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Tasse e fisco: novità agosto 2023

La sintesi delle novità fiscali del mese, preparata dai commercialisti Finson

  Indice:

  1. Fringe benefit - Prestiti ai dipendenti - Ambito di applicazione - Chiarimenti
  2. cessione dei crediti d’imposta per ENERGIA ELETTRICA e GAS relativi al secondo trimestre 2023 - utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
  3. Black list” delle persone fisiche - eliminazione della svizzera
  4. “rottamazione-quater” - PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE - ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE DI CREDITI
  5. detrazioni edilizie - Crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito - Utilizzo in compensazione - chiarimenti
  6. Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento del contributo di vigilanza 2023-2024
  7. credito d’imposta per imprese non energivore - corrispettivo unitario per servizi forniti comprensivo del costo dell’energia - Criteri di valutazione per il riaddebito analitico
  8. Crediti d’imposta per imprese non energivore - Utilizzo in compensazione con debiti di una ditta individuale cessata
  9. Credito d’imposta per imprese energivore - Energia autoprodotta - Utilizzo di impianti di terzi
  10. CONTRIBUTI ENERGIA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE che svolgono attività di assistenza a disabili e anziani - presentazione delle istanze
  11. agenzie di viaggio e tour operator - concessione di CONTRIBUTI - presentazione delle domande
  12. “sismabonus acquisti” - società venditrice e acquirente “collegate” - Chiarimenti
  13. Interventi di riqualificazione energetica con superbonus - comunicazione all’enea - assenza dei requisiti sostanziali - inapplicabilità della “remissione in bonis
  14. Credito d’imposta per la digitalizzazione di AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR - utilizzo in compensazione nel modello F24
  15. Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso - utilizzo in compensazione nel modello F24
  16. Credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue dei mezzi di trasporto di ultima generazione - utilizzo in compensazione nel modello F24
  17. SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE ENERGETICO - CONTRIBUTO di solidarietà per il 2023 - PARZIALE PROROGA PER IL VERSAMENTO
  18. credito d’imposta “social bonus” - approvazione della modulistica
  19. Somministrazione di gas metano per GLI usi esclusi dall’ambito APPLICATIVO delle accise - esclusione Aliquota IVA del 5%
  20. immobili abitativi destinati a “casa vacanze” - diritto alla detrazione iva
  21. Prestazioni di ricovero e cura rese da enti privati non convenzionati - trattamento iva
  22. Cessione di veicoli a disabili - applicazione dell’Aliquota IVA del 4% - Documentazione
  23. vendita di beni sequestrati - soggetto tenuto agli adempimenti iva
  24. imposta di Bollo sui contratti di appaltO pubblicO - nuova disciplina - chiarimenti
  25. VIDIMAZIONE del REGISTRO dei VOLONTARI degli enti del Terzo settore - ESONERO DALL’IMPOSTA DI BOLLO
  26. tutela del lavoro per le emergenze climatiche - trattamenti di integrazione salariale e misure di sicurezza
  27. enti del Terzo settore e imprese sociali - nuova attività di interesse generale
  28. canone unico - diffusione di messaggi pubblicitari - Chiarimenti
  29. Ritardi nei pagamenti - individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2023

 

Aquila 16 e Falco 13

 

1

Fringe benefit - Prestiti ai dipendenti - Ambito di applicazione - Chiarimenti

 

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 25.7.2023 n. 44, ha riepilogato i tratti essenziali della disciplina fiscale dei prestiti concessi ai dipendenti, di cui all’art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR.

1.1

Determinazione del fringe benefit

L’art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR prevede infatti un criterio speciale per il calcolo del fringe benefit in capo al dipendente, in base al quale si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR, stabilito dalla Banca centrale europea) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato con il tasso effettivo applicato al prestito.

1.2

Ambito di applicazione

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la suddetta disposizione si applica:

·         a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla valuta utilizzata;

·         anche nel caso in cui il finanziamento è concesso da terzi con i quali il datore di lavoro ha stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici in capo al medesimo datore di lavoro.

Sono quindi ricompresi nella disciplina in esame, ad esempio, i prestiti concessi sotto forma di:

·         scoperto di conto corrente;

·         mutuo ipotecario;

·         cessione del quinto dello stipendio.

Esclusioni

Sono invece escluse le dilazioni di pagamento previste per i beni ceduti o i servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

1.3

Finanziamenti cointestati

L’Agenzia delle Entrate precisa che nel caso di finanziamenti intestati o cointestati a familiari (ad es. il coniuge), il calcolo del fringe benefit deve essere effettuato sulla base dell’intera quota interessi.

Invece, nel caso in cui il finanziamento sia cointestato con un soggetto diverso dai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, il calcolo deve essere effettuato sulla base della sola quota interessi imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

1.4

Contributo del datore di lavoro al pagamento degli interessi

Anche se non espressamente richiamata, si ricorda che la ris. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 n. 46 ha chiarito che l’art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro eroghi un contributo a copertura di una quota degli interessi maturati, direttamente sul conto corrente dedicato dal dipendente mutuatario al pagamento del mutuo.

In tal caso diventa tassabile il 50% dell’ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati con il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi rimasti a carico del dipendente.

2

cessione dei crediti d’imposta per ENERGIA ELETTRICA e GAS relativi al secondo trimestre 2023 - utilizzo in compensazione da parte dei cessionari

 

Mediante il provv. 27.6.2023 n. 237453, l’Agenzia delle Entrate ha esteso ai crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 (di cui all’art. 4 co. 2 - 5 del DL 34/2023) le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2023 n. 41, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari.

2.1

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”).

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti, relativi al secondo trimestre 2023:

·         esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

·         entro il 31.12.2023.

2.2

CODICI TRIBUTO

Con la suddetta ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2023 n. 41 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023:

·         “7751”, riguardante il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 4 co. 2 del DL 34/2023);

·         “7752”, riguardante il credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 4 co. 3 del DL 34/2023);

·         “7753”, riguardante il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4 co. 4 del DL 34/2023);

·         “7754”, riguardante il credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 4 co. 5 del DL 34/2023).

