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Tasse e fisco: novità aprile 2023

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

  Indice:

  1. TARDIVA EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E TARDIVO INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI - COMUNICAZIONI DI ANOMALIA
  2. Accreditamento al cinque per mille dell’irpef per il 2023 - presentazione delle domande e chiarimenti
  3. buoni benzina concessi ai dipendenti - non imponibilità fino a 200,00 euro - proroga per il 2023
  4. Lavoro dipendente prestato all’estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2023
  5. IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE - PERSONALE DEI SETTORI ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE - Versamento
  6. DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
  7. ravvedimento operoso - IMPOSTe emergenti dalla dichiarazione dei redditi - Versamento sanzioni e interessi - NUOVI codici tributo
  8. RESPONSABILITÀ PER LE RITENUTE D’ACCONTO OMESSE PER ERRATA APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO
  9. Detrazioni “edilizie” - Opzione per lo sconto sul corrispettivo - Opzione “parziale” - Chiarimenti
  10. BONUS FACCIATE” - ALIQUOTA DEL 90% O 60% - MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
  11. trasferimenti d’azienda a PICCOLE SOCIETà COOPERATIVE - agevolazioni
  12. INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI - CHIARIMENTI
  13. credito d’imposta per impianti di compostaggio PRESSO centri agroalimentari - PRESENTAZIONE dELLE DOMANDE
  14. Credito d’imposta per le reti di imprese agricole - percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione
  15. Credito d’imposta per L’attività fisica adattata - percentuale di fruizione e utilizzo
  16. sospensione degli adempimenti TRIBUTARI per malattia del professionista - CHIARIMENTI
  17. REGISTRAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI PRIVATI - modello “RAP” - estensione AL CONTRATTO PRELIMINARE
  18. crediti IVA trimestrali e comunicazione delle liquidazioni periodiche - modelli tr e LIPE - aggiornamento
  19. IVA - Nota di variazione in diminuzione - Errata fatturazione - Diritto al rimborso da parte del cedente o prestatore - Condizioni
  20. rimborsi iva - esonero dalla garanzia patrimoniale - conferimento di ramo d’azienda - intrasferibilità dei requisiti
  21. Note di variazione IVA - scioglimento dei contratti con i cessionari in pendenza del concordato1
  22. Restituzione del deposito cauzionale previsto dal contratto di affitto d’azienda - Rinuncia per transazione - rilevanza AI FINI IVA
  23. aliquota d’accisa agevolata per gli autobus turistici
  24. IMU - assimilazione degli alloggi sociali all’abitazione principale - alloggio in corso di riassegnazione
  25. REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA - CONDIZIONI - ISCRIZIONE AL VIES
  26. REGIME DEI “NEO-DOMICILIATI” - imposta sostitutiva - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN CASO DI REVOCA

1

TARDIVA EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E TARDIVO INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI - COMUNICAZIONI DI ANOMALIA

 

Con il provv. 6.3.2023 n. 61196, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni relative: 

·          alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72;

·          ai dati dei corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i 12 giorni stabiliti dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015.

1.1

CONTENUTO DELLE Comunicazioni

Le comunicazioni in esame contengono:

·          il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;

·          il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta;

·          il codice atto;

·          le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Informazioni di dettaglio

All’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nonché nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, sono infatti resi disponibili i seguenti dati:

·          l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:

-      numero delle fatture emesse in ritardo;

-      tipo fattura;

-      tipo Documento;

-      numero Fattura/Documento;

-      data Fattura/Documento;

-      data di trasmissione;

-      identificativo SDI file;

·          l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:

-      numero degli invii trasmessi in ritardo;

-      ID Invio;

-      matricola del dispositivo;

-      data di rilevazione;

-      data di trasmissione.

1.2

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le comunicazioni di anomalia sono recapitate presso il domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA che hanno emesso fatture elettroniche o inviato dati dei corrispettivi giornalieri oltre i termini di legge. 

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

1.3

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

·          richiedere informazioni;

·          ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

1.4

Regolarizzazione delle violazioni commesse

Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili – perché, ad esempio, non comprese nelle deroghe di cui all’art. 73 del DPR 633/72 – le violazioni possono essere sanate:

·          avvalendosi delle sanatorie previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), fruendo delle disposizioni per la regolarizzazione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 - 173) o del ravvedimento operoso speciale per le violazioni “sostanziali” (art. 1 co. 174 - 178), i cui termini sono stati prorogati, rispettivamente, al 31.10.2023 e al 30.9.2023 dal DL 30.3.2023 n. 34;

·          oppure mediante il ravvedimento operoso “ordinario” ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, purché non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o non sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità.

2

Accreditamento al cinque per mille dell’irpef per il 2023 - presentazione delle domande e chiarimenti

 

In relazione all’accreditamento per accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2023:

·          il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 8.3.2023 n. 9 ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande da parte delle ONLUS e delle associazioni sportive dilettantistiche;

·          con l’avviso del 24.3.2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha invece fornito indicazioni in merito agli altri enti del Terzo settore.

2.1

onlus

L’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall’art. 9 co. 4 del DL 198/2022 (c.d. DL “Milleproroghe”), ha stabilito che, anche per l’anno finanziario 2023, le ONLUS sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all’Agenzia delle Entrate:

·          in caso di nuova costituzione;

·          se nel 2022 non si erano iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.

