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Prospetto “aiuti di stato” dei modelli REDDITI 2019 - mancata registrazione degli aiuti per dati incoerenti - Comunicazioni ai contribuenti per la regolarizzazione
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.10.2022 n. 389471, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2018, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 636 della L. 190/2014.
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1.1
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CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI
Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2018;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura).
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1.2
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MODALITÀ DI INVIO DELLE CoMuNiCaZioNi
L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti tramite PEC.
Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La stessa comunicazione e i relativi allegati sono comunque consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive” - “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
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1.3
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Segnalazione di chiarimenti e precisazioni
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
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1.4
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MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
In particolare:
- nel caso in cui la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. In tal caso, a seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti nell’RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati;
- ove la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” come sopra esposto, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Ravvedimento operoso
A fronte della regolarizzazione, i contribuenti possono beneficiare della riduzione delle sanzioni sulla base della disciplina del ravvedimento operoso, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
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cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al TERZO trimestre 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE
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Con il provv. 6.10.2022 n. 376961, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.
Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 59 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.
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2.1
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CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI
Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 riconosciuti alle:
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2.2
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Modalità e termini di presentazione della comunicazione
La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate:
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2.3
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UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:
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2.4
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CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI
Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 59 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari:
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2.5
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
- i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”);
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
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3
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crediti d’imposta energia e gas - ulteriori chiarimenti
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Con le risposte a interpello 31.10.2022 n. 536 e 538, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai crediti d’imposta riconosciuti a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
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3.1
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TRASFERIMENTO NELL’AMBITO DEL CONSOLIDATO
Con la risposta a interpello 536/2022, è stato chiarito che i crediti d’imposta energia e gas possono essere trasferiti, anche parzialmente, dalle società appartenenti al consolidato alla società consolidante per essere utilizzati, entro il 31.12.2022, ai fini della compensazione con l’IRES del gruppo.
In tal caso, non configurandosi un’ipotesi di cessione, non è richiesto:
- il trasferimento dell’intero credito d’imposta;
- il visto di conformità;
- l’invio della comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate.
L’eventuale parte residua delle agevolazioni potrà essere utilizzata in compensazione dalle stesse società consolidate, ma non potrà essere ceduta ad altri soggetti, dal momento che si tratterebbe di una cessione parziale, preclusa dalla legge.
Con il trasferimento, in tutto o in parte, del credito alla società consolidante, infatti, le beneficiarie rinunciano alla possibilità di cederlo per intero ad un terzo.
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3.2
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RILEVANZA DEI SOLI COSTI D’ACQUISTO DELL’ENERGIA UTILIZZATA IN PROPRIO
In relazione al calcolo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia a favore delle imprese energivore, con la risposta a interpello 538/2022 è stato precisato che rileva la sola quantità di energia acquistata per uso proprio, e non anche l’energia rivenduta.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che le norme dispongono che il credito d’imposta è riconosciuto in misura percentuale delle “spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata” dalle imprese energivore, nel caso di specie rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Il legislatore, dunque, ha posto alla base del calcolo delle agevolazioni la sola quantità di energia elettrica acquistata e rimasta in carico alle suddette imprese che non potranno, pertanto, beneficiare dei crediti d’imposta in esame relativamente alle spese sostenute per la componente energetica acquistata e venduta a soggetti terzi.
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4
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deducibilità IRES e IRAP dei Premi incentivanti ad amministratori e dirigenti
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Con la risposta a interpello 31.10.2022 n. 539, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei premi spettanti all’amministratore delegato e a un dirigente apicale di una spa, in esecuzione di piani di incentivazione in loro favore.
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4.1
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Deducibilità ai fini IRES
Ai fini IRES, i suddetti oneri devono considerarsi inerenti (e, dunque, interamente deducibili), in quanto, nel contempo:
- sono sostenuti al fine di garantire al dirigente e all’amministratore una remunerazione integrativa per i servizi resi;
- trovano causa nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i predetti soggetti sono legati in modo esclusivo.
In altre parole, nella fattispecie oggetto di interpello, i premi riconosciuti all’amministratore delegato e al dirigente apicale hanno lo scopo di accrescere l’impegno proferito dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa, con un effetto positivo sull’attività aziendale e quindi, in modo potenziale e indiretto, sullo stesso valore dell’azienda (al quale, peraltro, risulta correlata la parte variabile del premio spettante all’amministratore delegato).
Pertanto, nonostante il diritto alla percezione degli incentivi dipenda, nel caso di specie, dal perfezionamento dell’operazione di vendita, da parte dei soci, dell’intero pacchetto azionario della spa, appare innegabile la correlazione tra il costo da questa sostenuto e l’esercizio dell’attività, in termini di miglioramento delle prospettive aziendali di crescita.