2.3

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

3

Black list” delle persone fisiche - eliminazione della svizzera

 

In attuazione dell’art. 12 co. 3 della L. 13.6.2023 n. 83, il DM 20.7.2023, pubblicato sulla G.U. 28.7.2023 n. 175, ha eliminato la Svizzera dalla black list delle persone fisiche di cui al DM 4.5.99.

3.1

Efficacia delle modifiche dal 2024

Per espressa previsione normativa, l’efficacia della modifica decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in G.U. del suddetto DM 20.7.2023.

L’efficacia dell’eliminazione della Svizzera dai Paesi “black list” è, quindi, differita al 2024.

Ai sensi dell’art. 12 co. 3 della L. 83/2023, restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta di pubblicazione del DM 20.7.2023 (il 2023), nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni.

3.2

Effetti in materia di residenza fiscale

Un primo effetto dell’eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche riguarda la residenza fiscale. Ai sensi dell’art. 2 co. 2-bis del TUIR, infatti, si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista di cui al DM 4.5.99.

La rimozione della Svizzera dalla suddetta lista comporta quindi l’eliminazione di questa presunzione posta a favore del Fisco, con la conseguenza che per i cittadini italiani emigrati in Svizzera la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita dall’Amministrazione finanziaria.

3.3

Effetti in materia di monitoraggio fiscale

Altri effetti riguardano il monitoraggio fiscale, posto che le sanzioni ex art. 5 del DL 167/90 per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW saranno quelle ordinarie, senza che sia più applicabile il loro raddoppio.

L’eliminazione della Svizzera dalla black list italiana avrà, infatti, effetto sulle seguenti normative:

·         presunzione in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4.5.99 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 co. 2 primo periodo del DL 78/2009);

·         raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni di cui al punto precedente e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 co. 2-bis e
2-ter del DL 78/2009);

·         raddoppio delle sanzioni da quadro RW (che possono, quindi, arrivare sino a un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4.5.99.

Tali disposizioni non troveranno, quindi, più applicazione per gli investimenti e le attività finanziarie localizzate in Svizzera.

4

“rottamazione-quater” - PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE - ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE DI CREDITI

 

L’art. 1 co. 231 - 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che concerne i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 e comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), la cui domanda doveva essere presentata entro il 30.6.2023.

Con la risposta a interpello 7.7.2023 n. 372, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul pagamento delle somme dovute per la “rottamazione-quater”.

4.1

LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30.9.2023, l’Agente della riscossione comunica la liquidazione degli importi da pagare a seguito della domanda presentata.

4.2

pagamento delle somme dovute

Le somme dovute sono versate:

·         in un’unica soluzione, entro il 31.10.2023;

·         oppure mediante dilazione in 18 rate scadenti:

-         le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;

-         le successive, di pari ammontare, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Modalità di pagamento

Secondo quanto stabilito all’art. 1 co. 242 della L. 197/2022, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

·         mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’Agente della riscossione nella suddetta comunicazione;

·         mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della riscossione è tenuto ad allegare alla stessa comunicazione;

·         presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

4.3

Esclusione della compensazione

Con la risposta a interpello 7.7.2023 n. 372, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme dovute per la “rottamazione-quater”, in mancanza di una specifica previsione, non possono essere pagate mediante compensazione:

·         né con crediti fiscali disponibili, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·         né con crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto tale possibilità non è stata prevista dalla L. 197/2022, a differenza di quanto avvenuto in occasione della precedente rottamazione (si veda l’art. 3 co. 12 del DL 119/2018).

5

detrazioni edilizie - Crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito - Utilizzo in compensazione - chiarimenti

 

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 25.7.2023 n. 394 e 395, ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta agevolativi, acquisiti tramite “cessione del credito” di cui all’art. 121 del DL 34/2020, in compensazione con tutti gli importi a debito il cui versamento tramite il modello F24 è:

·         incluso nell’elenco di cui all’art. 17 co. 2 del DLgs. 241/97;

·         oppure è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 17 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 241/97;

·         oppure è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiami l’applicazione dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

I debiti che possono essere esposti nel modello F24 possono infatti essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), salvo che sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione.

Nelle risposte in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che quanto sopra esposto si applica anche in relazione ai tributi che devono essere indicati nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello “F24 Accise”, i quali possono essere compensati con crediti esposti nelle altre sezioni dello stesso. Nello specifico, la compensazione è stata ammessa in relazione ai versamenti da effettuare a titolo di:

·         imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e imposta unica sui giochi, di cui all’art. 4 del DPR 66/2002;

·         prelievo erariale unico (PREU) di cui all’art. 39 co. 13 del DL 269/2003, dovuto in relazione agli apparecchi per il gioco lecito.

6

Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento del contributo di vigilanza 2023-2024

 

Con il DM 26.5.2023, pubblicato sulla G.U. 10.7.2023 n. 159, è stato determinato l’ammontare del contributo per il biennio 2023-2024 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”.

6.1

contributo dovuto dalle società cooperative

In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2023-2024 è dovuto nella misura di:

·         280,00 euro, qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fatturato fino a 75.000,00 euro;

·         680,00 euro, qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro;

·         1.350,00 euro, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro;

·         1.730,00 euro, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro;

·         2.380,00 euro, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro.

Maggiorazioni del contributo

I suddetti importi del contributo sono aumentati del:

·         50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi dell’art. 15 della L. 31.1.92 n. 59;

·         30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381.

Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi

Per gli enti iscritti all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:

·         il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 31.1.92 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;

·         il contributo dovuto (compresa l’eventuale maggiorazione del 50%) è ulteriormente maggiorato del 10%.

6.2

contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo

In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2023-2024 è dovuto nella misura di:

·         1.980,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro;

·         3.745,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro;

·         6.660,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.

6.3

contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso

In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2023-2024 è dovuto nella misura di:

·         280,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro;

·         560,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;

·         840,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.

6.4

Calcolo del contributo dovuto

La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti.

