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autodichiarazione aiuti di stato covid - proroga presentazione al 31.1.2023 e chiarimenti
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Con il provv. 29.11.2022 n. 439400, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 31.1.2023 del termine per la presentazione dell’autodichiarazione sul rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, prevista dal DM 11.12.2021.
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1.1
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PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE
Il termine per la presentazione dell’autodichiarazione, precedentemente fissato al 30.11.2022, è stato prorogato al 31.1.2023 in seguito alle difficoltà riscontrate negli ultimi giorni per l’accesso alla sezione trasparenza del sito relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato (cfr. anche comunicato CNDCEC 26.11.2022).
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1.2
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PROROGA DEL TERMINE PER IL RIVERSAMENTO DEGLI IMPORTI ECCEDENTI
A seguito della proroga del termine per la presentazione dell’autodichiarazione, il termine per il riversamento degli aiuti eccedenti i massimali, o per il loro scomputo da aiuti successivamente ricevuti, è stato stabilito:
- anch’esso al 31.1.2023;
- oppure, se successivo al 31.1.2023, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.
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1.3
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CHIARIMENTI MEDIANTE FAQ
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nella sezione dedicata all’autodichiarazione del proprio sito Internet, alcune FAQ.
Le FAQ sono state inizialmente pubblicate in data 17.11.2022 e successivamente aggiornate il 22.11.2022 e il 29.11.2022.
Tra i numerosi chiarimenti, sono state fornite indicazioni in merito alla:
- modalità di compilazione dell’autodichiarazione in caso di superamento dei massimali da parte dell’impresa unica, chiarendo altresì che non si rinvengono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario;
- circostanza che l’autodichiarazione non deve essere presentata dalle imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica che non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime “ombrello”; in tal caso, i dati richiesti nel quadro B saranno forniti unicamente dalle imprese rientranti nel perimetro che hanno beneficiato dei predetti aiuti;
- modalità di presentazione dell’autodichiarazione in presenza di operazioni straordinarie;
- possibilità di utilizzare, ai fini dello scomputo da aiuti successivi, alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” contenuta nelle istruzioni ai modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi;
- modalità di calcolo degli interessi da recupero.
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Fattura elettronica - Memorizzazione integrale dei file XML - nuovi servizi
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 24.11.2022 n. 433608, sono state recepite le indicazioni rese dal Garante della privacy nel parere 22.12.2021 n. 454 e definite le regole tecniche attraverso cui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno memorizzare e utilizzare i file delle fatture elettroniche per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.
Il provvedimento introduce, inoltre, nuovi servizi funzionali da un lato a prevenire i fenomeni di false fatturazioni e, dall’altro, a favorire lo scambio di dati con l’Amministrazione finanziaria.
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2.1
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MEMORIZZAZIONE INTEGRALE DEI FILE XML
L’Agenzia delle Entrate potrà memorizzare nella propria banca dati i file XML nella loro interezza, comprensivi, quindi, anche delle informazioni inerenti alla natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché al metodo di pagamento.
La descrizione non potrà essere memorizzata se le fatture elettroniche sono emesse nei confronti dei consumatori finali o da parte di “cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale”. In considerazione della delicatezza delle informazioni eventualmente contenute nella descrizione di tali operazioni, le fatture elettroniche emesse da prestatori che operano nel settore legale, “individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata”, in modo da garantirne l’inintelligibilità.
I dati saranno utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali. A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate potrà usufruire delle informazioni per svolgere le attività istruttorie “ai fini della liquidazione delle istanze di rimborso IVA, della valutazione delle istanze di annullamento in autotutela presentate dal contribuente e del riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore di operatori IVA”.
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2.2
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NUOVI SERVIZI
Dando seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha realizzato nuovi servizi in cooperazione applicativa per un “colloquio automatico tra sistemi informatici”, che possa consentire download e upload massivi dei dati “relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo”.
Inoltre, nell’ambito del contrasto al fenomeno delle false fatturazioni, è stato introdotto il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il quale i soggetti passivi IVA (o i loro delegati o incaricati) possono inserire, visualizzare, aggiornare ed eliminare l’informazione relativa ai canali di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.
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dichiarazione IVA per il 2019 - comunicazione di anomalie - adempimento spontaneo
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Con il provv. 4.11.2022 n. 408592, Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione del soggetto passivo le informazioni derivanti dal confronto tra i dati della dichiarazione IVA per il 2019 e quelli delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, relativi a tale annualità.
