con la risposta a interpello 24.11.2023 n. 467, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti relativi al c.d. “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, esaminando in particolare le modalità di perfezionamento della remissione in bonis prevista dall’art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023 per il deposito tardivo dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM 58/2017).

17.1

asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico

Per fruire della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico con aliquota superiore a quella “base” del 50% ex art. 16 co. 1-bis del DL 63/2013, è necessaria un’apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati, che attesti il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore (c.d. asseverazione “preventiva”, da predisporre utilizzando l’allegato B del DM 58/2017).

L’asseverazione “preventiva” è necessaria anche per fruire del “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013.

17.2

Remissione in bonis per tardivo deposito dell’asseverazione

Ai sensi del co. 3 dell’art. 3 del DM 58/2017 (nella versione attualmente in vigore), l’asseverazione va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire “al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

Con una norma di interpretazione autentica, l’art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023 riconosce la facoltà di depositare oltre i termini ordinari l’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico avvalendosi della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

17.3

versamento della sanzione pari a 250,00 euro

Per perfezionare la remissione in bonis è necessario versare, a titolo di sanzione, un importo pari a 250,00 euro (misura minima della sanzione ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97).

La risposta a interpello 467/2023 precisa che, in caso di “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, l’onere di versare tale sanzione è a carico dell’impresa di costruzione o ristrutturazione, in quanto è il medesimo soggetto su cui grava l’onere di presentare l’asseverazione “preventiva” di cui all’allegato B del DM 58/2017.

Detta impresa deve:

·         versare una sola sanzione di importo pari a 250,00 euro per tutti gli immobili compravenduti (in quanto l’asseverazione “preventiva” riguarda l’intero complesso residenziale ed è unica);

·         consegnare all’acquirente dell’unità immobiliare copia della quietanza di versamento della sanzione (oltre a copia dell’asseverazione “preventiva”).

17.4

termine per perfezionare la remissione in bonis

La risposta a interpello 467/2023 precisa che è possibile avvalersi della remissione in bonis se il deposito dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico, nonché il versamento della sanzione pari a 250,00 euro ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, vengono effettuati:

·         in caso di fruizione diretta della detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione;

·         in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, prima della comunicazione di opzione.

Peraltro, il documento di prassi rileva che, se il contratto definitivo di compravendita vie­ne concluso in data anteriore alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è preferibile anticipare il versamento della sanzione effettuandolo:

·         entro la data di conclusione del contratto di compravendita;

·         oppure, nel caso in cui vi fosse una pluralità di immobili da alienare, ‘‘antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad og­getto una delle unità immobiliari del realizzando complesso immobiliare”.

18

contributo per il superbonus al 90% - erogazione integrale

L’art. 9 co. 3 del DL 18.11.2022 n. 176 (conv. L. 13.1.2023 n. 6) e il DM 31.7.2023 hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle persone fi­siche che nel periodo dall’1.1.2023 al 31.10.2023 hanno sostenuto spese relative a inter­venti edilizi agevolati con il superbonus al 90% e che si trovano in particolari condizioni reddituali.

L’istanza per accedere al contributo doveva essere presentata in via telematica all’A­genzia delle Entrate nel periodo dal 2.10.2023 al 31.10.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648).

In considerazione del fatto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie stanziate, con il provv. 24.11.2023 n. 411179, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il contributo erogato sarà pari al 100% dell’importo richiesto nell’istanza.

Il contributo sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al richiedente, il cui IBAN è stato indicato nell’istanza presentata.

19

detrazione IRPEF del 19% per interventi di recupero su immobili vincolati - AMBITO APPLICATIVO

 

Con la risposta a interpello 14.11.2023 n. 461, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’agevolazione prevista dall’art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR.

19.1

Detrazione del 19% e recupero edilizio

Per gli immobili vincolati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo possono beneficiare, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR, della detrazione IRPEF del 19% per le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro, nella misura effettivamente rimasta a carico (la detrazione è calcolata sull’intero importo delle spese sostenute).