Non devono invece ripresentare l’istanza le ONLUS già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023, pubblicato il 7.3.2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:

·          entro l’11.4.2023, in quanto il previsto termine del 10 aprile quest’anno cade in un giorno festivo;

·          in via telematica, utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 2.5.2023 (in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è altresì festivo), il legale rappresentante della ONLUS potrà chiedere alla Direzionale regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2023.

Pubblicazione dell’elenco definitivo

L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2023.

2.2

associazioni sportive dilettantistichce

Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

·          al CONI, mediante l’applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

·          entro l’11.4.2023, in quanto il 10 aprile quest’anno cade in un giorno festivo.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 2.5.2023 (in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è altresì festivo), il legale rappresentante dell’associazione potrà chiedere all’ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2023.

Pubblicazione dell’elenco definitivo

L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2023.

2.3

enti coinvolti nel passaggio al runts

Gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020, saranno considerati accreditati al riparto del cinque per mille anche per l’anno 2023, a prescindere dalla data in cui ottengono il provvedimento di iscrizione al RUNTS.

Tuttavia tali soggetti, appena ottengono il provvedimento di iscrizione all’esito della trasmigrazione dei dati, sono tenuti ad entrare nella piattaforma del RUNTS e a:

·          compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille”:

·          inserire negli appositi campi l’IBAN del conto corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o, in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento in contanti per importi inferiori a 1.000,00 euro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottolineato l’importanza di tali adempimenti in vista della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni riferite a ciascun ente. La procedura di accreditamento sul portale del RUNTS dopo aver ottenuto il provvedimento di iscrizione risulta pertanto necessaria ai fini di ottenere il beneficio del cinque per mille.

2.4

enti GIà iscritti al RUNTS

Gli enti già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.

Accreditamento entro l’11.4.2023

Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l’ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dall’anno in corso.

La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro l’11.4.2023 (in quanto il termine ordinario del 10 aprile quest’anno cade in un giorno festivo).

3

buoni benzina concessi ai dipendenti - non imponibilità fino a 200,00 euro - proroga per il 2023

 

L’art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5, conv. L. 10.3.2023 n. 23, ripropone anche per l’anno 2023 il c.d. “bonus carburante”, prevedendo tuttavia che l’agevolazione non rilevi ai fini contributivi.

3.1

Regime fiscale

La norma prevede che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall’1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200,00 euro per lavoratore.

Tale agevolazione si affianca al limite ordinario dei fringe benefit previsto dall’art. 51
co. 3, terzo periodo, del TUIR, pari a 258,23 euro.

3.2

regime contributivo

In sede di conversione in legge, la norma è stata modificata, prevedendo che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, per i buoni benzina concessi ai dipendenti, non rileva ai fini contributivi.

Per effetto di tale previsione, sui buoni benzina dovranno quindi essere pagati i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS.

4

Lavoro dipendente prestato all’estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2023

 

Con il DM 28.2.2023, pubblicato sulla G.U. 18.3.2023 n. 66, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2023 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.

4.1

Rilevanza ai fini fiscali

Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:

·          siano fiscalmente residenti in Italia;

·          prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri;

·          soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a cavallo” di 2 anni solari.

La disciplina in esame non si applica, invece:

·          ai dipendenti in trasferta;

·          qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;

·          ai dipendenti pubblici;

·          ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.

Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 28.2.2023

In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 28.2.2023, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all’anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l’anno precedente, salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7,
§ 7.4).

4.2

Rilevanza ai fini contributivi

Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero:

·          in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;

·          oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale

Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, in quanto non è applicabile l’equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto:

·          tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di “residenza fiscale” delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “residenza” non rileva;

·          ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.

Regolarizzazioni contributive

In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 28.2.2023, la circ. INPS 23.3.2023 n. 33 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023:

·          entro il 16.6.2023;

·          senza aggravio di oneri aggiuntivi.

5

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE - PERSONALE DEI SETTORI ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE - Versamento

 

Con la ris. 17.3.2023 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, pari al 5%, applicabile alle mance destinate dai clienti ai lavoratori e riversate a questi ultimi, introdotta dall’art. 1 co. 58 - 62 della L. 29.12.2022 n. 197.

L’imposta sostitutiva può applicarsi:

·          entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;

·          ai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 25.8.91 n. 287;

·          ai suddetti lavoratori titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro.

5.1

CODICI TRIBUTO

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

·          “1067”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

·          “1605”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

·          “1917”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

·          “1918”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

·          “1306”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

5.2

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·          i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·          deve essere indicato, come “Mese di riferimento”, il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (nel formato “00MM”) e, come “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (nel formato “AAAA”).

6

DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Con la risposta a interpello 8.3.2023 n. 245, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, esaurita la procedura di dematerializzazione e conservazione elettronica delle note spese prodotte dai dipendenti trasfertisti e dei relativi giustificativi, è possibile procedere alla distruzione delle versioni cartacee dei “documenti analogici non unici”, ossia delle fatture e dei documenti ad esse fiscalmente assimilabili emessi da soggetti dell’Unione europea, incluse quelle rilasciate dai tassisti, nonché dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico.

Per le versioni cartacee dei “documenti unici” (quali, ad esempio, i giustificativi di spesa emessi da soggetti esteri extra-UE), invece, la distruzione del documento cartaceo non è possibile in assenza dell’intervento di un pubblico ufficiale nel processo di conservazione elettronica.

7

ravvedimento operoso - IMPOSTe emergenti dalla dichiarazione dei redditi - Versamento sanzioni e interessi - NUOVI codici tributo

 

Con la ris. 1.3.2023 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 12 nuovi codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi, che devono essere utilizzati per il versamento tramite il modello F24.