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4.2
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deducibilità ai fini IRAP
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sono deducibili dalla base imponibile IRAP (ex art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97) soltanto i premi incentivanti riconosciuti al dirigente apicale, in quanto impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono, invece, indeducibili (ex art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97) i premi spettanti all’amministratore delegato, in quanto inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo.
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5
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Deducibilità delle perdite su crediti e delle somme dovute per risarcimento danni
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Con la risposta a interpello 5.10.2022 n. 491, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito:
- all’imputazione temporale delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali e istituti assimilati;
- al trattamento delle somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni.
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5.1
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imputazione temporale delle perdite su crediti
In linea con la normativa vigente dal 2015, viene ribadito che la deduzione delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali e istituti assimilati (ex art. 101 co. 5 del TUIR) è ammessa nell’esercizio in cui la perdita viene imputata in bilancio, anche se ciò avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di apertura della procedura, purché non posteriore a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (ex art. 101 co. 5-bis del TUIR).
Nel caso di specie, l’eliminazione del credito dal bilancio relativo all’esercizio 2017 ha reso la relativa perdita deducibile nel medesimo periodo.
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5.2
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TRATTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER RISARCIMENTO DANNI
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni sono deducibili dal reddito d’impresa del soggetto tenuto al pagamento, trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell’espletamento dell’attività.
Infatti, anche se dovute per effetto di violazione di obblighi contrattuali, sono comunque qualificabili come spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività e, come tali, inerenti all’attività d’impresa.
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Istanze per il rimborso del “buono fiere” - termine del 30.11.2022
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Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto 18.10.2022, ha stabilito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di rimborso del c.d. “buono fiere” di cui all’art. 25-bis del DL 50/2022, cioè del contributo, del valore massimo di 10.000,00 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
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6.1
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modalità di presentazione telematica
I soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere (elencati nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7.10.2022) possono presentare al Ministero, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito www.mise.gov.it, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sullo stesso sito del Ministero.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva, la cui registrazione nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
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6.2
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Contenuto dell’istanza
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25-bis co. 4 del DL 50/2022, il soggetto richiedente dichiara:
- l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
- i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti, tenuto conto che sono ammissibili le spese sostenute prima del 16.7.2022 (se si riferiscono a fiere che si tengono dal 16.7.2022 e fino al 31.12.2022) e che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso;
- i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
- i termini, iniziale e finale, dell’esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
- l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
- l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare la copia del buono fiere rilasciato dal Ministero e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 (in tal caso, la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata entro il 31.1.2023), nonché, ove previsto, la copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare effettivo di cui al DLgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.
Imposta di bollo
L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
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6.3
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termini di presentazione dell’istanza
Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 10.11.2022 e fino alle ore 17.00 del 30.11.2022.
Non saranno prese in considerazione le istanze di rimborso presentate fuori dai termini, nonché quelle presentate in modo incompleto ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste.
Si ricorda che il buono fiere ha validità fino al 30.11.2022 e che la mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.
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6.4
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Limiti “de minimis”
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento “de minimis”.
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acquisto di generi di monopolio, valori postali e valori bollati - utilizzo dei contanti
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Con la determinazione Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli 25.10.2022 n. 487172, è stato stabilito che i rivenditori di generi di monopolio, nonché i titolari di patentino, non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di generi di monopolio, valori postali e valori bollati.
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accise sui carburanti - iva sul gas naturale per autotrazione - riduzione temporanea delle aliquote - proroga
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Con il DM 19.10.2022 e il DL 20.10.2022 n. 153 sono state prorogate le misure in materia di accisa e IVA sui carburanti per il periodo:
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8.1
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accise sui carburanti
Per quanto concerne le aliquote di accisa su alcuni carburanti, sono confermate le entità ridotte già previste dai precedenti decreti, vale a dire:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
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8.2
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iva sul gas naturale per autotrazione
Per il medesimo periodo, è confermata anche l’aliquota IVA del 5% con riguardo al gas naturale usato per autotrazione.
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“remissione in bonis” per la revoca della cedolare secca
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Nella risposta a interpello 28.10.2022 n. 530, l’Agenzia delle Entrate afferma la possibilità di applicare l’istituto della “remissione in bonis” (di cui all’art. 2 del DL 16/2012) alla revoca dell’opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative.
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9.1
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TERMINI PER LA REVOCA DELLA CEDOLARE
In linea di principio, è possibile revocare l’opzione per la cedolare secca, presentando il modello RLI, “entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento”, cioè entro 30 giorni dallo scadere della precedente annualità, e la revoca “comporta il versamento dell’imposta dovuta” (punto 2.2 del provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 n. 55394).