Per fruire dell’agevolazione è necessario che le spese, quando non obbligatorie per legge, risultino da un’apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintenden­za, sostituita dal 2012 da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare al Ministero della Cultura.

19.2

immobile vincolato

Nella risposta 461/2023 è stato precisato che la suddetta agevolazione non compete se l’immobile sul quale sono effettuati interventi di recupero e restauro conservativo è messo sotto tutela per decreto o legge regionale.

La detrazione, infatti, riguarda i soli immobili che hanno ottenuto il riconoscimento del­l’in­teresse culturale da cui scaturiscono le forme di tutela stabilite dal DLgs. 22.1.2004 n. 42.

20

note di variazione iva - decorrenza del termine - chiusura del fallimento e giudizi pendenti

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2023 n. 471, è intervenuta sul termine di emissione delle note di variazione IVA, come regolato dall’art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021, stabilendo che il dies a quo non coincide con la chiusura del fallimento, ai sensi dell’art. 118 del RD 267/42, quando siano pendenti giudizi che coinvolgono la procedura, ma occorre attenderne l’esito, con l’esecutività dell’e­ven­tuale piano supplementare di riparto.

In tale momento si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori. L’infruttuosità della procedura, e quindi il termine di emissione della nota, presuppone, pertanto, la conclusione dei giudizi che investono il fallimento, sebbene ormai terminato.

20.1

NOTE DI VARIAZIONE E INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURA

In base agli orientamenti della prassi, maturati in vigore dell’art. 26 del DPR 633/72 nella formulazione ante DL 73/2021 – ferma la necessaria partecipazione del creditore al concorso – il momento iniziale per l’emissione della nota veniva individuato, in presenza di piano di riparto, a seguito della ripartizione finale dell’attivo (ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2009 n. 120) o trascorso il termine per le “osservazioni” dei creditori ex art. 110 del RD 267/42 (C.M. 17.4.2000 n. 77 e risposta a interpello 2.8.2019 n. 328).

In assenza del piano di riparto, invece, era necessario guardare alla scadenza del ter­mine per il reclamo avverso il decreto di chiusura ex artt. 119 e 26 del RD 267/42 (ris. 12.10.2001 n. 155 e 16.5.2008 n. 195; cfr. Cass. 27.1.2014 n. 1541).

Occorreva, in definitiva, attendere la conclusione della procedura con il decreto ex art. 119 del RD 267/42, che si verifica nelle ipotesi di cui all’art. 118 del RD 267/42.

20.2

CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI

La chiusura, quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo ai sensi dell’art. 118 co. 1 n. 3) del RD 267/42, non è impedita dalla pendenza dei giudizi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Proprio in relazione a tale ipotesi di chiusura, l’Agenzia delle Entrate, applicando ratione temporis l’art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021 (trattandosi di procedura avviata prima del 26.5.2021), ha ritenuto che la “ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore” (ris. 195/2008) possa verificarsi solo quando si siano conclusi i giudizi pendenti: da tale momento si avrà contezza delle somme distribuite in via definitiva ai creditori.

20.3

NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

L’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate ha un’efficacia temporalmente ridotta ed è destinata a operare solo per le procedure avviate prima del 26.5.2021.

Per le procedure aperte da tale data e regolate dal RD 267/42, ovvero, dal 15.7.2022, dal DLgs. 14/2019 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insol­venza, troverà, invece, applicazione la nuova disciplina dell’art. 26 co. 3-bis lett. a) del DPR 633/72 che anticipa i termini per la variazione IVA dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

A tali fini, secondo l’art. 26 co. 10-bis del DPR 633/72, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (o liquidazione giudiziale ex DLgs. 14/2019) o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria.

21

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali

 

Il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406671 contiene le regole tecniche per l’invio all’Agenzia stessa dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali che riguardano le operazioni effettuate per il tramite di tali piattaforme. Gli obblighi in questione sono stabiliti a livello europeo dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7).

