
Abolizione dell'esterometro
Ecco la proroga per il 2022
Avremmo dovuto dire addio all’esterometro il 31 dicembre 2021. La Legge di Bilancio aveva stabilito infatti che a partire dal 1° gennaio 2022 le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano avrebbero dovuto essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) usando lo stesso formato delle fatture elettroniche.
A ripensarci è stato il decreto Fisco-Lavoro (146/2021), che al momento della sua conversione in legge al Senato il 14 dicembre 2021, ha prorogato l’abolizione dell’esterometro fissando una nuova data: il 30 giugno 2022.
Dal 1° luglio 2022 i soggetti passivi IVA avranno un canale unico, lo SDI, per comunicare sia le operazioni interne che quelle transfrontaliere. L’obiettivo è proprio quello di agevolare e semplificare gli adempimenti a carico dei titolari di partita IVA. Vediamo nel dettaglio cos’è l’esterometro.
Esterometro: cos’è
L’esterometro consiste nella comunicazione telematica di tutte le operazioni effettuate con soggetti che non sono stabiliti nel territorio dello Stato italiano. È stato introdotto nel 2019, in seguito all’obbligo della fatturazione elettronica, per monitorare le operazioni estere.
Sono obbligati a trasmetterlo tutti i contribuenti titolari di partita IVA che risiedono fiscalmente o hanno un’organizzazione stabile nel nostro Paese.
L’esterometro concerne sia la vendita di prodotti che le prestazioni di servizi erogate da società, ditte, persone fisiche e giuridiche titolari di partita IVA sia effettuate che ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Con l’esterometro vengono comunicati alcuni specifici dati. In particolare:
- I dati identificativi di chi invia e chi riceve la fattura
- La data che comprova il documento
- La data di registrazione del documento
- Il numero progressivo del documento
- La base imponibile sulla quale si calcolano le imposte
- L’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero, qualora l’operazione sia esente IVA, la tipologia di operazioni.
Operazioni transfrontaliere: come funziona fino al 30 giugno 2022
Fino al 30 giugno 2022, i titolari di partita IVA con sede in Italia avranno a disposizione due modalità per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni estere:
- trasmettere con cadenza trimestrale un file contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento, cioè l’esterometro;
- inviare al Sistema di interscambio un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, inserendo nel campo del tracciato “codice destinatario” un valore convenzionale (XXXXXXX).
Operazioni transfrontaliere: cosa cambia dal 1° luglio 2022
Dal 1° luglio 2022 inizia una nuova era: l’esterometro scompare e entra in vigore l’obbligo di trasmettere i dati relativi alle operazioni con l’estero tramite il Sistema di Interscambio.
Il 28 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, secondo le seguenti indicazioni:
- per le fatture attive, si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con XXXXXXX;
- per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18, TD19 e trasmetterlo allo SDI.
Le nuove scadenze
Il documento dell’Agenzia delle Entrate ha precisato anche i tempi per l’invio, a seconda che si tratti di operazioni attive o passive.
- Le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni attive) devono essere trasmesse entro i termini previsti per l’emissione delle fatture: se fattura immediata, entro 12 giorni dal momento in cui l’operazione è effettuata o, se fattura differita, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui l’operazione è effettuata.
- Le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni passive) devono essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che attestano l’operazione o la sua effettuazione.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
I nuovi termini di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, essendo conformi a quelli di emissione delle fatture, consentono all’Agenzia delle Entrate di predisporre la precompilazione dei registri IVA e della dichiarazione annuale IVA, cosa che altrimenti non potrebbe avvenire dato al momento la comunicazione avviene su base trimestrale.