Decorrenza

I nuovi codici tributo saranno operativi dal 2.5.2023.

7.1

nuovi COdici tributo

I nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi in caso di ravvedimento operoso sono riportati nella seguente tabella, indicando anche i corrispondenti codici tributo già previsti per il versamento delle imposte.

Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento

Codici tributo per il versamento delle imposte

“8940”

Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 del DLgs. 23/2011.

1840

1841

1842

“1940”

Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 del DLgs. 23/2011.

“8941”

Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

4200

“1941”

Interessi per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

“8942”

Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19 co. 13 del DL 201/2011 (IVIE).

4041

4044

4045

“1942”

Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19 co. 13 del DL 201/2011 (IVIE).

“8943”

Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19 co. 18 del DL 201/2011 (IVAFE).

4043

4047

4048

“1943”

Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19 co. 18 del DL 201/2011 (IVAFE).

“8944”

Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario (art. 1 co. 64 della L. 190/2014) e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del DL 98/2011).

1790

1791

1792

1793

1794

1795

“1944”

Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario (art. 1 co. 64 della L. 190/2014) e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del DL 98/2011).

“8945”

Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.

In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento

“1945”

Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.

7.2

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·          i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·          deve essere indicato, come “Anno di riferimento”, il periodo d’imposta cui si riferisce il versamento (nel formato “AAAA”).

7.3

CODICI TRIBUTO SOPPRESSI

A seguito dell’istituzione dei nuovi codici tributo, la ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 12 ha soppresso i seguenti codici tributo:

·          “8913”, denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;

·          “1992”, denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;

·          “8908”, denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

8

RESPONSABILITÀ PER LE RITENUTE D’ACCONTO OMESSE PER ERRATA APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO

 

In caso di errata applicazione del regime forfetario, la responsabilità per le sanzioni connesse all’omessa effettuazione e versamento delle ritenute d’acconto è imputabile al contribuente che ha reso la dichiarazione di esclusione da ritenuta, ai sensi dell’art. 1 co. 67 della L. 190/2014.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.3.2023 n. 245, ha chiarito che, proprio in ragione di tale dichiarazione, rivelatasi errata per l’assenza dei presupposti di applicazione del regime, il sostituto d’imposta è incorso nell’omissione delle ritenute e del loro versamento.

In ogni caso, per andare esente da responsabilità, il sostituto d’imposta deve essere in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato nelle condizioni di poter verificare i presupposti per l’applicazione del regime agevolato.

9

Detrazioni “edilizie” - Opzione per lo sconto sul corrispettivo - Opzione “parziale” - Chiarimenti

Con le risposte a interpello 3.3.2023 n. 238 e 8.3.2023 n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riguardo all’opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020, in luogo della fruizione nella dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi”.

9.1

Fatture con diverse percentuali di sconto

Nel caso di lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti, non è possibile che in una fattura venga applicato uno sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, oltre la misura massima, perché “si fa media” con lo sconto non applicato in altra fattura.

9.2

FATTURE CON DIVERSE PERCENTUALI DI SCONTO - DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE

Rispetto al principio generale di cui sopra, tuttavia, ove ricorrano alcuni presupposti per poter beneficiare della detrazione e siano dimostrabili, è possibile optare per lo sconto con riguardo a tutta la spesa sostenuta seppur lo sconto sia stato evidenziato soltanto nella fattura “a saldo” del corrispettivo.

Ad esempio, nel caso sia stata emessa una fattura di acconto senza l’indicazione dello sconto (corrisposta quindi interamente dal committente dei lavori, poniamo per 2.000,00 euro) e una fattura a saldo con l’applicazione dello sconto del 50% calcolato sull’intero corrispettivo pattuito (ad esempio, fattura a saldo per ulteriori 3.000,00 euro con indicazione dello sconto per 2.500,00 euro, ossia per il 50% di detrazione spettante sul totale spese di 5.000,00 euro), è possibile:

·          fruire della detrazione del 50% in dichiarazione dei redditi relativamente alle spese sostenute per la fattura di acconto (nell’esempio, detrarre in dichiarazione il 50% di 2.000,00 euro) e optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo alle spese sostenute “a saldo” (optare, quindi, per il 50% di 3.000,00 euro);

·          optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo all’intera spesa sostenuta a determinate condizioni (nel nostro caso, optare per uno sconto di 2.500,00 euro).

Secondo l’Agenzia quest’ultima ipotesi è possibile se è dimostrabile che:

·          l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;

·          il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;

·          gli importi corrisposti possono essere riconciliati attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e, ove presenti, dei bonifici parlanti.

Per provare l’indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto), inoltre, può essere utile integrare con un documento extracontabile la fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

10

BONUS FACCIATE” - ALIQUOTA DEL 90% O 60% - MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE

 

Con riguardo agli interventi volti al rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 ss. della L. 160/2019, con la risposta a interpello 2.3.2023 n. 236, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per stabilire l’aliquota di detrazione spettante (90% se le spese sono sostenute nel 2020 e 2021 o 60% se sono sostenute nel 2022) in capo a una società, occorre riferirsi al principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, in luogo del principio di cassa.

È irrilevante, pertanto, il momento di pagamento dell’importo dei lavori e degli importi professionali (nel caso di specie avvenuto entro il 31.12.2021).

11

trasferimenti d’azienda a PICCOLE SOCIETà COOPERATIVE - agevolazioni

 

Il DM 17.2.2023, pubblicato sulla G.U. 1.3.2023 n. 51, ha dato attuazione all’art. 1 co. 272 della L. 178/2020, che estende le agevolazioni previste per le donazioni d’azienda, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, alle cessioni gratuite di aziende da parte dell’imprenditore individuale a piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti dalle aziende medesime.