Sono oggetto di monitoraggio, se intermediati dalle piattaforme:

·         le locazioni di immobili;

·         i servizi personali (definiti quali servizi basati sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone e che sono svolti su richiesta di un utente, online o offline, dopo essere stati facilitati dalla piattaforma);

·         le vendite di beni;

·         i noleggi di qualsiasi mezzo di trasporto.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli Stati membri i dati delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) intermediate da tali piattaforme, al fine di “intercettare” redditi non dichiarati.

Nel settore delle locazioni, per ragioni di semplificazione non sono oggetto di monitoraggio le operazioni effettuate:

·         da soggetti operanti nel settore alberghiero con oltre 2.000 locazioni annue in relazione a una medesima unità immobiliare;

·         da soggetti per i quali la piattaforma ha facilitato meno di 30 locazioni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non supera la soglia di 2.000,00 euro nell’anno.

Le procedure di scambio non prevedono adempimenti a carico dei soggetti che utiliz­zano le piattaforme: gli unici obbligati sono, infatti, i gestori delle piattaforme stesse.

21.1

DATI OGGETTO DI SCAMBIO

I dati oggetto di scambio sono essenzialmente:

·         i dati dei venditori che operano per il tramite della piattaforma (nome, cognome, eventuali codice fiscale o numero equivalente e partita IVA, se persona fisica; ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, se il venditore è una società);

·         il conto usato da ciascun venditore, se conosciuto;

·         il corrispettivo accreditato in ogni trimestre solare;

·         il numero di operazioni effettuate;

·         i dati identificativi degli immobili, per le locazioni.

21.2

DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI

Le disposizioni della direttiva DAC 7 si applicano dall’1.1.2023, con meccanismi di scambio con cadenza annuale.

Per il 2023, i gestori italiani inviano all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate dai non residenti entro il 31.1.2024; il processo inverso avviene per le operazioni effettuate dai residenti italiani per il tramite di gestori esteri.

Il primo scambio di dati tra le Amministrazioni dei 27 Stati dell’Unione europea avverrà entro il mese ancora successivo, quindi entro il 29.2.2024.

22

trasferimenti di carburanti tra depositi fiscali - Cessioni a catena - Regime di sospensione iva

 

Con le risposte a interpello 21.11.2023 n. 465 e 28.11.2023 n. 469, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alla circolazione di carburanti tra depositi fiscali.

22.1

ambito applicativo del regime di sospensione

Posto che, ai sensi dell’art. 1 co. 939 della L. 205/2017, sono effettuate senza pagamento dell’IVA le cessioni di benzina e gasolio ad uso autotrazione che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al precedente co. 937, la società istante chiedeva se potesse applicarsi il regime di sospensione IVA anche nel caso in cui i car­buranti fossero stati oggetto di cessione da un deposito fiscale a un altro nel­l’ambito di cessioni a catena.

Coerentemente con quanto già indicato nella circ. 7.8.2019 n. 18, l’Agenzia delle Entrate afferma che il trasferimento dei suddetti carburanti da un deposito fiscale ad un altro, in sospensione di accisa, rientra sempre nel regime di sospensione IVA previsto dall’art. 1 co. 939 della L. 205/2017, a prescindere dalla circostanza che, come nel caso di specie:

·         le cessioni coinvolgano più di due parti;

·         uno dei depositi fiscali coinvolto nella cessione sia localizzato in un altro Stato membro.

Viene precisato, inoltre, che ai fini della disciplina di cui all’art. 1 co. 939 della L. 205/2017 non si applicano le deroghe e i requisiti soggettivi di affidabilità e dimensionali previsti dai precedenti commi 937 e 938.

22.2

recupero dell’IVA non dovuta

Con la successiva risposta a interpello 28.11.2023 n. 469, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il chiarimento sull’applicazione del regime di sospensione IVA anche nel caso di compravendita di carburanti con passaggio degli stessi da un deposito fiscale estero a uno nazionale è intervenuto soltanto con la suddetta risposta 465/2023.