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3.1
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contenuto della comunicazione
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;
- codice atto;
- totale delle operazioni IVA imponibili ed esenti nonché di quelle effettuate e ricevute con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
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3.2
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consultazione delle informazioni di dettaglio
Il contribuente può consultare la predetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio attraverso il proprio “Cassetto fiscale” e l’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
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3.3
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Modalità di effettuazione delle comunicazioni
Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti al relativo domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) comunicato dagli stessi.
Nei casi di assenza di domicilio digitale, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
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3.4
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Segnalazione di chiarimenti e precisazioni
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
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3.5
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Regolarizzazione delle violazioni commesse
I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Cause ostative al ravvedimento
Si ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:
- un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.
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fringe benefit - innalzamento della soglia ed ampliamento per il 2022 - chiarimenti ufficiali
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Con la circ. 4.11.2022 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla soglia di non imponibilità per i fringe benefit prevista per il 2022 dall’art. 12 del DL 115/2022, fissata inizialmente in misura pari a 600,00 euro.
Si segnala che tale soglia è stata successivamente incrementata a 3.000,00 euro dal-l’art. 3 co. 10 del DL 176/2022 (c.d. “Aiuti-quater”).
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4.1
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DEROGA TEMPORANEA ALLA DISCIPLINA “ORDINARIA” DEI FRINGE BENEFIT
Esclusivamente per l’anno d’imposta 2022, la disciplina di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR deve intendersi modificata come segue:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 600,00 euro (ora 3.000,00 euro).
Resta fermo che:
- la disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- i fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
- rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
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4.2
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PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
Con riferimento alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, purché ne sostengano effettivamente le relative spese;
- rilevano anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condòmini (per la quota rimasta a carico del singolo condòmino);
- vanno considerate anche le utenze per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, purché tali soggetti sostengano effettivamente la spesa.
Giustificativi delle spese
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12.1.2023 per effetto del principio di cassa allargato) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Documentazione da acquisire da parte del datore di lavoro
In merito alla documentazione che deve essere acquisita ai fini in esame, l’Agenzia delle Entrate rileva che il datore di lavoro:
- deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel previsto limite;
- in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento).
Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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4.3
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SUPERAMENTO DELLA SOGLIA
Non è prevista alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.
In caso di superamento, il datore di lavoro deve quindi assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, inclusa la quota inferiore al medesimo limite.
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crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo E quarto trimestre 2022 - chiarimenti
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L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 29.11.2022 n. 36, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento a quelli relativi al terzo trimestre 2022 (ai sensi dell’art. 6 del DL 115/2022) e al quarto trimestre 2022 (ai sensi dell’art. 1 del DL 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre 2022 e dell’art. 1 del DL 176/2022 per il mese di dicembre 2022).
Nella circolare sono inoltre contenute alcune risposte a specifiche domande.
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5.1
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SOGGETTI BENEFICIARI
Le agevolazioni in esame sono riconosciute a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni normativamente previste.
Con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata. A tal fine, l’ente è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese.
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5.2
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COMUNICAZIONE DEL VENDITORE PER IL CALCOLO SEMPLIFICATO
In merito alla possibilità prevista per le imprese non energivore e non gasivore di richiedere ai fornitori, a determinate condizioni, il calcolo semplificato, viene chiarito che i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione per il calcolo semplificato anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti.
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5.3
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IMMOBILI LOCATI
In caso di locazione di immobile, i crediti d’imposta possono essere fruiti dall’impresa conduttrice che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze, ferma restando la documentazione della spesa.
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6
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modifiche alla riduzione delle accise per i carburanti
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L’art. 1 del DL 23.11.2022 n. 179 ha ridotto, per il periodo dall’1.12.2022 al 31.12.2022, il decremento alle aliquote d’accisa sui carburanti previste dall’art. 2 del DL 176/2022 (c.d. “Aiuti-quater”).
A seguito delle modifiche, le aliquote sulle accise, per il predetto periodo, sono così fissate:
- per la benzina: 578,40 euro per mille litri;
- per gli oli da gas o il gasolio usato come carburante: 467,40 euro per mille litri;
- per il GPL usato come carburante: 216,67 euro per mille chilogrammi.