L’ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2022, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.

6.5

Enti cooperativi che hanno deliberato lo scioglimento

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2023-2024 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l’applicazione delle previste maggiorazioni.

6.6

Enti cooperativi esonerati dal pagamento

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2023 sono esonerate dal pagamento del contributo.

6.7

Termini per il pagamento

Il contributo di revisione deve essere versato:

·         entro l’8.10.2023 (90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del DM 26.5.2023), termine che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 9;

·         per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

6.8

Modalità di pagamento

I contributi di pertinenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo economico) sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

·         “3010”, in relazione al contributo biennale, alle eventuali maggiorazioni (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e agli interessi per ritardato pagamento;

·         “3011”, in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e agli interessi per ritardato pagamento;

·         “3014”, in relazione alle sanzioni.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all’indirizzo Internet https://cooperative.mise.gov.it.

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Adesione ad un’Associazione nazionale

Qualora l’adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga:

·         prima del termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all’Associazione;

·         successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

7

credito d’imposta per imprese non energivore - corrispettivo unitario per servizi forniti comprensivo del costo dell’energia - Criteri di valutazione per il riaddebito analitico

 

Con la risposta a interpello 10.7.2023 n. 373, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito al credito d’imposta per l’acquisto di energia da parte delle imprese “non energivore”, con particolare riferimento ai criteri per individuare la presenza di un riaddebito analitico.

7.1

imprese non energivore con spese riaddebitate

Il credito d’imposta per le imprese “non energivore” non spetta, per la quota corrispondente, alle imprese che riaddebitano analiticamente il costo (aumentato) del prezzo della materia prima nei confronti di altri soggetti (cfr. anche risposta a interpello 28.12.2022 n. 597).

7.2

criteri di valutazione del riaddebito analitico

Al fine di stabilire se il riaddebito (in tutto o in parte) del costo dell’energia possa essere qualificato come “analitico”, e quindi tale da determinare un corrispondente ribaltamento dello stesso in capo ad un soggetto diverso da colui che formalmente è intestatario delle utenze (nel caso di specie il cliente che paga il corrispettivo di un servizio complesso), il suddetto ribaltamento deve avvenire:

·         individuando espressamente la quota di corrispettivo derivante dal costo dell’energia elettrica o gas naturale sostenuto dal prestatore del servizio;

·         correlando direttamente l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e la quota di corrispettivo dovuto dal cliente, in modo tale che l’incremento del prezzo delle materie prime sia posto (in tutto o in parte) a carico del cliente.

8

Crediti d’imposta per imprese non energivore - Utilizzo in compensazione con debiti di una ditta individuale cessata

 

Con la risposta a interpello 27.7.2023 n. 396, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in compensazione con debiti tributari e previdenziali riferibili a una ditta individuale, anche dopo la cessazione della stessa.

8.1

Caso di specie

Nel caso oggetto dell’interpello, un’impresa individuale ha cessato l’attività in data 31.12.2022, avendo maturato e non utilizzato crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica per le imprese “non energivore”, in relazione al terzo e quarto trimestre 2022.

In relazione a tali crediti maturati e non utilizzati, si è provveduto ad effettuare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2023, al fine di non perdere il diritto al loro utilizzo.

8.2

Utilizzo in compensazione con debiti della cessata ditta individuale

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati anche a seguito della cessazione dell’attività dell’impresa individuale, a condizione che i debiti tributari e previdenziali da compensare siano riferibili alla ditta individuale e quindi correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta riferibili all’impresa stessa (es. IVA, contributi INPS e ritenute IRPEF dei dipendenti).

I citati crediti non sono quindi compensabili con altri debiti “personali” dell’imprenditore individuale.

Rispetto dell’ordinario termine di “scadenza”

L’Agenzia precisa che rimane fermo l’ordinario termine normativamente previsto per l’utilizzo dei crediti in esame, fissato al 30.9.2023.

8.3

Cessione dei crediti

In alternativa all’utilizzo in compensazione, l’ex imprenditore individuale ha la facoltà di cedere i crediti d’imposta in esame, purché la cessione riguardi l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento e non solo ciò che residua.

9

Credito d’imposta per imprese energivore - Energia autoprodotta - Utilizzo di impianti di terzi

 

Con la risposta a interpello 27.7.2023 n. 401, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”), relativo alla produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, può spettare, a determinate condizioni, anche se si utilizzano impianti di proprietà di terzi.

9.1

Caso di specie

Nel caso oggetto di interpello, si tratta di un’impresa energivora che produce e autoconsuma energia elettrica mediante un impianto di trigenerazione costruito, gestito e manutenuto da un fornitore terzo, sulla base di un apposito contratto di “servizi energetici”.

In pratica, il soggetto energivoro non è formalmente il proprietario dell’impianto di produzione dell’energia autoconsumata, ma:

·         lo stesso impianto è installato su un’area messa a disposizione gratuitamente dall’impresa energivora ed è adiacente allo stabilimento;

·         l’acquisto dei combustibili per l’alimentazione dell’impianto è integralmente a carico dell’impresa energivora;

·         il prezzo pattuito per il riscatto dell’impianto da parte della stessa impresa, al termine del contratto di “servizi energetici”, è simbolico.

9.2

Accesso al credito d’imposta

Sulla base di tali specifici elementi contrattuali, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’impresa energivora possa essere considerata, nella sostanza, la proprietaria dell’impianto di trigenerazione, con la conseguenza che può essere qualificata come soggetto che produce e autoconsuma energia elettrica e quindi possa accedere al previsto credito d’imposta.

10

CONTRIBUTI ENERGIA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE che svolgono attività di assistenza a disabili e anziani - presentazione delle istanze

 

In attuazione dell’art. 8 del DL 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”), il DPCM 8.2.2023, pubblicato sulla G.U. 11.4.2023 n. 85, ha definito le modalità di accesso ai contributi previsti a sostegno degli enti del Terzo settore e degli altri enti ammessi, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas, i criteri di quantificazione degli stessi, nonché le procedure di controllo.