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9.2
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caso oggetto di interpello
Nel caso di specie, il contribuente, volendo revocare l’opzione per la cedolare con effetto sull’annualità contrattuale decorrente dall’1.12.2021, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di revoca (mediante il modello RLI) entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro sull’annualità, cioè entro il 31.12.2021 (ex art. 17 co. 3 del DPR 131/86). Non avendo effettuato la comunicazione entro tale termine, il contribuente chiedeva se fosse ancora possibile “rimediare” alla dimenticanza, utilizzando l’istituto della “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
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9.3
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“REMISSIONE IN BONIS”
Secondo l’Amministrazione finanziaria il contribuente che, dopo aver optato per la cedolare secca, voglia “tornare” al regime impositivo ordinario, ma non abbia comunicato la revoca nel termine previsto, può utilizzare la “remissione in bonis” (effettuando la comunicazione tardiva e pagando la sanzione di 250,00 euro, oltre all’imposta di registro e, poi, all’IRPEF ordinaria), purché abbia mantenuto un comportamento coerente e quindi:
- abbia comunicato tempestivamente al conduttore la volontà di “cambiare” regime, tornando alla tassazione ordinaria;
- non abbia corrisposto l’imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione.
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acquisto di veicoli non inquinanti e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - incentivi
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Con il DPCM 4.8.2022, pubblicato sulla G.U. 4.10.2022 n. 232, sono state integrate le disposizioni di cui al DPCM 6.4.2022 in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti. Sono stati inoltre previsti, per il 2022, ulteriori incentivi per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.
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10.1
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incremento degli incentivi per auto elettriche e ibride plug-in
Il DPCM 4.8.2022 introduce il nuovo co. 1-bis nell’art. 2 del DPCM 6.4.2022, prevedendo l’incremento del 50% dei contributi di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) e b) del DPCM 6.4.2022 per gli acquisti (anche in locazione finanziaria) effettuati tra il 19.10.2022 (data di entrata in vigore del DPCM 4.8.2022) e il 31.12.2022, rispettivamente di auto elettriche e ibride plug-in, qualora l’acquirente (persona fisica) presenti un ISEE inferiore a 30.000,00 euro.
In ragione di tale incremento, dunque:
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10.2
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estensione degli incentivi alle imprese di autonoleggio
Il DPCM 4.8.2022 integra l’art. 2 co. 2 del DPCM 6.4.2022, estendendo i contributi per l’acquisto di auto elettriche e veicoli ibridi plug-in di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) e b) del DPCM 6.4.2022, effettuati dal 19.10.2022 (data di entrata in vigore del DPCM 4.8.2022), anche alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in attività di autonoleggio con finalità commerciali (diverse dal car sharing), purché queste mantengano per almeno 12 mesi la proprietà del veicolo e l’impiego dello stesso nella predetta attività di autonoleggio.
Per tali soggetti, tuttavia, i contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, in misura pari al 50% di quelli previsti ordinariamente dal citato art. 2 co. 1 lett. a) e b) del DPCM 6.4.2022, ossia:
- per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni di anidride carbonica per chilometro comprese nella fascia 0-20 grammi (auto elettriche), e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa, sono riconosciuti incentivi di importo pari a 1.500,00 euro, e di ulteriori 1.000,00 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
- per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di anidride carbonica per chilometro comprese nella fascia 21-60 grammi (auto ibride plug-in), e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa, spetta un contributo di 1.000,00 euro e di ulteriori 1.000,00 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 5.
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10.3
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incentivi per l’acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
Il DPCM 4.8.2022, introducendo la lett. f-bis) nell’art. 2 co. 1 del DPCM 6.4.2022, prevede il riconoscimento di un incentivo, per l’anno 2022, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.
L’incentivo è limitato alle infrastrutture di potenza standard (come definite dall’art. 2 co. 1 lett. d) e h) del DLgs. 257/2016).
Il contributo è riconosciuto in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:
- 1.500,00 euro per persona fisica richiedente;
- 8.000,00 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
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10.4
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disposizioni procedurali
In attuazione dell’art. 1 co. 2 del DPCM 4.8.2022, con la circ. 19.10.2022 il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha definito le disposizioni procedurali per accedere ai nuovi contributi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti previsti dal DPCM 4.8.2022.
Il MISE precisa che, a partire dalle ore 10.00 del 2.11.2022, le prenotazioni dei nuovi contributi possono essere inserite nella piattaforma informatica presente al link ecobonus.mise.gov.it.
Alle richieste di prenotazione devono essere allegate apposite dichiarazioni attestanti i requisiti richiesti per l’accesso agli incentivi (rese mediante i moduli disponibili sul sito del MISE, debitamente compilati e sottoscritti), quali:
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rinnovo del parco autobus - incentivi
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Con il DM 15.7.2022, pubblicato sulla G.U. 20.10.2022 n. 246, sono state definite le modalità di erogazione degli incentivi, destinati alle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, per gli investimenti relativi al rinnovo del parco autobus.