L’aliquota rimane fissata in zero euro per metro cubo, per il gas naturale usato per autotrazione.
Gli esercenti sono tenuti a trasmettere all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti:
- alla data del 30.11.2022, entro il 12.12.2022;
- alla data del 31.12.2022, entro il 12.1.2023.
Inoltre, l’art. 1 del DL 179/2022 fa cessare al 30.11.2022 (invece che al 31.12.2022) l’agevolazione per l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante.
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7
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Credito d’imposta per gli autotrasportatori per l’acquisto di gasolio - utilizzo in compensazione - istituzione del codice tributo
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Con la ris. Agenzia delle Entrate 9.11.2022 n. 65, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto agli autotrasportatori in relazione alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio, ai sensi dell’art. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”), conv. L. 15.7.2022 n. 91, e dei relativi provvedimenti attuativi (DM 13.7.2022 e DM 29.7.2022 n. 324).
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
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7.1
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CODICe TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “6989”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
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7.2
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COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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Autoveicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria d’impresa
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Con la risposta a interpello 7.11.2022 n. 553, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto integralmente deducibili, ai sensi dell’art. 164 co. 1 lett. a) del TUIR, le spese sostenute per l’utilizzo di automezzi, dotati di particolari dotazioni, in assenza delle quali non sarebbe possibile esercitare l’attività d’impresa.
Viene richiamata la precedente prassi sul concetto di strumentalità “esclusiva”, secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 23.3.2007 n. 59).
Nel caso di specie, viene evidenziata anche la circostanza che la normativa vigente prevede che le autovetture in esame, quando sono in servizio, possono essere condotte esclusivamente da specifico personale, con conseguenti sanzioni qualora venissero guidate da conducente non autorizzato.
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Iper-ammortamento per Investimenti effettuati mediante leasing - Interconnessione successiva all’entrata in funzione nel medesimo periodo d’imposta
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Con la risposta a interpello 7.11.2022 n. 551, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la deduzione quale iper-ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento ed alla sua messa in funzione non può estendersi anche alla quota di canoni relativa ai mesi precedenti, poiché, in ogni caso, il requisito dell’interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione.
Tale impostazione, rileva l’Agenzia delle Entrate, garantisce il rispetto della ratio del-l’incentivo, consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l’utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale.
Nel caso di specie, l’investimento è stato realizzato nel periodo d’imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l’entrata in funzione e l’interconnessione, invece, sono avvenuti nel periodo d’imposta 2020 (settembre). In tal caso, l’iper-ammortamento può essere fruito con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, nei limiti disposti dall’art. 102 co. 7 del TUIR.
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IVA - percentuali di compensazione - legno e legna da ardere - proroga per il 2022
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Con il DM 10.10.2022, pubblicato sulla G.U. 24.11.2022 n. 275, il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha confermato, anche per l’anno 2022, l’applicazione delle percentuali di compensazione IVA nella misura del 6,4% per il legno e la legna da ardere.
Nello specifico, le suddette percentuali si applicano ai prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire:
- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.
La suddetta misura del 6,4% era infatti già stata fissata per il 2020 dal DM 5.2.2021 e per il 2021 dal DM 19.12.2021.
Si ricorda che le percentuali di compensazione sono utilizzate dai produttori agricoli che si avvalgono del regime IVA speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72, per determinare la detrazione forfettizzata dell’imposta in relazione alle cessioni dei prodotti in esame.
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Rapporti di scambio tra Italia e San Marino - Obbligo di fatturazione elettronica - Esclusione per i soggetti identificati ai fini IVA in Italia
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.11.2022 n. 557, ha chiarito che i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, meramente identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, non sono tenuti a emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio per le cessioni nei confronti di operatori sammarinesi.
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11.1
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SOGGETTI OBBLIGATI ALL’EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA tramite il SISTEMA DI INTERSCAMBIO
La normativa nazionale, in aderenza alla decisione di esecuzione UE 2018/593 (che aveva autorizzato l’Italia a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C), e alla decisione di esecuzione UE 2021/2251 (che ha prorogato detto obbligo per il triennio 2022-2024 estendendo la misura agli operatori in regime di franchigia), ha stabilito che sono tenuti all’emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) i “soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015), escludendo, quindi, i soggetti meramente identificati.