Con il successivo DPCM 11.7.2023 sono state definite le procedure operative per richiedere il contributo anche da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, a seguito dell’estensione disposta dall’art. 1 co. 366 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Mediante il DPCM 19.7.2023 sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti che svolgono attività di assistenza a beneficio di persone con disabilità o anziane.

10.1

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze con cui sono richiesti i contributi devono essere presentate tramite la piattaforma informatica “Contributo energia”, accessibile, previa registrazione, dal sito di Invitalia (www.invitalia.it).

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data di entrata in funzione della piattaforma e per i successivi 30 giorni.

10.2

attivazione della piattaforma per la PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli enti del Terzo settore (ETS), le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS, le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le aziende di servizi alla persona (di cui al DLgs. 207/2001) e le IPAB, che erogano prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali, in regime residenziale o semi-residenziale, in favore delle persone con disabilità o degli anziani, possono presentare le domande di contributo:

·         mediante la suddetta piattaforma informatica;

·         utilizzando gli schemi di domanda approvati dal suddetto DPCM 19.7.2023;

·         a partire dalle ore 12.00 del 20.7.2023 e fino alle ore 12.00 del 21.8.2023 (non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande).

Non è invece ancora stata attivata la piattaforma per la presentazione delle domande da parte degli enti che non svolgono attività di assistenza a beneficio di persone con disabilità o anziane.

10.3

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi sono calcolati applicando una percentuale di liquidazione variabile all’incremento del costo risultante dalle fatture relative ai periodi interessati dall’agevolazione, riportate nell’istanza.

Ad esempio, se la percentuale di incremento è pari al 100%, la percentuale di liquidazione è pari all’80% dell’incremento. Se, invece, la percentuale di incremento è compresa tra il 59,99% e il 40%, la percentuale di liquidazione è pari al 50% dell’incremento.

Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo sia inferiore al 20%.

10.4

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso ed erogato in base alla percentuale di incremento dei costi, ossia secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.

10.5

cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni

Tali contributi sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell’intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime “de minimis”.

10.6

cONTROLLI

Sono previsti controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse al contributo, volti ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso alle agevolazioni, pena la revoca delle stesse.

11

agenzie di viaggio e tour operator - concessione di CONTRIBUTI - presentazione delle domande

 

Con il DM 28.6.2023 n. 12331 e l’Avviso del Ministero del Turismo 31.7.2023 n. 14406 sono state definite le modalità di concessione di contributi a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, in attuazione dell’art. 4 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. “Sostegni-ter”), conv. L. 28.3.2022 n. 25.

11.1

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le agenzie di viaggio e i tour operator che, alla data di presentazione della domanda:

·         esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator);

·         sono regolarmente iscritti al Registro delle imprese come imprese “attive” e non hanno procedure concorsuali in corso;

·         hanno sede legale in Italia;

·         sono in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, nonché in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023, ai sensi del DLgs. 79/2011;

·         non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001;

·         sono in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;

·         hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, oppure essere costituiti o autorizzati dall’1.1.2020 al 28.3.2022 (data della L. 25/2022 di conversione del DL 4/2022) ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità comprese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023, ai sensi del DLgs. 79/2011.

11.2

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato in base a specifiche percentuali:

·         applicate alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2021;

·         differenziate in relazione all’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019.

Contributo minimo

Qualora il contributo così determinato sia inferiore a 1.500,00 euro, si considera pari a tale soglia minima.

Un contributo di 1.500,00 euro è previsto anche qualora il soggetto sia stato costituito o autorizzato dall’1.1.2020.

Rispetto del limite di stanziamento

I contributi sono riconosciuti nel rispetto del previsto stanziamento, pari a 39 milioni di euro.

Qualora il totale dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, si provvede all’attribuzione proporzionale delle stesse fra tutti i beneficiari, esclusi i soggetti che hanno diritto ai suddetti contributi minimi.

Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

L’erogazione dei contributi è comunque subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

11.3

Presentazione delle domande

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate:

·         utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile all’indirizzo https://istanze.ministeroturismo.gov.it;

·         a partire dalle ore 12.00 dell’8.8.2023 e fino alle ore 12.00 del 22.9.2023.

L’ordine temporale di presentazione delle domande non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di acquisizione delle stesse.

Modifica, annullamento o rinuncia della domanda

Le domande presentate possono essere modificate o annullate entro il suddetto termine delle ore 12.00 del 22.9.2023.

Successivamente a tale termine è possibile rinunciare alla domanda già presentata inviando un’apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it.

11.4

Trattamento fiscale

Il contributo in esame:

·         non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;

·         non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

12

“sismabonus acquisti” - società venditrice e acquirente “collegate” - Chiarimenti

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.7.2023 n. 398 sono stati forniti chiarimenti con riguardo al c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013.

12.1

detrazione d’imposta per “sismabonus acquisti”

Si ricorda che la suddetta disposizione riconosce una detrazione IRPEF/IRES anche all’acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519 che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all’alienazione dell’unità immobiliare entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

12.2

Società venditrice e acquirente “collegate”

Secondo la risposta 398/2023, il c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, può competere in capo all’acquirente delle unità immobiliari anche se venditore e acquirente sono due società tra le quali esiste un collegamento e/o un rapporto societario.

La società acquirente delle unità immobiliari potrebbe avere diritto al c.d. “sismabonus acquisti”:

·         sia nel caso in cui i soci siano gli stessi della società venditrice;

·         sia nel caso in cui sia collegata ex art. 2359 co. 3 c.c. con la società venditrice;

·         sia nel caso in cui solo alcuni dei soci dell’acquirente siano i medesimi di quelli della società istante, pur non essendo le due società collegate ex art. 2359 co. 3 c.c.

13

Interventi di riqualificazione energetica con superbonus - comunicazione all’enea - assenza dei requisiti sostanziali - inapplicabilità della “remissione in bonis

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.7.2023 n. 406, è stato chiarito che non è possibile sanare con l’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 del DL 16/2012, la tardiva presentazione della comunicazione all’ENEA se manca il requisito sostanziale concernente la tempestiva predisposizione dell’asseverazione di efficienza energetica richiesta ai fini del superbonus dall’art. 119 co. 13 lett. a) del DL 34/2020 tramite l’apposita modulistica ministeriale.