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11.1
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requisiti
Gli incentivi previsti dal DM 15.7.2022 sono riconosciuti per l’acquisto in Italia, anche tramite locazione finanziaria o patto di riservato dominio, di autobus M2 e M3 di classe III o B nuovi di fabbrica ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio Euro VI step E.
Tali contributi sono concessi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l’arco temporale 2020-2022.
Gli incentivi sono concedibili solo se riguardano investimenti avviati successivamente al 20.10.2022 (data di entrata in vigore del DM 15.7.2022).
Divieto di sostituzione del beneficiario
Il proprietario o l’utilizzatore dell’autobus acquisito non possono essere sostituiti da altro soggetto giuridico entro il 31.12.2026, pena il venire meno dell’erogazione o la revoca dell’incentivo erogato.
Non implicano la sostituzione di soggettività giuridica del proprietario o dell’utilizzatore:
- le fusioni;
- le incorporazioni;
- i conferimenti di rami d’azienda;
- le regolarizzazioni di successioni ereditarie.
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11.2
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misura dei contributi
Il DM 15.7.2022 prevede:
- nel limite delle risorse disponibili (20 milioni di euro), contributi per l’acquisto di autobus M2 e M3 di classe B nuovi di fabbrica, ad alimentazione:
- elettrica (full electric), per un incentivo pari a 50.000,00 euro;
- ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo massimo pari a 40.000,00 euro;
- CNG e LNG, per un incentivo massimo pari a 30.000,00 euro;
- nel limite delle risorse disponibili (5 milioni di euro), contributi per l’acquisto di autobus M3 di classe III, nuovi di fabbrica, ad alimentazione:
- elettrica (full electric), per un incentivo pari a 70.000,00 euro;
- ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo pari a 60.000,00 euro;
- CNG e LNG, per un incentivo pari a 50.000,00 euro;
- nel limite delle risorse disponibili (5 milioni di euro), contributi per l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore Euro VI step E o di categoria superiore:
- M2 di classe B, per un incentivo pari a 20.000,00 euro;
- M3 di classe B, per un incentivo pari a 30.000,00 euro;
- nel limite delle risorse disponibili (20 milioni di euro), contributi in misura pari a 40.000,00 euro per l’acquisto di autobus M3 di classe III nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore Euro VI step E o di categoria superiore.
Incremento dei contributi per contestuale rottamazione
Con riferimento agli incentivi per l’acquisto di autobus M2 e M3 di classe B nuovi di fabbrica o di autobus M3 di classe III nuovi di fabbrica, viene riconosciuto un aumento dell’incentivo pari a 5.000,00 euro se vi è stata la radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad Euro VI che sia stato nella disponibilità per almeno un anno antecedente al 20.10.2022.
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11.3
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modalità di accesso
Le domande per l’accesso agli incentivi possono essere cumulative per più autobus e sono ammissibili se presentate:
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11.4
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Fase di rendicontazione
Entro il termine individuato dal decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, le imprese che hanno trasmesso una domanda ammissibile devono fornire:
- la quietanza di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di acquisto o le quietanze delle rate previste dal piano di ammortamento in scadenza;
- per l’accesso agli incentivi previsti in caso di avvenuta rottamazione di un autobus di classe inferiore ad Euro VI, anche la prova della rottamazione (mediante indicazione del numero di targa e la dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione oppure di presa in carico dell’autobus, con l’impegno di procedere alla rottamazione).
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12
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credito d’imposta per L’attività fisica adattata - PRESENTAZIONE dELLE DOMANDE
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Con il provv. 11.10.2022 n. 382131, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per beneficiare del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, di cui all’art. 1 co. 737 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) e al DM 5.5.2022 (pubblicato sulla G.U. 16.6.2022 n. 139).
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13
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credito d’imposta per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili - presentazione delle domande
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Con il provv. 11.10.2022 n. 382045, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per beneficiare del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 1 co. 812 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) e al DM 6.5.2022 (pubblicato sulla G.U. 17.6.2022 n. 140).
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13.1
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ambito applicativo
Possono beneficiare del credito d’imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:
- relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto;
- dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
- entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022.
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13.2
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modalità e termini di presentazione dellE istanze
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate:
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13.3
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determinazione della percentuale del credito spettante
Dopo la conclusione del periodo di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 3 milioni di euro) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate.
Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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13.4
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modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.
L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.
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13.5
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INcumulabilità
Il credito d’imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
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14
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IVA indetraibile a seguito di conciliazione giudiziale - Indeducibilità
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Con la risposta a interpello 31.10.2022 n. 541, l’Agenzia delle Entrate ha negato la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, del costo dell’IVA divenuta indetraibile a seguito di accordi di conciliazione giudiziale.