Pertanto, il soggetto passivo che, prima di tale chiarimento, prudenzialmente, abbia applicato l’IVA alle cessioni in parola e che non possa più correggere l’errore mediante nota di credito (stante lo spirare del termine di emissione) può chiedere la restituzione dell’imposta non dovuta ai sensi dell’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, entro il termine di due anni dal versamento della stessa.

In tal caso, infatti, l’impossibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione non dipende da una colpevole inerzia del soggetto passivo, ma è dovuta a una preesistente incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione dell’art. 1 co. 937 e ss. della L. 205/2017, tale da escludere, almeno con riferimento al caso rappresentato nella risposta 469/2023, l’applicazione delle relative sanzioni.

23

prestazioni di alloggio - “albergo nautico diffuso” - trattamento iva

Con la risposta a interpello 23.11.2023 n. 466, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di alloggio in un “albergo nautico diffuso” e alle relative prestazioni accessorie (quali, ad esempio, quelle di pre­notazione e pulizia dell’alloggio).

23.1

caratteristiche peculiari

L’“albergo nautico diffuso” è una tipologia di struttura ricettiva di nuova introduzione e disciplinata a livello regionale, che si compone di:

·         un’unità centralizzata, ove vengono offerti i servizi di base previsti dalla legge;

·         un numero non inferiore a sette unità da diporto, per non meno di cinquanta posti letto “in cabina”.

In buona sostanza, i clienti sono alloggiati in unità da diporto idonee per il pernottamento mentre nell’unità centralizzata si svolgono i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione delle presenze a bordo nonché assistenza 24 ore su 24. Viene assicurata la pulizia e il cambio della biancheria a ogni cambio ospite, oltre agli ulteriori ser­vizi accessori tipici delle strutture ricettive.

23.2

trattamento IVA

Il n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 prevede l’applicazione del­l’a­liquota IVA del 10% alle prestazioni rese ai clienti che alloggiano nelle “strutture ricettive”.

La definizione di “struttura ricettiva” non è contenuta in una legge fiscale ma nella relativa disciplina di settore, elaborata con l’ausilio delle Regioni.

In linea generale, possono beneficiare dell’aliquota agevolata prevista dal n. 120 sopra citato le prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva, con soddisfacimento dei propri bisogni e necessità.

Sulla base di tali premesse, l’Amministrazione finanziaria ritiene che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l’“albergo nautico diffuso” possa essere qualificato tra le strutture ricettive cui può applicarsi l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

La suddetta aliquota concerne sia le prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno sia quelle strettamente accessorie quali i servizi di:

·         pulizia;

·         assistenza all’ormeggio;

·         prenotazione dell’alloggio;

·         vigilanza e sicurezza;

·         addebito dei consumi.

Rimangono, invece, esclusi dall’applicazione dell’aliquota ridotta (e scontano, pertanto, quella ordinaria) i servizi che consistono nell’utilizzo del mezzo per brevi escursioni diportistiche, senza l’equipaggio fornito dal gestore della struttura, poiché si tratta di un servizio reso su esplicita richiesta del cliente e non una “necessaria” integrazione della prestazione di albergo nautico diffuso.

24

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - AGGIORNAMENTO del MODELLO

 

Il provv. Agenzia delle Entrate 8.11.2023 n. 396213 ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, per conformarsi al “nuovo” orientamento in tema di coacervo, accolto dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 19.10.2023 n. 29, adeguandosi a quanto affermato dalla Cassazione.

24.1

abrogazione del coacervo

Con la circ. 29/2023, Agenzia delle Entrate, modificando il proprio precedente orientamento, ha ammesso che, nell’ambito dell’imposta sulle successioni, come disciplinata dall’art. 2 co. 47-53 del DL 262/2006, il coacervo (art. 8 del DLgs. 346/90) delle donazioni precedenti deve ritenersi implicitamente abrogato, non essendo compatibile con il sistema di aliquote proporzionali e franchigie fisse oggi applicabile.