Non potendo aderire alla “remissione in bonis” per la comunicazione all’ENEA (per assenza dei requisiti sostanziali che danno diritto all’agevolazione fiscale) non è conseguentemente possibile sanare l’omessa presentazione della Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

14

Credito d’imposta per la digitalizzazione di AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR - utilizzo in compensazione nel modello F24

 

Con la ris. 31.7.2023 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta spettante alle agenzie di viaggio e ai tour operator, che hanno posto in essere investimenti e attività di sviluppo digitale, disciplinato dall’art. 4 del DL 6.11.2021 n. 152 (conv. L. 29.12.2021 n. 233) e dal DM 29.12.2021.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero del Turismo, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

14.1

CODICE TRIBUTO

Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator è stato istituito il codice tributo “6997”.

14.2

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale.

14.3

PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, pena lo scarto del modello F24.

15

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso - utilizzo in compensazione nel modello F24

 

Con la ris. 31.7.2023 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta spettante alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno acquistato semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, nonché di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti, di cui all’art. 26-ter del DL 30.4.2019 n. 34, conv L. 28.6.2019 n. 58.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

15.1

CODICE TRIBUTO

Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso è stato istituito il codice tributo “7052”.

15.2

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

15.3

PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, pena lo scarto del modello F24.

16

Credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue dei mezzi di trasporto di ultima generazione - utilizzo in compensazione nel modello F24

 

Con la ris. 31.7.2023 n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta spettante alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, disciplinato dall’art. 6 co. 3 - 4 del DL 1.3.2022 n. 17 (conv. L. 27.4.2022 n. 34) e dal DM 30.9.2022.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

16.1

CODICE TRIBUTO

Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione è stato istituito il codice tributo “7051”.

16.2

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);

·         nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

16.3

PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pena lo scarto del modello F24.

17

SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE ENERGETICO - CONTRIBUTO di solidarietà per il 2023 - PARZIALE PROROGA PER IL VERSAMENTO

 

Con l’art. 4 co. 1 del DL 28.7.2023 n. 98, pubblicato sulla G.U. 28.7.2023 n. 175 ed entrato in vigore il giorno successivo, è stata prevista una parziale proroga per il versamento del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui all’art. 1 co. 115 - 119 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), dovuto dai soggetti che operano nel settore energetico.

17.1

Versamento del contributo

Tale contributo di solidarietà, infatti, doveva essere versato:

·         entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023, quindi entro il 30.6.2023 per i soggetti “solari”;

·         oppure, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, quindi, ad esempio, entro il 31.7.2023 per i soggetti “solari” che hanno approvato il bilancio 2022 a giugno 2023.

17.2

Proroga “parziale” al 30.11.2023

Per effetto del citato DL 98/2023, il versamento del contributo di solidarietà in esame può avvenire entro il 30.11.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra:

·         l’importo del contributo determinato ai sensi dell’art. 1 co. 116 della L. 197/2022;

·         l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del DL 30.3.2023 n. 34, conv. L. 26.5.2023 n. 56, successivamente abrogate dall’art. 22 co. 1 del DL 1.6.2023 n. 61 (conv. L. 31.7.2023 n. 100).

Il suddetto art. 5 del DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. DL “bollette”), conv. L. 26.5.2023 n. 56, conteneva infatti una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per il settore energetico stabilendo che, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023 (periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”), non concorrevano alla determinazione del reddito complessivo:

·         gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;

·         nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022 (esercizio 2021, per i soggetti “solari”).

A seguito dell’abrogazione di tali disposizioni, è stato quindi previsto che il maggior contributo di solidarietà dovuto può essere versato entro il 30.11.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

18

credito d’imposta “social bonus” - approvazione della modulistica

 

Con il DM 7.7.2023 n. 118, è stata adottata la modulistica riguardante il credito d’imposta c.d. “social bonus”, disciplinato dall’art. 81 del DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) e dal DM 23.2.2022 n. 89.

Tale credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e al 50% se effettuate da enti o società, in favore degli enti del Terzo settore che presenteranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

18.1

MODULISTICA APPROVATA

Nello specifico, è stata approvata la modulistica relativa:

·         al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al “social bonus”;

·         alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.

18.2

Presentazione delle istanze

Con il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18.7.2023, è stato annunciato che sarà resa disponibile la piattaforma informatica mediante la quale gli enti beneficiari potranno presentare l’istanza di partecipazione:

·         alle scadenze normativamente previste, vale a dire entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno;

·         utilizzando la relativa modulistica a disposizione nella pagina del “social bonus”.

19

Somministrazione di gas metano per GLI usi esclusi dall’ambito APPLICATIVO delle accise - esclusione Aliquota IVA del 5%

 

Nella risposta a interpello 27.7.2023 n. 402, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’aliquota IVA del 5% di cui all’art. 2 co. 1 del DL 130/2021 non si applica alla somministrazione di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.

19.1

L’art. 2 co. 1 del DL 130/2021 (conv. L. 171/2021) ha previsto l’agevolazione IVA con aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano impiegato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Tale misura è stata poi prorogata per le forniture eseguite nell’anno 2022, nonché per quelle del primo, secondo e terzo trimestre del 2023, rispettivamente:

·         per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, dall’art. 1 co. 13 della L. 197/2022;

·         per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, dall’art. 2 co. 1 del DL 34/2023, conv. L. 56/2023;

·         per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, dall’art. 3-bis co. 4 del DL 57/2023, conv. L. 95/2023.