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14.1
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indetraibilità dell’iva
Nel caso di specie, le società committenti detraevano l’IVA sulle fatture ricevute dai consorzi per le prestazioni di servizi comprensive dei contributi e riaddebitavano con fattura agli stessi consorzi i contributi (che hanno anticipato) senza però applicare l’IVA, ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72.
Mediante stipula dell’accordo di conciliazione veniva stabilito il recupero dell’IVA relativa alle fatture passive per la parte corrispondente alle somme riaddebitate, considerata indetraibile, e dei relativi interessi.
Indeducibilità dell’IVA divenuta indetraibile
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’IVA divenuta indetraibile in esecuzione degli accordi conciliativi rappresenta l’esito di una condotta che ha comportato un salto di imposta, e come tale non può dar luogo a componenti reddituali fiscalmente rilevanti.
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14.2
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deducibilità degli interessi
Gli interessi versati in esecuzione degli accordi conciliativi sono, invece, deducibili integralmente sulla base delle regole generali di deducibilità del reddito d’impesa nel periodo d’imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi.
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15
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detassazione “generale” per le misure riconosciute a fronte dell’emergenza covid-19 - irrilevanza del momento di erogazione del sussidio
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Con la risposta a interpello 18.10.2022 n. 516, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i sussidi erogati alle imprese da una Provincia a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non assumono rilevanza fiscale ai sensi dell’art. 10-bis del DL 137/2020 anche se erogati successivamente al 31.3.2022, data di conclusione dello stato d’emergenza.
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16
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note di variazione in diminuzione - Procedure concorsuali - Insinuazione al passivo
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 3.10.2022 n. 485, ha confermato il proprio orientamento, espresso in precedenti documenti di prassi (circ. 29.12.2021 n. 20, risposta a interpello 3.12.2021 n. 801), sostenendo che l’emissione della nota di credito a seguito del mancato pagamento da parte del cessionario/committente assoggettato a procedura concorsuale e la relativa detrazione dell’IVA non incassata, non è preclusa al cedente/prestatore “che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente”.
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16.1
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INSINUAZIONE AL PASSIVO
Ai sensi dell’art. 26 co. 5 del DPR 633/72, a fronte della variazione in diminuzione operata dal cedente/prestatore, il “curatore o commissario che riceve la nota di variazione (…) non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 o all’articolo 24 del DPR n. 633 del 1972. Ciò implica che, in tal caso, la procedura non è tenuta al versamento dell’imposta, che resta a carico dell’Erario” (circ. Agenzia delle Entrate 20/2021).
Ne discende che ai fini della detrazione dell’IVA non rileva l’accettazione del curatore, atteso che la normativa esenta quest’ultimo dall’obbligo di registrazione del documento, non ponendo alcun adempimento fiscale a suo carico.
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16.2
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NOTA DI CREDITO CON IMPONIBILE E IVA
L’Agenzia delle Entrate ribadisce l’impossibilità che la nota di credito emessa dal cedente/prestatore contenga, nel caso di specie, soltanto l’evidenza dell’IVA.
La facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione consegue alla circostanza che “venga a mancare in tutto o in parte l’originaria operazione imponibile”. Ne consegue che un documento che tenga conto della sola IVA andrebbe a “scindere l’indis-solubile collegamento” fra l’imposta e l’operazione imponibile.
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16.3
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POSSIBILE ATTENDERE L’ESITO INFRUTTUOSO
L’art. 26 co. 3-bis del DPR 633/72, applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021, non richiede più al cedente/prestatore di attendere l’esito infruttuoso della procedura concorsuale; è, quindi, consentita l’emissione della nota di credito a decorrere dalla data di avvio della stessa.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui, in considerazione della data di avvio della procedura, fossero decorsi i termini per l’emissione della nota, il cedente/prestatore potrebbe comunque recuperare l’imposta insinuandosi tardivamente al passivo e attendendo l’esito infruttuoso della stessa.
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17
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contratto di servizi - acconto - regime iva - nota di credito - pro rata
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2022 n. 488, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a un accordo in base al quale i corrispettivi previsti per la fornitura di servizi sono ridotti di un determinato ammontare, se il committente paga, in via anticipata e in un’unica soluzione, un certo importo, salvo successivo conguaglio.
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17.1
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regime iva dell’acconto
Gli acconti sono assoggettati allo stesso regime IVA applicabile all’operazione per la quale sono stati versati. Pertanto, se le somme incassate a tale titolo si riferiscono a servizi con trattamento differenziato (es. imponibilità ed esenzione), spetta al soggetto passivo individuare i criteri di allocazione più appropriati, purché oggettivi, coerenti con il servizio e verificabili.
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17.2
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giustificazione della nota di credito
Qualora l’acconto versato risulti a consuntivo maggiore dei corrispettivi stabiliti per le prestazioni rese, la nota di variazione in diminuzione non è riconducibile a un errore di fatturazione, ma trova la propria giustificazione nelle originarie condizioni contrattuali.