11.1

AMBITO APPLICATIVO

L’art. 1 co. 272 della L. 178/2020 prevede che le cessioni d’azienda, a titolo gratuito, operate a favore di piccole imprese costituite in forma di società cooperativa da lavoratori provenienti dalle aziende cedute possano godere:

·          dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende o di quote sociali di cui all’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90;

·          delle agevolazioni per il trasferimento di aziende di cui all’art. 58 del TUIR.

11.2

CONTENUTO DELLE AGEVOLAZIONI

L’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per le donazioni o successioni di aziende o rami di esse o di quote sociali, attuati a favore dei discendenti e/o del coniuge del donante/defunto, a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengano il controllo della società per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.

Invece, per quanto riguarda l’imposizione diretta, l’art. 58 del TUIR dispone che il trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze nel caso in cui l’azienda venga assunta dai cessionari ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al donante.

11.3

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEI BENEFICI

IL DM 17.2.2023 dà attuazione alle disposizioni di cui sopra, sancendo che i benefici fiscali previsti dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 e dall’art. 58 del TUIR si applicano alle cessioni d’azienda o di rami di azienda di cui all’art. 23 co. 3-quater del DL 83/2012 effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese (come definite nell’allegato I al regolamento UE 17.6.2014 n. 651) costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall’azienda medesima.

In particolare:

·          l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso;

·          il regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi si applica a condizione che la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda e subentri nella posizione dell’imprenditore individuale in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

11.4

DECORRENZA

I suddetti benefici si applicano alle cessioni gratuite poste in essere a decorrere dall’1.3.2023 (data di pubblicazione del DM 17.2.2023).

12

INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI - CHIARIMENTI

 

Con la circ. 28.3.2023 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa l’interpello sui nuovi investimenti di cui all’art. 2 del DLgs. 147/2015.

12.1

NOZIONE DI INVESTIMENTO RILEVANTE

In relazione alla nozione di investimento rilevante:

·          con riferimento al caso di investimenti consistenti in operazioni di acquisizioni di attivi o di partecipazione, viene chiarito che se l’acquisizione riguarda un’entità estera il vincolo con il territorio dello Stato può essere garantito dalla localizzazione in Italia dell’investitore;

·          assumono rilievo le operazioni di “rimpatrio” di attività in precedenza delocalizzate all’estero o di rientro degli stessi soggetti (c.d. “in-shoring” o “reshoring”) o di trasferimento in Italia della residenza fiscale di soggetti esteri;

·          nei casi di investimenti cross border da parte di soggetti esteri, è necessario che la parte dell’investimento effettuato nel territorio dello Stato abbia un valore non inferiore a 15 milioni di euro; se, invece, l’investimento è effettuato da un soggetto residente su entità estere, assume rilevanza l’intero valore dell’acquisizione, a condizione che trovi evidenza nel proprio bilancio.

12.2

RICADUTE OCCUPAZIONALI

Viene precisato che rilevano anche le ipotesi di mantenimento/salvaguardia parziale del livello occupazionale preesistente all’attuazione dell’investimento stesso.

A tal fine, non è necessario che la situazione di crisi dell’impresa sia attestata dall’avvio formale di procedure di cassa integrazione o concorsuali; è possibile, ad esempio, fornire la dimostrazione che sono in corso trattative con le rappresentanze sindacali o documentare accordi intercorsi o in fase di perfezionamento con associazioni di categoria o conclusi sotto l’egida di autorità o entità terze.

12.3

PREVENTIVITÀ DELL’ISTANZA DI INTERPELLO

La circolare fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla valutazione della preventività delle istanze di interpello nel particolare caso della valutazione circa la sussistenza della stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti.

12.4

ULTERIORI CHIARIMENTI

La circolare illustra altresì i rapporti con gli altri strumenti di tax compliance (adempimento collaborativo e accordi preventivi) e la documentazione da allegare.

13

credito d’imposta per impianti di compostaggio PRESSO centri agroalimentari - PRESENTAZIONE dELLE DOMANDE

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2023 n. 84261 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per beneficiare del credito d’imposta per impianti di compostaggio presso centri agroalimentari, di cui all’art. 1 co. 831 - 834 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), come modificato dall’art. 1 co. 270 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), e al provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 80989.

13.1

SPESE AMMISSIBILI

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione alle spese documentate rimaste a carico del contribuente:

·          relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, a condizione che questi possano smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare;

·          sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2023.

13.2

modalità e termini di presentazione dellE istanze

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, il gestore del centro agroalimentare deve presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

·          relativa alle spese sostenute, utilizzando l’apposito modello approvato, con le relative istruzioni, dal provvedimento in esame;

·          in via telematica, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;

·          utilizzando il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;

·          direttamente o avvalendosi di un intermediario incaricato;

·          nel periodo:

-      dal 20.4.2023 al 31.5.2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022;

-      dal 22.4.2024 al 31.5.2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.

Nei suddetti periodi è possibile:

·          inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

·          presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Nell’ambito dei previsti periodi, non rileva l’ordine temporale di presentazione delle comunicazioni.

13.3

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è riconosciuto:

·          nella misura massima del 70% delle spese ammissibili, sostenute nel 2022 o nel 2023, come risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;

·          nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per ciascun anno) e del regime “de minimis”.

Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta determina il superamento dei limiti massimi previsti per gli aiuti “de minimis”, nella comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

13.4

determinazione della percentuale del credito spettante

Dopo la conclusione di ciascun periodo di presentazione delle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a un milione di euro per ciascun anno) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle comunicazioni presentate.

Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

13.5

modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta spettante:

·          è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che determina la percentuale del credito spettante;

·          presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Esclusione dei limiti annui alle compensazioni

La compensazione del credito d’imposta in esame non è soggetta ai limiti annui dei crediti compensabili nel modello F24, ai cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Verifiche antimafia

Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000,00 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia previste dal DLgs. 159/2011.

L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

13.6

INdicazione nella dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento.

13.7

regime fiscale del credito d’imposta

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

14

Credito d’imposta per le reti di imprese agricole - percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione

 

Con il provv. 20.3.2023 n. 94679, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100,00% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d’imposta previsto a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, disciplinato dall’art. 1 co. 131 della L. 178/2020 e dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2022 n. 174713, in relazione agli investimenti effettuati nel 2022, in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti è risultato inferiore alle risorse disponibili.

14.1

Calcolo del credito d’imposta fruibile

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata nel periodo dal 15.2.2023 al 15.3.2023, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2022 n. 174713, in assenza di rinuncia.

14.2

Cassetto fiscale

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

14.3

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:

·          presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

·          utilizzando il codice tributo “6990”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 3.11.2022 n. 64.

14.4

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·          il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;

·          nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

15

Credito d’imposta per L’attività fisica adattata - percentuale di fruizione e utilizzo

 

Con il provv. 24.3.2023 n. 94779, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 97,5838% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d’imposta a favore delle persone fisiche per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, disciplinato dall’art. 1 co. 737 della L. 234/2021 e dal DM 5.5.2022, in considerazione delle risorse disponibili.

15.1

Calcolo del credito d’imposta fruibile

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata nel periodo dal 15.2.2023 al 15.3.2023, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 382131, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.

15.2

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, quindi nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 (relativi al 2022), in diminuzione delle imposte dovute.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

16

sospensione degli adempimenti TRIBUTARI per malattia del professionista - CHIARIMENTI

 

Con la risposta a interpello 13.3.2023 n. 248, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’applicazione della disciplina di cui all’art. 1 co. 927 - 944 della L. 234/2021, relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti fiscali in caso di malattia grave del libero professionista dalla quale consegua un’inabilità temporanea al lavoro per periodi superiori a 3 giorni.

16.1

AMBITO APPLICATIVO

La sospensione degli adempimenti tributari è prevista, ai sensi dell’art. 1 co. 929 della L. 234/2021, in caso di “ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale [...]”.

Della sospensione degli adempimenti beneficiano i clienti che hanno conferito l’incarico professionale in data antecedente all’evento a seguito del quale opera la sospensione dei termini.

16.2

DECORRENZA e durata DELLA SOSPENSIONE

Viene chiarito che la sospensione:

·          riguarda gli adempimenti tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento e che tale termine rappresenta il “limite massimo” di durata della sospensione; qualora l’impossibilità si protragga oltre tale iato temporale, gli adempimenti con scadenza successiva a tale periodo non sono sospesi;

·          è un rimedio temporaneo, che esclude la responsabilità da inadempimento “a partire dalla data di scadenza dell’adempimento – che cade nei 60 giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari – fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari”;

·          non determina una proroga dei termini per l’adempimento; conseguentemente, i termini collegati a quello ordinario che ricade nel periodo di sospensione restano invariati e sono sospesi solo se ricadono anch’essi nel periodo della sospensione.

16.3

FATTISPECIE OGGETTO DELL’ISTANZA

Nel caso oggetto dell’interpello la sospensione decorreva dall’11.6.2022 (giorno dell’infortunio) al 10.8.2022 (termine dei 60 giorni previsti per la sospensione) e la conclusione delle cure si era verificata il 26.10.2022.

Applicando la disciplina della suddetta L. 234/2021, gli adempimenti sospesi dovevano essere eseguiti entro il 26.11.2022.

Ne consegue che, entro il 26.11.2022, il contribuente titolare di partita IVA doveva versare senza maggiorazioni:

·          le somme dovute per il saldo delle imposte in scadenza al 30.6.2022;

·          in caso di rateizzazione del saldo, gli importi delle rate con scadenza il 30.6.2022 e il 18.7.2022 (adempimenti che scadevano nel periodo della sospensione); le altre rate, con scadenza il 22.8.2022, il 16.9.2022 e il 17.10.2022 non beneficiano della sospensione.

16.4

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Per beneficiare della sospensione, il libero professionista deve comunicare a mezzo PEC ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione:

·          la documentazione medica che attesti la data di inizio della malattia o dell’infortunio;

·          i mandati professionali ricevuti in data antecedente all’evento malattia/infortunio, necessari per individuare i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione. Al riguardo, viene chiarito che tale obbligo di comunicazione rappresenta la condizione necessaria affinché l’istituto possa essere applicato;

·          la documentazione medica idonea a provare la fine della malattia o il termine delle cure mediche domiciliari. Si tratta di una comunicazione successiva rispetto a quella iniziale inviata per comunicare l’evento, necessaria in quanto l’art. 1 co. 931 della L. 234/2021 stabilisce un termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni/conclusione delle cure domiciliari per eseguire gli adempimenti sospesi.

16.5

DATA DEL MANDATO

Secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 934 della L. 234/2021, la sospensione può riguardare solo gli incarichi conferiti in data antecedente all’evento.