Quindi, non è necessario sommare all’asse ereditario le donazioni precedenti ricevute da eredi e legatari da parte del defunto mentre era in vita:

·         né al fine di definire la base imponibile dell’imposta di successione;

·         né per determinare le aliquote;

·         ma neppure per valutare l’erosione delle franchigie.

24.2

ELIMINAZIONE del QUADRO ES

Prendendo atto del nuovo orientamento, il provv. Agenzia delle Entrate 8.11.2023 n. 396213 ha modificato il modello di dichiarazione di successione, eliminando il quadro ES (“Donazioni e atti a titolo gratuito”), che era dedicato all’indicazione delle donazioni e degli atti a titolo gratuito ricevuti da eredi e legatari, da parte del defunto.

A seguito dell’abrogazione implicita del coacervo (che, però, non è avvenuta ora, bensì con l’entrata in vigore del DL 262/2006, ma di cui solo ora l’Agenzia delle Entrate ha preso atto), infatti, non vi è motivo per indicare in dichiarazione di successione il valore delle donazioni precedenti.

In conseguenza dell’eliminazione dell’intero quadro ES, vengono adeguate anche le istruzioni di compilazione del modello e le specifiche tecniche per l’invio telematico.

25

MODELLO per la registrazione degli atti privati (modello “RAP”) - AGGIORNAMENTO

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2023 n. 414541 è stato aggiornato il modello “RAP”, per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Le modifiche apportate concernono, ad esempio, i mediatori e gli enti del Terzo settore, nonché alcuni aspetti formali (come ad esempio, la sostituzione, nel modello, del termine “negozio” con il termine “atto” o “contratto”).

Non viene modificato, invece, l’ambito oggettivo di applicazione del modello, che resta utilizzabile (per il momento) per registrare i soli contratti di comodato e i contratti preliminari di vendita.

25.2

campo “mediatori”

Per quanto concerne i mediatori, nel quadro A, dopo la sezione dedicata al “Richiedente”, viene aggiunto il campo dedicato al “Mediatore”, da barrare quando “il soggetto che richiede la registrazione è il mediatore”, ovvero il soggetto “che professionalmente mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.

25.3

Enti del terzo settore

Per quanto concerne gli enti del Terzo settore (ETS), viene previsto un apposito codice (codice 2), se si usufruisce delle agevolazioni previste dall’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017, il quale dispone che per tutti gli enti, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro sia applicata in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui al precedente art. 5.

L’agevolazione si applica a condizione che tali attività vengano svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

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Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere de­dotte dal reddito IRPEF o IRES - Indivi­dua­zione dei soggetti be­neficiari - aggiornamento

L’art. 14 co. 1 - 6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, come modificato dal­l’art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo di­chia­rato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in de­na­ro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:

·         aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

·         individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 9.10.2023 (pubblicato sulla G.U. 17.11.2023 n. 269) sono state individuate le fonda­zio­ni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta dedu­ci­bi­lità ai fini IRPEF ed IRES.

Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:

·         sostituisce quello approvato dal DPCM 29.7.2019 (pubblicato sulla G.U. 6.9.2019 n. 209);

·         contiene 11 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 236 a 247);

·         può essere soggetto a revisione annuale.

Abrogazione dell’agevolazione

L’art. 14 co. 1 - 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (periodo d’imposta 2018, per i soggetti “solari”) e fino alla sua abrogazione prevista dall’art. 102 co. 2 lett. h) dello stesso DLgs. 117/2017, che decorrerà, in base a quanto disposto dal successivo art. 104 co. 2, dal periodo d’imposta successivo all’auto­riz­zazione della Commissione europea di cui all’art. 101 co. 10 (non ancora intervenuta).

Pertanto, la disciplina in esame è ancora applicabile almeno fino al periodo d’imposta 2023 compreso.

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