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17.3
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irrilevanza del pro rata
Il pro rata generale di detraibilità non incide sulla detrazione dell’IVA derivante dalla nota di credito riferita all’acconto relativo alle prestazioni imponibili rese al committente.
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18
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scissione - effetti ai fini iva
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Con la risposta a interpello 3.10.2022 n. 484, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti ai fini IVA di un’operazione di scissione.
Laddove manchi una separata contabilità riferita all’azienda (o al ramo d’azienda) trasferito alla beneficiaria, l’elemento determinante per l’applicazione dell’IVA è la data di efficacia della scissione stessa.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, conferma che, per le operazioni inerenti l’attività trasferita che si considerano effettuate ai fini IVA sino a tale data, diritti ed obblighi (e i connessi adempimenti) sono in capo alla società scissa. Per le operazioni che si considerano effettuate successivamente a tale data, diritti ed obblighi ai fini IVA sono di competenza della società beneficiaria.
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18.1
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momento di emissione delle note di variazione
La società beneficiaria, al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 26 del DPR 633/72, ha la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione, in ragione di eventi che abbiano determinato la riduzione, totale o parziale, dell’imponibile e/o dell’IVA, se essi si sono verificati dopo la data di effetto giuridico della scissione.
Inoltre, la società beneficiaria ha la facoltà di annotare nel registro IVA degli acquisti le fatture ricevute, riferite all’attività trasferita, e di esercitare il diritto alla detrazione (sempreché non vi abbia già provveduto la società scissa).
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18.2
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intestazione delle fatture di acquisto
Nella risposta a interpello, viene precisato che non possono essere considerate pienamente regolari le fatture emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione, per operazioni effettuate dopo tale data, poiché il documento riporterebbe i riferimenti della scissa in luogo di quelli della società beneficiaria.
È, dunque, necessario che l’operazione sia regolarizzata dal cessionario o committente, ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
In considerazione dell’ingente numero delle fatture ricevute dal destinatario, l’Agenzia delle Entrate riconosce, nel caso di specie, la possibilità di effettuare la regolarizzazione “cumulativamente per ciascun fornitore”.
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19
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FUSIONE PER INCORPORAZIONE - PRO RATA DELLE SOCIETÀ INCORPORATE - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE
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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.10.2022 n. 511 ha chiarito che, in caso di fusione per incorporazione tra società con diverse percentuali di detrazione IVA, la società incorporante, per l’anno d’imposta successivo a quello di perfezionamento dell’operazione, deve operare la detrazione in via provvisoria in base ad un pro rata determinato in via presuntiva. A tal fine, occorre avere riguardo al volume d’affari complessivo risultante dal saldo aggregato dei volumi di affari indicati nei moduli della dichiarazione annuale, salvo conguaglio in sede di presentazione della dichiarazione riferita all’anno successivo.
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19.1
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COMPUTO DEL PRO RATA IN CASO DI FUSIONE
Per effetto dell’art. 2504-bis c.c., la fusione tra due o più società comporta di fatto il subentro della società incorporante nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo alla o alle società incorporate, ivi comprese quelle rilevanti ai fini IVA, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’operazione.
Per l’applicazione dell’IVA nell’anno successivo alla predetta fusione o, comunque, ad una trasformazione sostanziale soggettiva, secondo le istruzioni al modello di dichiarazione IVA annuale, occorre considerare il volume d’affari complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione, risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione medesima.
A tale volume d’affari occorre, quindi, fare riferimento, secondo le disposizioni del DPR 633/72, per la determinazione, ad esempio, dello status di esportatore abituale, del pro rata provvisorio, per la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni, ecc.
Ne deriva che, nell’ipotesi di fusione per incorporazione tra società che presentano percentuali di detrazione IVA differenti, la società incorporante, per l’anno d’imposta successivo a quello di perfezionamento dell’operazione straordinaria, deve operare la detrazione provvisoriamente sulla base di un pro rata determinato in via presuntiva, tenendo conto del volume d’affari complessivo risultante dal saldo aggregato dei volumi di affari indicati, rispettivamente, nei moduli relativi:
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19.2
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soggetti che iniziano l’attività
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che anche i soggetti passivi che iniziano l’esercizio dell’attività sono tenuti ad esercitare il diritto alla detrazione mediante il meccanismo del pro rata, il quale va determinato su base presuntiva e successivamente ricalcolato in via definitiva in sede di dichiarazione IVA relativa al primo anno d’imposta di svolgimento dell’attività.
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20
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI SECONDARIE - ACcesSORIETà - ESCLUSIONE - ALIQUOTe IVA
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2022 n. 520, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a un appalto con il quale è stato affidato il servizio di ristorazione scolastica che si compone di un’attività principale di ristorazione e di due attività secondarie (servizio di riparazione e manutenzione e servizio di disinfestazione e derattizzazione).