Considerato che l’incarico potrebbe anche essere conferito verbalmente, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prova del conferimento del mandato può essere fornita in qualsiasi modo (ad esempio, dimostrando di aver inviato una dichiarazione o una comunicazione in data antecedente quale intermediario).

17

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI PRIVATI - modello “RAP” - estensione AL CONTRATTO PRELIMINARE

 

Il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56766 ha approvato i moduli aggiuntivi al modello RAP (“Registrazione Atti Privati”), necessari per consentire l’utilizzo del modello anche per la registrazione telematica del contratto preliminare di compravendita.

17.1

MODELLO RAP

Il modello RAP, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 465502, poteva già essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato, ma è previsto che successivi provvedimenti estendano l’utilizzo del modello alla registrazione, progressivamente, di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

In questa ottica, il provv. 56766/2023 ha approvato i seguenti moduli aggiuntivi al modello RAP, unitamente alle relative istruzioni, consentendone l’utilizzo per la registrazione del contratto preliminare di compravendita:

·          quadro C1 “Negozio - Preliminare di vendita”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;

·          quadro D1 “Dati degli immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

17.2

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L’utilizzo del modello RAP per la registrazione del contratto preliminare è possibile, dal 7.3.2023, da parte di privati o intermediari, utilizzando l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti, presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati.

Allegati

Al modello RAP devono essere allegati i seguenti documenti:

·          la copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto);

·          la copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

18

crediti IVA trimestrali e comunicazione delle liquidazioni periodiche - modelli tr e LIPE - aggiornamento

 

In data 14.3.2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli aggiornamenti relativi:

·          al modello IVA TR, per la presentazione delle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali;

·          al c.d. “modello LIPE”, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

18.1

modello IVA tr

Per quanto riguarda il modello IVA TR, si segnala che:

·          i quadri TA e TB sono stati modificati per tenere conto della riduzione delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina, alla luce del mancato rinnovo delle disposizioni di favore previste sino alla fine del 2022;

·          nella “Tabella generale dei codici di carica”, presente nelle istruzioni del modello, la descrizione del codice 3 è divenuta “Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale”, alla luce della nuova procedura di liquidazione giudiziale.

18.2

modello LIPE

Nelle istruzioni del c.d. “modello LIPE” per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA:

·          sono state apportate alcune modifiche terminologiche, alla luce della nuova procedura di liquidazione giudiziale;

·          si è precisato che, ai fini della compilazione del rigo VP2 (“Totale operazioni attive”), devono essere incluse anche le operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 co. 3 del DPR 633/72 (cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche).

19

IVA - Nota di variazione in diminuzione - Errata fatturazione - Diritto al rimborso da parte del cedente o prestatore - Condizioni

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.3.2023 n. 269, ha confermato l’ammissibilità della richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, dell’IVA erroneamente addebitata in fattura, nel caso in cui la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia riconducibile a un’inerzia colpevole del prestatore (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20).

19.1

RECUPERO DELL’IVA PER ERRATA FATTURAZIONE

La questione posta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria concerne una società che svolge servizi di revisione interna nei confronti di fondi pensione integrativi (art. 5-quater del DLgs. 252/2005). Con la risposta a interpello 7.12.2022 n. 583, l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che tali prestazioni possono beneficiare dell’esenzione da IVA ex art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72. Prima di tale chiarimento, la società istante, adottando un comportamento “improntato alla prudenza”, assoggettava ad IVA detti servizi.

Dal momento che la correzione degli errori di fatturazione rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, la relativa nota di credito non può però essere emessa “dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile”.

19.2

RICHIESTA DI RIMBORSO

Superato il suddetto limite temporale, il ricorso al rimborso di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72 è permesso solo nel caso in cui “sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale” (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 592 e 5.10.2021 n. 663).

Nel caso di specie non è stata ravvisata dall’Agenzia delle Entrate una “inerzia colpevole” da parte del prestatore; è pertanto ammessa la richiesta di restituzione dell’IVA con le modalità e nei termini di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72.

20

rimborsi iva - esonero dalla garanzia patrimoniale - conferimento di ramo d’azienda - intrasferibilità dei requisiti

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 227, sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità per una società inattiva, che risulti conferitaria di un ramo d’azienda, di beneficiare dell’esonero dalla garanzia patrimoniale per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000,00 euro, come avveniva per la conferente.

20.1

obbligo di prestare la garanzia patrimonaile

Per l’erogazione dei rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro sussiste l’obbligo di prestare la garanzia patrimoniale in alcune ipotesi di “rischio”, fra le quali rientra, per esempio, l’esercizio di un’attività d’impresa da meno di 2 anni (eccetto il caso delle imprese start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012).

20.2

intrasferibilità dei requisiti

I requisiti per l’esonero dalla prestazione della garanzia non si trasferiscono automaticamente con l’attività acquisita a seguito di un’operazione straordinaria. Peraltro, nel caso di specie, la circostanza che la società conferitaria sia attualmente inattiva lascia presumere proprio la sussistenza della predetta ipotesi di “rischio”.

21

Note di variazione IVA - scioglimento dei contratti con i cessionari in pendenza del concordato

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.3.2023 n. 268, ha escluso che il debitore in concordato, autorizzato allo scioglimento dei contratti pendenti ai sensi dell’art. 169-bis del RD 267/42, possa procedere, in relazione alle operazioni in origine fatturate, all’emissione delle relative note di variazione ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72.