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11.2
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RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO
Il DM 21.6.2021, che disciplina i rapporti di scambio fra operatori nazionali e sammarinesi, dispone che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino da parte dei soggetti passivi IVA “residenti, stabiliti o identificati in Italia”, nei confronti di operatori economici sammarinesi, sono non imponibili e vanno documentate con fattura in formato elettronico via Sistema di interscambio.
La formulazione letterale della norma lascerebbe intendere che nell’obbligo siano inclusi non solo i soggetti residenti o stabiliti, ma anche, differentemente da quanto previsto dall’art. 1 co. 3 del DLgs 127/2015, i soggetti meramente identificati ai fini IVA in Italia.
L’Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che tali soggetti devono restare esclusi dall’adempimento. In base all’art. 4 del DM 21.6.2021, “gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo”. Secondo l’Amministrazione finanziaria, dal momento che gli identificati sono esonerati dall’obbligo, in relazione a quanto stabilito dall’ordinamento interno, per essi sarebbe ancora possibile l’emissione di fattura in formato analogico (o elettronico al di fuori del SdI).
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esterometro - esclusione dei buoni corrispettivo “multiuso”
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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.11.2022 n. 579 ha affermato che l’acquisto di buoni corrispettivo “multiuso”, presso fornitori non stabiliti in Italia, non è rilevante ai fini del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.
Nell’ambito della comunicazione con controparti non stabilite, devono essere incluse anche le cessioni e prestazioni che non abbiano rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, fermo restando il limite minimo di importo pari a 5.000,00 euro (introdotto con il DL 73/2022).
Tuttavia, a prescindere dal luogo di rilevanza territoriale, è comunque necessario, ai fini del c.d. “esterometro”, che sussista un’operazione, vale a dire una cessione di beni o una prestazione di servizi.
Nel caso di specie, ciò non accade poiché i trasferimenti dei buoni corrispettivo “multiuso” sono esclusi dall’ambito di applicazione IVA sino al momento di accettazione del buono stesso come corrispettivo, ai sensi dell’art. 6-quater del DPR 633/72.
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rivalsa successiva all’accertamento - missing traders - diritto alla detrazione IVA dell’effettivo cessionario dei beni
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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.11.2022 n. 569, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a delle forniture di banda stagnata (latta) effettuate da alcune ferriere nei confronti di intermediari commerciali (traders) i quali, a loro volta, avevano rivenduto i beni a imprese manifatturiere. A seguito di controlli fiscali, è emerso che i traders avevano acquistato la banda stagnata senza l’applicazione dell’IVA, in forza di dichiarazioni di intento mendaci, ed evaso il versamento dell’imposta incassata dai loro clienti.
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13.1
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rivalsa IVA “TARDIVA”
Il fornitore che ha pagato l’IVA accertata può esercitare la rivalsa “tardiva” direttamente nei confronti dell’effettivo cessionario dei beni.
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13.2
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diritto alla detrazione dell’IVA
In presenza di un diritto pieno alla detrazione e nel rispetto del principio di inerenza, l’effettivo cessionario dei beni può detrarre l’IVA pagata a fronte delle fatture di rivalsa emesse dal fornitore poiché, nel caso di specie, non si verifica alcuna duplicazione della detrazione dell’imposta.
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Esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA - Procedura di sequestro liberatorio
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Con la risposta a interpello 22.11.2022 n. 567, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’identità del locatore di un immobile è rimessa alla decisione di un Giudice, la detrazione dell’IVA da parte del conduttore rimane sospesa. Solo con l’accertamento del legittimo proprietario, l’operazione potrà dirsi effettuata e quest’ultimo sarà obbligato ad emettere fattura, consentendo alla controparte la possibilità di detrarre l’imposta.
Detrazione dell’IVA in caso di canoni contesi
Nel caso posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria, una società, dopo aver stipulato un contratto di locazione, si vedeva richiedere la restituzione dell’immobile da un terzo soggetto, diverso dal contraente, che si dichiarava proprietario dello stesso, pretendendo la corresponsione di un’indennità di occupazione.
Vista l’impossibilità di identificare il locatore, il conduttore otteneva dal Tribunale che le somme relative ai canoni “contesi” (comprensive di imponibile ed IVA) venissero depositate in un conto corrente bancario intestato alla procedura di sequestro liberatorio (art. 687 del c.p.c.).