Una parte dei lotti prestazionali sono stati aggiudicati a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).
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20.1
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accessoRietà
Ai fini della sussistenza dell’accessorietà, è necessario che l’operazione principale e quella secondaria (accessoria) siano effettuate dallo stesso soggetto ovvero per suo conto o a sue spese. Nel caso di specie, pertanto, le prestazioni secondarie non possono essere qualificate come accessorie alla prestazione principale, in quanto sono rese dalle imprese mandanti e non da quella mandataria.
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20.2
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ALIQUOTe IVA applicabili
Sulla base di quanto descritto:
- le prestazioni secondarie devono essere assoggettate a IVA, con l’aliquota propria, da parte delle imprese associate avuto riguardo ai servizi di rispettiva competenza;
- la prestazione principale di ristorazione scolastica effettuata dall’impresa mandataria deve scontare l’IVA con l’aliquota del 4% di cui al n. 37 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72.
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21
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RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA e SAN MARINO - VENDITE a DISTANZA - TERRITORIALITÀ IVA
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Nella risposta a interpello 11.10.2022 n. 498, con riguardo alle vendite a distanza da un fornitore sammarinese a consumatori finali italiani, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini IVA, gli effetti traslativi si verificano, di regola, nel momento di cui all’art. 1326 c.c., cioè con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente. Se i detti effetti si realizzano dopo la consegna, l’IVA può essere versata in tale momento.
In assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l’operazione non si qualifica come vendita a distanza e comporta l’applicazione dell’IVA nella Repubblica di San Marino.
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21.1
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TERRITORIALITÀ IVA DELLE CESSIONI DA UN FORNITORE SAMMARINESE A CONSUMATORI ITALIANI
L’art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021 prevede che le cessioni di beni da parte di un fornitore sammarinese ad un acquirente non soggetto passivo italiano sono soggette a IVA nella Repubblica di San Marino.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto, in caso di vendite a distanza fra gli stessi soggetti, l’IVA è applicabile in Italia se il cedente nel corso dell’anno solare precedente ha effettuato operazioni di tale tipologia per un importo non inferiore a 28.000,00 euro, ovvero se, pur non avendo superato la citata soglia, opti per la tassazione in Italia. Sussistendo tali condizioni, il fornitore è tenuto a nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72 e ad applicare l’imposta nei modi ordinari (art. 71 del DPR 633/72).
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21.2
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momento di effettuazione dell’operazione
Non incide sulla territorialità dell’IVA il momento di effettuazione dell’operazione, per la cui determinazione il pagamento assume rilievo solo se antecedente rispetto all’inizio del trasporto o della spedizione.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato, inoltre, che per le vendite a distanza gli effetti traslativi ai fini IVA si verificano, di regola, nel momento previsto dall’art. 1326 c.c., che coincide con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente (antecedente alla spedizione). Qualora tali effetti si realizzino dopo la consegna, “l’imposta potrà essere versata in quel momento, non modificandosi tuttavia il luogo di imposizione”.
Diversamente, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l’operazione non configura una vendita a distanza e rientra nella previsione dell’art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021, con assoggettamento a IVA nella Repubblica di San Marino.
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22
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Trasporti internazionali di beni - Regime di imponibilità IVA
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14.10.2022 n. 514, ha affermato che il servizio di trasporto di merci (dal porto di sbarco ad un terminal), affidato da un soggetto stabilito in Italia a un operatore economico autorizzato (società che si occupa di “servizi terminalistici”) e da questi a un terzo, può beneficiare del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, se reso nei confronti del destinatario finale e se i corrispettivi dei beni, comprensivi di tale servizio, sono stati assoggettati ad IVA all’atto dello sdoganamento.
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22.1
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TRASPORTI INTERNAZIONALI RESI A SOGGETTI QUALIFICATI
L’art. 9 co. 3 del DPR 633/72 riconosce il beneficio della non imponibilità nel caso in cui i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione o in importazione siano resi a soggetti qualificati, fra i quali si annoverano, tra l’altro, l’importatore, il destinatario dei beni o “il prestatore dei servizi di cui al n. 4) dell’articolo 9, primo comma”.
Nel caso di specie (trasporto di merci da un porto ad un terminal) l’operazione risulta non imponibile, posto che la prestazione è resa da una società di “servizi terminalistici” direttamente nei confronti del destinatario finale della merce, pur se per il tramite di un terzo. È inoltre presente l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, considerato che il relativo corrispettivo è incluso nella base imponibile ex art. 69 del DPR 633/72.
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22.2
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TRASPORTO AFFIDATO A TERZI
Anche il terzo, cui è eventualmente affidato il servizio di trasporto, può beneficiare del regime di non imponibilità, qualora il committente sia un operatore economico autorizzato che provvede, in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce, ad espletare gli atti e le formalità doganali relative all’importazione della merce.