19.2

In questo contesto normativo si inserisce il chiarimento fornito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.12.2021 n. 17, in virtù del quale il suddetto art. 2 co. 1 del DL 130/2021 riguarda le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26 co. 1 del DLgs. 504/95 (Testo unico accise); pertanto, ai fini IVA, la definizione degli “usi” va mutuata dalle disposizioni del Testo unico delle accise.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha dunque escluso l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% con riferimento alla somministrazione di gas metano utilizzato per usi “del tutto autonomi e differenziati” rispetto agli “usi civili e industriali” per i quali è riconosciuto il beneficio, in particolare il gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, ossia gli usi esclusi dall’ambito applicativo delle accise ai sensi dell’art. 21 co. 13 del Testo unico accise.

20

immobili abitativi destinati a “casa vacanze” - diritto alla detrazione iva

 

Con la risposta a interpello 24.7.2023 n. 392, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di un immobile abitativo (classificato nella categoria catastale A/7) e destinato all’esercizio di un’attività commerciale (nello specifico, locazione turistica).

20.1

Limitazioni del diritto alla detrazione

Ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72, non è ammessa in detrazione l’IVA relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati.

La ratio della previsione è, in linea generale, di evitare indebite detrazioni d’imposta nei casi in cui l’acquisto abbia ad oggetto beni, come ad esempio i fabbricati abitativi, nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati in modo promiscuo, ossia per l’attività d’impresa e per finalità ad essa estranee.

20.2

FABBRICATI ABITATIVI E STRUMENTALI

Secondo la regola generale, ai fini della distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali, ciò che conta è la classificazione catastale degli stessi, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

Tuttavia, quando gli immobili abitativi sono utilizzati dal soggetto passivo per l’esercizio di un’attività di tipo ricettivo che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili IVA, i suddetti immobili devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura.

Conseguentemente, le spese di acquisto e di manutenzione dei suddetti fabbricati sono escluse dalla previsione di indetraibilità di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72.

In aggiunta, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, i beni e i servizi acquistati devono risultare, in concreto, destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa stessa.

20.3

diritto alla detrazione e aliquota IVA applicabile

Sulla base dei principi sopra riportati, risulta detraibile l’imposta assolta in sede di acquisto dell’immobile da parte della società istante.

Il diritto alla detrazione rimane fermo anche nel caso in cui l’attività venga conferita in gestione a una società terza che agisce in qualità di “outsourcer”.

I fabbricati abitativi destinati ad attività turistico-alberghiera danno infatti luogo a prestazioni di alloggio imponibili ai fini IVA con applicazione dell’aliquota del 10% prevista dal n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.

21

Prestazioni di ricovero e cura rese da enti privati non convenzionati - trattamento iva

 

Con la circ. Agenzia delle Entrate 7.7.2023 n. 20, sono stati forniti chiarimenti in relazione alle modifiche normative introdotte dal DL 73/2022 in ordine alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai pazienti ricoverati e ai loro accompagnatori.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del suddetto DL 73/2022).

21.1

Prestazioni sanitarie rese alle persone ricoverate

L’esenzione prevista dall’art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 trova applicazione anche se la prestazione sanitaria di ricovero e cura è resa al paziente ricoverato da un soggetto diverso da quelli elencati dall’art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72, ossia da una struttura sanitaria non convenzionata privata.

Il regime di esenzione si applica quando:

·         la prestazione sanitaria è resa al paziente nell’ambito di una più complessa prestazione di ricovero e cura;

·         da una struttura sanitaria non convenzionata;

·         avvalendosi di un professionista.

In tal caso, si è in presenza di un rapporto trilaterale che vede la prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da quest’ultima al paziente e l’esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite normativamente previsto.

Le modifiche normative possono applicarsi anche per le cliniche e le case di cura convenzionate che operino fuori convenzione, limitatamente alle prestazioni rese in regime privatistico “di solvenza”.

Qualora la prestazione sia resa dal professionista legato alla struttura sanitaria non convenzionata da un rapporto di lavoro dipendente, la disposizione non si applica e l’intera prestazione di ricovero e cura è soggetta ad IVA.

21.2

Prestazioni imponibili con aliquota del 10%

Sono soggette all’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, anche le prestazioni di:

·         ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate (diverse da quelle esenti);

·         alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.

Le strutture sanitarie non convenzionate che svolgono attività di ricovero e cura, pertanto, esentano dall’imposta quella componente della prestazione che si riferisce alla cura resa al paziente ricoverato presso la struttura stessa da un professionista sanitario, fino all’ammontare del corrispettivo, a sua volta esente da imposta, dovuto dalla struttura al professionista in relazione alla prestazione.

In aggiunta, applicano l’aliquota IVA del 10% sulla parte restante della prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura al paziente ricoverato, nonché alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese nei confronti dei suddetti pazienti.

21.3

Prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate

L’applicazione dell’aliquota IVA del 10% è stata estesa anche alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti dai soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72 e da case di cura non convenzionate.

Tutte le strutture sanitarie che effettuano prestazioni di alloggio a favore degli accompagnatori dei pazienti ricoverati devono applicare l’aliquota del 10% al corrispettivo dovuto per l’alloggio, sia qualora i servizi siano resi da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia qualora siano resi da strutture sanitarie non convenzionate.

22

Cessione di veicoli a disabili - applicazione dell’Aliquota IVA del 4% - Documentazione

 

Nella ris. 7.7.2023 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i soggetti con disabilità interessati all’acquisto di un veicolo con l’aliquota IVA del 4%, ove muniti di patente speciale, non devono allegare la certificazione di handicap o invalidità rilasciata dalla commissione pubblica competente per l’accertamento di tali condizioni (art. 1 co. 1 lett. b) del DM 16.5.86).

22.1

L’art. 1 della L. 9.4.86 n. 97 ha stabilito l’applicazione dell’IVA in misura ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata, adattati ad invalidi titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie. Con il successivo art. 8 co. 3 della L. 449/97, l’agevolazione è stata estesa ai soggetti (di cui all’art. 3 della L. 104/92) con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, benché non dotati di patente speciale, e ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Tali norme sono recepite nel n. 31 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, che prevede, infatti, l’aliquota IVA del 4% per i motoveicoli ed autoveicoli “anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti […] con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”, nonché per le prestazioni rese dalle officine per l’adattamento degli stessi. Le medesime disposizioni si applicano anche ai veicoli con motore ibrido o elettrico, in virtù dell’art. 53-bis del DL 124/2019.