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il conduttore non può procedere alla detrazione dell’IVA sui canoni depositati nel conto intestato alla procedura, posto che, in assenza del proprietario, mancherebbero sia la condizione, sostanziale, dell’esigibilità dell’imposta, sia quella, formale, del possesso della fattura (cfr. circ. 17.1.2018 n. 1).
Il momento di effettuazione dell’operazione deve quindi coincidere con la data in cui, all’esito della vicenda processuale, verrà accertato il legittimo proprietario/locatore dell’immobile.
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cessione di beni tra rappresentanti fiscali - trattamento IVA
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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.11.2022 n. 575 ha descritto gli obblighi ai fini IVA conseguenti alla cessione di beni effettuata in Italia dal rappresentante fiscale di una società non residente nel territorio dello Stato nei confronti del rappresentante fiscale di un’altra società non residente.
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15.1
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esclusione del reverse charge
Nell’operazione rappresentata, non si applica il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, il quale richiede che il cessionario sia stabilito ai fini IVA in Italia.
In presenza di due soggetti stabiliti al di fuori del territorio nazionale, il successivo co. 3 del citato art. 17 prevede che gli obblighi e diritti sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’art. 1 co. 4 del DPR 441/97.
Il cedente è, dunque, il soggetto passivo debitore dell’imposta e, in quanto tale, tenuto all’emissione della fattura (per il tramite del rappresentante fiscale).
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15.2
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esclusione dell’obbligo di fatturazione elettronica
Il documento può essere emesso in formato analogico, non ricorrendo gli obblighi di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Detti obblighi, infatti, riguardano le sole operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti ai fini IVA in Italia, come richiede l’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
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IVA di gruppo - società non residente identificata in italia
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Con la risposta a interpello 3.11.2022 n. 544, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di applicare la liquidazione IVA di gruppo, a partire dall’anno 2022, con riferimento a una società non residente che si è identificata in Italia successivamente all’1.1.2022.
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16.1
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requisito dell’identificazione ai fini IVA
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, la società non residente che intenda partecipare ad una liquidazione IVA di gruppo può applicare il regime speciale, a partire dal 1° gennaio, solo se si è identificata in Italia entro la suddetta data.
Al fine di esercitare l’opzione, deve essere presentato il modello IVA 26 entro il termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio, con effetti per l’anno in corso.
Non è, invece, riconosciuta la validità dell’opzione nella dichiarazione IVA riferita all’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime di liquidazione di gruppo.
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L’identificazione ai fini IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo è, infatti, richiesta già a partire dal 1° gennaio dell’anno di applicazione della medesima, poiché l’opzione ha effetto su tutte le operazioni effettuate a partire da tale data.
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16.2
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remissione in bonis
Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, escluso il ricorso all’istituto della c.d. “remissione in bonis”, al fine di esercitare tardivamente l’opzione per la liquidazione di gruppo. Alla data del 1° gennaio dell’anno per il quale si intendeva applicare il regime dell’IVA di gruppo, infatti, non ne sussistevano tutti i requisiti sostanziali necessari.
La “remissione in bonis” è, invece, un istituto volto ad evitare che mere dimenticanze relative ad adempimenti formali, non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
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dotazioni di bordo - regime di non imponibilità IVA
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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.11.2022 n. 568 ha chiarito che, nel caso di cessione di dotazioni di bordo che coinvolgono una catena di più soggetti passivi, il regime di non imponibilità IVA può essere applicato, a determinate condizioni, anche alla cessione che il primo cedente effettua a un intermediario e non direttamente all’armatore o proprietario della nave.
Al fine del regime di non imponibilità, è comunque necessaria la consegna diretta a bordo della merce, così che vi sia concomitanza tra il trasferimento della proprietà (all’intermediario) e il momento in cui l’armatore è autorizzato a disporre dei beni come se fosse il proprietario.
Nella risposta a interpello 568/2022, la non imponibilità IVA è ritenuta applicabile tenendo conto delle specifiche modalità di vigilanza doganale cui erano sottoposti i beni messi a bordo dell’unità navale. Le condizioni di effettiva consegna e la “tracciabilità” dei beni nel caso di specie sono ritenute, dall’Agenzia delle Entrate, compatibili con le esigenze di cautela fiscale che hanno indotto la Corte di Giustizia UE 3.9.2015, causa C-526/12, a limitare il particolare regime alle cessioni dirette all’armatore o proprietario della nave.
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