Lo scioglimento del vincolo contrattuale non ha infatti effetto retroattivo, considerato che ai contraenti che lo subiscono è riconosciuto solo un indennizzo svincolato dal corrispettivo in origine fatturato.

21.1

SCIOGLIMENTO DEI CONTRATTI E INDENNIZZO DEI CESSIONARI

L’art. 169-bis del RD 267/42 attribuisce all’imprenditore la facoltà di sciogliersi unilateralmente – previa autorizzazione giudiziale – dai contratti pendenti, senza che gli altri contraenti possano pretendere nulla se non un indennizzo equivalente al danno determinato dallo scioglimento del vincolo contrattuale.

L’istituto di cui all’art. 169-bis costituisce, quindi, manifestazione di un’eccezionale facoltà, di natura potestativa, riconosciuta al debitore nel contesto delle soluzioni concordatarie, connotata da caratteri peculiari, in quanto:

·          dipende dalla volontà del debitore soggetto alla procedura (su autorizzazione del giudice);

·          prescinde dall’inadempimento della controparte e soprattutto non ha effetto retroattivo tra le parti, né restitutorio delle prestazioni eseguite.

L’altro contraente, in stato di soggezione, dal canto suo, vanta solo un indennizzo da pagarsi in moneta “concorsuale”, quale credito anteriore al concordato.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, peraltro, sotto il profilo tributario, tale indennizzo – sia esso da considerare una penale per il cedente/prestatore inadempiente o un risarcimento – è escluso dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72 e non presuppone una fattura del cessionario/committente che sia anche soggetto passivo.

21.2

TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI DELLA VARIAZIONE IVA

Come ribadito anche nella risposta a interpello 17.1.2023 n. 38, per effetto dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, il cedente/prestatore può annullare con la nota di variazione un’operazione fatturata e registrata che sia successivamente venuta meno (in tutto o in parte) o di cui si sia ridotto l’imponibile.

Dall’altra parte, invece, il cessionario/committente, soggetto passivo, a sua volta, ha l’obbligo di computare il medesimo importo nell’IVA a debito, riversando così l’ammontare all’Erario.

A emettere la nota è lo stesso soggetto che si avvantaggia degli effetti economici della variazione (inversi a quelli dell’operazione rettificata), il che determina anche il rischio di utilizzazioni fraudolente dello schema anzidetto; per questa ragione, la rettifica è ammessa al ricorrere di determinati presupposti.

La tassatività di tali ipotesi trova riscontro nell’art. 90 della direttiva 2006/112/CE.

La rettifica obbligatoria è, inoltre, espressione del principio generale in forza del quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo ricevuto, con la conseguenza che l’Erario non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo (Corte di Giustizia UE 23.11.2017, causa C-246/16 e Cass. 15.6.2021 n. 16829).

21.3

ESAURIMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI ED ESCLUSIONE DELLA VARIAZIONE IVA

Se il debitore in concordato – cedente/prestatore – ha ricevuto dai cessionari/committenti i corrispettivi prima dello scioglimento dei contratti, non residua alcun importo da percepire per il quale è stata emessa la fattura.

La base imponibile delle operazioni fatturate, in tali casi, è costituita da un corrispettivo “interamente ricevuto” e non vi è il rischio che l’Erario possa riscuotere, a titolo di IVA, un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo al medesimo titolo.

D’altra parte, lo scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 169-bis del RD 267/42 non ha effetti retroattivi.

Resta quindi esclusa, in tali casi, la variazione IVA ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72.

22

Restituzione del deposito cauzionale previsto dal contratto di affitto d’azienda - Rinuncia per transazione - rilevanza AI FINI IVA

Nella risposta a interpello 1.3.2023 n. 232, l’Agenzia delle Entrate ha ravvisato il presupposto oggettivo dell’IVA, ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72, nel caso in cui, in attuazione di un accordo transattivo, un soggetto passivo rinunci a richiedere la restituzione del deposito cauzionale previsto da un contratto di affitto d’azienda a fronte della rinuncia della controparte a far valere in giudizio ogni pretesa.

22.1

SOGGETTE A IVA LE SOMME DEFINITE IN UN ACCORDO TRANSATTIVO

Per stabilire la rilevanza IVA delle somme definite in un accordo di natura transattiva, è necessario verificare:

·          se le stesse costituiscano l’effettivo corrispettivo di una prestazione di servizi fornita nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche;

·          ovvero, se tali somme siano versate a titolo di liberalità o abbiano natura meramente risarcitoria.

Nel caso di specie, le parti hanno convenuto di risolvere bonariamente la controversia insorta con riguardo al contratto di affitto d’azienda in essere fra le stesse, stipulando l’accordo mediante il quale una parte rinuncia a richiedere la restituzione del deposito cauzionale previsto dal predetto contratto a fronte dell’impegno della controparte a rinunciare all’esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa (c.d. “rinuncia alle liti”).

Viste le pattuizioni, l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato l’esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche e, dunque, un nesso di sinallagmaticità tra le obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti, ritenendo integrato il presupposto oggettivo dell’IVA ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DPR 633/72, con conseguente assoggettamento ad imposta della somma trattenuta in base all’accordo transattivo.

22.2

CERTIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

Rilevando che, nella fattispecie considerata, non è stata emessa alcuna fattura per certificare l’operazione effettuata in relazione alla somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’obbligo in capo al prestatore di assolvere agli obblighi di regolarizzazione ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.