Conformemente al disposto di cui all’art. 9 co. 3 del DPR 633/72, il servizio di trasporto sarebbe, infatti, reso dal terzo fornitore nei confronti di un soggetto “che si qualifica prestatore dei servizi di cui al numero 4) del primo comma dell’art. 9, tra i quali sono compresi i servizi relativi alle operazioni doganali”.
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23
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OPERAZIONI TRIANGOLARI COMUNITARIE - PLAFOND iva VINCOLATO
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.10.2022 n. 540, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a un’operazione triangolare comunitaria in cui il soggetto promotore è una società con sede a Singapore e identificata in Italia, ai fini IVA, tramite rappresentante fiscale.
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23.1
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MATURAZIONE DEL PLAFOND
I soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia possono effettuare acquisti senza pagamento dell’imposta, nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti.
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23.2
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UTILIZZO DEL PLAFOND
Il promotore della triangolare comunitaria non può utilizzare liberamente il plafond IVA maturato nell’ambito della predetta operazione, in quanto l’utilizzo di una parte dello stesso presenta dei vincoli (c.d. “plafond vincolato”). Non rileva il fatto che il promotore della triangolazione comunitaria sia l’unico soggetto passivo identificato in Italia e, dunque, il solo a poter fruire del plafond maturato per operare acquisti nel territorio dello Stato senza applicazione dell’IVA.
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24
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commercio elettronico internazionale di beni usati - regime del margine - applicabilità
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 497, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a un soggetto passivo che effettua la vendita on line di beni usati verso privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, tramite l’utilizzo di una piattaforma web terza. Al fine di continuare a vendere in Germania con la citata piattaforma, il soggetto passivo si è registrato al sistema OSS (One Stop Shop).
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24.1
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rapporto tra regime del margine e sistema oss
La registrazione al sistema OSS non comporta, di per sé, che le operazioni siano automaticamente assoggettate ad IVA nel Paese di destinazione. Pertanto, alle cessioni di beni usati resta applicabile il regime del margine, salvo che il soggetto passivo decida di rinunciare.
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24.2
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obbligo di dichiarazione
A seguito della registrazione al sistema OSS, il soggetto passivo ha l’obbligo di presentare l’apposita dichiarazione, anche in assenza di operazioni.
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25
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IVA - tax free shopping - diritto alla detrazione e al rimborso
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L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.10.2022 n. 60, ha affermato che può essere limitato il diritto alla detrazione dell’IVA in capo a un soggetto passivo che acquista e rivende beni destinati a viaggiatori extra-UE, nell’ambito della disciplina del “tax free shopping”, qualora le operazioni non siano effettive, correttamente documentate e registrate.
Il predetto diritto alla detrazione può, altresì, essere limitato qualora il soggetto passivo, pur in presenza dei requisiti di cui all’art. 38-quater del DPR 633/72, assoggetti a IVA la cessione, negando lo sgravio dell’imposta al consumatore finale.
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25.1
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Requisiti per le cessioni a viaggiatori extra-ue
Il documento di prassi esamina tutti i requisiti essenziali per l’applicazione del regime di non imponibilità con riferimento alle cessioni nei confronti di viaggatori extra-UE ai sensi all’art. 38-quater del DPR 633/72:
- gli effettivi cessionari dell’operazione devono essere soggetti domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea e non devono essere soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
- non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad es. commercianti al minuto), che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
- i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, mentre sono escluse le prestazioni di servizi;
- i beni ceduti devono essere di ammontare superiore a 154,94 euro (IVA inclusa) e, per quanto tale importo possa derivare da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (ossia compravendite avvenute in momenti diversi);
- la cessione dei beni ai viaggiatori extra-UE deve essere documentata mediante il sistema OTELLO, con l’emissione di una fattura in formato elettronico.
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25.2
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condizioni per il rimborso dell’iva
Il diritto alla detrazione dell’IVA “a monte”, riferita a operazioni nei confronti di viaggiatori extra-UE, va quindi escluso “qualora le operazioni non siano effettive, correttamente documentate e registrate”, nonché qualora il venditore “neghi il rimborso, pur in presenza dei requisiti posti dall’articolo 38-quater del decreto IVA, considerando di fatto soggetta ad imposta un’operazione che non lo è”.
In merito a quest’ultimo aspetto, viene evidenziato che la legislazione vigente non consente al soggetto passivo cedente di escludere il rimborso dell’IVA versata dal viaggiatore extra-UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (ad esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale).
Nel caso di specie, non è riconosciuta la legittimità del modello operativo proposto dalla società istante, per il fatto che tale soggetto passivo non interviene nella scelta dei beni acquisiti e rivenduti (in quanto acquistati da un mandatario senza rappresentanza), né entra in possesso dei predetti beni, né sostiene le spese d’acquisto.
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