In questo contesto normativo si inserisce la semplificazione introdotta, dal 29.1.2022, con il DM 13.1.2022, relativamente alle procedure di accesso per l’acquisto agevolato di veicoli da parte di soggetti disabili. In particolare, il beneficio è riconosciuto presentando:

·         la copia semplice della patente speciale, in cui sono indicati gli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche competenti;

·         l’atto notorio o dichiarazione di responsabilità che, nel quadriennio precedente, attesta la mancata fruizione dell’agevolazione IVA.

22.2

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, allo scopo, i soggetti interessati possono produrre il c.d. “foglio rosa” con l’indicazione degli adattamenti alla guida, ma il beneficio decade “qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida nelle categorie A, B o C speciali entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo” (art. 1 co. 2-bis della L. 97/86).

23

vendita di beni sequestrati - soggetto tenuto agli adempimenti iva

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.7.2023 n. 369, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione delle vendite giudiziali e di versamento all’Erario della relativa IVA.

23.1

obblighi dell’amministratore giudiziario o del soggetto delegato

In linea generale, spetta all’amministratore giudiziario provvedere alla documentazione e al versamento dell’IVA dovuta relativa alla vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo. Qualora la vendita sia delegata a soggetti terzi (es. istituti delegati o professionisti), si configura un’operazione documentata in nome e per conto del soggetto passivo sottoposto alla procedura, da parte di chi cura materialmente la cessione.

23.2

autofattura del cessionario

Solo in caso di inerzia dell’istituto o dell’amministratore giudiziario, l’acquirente dei beni soggetto passivo deve regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, in modo da evitare l’irrogazione della relativa sanzione (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro).

24

imposta di Bollo sui contratti di appaltO pubblicO - nuova disciplina - chiarimenti

 

Con la circ. 28.7.2023 n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina dell’imposta di bollo sui contratti di appalto pubblico introdotta dall’art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

24.1

IMPOSTA DI BOLLO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L’art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023 ha disposto che l’imposta di bollo, sui contratti di appalto pubblico, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”.

24.2

misura dell’imposta

In base alla Tabella A, contenuta nell’Allegato I.4 al Codice degli appalti, l’imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va parametrata all’“importo massimo previsto” dal contratto (ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti). Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale importo va considerato al netto dell’IVA.

In particolare, la misura dell’imposta dovuta dall’appaltatore al momento della stipula del contratto è la seguente:

·         40,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;

·         120,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro;

·         250,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000,00 di euro e inferiore a 5.000.000,00 di euro;

·         500,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000,00 di euro e inferiore a 25.000.000,00 di euro;

·         1.000,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000,00 di euro.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a 40.000,00 euro.

Effetto sostitutivo

L’imposta di bollo corrisposta dall’aggiudicatario al momento della formazione del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l’intera procedura (dalla selezione dell’operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto), con l’eccezione dell’imposta dovuta sulle fatture e simili documenti, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

24.3

ambito soggettivo

Con riferimento ai soggetti obbligati, la circolare chiarisce che, sebbene il Codice ponga l’onere esclusivamente a carico dell’aggiudicatario, resta operante il principio di solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle sanzioni previsto dall’art. 22 del DPR 642/72, operante per:

·         tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti non in regola con il bollo o li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

·         tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2 del DPR 642/72, di un atto non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima corrispondere il bollo previsto.

In ogni caso, ove le stazioni appaltanti siano Amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

24.4

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per quanto concerne le modalità di versamento, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.6.2023 n. 240013 e la ris. 28.6.2023 n. 37 (si veda la Circolare Mensile di giugno 2023), ha rispettivamente:

·         disposto il versamento con modalità telematiche dell’imposta di bollo di cui all’art. 18 co. 10 del DL 36/2023, mediante il modello F24 ELIDE;

·         istituito i relativi codici tributo per il versamento.

Successivi provvedimenti potranno prevedere l’utilizzo della piattaforma Pago PA.

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma notarile, il pagamento avviene con le modalità telematiche adottate per gli atti pubblici o autenticati (art. 3-bis del DLgs. 463/97), mentre non è possibile l’assolvimento in modo virtuale.

24.5

DECORRENZA

È stato chiarito che le nuove norme in materia di imposta di bollo sui contratti di appalto hanno acquistato efficacia dall’1.7.2023, mentre la disciplina previgente continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso.

Ne deriva che le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati dall’1.7.2023.

25

VIDIMAZIONE del REGISTRO dei VOLONTARI degli enti del Terzo settore - ESONERO DALL’IMPOSTA DI BOLLO

 

Con la risposta a interpello 4.7.2023 n. 333, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esonero dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), per la vidimazione del registro dei volontari degli enti del Terzo settore.

25.1

tenuta del registro

La tenuta del registro dei volontari da parte degli enti del Terzo settore (ETS) è prescritta dall’art. 17 co. 1 del DLgs. 117/2017.

In esso devono essere iscritti i volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale.

Nel registro, ai sensi dell’art. 3 del DM 6.10.2021, occorre indicare per ciascun volontario:

·         il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;

·         la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;

·         la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

Sezione separata per i volontari occasionali

Il citato DM 6.10.2021 consente agli ETS di predisporre una sezione separata del registro per l’iscrizione di coloro che prestano la loro attività di volontariato in modo occasionale.

I dati da indicare sono gli stessi prescritti per i volontari non occasionali.

25.2

vidimazione del registro e soggetti abilitati

In base all’art. 3 co. 1 del DM 6.10.2021, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

Il Ministero del Lavoro, con la nota 14.9.2022 n. 12675, ha precisato che nella nozione di pubblico ufficiale impiegata dalla suddetta norma rientra anche il segretario comunale.