23

aliquota d’accisa agevolata per gli autobus turistici

 

L’art. 1-bis del DL 14.1.2023 n. 5, inserito in sede di conversione nella L. 10.3.2023 n. 23, prevede che, per il periodo compreso tra l’1.4.2023 e il 31.8.2023, alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “Euro VI”, si applichi l’aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95 (TUA).

24

IMU - assimilazione degli alloggi sociali all’abitazione principale - alloggio in corso di riassegnazione

 

Con la ris. 20.3.2023 n. 2/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicabilità dell’assimilazione all’abitazione principale ai fini IMU per gli alloggi sociali, di cui all’art. 1 co. 741 lett. c) n. 3) della L. 160/2019.

24.1

ALLOGGI SOCIALI

Per tale fattispecie è richiesto che, al contempo, i fabbricati di civile abitazione:

·          presentino i requisiti di alloggio sociale, ai sensi del DM 22.4.2008;

·          siano adibiti ad abitazione principale, in quanto l’assegnatario vi ha stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale.

24.2

ALLOGGI SOCIALI SFITTI

L’assimilazione all’abitazione principale va pertanto circoscritta ai soli casi in cui l’alloggio sociale è effettivamente utilizzato dall’assegnatario come abitazione principale. Al contrario, tale agevolazione deve escludersi per gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.

24.3

OPERAZIONI DI RIASSEGNAZIONE

L’attività di assegnazione dell’alloggio sociale è necessariamente preceduta da operazioni tecnico-amministrative finalizzate all’individuazione dell’assegnatario.

Durante il lasso di tempo strettamente necessario per l’espletamento di tali attività:

·          l’alloggio sociale sfitto, in corso di assegnazione, non può considerarsi adibito ad abitazione principale (non essendovi alcun assegnatario che lo abita);

·          tuttavia, la ris. Min. Economia e Finanze 20.3.2023 n. 2/DF rileva che l’assimilazione all’abitazione principale non viene comunque meno, poiché lo svolgimento di tali attività garantisce la finalità di housing sociale cui è volta l’agevolazione. Ciò purché il Comune, con proprio regolamento, individui il lasso temporale da considerare fisiologico per lo svolgimento delle attività di riassegnazione (da identificarsi, in via indicativa, in 4/6 mesi).

Diminuzione dell’aliquota per l’alloggio sociale da riassegnare

In alternativa, per il periodo necessario allo svolgimento delle attività di assegnazione dell’alloggio sociale, il Comune può disporre la diminuzione, fino all’azzeramento, dell’aliquota di base prevista per i fabbricati diversi dall’abitazione principale di cui all’art. 1 co. 754 della L. 160/2019, pari allo 0,86%. Anche a tal fine, è tuttavia necessario che il Comune, in sede regolamentare, individui il lasso di tempo da ritenere congruo per l’espletamento delle predette attività.

25

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA - CONDIZIONI - ISCRIZIONE AL VIES

 

Nella risposta a interpello 1.3.2023 n. 230, con riferimento alla vendita di beni destinati in un altro Stato membro a soggetti privi di iscrizione al VIES, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se non ricorrono le condizioni per la disciplina delle vendite “a distanza”, l’operazione richiede l’applicazione dell’IVA in Italia da parte del cedente nazionale.

25.1

ISCRIZIONE AL VIES PER LA “VENDITA A DISTANZA” NON IMPONIBILE

Al fine di qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria, devono sussistere i seguenti requisiti previsti dall’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93:

·          la soggettività passiva IVA del cedente e del cessionario;

·          il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale sui beni;

·          l’onerosità dell’operazione;

·          l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia verso un diverso Stato membro dell’Unione europea.

Inoltre, l’art. 41 co. 2-ter del DL 331/93 richiede che il cessionario possieda un numero di identificazione IVA valido e iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, inoltre, la valenza sostanziale del VIES per la non imponibilità IVA in una cessione intra-UE anche ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93.

Invece, ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93, i requisiti per qualificare l’operazione come “vendita a distanza” ricorrono ove i beni risultino spediti o trasportati a destinazione di:

·          persone fisiche non soggetti d’imposta;

·          organismi internazionali e consolari;

·          cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (fatto salvo il caso delle cessioni di beni soggetti ad accisa).

Per quanto riguarda quest’ultima categoria, vi sono inclusi:

·          i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni o prestazioni che non attribuiscono il diritto alla detrazione;

·          i produttori agricoli in regime speciale;

·          i soggetti passivi che applicano il regime del margine per i beni usati;

·          gli enti che non sono soggetti passivi IVA.

25.2

EFFETTI DELL’ASSENZA DI ISCRIZIONE AL VIES

Qualora non siano integrate le suddette condizioni, l’assenza di iscrizione al VIES da parte del cessionario UE determina l’assoggettamento a IVA in Italia da parte del cedente nazionale, con l’aliquota IVA propria del bene ceduto.

26

REGIME DEI “NEO-DOMICILIATI” - imposta sostitutiva - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN CASO DI REVOCA

 

La ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2023 n. 14 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR (regime dei c.d. “neo-domiciliati”), in caso di revoca dell’opzione.

La circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti il regime agevolativo, ha infatti chiarito che “la revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso” (§ 6.1).

26.1

CODICE TRIBUTO

Al fine di utilizzare in compensazione l’imposta sostitutiva già versata, è stato istituito il codice tributo “NRRE”, denominato “Revoca opzione art. 24-bis del TUIR - Imposta sostitutiva dell’IRPEF - NUOVI RESIDENTI”.

26.2

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:

·          il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;

·          nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta in relazione al quale si effettua la revoca, nel formato “AAAA”.

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