25.3

istanza di interpello sottoposta all’agenzia delle entrate

Con particolare riguardo alla vidimazione del registro ad opera del segretario comunale, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’applicabilità dell’imposta di bollo:

·         sia alla domanda di vidimazione del registro (nella misura di 16,00 euro, ai sensi dell’art. 3 co. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72);

·         sia alla vidimazione dello stesso da parte del segretario comunale (nella misura di ulteriori 16,00 euro ogni 100 pagine, ai sensi dell’art. 16 co. 1 lett. a) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

25.4

risposta dell’amministrazione finanziaria

Nella risposta 4.7.2023 n. 333, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti” dagli ETS.

Sulla base di tale norma, l’Amministrazione finanziaria conclude che è esente dall’imposta di bollo:

·         sia la richiesta di vidimazione del registro presentata dall’ETS al segretario comunale;

·         che il registro vidimato stesso.

25.5

potenziale estensione dell’esonero ai registri contabili

La soluzione fornita dalla risposta a interpello 333/2023, laddove ha ricondotto anche il registro dei volontari vidimato nella categoria ampia di “ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato” posto in essere o richiesto dagli ETS (e perciò esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017) potrebbe indurre a ritenere applicabile l’esenzione ad ogni registro vidimato su richiesta di un ETS, come, ad esempio, anche i libri e registri contabili.

26

tutela del lavoro per le emergenze climatiche - trattamenti di integrazione salariale e misure di sicurezza

 

Con il DL 28.7.2023 n. 98, pubblicato sulla G.U. 28.7.2023 n. 175, sono state introdotte alcune misure in materia di tutela dei lavoratori nelle ipotesi di eccezionale emergenza climatica.

In particolare, sono previste una serie di disposizioni che riguardano:

·         gli interventi di integrazione salariale nel settore dell’edilizia e in quello agricolo;

·         le Linee Guida da applicare in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

26.1

TRATTAMENTI DI INTEgRAZIONE SALARIALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA

L’art. 1 del DL 98/2023 interviene in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per le imprese industriali e artigiane dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Per tali imprese, viene stabilito che in relazione alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dall’1.7.2023 al 31.12.2023 per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. “EONE”), quali le eccezionali ondate di calore, non trovino applicazione le disposizioni in materia di durata massima della CIGO (52 settimane) ex art. 12 co. 2 e 3 del DLgs. 148/2015.

In pratica, si stabilisce che, in deroga al citato art. 12 co. 2, qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, una nuova domanda possa essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, anche se non è trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Inoltre, in deroga al co. 3 del citato art. 12 del DLgs. 148/2015, l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi può in questo caso superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Infine, si prevede la disapplicazione della contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015 a favore delle imprese che presentano domanda di CIGO ai sensi del provvedimento in esame.

26.2

deroghe per la cisoa

Sempre al fine di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, l’art. 2 del DL 98/2023 consente, relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati nel periodo compreso tra il 29.7.2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il 31.12.2023, di ricorrere alla Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) riconosciuta dall’art. 8 della L. 457/72 al ricorrere di intemperie stagionali, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

Inoltre, la norma in esame:

·         prevede la “sterilizzazione” dei predetti periodi di CISOA ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue;

·         stabilisce che tali periodi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Infine, in deroga all’art. 14 della L. 457/72, viene previsto che il trattamento di CISOA in esame venga concesso dalla sede INPS territorialmente competente (senza delibera del direttore dell’ufficio territoriale del lavoro) ed erogato direttamente dal medesimo Istituto previdenziale.

26.3

linee guida in materia di sicurezza sul lavoro

L’art. 3 del DL 98/2023 demanda ai Ministeri del Lavoro e della Salute il compito di favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di Linee Guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al DLgs. 81/2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’esposizione alle emergenze climatiche.

Tali intese, precisa la norma, possono essere recepite con apposito decreto dei predetti Ministeri.

27

enti del Terzo settore e imprese sociali - nuova attività di interesse generale

 

L’art. 3-septies del DL 29.5.2023 n. 57, inserito in sede di conversione nella L. 26.7.2023 n. 95, ha modificato l’art. 5 co. 1 lett. e) del DLgs. 117/2017, introducendo una nuova attività di interesse generale esercitabile dagli enti del Terzo settore.

In particolare, tra le attività che tali soggetti possono svolgere, in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, figura ora anche l’attività avente ad oggetto interventi e servizi finalizzati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del DLgs. 199/2021.

La medesima attività è stata inserita anche nell’art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 112/2017, relativo alle attività d’impresa di interesse generale esercitabili dalle imprese sociali.

28

canone unico - diffusione di messaggi pubblicitari - Chiarimenti

 

Con la ris. 20.7.2023 n. 3/DF, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1 co. 816 della L. 160/2019.

A decorrere dal 2021, infatti, il “canone unico” ha sostituito:

·         la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);

·         il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP);

·         l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

·         il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;

·         il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

28.1

Superficie contenente il messaggio pubblicitario

Relativamente alla determinazione del canone unico in caso di diffusione di messaggi pubblicitari, la risoluzione ha precisato che deve essere considerata la sola superficie che racchiude il messaggio.

Sono escluse dall’assoggettamento al canone, quindi, le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari (analoghe considerazioni valgono anche se per la diffusione del messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 47 co. 7 del DPR 495/92).

28.2

Pluralità di segnali turistici su un unico supporto

Con riguardo all’installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali (anche riferiti a soggetti ed aziende diverse), su un unico supporto, la risoluzione ha precisato che la superficie da assoggettare al canone unico è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 co. 825 della L. 160/2019.

In questi casi, il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi (art. 1 co. 823 della L. 160/2019).

Se, invece, “i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi” (in caso di omesso versamento del canone opera il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato).

29

Ritardi nei pagamenti - individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2023

 

La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 15.6.2023, ha innalzato al 4% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 21.6.2023.

Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4% rileva per il secondo semestre 2023, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 17.7.2023 n. 165.

In relazione al periodo dall’1.7.2023 al 31.12.2023, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

·         16% (4% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);

·         12% (4% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

·         lavoratori autonomi e imprese;

·         lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;

·         lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

·         nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;

·         purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

·         nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;

·         nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

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